Direzione Centrale Entrate
1. Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Come noto, per la generalità dei lavoratori, la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge. Più precisamente, la retribuzione da assumere ai fini contributivi deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge.
Con riguardo al cosiddetto minimo contrattuale, si ricorda che, secondo quanto disposto dall’art. 1, co. 1, del D.L. n. 338/1989, convertito in L. n. 389/1989, “la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.
In forza della predetta norma, anche i datori di lavoro non aderenti, neppure di fatto, alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva. Per trattamenti retributivi si devono intendere quelli scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione. Inoltre, si ribadisce che con norma di interpretazione autentica il legislatore ha precisato che “in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria" (art. 2, co. 25, L. n. 549/1995).
Come premesso, nella determinazione della retribuzione minima ai fini contributivi si deve tenere conto anche dei “minimali di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge”.
Infatti, il reddito da assoggettare a contribuzione, ivi compreso il minimale contrattuale di cui al citato art. 1, co. 1, del D.L. n. 338/1989, deve essere adeguato, se inferiore, al limite minimo di retribuzione giornaliera, che ai sensi di quanto disposto dall’art. 7, co 1, secondo periodo, del D.L. n. 463/1983, conv. in L. n. 638/1983 (come modificato dall’art. 1, co. 2, del D.L. n. 338/1989, conv. in L. n. 389/1989) non può essere inferiore al 9,50% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.
In applicazione delle previsioni di cui al predetto art. 7, D.L. n. 463/1983, anche i valori minimi di retribuzione giornaliera già stabiliti dal legislatore per diversi settori, rivalutati annualmente in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita (cfr. D.L. n. 402/1981, convertito in L. n. 537/1981), devono essere adeguati al limite minimo di cui al predetto art. 7, co. 1, del D.L. n. 463/1983 se inferiori al medesimo.
Con riguardo alla rivalutazione dei limiti minimi di retribuzione giornaliera, si fa presente cha la legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), all’art. 1, co. 287, reca rilevanti disposizioni in materia, stabilendo, in particolare, che “con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero”.
Pertanto, ancorché la variazione percentuale negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra l’anno 2015 e l’anno 2014, accertata dall’Istat sia pari a – 0,1%, la misura per l’anno 2016 del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti è pari a quella del 2015.
Si riportano nelle tabelle A e B (cfr. allegato n. 1) i limiti di retribuzione giornaliera a valere dal periodo di paga in corso all’1.1.2016. Tali limiti, che si attestano nella stessa misura stabilita per l’anno 2015, secondo quanto innanzi precisato, devono essere ragguagliati a € 47,68 (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1.1.2016, pari a € 501,89 mensili) se di importo inferiore.
Si rammenta, da ultimo, che non sussiste l’obbligo di osservare il minimale di retribuzione ai fini contributivi in caso di erogazione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche d’importo inferiore al predetto limite minimo. [i]
1.1. Lavoratori di società ed organismi cooperativi di cui al D.P.R. n. 602/1970.
Come è noto, la retribuzione imponibile, ai fini del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, per i lavoratori in oggetto, già a decorrere dal 1° gennaio 2007,[ii] deve essere determinata secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori (art. 6, D.Lgs. n. 314/1997) e nel rispetto del minimale di retribuzione giornaliera da assumere ai fini del versamento della contribuzione previdenziale IVS e assistenziale di cui all’art. 1, co. 1, del D.L. n. 338/1989, conv. in L. n. 389/1989.
1.2. Cooperative sociali.
Si rammenta che anche per i lavoratori soci delle cooperative sociali (ex art. 1, co. 1, lett. a), della L. n. 381/1991)e di altre cooperative per le quali sono stati adottati i decreti ministeriali ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 797/1955 (T.U. sugli assegni familiari), già a partire dall’1.1.2010, trovano applicazione, per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi, le norme previste per la generalità dei lavoratori, ivi comprese quelle relative al minimale di retribuzione giornaliera dicui all’art. 1, co. 1, del D.L. n. 338/1989, conv. in L. n. 389/1989.[iii]
Per tali lavoratori, si è, infatti, concluso al 31.12.2009 il percorso triennale (2007-2009) di graduale aumento della retribuzione giornaliera imponibile ai fini contributivi (ex art. 1, co. 787, della L. n. 296/2006) ed, è, quindi, da intendersi superato il precedente sistema di calcolo convenzionale.
