Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 30/11/2015
Circolare n. 195
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Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
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Allegati n.1
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OGGETTO:
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Acquisizione dei redditi incidenti sulle prestazioni in godimento (Campagna ordinaria RED ITA 2015) - Nuovo RED semplificato. Modalità di dichiarazione per il cittadino e termine di chiusura della Campagna.
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1. Premessa
L’articolo 13, comma 6, lettera c), del D.L n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, ha modificato l’art. 35 del D.L. n. 207 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 2009, introducendo il comma 10 bis, che così dispone:
“Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito ed al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
Tale norma ha apportato una modifica sostanziale rispetto a quanto previsto dall’art. 13 della citata legge n. 412 del 1991. Viene posto espressamente in capo al titolare della prestazione collegata al reddito l’obbligo di dichiarare all’Istituto la propria situazione reddituale incidente sul diritto o sulla misura della prestazione medesima. Tale obbligo viene rispettato attraverso o la dichiarazione dei redditi (modello 730 o UNICO) all’Amministrazione finanziaria, ovvero mediante la dichiarazione diretta all’Istituto con il modello RED.
L’Istituto non è, quindi, più tenuto ad inviare il modello RED ai pensionati interessati alle verifiche volte a determinare il diritto e la misura delle prestazioni in esame, richiedendo l’adempimento dell’onere di dichiarazione, come previsto dall’articolo 13, comma 2, della legge n. 412 del 1991.
Pertanto, a partire dalla campagna ordinaria RED 2015, per l’acquisizione dei redditi relativi all’anno 2014, non saranno più inviate le comunicazioni cartacee ai cittadini per richiedere dichiarazioni reddituali.
Questo passaggio si rende possibile, in quanto un’elevata percentuale di soggetti assolve all’onere di dichiarare integralmente i dati relativi alla propria situazione reddituale attraverso il modello 730 o UNICO, senza essere, quindi, tenuta ad ulteriori adempimenti.
A questi si aggiungono numerosi pensionati che da molti anni dichiarano l’assenza di redditi oltre quelli da pensione (cioè le prestazioni conosciute dall’Istituto in quanto presenti nel Casellario Centrale dei pensionati), ovvero confermano il dato reddituale dell’anno precedente.
Nella presente circolare vengono illustrate le nuove modalità di effettuazione della campagna RED ITA, a partire da quella relativa al 2015 (redditi anno 2014). Al riguardo, le istruzioni fornite con il messaggio n. 3667 del 28 maggio 2015, recante disposizioni di: ”avvio della Campagna ordinaria RED ITA e RED EST 2015. Raccolta delle dichiarazioni di responsabilità per le prestazioni assistenziali”, relativamente alle pensioni della gestione privata, restano in vigore per quanto non diversamente regolato dalla presente circolare.
Si precisa, in particolare, che nulla è variato per le modalità di svolgimento sia della Campagna 2015 per le verifiche reddituali dei pensionati residenti all’estero (RED EST), che di quella relativa alle Dichiarazioni di Responsabilità (ICRIC, ICLAV, ACC.AS/PS).
2. Soggetti obbligati alla dichiarazione reddituale
L’ordinamento previdenziale italiano prevede la concessione sia di prestazioni di carattere assistenziale sia di benefici economici sui trattamenti pensionistici il cui riconoscimento è subordinato all’importo dei redditi del titolare della prestazione e, in taluni casi, del coniuge e dei familiari componenti il nucleo reddituale rilevante.
La tabella 1 elenca le prestazioni collegate al reddito per le quali l’Istituto effettua la verifica reddituale, con l’evidenza dei casi in cui rilevano non solo i redditi del titolare della prestazione, ma anche quelli del proprio coniuge o dei familiari.
Tabella 1
Codice rilevanza
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Descrizione
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Soggetto per cui rilevano i redditi
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T
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C
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F
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1
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Integrazione al minimo, art. 6, comma 1, L. n. 638/1983 delle pensioni con decorrenza anteriore all’anno 1994, e s.m.e i.
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X
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2
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Sospensione della pensione di invalidità, art. 8, comma 1, L. n. 638/83 e s.m.e i.
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X
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3
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Integrazione al minimo dell’assegno di invalidità, art. 1, comma 4, L. n. 222/1984 e s.m.e i.
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X
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X
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4
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Integrazione al minimo, art. 4, commi 1 e 1 bis, d.lgs. n. 503/1992, e s.m.e i., delle pensioni con decorrenza dall’anno 1994.
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X
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X
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5
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Maggiorazione sociale, art. 1, L. n. 140/85, art. 1, commi 1 e 4, L. n. 544/1988 e art. 69, comma 3, L. n. 388/2000 e s.m. e i.
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X
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X
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6
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Pensione sociale, art. 26, comma 1 e 3, L. n. 153/1969, e s.m. e i.
