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970722
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
970719
Circolare n. 162
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
   PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE
   E PRIMARI MEDICO LEGALI
     e, per conoscenza,
AL PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AL PRESIDENTE ED AI MEMBRI DEL
   CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI
   DI FONDI, GESTIONI E CASSE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
: Decreto   legislativo  184  del 30.4.1997. Nuove
norme   per i riscatti e la ricongiunzione delle
posizioni  assicurative nel " FPLD " e nei Fondi
sostitutivi amministrati dall' Istituto.
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
Roma, 19 luglio 1997   AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 162       AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
                          PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
                       AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE
                          E PRIMARI MEDICO LEGALI
                            e, per conoscenza,
                       AL PRESIDENTE
                       AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                       AL PRESIDENTE ED AI MEMBRI DEL
                          CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
                       AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI
                          DI FONDI, GESTIONI E CASSE
                       AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                       AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Oggetto : Decreto   legislativo  184  del 30.4.1997. Nuove
          norme   per i riscatti e la ricongiunzione delle
          posizioni  assicurative nel " FPLD " e nei Fondi
          sostitutivi amministrati dall' Istituto.
SOMMARIO
1 - Nuove   disposizioni  in materia   di riscatto dei corsi
universitari di studio per tutti gli assicurati, iscritti al
" F.P.L.D." o ad uno dei Fondi sostitutivi o esclusivi dell'
A.G.O.
2 - Estensione della  facolta'   di riscatto  dei periodi di
lavoro svolto all' estero agli iscritti ai Fondi sostitutivi
ed   esclusivi   dell'A.G.O.   e  a bolizione, per tutti gli
assicurati richiedenti il  riscatto  stesso, della riduzione
del 50 % dell' onere dovuto.
3 - Modifica dei criteri di   calcolo degli oneri in materia
di regolarizzazione e di   riscatto  dei periodi scoperti da
contribuzione.
4 - Chiarimenti riguardanti il  calcolo degli oneri nei casi
di riscatto e di   r icongiunzione di posizioni assicurative
coperte da   contribuzione  nelle gestioni pensionistiche di
provenienza.
                   ********************
     Il decreto   legislativo  citato in oggetto, entrato in
vigore a far tempo dal  12  luglio 1997, contiene al Capo II
nuove disposizioni  che   regolamentano    specificamente il
riscatto dei corsi universitari di   studio e dei periodi di
lavoro all' estero ( artt. 2 e 3 )   e d estendono a tutti i
tipi di riscatto,   per  i quali - ai fini del calcolo degli
oneri - e' richiamato  l' art. 13 della legge 1338 / 1962, i
criteri dettati   per il riscatto dei predetti corsi univer-
sitari, criteri che  tengono conto della riforma del sistema
pensionistico introdotta dalla legge 335 / 1995.
     Si trattera'  pertanto, separatamente, del riscatto dei
corsi   universitari di  studio, del riscatto dei periodi di
lavoro   all' estero   e dei criteri di  calcolo degli oneri
che riguardano anche   g li altri, analoghi tipi di riscatto
per i quali si debba applicare l' art. 13 della legge 1338 /
1962 e, da ultimo,   s  i  riportano alcune precisazioni che
consentono di definire    anche le domande di ricongiunzione
delle posizioni  assicurative presentate dopo il 31.12.1995,
per le  quali   era stata fatta riserva di comunicazioni con
precedente circolare 220 del 14.11.1996.
1 - CORSI UNIVERSITARI DI STUDIO
1.1 - L' art.  2 del decreto in esame al primo comma ricono-
sce la facolta'   di  riscatto   dei   corsi universitari di
laurea, disciplinata per gli iscritti al " FPLD " dall' art.
2 nonies  della   legge  114  / 1974 ( come modificata dalla
legge 881 del 29.11.1982 ),   agli altri assicurati iscritti
alle gestioni  speciali   dei  lavoratori autonomi, ai Fondi
sostitutivi ed esclusivi  dell' A.G.O. nonche' agli iscritti
alla   Gestione  separata    di cui al comma 26 dell' art. 2
della legge 335 / 1995.
Considerata  la portata di carattere generale della disposi-
zione di legge  in argomento, la quale contiene tra l' altro
una precisa   individuazione dei periodi che possono formare
oggetto di  riscatto e nuovi criteri di calcolo dei relativi
oneri,   devono   considerarsi    implicitamente abrogate le
disposizioni di  legge   che   finora hanno regolamentato la
stessa materia  nei  vari regimi pensionistici per i lavora-
tori dipendenti o autonomi interessati.
