Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
1. Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Come noto, per la generalità dei lavoratori, la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge. Più precisamente, la retribuzione da assumere ai fini contributivi deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge.
Con riguardo al cosiddetto minimo contrattuale, si ricorda che, secondo quanto disposto dall’art. 1, co. 1, del D.L. n. 338/1989, convertito in L. n. 389/1989, “la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.
In forza della predetta norma, anche i datori di lavoro non aderenti, neppure di fatto, alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva. Per trattamenti retributivi si devono intendere quelli scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione.
Inoltre, si ribadisce che con norma di interpretazione autentica il legislatore ha precisato che “in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria" (art. 2, co. 25, L. n. 549/1995).
Come premesso, nella determinazione della retribuzione minima ai fini contributivi si deve tenere conto anche dei “minimali di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge”.
Infatti, il reddito da assoggettare a contribuzione, ivi compreso il minimale contrattuale di cui al citato art. 1, co. 1, del D.L. n. 338/1989, deve essere adeguato, se inferiore, al limite minimo di retribuzione giornaliera, che ai sensi di quanto disposto dall’art. 7, co 1, secondo periodo, del D.L. n. 463/1983, conv. in L. n. 638/1983 (come modificato dall’art. 1, co. 2, del D.L. n. 338/1989, conv. in L. n. 389/1989) non può essere inferiore al 9,50% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.
In applicazione delle previsioni di cui al predetto art. 7, D.L. n. 463/1983, anche i valori minimi di retribuzione giornaliera già stabiliti dal legislatore per diversi settori, rivalutati annualmente in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita (cfr. D.L. n. 402/1981, convertito in L. n. 537/1981), devono essere adeguati al limite minimo di cui al predetto art. 7, co. 1, del D.L. n. 463/1983 se inferiori al medesimo.
Considerato che, nell'anno 2017, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni, calcolata dall'Istat è stata pari all’1,1%,[1] si riportano nelle tabelle A e B (cfr. allegato n. 1) i limiti di retribuzione giornaliera rivalutati, a valere dal periodo di paga in corso all’1.1.2018. Tali limiti, secondo quanto innanzi precisato, devono essere ragguagliati, a € 48,20 (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1.1.2018, pari a € 507,42 mensili) se di importo inferiore.
Si rammenta, da ultimo, che non sussiste l’obbligo di osservare il minimale di retribuzione ai fini contributivi in caso di erogazione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche d’importo inferiore al predetto limite minimo.[2]
Quanto innanzi precisato in generale in ordine alla retribuzione minima imponibile ai fini del versamento della contribuzione previdenziale IVS e assistenziale vale anche con riferimento ai lavoratori di società ed organismi cooperativi di cui al D.P.R. n. 602/1970[3] e ai lavoratori soci delle cooperative sociali (ex art. 1, co. 1, lett. a), della L. n. 381/1991)e di altre cooperative per le quali sono stati adottati i decreti ministeriali ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 797/1955 (T.U. sugli assegni familiari).[4]
2. Minimale di retribuzione per il personale iscritto al Fondo volo.
In virtù di quanto disposto dall’art. 1, commi 1 e 10, D. Lgs. n. 164/1997 e s.m.i. per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (Fondo volo), la retribuzione imponibile ai fini contributivi deve essere determinata ai sensi dell’art. 12 della L. n. 153/1969 e nel rispetto delle disposizioni in materia di minimo contrattuale di cui all’art. 1, co. 1, del D.L. n. 338/1989, conv. in L. n. 389/1989.