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X
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X
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7
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Assegno sociale, art. 3, commi 5 e 6, L. n. 335/1995 e s.m. e i.
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X
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X
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8
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Aumento della pensione sociale, art. 2, L. n. 544/1988 e art. 70, comma 2, L. n. 388/2000 e s.m.e i.
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X
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X
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9
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Assegno per il nucleo familiare, art. 2, commi 2 e 9, L. n. 153/1988 e s.m.e i.
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X
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X
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X
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10
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Trattamenti di famiglia, art. 23, comma 1, L. n. 41/1986, e s.m.e i.
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X
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X
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X
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11
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Incumulabilità della pensione ai superstiti con i redditi, art. 1, comma 41, L. n. 335/1995 e s.m.e i.
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X
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12
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Incumulabilità dell’assegno ordinario di invalidità con i redditi da lavoro, art. 1, comma 42, L. n. 335/1995 e s.m.e i.
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X
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13
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Revisione straordinaria dell’assegno di invalidità, art. 9, L. n. 222/1984 e s.m.e i.
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X
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14
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Pensione sociale ed assegno sociale erogati ai mutilati e invalidi civili e ai sordomuti oltre il 65° anno di età, art. 12, comma 3, L. n. 412/1991 e s.m.e i.
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X
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16
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Incumulabilità con i redditi da lavoro autonomo, art. 11, comma 9, L. n. 537/1993 e s.m.e i.
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X
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17
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Mantenimento dell’integrazione al minimo nell’importo cristallizzato al 30/09/83, sentenza C.C. n. 240/1994, art. 1, commi 181 e 184, L. n. 662/1996 e s.m.e i.
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X
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T
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C
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F
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19
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Aumenti di Lire 100.000 dal 1° gennaio 1999 e di Lire 18.000 dal 1° gennaio 2000 per le prestazioni di invalidità civile erogate con le regole della pensione sociale (nati prima del 1° gennaio 1931), art. 67, comma 3, L. n. 448/1998 e art. 52, comma 2, L. n. 488/1999 e s.m.e i.
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X
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X
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20
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Aumenti di Lire 100.000 dal 1 ° gennaio 1999 e di Lire 18.000 dal 1° gennaio 2000 per le prestazioni di invalidità civile erogate con le regole dell’assegno sociale (nati dopo il 31 dicembre 1930) art. 67, L. n. 448/1998 e art. 52, L. n. 488/1999 e s.m.e i.
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X
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X
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21
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Maggiorazione di Lire 20.000 mensili della pensione ovvero dell’assegno di invalidità a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti con età inferiore ai 65 anni, art. 70, comma 6, L. n. 388/2000 e s.m.e i.
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X
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X
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22
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Maggiorazione sociale per gli assegni sociali, art. 70, commi 1, 2, 3 e 6, L. n. 388/2000 e s.m.e i.
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X
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X
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23
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Importo aggiuntivo di Lire 300.000 (154,94 euro), art. 70, comma 7, L. n. 388/2000 e s.m.e i.
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X
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X
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24
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Incremento delle maggiorazioni, art. 38, commi 5 e 6, L. n. 448/2001 e s.m.e i.
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X
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X
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25
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Prestazioni erogate a minorati civili prima del compimento del 65° anno, art. 12, comma 3, L. n. 412/1991 e s.m. e i.
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X
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26
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Somma aggiuntiva – cosiddetta quattordicesima, art. 5, comma 1, D. L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, nella L. 3 agosto 2007, n. 127 e s.m.e i.
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X
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Legenda: T = titolare; C = coniuge; F = familiari
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I pensionati titolari delle prestazioni elencate nella tabella 1 sono obbligati a far conoscere la propria situazione reddituale all’Istituto, nonché quella del coniuge o dei familiari, laddove i loro redditi incidano sul diritto o sulla misura di tali prestazioni.
Tale obbligo deve essere assolto da coloro che hanno altri redditi oltre a quello da pensione, ovvero da coloro la cui situazione reddituale è mutata rispetto a quella dichiarata l’anno precedente, ancorché non possiedano più altri redditi oltre quelli da pensione (cioè tutte le prestazioni conosciute dall’Istituto in quanto presenti nel Casellario Centrale dei pensionati).
Per una elencazione esaustiva delle tipologie di reddito che influiscono su ciascuna prestazione, sulla base di quanto previsto da ciascuna norma istitutiva, si rimanda alla lettura della tabella contenuta nell’allegato 1 alla presente circolare.
Si ricorda che la titolarità di una o più prestazioni collegate al reddito è indicata nel prospetto riepilogativo della pensione contenuto nel modello OBIS, messo a disposizione on line dall’Istituto nei Servizi al Cittadino all’inizio di ciascun anno.
