910701 DIREZIONE CENTRALE PER I CONTRIBUTI DIREZIONE CENTRALE PER LE PENSIONI Circolare n. 173 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Art. 2 della legge 28 marzo 1991, n. 120. Benefici pensionistici ai lavoratori privi della vista. DIREZIONE CENTRALE PER I CONTRIBUTI DIREZIONE CENTRALE PER LE PENSIONI Roma, 26 giugno 1991 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 173 AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: Art. 2 della legge 28 marzo 1991, n. 120. Benefici pensionistici ai lavoratori privi della vista. L'art. 9, comma secondo, della legge 29 marzo 1985, n. 113, ha riconosciuto in favore dei centralinisti non vedenti, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto, il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianita' contributiva. (V. Circolare n. 849 R.C.V., n. 53639 A.G.O. n. 5204/O. del 26 maggio 1987). L'art. 2 della legge 28 marzo 1991, n. 120 - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 del giorno 11 aprile 1991 ed entrata in vigore il 26 aprile 1991 - ha ampliato il campo di operativita' della norma sopracitata disponendo testualmente: "Le attivita' lavorative dei privi della vista sono considerate particolarmente usuranti: conseguentemente, in attesa della riforma del sistema pensionistico, ai privi della vista viene esteso il beneficio di cui all'art. 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113 anche agli effetti dell'anzianita' assicurativa". Ai fini dell'applicazione della norma citata nell'assicurazione generale obbligatoria I.V.S. si forniscono le seguenti istruzioni. 1) DESTINATARI DELLA NORMA. Dal coordinamento dell'art. 2 della legge n. 120/1991 con l'art. 1 della stessa legge - che per definire la condizione di privo della vista richiama il primo comma dell'art. 6 della legge 2 aprile 1968, n. 482 - discende che il beneficio riconosciuto dall'art. 9, comma 2, della legge n. 113/1985 ai centralinisti non vedenti viene esteso a tutti i lavoratori privi della vista intendendo per tali "coloro che sono colpiti da cecita' assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione". 2) NATURA ED ENTITA' DEL BENEFICIO Per quanto concerne i contenuti del beneficio riconosciuto ai lavoratori in questione, l'art. 2 della legge n. 120/1991, interpretando autenticamente l'art. 9, comma 2, della legge n. 113/1985, stabilisce che il beneficio dalla stessa previsto in favore dei centralinisti non vedenti viene esteso agli altri lavoratori privi della vista "anche agli effetti dell'anzianita' assicurativa". Cio' significa che il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio deve essere considerato utile sia ai fini della determinazione dell'anzianita' contributiva sia ai fini dell'anzianita' assicurativa. Si precisa che il beneficio va concesso, proporzionalmente, anche per periodi di attivita' inferiori all'anno aumentando di un terzo il numero delle settimane di lavoro svolto. Resta fermo, peraltro, che il riconoscimento disposto dalla norma in esame non si configura come un accreditamento di contributi sulla posizione assicurativa, ma determina una maggiorazione di anzianita' priva di collocazione temporale che assume rilevanza solo in funzione della liquidazione del trattamento pensionistico. 3) PERIODI CHE DANNO TITOLO AL RICONOSCIMENTO. La maggiorazione di anzianita' riconoscibile ai destinatari della norma va rapportata solo ai periodi di attivita', con esclusione, pertanto, dei periodi coperti di contribuzione volontaria, figurativa o derivante da riscatto non correlato ad attivita' lavorativa. A tal fine dovranno essere presi in considerazione i periodi di lavoro svolto in concomitanza con il possesso del requisito sanitario richiesto (cecita' assoluta ovvero residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione) anche se anteriori all'entrata in vigore della legge n. 120/91 (26.4.1991) che siano valutabili ai fini della liquidazione e della ricostituzione delle prestazioni pensionistiche aventi decorrenza successiva a tale data. 4) MOMENTO DELLA ATTRIBUZIONE DELLA MAGGIORAZIONE