970717 DIREZIONE CENTRALE PENSIONI DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI 970717 Circolare n. 160 Ai DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Ai COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI Al COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALI e, per conoscenza, Al PRESIDENTE Ai CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE Al PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA Ai PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE Ai PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI Ai PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503. Rivalutazione delle retribu- zioni accreditate figurativamente per periodi relativi a trattamenti di mobilita. DIREZIONE CENTRALE PENSIONI DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI Roma, 17 luglio 1997 Ai DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 160 Ai COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI Al COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALI e, per conoscenza, Al PRESIDENTE Ai CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE Al PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA Ai PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE Ai PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI Ai PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Allegati 1 OGGETTO: Articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503. Rivalutazione delle retribu- zioni accreditate figurativamente per periodi relativi a trattamenti di mobilita. 1 - PREMESSA L'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, stabilisce che "per i periodi relativi ai trattamenti di mobilita' di durata continuativa superiore all'anno, di cui alla legge n.223 del 23 luglio 1991, ricadenti nel periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, le retribuzioni accreditate figurativamente sono rivalutate anche in base agli indici di variazione delle retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza, rilevati dall' ISTAT". In applicazione dell'anzidetta disposizione, con circolare n.50 del 23 febbraio 1993, e' stato precisato che per le pensioni con decorrenza dall'1 gennaio 1993, qualora nel periodo di riferimento per la determinazione della retribu- zione pensionabile si collochino periodi relativi a tratta- menti di mobilita' di durata continuativa superiore all'an- no, le retribuzioni accreditate figurativamente per tali periodi sono rivalutate anche in base agli indici di varia- zione delle retribuzioni contrattuali del settore di appar- tenenza rilevati dall'ISTAT. Come e' noto, poiche' la generica formulazione della norma non consentiva una e satta individuazione dei relativi criteri applicativi, sono state sottoposte al Ministero del Lavoro le problematiche emerse con riferimento alla richia- mata disposizione. Nel frattempo, con messaggio n.29325 del 13 ottobre 1995, sono state date indicazioni alle Sedi affinche' le pensioni interessate dalla predetta normativa venissero liquidate in via provvisoria sulla base dei criteri di cui al messaggio n.27757 del 5 giugno 1992 (allegato 1). Poiche' il Ministero del Lavoro ha fatto conoscere le proprie indicazioni in ordine a quanto richiesto, si impar- tiscono le istruzioni ai fini dell'applicazione della norma in questione sulla base dei chiarimenti forniti dal predetto Ministero. 2 - CRITERI PER LA RIVALUTAZIONE DELLE RETRIBUZIONI FIGURA- TIVE 2.1 - Si e' posto preliminarmente il problema di stabilire se debbano essere rivalutate tutte le retribuzioni accredi- tate figurativamente per i periodi relativi a trattamenti di mobilita' di durata continuativa superiore all'anno, rica- denti nel periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, ovvero solo quelle accreditate nei mesi successivi al dodicesimo mese. Al riguardo, il Ministero del Lavoro, ritenendo che l'in- tendimento del legislatore nella predisposizione della norma in esame sia stato quello di offrire la piu' ampia tutela ai lavoratori posti in mobilita' per lunghi periodi, ha preci- sato che, per i periodi relativi a trattamenti di mobilita' di durata continuativa superiore all'anno, la rivalutazione delle retribuzioni accreditate figurativamente deve inte- ressare l'intero periodo di percezione del predetto tratta- mento. 