Si sottolinea che ciascun pensionato è tenuto a dichiarare le sole tipologie reddituali incidenti sulle prestazioni in godimento (c.d. redditi obbligatori).
2.1. Modalità di dichiarazione all’Istituto dei dati reddituali - modello 730 o UNICO. Redditi che hanno peculiari modalità di rappresentazione ai fini previdenziali
L’onere di dichiarazione all’Istituto della situazione reddituale rilevante sulla prestazione collegata si assolve, in primo luogo, attraverso la presentazione del modello 730 o del modello UNICO all’Amministrazione finanziaria.
Nel caso in cui il beneficiario delle prestazioni in esame abbia dichiarato all’Amministrazione finanziaria tutti i redditi propri e dei familiari - laddove rilevanti - incidenti sulle prestazioni collegate al reddito, non è tenuto a rendere un’ulteriore dichiarazione all’Istituto.
Vi sono, peraltro, alcune tipologie reddituali la cui rappresentazione ai fini previdenziali è diversa rispetto a quanto previsto dalla normativa fiscale. In tale ultima ipotesi, i percettori delle prestazioni in esame sono tenuti, comunque, ad effettuare la comunicazione delle suddette tipologie reddituali all’Istituto, secondo le modalità e nei termini indicati nei paragrafi successivi.
Fra i redditi che hanno modalità peculiari di rappresentazione dal punto di vista previdenziale rispetto al Fisco e che devono, quindi, essere dichiarati all’Istituto, anche laddove già presenti nei modelli 730 o UNICO, vi sono:
- Reddito da collaborazione coordinata e continuativa o assimilato. Tale reddito ai fini fiscali rileva come lavoro dipendente, mentre ai fini previdenziali assume natura di lavoro autonomo.
A tal proposito, si rammenta che, a far data dal 1° gennaio 2016, in base all’art. 52 del D.lgs. n. 81/2015, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
- Reddito derivante da indennità di funzioneo gettoni di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni, di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 82 del D.lgs. 267/2000; si ricorda che, ai soli fini dell'applicazione delle norme relative al divieto di cumulo tra pensione e redditi, tali tipologienon sono assimilabili ai redditi da lavoro di qualsiasi natura (comma 3, art. 82, del D.lgs. 267/2000).
- Pensioni estere dirette, pensioni estere ai superstiti, pensioni estere da infortunio sul lavoro e relativi arretrati per ciascuna delle fattispecie descritte, rendite estere costituite a titolo oneroso. In tali casi, nelle dichiarazioni all’Amministrazione finanziaria non è presente l’indicazione della nazionalità dell’ente erogante, ne è specificata la distinzione tra pensioni dirette e ai superstiti, mentre ai fini previdenziali occorre avere tale dettaglio di informazione.
- Reddito da lavoro autonomo, anche occasionale. Tale tipologia di reddito, ai fini previdenziali, deve essere dichiarata al netto dei contributi e al lordo delle ritenute fiscali. In tale ambito si precisa, inoltre, che, come richiamato nel messaggio n. 24587 del 01/10/2010, l’Amministrazione finanziaria, in assenza di costituzione di impresa familiare (art. 230 bis c.c.), non acquisisce il dato relativo alla ripartizione del reddito agrario tra i componenti del nucleo familiare.
Pertanto, in caso di mancata costituzione dell’impresa familiare, ai sensi dell’articolo 230 bis c.c., il titolare dell’azienda e i componenti del nucleo familiare che siano titolari di prestazioni collegate al reddito, devono presentare distinti modelli reddituali al fine di dichiarare il reddito da lavoro come risultante dalla dichiarazione di responsabilità di ripartizione del reddito agrario resa da parte del titolare dell'azienda.
Infine, si ricorda che il reddito d’impresa deve essere dichiarato al netto delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito.
Nel caso di risultato negativo deve essere dichiarato il valore “zero”. Sono da ritenersi compresi nei redditi da lavoro autonomo tutti i redditi comunque ricollegabili ad attività di lavoro svolte senza vincolo di subordinazione, prodotti sia in Italia che all'estero.
2.2. Modalità di dichiarazione all’Istituto dei dati reddituali – Modello RED
Sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali all’Istituto i titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento perché hanno redditi influenti sulle prestazioni non inclusi tra quelli che devono essere comunicati all’Amministrazione finanziaria in sede di dichiarazione dei redditi (esempio redditi assoggettati ad imposta sostitutiva), ovvero, come specificato nel paragrafo precedente, devono dichiarare redditi in modo difforme da quanto effettuato ai fini fiscali.
La comunicazione dei dati reddituali attraverso il modello RED deve essere effettuata anche da coloro che sono esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, che possiedono redditi ulteriori a quelli da pensione, ancorché abbiano rilevanza fiscale.