Il predetto decreto legislativo prevede, inoltre, che in assenza di contratti collettivi nazionali di lavoro, i limiti minimi di retribuzione imponibile ai quali fare riferimento siano quelli stabiliti per ciascuna categoria professionale interessata con decreto del Ministro del lavoro e che a tali limiti debbano essere, comunque, adeguate le retribuzioni contrattuali che risultino inferiori agli stessi. Detti limiti minimi, per ciascuna categoria professionale del personale iscritto al Fondo, sono stati stabiliti con D.M. 21/07/2000.[5]
In ogni caso, la retribuzione imponibile ai fini contributivi del personale iscritto al Fondo Volo, determinata secondo i predetti criteri, non può essere inferiore al limite minimo di retribuzione giornaliera che, per l’anno 2018, è pari a € 48,20.
Si fa presente che si è concluso il periodo in relazione al quale il legislatore - dapprima con il D.L. n. 145/2013 convertito in L. n. 9/2014[6] per l’anno 2014 e successivamente con il D.L. n. 133/2014, convertito in L. n. 164/2014 per il triennio 2015-2017- aveva disposto l’esclusione delle indennità di volo dalla base imponibile ai soli fini contributivi (facendone salva, tuttavia, la concorrenza alla determinazione della retribuzione pensionabile nella misura del 50% del loro ammontare). Pertanto, a partire dall’1.1.2018 detti elementi retributivi concorrono alla determinazione dell’imponibile ai fini contributivi sulla base delle disposizioni di carattere generale in materia (cfr. art. 12 della legge n. 153/1969 e s.m.i. e art. 51 del D.P.R. n. 917/1986) tra le quali, si ricordano, quelle che prevedono l’assoggettabilità nella misura del 50% delle indennità di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo.
3. Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere.
Ai fini dell’individuazione del limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni in argomento, si deve fare riferimento a quanto disposto dall’art. 1, co. 3 del D.L. n. 402/1981, conv. in L. n. 537/1981, con il quale il legislatore ha fissato per i salari medi convenzionali la misura di detta retribuzione minima, da rivalutare ai sensi di quanto disposto dall’art. 22, co. 1, della L. n. 160/1975 in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita. Tenuto conto della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall’Istat, il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni convenzionali in genere[7] è pari, per l’anno 2018, a € 26,78.
3.1. Retribuzioni convenzionali per gli equipaggi delle navi da pesca (L. n. 413/1984).
Per quanto attiene agli equipaggi delle navi da pesca disciplinati dalla L. n. 413/1984, si rammenta che, stante la natura convenzionale dei salari minimi garantiti, determinati ai sensi dell’art. 13, co. 2, il limite minimo di retribuzione giornaliera al quale fare riferimento ai fini contributivi è quello di cui all’art. 1, co. 3, del citato D.L. n. 402/1981, conv. in L. n. 537/1981, pari per l’anno 2018 a € 26,78, alla stessa stregua di quanto previsto per le altre categorie di lavoratori per le quali sono fissate retribuzioni convenzionali.
L’operatività di detto minimale non esclude, comunque, l’applicazione dei minimali di retribuzione, di cui alle tabelle A e B allegate al citato D.L. n. 402/1981, qualora questi risultino superiori al minimale sopra specificato per le retribuzioni convenzionali (cfr. circolari nn. 66/2007 e 179/2013, par. 5.1, lett. a)).
3.2. Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa (L. n. 250/1958).
Per i soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla L. n. 250/1958, il cui imponibile contributivo è il salario convenzionale mensile calcolato sulla base di 25 giornate fisse al mese, rivalutato annualmente a norma dell’art. 22, co. 1, della L. n. 160/1975, si fa presente che, per l'anno 2018, detta retribuzione convenzionale è fissata in € 670,00 mensili (26,78 x 25 gg.).
3.3. Lavoratori a domicilio.
Anche per i lavoratori a domicilio, in applicazione dell'art. 22 della legge n. 160 del 1975, il limite minimo di retribuzione giornaliera varia in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall’Istat. Per l’anno 2018, tenuto conto della variazione del predetto indice Istat, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori in oggetto è pari a € 26,78.[8] Detto limite deve essere, comunque, ragguagliato a € 48,20.[9]
Si rammenta che anche per i lavoratori a domicilio trova applicazione quanto previsto in materia di minimo contrattuale.
