Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
1. Il quadro normativo
Allo scopo di assicurare adeguate forme di sostegno al reddito ai lavoratori di imprese operanti in settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, l’articolo 3 della legge n. 92/2012, stabilisce che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possano stipulare accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito. I Fondi di solidarietà, nell’ambito ed in connessione con processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività di lavoro, oltre ad assicurare ai lavoratori delle imprese di uno o più settori, interventi di tutela economica in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, possono perseguire l’ulteriore finalità di erogare assegni straordinari in caso di esodo agevolato, di erogare prestazioni integrative di prestazioni pubbliche in caso di cessazione del rapporto di lavoro e di sostenere attività formative. Con l’accordo sindacale nazionale stipulato in data 6 marzo 2014 tra A.N.G.O.P.I. e FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI, è stato convenuto di costituire il “Fondo di solidarietà bilaterale del settore dei Gruppi ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani ai sensi del citato articolo 3, comma 4, della legge n. 92/2012. Successivamente è intervenuto il decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 che, riordinando la normativa degli ammortizzatori sociali, ha abrogato i commi da 4 a 19-ter e da 22 a 45 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Inoltre, il comma 5 dell’articolo 46 del decreto legislativo n. 148/2015 prevede che “laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio (…) all'articolo 3, commi da 4 a 45, della legge n. 92 del 2012, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal presente articolo, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente decreto”. Il citato decreto n. 148/2015 ha introdotto alcune modifiche nell’ambito di applicazione dei Fondi di solidarietà in conseguenza delle quali, a norma dell’art. 26, c. 7, l’istituzione dei Fondi è obbligatoria per tutti i settori che non rientrano nell’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, compresi gli apprendisti. Sono state, inoltre, modificate la platea dei destinatari e le prestazioni erogabili dai Fondi di solidarietà. Il predetto accordo, conforme alla disciplina del D.Lgs 148/2015, è stato recepito con decreto n. 95440 del 18 aprile 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che ha istituito presso l’Inps il Fondo di solidarietà bilaterale del settore dei Gruppi ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani (allegato n. 1). Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 2016.
2. Caratteristiche del Fondo di solidarietà
2.1 Finalità
Il Fondo di solidarietà di cui si tratta ha lo scopo di assicurare nei confronti del personale dei Gruppi ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani, a prescindere dalla consistenza numerica dell’organico, interventi a tutela del reddito nei casi di riduzione o sospensione temporanea dell'attività lavorativa per le causali previste in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria. Destinatari dei suddetti interventi a tutela del reddito del Fondo sono nello specifico i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato esclusi i dirigenti. Con riferimento al personale assunto con contratto di apprendistato il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con nota prot. 8475 del 14 aprile 2016, ha precisato che rispetto a quanto previsto dalle legge n. 92/2012, il punto è stato innovato dal decreto legislativo n. 148/2015, prevedendo espressamente che sono destinatari dei Fondi di solidarietà solo gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante (in conseguenza dell’applicazione congiunta dell’art. 39, comma 1, e dell’art. 2, comma 1). Pertanto, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore di tale decreto legislativo (settembre 2015) i lavoratori apprendisti assunti con tipologie diverse rispetto all’apprendistato professionalizzante sono esonerati dalla contribuzione ordinaria di finanziamento ai Fondi di solidarietà, compreso il presente Fondo (messaggio n. 3112/2016).
2.2 Natura giuridica, obblighi di bilancio e gestione del Fondo
Il Fondo non ha personalità giuridica e costituisce una gestione dell’INPS e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale (articolo 26, comma 5, del d.lgs. n. 148/2015). Il Fondo ha l’obbligo del bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità finanziaria; gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite. Il Fondo ha l’obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione ad otto anni, fermo restando l’obbligo di aggiornamento al momento della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l’equilibrio dei saldi di bilancio. Sulla base del bilancio di previsione il Comitato amministratore, organo di gestione del Fondo, ha facoltà di proporre modifiche riguardo all’importo delle prestazioni o la misura dell’aliquota di contribuzione, da adottarsi secondo le modalità previste dall’articolo 26, comma 3 del d.lgs n. 148/2015. Per la composizione, durata delle cariche e compiti del “Comitato amministratore” del Fondo si rinvia agli articoli 3 e 4 del decreto interministeriale n. 95440 del 18 aprile 2016. Gli oneri di amministrazione del Fondo, determinati secondo i criteri e nella misura previsti dal regolamento di contabilità dell’Istituto, sono a carico del Fondo e vengono finanziati nell’ambito della contribuzione dovuta, ai sensi dell’articolo 26, comma 6, del d.lgs n. 148/2015.