Rientrano, a titolo di esempio, in questa categoria coloro che sono titolari di un reddito da pensione e da abitazione principale.
Tali soggetti sono tenuti a dichiarare all’Istituto il reddito della casa di abitazione, se rilevante sulla prestazione di cui sono titolari, qualora non abbiano presentato la dichiarazione dei redditi in quanto esonerati dall’obbligo ai fini fiscali.
Fra i redditi che, in base alle rilevanze, devono essere comunicati all’Istituto, in quanto non dichiarati nei modelli 730 o UNICO, vi sono:
- Reddito di lavoro dipendente prestato all’estero. L’obbligo sussiste quando tale reddito in toto (es.: le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica) o in parte (es. i redditi di lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi,per l’anno 2014 sono imponibili, ai fini IRPEF, per la parte eccedente 6.700 euro) non deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi ( nei modelli 730 o UNICO).
- Oltre all’importo prodotto deve essere indicato anche il periodo di produzione del reddito.
- Redditi da interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e altri titoli di Stato, proventi di quote di investimento, soggetti a ritenuta d’acconto alla fonte a titolo d’imposta o sostitutiva dell’IRPEF. Tale tipologia di redditi da capitale, assolvendo una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, non è presente nelle informazioni contenute nei modelli 730 o UNICO.
- Prestazioni assistenziali in denaro erogate dallo Stato o altri Enti Pubblici o Stati esteri (escluse le indennità di accompagnamento per invalidi civili di comunicazione per i sordomuti e quelle previste per i ciechi parziali ed altre prestazioni presenti nel Casellario). Tali prestazioni non sono indicate nella dichiarazione dei redditi (modelli 730 o UNICO) se non erogate da uno degli Enti obbligati alla comunicazione al Casellario Centrale dei Pensionati.
- Altri redditi non assoggettabili a IRPEF, quali ad esempio: quota esente, fino ad un massimo di 7.500 euro, dei redditi percepiti per attività sportive dilettantistiche complessivamente percepiti nel periodo d’imposta, ex art. 37 della Legge n. 342 del 21 novembre 2000 e s.m.e i. (concorrono a tale importo indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto); quota esente entro il limite dei 3.098,74 euro, ex art. 52, comma 1, lett. d-bis), del TUIR dei compensi per i lavori socialmente utili percepiti da soggetti che hanno maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia e che hanno un reddito complessivo (al netto della deduzione prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze) non superiore a 9.296,22 euro; importi percepiti per prestazioni occasionali di tipo accessorio (es. buoni lavoro denominati “voucher”), etc.
- Redditi derivanti da quote di pensione trattenute dal datore di lavoro.
- Arretrati di lavoro dipendente prestato in Italia e all’estero.
- Arretrati di integrazione salariale.
- Trattamenti di fine rapporto comunque denominati e relative anticipazioni.
Come già anticipato nel paragrafo 2 sono, inoltre, tenuti a dichiarare la propria situazione reddituale attraverso il modello RED anche coloro la cui situazione reddituale è mutata rispetto a quanto dichiarato all’Istituto l’anno precedente, ancorché il reddito posseduto nel 2014 sia uguale a zero, perché il reddito precedentemente dichiarato non è più percepito.
3. Nuove modalità di acquisizione delle dichiarazioni reddituali per i residenti in Italia - Il nuovo RED semplificato
I cittadini che, secondo quanto precisato nei precedenti paragrafi, sono tenuti a rendere le dichiarazioni reddituali all’Istituto, potranno comunicare i redditi rilevanti per le prestazioni collegate in godimento, secondo una delle seguenti modalità:
a) direttamente, accedendo ai Servizi on line del Cittadino con il PIN dispositivo;
b) tramite il Contact Center;
c) tramite le Strutture territoriali INPS;
d) avvalendosi dell’intermediazione dei CAF o degli altri soggetti abilitati convenzionati, di cui al D.lgs. 241/97.
Benché i canali siano i medesimi delle precedenti campagne RED, le modalità di acquisizione delle informazioni relative ai redditi 2014 sono profondamente innovate e semplificate, tranne che nei casi di intermediazione da parte dei CAF e degli altri soggetti abilitati convenzionati. In tali casi l’acquisizione delle dichiarazioni sarà effettuata secondo le modalità disciplinate dalla Convenzione stipulata con l’Istituto (vedi Circolare n. 91/2015, recante lo schema convenzionale approvato con determinazione del Presidente n. 12 del 2 aprile 2015).
Qui, di seguito, si illustrano le nuove modalità di dichiarazione dei redditi all’Inps (RED semplificato).
Il cittadino, attraverso il PIN dispositivo, potrà effettuare la dichiarazione accedendo al sito www.inps.it seguendo il percorso:
Home > Servizi Online > Servizi per il cittadino >Dichiarazione Reddituale > Anno Campagna > Tipo Campagna.