2.2 - In merito al problema relativo alla periodicita' della rivalutazione, ed in particolare se la stessa debba essere effettuata a cadenza mensile, in base alle variazioni dell'indice registrate in ciascun mese rispetto al prece- dente, ovvero a cadenza annuale, in base alle variazioni intervenute tra le medie annue degli indici, il Ministero ha ritenuto che la rivalutazione a cadenza mensile sia la piu' idonea a garantire un efficace e puntuale aggancio con la dinamica retributiva dei lavoratori in attivita'. 2.3 - Ulteriore problematica si e' posta con riferimento alla scelta dell'indice da utilizzare. Attualmente infatti l'ISTAT elabora mensilmente due diversi indici delle retribuzioni contrattuali: - l'indice delle retribuzioni orarie contrattuali, che fornisce l'andamento delle retribuzioni a parita' di durata di lavoro; - l'indice delle retribuzioni contrattuali per dipendente, che invece tiene conto anche delle eventuali variazioni nella durata contrattuale del lavoro. Considerato che l'indice delle retribuzioni contrattuali per dipendente garantisce l'aggancio con l'effettiva dinamica retributiva dei lavoratori in attivita', il Ministero del lavoro ha convenuto circa l'utilizzazione di tale indice. 2.4 - Gli indici sono disponibili secondo diverse classifi- cazioni, per ogni classificazione esiste un indice degli impiegati, uno degli operai ed un indice globale. Ai fini della pratica applicazione della norma, tenuto conto delle indicazioni del Ministero del Lavoro, occorre fare riferimento alla classificazione analitica per gruppi di contratto e per qualifica fornita dall'ISTAT. 3 - CALCOLO DELLA PENSIONE IN PRESENZA DI RETRIBUZIONI FIGURATIVE PER PERIODI RELATIVI A TRATTAMENTI DI MOBI- LITA' DI DURATA CONTINUATIVA SUPERIORE ALL'ANNO. 3.1 - Come precisato con circolare n.50 del 1993, per le pensioni con decorrenza anteriore all'1 gennaio 1993 e, qualunque sia la decorrenza della pensione, per i periodi relativi ai trattamenti di mobilita' di durata continuativa non superiore all'anno, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al citato messaggio n.27757 del 1992. Per le pensioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1992, per i periodi relativi ai trattamenti di mobilita' di durata continuativa superiore all'anno, di cui alla legge n.223 del 23 luglio 1991, ricadenti nel periodo di riferi- mento per la determinazione della retribuzione pensionabile, la retribuzione figurativa relativa ad ogni mese di perce- zione del trattamento di mobilita' deve essere rivalutata in base alla variazione percentuale dell'indice delle retribu- zioni contrattuali del settore di appartenenza intervenuta tra il mese stesso e quello in cui si colloca la retribu- zione presa a base per la determinazione della retribuzione figurativa. La rivalutazione in parola deve essere operata anche con riferimento alle retribuzioni figurative accredi- tate per periodi di percezione del trattamento di mobilita' che si collochino nell'anno di decorrenza della pensione e/o nell'anno precedente. 3.2 - Una volta effettuata la rivalutazione delle retribu- zioni accreditate figurativamente per i predetti periodi sulla base degli indici di variazione delle retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza, la retribuzione di ciascun anno solare dovra' essere rivalutata sulla base dei coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni da utiliz- zare ai fini del calcolo della pensione. In particolare, la retribuzione degli anni solari da uti- lizzare per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianita' contributive maturate fino al 31 dicembre 1992 deve essere rivalutata con i coefficienti di cui all'arti- colo 3 della legge 29 maggio 1982, n.297, mentre la retri- buzione degli anni solari da utilizzare per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianita' contributive maturate dall'1 gennaio 1993 deve essere rivalutata con i coefficienti di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n.503. Considerato che la rivalutazione introdotta dall'articolo 3, comma 6, del decreto 503 consente di attualizzare la retri- buzione sulla base d ella quale e' stata calcolata la retri- buzione figurativa per mobilita', per le pensioni per le quali trova applicazione tale disposizione, le retribuzioni figurative per mobilita' di ciascun anno solare devono essere rivalutate con il coefficiente rilevato in relazione all'anno solare nel quale si colloca la contribuzione figurativa, anziche' con il coefficiente dell'anno al quale e' stato fatto riferimento per la determinazione del valore retributivo figurativo. 