In   particolare,   devono  ritenersi  abrogati : l' art. 14,
lett. a)   d ella legge 22.10.1973 n. 672 del Fondo di previ-
denza  dei  " telefonici ",  l'  art.  4 della legge 1079 del
25.11.1971 del Fondo " elettrici "  ( per entrambi ved. punto
3 della circolare 8 del 13.1.1994)  e l' art. 6 - primo comma
della legge 484 del 30.7.1973 del Fondo " Volo ".
La nuova   norma  si applica alle domande di riscatto presen-
tate all' Istituto  a   far  tempo   dalla data di entrata in
vigore  del   decreto   legislativo   in  oggetto e cioe' dal
12.7.1997. Le domande presentate  precedentemente a tale data
e   ancora   da   definire saranno, pertanto, trattate con le
disposizioni   di   legge all' epoca vigenti, salvo quanto si
dira'   al   successivo   punto 4 della presente circolare in
relazione a quelle   disposizioni del decreto legislativo cui
puo' essere attribuita natura interpretativa.
1.2 - L' esercizio   della    facolta' di riscatto e' rimesso
alla mera volonta'   dell' assicurato, il quale sceglie anche
il momento in cui presentare la relativa domanda.
Qualora il   richiedente, all' atto della presentazione della
domanda,   risulti titolare di posizione assicurativa in piu'
regimi   previdenziali, il legislatore ha dato anche facolta'
di  scegliere uno qualsiasi di essi per ottenere il riscatto.
Una  condizione essenziale per ottenere il riscatto in parola
e'  che i periodi richiesti non devono risultare gia' coperti
da   contribuzione,   obbligatoria o figurativa o da riscatto
che sia,  non  solo presso il Fondo cui e' diretta la domanda
stessa ma   anche negli altri regimi previdenziali richiamati
dalla  norma di legge in esame e indicati al precedente punto
1.1.
1.3 - Sono   riscattabili   i   corsi di studio universitario
riportati  dall' art.   1   della   legge   19.11.1990 n. 341
espressamente richiamata dal decreto  legislativo in oggetto,
limitatamente   al   periodo di durata legale previsto per il
conseguimento   del   relativo  titolo e a condizione che sia
stato conseguito il titolo stesso.
I titoli   previsti  dalla   citata  legge  341 / 1990 sono i
seguenti :
a) - "diploma universitario" che si   consegue  dopo un corso
di durata non inferiore a due e non superiore a tre anni;
b) - " diploma  di   laurea   "   dopo un corso di durata non
inferiore a quattro e non superiore a sei anni;
c) - " diploma   di   specializzazione" ,   c  he si consegue
successivamente   alla   laurea  ed al termine di un corso di
durata non inferiore a due anni;
d) - " dottorato di ricerca " ,  i cui corsi sono regolati da
specifiche disposizioni di legge.
Il riscatto   puo'   essere   chiesto anche per una parte del
periodo  di   durata  del corso a seguito del quale sia stato
conseguito uno dei titoli sopra riportati.
Inoltre,   la  facolta' di riscatto di cui trattasi puo essere
esercitata   anche  per  due o piu' dei corsi sopra indicati a
seguito  dei  quali  siano  stati conseguiti i relativi titoli
ne'  si  richiede  in alcun caso la condizione che tali titoli
siano   richiesti   per    l'ammissione a determinati posti di
lavoro o per la progressione in carriera.
La  nuova   disciplina   in  materia di riscatto dei corsi di
studio   universitario   si  applica,   come gia' detto, alle
domande   presentate   a   far tempo dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo  e non assume rilevanza, a tal
fine, la   circostanza  che il corso sia stato frequentato in
epoca anteriore a tale data.
Le domande   di  riscatto devono essere corredate da apposita
certificazione   rilasciata   dalla   competente Universita',
dalla  quale   risulti   il titolo e la data in cui sia stato
conseguito   dal  richiedente, la relativa durata legale e la
sua collocazione   temporale. Per le domande presentate senza
la   certificazione  richiesta   ovvero    con certificazione
carente,   le  SAP chiederanno all' interessato di presentare
entro 30   giorni detta certificazione. Ove la documentazione
richiesta   non  venga   presentata nel termine assegnato, le
relative   domande  saranno  respinte, salva la facolta'  per
l'assicurato   di   presentare  nuova domanda, ricorrendone i
requisiti.