Una volta eseguito l’accesso on line, l’utente interagirà con l’Istituto attraverso una serie di maschere, la prima delle quali identificherà dal punto di vista previdenziale il soggetto, profilandolo e rappresentandogli sia la/le prestazioni collegata/e al reddito in godimento sia i redditi incidenti propri e/o dei soggetti del nucleo rilevante.
In base a questa prima rappresentazione il cittadino sarà guidato a rendere la dichiarazione, in base alla precipua condizione in cui viene a ritrovarsi. La procedura quindi, a differenza di quanto accadeva in passato, riconoscerà l’utente e, tenuto conto delle sue rilevanze, renderà più semplice la dichiarazione sia mettendo a disposizione una più ampia gamma di opzioni rapide di attestazione della situazione reddituale incidente sulla prestazione sia riducendo il numero delle informazioni da inserire nel pannello di acquisizione.
3.1. Conferma situazione reddituale invariata rispetto all’anno precedente
Come novità, si segnala che con la nuova procedura semplificata di acquisizione on line, con una semplice dichiarazione di conferma, sarà possibile per il titolare della prestazione collegata al reddito attestare il caso di situazione reddituale invariata rispetto all’anno precedente.
In particolare, si precisa che sarà possibile rendere tale tipologia di dichiarazione semplificata solo in presenza di situazione reddituale invariata rispetto all’intero nucleo rilevante, qualora almeno uno dei suoi componenti abbia una tipologia di reddito non presente, per sua natura intrinseca, nei modelli 730 o UNICO ovvero una peculiare modalità di rappresentazione dal punto di vista previdenziale.
3.2 Conferma di integrale dichiarazione dei redditi al Fisco
Analogamente a quanto rappresentato al paragrafo precedente, anche in caso di integrale dichiarazione al Fisco, il cittadino come novità potrà confermare all’Istituto tale fattispecie, tramite una semplice dichiarazione, accedendo con il PIN dispositivo ai Servizi on line del cittadino, selezionando la campagna RED di riferimento e scegliendo l’apposita opzione di dichiarazione breve.
Ciò consentirà all’Istituto, previo accertamento sulla base dei dati messi a disposizione da parte in primis dall’Amministrazione finanziaria, di elaborare tali posizioni in via anticipata.
3.3 Assenza di redditi ulteriori oltre alle pensioni
Inoltre, nel caso in cui, ai fini della comunicazione all’Istituto della situazione reddituale rilevante ai fini della determinazione del diritto e misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e pensione/i erogate dall’Istituto e, più in generale, rispetto alle prestazioni presenti nel Casellario Centrale dei Pensionati e conosciute dall’INPS, il titolare non è tenuto ad effettuare nessuna dichiarazione reddituale all’Istituto. Il cittadino può, comunque, confermare direttamente tale situazione tramite una semplice dichiarazione, accedendo con il PIN dispositivo ai Servizi on line del cittadino, selezionando la campagna RED di riferimento e scegliendo l’apposita opzione di dichiarazione breve.
Laddove il pensionato si rendesse conto di aver omesso dei dati influenti che, invece, rendevano necessaria una diversa tipologia di dichiarazione, gli sarà consentita la possibilità di effettuare la relativa variazione, purché la trasmissione avvenga entro il termine di chiusura della Campagna, di cui al paragrafo finale della presente Circolare.
3.4 Altre tipologie di dichiarazione breve
Con riferimento alle dichiarazioni non contenenti dati reddituali, definite per questo motivo brevi, permane per il titolare la possibilità di dichiarare direttamente, accedendo ai Servizi on line del Cittadino la rinuncia alla prestazione collegata al reddito, oppure la comunicazione di espatrio, rilevante anche ai fini del controllo dell’applicazione del principio di non esportabilità delle prestazioni non contributive, di cui ad es. ai regolamenti CE n. 1.247/92 e n. 883/2004.
3.5 Dichiarazione semplificata reddituale
Qualora il cittadino non avesse integralmente dichiarato all’Amministrazione Finanziaria la situazione reddituale rilevante, propria e dei componenti del nucleo se influenti, e per la sua posizione non risultasse confacente una delle opzioni precedentemente descritte, con la nuova procedura semplificata on line sarà possibile rendere la dichiarazione con modalità facilitata.
In quest’ultimo caso, in modo profilato rispetto alle prestazioni in godimento, il pensionato potrà visualizzare l’elenco dei redditi ulteriori rispetto a quelli contenuti nei modelli 730 o UNICO o che hanno peculiari modalità di rappresentazione dal punto di vista previdenziale, rilevanti per le suddette prestazioni, e potrà effettuare la dichiarazione reddituale all’Inps indicandone il relativo importo.