4. Minimale ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale.
Anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale, trova applicazione, in materia di minimale ai fini contributivi, l'art. 1, co. 1, del D.L. n. 338/1989, conv. in L. n. 389/1989. La retribuzione così determinata deve, peraltro, essere ragguagliata, se inferiore, a quella individuata dall’art. 11 del D. Lgs. n. 81/2015 che, riproponendo le previsioni contenute nell’abrogato art. 9 del D. Lgs. n. 61/2000, fissa il criterio per determinare un apposito minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale.[10]
In linea generale, nell’ipotesi di orario di 40 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i lavoratori iscritti alle gestioni private), il procedimento del calcolo per determinare la retribuzione minima oraria è il seguente:
€ 48,20 x 6 /40 = € 7,23
Qualora, invece, l’orario normale sia di 36 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i lavoratori iscritti alla gestione pubblica), articolate su cinque giorni, il procedimento del calcolo è il seguente:
€ 48,20 x 5 /36 = € 6,69
5. Quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva dell’1%.
Come noto, l’art. 3-ter del D.L. n. 384/1992, conv. in L. n. 438/1992, ha introdotto, (a decorrere dall’1.1.1993) a favore dei regimi pensionistici ai quali sono iscritti i lavoratori dipendenti pubblici e privati, un’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore, nella misura di un punto percentuale, sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile.[11] Detto contributo aggiuntivo è dovuto nei casi un cui il regime pensionistico di iscrizione preveda aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%.
Posto che la prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata per l'anno 2018 in € 46.630,00, l'aliquota aggiuntiva dell’1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il predetto tetto retributivo che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 3.885,83, da arrotondare a € 3.886,00. Si rammenta, infatti, che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in questione deve essere osservato il criterio della mensilizzazione.[12]
Si ricorda che la quota di retribuzione eccedente la predetta fascia e la relativa contribuzione aggiuntiva devono essere riportate dai datori di lavoro che utilizzano la sezione PosContributiva del flusso UniEmens, a livello individuale, nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <ContribuzioneAggiuntiva>, <Contrib1PerCento>, <ImponibileCtrAgg>, <ContribAggCorrente>. L’imponibile della contribuzione aggiuntiva è un di cui dell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi>.
Per i datori di lavoro che utilizzano la sezione ListaPosPA il valore del contributo relativo alla contribuzione aggiuntiva deve essere riportato nell’elemento <Contrib1PerCento>. Il valore indicato in tale elemento non è compreso nell’elemento <Contributo>.
6. Massimale annuo della base contributiva e pensionabile.
Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2, co. 18, secondo periodo, della L. n. 335/1995, per i lavoratori iscritti successivamente al 31.12.1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo[13], in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall’Istat, è pari, per l'anno 2018, a € 101.427,08, che arrotondato all’unità di euro è pari a € 101.427,00.
La quota di retribuzione eccedente il predetto massimale e le relative contribuzioni minori devono essere riportate dai datori di lavoro che utilizzano la sezione PosContributiva del flusso UniEmens, a livello individuale, nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, <EccedenzaMassimale>, <ImponibileEccMass>, <ContributoEccMass> (cfr. par. 10.3 e par. 11.3 per le modalità di esposizione degli elementi retributivi relativi all’eccedenza massimale dei soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e al Fondo pensioni sportivi professionisti). L‘imponibile eccedente il massimale non è compreso nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi>.
Per i datori di lavoro che utilizzano la sezione ListaPosPA nel mese in cui si verifica il superamento del massimale, l’elemento <Imponibile> della gestione pensionistica e della gestione credito dell’elemento E0 deve essere valorizzato nel limite del massimale stesso, mentre la parte eccedente deve essere indicata nell’elemento <ImponibileEccMass> della gestione pensionistica e della gestione credito. Nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la sola quota di contributi da versare in riferimento al valore indicato nell’elemento <Imponibile> della gestione pensionistica e della gestione credito. Il massimale opera anche ai fini dell’aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'art. 3-ter del D.L. n.384/1992, Nei mesi successivi al superamento del massimale, l’imponibile sarà pari a zero, mentre continuerà ad essere valorizzato l’elemento <ImponibileEccMass>.
7. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi.
Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento (cfr. art. 7, co. 1, primo periodo, del D.L. n. 463/1983 conv. in L. n. 638/1983, modificato dall'art. 1, co. 2, del D.L. n. 338/1989, conv. in L. n. 389/1989).
Detto parametro, rapportato al trattamento minimo di pensione di € 507,42 per l'anno 2018, risulta, pertanto, pari ad una retribuzione settimanale di € 202,97.
(*) Il limite annuo è pari a 202,97 x 52
Si rammenta che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 69, co. 7, della L. n. 388/2000 e dell’art. 43, co. 3, della L. n. 448/2001, le disposizioni di cui all’art. 7, del D.L. n. 463/1983, modificato dall'art. 1, co. 2, del D.L. n. 338/1989, conv. in L. n. 389/1989, non si applicano, a partire dal 1° gennaio 1984, ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla L. n. 250/1958.[14]
8. Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.
Si riportano, di seguito, per l’anno 2018 gli importi degli elementi retributivi che, sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente, non concorrono alla determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi, con la precisazione che si tratta degli stessi già fissati dal D. Lgs. n. 314/1997[15].
Con specifico riferimento ai benefit di cui al comma 3 dell’art. 51 del TUIR, il cui tetto è fissato in € 258,23, si precisa che la legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015) ha previsto, al fine di rendere più agevole la fruizione dei medesimi, che l’erogazione di beni e servizi da parte del datore di lavoro possa avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale (cfr. art. 51, comma 3-bis, D.P.R. n. 917/1986).
Per la disciplina vigente in materia di determinazione della retribuzione imponibile, si rinvia alla circolare n. 263/1997 e, con particolare riferimento al valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa, alle circolari nn. 104/1998 e 1/2007, per il regime dell’azionariato dei dipendenti alla circolare n. 123/2009, nonché, per i soggetti iscritti alla gestione pubblica alla circolare n. 6/2014.
Si fa presente, inoltre, che la legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015), la legge di bilancio 2017 (L. n. 232/2016), nonché, da ultimo, la legge di bilancio 2018 (L. n. 205/2017), attraverso un intervento sistematico nell’art. 51 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986), hanno ridefinito le erogazioni del datore di lavoro che configurano il cosiddetto “welfare aziendale”, ampliando le tipologie di prestazioni, somme e valori che non concorrono alla determinazione della retribuzione imponibile. Gli interventi citati hanno interessato anche le ipotesi in cui le medesime prestazioni, le somme e i valori siano percepiti o goduti dal dipendente, per sua scelta, in sostituzione delle retribuzioni premiali (e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili) se riconducibili al particolare regime fiscale agevolato introdotto dall’art. 1, comma 182 e seguenti della legge n. 208/2015. In considerazione dell’ampia portata dei citati interventi normativi le novità concernenti la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi saranno oggetto di apposita circolare.
9. Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria.
L’importo dell’indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato, di cui all’art. 78 del D. Lgs. n. 151/2001 (cfr. circolare n. 181/2002), sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai calcolato dall'Istat è pari, per l’anno 2018, a € 2.109,19.
L’importo dell’indennità di maternità fino al raggiungimento del predetto importo deve essere riportato dai datori di lavoro che utilizzano la sezione PosContributiva del flusso UniEmens, a livello individuale, nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <Maternità>, <MatACredito>, <IndMat1Fascia>. La parte eccedente deve essere riportata nell’elemento <IndMat2Fascia>.
10. Lavoratori dello spettacolo: valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell’aliquota aggiuntiva 1% e massimali giornalieri.
10.1. Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995.