Ne consegue che la retribuzione imponibile ai fini contributivi va determinata considerando (oltre a paga base, indennità di contingenza e elemento distinto della retribuzione) tutti gli elementi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva e individuale, rapportandola al numero di giornate di effettiva occupazione.
2. Minimale di retribuzione per il personale iscritto al Fondo volo.
In virtù di quanto disposto dall’art. 1, commi 1 e 10, D.Lgs. n. 164/1997 e s.m.i. per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (Fondo volo), la retribuzione imponibile ai fini contributivi deve essere determinata ai sensi dell’art. 12 della L. n. 153/1969 e nel rispetto delle disposizioni in materia di minimo contrattuale di cui all’art. 1, co. 1, del D.L. n. 338/1989, conv. in L. n. 389/1989.
Il predetto decreto legislativo prevede, inoltre, che in assenza di contratti collettivi nazionali di lavoro, i limiti minimi di retribuzione imponibile ai quali fare riferimento siano quelli stabiliti per ciascuna categoria professionale interessata con decreto del Ministro del lavoro e che a tali limiti debbano essere, comunque, adeguate le retribuzioni contrattuali che risultino inferiori agli stessi. Detti limiti minimi, per ciascuna categoria professionale del personale iscritto al Fondo, sono stati stabiliti con D.M. 21/07/2000.[iv]
In ogni caso, la retribuzione imponibile ai fini contributivi del personale iscritto al Fondo Volo, determinata secondo i predetti criteri, non può essere inferiore al limite minimo di retribuzione giornaliera che, per l’anno 2016, è pari a € 47,68.
Si ricorda che l’art. 28, co. 1, del D.L. n. 133/2014, conv. in L. n. 164/2014, ha confermato, per il triennio 2015-2017, l’esclusione - già introdotta, limitatamente all’anno 2014 dal D.L. n. 145/2013 conv. in L. n. 9/2014[v] - delle indennità di volo dalla base imponibile ai soli fini contributivi. E’ fatta salva, comunque, dal legislatore la concorrenza di dette indennità di volo alla determinazione della retribuzione pensionabile nella misura del 50% del loro ammontare.
3. Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere.
Ai fini dell’individuazione del limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni in argomento, si deve fare riferimento a quanto disposto dall’art. 1, co. 3 del D.L. n. 402/1981, conv. in L. n. 537/1981, con il quale il legislatore ha fissato per i salari medi convenzionali la misura di detta retribuzione minima, da rivalutare ai sensi di quanto disposto dall’art. 22, co. 1, della L. n. 160/1975 in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita. Tenuto conto della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall’Istat e delle disposizioni di cui all’art. 1, co. 287, L. n. 208/2015, il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni convenzionali in genere[vi] è pari, per l’anno 2016, a € 26,49.
3.1. Retribuzioni convenzionali per gli equipaggi delle navi da pesca (L. n. 413/1984).
Per quanto attiene agli equipaggi delle navi da pesca disciplinati dalla L. n. 413/1984, si rammenta che, stante la natura convenzionale dei salari minimi garantiti, determinati ai sensi dell’art. 13, co. 2, il limite minimo di retribuzione giornaliera al quale fare riferimento ai fini contributivi è quello di cui all’art. 1, co. 3, del citato D.L. n. 402/1981, conv. in L. n. 537/1981, pari per l’anno 2016 a € 26,49, alla stessa stregua di quanto previsto per le altre categorie di lavoratori per le quali sono fissate retribuzioni convenzionali.