DI ANZIANITA' La maggiorazione di anzianita' va attribuita all'atto della liquidazione della pensione. Ne consegue che nelle operazioni di ricongiunzione di posizioni assicurative tra diversi trattamenti previdenziali (a norma delle leggi n. 29/79, n. 322/58, e similari), deve prescindersi dalla attribuzione del beneficio in parola. Della maggiorazione spettante sara' tenuto conto direttamente nel fondo destinatario della ricongiunzione, al momento della liquidazione della pensione, in relazione ai vari periodi di servizio totalizzati dall'interessato nei diversi trattamenti previdenziali. Deve invece tenersi conto della maggiorazione di anzianita' in discorso in sede di determinazione della riserva matematica, secondo i criteri dell'art. 13 della legge 1338/62, nelle varie ipotesi in cui e' previsto il ricorso a tali modalita' di calcolo. 5) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE. L'attribuzione del beneficio in argomento e' subordinato alla presentazione di apposita richiesta da parte degli interessati o dei loro superstiti, corredata di idonea documentazione. Al riguardo si precisa preliminarmente che i privi della vista possono appartenere alle seguenti categorie: ciechi civili, ciechi di guerra, invalidi per servizio ciechi e invalidi del lavoro ciechi. Cio' posto, la sussistenza delle condizioni sanitarie richieste dalla legge (cfr. precedente p. 3), potra' risultare dalla documentazione appresso specificata. Ciechi civili: verbale di accertamento sanitario rilasciato dalle Commissioni mediche competenti per l'accertamento dell'invalidita' civile. Ciechi di guerra: Mod. 69 rilasciato dal Ministero del Tesoro, Direzione Generale per le pensioni di guerra. Ciechi invalidi per servizio: Mod. 69 ter rilasciato dalle Pubbliche Amministrazioni che hanno provveduto al riconoscimento della cecita'. Ciechi invalidi del lavoro: corrispondente documento di riconoscimento rilasciato dall'INAIL. 6) LIQUIDAZIONE E RICOSTITUZIONE DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE. La maggiorazione convenzionale dell'anzianita' contributiva e' utile ai fini della liquidazione e della ricostituzione delle prestazioni pensionistiche (assegni di invalidita', pensioni dirette e indirette (1), autonome e supplementari, supplementi di pensione) aventi decorrenza successiva al 26 aprile 1991, data di entrata in vigore della L. n. 120/1991 (2). Al riguardo l'art. 2 della legge in esame stabilisce espressamente che il beneficio e' utile "anche agli effetti dell'anzianita' assicurativa". Ne consegue che la data di inizio dell'assicurazione dei lavoratori destinatari della norma deve essere retrodatata di un numero di settimane pari a quelle corrispondenti alla maggiorazione convenzionale dell'anzianita' contributiva riconoscibile nei singoli casi. L'anzianita' contributiva utile ai fini del diritto (3) e della misura della prestazione deve essere determinata maggiorando quella effettivamente posseduta dall'assicurato di un numero di settimane pari a quelle derivanti dalla maggiorazione calcolata ai sensi dell'art. 9 della legge n. 113/1985. Si ricorda che, ai fini della riduzione dei requisiti di eta', di contribuzione e di assicurazione prevista dalla norma citata, per lavoratori ciechi si intendono coloro che siano stati colpiti da cecita' assoluta o abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione. --------------------- (1) La maggiorazione convenzionale non e' utile ai fini della liquidazione delle pensioni di riversibilita' spettanti ai superstiti di titolari di pensione diretta avente decorrenza anteriore all'entrata in vigore della legge n. 120/91. (2) In presenza di domande di pensione diretta in corso alla data anzidetta ed accoglibili per effetto della maggiorazione convenzionale, la prestazione deve essere concessa, a norma dell'art. 18 del DPR n. 488/1968, in "Atti Ufficiali" pag. 459, dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dei requisiti e comunque da data non anteriore al 1 maggio 1991. (3) I requisiti di assicurazione e contribuzione per il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia in favore dei lavoratori ciechi sono quelli stabiliti dal penultimo comma dell'art. 9, sub art. 