3.3 - La rivalutazione prevista dal citato articolo 3, comma 6, deve essere effettuata anche nei casi in cui i periodi di mobilita' di durata continuativa superiore all'anno debbano essere utilizzati ai fini del calcolo della quota di pen- sione in forma contributiva per i periodi di contribuzione successivi al 31 dicembre 1992. In tali casi la retribuzione figurativa rivalutata con i criteri di cui al punto 3.1 costituisce la base imponibile alla quale deve essere applicata l'aliquota di computo del 33 per cento prevista per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. La contribuzione cosi' ottenuta per ciascun anno solare deve essere rivalutata al tasso di capitalizzazione e con le modalita' di cui all'articolo 1, commi 8 e 9, del decreto legislativo n.503 (v. circolare n.180 del 14 settembre 1996). 4 - AGGIORNAMENTO DEGLI INDICI Considerato che g li indici delle retribuzioni sono attual- mente pubblicati dall'ISTAT con un ritardo di due/tre mesi rispetto al periodo di riferimento, per evitare, nei casi in cui le retribuzioni figurative da rivalutare si collochino in periodi prossimi alla decorrenza della pensione, di ritardare la liquidazione della pensione fino all'acquisi- zione del valore anche degli ultimi indici da utilizzare, occorre procedere alla liquidazione provvisoria delle pensioni rivalutando sulla base dell'ultimo indice disponi- bile le retribuzioni figurative accreditate per i mesi per i quali non sono stati pubblicati gli indici. Allorche' saranno disponibili gli indici ISTAT relativi ai mesi mancanti si procedera' alla liquidazione definitiva della pensione. 5 - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEL SETTORE DI APPARTENENZA Ai fini dell'applicazione degli indici di variazione delle retribuzioni contrattuali forniti dall'ISTAT per rami di attivita' economica e contratti, tenuto conto che tali indici sono raggruppati secondo la classificazione delle attivita' economiche "ISTAT 91", il settore di appartenenza dell'azienda potra' essere individuato dal codice statistico contributivo (CSC) attribuito dall'INPS, riportato nel manuale di classificazione dei datori di lavoro allegato alla circolare n.65 del 25 marzo 1996, nella colonna "CSC di prov. e att." e dal corrispondente codice ISTAT, riportato nella colonna "ISTAT 91". Nei casi in cui per lo stesso CSC siano previsti piu' codici ISTAT 91 si dovra' fare riferimento al codice ISTAT 91 attribuito dalla SAP INPS. In particolare, si dovra' fare riferimento al codice ISTAT 91 nel caso di aziende gia' inquadrate nell'industria ai sensi della normativa vigente anteriormente all'articolo 49 della legge n.88 del 1989 che, per effetto del regime transitorio previsto dal terzo comma dello stesso articolo, hanno mantenuto tale inquadramento fino al 31 dicembre 1996 (data di cessazione della disciplina transitoria prevista dall'articolo 2, comma 215, della legge n.662 del 1996), e che transitano, dall'1 gennaio 1997, nel settore terziario. Tali attivita' sono evidenziate alle pagine da 41 a 44 del predetto manuale. Parimenti, dovra' essere fatto riferimento al codice ISTAT 91 attribuito dalla SAP in tutti i casi in cui il CSC attribuito dall'INPS sia 1.16.01 (attivita' industriali non altrove classificate). Essendo in corso di completamento da parte delle SAP l'at- tribuzione del codice ISTAT, allo stato attuale detto codice e' visionabile, sul sistema AS400, consultando l'opzione "Evidenza da archivi aziende", sub opzione "3" "Archivio centrale aziende". Una volta individuato il settore di appartenenza dell'a- zienda sulla base del c odice ISTAT 91, dovra' essere