Direzione Centrale Pensioni
1. Premessa
L’art. 12, comma 12 septies, del D.L. 31 maggio 2010, n.78 (Misure Urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122 ha disposto che:
“A decorrere dal 1° luglio 2010 alle ricongiunzioni di cui all’articolo 1, primo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, commi terzo, quarto e quinto della medesima legge. L’onere da porre a carico dei richiedenti è determinato in base ai criteri fissati dall’articolo 2, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.”
Il citato art.12, comma 12 septies, è intervenuto sul disposto del primo comma dell’articolo 1 della legge n. 29/1979, che consentiva, a titolo gratuito, la ricongiunzione nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dei periodi di contribuzione maturati presso forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dell'Assicurazione generale obbligatoria IVS (di seguito definite “alternative”), introducendo un onere a carico dei richiedenti anche per tali tipologie di operazione. Con circolare n.142/2010 è stato quindi disposto che, con effetto sulle istanze presentate dal 1° luglio 2010, anche la ricongiunzione ai sensi dell’art.1, comma 1, della legge n.29/1979 sarebbe avvenuta a titolo oneroso.
La Corte Costituzionale, con sentenza del 23 maggio - 23 giugno 2017 n.147, pubblicata in G. U. 28 giugno 2017, n. 26 – Prima serie speciale, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 12-septies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui prevede, per il periodo dal 1° luglio 2010 al 30 luglio 2010, che «alle ricongiunzioni di cui all’articolo 1, primo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29» si applichino «le disposizioni di cui all’articolo 2, commi terzo, quarto e quinto, della medesima legge».
2. Ambito di applicazione
La questione sottoposta al vaglio costituzionale non attiene alla ragionevolezza del nuovo regime oneroso di ricongiunzione introdotto dalla citata legge n.122/2010 ma all’efficacia retroattiva della nuova disciplina nel circoscritto arco temporale che dal 1° luglio 2010 si estende fino al 30 luglio 2010. Difatti, la disposizione esaminata, aggiunta in sede di conversione del D.L. n.78 del 2010, è entrata in vigore il 31 luglio del 2010.
La Corte ha quindi rilevato che nell’innovare con efficacia retroattiva il regime applicabile alle domande di ricongiunzione già presentate, la norma censurata “…vanifica l’affidamento legittimo che i lavoratori avevano riposto nell’applicazione del regime vigente al tempo della presentazione della domanda (…) L’esigenza di garantire la tutela del legittimo affidamento non può che arrestarsi nel momento a partire dal quale le disposizioni della legge 30 luglio 2010, n.122 sono entrate in vigore”.
In conclusione, la dichiarazione di incostituzionalità della norma in esame va limitata al periodo 1° luglio – 30 luglio 2010. Ne consegue che le domande di ricongiunzione presentate ai sensi dell’art.1, comma 1, della legge n.29/1979 nel periodo dall’01 luglio al 30 luglio 2010 rientrano nel regime di ricongiunzione gratuita previgente all’entrata in vigore della legge n.122/2010; quelle presentate a decorrere dal 31 luglio 2010 restano a titolo oneroso.
Le domande in argomento, presentate nel predetto arco temporale 1 luglio-30 luglio e non ancora definite con il provvedimento amministrativo di accoglimento, saranno considerate a titolo gratuito; quelle definite ai sensi della norma dichiarata incostituzionale, devono essere riesaminate, a richiesta degli interessati, sempreché non sia intervenuta sentenza negativa del diritto passata in giudicato ovvero non sia trascorso il termine previsto per la proposizione dell’azione giudiziaria.
I ricorsi amministrativi pendenti in materia devono essere riesaminati sulla base dei criteri innanzi esposti. Del pari devono essere definite le controversie giudiziarie in corso per le quali sarà chiesta la cessazione della materia del contendere.
Per quanto superfluo, si precisa che nulla è innovato per le domande di ricongiunzione presentate ai sensi dell’art.1, comma 3, della legge n.29/1979 (ricongiunzione nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dei contributi versati presso le gestioni speciali per i lavoratori autonomi) e quelle presentate ai sensi dell’art.2 della medesima legge n.29/1979 (ricongiunzioni verso gestioni alternative dell’assicurazione generale obbligatoria), fin dall’origine rientranti nel regime delle ricongiunzioni a titolo oneroso.
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