Per favorire la completezza della dichiarazione l’utente sarà avvisato che dovrà effettuare una dichiarazione per sé e per il suo coniuge e/o per ogni componente del nucleo reddituale se ne ricorre la necessità, in base alla/e prestazione/i in godimento.
Per finalità di protezione dei dati personali l’utente che gode di una prestazione per la quale rilevano anche i redditi del coniuge e/o di familiari del nucleo reddituale sarà invitato a rendere la seguente dichiarazione (analogamente a quanto avviene per la DSU nella procedura ISEE):
“Ai sensi del Codice per la protezione dei dati personali dichiaro di aver acquisito il consenso del mio coniuge/ dei familiari che compongono il mio nucleo reddituale a rendere la seguente dichiarazione all’Istituto”.
Le nuove modalità di acquisizione on line relative al RED semplificato saranno rese disponibili anche al Contact Center e alle Strutture territoriali dell’Istituto.
Le Strutture territoriali potranno acquisire le dichiarazioni reddituali in ambiente Intranet, accedendo alla apposita funzionalità tramite il seguente percorso: Home > Assicurato Pensionato > Box Gestione Reddituale e Servizi fiscali > Campagna RED, selezionando Anno e Tipologia di Campagna.
4. Termine della campagna RED 2015
La Campagna RED ordinaria 2015, è stata avviata con il rilascio delle stringhe ai CAF e soggetti abilitati convenzionati e con la messa a disposizione delle procedure di acquisizione, come peraltro evidenziato nel messaggio n. 3.667 del 28 maggio 2015, citato in premessa.
Le nuove modalità delle procedure di acquisizione on line relative al RED semplificato precedentemente descritte saranno rese disponibili entro il 11/01/2016.
Pertanto, in questa fase transitoria, i cittadini che, secondo quanto precisato nei precedenti paragrafi, sono tenuti a rendere le dichiarazioni reddituali all’Istituto, potranno comunicare i redditi rilevanti per le prestazioni collegate in godimento, secondo una delle modalità di acquisizione ordinarie già in uso (CAF e soggetti abilitati, cittadino on line, Contact Center, Strutture territoriali).
Con la presente circolare si precisa che il termine ultimo stabilito dall’Istituto per la presentazione da parte dei cittadini delle dichiarazioni reddituali della Campagna RED ordinaria 2015, per la presentazione della dichiarazione reddituale dell’anno 2014, è il 31 marzo 2016.
In caso di mancata comunicazione entro detto termine, nelle modalità stabilite nei paragrafi che precedono, l’Istituto, darà applicazione a quanto previsto dal comma 10-bis dell’art. 35, del D.L. 207/2008, introdotto dall’art. 13, comma 6) lettera c) del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella Legge 122/2010, menzionato in premessa.
Per tutti gli aspetti conseguenti si rinvia ad una circolare di prossima pubblicazione che riguarderà le attività dell’Istituto successive al termine di conclusione della Campagna RED ordinaria 2015, relative alla gestione dei casi di inadempienza all’obbligo di comunicazione della situazione reddituale rilevante all’Istituto da parte dei soggetti in capo a cui l’onere permane.
Si rammenta, infine, che per quanto riguarda la messa a disposizione delle nuove procedure di acquisizione semplificate, con riferimento ai solleciti della Campagna RED 2013 e 2014 ( vedi messaggio n. 6622 del 29/10/2015), saranno rese disponibili al cittadino tutte le nuove opzioni sopra descritte, eccetto quella relativa alla “Conferma di integrale dichiarazione dei redditi al Fisco”.
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Il Direttore Generale |
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Cioffi |
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Allegato N.1
N.B. - IL SEGUENTE ALLEGATO N.1 E' INTEGRALMENTE SOSTITUITO DA QUELLO PUBBLICATO CON MESSAGGIO N. 4023 DEL 5 OTTOBRE 2016
Tabella 2
Rilevanza 1: Integrazione al minimo, art. 6, comma 1, della L. n. 638/1983 delle pensioni con decorrenza anteriore all’anno 1994, e s.m. e i.
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Redditi esterni rilevanti per il solo titolare: redditi assoggettabili ad IRPEF
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Lavoro dipendente e assimilati prestato in Italia e all’estero
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Arretrati di lavoro dipendente in Italia e all’estero riferiti ad anni precedenti
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Redditi da lavoro autonomo (redditi prodotti ad es. da: lavoro autonomo, professionale e d’impresa, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, imprenditori agricoli a titolo principale, artigiani ed esercenti attività commerciali, iscritti alle gestioni previdenziali amministrate dall'Istituto; ogni altro reddito da lavoro autonomo prestato in Italia o all’estero, anche occasionale, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione a fini fiscali; reddito agrario nel caso in cui il titolare del reddito sia intestatario di partita IVA)
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Reddito da pensioni dirette erogate da Stati esteri
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Reddito da pensioni ai superstiti erogate da Stati esteri
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Arretrati da pensione estera
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Interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e dei titoli di Stato, proventi di quote di investimento, soggetti a ritenuta d’acconto alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva dell’IRPEF, etc.