Il contributo di solidarietà, ai sensi dell’art. 1, co. 14, del D. Lgs. n. 182/1997 (nella misura del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente l’importo del massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all’art. 2, co. 18, L. n. 335/1995, che sulla base dell’indice Istat è pari, per l’anno 2018, ad € 101.427,00 (cfr. par. 6).
L’aliquota aggiuntiva, ai sensi dell’art. 3-ter del D.L. n. 384/1992 convertito in L. n. 438/1992 (1% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l’anno 2018, l’importo di € 46.630,00, che rapportato a dodici mesi è pari a € 3.886,00 (e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari ad € 101.427,00). Si fa presente, infatti, che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo deve essere osservato il criterio della mensilizzazione (cfr. circolare n. 7/2010, par. 3). Si precisa che l’applicazione di detto contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, pari, per l’anno 2018, a € 46.630,00, posto che a fine anno, in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio.[16]
10.2. Lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995.
Il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari a € 739,00. Conseguentemente, le fasce di retribuzione giornaliera ed i relativi massimali di retribuzione giornaliera imponibile risultano i seguenti:
Anno 2018
Il contributo di solidarietà, ex art. 1, co. 8, del D. Lgs. n. 182/1997 (nella misura del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente il massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle fasce precedentemente indicate.
L’aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l’anno 2018, l’importo di € 149,00 e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle predette fasce. Si precisa che l’applicazione di detto contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, pari, per l’anno 2018, a € 46.630,00, posto che a fine anno, in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio.[17]
10.3. Precisazioni.
Nel rammentare che l’Istituto ha realizzato l’integrazione degli elementi della dichiarazione contributiva dei soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo nell’ambito della sezione PosContributiva del flusso UniEmens dedicato alle aziende con dipendenti (cfr. circolare n. 154/2014 e messaggio n. 5327/2015), si fa presente che gli elementi informativi relativi all’eccedenza dei massimali retributivi, giornalieri ovvero annui, dovranno essere valorizzati, a livello individuale, nell’elemento <EccMassSpet (recante a sua volta gli elementi <ImpEccMassSpet>, <ContrEccMassSpet> e <ContrSolidarietàSpet>).
10.4. Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato.
Il massimale giornaliero, previsto dall’art. 6, co. 15, del D.L. n. 536/1987, convertito in L. n. 48/1988, da prendere a riferimento ai fini del calcolo della contribuzione di finanziamento dell’indennità economica di malattia e di maternità per i lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato, è confermato, per l’anno 2018, in € 67,14.
Come già precisato nella circolare n. 154/2014, alla quale si rinvia, nell’ambito del flusso UniEmens, l’eccedenza dell’importo dei contributi di cui si tratta, da conguagliare in quanto l’aliquota di finanziamento è stata applicata su un imponibile maggiore rispetto a quello di legge, dovrà essere valorizzata, per i contributi di malattia, nell’elemento <MalACredAltre> con il codice R808 e, per i contributi di maternità, nell’elemento <MatACredAltre> con il codice R809.
11. Sportivi professionisti: valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell’aliquota aggiuntiva 1% e massimali giornalieri.
11.1. Sportivi professionisti iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995.
La legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 374, lett. b) ha previsto un aumento graduale della misura del contributo di solidarietà di cui all’art. art. 1, comma 4 del D. Lgs. n. 166/1997. Per effetto delle nuove disposizioni l’aliquota del contributo citato è stata fissata, a decorrere dall’1.1.2018, nella misura dell’1,5% (di cui 0,75% a carico del datore di lavoro e 0,75% a carico del lavoratore) e a decorrere dall’1.1.2020, nella misura del 3,1% (di cui 1% a carico del datore di lavoro e 2,1% a carico del lavoratore).