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218 (v.circ.n.53401 Prs. del 25 marzo 1970, paragrafo 3 in "Atti Ufficiali" pag. 382). Ne consegue che i lavoratori con residuo visivo superiore ad un ventesimo e non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione hanno diritto alla maggiorazione convenzionale dell'anzianita' di cui all'art. 9 della legge n. 113/1985 ma non hanno diritto alla riduzione dei requisiti per la pensione di vecchiaia. La retribuzione media pensionabile utile ai fini della misura della pensione deve essere determinata, secondo le norme comuni, in corrispondenza delle ultime 260 settimane di contribuzione effettiva, figurativa o volontaria versata o accreditata sulla posizione assicurativa dell'interessato. Come e' stato precedentemente rilevato, il beneficio attribuito dall'art. 9 della legge n. 113/1985 consiste in una maggiorazione convenzionale dell'anzianita' contributiva priva di una sua collocazione temporale: ne consegue che il requisito di contribuzione relativo al quinquennio precedente la domanda di assegno di invalidita' o di pensione di inabilita' (ovvero al quinquennio precedente il decesso in caso di pensione ai superstiti) deve considerarsi automaticamente perfezionato nel caso in cui, nel quinquennio considerato, risulti versato per lavoro effettivamente svolto dall'interessato un numero di contributi che, maggiorato ai sensi del citato art. 9, integri, eventualmente in concorso con gli altri contributi versati o accreditati nel quinquennio, il requisito di contribuzione richiesto. 7) RIESAME DELLE DOMANDE DI PRESTAZIONI PENSIONISTICHE DEI CENTRALINISTI NON VEDENTI RESPINTE PER CARENZA DEL REQUISITO DI ASSICURAZIONE Al paragrafo 5, della circolare n. 849 R.C.V. del 26 maggio 1987, nel dare istruzioni per l'applicazione dell'art. 9 della legge n. 113/1985 nei confronti dei centralinisti non vedenti, e' stato precisato che "la maggiorazione dell'anzianita' contributiva non influisce sull'anzianita' assicurativa che deve essere sempre calcolata a far tempo dal primo contributo versato o accreditato in favore dell'assicurato". L'art. 2 della legge n. 120/1991, interpretando autenticamente il sopracitato art. 9 della legge n.113/1985, stabilisce che il beneficio riconosciuto dalla norma in questione deve essere considerato utile "anche agli effetti dell'anzianita' assicurativa". Ne consegue che l'utilizzabilita' della maggiorazione convenzionale agli effetti dell'anzianita' assicurativa deve intendersi operante anche ai fini del riesame delle domande di prestazioni pensionistiche richieste dai centralinisti non vedenti con decorrenza compresa tra la data di entrata in vigore della legge n. 113/1985 e quella di entrata in vigore della legge n. 120/1991 che, respinte in passato per carenza del requisito di assicurazione, risultino ora accoglibili in virtu' della nuova normativa. Le domande in questione saranno riesaminate a domanda degli interessati e definite conformemente ai nuovi criteri. 8) CRITERI OPERATIVI La segnalazione dei dati per la liquidazione e la ricostituzione delle pensioni che hanno titolo all'applicazione del beneficio previsto dalla disposizione in esame deve essere effettuata con le modalita' indicate con messaggio n. 17956 del 4 agosto 1987, concernente i trattamenti pensionistici dei centralinisti non vedenti (allegato 1). Va peraltro tenuto presente che, per le pensioni di vecchiaia, deve essere segnalato il codice "1" al campo 20/09 del Pannello AV1 soltanto nel caso che i titolari abbiano diritto alla riduzione dei requisiti stabiliti per il diritto a pensione, ai sensi del penultimo comma dell'art. 9, sub art.2, della legge 4 aprile 1952, n. 218. Delle maggiorazioni convenzionali di anzianita' riconosciute ai sensi della norma in esame dovra' essere tenuta apposita evidenza in vista delle istruzioni contabili che saranno impartite in materia. P. IL DIRETTORE GENERALE MANZARA