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Arretrati di integrazione salariale riferiti ad anni precedenti (Cassa integrazione guadagni)
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Redditi da immobili diversi dalla casa di abitazione
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Altri redditi assoggettabili all’IRPEF (assegni di sostentamento, redditi di capitale, dividendi, redditi di partecipazione in società e imprese)
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Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso
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Assegni periodici corrisposti dall'altro coniuge – ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli - in conseguenza di separazione legale o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e gli alimenti corrisposti ai sensi dell'art. 433 c.c., nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria
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Prestazioni coordinate e continuative – lavoro a progetto
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Rilevanza 2: Sospensione della pensione di invalidità, art. 8, comma 1, della L. n. 638/1983 e s.m. e i.
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Redditi esterni rilevanti per il solo titolare
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Lavoro dipendente e assimilati prestato in Italia e all’estero
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Arretrati di lavoro dipendente in Italia e all’estero riferiti ad anni precedenti
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Redditi da lavoro autonomo (redditi prodotti da: lavoro autonomo, professionale e d’impresa, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, imprenditori agricoli a titolo principale, artigiani ed esercenti attività commerciali, iscritti alle gestioni previdenziali amministrate dall'Istituto; ogni altro reddito da lavoro autonomo prestato in Italia o all’estero, anche occasionale, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione a fini fiscali; reddito agrario nel caso in cui il titolare del reddito sia intestatario di partita IVA)
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Arretrati di integrazione salariale riferiti ad anni precedenti (Cassa integrazione guadagni)
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Importo delle trattenute di lavoro effettuate dal datore di lavoro
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Prestazioni coordinate e continuative – lavoro a progetto
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Rilevanza 3: Integrazione al minimo dell’assegno di invalidità, art. 1, comma 4, della L. n. 222/1984 e s.m. e i.
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Redditi esterni rilevanti per il titolare e coniuge: redditi assoggettabili ad IRPEF
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Lavoro dipendente e assimilati prestato in Italia e all’estero
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Arretrati di lavoro dipendente in Italia e all’estero riferiti ad anni precedenti
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Redditi da lavoro autonomo (redditi prodotti da: lavoro autonomo, professionale e d’impresa, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, imprenditori agricoli a titolo principale, artigiani ed esercenti attività commerciali, iscritti alle gestioni previdenziali amministrate dall'Istituto; ogni altro reddito da lavoro autonomo prestato in Italia o all’estero, anche occasionale, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione a fini fiscali; reddito agrario nel caso in cui il titolare del reddito sia intestatario di partita IVA)
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Reddito da pensioni dirette erogate da Stati esteri
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Reddito da pensioni ai superstiti erogate da Stati esteri
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Arretrati da pensione estera
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Interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e dei titoli di Stato, proventi di quote di investimento, soggetti a ritenuta d’acconto alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva dell’IRPEF, etc.
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Arretrati di integrazione salariale riferiti ad anni precedenti (Cassa integrazione guadagni)
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Redditi da immobili diversi dalla casa di abitazione
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Altri redditi assoggettabili all’IRPEF (assegni di sostentamento, redditi di capitale, dividendi, redditi di partecipazione in società e imprese)
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Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso
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Assegni periodici corrisposti dall'altro coniuge – ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli - in conseguenza di separazione legale o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e gli alimenti corrisposti ai sensi dell'art. 433 c.c., nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria
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Prestazioni coordinate e continuative – lavoro a progetto
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Rilevanza 4: Integrazione al minimo, art. 4, comma 1 e comma 1 bis, del d. lgs. n. 503/1992, e s.m. e i., delle pensioni con decorrenza dall’anno 1994.
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Redditi esterni rilevanti per il titolare e coniuge: redditi assoggettabili ad IRPEF
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Lavoro dipendente e assimilati prestato in Italia e all’estero
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Arretrati di lavoro dipendente in Italia e all’estero riferiti ad anni precedenti
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Redditi da lavoro autonomo (redditi prodotti da: lavoro autonomo, professionale e d’impresa, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, imprenditori agricoli a titolo principale, artigiani ed esercenti attività commerciali, iscritti alle gestioni previdenziali amministrate dall'Istituto; ogni altro reddito da lavoro autonomo prestato in Italia o all’estero, anche occasionale, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione a fini fiscali; reddito agrario nel caso in cui il titolare del reddito sia intestatario di partita IVA)
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Reddito da pensioni dirette erogate da Stati esteri
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Reddito da pensioni ai superstiti erogate da Stati esteri
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Arretrati da pensione estera
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Interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e dei titoli di Stato, proventi di quote di investimento, soggetti a ritenuta d’acconto alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva dell’IRPEF, etc.
