Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
1. Premessa
L’articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, prevede che, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a decorrere dall’anno 2016, gli importi del trattamento di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 3, comma 5, del decreto citato (c.d. “tetti” dei trattamenti di integrazione salariale), nonché la retribuzione mensile di riferimento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, da prendere a riferimento quale soglia per l’applicazione del massimale più alto, siano aumentati nella misura del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
Con la presente circolare vengono indicate le misure, in vigore dal 1° gennaio 2018, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell’indennità di disoccupazione agricola, nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.
2. Trattamenti di integrazione salariale
Si riportano gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale di cui al citato articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 148/15, in vigore dal 1° gennaio 2018 e la retribuzione lorda mensile, maggiorata dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto.
Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento.
Si sottolinea inoltre che, in base al combinato disposto dell’articolo 3 e del comma 1, lett. i) e m), dell’articolo 46 (abrogazione art. 1 L. 863/84 e art. 13 L. 223/91), per le integrazioni salariali relative a contratti di solidarietà, il trattamento ammonterà all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate con il limite dei massimali che, quindi, si applicheranno anche ai trattamenti relativi ai contratti di solidarietà sottoposti alla nuova disciplina del D.Lgs. n. 148/2015.
Detti importi massimi devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto dall’articolo 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20 per cento per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.
La previsione degli importi massimi delle prestazioni, di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 148/15, non si applica ai trattamenti concessi per le intemperie stagionali nel settore agricolo, stante quanto disposto dall’art. 18, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
3. Fondo credito
a) Assegno ordinario
Si riportano i massimali mensili previsti dall’articolo 10, comma 2, del D.I. n. 83486/2014, per l’assegno ordinario, aggiornati per l’anno 2018, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi.
b) Assegno emergenziale
Si riportano i massimali mensili previsti dall’articolo 12, comma 3, del D.I. n. 83486/2014, per l’assegno emergenziale, aggiornati per l’anno 2018, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi.
L’importo indicato in prima fascia, calcolato sull’80 per cento della retribuzione lorda mensile, è indicato al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento. Stante il disposto normativo di cui all’articolo 12, comma 3, lett. a), del citato D.I., tale riduzione è comunque applicabile esclusivamente nell’eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all’80 per cento della retribuzione teorica, comprensiva di rateo, indicata dall’azienda nel flusso Uniemens.
4. Fondo credito cooperativo
a) Assegno emergenziale
Si riportano i massimali mensili previsti all’articolo 12, comma 3, del D.I. n. 82761/2014, per l’assegno emergenziale, aggiornati per l’anno 2018, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi.
L’importo indicato in prima fascia, calcolato sull’80 per cento della retribuzione lorda mensile, è indicato al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento. Tale riduzione è comunque applicabile esclusivamente nell’eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all’80 per cento della retribuzione teorica, comprensiva di rateo, indicata dall’azienda nel flusso Uniemens.
5. Indennità di disoccupazione NASpI
Non essendo intervenute modifiche normative, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 94 del 12/05/2015, ad euro 1.208,15 per il 2018.
Analogamente, l’importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41 del 1986, non può in ogni caso superare, per il 2018, euro 1.314,30.
6. Indennità di disoccupazione DIS-COLLAi sensi e per gli effetti dell’articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n.22, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 83 del 27/04/2015, ad euro 1.208,15 per il 2018.L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2018, euro 1.314,30.
7. Indennità di disoccupazione agricola
Per quanto riguarda l’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nell’anno 2018 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2017, trovano applicazione, in ossequio al principio della competenza, gli importi massimi stabiliti per tale ultimo anno. Pertanto tali importi sono pari a quelli indicati nella circolare n. 36 del 21 febbraio 2017 con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale, vale a dire ad euro 1.167,91 (per ciò che riguarda il massimale più alto) e ad euro 971,71 (quanto al massimale più basso).
8. Assegno per attività socialmente utili
L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2018, ad euro 586,52 (*). Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/86.
(*) Importi aggiornati come comunicato con messaggio n. 1626 del 13 aprile 2018.
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