Posto che il massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all’art. 2, co. 18, L. n. 335/1995, è pari, per l’anno 2018, a € 101.427,00 (cfr. par. 6), il predetto contributo di solidarietà - nella nuova misura dell'1,5%, di cui 0,75% a carico del datore di lavoro e 0,75% a carico del lavoratore - è dovuto sulla parte di retribuzione annua eccedente l’importo di € 101.427,00 e fino all’importo annuo di euro 739.407,00.
L’aliquota aggiuntiva, ex art. 3-ter del D.L. n. 384/1992, convertito in L. n. 438/1992 (1% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l’anno 2018, l’importo di € 46.630,00, che rapportato a dodici mesi è pari a € 3.886,00 (e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari a € 101.427,00). Si fa presente, infatti, che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo deve essere osservato il criterio della mensilizzazione (cfr. circolare n. 7/2010, par. 3). Si precisa che l’applicazione di detto contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, pari, per l’anno 2018, a € 46.630,00, posto che a fine anno in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio.[18]
11.2. Sportivi professionisti già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995.
La legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 374, lett. a) ha previsto un aumento graduale della misura del contributo di solidarietà di cui all’art. art. 1, comma 3 del D. Lgs. n. 166/1997. Per effetto delle nuove disposizioni l’aliquota del contributo citato è stata fissata, a decorrere dall’1.1.2018, nella misura dell’1,5% (di cui 0,75% a carico del datore di lavoro e 0,75% a carico del lavoratore) e a decorrere dall’1.1.2020, nella misura del 3,1% (di cui 1% a carico del datore di lavoro e 2,1% a carico del lavoratore).
Posto che il massimale di retribuzione giornaliera imponibile, per l’anno 2018, è pari a € 325,00 (massimale annuo/312), il predetto contributo di solidarietà - nella nuova misura dell'1,5%, di cui 0,75% a carico del datore di lavoro e 0,75% a carico del lavoratore - è dovuto sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente l’importo di € 325,00 e fino all’importo giornaliero di € 2.370,00.
L’aliquota aggiuntiva ex art. 3-ter del D.L. n. 384/1992, convertito in L. n. 438/1992 (1% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l’anno 2018, l’importo di € 149,00 e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile pari a € 325,00. Si precisa che l’applicazione di detto contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, pari, per l’anno 2018, a € 46.630,00, posto che a fine anno in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio.[19]
11.3. Precisazioni.
Nel rammentare che l’Istituto ha realizzato l’integrazione degli elementi della dichiarazione contributiva dei soggetti iscritti al Fondo pensioni sportivi professionisti nell’ambito della sezione PosContributiva del flusso UniEmens dedicato alle aziende con dipendenti (cfr. circolare n. 154/2014 e messaggio n. 5327/2015), si fa presente che gli elementi informativi relativi all’eccedenza dei massimali retributivi, giornalieri ovvero annui, dovranno essere valorizzati, a livello individuale, nell’elemento <EccMassSport> (recante a sua volta gli elementi <ImpEccMass1Sport>, e <ContrEccMass2Sport>, <ContrSolidarietàSport>, <ImpEccMass2Sport> e <ContrEccMass2Sport>).
12. Datori di lavoro iscritti alla gestione pubblica.
12.1. Precisazioni.
Le disposizioni di carattere generale in materia di determinazione degli imponibili sono applicabili, fatte salve le peculiarità previste da specifiche norme legislative,[20] anche ai lavoratori iscritti alla gestione pubblica per le casse pensionistiche e/o alla gestione credito. In particolare, si rinvia a quanto indicato in precedenza al: - par. 1 per quanto concerne il minimale di retribuzione giornaliera; - par. 4 per la determinazione di detto minimale con riguardo ai rapporti di lavoro a tempo parziale; - par. 5 per la determinazione della quota di retribuzione soggetta all’aliquota contributiva aggiuntiva dell’1% (ex art. 3-ter del D.L. n. 384/1992, conv. in L. n. 438/1992); - par. 6 per la definizione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile ex art. 2, co. 18, della L. n. 335/1995 per i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a partire dall’1.1.1996; - par. 7 per la definizione del minimale contributivo annuale (ex art. 1 del D.L. n. 338/1989 conv. dalla L. n. 389/1989 e dell’art. 6, co. 8 del D. Lgs. n. 314/1997); - par. 8 per gli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.