Alle   domande   di  riscatto  presentate all' Istituto prima
dell' entrata   in   vigore del decreto in oggetto, ancorche'
non   ancora  definite, continueranno ad applicarsi le prece-
denti   disposizioni   vigenti   in  materia ( si richiama la
circolare 48 del 27.2.1996 da ultimo diramata).
Per   quanto   concerne  la determinazione dell' onere di ri-
scatto, le  nuove   disposizioni contenute nei commi 3, 4 e 5
dell' art.   2   del  decreto  in esame, che riguarda i corsi
universitari   di  laurea, per effetto di quanto previsto dal
successivo art. 4  dello stesso decreto sono estese a tutti i
casi   di  riscatto   per i quali si rinvia all' applicazione
dell' art. 13   della legge 1338 / 1962, come piu' specifica-
mente si   dira' nel successivo punto 3 della presente circo-
lare.
2 - RISCATTO LAVORO ALL' ESTERO
L' art. 3   del   decreto  in argomento riconosce a tutti gli
iscritti ai   Fondi   sostitutivi ed esclusivi dell'A.G.O. la
facolta'   di   esercitare  il riscatto dei periodi di lavoro
prestato   all' estero,  cosi'  come disciplinato a suo tempo
dall' art. 51,   comma  2, della legge 30.4.1969, n. 153, poi
modificato  dall'  art.   2 octies del decreto legge 2.3.1974
convertito dalla legge 16.4.1974, n. 114.
La stessa  norma  dispone   anche  che  l' onere a carico del-
l' assicurato  e' dovuto nella misura intera e cio', in deroga
alla   precedente   disposizione  di legge vigente in materia,
per   tutti  gli   iscritti   o al " FPLD " o ad uno dei Fondi
alternativi   di  esso   che ne facciano richiesta a far tempo
dalla   data   di entrata in vigore del decreto legislativo in
oggetto.
La   facolta'   in   parola, anche nei Fondi sostitutivi dove
finora   non  era   prevista,  puo'  essere esercitata per il
riscatto di periodi che si  collochino sia posteriormente che
anteriormente  alla   data   di entrata in vigore del decreto
 legislativo 184 / 1997.   Si  richiamano   al riguardo ed in
quanto compatibili tutte   le  disposizioni applicative della
norma diramate per  gli  iscritti  al  " F.P.L.D. " medesimo ,
ai fini dell' istruttoria e della  definizione  delle relative
pratiche.
Con   l' occasione,   relativamente    alla ricostituzione in
A.G.O. delle posizioni   assicurative  libiche per il periodo
dal 1.1.57 al 21.7.70 ex   art.  4 della legge 166 / 1991, si
ritiene utile precisare,   ad  integrazione di quanto comuni-
cato con circolare 267   del 26.10.1995, che il citato art. 4
potra'  trovare   applicazione anche per periodi anteriori al
15o   anno  di   eta'  a  condizione   che l' esistenza della
posizione   assicurativa   accreditata in Libia e da ricosti-
tuire in A.G.O.  venga  documentalmente ed inequivocabilmente
attestata,   non  ritenendosi  sufficiente nel caso di specie
una mera dichiarazione   di  responsabilita'   da  parte del-
l'interessato.
3 - DETERMINAZIONE DEGLI ONERI DI RISCATTO
3.1 - Come   accennato sopra, l' art. 4 del decreto in esame
prevede che   le   disposizioni dettate per il calcolo degli
oneri  di  riscatto  dei  corsi  di studio universitario nei
commi 3, 4 e 5  dell'  art.  2  dello stesso decreto debbano
estendersi  a   tutti   i casi di riscatto per i quali debba
trovare applicazione l' art. 13 della legge 1338 / 1962.
Il  preciso  riferimento agli altri casi di riscatto non puo'
che   intendersi   limitato  a  tipi di riscatto della stessa
natura  di  quelli  riguardanti  i   corsi  universitari e il
lavoro   all'  estero   trattati  dal  decreto e, pertanto, i
criteri  che   di   seguito  andremo   ad analizzare potranno
applicarsi , oltre che a detti riscatti, anche :
- per   la    regolarizzazione    dei periodi assicurativi in
  relazione   ai    quali    l'    obbligo del versamento dei
  contributi   dovuti sia prescritto ( art. 13 / 1338);
- nel Fondo " Volo ",   per il riscatto del servizio militare
  e dei   periodi  di   partecipazione   ai corsi comportanti
  attivita' di volo ;
- per   il  riscatto dei periodi previsti dal recente decreto
  legislativo   564 / 1996 ( maternita' facoltativa e periodi
  non lavorati ),   come da circolari 220 del 14.11.1996 e 72
  del 24.3.1997 ;
- al riscatto nel  Fondo per gli " Elettrici " dei periodi di
  partecipazione   ai   corsi professionali e di attivita' di
  lavoro autonomo   svolto  presso le imprese  " elettriche "
  ex art. 4,   lett.   b  e  c della legge  25.11.1971 n. 1079
  ( circ.108 del 10.5.1993, punto 2.4) ;
- nei casi   di  riscatto ex art. 51 - primo comma della legge
  153 / 1969.