L’operatività di detto minimale non esclude, comunque, l’applicazione dei minimali di retribuzione, di cui alle tabelle A e B allegate al citato D.L. n. 402/1981, qualora questi risultino superiori al minimale sopra specificato per le retribuzioni convenzionali (cfr. circolari nn. 66/2007 e 179/2013, par. 5.1, lett. a)).
3.2. Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa (L. n. 250/1958).
Per i soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla L. n. 250/1958, il cui imponibile contributivo è il salario convenzionale mensile calcolato sulla base di 25 giornate fisse al mese, rivalutato annualmente a norma dell’art. 22, co. 1, della L. n. 160/1975, si fa presente che, per l'anno 2016, detta retribuzione convenzionale è fissata in € 662,00 mensili (26,49 x 25 gg.).
3.3. Lavoratori a domicilio.
Anche per i lavoratori a domicilio, in applicazione dell'art. 22 della legge n. 160 del 1975, il limite minimo di retribuzione giornaliera varia in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall’Istat. Per l’anno 2016, tenuto conto della variazione del predetto indice Istat e delle disposizioni di cui all'art. 1, co. 287, L. n. 208/2015, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori in oggetto è pari a € 26,49.[vii] Detto limite deve essere, comunque, ragguagliato a € 47,68.[viii]
Si rammenta che anche per i lavoratori a domicilio trova applicazione quanto previsto in materia di minimo contrattuale.
4. Minimale ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale.
Come è noto, ferma restando la nozione di retribuzione imponibile definita dall'art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997, anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale, trova applicazione, in materia di minimale ai fini contributivi, l'art. 1, co. 1, del D.L. n. 338/1989, conv. in L. n. 389/1989. La retribuzione così determinata deve, peraltro, essere ragguagliata, se inferiore, a quella individuata dall’art. 11 del D.Lgs. n. 81/2015 che, riproponendo le previsioni contenute nell’abrogato art. 9 del D.Lgs. n. 61/2000, fissa il criterio per determinare un apposito minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale.[ix]
In linea generale, nell’ipotesi di orario di 40 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i lavoratori iscritti alle gestioni private), il procedimento del calcolo per determinare la retribuzione minima oraria è il seguente:
€ 47,68 x 6 /40 = € 7,15
Qualora, invece, l’orario normale sia di 36 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i lavoratori iscritti alle gestioni pubbliche), articolate su cinque giorni, il procedimento del calcolo è il seguente:
€ 47,68 x 5 /36 = € 6,62
5. Quota di retribuzione soggetta nell'anno 2016 all'aliquota aggiuntiva dell’1%.
Come noto, l’art. 3-ter del D.L. n. 384/1992, conv. in L. n. 438/1992, ha introdotto, (già a decorrere dall’1.1.1993) a favore dei regimi pensionistici ai quali sono iscritti i lavoratori dipendenti pubblici e privati, un’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore, nella misura di un punto percentuale, sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile.[x] Detto contributo aggiuntivo è dovuto nei casi un cui il regime pensionistico di iscrizione preveda aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%.
Posto che la prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata per l'anno 2016 in € 46.123,00, l'aliquota aggiuntiva dell’1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il predetto tetto retributivo che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 3.843,58, da arrotondare a € 3.844,00. Si rammenta, infatti, che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in questione deve essere osservato il criterio della mensilizzazione.[xi]
Si ricorda che la quota di retribuzione eccedente la predetta fascia e la relativa contribuzione aggiuntiva devono essere riportate dai datori di lavoro che utilizzano la sezione PosContributiva del flusso Uniemens, a livello individuale, nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <ContribuzioneAggiuntiva>, <Contrib1PerCento>, <ImponibileCtrAgg>, <ContribAggCorrente>. L’imponibile della contribuzione aggiuntiva è un di cui dell?elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi>.