3. Prestazioni
Nei casi di riduzione o sospensione temporanea dell'attività lavorativa, riconducibili ad una delle causali di cassa integrazione ordinaria o straordinaria, il Fondo provvede all’erogazione nei confronti dei soggetti aderenti al Fondo medesimo (art.5 del citato decreto) di un assegno ordinario di importo pari all’integrazione salariale, con i relativi massimali. E’ previsto, altresì, il versamento della contribuzione correlata, nel caso in cui venga erogata la prestazione di cui si tratta, alla competente gestione assicurativa obbligatoria di iscrizione del lavoratore. Detta contribuzione correlata è versata a carico del Fondo, ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione e per la determinazione della sua misura. In coerenza con le previsioni di cui all’articolo 34, comma 1, del d.lgs n. 148/2015, la suddetta contribuzione correlata, è computata in base a quanto previsto dall'articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183. Si fa presente che le istruzioni operative, in ordine alla prestazione di cui si tratta – concernente nell’erogazione dell’assegno ordinario e nella relativa contribuzione – verranno fornite con successiva circolare.
4. Ricorsi amministrativi
Avverso i provvedimenti adottati dal Fondo per le materie di competenza è possibile proporre ricorso al Comitato amministratore del Fondo, al quale, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto interministeriale, spetta decidere in unica istanza. I ricorsi devono essere indirizzati al Comitato amministratore del Fondo di solidarietà, presso la Direzione generale dell’INPS.
5. Modalità di finanziamento delle prestazioni
Le prestazioni del Fondo di solidarietà sono finanziate dai contributi di seguito elencati. Agli stessi si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi. Risultano applicabili, altresì, le disposizioni in materia di prescrizione di cui all’articolo 3, comma 9, della legge n. 335/1995.
a) Contributo ordinario
Per il finanziamento della prestazione di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto in oggetto (erogazione di assegni ordinari a favore dei lavoratori interessati da riduzione o sospensione temporanea dell'attività lavorativa), e della relativa contribuzione correlata, è dovuto mensilmente al Fondo un contributo ordinario dello 0,30% (di cui lo 0,20% a carico del datore di lavoro e lo 0,10% a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti. Come anticipato nel punto 2.1, il contributo non è dovuto per gli apprendisti non professionalizzanti a decorrere da settembre 2015. Il contributo ordinario di finanziamento – come previsto nella circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 32 del 22 dicembre 2015 – è dovuto dal periodo di paga in corso alla data di sottoscrizione dell’accordo costitutivo del Fondo stipulato in data 6 marzo 2014.
b) Contributo addizionale
In caso di erogazione da parte del Fondo dei trattamenti di cui all'articolo 5, comma 1, è dovuto, altresì, un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, nella misura dell’1,50% calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono delle prestazioni. Con successiva circolare verranno fornite le istruzioni procedurali relative al contributo addizionale.
5.1. Codifica aziende
Ai sensi del decreto interministeriale n. 95440 del 18 aprile 2016 rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento i Gruppi ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani a prescindere dalla consistenza numerica dell’organico. Le posizioni interessate saranno contraddistinte dal Codice di autorizzazione “2P”, che, a partire dalla data di sottoscrizione dell’accordo costitutivo del Fondo (marzo 2014) assume il nuovo significato di “Fondo di solidarietà bilaterale dei Gruppi ormeggiatori e barcaioli”. L’attribuzione del c.a. “2P” ai datori di lavoro interessati avverrà, in sede di prima applicazione, in modo automatizzato a cura della Direzione Generale per i soli Gruppi di ormeggiatori e barcaioli inquadrati con i C.S.C. 1.15.05 o 1.15.06 e privi di tutela di cassa integrazione guadagni. Si tratta di posizioni contributive aziendali caratterizzate dalla presenza dei codici Ateco2007 522420 o 522209. Gli stessi potranno visualizzare l’avvenuta attribuzione del codice “2P” sul Cassetto previdenziale Aziende. Nel caso in cui vi siano ulteriori Gruppi ormeggiatori e barcaioli rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo, ai quali tuttavia il predetto codice di autorizzazione non risultasse attribuito in via centralizzata – a causa della presenza sulla posizione contributiva di un C.S.C. e di un codice Ateco2007 diversi da quelli sopra riportati – è necessario che gli stessi provvedano a trasmettere, alla competente Sede dell’Istituto, richiesta di attribuzione del c.a. “2P” tramite Cassetto previdenziale aziende entro venti giorni dalla pubblicazione della presente circolare. Per quanto riguarda i Gruppi di ormeggiatori o barcaioli che presenteranno domanda di nuova iscrizione successivamente alla data di pubblicazione della presente circolare, si sottolinea che l’attribuzione del c.a. “2P” verrà effettuata unicamente ad opera delle Sedi al momento dell'assegnazione della posizione aziendale (matricola aziendale per nuova iscrizione) verificata la sussistenza dei requisiti normativi ed amministrativi prescritti. In caso di riattivazione della matricola aziendale, le sedi provvederanno anche alla verifica della correttezza dell’inquadramento previdenziale.