Di   norma,   quindi,   in materia di riscatto di periodi gia'
coperti  da   contribuzione in altri regimi previdenziali e di
ricongiunzione   o   di   unificazione in un determinato Fondo
pensionistico   di   posizioni assicurative costituite in altri
Fondi   i  criteri   in   parola non potranno essere applicati,
salvo quanto si dira' al successivo punto 4.
In   particolare,  il legislatore ha statuito quanto di seguito
illustrato.
3.2 - Ai  fini   del   calcolo  della quota di pensione, poi da
capitalizzare,   scaturente  dal  periodo oggetto di riscatto e
ottenuta,  come   e'  noto, per differenza tra il calcolo della
pensione   complessiva   e   quella    inerente ai soli periodi
assicurativi   gia'   acquisiti    nel   Fondo interessato, per
stabilire se  e   quando   si debba procedere al calcolo stesso
con il sistema   retributivo   o con quello contributivo di cui
alla legge 335 / 1995   si  deve tener conto della collocazione
temporale   dei  periodi   presi in considerazione ( sia quelli
acquisiti che quelli da riscattare).
Puo'   accadere    ad esempio che, nei confronti di un soggetto
che abbia meno   di   18 anni al 31.12.1995 e che debba riscat-
tare   un   periodo    collocato    anteriormente   all' 1.1.96
e tale che,   sommato    a quello esistente, faccia superare il
predetto   limite   dei   18    anni, il calcolo della pensione
complessiva andra' fatto con il sistema retributivo.
Nella   stessa    fattispecie appena ipotizzata, ove il periodo
da riscatto   non   faccia   superare  il limite dei 18 anni il
calcolo   della   pensione complessiva andra' effettuato con il
sistema misto.
Peraltro,   ove  si verifichi il caso in cui si debba applicare
il  sistema   misto,  poiche' la quota da determinarsi in forma
contributiva   andrebbe   prima inclusa nella pensione comples-
siva   (   in    quanto  da sommare a quella retributiva) e poi
sottratta   dalla   pensione   mista   riferita ai soli periodi
acquisiti  nel   Fondo   dove opera il riscatto, si ritiene che
si possa   omettere   del   tutto  di calcolare detta quota con-
tributiva.   La  quota   di   pensione   inerente  ai periodi da
riscattare   (  solo  se anteriori all' 1.1.1996 ) risultera' in
tal caso  pari   alla   differenza    delle   quote  di pensione
entrambe calcolate in forma retributiva.
3.3 - Il comma 4  dell'   art.   2   del decreto legislativo in
esame   demanda   semplicemente  ad un decreto ministeriale, da
emanarsi   entro   dodici   mesi,  l' aggiornamento dei coeffi-
cienti   attuariali   attualmente  vigenti per il calcolo delle
riserve   matematiche   in   applicazione   dell' art. 13 della
legge 12.8.1962 n. 1338.
Fino a   quando   non  verra' emanato il predetto decreto mini-
steriale,   continuano    a    trovare  applicazione le attuali
tariffe per   tutti   i casi per i quali occorre determinare la
riserva matematica.
3.4 - Relativamente   ai    periodi    da  riscattare collocati
temporalmente  dopo   il   31.12.1995,  per i quali la relativa
quota di   pensione   andrebbe calcolata con il sistema contri-
butivo,   il   corrispondente  onere e' invece determinato, per
espressa   disposizione    di    legge,  non piu' in termini di
riserva matematica ma   applicando  l' aliquota contributiva in
vigore alla data   di  presentazione della domanda di riscatto,
nella misura   prevista   per il versamento della contribuzione
obbligatoria   dovuta   alla  gestione pensionistica dove opera
il riscatto stesso.
Per il calcolo   dell'   onere di riscatto, la retribuzione cui
va applicata   la  predetta     aliquota contributiva e' quella
inerente ai dodici mesi meno    remoti, andando a ritroso dalla
data della domanda, per i   quali sia stata versata dal datore
di lavoro la contribuzione obbligatoria dovuta al Fondo.