6. Massimale annuo della base contributiva e pensionabile.
Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2, co. 18, secondo periodo, della L. n. 335/1995, per i lavoratori iscritti successivamente al 31.12.1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo,[xii] in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall’Istat e delle disposizioni di cui all’art. 1, co. 287, L. n. 208/2015, è pari, per l'anno 2016, a € 100.323,52, che arrotondato all’unità di euro è pari a € 100.324,00.
La quota di retribuzione eccedente il predetto massimale e le relative contribuzioni minori devono essere riportate dai datori di lavoro che utilizzano la sezione PosContributiva del flusso Uniemens, a livello individuale, nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, <EccedenzaMassimale>, <ImponibileEccMass>, <ContributoEccMass> (cfr. par. 10.3 e par. 11.3 per le modalità di esposizione degli elementi retributivi relativi all’eccedenza massimale dei soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e al Fondo pensioni sportivi professionisti). L‘imponibile eccedente il massimale non è compreso nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi>.
7. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi.
Come noto, il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento (cfr. art. 7, co. 1, primo periodo, del D.L. n. 463/1983 conv. in L. n. 638/1983, modificato dall'art. 1, co. 2, del D.L. n. 338/1989, conv. in L. n. 389/1989).
Detto parametro, rapportato al trattamento minimo di pensione di € 501,89 per l'anno 2016, risulta, pertanto, pari ad una retribuzione settimanale di € 200,76.
(*) Il limite annuo è pari a 200,76 x 52
Si rammenta che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 69, co. 7, della L. n. 388/2000 e dell’art. 43, co. 3, della L. n. 448/2001, le disposizioni di cui all’art. 7, del D.L. n. 463/1983, modificato dall'art. 1, co. 2, del D.L. n. 338/1989, conv. in L. n. 389/1989, non si applicano, a partire dal 1° gennaio 1984, ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla L. n. 250/1958.[xiii]
8. Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.
Si riportano, di seguito, per l’anno 2016, gli importi degli elementi retributivi che, sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente, non concorrono alla determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi, con la precisazione che si tratta degli stessi già fissati dal D.Lgs. n. 314/1997.[xiv]
Per la disciplina vigente in materia di determinazione della retribuzione imponibile, si rinvia alla circolare n. 263/1997 e, con particolare riferimento al valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa, alle circolari nn. 104/1998 e 1/2007, nonché, per il regime dell’azionariato dei dipendenti alla circolare n. 123/2009. Si fa presente, inoltre, che la legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015) ha apportato alcune rilevanti modifiche all’art. 51 del T.U.I.R. (D.P.R. n. 917/1986) che saranno oggetto di apposita circolare.
9. Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria.
L’importo dell’indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato, di cui all’art. 78 del D.Lgs. n. 151/2001 (cfr. circolare n. 181/2002), sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai calcolato dall'Istat e delle disposizioni di cui all’art. 1, co. 287, L. n. 208/2015, è pari, per l’anno 2016, a € 2.086,24.
L’importo dell’indennità di maternità fino al raggiungimento del predetto importo deve essere riportato dai datori di lavoro che utilizzano la sezione PosContributiva del flusso Uniemens, a livello individuale, nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <Maternità>, <MatACredito>, <IndMat1Fascia>. La parte eccedente deve essere riportata nell’elemento <IndMat2Fascia>.
10. Lavoratori dello spettacolo: valori, per l’anno 2016, per il calcolo del contributo di solidarietà, dell’aliquota aggiuntiva 1% e massimali giornalieri.
10.1. Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995.
Il contributo di solidarietà, ai sensi dell’art. 1, co. 14, del D. Lgs. n. 182/1997 (nella misura del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente l’importo del massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all’art. 2, co. 18, L. n. 335/1995, che sulla base dell’indice Istat e delle disposizioni di cui alla L. n. 208/2015, art. 1, co. 287, è pari, per l’anno 2016, ad € 100.324,00 (cfr. par. 6).