rile- vato il corrispondente ramo d i attivita' economica o con- tratto fornito dall'ISTAT ai fini dell'applicazione dell'indice di variazione delle retribuzioni contrattuali. o o o Ai fini della pratica applicazione della normativa in questione, si sta predisponendo una tabella riepilogativa contenente i valori dell'indice delle retribuzioni contrat- tuali per dipendente per tutti i mesi dal gennaio 1991 alla data piu' recente disponibile. La tabella riportera' i valori dell'indice disaggregati per qualifica del dipendente (operaio o impiegato) e per tutti i rami di attivita' economica ed i contratti presi in esame nella rilevazione condotta dall'ISTAT; per consentire una piu' agevole utilizzazione, i valori dell'indice saranno riportati ad un'unica base (dicembre 1995), evitando cosi' i problemi operativi connessi ai cambiamenti di base gia' intevenuti o che potranno intervenire in seguito nella serie originaria. La tabella in questione, corredata dalle relative istruzioni e da opportune esemplificazioni, sara' trasmessa con suc- cessiva circolare, non appena l'ISTAT avra' completato la fornitura dei dati di base; nella stessa occasione saranno indicate le modalita' di trasmissione e di utilizzazione dei successivi aggiornamenti mensili. IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO Allegato 1 Messaggio n. 27757 del 5.06.1992 I.N.P.S. D.G. SERV.PRESTAZIONI AGO MITTENTE UFFICIO NORMATIVA PENSIONI AI DIRETTORI DELLE SEDI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI OGGETTO: Contributi figurativi per periodi di godimento dell'indennita' di mobilita'. Valutazione ai fini della determinazione della retribuzione pensiona- bile. Al paragrafo 7 della circolare n.3 del 2 gennaio 1992 avente ad oggetto "Legge n.223 del 23 luglio 1991. Disposizioni in materia di indennita' di mobilita'" e' stato precisato che la misura dei contributi figurativi accreditabili in rela- zione ai periodi di godimento dell'indennita' di mobilita' va calcolata sulla base della retribuzione cui e' riferito il trattamento s traordinario di integrazione salariale al quale si fa riferimento per determinare l'importo dell'in- dennita' di mobilita'. "La contribuzione figurativa cosi' determinata - e' stato ulteriormente precisato - va attribuita per l'intero periodo di percezione dell'indennita' di mobilita', senza alcun adeguamento o rivalutazione". Quest'ultima circostanza ha costituito e tuttora costituisce - in alcuni casi - motivo di apprensione per i lavoratori interessati i quali temono che una prolungata permanenza in mobilita' possa avere effetti pregiudizievoli all'atto del pensionamento determinando - nei casi in cui i periodi di mobilita' coincidono in tutto o in parte con quelli utili ai fini della rilevazione della retribuzione pensionabile - una progressiva riduzione della misura della retribuzione pensionabile stessa. In proposito e' da tener presente che proprio allo scopo di evitare i pregiudizi ora paventati dai lavoratori in que- stione il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, con deliberazione n. 279 del 7 dicembre 1984, ha stabilito, tra l'altro, che nei casi in cui i periodi presi a base per il calcolo del valore figurativo e quelli da coprire figurati- vamente afferiscono ad anni solari diversi, il coefficiente di rivalutazione da adottare ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile e' quello relativo all'anno solare cui e' stato fatto riferimento per la determinazione del valore retributivo figurativo ( v. paragrafo 3 della circolare n.671 R.C.V. n.60103 A.G.O. del 6 marzo 1985). Tutto cio' avuto riguardo alla ratio che ha ispirato il legislatore nella formulazione dell'art. 3, comma 11, della legge n. 297/1982 che e' quella di rivalutare le retribu- zioni percepite in anni pregressi in base ai coefficienti stabiliti con riferimento all'anno in cui le retribuzioni stesse sono state in concreto percepite. * * * Al fine di dissipare eventuali residue perplessita' che sullo specifico argomento dovessero manifestarsi, le Sedi avranno cura di fornire, ogni qualvolta se ne presenti l'occasione, i chiarimenti di cui al presente messaggio. IL DIRETTORE CENTRALE FAMILIARI