Il contributo   cosi'      calcolato su base annua in quanto la
retribuzione   e'   quella    corrispondente   a dodici mesi e'
necessariamente da rapportare al periodo da riscattare.
Ai fini   dell'    accredito del    periodo   riscattato, sulla
posizione    assicurativa    dell' assicurato     dovra' essere
attribuita     collocandola     temporalmente  in tale  periodo
la stessa retribuzione   presa   a base di calcolo dell' onere,
rapportata ovviamente allo stesso periodo riscattato.
Si   confermano   le    istruzioni    date con circolare 24 del
26.1.1995 al punto 1,   in   ordine alla retribuzione da accre-
ditare   in   corrispondenza    dei   periodi riscattati con il
sistema   retributivo   e   si fa riserva di ulteriori precisa-
zioni  al    riguardo   nei casi di calcolo con il sistema con-
tributivo.
Il quinto   comma   dell'   art.  2  del decreto legislativo in
esame dispone che   la   rivalutazione del montante individuale
dei   contributi    disciplinata    dalla   legge 335 / 1995 ha
effetto,   per   il   contributo  di riscatto cosi' accreditato
sulla   posizione   assicurativa,    dalla data della domanda di
riscatto in poi.
4 - ALTRI RISCATTI E RICONGIUNZIONE DELLE POSIZIONI
    ASSICURATIVE
Come   accennato   sopra,   il   nuovo criterio di calcolo degli
oneri   di  riscatto    dettato dal legislatore per i periodi di
studio   universitario    ed    esteso  esplicitamente solo agli
altri,   analoghi    tipi    di riscatto riportati al precedente
punto 3,   nelle    ipotesi in cui si debba applicare il sistema
contributivo   ex   legge    335 / 1995,    non  puo' estendersi
altresi'   alle    ipotesi    di riscatto e di ricongiunzioni di
posizioni   assicurative   i  cui periodi sono caratterizzati da
copertura contributiva gia'   avvenuta  nei  Fondi previdenziali
di provenienza.
Dette   ipotesi    sono    quelle che rientrano nella previsione
della legge 29 / 1979,   nella   legge 45 / 1990  e, ad esempio,
nel riscatto del   servizio    diverso   dall' attivita' di volo
di cui gli artt.  7  e  16    della   legge  484 / 73 e 12 della
legge 480 / 88 nel Fondo " Volo ".
Si   ritiene   invece    che  il principio contenuto  nel comma 3
dell' art. 2 del   decreto   legislativo   184 / 1997, illustrato
al precedente punto 3.2 ,    si   possa  applicare anche a queste
forme di riscatto   e    di    ricongiunzione    delle  posizioni
assicurative,   tenuto  conto    che  a tale disposizione si puo'
attribuire   carattere    interpretativo    della   stessa legge
335 / 1997.
Pertanto,   potranno   ora    essere definite tutte le domande di
riscatto  e   di   ricongiunzione  presentate dopo il 31.12.1995,
determinando  i   relativi    oneri con le norme che disciplinano
la liquidazione   delle    pensioni  con il sistema retributivo o
misto  o    contributivo    tenuto    conto    della collocazione
temporale   delle    anzianita'    assicurative   acquisite e dei
periodi  da   riscattare    o    da ricongiungere e cio' anche ai
fini  del   computo    del    limite, inferiore o superiore ai 18
anni, da verificare alla predetta data del 31.12.1995.
Fino a   nuove    disposizioni,    si  precisa da ultimo che, nel
caso  in   cui    la   pensione   o la quota di essa debba essere
calcolata   in   forma  contributiva, il montante individuale dei
contributi   dovra'    essere moltiplicato per il coefficiente di
trasformazione   previsto    dalla    tabella   "A" allegata alla
legge 335 / 1995,   da    individuarsi    in  relazione all' eta'
anagrafica   del    richiedente   maturata alla data di presenta-
zione   della   domanda    e    applicando i valori riportati per
l'eta'   di  57   anni   anche    a   coloro che abbiano un' eta'
inferiore.
                       *************
     Le   Sedi    autonome     di  produzione si atterranno alle
presenti   istruzioni   procedendo   al    calcolo manuale degli
oneri   di    riscatto     e di ricongiunzione fino a quando non
sara' possibile aggiornare le procedure automatizzate.
     Eventuali   casi    che presentino   particolari difficolta'
di   trattazione   potranno    essere   segnalati alle competenti
sedi centrali, per le direttive del caso.
                                IL DIRETTORE GENERALE
                                      TRIZZINO