L’aliquota aggiuntiva, ai sensi dell’art. 3-ter del D.L. n. 384/1992 convertito in L. n. 438/1992 (1% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l’anno 2016, l’importo di € 46.123,00, che rapportato a dodici mesi è pari a € 3.844,00 (e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari ad € 100.324,00). Si fa presente, infatti, che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo deve essere osservato il criterio della mensilizzazione (cfr. circolare n. 7/2010, par. 3). Si precisa che l’applicazione di detto contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, pari, per l’anno 2016, a € 46.123,00, posto che a fine anno, in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio.[xv]
10.2. Lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995.
Il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari a € 731,00. Conseguentemente, le fasce di retribuzione giornaliera ed i relativi massimali di retribuzione giornaliera imponibile risultano i seguenti:
Anno 2016
Il contributo di solidarietà, ex art. 1, co. 8, del D.Lgs. n. 182/1997 (nella misura del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente il massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle fasce precedentemente indicate.
L’aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l’anno 2016, l’importo di € 148,00 e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle predette fasce. Si precisa che l’applicazione di detto contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, pari, per l’anno 2016, a € 46.123,00, posto che a fine anno, in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio.[xvi]
10.3. Precisazioni.
Nel rammentare che l’Istituto ha realizzato l’integrazione degli elementi della dichiarazione contributiva dei soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo nell’ambito della sezione PosContributiva del flusso Uniemens dedicato alle aziende con dipendenti (cfr. circolare n. 154/2014 e messaggio n. 5327/2015), si fa presente che gli elementi informativi relativi all’eccedenza dei massimali retributivi, giornalieri ovvero annui, dovranno essere valorizzati, a livello individuale, nell’elemento <EccMassSpet (recante a sua volta gli elementi <ImpEccMassSpet>, <ContrEccMassSpet> e <ContrSolidarietàSpet>).
10.4. Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato.
Il massimale giornaliero, previsto dall’art. 6, co. 15, del D.L. n. 536/1987, convertito in L. n. 48/1988, da prendere a riferimento ai fini del calcolo della contribuzione di finanziamento dell’indennità economica di malattia e di maternità per i lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato, è confermato, per l’anno 2016, in € 67,14.
Come già precisato nella circolare n. 154/2014, alla quale si rinvia, nell’ambito del flusso Uniemens, l’eccedenza dell’importo dei contributi di cui si tratta, da conguagliare in quanto l’aliquota di finanziamento è stata applicata su un imponibile maggiore rispetto a quello di legge, dovrà essere valorizzata, per i contributi di malattia, nell’elemento <MalACredAltre> con il codice R808 e, per i contributi di maternità, nell’elemento <MatACredAltre> con il codice R809.
11. Sportivi professionisti: valori, per l’anno, 2016 per il calcolo del contributo di solidarietà, dell’aliquota aggiuntiva 1% e massimali giornalieri.
11.1. Sportivi professionisti iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995.
Posto che il massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all’art. 2, co. 18, L. n. 335/1995, è pari, per l’anno 2016, a € 100.324,00 (cfr. par. 6), il contributo di solidarietà ex art. 1, commi 4 e 5, D.Lgs. n. 166/1997 (nella misura dell'1,2%, di cui 0,60% a carico del datore di lavoro e 0,60% a carico del lavoratore) è dovuto sulla parte di retribuzione annua eccedente l’importo di € 100.324,00 e fino all’importo annuo di euro 731.362,00.
L’aliquota aggiuntiva, ex art. 3-ter del D.L. n. 384/1992, convertito in L. n. 438/1992 (1% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l’anno 2016, l’importo di € 46.123,00, che rapportato a dodici mesi è pari a € 3.844,00 (e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari a € 100.324,00). Si fa presente, infatti, che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo deve essere osservato il criterio della mensilizzazione (cfr. circolare n. 7/2010, par. 3). Si precisa che l’applicazione di detto contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, pari, per l’anno 2016, a € 46.123,00, posto che a fine anno in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio.[xvii]
11.2. Sportivi professionisti già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995.
Il massimale di retribuzione giornaliera imponibile, per l’anno 2016, è pari a € 322,00 (massimale annuo/312).
