Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Premessa
Come noto, lo stato di disoccupazione involontaria, ovvero la “condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti”, comporta per il lavoratore l’obbligo di presentarsi al Centro per l’Impiego del proprio domicilio per rendere la dichiarazione di immediata disponibilità di cui all’art. 1, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 181 del 2000.
Il suddetto status rappresenta uno dei requisiti, oltre a quelli di natura assicurativa e contributiva, per la concessione dell’indennità di disoccupazione nell’ambito ASpI, come precisato nell’art. 2, comma 4, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Cfr. Circolare INPS n. 142 del 2012). Al fine di semplificare l’erogazione della indennità di disoccupazione ASpI e Mini-ASpI, il legislatore con la previsione dell’art. 4, comma 38, della legge di riforma del mercato del lavoro ha previsto la facoltà, in capo al lavoratore disoccupato, di rilasciare all’INPS la dichiarazione in oggetto, al momento della presentazione della domanda di indennità nell’ambito dell’ASpI.
E’ stato, quindi, affidato all’Istituto il compito di ricevere e, successivamente, mettere a disposizione dei Centri per l’impiego territorialmente competenti in base al domicilio, le dichiarazioni dei richiedenti l’ASpI o mini-ASpI – documenti indispensabili ai fini delle verifiche sullo stato di disoccupazione nonché dell’attivazione delle politiche attive – attraverso il Sistema informativo della Banca dati percettori di cui al comma 35, del predetto art. 4.
Al fine di dare concreta attuazione al dettato normativo l’Istituto ha provveduto ad aggiornare la modulistica per la richiesta delle prestazioni ASpI (SR134) e Mini-ASpI (SR133) pubblicata nell’apposita sezione del sito (www.inps.it) ed allegata alla presente circolare, implementando conseguentemente la procedura di presentazione della domanda telematica da parte dei cittadini, Patronati e contact center integrato.
I Centri per l’Impiego accedono già alla Banca dati Percettori di cui all’art. 19, comma 4, del D.L. n. 185 del 2008, convertito con Legge n. 2 del 2009 e ss.ii.mm., per conoscere, ai fini delle politiche attive, i percettori di ammortizzatori sociali e per comunicare all’Istituto, ai sensi della normativa vigente, le eventuali cause di decadenza connesse alle attività di competenza dei centri medesimi.
L’INPS ha provveduto ad integrare nella suddetta Banca dati le funzionalità necessarie ai Centri per l’Impiego per ricevere le dichiarazioni in argomento al fine degli adempimenti di loro competenza.
In ragione della mancanza di un elenco anagrafico aggiornato dei Centri per l’Impiego territorialmente competenti, l’Istituto si è adoperato per censire questi ultimi sul territorio nazionale al fine di mettere a disposizione le dichiarazioni di immediata disponibilità rilasciate dagli utenti all’Istituto. Infatti, in tal modo è agevolato il servizio di compilazione delle domande in via telematica poiché l’utente avrà a disposizione l’elenco dei Centri per l’Impiego afferenti al suo domicilio.
Questo censimento – con l’inserimento nelle procedure telematiche di presentazione della domanda da parte del cittadino e/o del Patronato di tutti i dati utili all’individuazione del Centro per l’impiego – consentirà all’interessato, una volta resa la dichiarazione in oggetto, di avvalersi delle funzioni svolte dal servizio competente, segnalato dalla procedura stessa.
L’utente, attraverso i canali telematici di presentazione della domanda di ASpI o Mini-ASpI, dovrà indicare o che si è già recato al Centro per l’impiego per attestare lo status di disoccupato, oppure rendere la dichiarazione di immediata disponibilità direttamente all’Istituto compilando i campi appositamente inseriti.
I Centri per l’Impiego che si accrediteranno con un specifico PIN – come di seguito indicato – alla Banca dati nel Sistema informativo dei percettori potranno consultare le dichiarazioni rese dai beneficiari della prestazione che sono domiciliati nel territorio di loro competenza, al fine di dare attuazione alle disposizioni normative in materia di accertamento/conservazione dello stato di disoccupato e di misure di politica attiva.
Si coglie l’occasione per rammentare che l’accertamento dello status di disoccupato e la verifica della conservazione dello stesso che non possono essere controllati e accertati dall’Istituto con i dati in suo possesso, rimangono di competenza dei Centri per l’Impiego. Altresì, questi ultimi devono comunicare tempestivamente gli eventi che determinano la decadenza dalla prestazione (Cfr. combinato disposto dell’art. 2, comma 40, lett. a) e dell’art. 4, commi 41-44, della legge di riforma del mercato del lavoro).
Queste comunicazioni devono pervenire tramite i servizi messi a disposizione a tale scopo nella Banca dati percettori.
Infine si precisa che al servizio descritto potranno accedere il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e gli altri soggetti istituzionali in base alle specifiche competenze previste dalla normativa vigente.
Aspetti procedurali
L’avvenuto rilascio all’Inps delle Dichiarazioni sullo Stato di Disoccupazione e di Immediata Disponibilità da parte degli interessati, nei casi di presentazione di una domanda d’indennità nell’ambito dell’ASpI, sarà comunicato ai Servizi Competenti territorialmente (in base al domicilio) e a tutti i soggetti istituzionali coinvolti nella costituzione della nuova Banca Dati delle Politiche Attive e Passive, attraverso le seguenti modalità:
Descrizione della modalità Sistema Informativo dei Percettori
Per la trasmissione delle Dichiarazioni in argomento attraverso il Sistema Informativo dei Percettori sono state realizzate le seguenti funzionalità (F):
Nell’ottica della massima condivisione delle informazioni e per semplificare l’attività di verifica e certificazione dello Stato di Disoccupazione del Centro per l’Impiego, oltre ai dati desumibili dalla domanda ASpI / mini-ASpI, saranno messe a disposizione tutte le informazioni estraibili dagli archivi INPS utili a tal fine, come meglio descritto nella tabella sottostante.
L’accesso ai nuovi servizi del Sistema Informativo dei Percettori potrà avvenire solo se in possesso di PIN identificativo rilasciato da INPS.
Per i Centri per l’Impiego già accreditati con PIN al Sistema Informativo dei Percettori, dovrà essere richiesto obbligatoriamente l’aggiornamento dello stesso, inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica dichiarazioni.DCPrestazioni@inps.it in cui dovranno essere fornite le seguenti informazioni:
La richiesta di un nuovo PIN, invece, potrà essere effettuata all’Istituto secondo le consuete modalità.
Descrizione della modalità Cooperazione Applicativa
Per i Servizi Competenti che adotteranno la cooperazione applicativa la dichiarazione di cui sopra sarà rilasciata all’interno del pacchetto di Dati di Sintesi del Percettore con delle voci in aggiunta allo standard già definito. Tali voci fanno riferimento a:
Al fine di garantire un supporto qualificato per la corretta implementazione della procedura descritta, e’ stata istituita ed e’ attiva la casella di posta istituzionale all’indirizzo dichiarazioni.DCPrestazioni@inps.it, dove potranno essere inviate comunicazioni e/o richieste di informazioni.
L’imminente rilascio degli aggiornamenti procedurali sarà comunicato con apposito messaggio.
In fase di prima applicazione delle sopradescritte funzionalità ed al fine di garantire il pieno utilizzo della suddetta procedura aggiornata, che sarà rilasciata a breve, è sospesa, tenuto conto di quanto emerso nel corso di riunioni in ambito ministeriale, la decorrenza del termine di presentazione delle domande di disoccupazione ASpI/mini-ASpI nel periodo tra la data di pubblicazione della presente circolare e il 30 novembre 2013.
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