12.2. Massimale contributivo previsto per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.
Si rammenta che secondo il disposto di cui all’art. 3-bis, co. 11, del D. Lgs. n. 502/1992, come integrato dal D. Lgs. n. 229/1999, la nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario determina, per i lavoratori dipendenti, il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. L'aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Si ricorda che nell’ipotesi in esame si realizza un’obbligazione solidale tra l’Ente di appartenenza, che ha collocato il dipendente in aspettativa, tenuto al versamento della contribuzione, e la struttura sanitaria presso cui il dipendente svolge l’incarico.
La struttura sanitaria è tenuta ad inviare la denuncia, tenendo conto dei massimali di cui all'articolo 3, co. 7, del D. Lgs. n. 181/1997 non solo ai fini pensionistici, ma anche ai fini della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e, ove sussistano i presupposti di iscrizione, ai fini della gestione previdenziale, [21] valorizzando la sezione <AltroEnteVersante> dell’elemento E0 nel caso in cui sia l’Ente di appartenenza ad effettuare il versamento.
La richiamata disposizione del D. Lgs. n. 502/1992, (art.3-bis, co. 11), considerata la sua connotazione di norma previdenziale a carattere speciale, si applica esclusivamente alle figure citate nel decreto stesso (direttori generali, direttori amministrativi e direttori sanitari) delle unità sanitarie locali, aziende ospedaliere nonché degli enti per i quali norme statali contengono la medesima tutela previdenziale e non è suscettibile di interpretazione estensiva ad altri lavoratori. L’importo del massimale contributivo in oggetto, previsto dal citato art. 3, co. 7, rivalutato secondo l’indice relativo al costo medio della vita calcolato dall’Istat è pari, per l’anno 2018, a 184.885,38 che arrotondato all’unità di euro, è pari a € 184.885,00.
Detto massimale trova applicazione ai fini della contribuzione pensionistica, ivi compresa l'aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'art. 3-ter del D.L. n.384/1992, , della contribuzione per la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ed ai fini della contribuzione previdenziale per le prestazioni di fine servizio (TFS/TFR).
Nel mese in cui si verifica il superamento del massimale, l’elemento <Imponibile> della gestione pensionistica della gestione credito e della gestione previdenziale dell’elemento E0 deve essere valorizzato nel limite del massimale stesso, mentre la parte eccedente deve essere indicata nell’elemento <ImponibileEccMass> della gestione pensionistica, della gestione credito e di quella previdenziale. Nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la sola quota di contributi da versare in riferimento al valore indicato nell’elemento <Imponibile> della gestione pensionistica, della gestione credito e della gestione previdenziale. Nei mesi successivi al superamento del massimale, l’imponibile sarà pari a zero, mentre continuerà ad essere valorizzato l’elemento <ImponibileEccMass> delle diverse gestioni.
12.3. Retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui all’art. 42, co. 5, del D. Lgs. n. 151/2001.
L’art. 42, co. 5 e seguenti, del D. Lgs. n. 151/2001 riconosce il diritto a soggetti specificamente individuati di fruire, entro sessanta giorni dalla richiesta, del congedo di cui all'articolo 4, co. 2, della L. n. 53/2000, per assistenza di persone con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, co. 1, della L. n. 104/1992.
In particolare il comma 5-ter prevede che “Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati…”.
A tale riguardo, si comunica che, tenuto conto del predetto indice accertato dall’Istat il tetto massimo complessivo della retribuzione per congedo straordinario e dei relativi contributi obbligatori a carico delle amministrazioni pubbliche che erogano trattamenti economici in sostituzione delle indennità previste dal legislatore per la generalità dei lavoratori non può eccedere, per l'anno 2018, l’importo pari ad € 47.967,91 che arrotondato all’unità di euro, è pari a € 47.968,00.