Il contributo di solidarietà, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, commi 3 e 5, D.Lgs. n. 166/1997 (nella misura dell'1,2 %, di cui 0,60% a carico del datore di lavoro e 0,60% a carico del lavoratore), è dovuto sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente l’importo di € 322,00 e fino all’importo giornaliero di € 2.344,00.
L’aliquota aggiuntiva ex art. 3-ter del D.L. n. 384/1992, convertito in L. n. 438/1992 (1% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l’anno 2016, l’importo di € 148,00 e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile pari a € 322,00. Si precisa che l’applicazione di detto contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, pari, per l’anno 2016, a € 46.123,00, posto che a fine anno in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio.[xviii]
11.3. Precisazioni.
Nel rammentare che l’Istituto ha realizzato l’integrazione degli elementi della dichiarazione contributiva dei soggetti iscritti al Fondo pensioni sportivi professionisti nell’ambito della sezione PosContributiva del flusso Uniemens dedicato alle aziende con dipendenti (cfr. circolare n. 154/2014 e messaggio n. 5327/2015), si fa presente che gli elementi informativi relativi all’eccedenza dei massimali retributivi, giornalieri ovvero annui, dovranno essere valorizzati, a livello individuale, nell’elemento <EccMassSport> (recante a sua volta gli elementi <ImpEccMass1Sport>, e <ContrEccMass2Sport>, <ContrSolidarietàSport>, <ImpEccMass2Sport> e <ContrEccMass2Sport>).
12. Datori di lavoro iscritti alle gestioni pubbliche ex Inpdap.
12.1. Precisazioni.
Con riguardo alla determinazione per l’anno 2016 dei valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e di assistenza sociale per i lavoratori iscritti alle gestioni pubbliche e da versare alle stesse, si rimanda, per i valori che discendono dall’applicazione di normativa di carattere generale applicabile sia ai rapporti di lavoro privati sia a quelli pubblici, a quanto precisato nei precedenti paragrafi della presente circolare. In particolare, si rinvia a quanto previsto per la generalità dei lavoratori al:
- par. 1 per quanto concerne il minimale di retribuzione giornaliera; - par. 4 per la determinazione di detto minimale con riguardo ai rapporti di lavoro a tempo parziale; - par. 5 per la determinazione della quota di retribuzione soggetta all’aliquota contributiva aggiuntiva dell’1% (ex art. 3-ter del D.L. n. 384/1992, conv. in L. n. 438/1992); - par. 6 per la definizione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile ex art. 2, co. 18, della L. n. 335/1995 per i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a partire dall’1.1.1996; - par. 7 per la definizione del minimale contributivo annuale (ex art.1 del D.L. n.338/1989 conv. dalla L. n.389/1989 e comma 8 dell’art. 6 del D. Lgs.n.314/1997).
12.2. Massimale contributivo previsto per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.
Si rammenta che secondo il disposto di cui all’art. 3-bis, co. 11, del D.Lgs. n. 502/1992, come integrato dal D.Lgs. n. 229/1999, la nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario determina, per i lavoratori dipendenti, il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. L'aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Si ricorda che nell’ipotesi in esame si realizza una obbligazione solidale tra l’Ente di appartenenza, che ha collocato il dipendente in aspettativa, tenuto al versamento della contribuzione, e la struttura sanitaria presso cui il dipendente svolge l’incarico.
La struttura sanitaria è tenuta ad inviare la denuncia, tenendo conto dei massimali di cui all'articolo 3, co. 7, del D.Lgs. n. 181/1997 non solo ai fini pensionistici, ma anche ai fini del TFS,[xix] valorizzando la sezione altro ente versante dell’elemento E0 nel caso in cui sia l’Ente di appartenenza ad effettuare il versamento.
L’importo del massimale contributivo in oggetto, previsto dal citato art. 3, co. 7, rivalutato secondo l’indice relativo al costo medio della vita calcolato dall’Istat e delle disposizioni di cui alla L. n. 208/2015, art. 1, co. 287, e arrotondato all’unità di euro, è pari, per l’anno 2016, a € 182.874,00.
