Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
1. Premessa.
L’articolo 1, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, prevede che, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, gli aumenti di cui all’ultimo periodo del secondo comma dell’art. 1 della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni e integrazioni – c.d. “tetti” dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità ed indennità di disoccupazione ASPI e Mini Aspi, relativi agli importi mensili massimi dei trattamenti ed alla retribuzione mensile, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, da prendere a riferimento quale soglia per l’applicazione del massimale più alto – siano determinati nella misura del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
2. Trattamenti di integrazione salariale.
Si riportano gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale di cui al combinato disposto della legge 13 agosto 1980, n. 427 (come modificata dall’art. 1, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451) e dell’articolo 1, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto.
Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento:
Detti importi massimi devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto dall’art. 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20 per cento per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.
3. Indennità di mobilità
Ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera a), della legge 23 luglio 1991, n. 223, che fissa la misura dell’indennità di mobilità, per i primi dodici mesi, al cento per cento del trattamento straordinario di integrazione salariale, gli importi massimi dell’indennità di che trattasi corrispondono, per i primi dodici mesi, a quelli indicati al precedente paragrafo 2, prima parte.
Ciò posto, si riportano gli importi massimi mensili da applicare alla misura iniziale dell’indennità di mobilità spettante per i primi dodici mesi, da liquidare in relazione ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2014, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto.
Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento:
4. Trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia
Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui all’articolo 11, commi 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché a quello di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 19 luglio 1994, n. 451, trovano applicazione gli importi indicati nel precedente paragrafo 3.
Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, l’importo da corrispondere, rivalutato ai sensi dell’art. 2, comma 150, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è fissato, per l’anno 2015, in: euro 635,34 che, al netto della riduzione del 5,84 per cento, è pari ad euro 598,24.
5. Indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 7, della legge n. 92 del 2012, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione ASpI e Mini-ASpI è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 142 del 18/12/2012 e a seguito della rivalutazione annuale, ad euro 1.195,37 per il 2015.
L’importo massimo mensile delle suddette indennità, per le quali non opera la riduzione di cui all’art. 26 della legge n. 41 del 1986, non può in ogni caso superare, per il 2015, euro 1.167,91.
Lo stesso importo massimo previsto per l’indennità di disoccupazione ASpI si applica anche nel caso di erogazione della prestazione ai lavoratori sospesi ai sensi dell’articolo 3, comma 17, della citata legge n. 92 del 2012.
6. Indennità di disoccupazione agricola
Per quanto riguarda l’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nell’anno 2015 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2014, trovano applicazione, in ossequio al principio della competenza, gli importi massimi stabiliti per tale ultimo anno.
Pertanto, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 299 del 1994, come convertito con modificazioni dalla legge n. 451 del 1994, che estende al trattamento ordinario di disoccupazione la disciplina dell’importo massimo di cui all’articolo unico, secondo comma, della legge n. 427 del 1980, tali importi sono pari a quelli indicati nella circolare n. 12 del 29 gennaio 2014 con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale, vale a dire ad euro 1.165,58 (per ciò che riguarda il massimale più alto) e ad euro 969,77 (quanto al massimale più basso).
7. Assegno per attività socialmente utili
L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2015, ad euro 580,14. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’art. 26 della legge n. 41/86.
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