5.2. Contributo ordinario. Modalità di compilazione del flusso Uniemens
A decorrere dal mese di competenza agosto 2016, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, la contribuzione ordinaria dovuta al Fondo di solidarietà sarà calcolata nella aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti e apprendisti non professionalizzanti. Non saranno, pertanto, previste modifiche procedurali per la compilazione del flusso Uniemens. Le procedure di calcolo e rettifica, a partire dal periodo agosto 2016, saranno implementate al fine di recepire le suddette disposizioni. I Gruppi potranno versare il contributo ordinario, dovuto dal periodo di paga in corso al 6 marzo 2014 (data di sottoscrizione dell’accordo di costituzione del Fondo) al mese di luglio 2016, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare (deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993, circolare n. 292 del 23/12/1993, punto 1). Ai fini del versamento dei contributi dovuti con riferimento al periodo marzo 2014/luglio 2016, i Gruppi valorizzeranno – all’interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> – l’elemento <AltreADebito> indicando i seguenti dati: in <CausaleADebito> il codice “M158” che assume il significato di "Fondo di solidarietà bilaterale dei Gruppi Ormeggiatori e barcaioli, periodo marzo 2014/luglio 2016" (il codice M158 potrà essere utilizzato a decorrere dal mese di competenza agosto 2016); in <Retribuzione> l’importo dell’imponibile relativo al periodo marzo 2014/luglio 2016, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti esclusi i dirigenti e, da settembre 2015, esclusi anche gli apprendisti non professionalizzanti; in <SommaADebito> l’importo del contributo, pari allo 0,30% dell’imponibile. Sempre con riferimento al versamento delle competenze arretrate dovute per il periodo marzo 2014/luglio 2016, i Gruppi che abbiano cessato l’attività lavorativa dovranno procedere al versamento della contribuzione inviando l’UNIEMENS relativo all’ultima mensilità, con l’utilizzo del codice “M158” dell’elemento <CausaleADebito> e la compilazione degli elementi <Retribuzione> e <SommaADebito>. In tal caso, il versamento del contributo con modello F24 si effettua indicando come periodo di riferimento l’ultimo mese di attività e adottando la causale RC01. Con riferimento alle competenze dovute per il periodo da marzo 2014/luglio 2016 resta ferma la possibilità per gli interessati di proporre istanza di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, secondo le regole generali, con aggravio degli interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda. In proposito, si ricorda che i Gruppi tenuti al versamento anche delle quote a carico di dipendenti hanno facoltà di recuperare ratealmente la quota sospesa nei confronti del lavoratore, qualora presentino istanza di dilazione entro la scadenza sopra indicata (giorno 16 del terzo mese successivo alla data di emanazione della presente circolare). Infine, si richiama l’attenzione sulla necessità per tutti i datori di lavoro di attenersi alle indicazioni operative di cui al punto 1.4 della circolare n. 197 del 2 dicembre 2015 e al messaggio n. 7336 del 7 dicembre 2015, in merito alla nozione di unità produttiva e alla conseguente valorizzazione di tale informazione nel flusso Uniemens.
6. Istruzioni contabili
Per rilevare contabilmente i fatti amministrativi di pertinenza del Fondo di solidarietà in esame, regolamentato con Decreto interministeriale n. 95440 del 18 aprile 2016, istituito presso l’Istituto, in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 26 a 40, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, si istituisce la nuova gestione contabile: FO – Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani – art. 1, del Decreto interministeriale n. 95440 del 18 aprile 2016.
In seno a tale Gestione viene istituita la contabilità separata:
FOR – Gestione assicurativa a ripartizione.
I contributi ordinari dovuti dalle aziende per il finanziamento degli assegni ordinari, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a), del citato D.I. (cfr. istruzioni operative di cui al precedente paragrafo 5.2), andranno contabilizzati ai seguenti nuovi conti:
FOR21110 per il contributo ordinario di competenza degli anni precedenti; FOR21170 per il contributo ordinario di competenza dell’anno in corso.
La procedura informatica di ripartizione contabile dei DM imputerà le somme riscosse a titolo di contribuzione ordinaria, rispettivamente, ai conti FOR21110 e FOR21170, a seconda che la competenza sia degli anni precedenti o dell’anno in corso. Ai medesimi conti, pertanto, andranno registrate le somme valorizzate nel flusso UNIEMENS con il codice “M158”. Si istituiscono, inoltre, gli ulteriori conti per l’imputazione della contribuzione ordinaria, derivante da modd. DM10 insoluti e DM10/V, a cura, altresì, della citata procedura automatizzata:
FOR21120 per il contributo ordinario accertato mediante modd. DM10 insoluti e DM10/V e non riscosso, di competenza degli anni precedenti; FOR21180 per il contributo ordinario accertato mediante modd. DM10 insoluti e DM10/V e non riscosso, di competenza dell’anno in corso.
Le istruzioni contabili connesse con l’erogazione degli assegni ordinari e con il versamento dai datori di lavoro del contributo addizionale, ai sensi degli articoli 5 e 6, comma 1, lettera b), del D.I. n. 95440/2016, verranno fornite separatamente, all’atto dello scioglimento della riserva di cui ai paragrafi 3 e 5 della presente circolare.
Si riportano nell’allegato n. 2 le variazioni apportate al piano dei conti.
|