Detto massimale trova applicazione ai fini della contribuzione pensionistica, della contribuzione per la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ed ai fini della contribuzione previdenziale per i trattamenti di fine servizio (TFS/TFR).
12.3. Retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui all’art.42, co. 5, del D.Lgs. n. 151/2001.
L’art. 42, co. 5 e seguenti, del D.Lgs. n. 151/2001 riconosce il diritto a soggetti specificamente individuati di fruire, entro sessanta giorni dalla richiesta, del congedo di cui all'articolo 4, co. 2, della L. n. 53/2000, per assistenza di persone con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, co. 1, della L. n. 104/1992.
In particolare il comma 5-ter prevede che “Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.”
A tale riguardo, si comunica che, tenuto conto del predetto indice accertato dall’Istat e delle disposizioni di cui alla L. n. 208/2015, art. 1, co. 287 il tetto massimo complessivo della retribuzione per congedo straordinario e dei relativi contributi obbligatori a carico dell’amministrazione non può eccedere, per l'anno 2016, l'importo pari a € 47.446,00.
[i] Cfr. circolari nn. 9674/1978, 806/1986, 205/1995, e n. 33/2002, par. 1.1. [ii] Cfr. quanto già precisato dall’Istituto con la circolare n. 34/2007, al par. 3, in applicazione del disposto di cui all’art. 3 del D.lgs. n. 423/2001. [iii] Cfr. circolare n. 56/2007. [iv] Cfr. circolaren. 156/2000. [v] Cfr. circolare n. 48/2014. [vi] Cfr. circolare n. 100/2000. [vii] Cfr. art. 1 del D.L. n. 402/1981 conv. in L. n. 537/1981 e circolare n. 100/2000, par. 5. [viii] Cfr. art. 7, co. 1, secondo periodo, del D.L. n. 463/1983, conv. in L. n. 638/1983 (come modificato dall’art. 1 del D.L. n. 338/1989, conv. in L. n. 389/1989). [ix] Art. 11, co. 1, D.Lgs. n. 81/2015: “La retribuzione minima oraria, da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all’articolo 7 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l’importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno”. Per l'illustrazione di detto criterio, si rinvia alla circolare n. 68/1989. [x] Il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3-ter del D.L. n. 384/1992, conv. in L. n. 438/1992, è quellodeterminato ai fini dell’applicazione dell’art. 21, co. 6, della L. n. 67/1988. Si veda, per alcune precisazioni di dettaglio, la circolare 298/1992 e, per il settore marittimo, anche la circolare n. 151/1993. Si evidenzia, inoltre, che in caso di rapporti di lavoro dipendente successivi o simultanei, tutte le retribuzioni percepite in costanza di ciascun rapporto si cumulano ai fini del superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile. Contribuiscono al superamento della fascia di retribuzione tutti i rapporti di lavoro dipendente anche se afferiscono a gestioni pensionistiche differenti. [xi] Cfr., da ultimo, la circolare n. 7/2010, par. 3. [xii] Circolari nn. 177/1996, 42/2009 e n. 7/2010 par. 2. [xiii] Cfr. circolare n. 41/2002. [xiv] L’art. 51, co. 9, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) prevede che gli ammontari degli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al periodo di 12 mesi terminante al 31 agosto, superi il 2% rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998. [xv] In ordine alle modalità di effettuazione dei conguagli relativi alla contribuzione versata in eccesso per effetto del non superamento del tetto minimo su base annua di cui all’art. 3-ter, D.L. n. 384/1992, rilevato a fine anno, si rinvia alle precisazioni contenute nel messaggio n. 5327/2015. [xvi] Cfr. quanto precisato nella nota 15. [xvii] Cfr. quanto precisato nella nota 15. [xviii] Cfr. quanto precisato nella nota 15. [xix] Cfr. circolare n. 8/2013. |