Allegato n. 1: Tabelle A e B. Anno 2018.
[1] Gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni sono calcolati applicando all’importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’aumento all’analogo valore medio relativo all’anno precedente (art. 11, D. Lgs. n. 503/1992). L’indice dell’1,1% viene utilizzato ai fini contributivi per la determinazione della retribuzione imponibile al fine di consentire gli adempimenti contributivi su valori aggiornati. Detti valori acquisiranno, ai fini pensionistici, carattere di definitività a seguito dell’emanazione (novembre 2018) del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che fissa l’aumento definitivo di perequazione automatica da attribuire alle pensioni per l’anno 2018. Il predetto valore verrà comunicato dall’Istituto in occasione della circolare di fine anno sul rinnovo delle pensioni. [2] Cfr. circolari nn. 9674/1978, 806/1986, 205/1995, e n. 33/2002, par. 1.1. [3] Cfr. quanto già precisato dall’Istituto con la circolare n. 34/2007, al par. 3, in applicazione del disposto di cui all’art. 3 del D. Lgs. n. 423/2001. [4] Cfr. circolari nn. 56/2007 e 34/2007 (par. 3). [5] Cfr. circolaren. 156/2000. [6] Cfr. circolare n. 48/2014. [7] Cfr. circolare n. 100/2000. [8] Cfr. art. 1 del D.L. n. 402/1981 conv. in L. n. 537/1981 e circolare n. 100/2000, par. 5. [9] Cfr. art. 7, co. 1, secondo periodo, del D.L. n. 463/1983, conv. in L. n. 638/1983 (come modificato dall’art. 1 del D.L. n. 338/1989, conv. in L. n. 389/1989). [10] Art. 11, co. 1, D. Lgs. n. 81/2015: “La retribuzione minima oraria, da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all’articolo 7 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l’importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno”. Per l'illustrazione di detto criterio, si rinvia alla circolare n. 68/1989. [11] Il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3-ter del D.L. n. 384/1992, conv. in L. n. 438/1992, è quellodeterminato ai fini dell’applicazione dell’art. 21, co. 6, della L. n. 67/1988. Si veda, per alcune precisazioni di dettaglio, la circolare 298/1992 e, per il settore marittimo, anche la circolare n. 151/1993. Si evidenzia, inoltre, che in caso di rapporti di lavoro dipendente successivi o simultanei, tutte le retribuzioni percepite in costanza di ciascun rapporto si cumulano ai fini del superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile. Contribuiscono al superamento della fascia di retribuzione tutti i rapporti di lavoro dipendente anche se afferiscono a gestioni pensionistiche differenti. Contribuiscono al superamento della fascia di retribuzione tutti i rapporti di lavoro dipendente anche se afferiscono a gestioni pensionistiche differenti. [12] Cfr., da ultimo, la circolare n. 7/2010, par. 3. [13] Circolari nn. 177/1996, 42/2009, 7/2010 par. 2, 58/2016 e messaggio n. 3020/2016. [14] Cfr. circolare n. 41/2002. [15] L’art. 51, co. 9, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) prevede che gli ammontari degli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al periodo di 12 mesi terminante al 31 agosto, superi il 2% rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998. [16] In ordine alle modalità di effettuazione dei conguagli relativi alla contribuzione versata in eccesso per effetto del non superamento del tetto minimo su base annua di cui all’art. 3-ter, D.L. n. 384/1992, rilevato a fine anno, si rinvia alle precisazioni contenute nel messaggio n. 5327/2015. [17] Cfr. quanto precisato nella nota 16. [18] Cfr. quanto precisato nella nota 16. [19] Cfr. quanto precisato nella nota 16. [20] Cfr. circolare n.6/2014. [21] Cfr. circolare n. 8/2013. |