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Redditi da immobili diversi dalla casa di abitazione
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Altri redditi assoggettabili all’IRPEF (assegni di sostentamento, redditi di capitale, dividendi, redditi di partecipazione in società e imprese)
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Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso
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Assegni periodici corrisposti dall'altro coniuge – ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli - in conseguenza di separazione legale o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e gli alimenti corrisposti ai sensi dell'art. 433 c.c., nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria
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Prestazioni coordinate e continuative – lavoro a progetto
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Rilevanza 5: Maggiorazione sociale della pensione, art. 1, della L. n. 140/1985, art. 1 comma 1 e comma 4, della L. n. 544/1988 e art. 69, comma 3 della L. n.
388/2000 e s.m.e i.
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Redditi esterni rilevanti per il titolare e il coniuge: redditi di qualsiasi natura
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Lavoro dipendente e assimilati prestato in Italia e all’estero
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Arretrati di lavoro dipendente in Italia e all’estero riferiti ad anni precedenti
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Redditi da lavoro autonomo (redditi prodotti da: lavoro autonomo, professionale e d’impresa, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, imprenditori agricoli a titolo principale, artigiani ed esercenti attività commerciali, iscritti alle gestioni previdenziali amministrate dall'Istituto; ogni altro reddito da lavoro autonomo prestato in Italia o all’estero, anche occasionale, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione a fini fiscali; reddito agrario nel caso in cui il titolare del reddito sia intestatario di partita IVA)
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Reddito da pensioni dirette erogate da Stati esteri
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Reddito da pensioni ai superstiti erogate da Stati esteri
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Arretrati da pensione estera
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Interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e dei titoli di Stato, proventi di quote di investimento, soggetti a ritenuta d’acconto alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva dell’IRPEF, etc.
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Trattamenti di fine rapporto (TFR, buonuscita, liquidazione, ecc.)
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Arretrati di integrazione salariale riferiti ad anni precedenti (Cassa integrazione guadagni)
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Redditi da immobili diversi dalla casa di abitazione
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Altri redditi assoggettabili all’IRPEF (assegni di sostentamento, redditi di capitale, dividendi, redditi di partecipazione in società e imprese)
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Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso
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Altri redditi non assoggettabili all’IRPEF (esempio voucher)
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Prestazioni assistenziali in danaro erogate dallo Stato o altri Enti pubblici
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Pensioni estere per infortuni sul lavoro (Redditi da prestazioni erogate da Enti esteri a seguito di malattia professionale o incidente sul lavoro che hanno privato l’interessato dell’attitudine al lavoro per tutta la vita; redditi di pensione estera concessi ai minatori che abbiano lavorato per almeno 20 anni nelle miniere di carbone del Belgio e per i quali sia stata riscontrata una malattia professionale che non abbia determinato un’inabilità lavorativa permanente; redditi derivanti da rendita per malattia professionale concessa dal FDMP - Fond des maladies professionnelles)
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Assegni periodici corrisposti dall'altro coniuge – ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli - in conseguenza di separazione legale o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e gli alimenti corrisposti ai sensi dell'art. 433 c.c., nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria
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Prestazioni coordinate e continuative – lavoro a progetto
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Rilevanza 6: Pensione sociale, art. 26, commi da 1 a 3, della L. n. 153/1969 e s.m.e i.
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Redditi esterni rilevanti per il titolare e il coniuge: redditi assoggettabili ad IRPEF
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Lavoro dipendente e assimilati prestato in Italia e all’estero
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Arretrati di lavoro dipendente in Italia e all’estero riferiti ad anni precedenti
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Redditi da lavoro autonomo (redditi prodotti da: lavoro autonomo, professionale e d’impresa, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, imprenditori agricoli a titolo principale, artigiani ed esercenti attività commerciali, iscritti alle gestioni previdenziali amministrate dall'Istituto; ogni altro reddito da lavoro autonomo prestato in Italia o all’estero, anche occasionale, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione a fini fiscali; reddito agrario nel caso in cui il titolare del reddito sia intestatario di partita IVA)
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Reddito da pensioni dirette erogate da Stati esteri
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Reddito da pensioni ai superstiti erogate da Stati esteri
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Arretrati da pensione estera
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Interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e dei titoli di Stato, proventi di quote di investimento, soggetti a ritenuta d’acconto alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva dell’IRPEF, etc.
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Arretrati di integrazione salariale riferiti ad anni precedenti (Cassa integrazione guadagni)
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Redditi da immobili diversi dalla casa di abitazione
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Altri redditi assoggettabili all’IRPEF (assegni di sostentamento, redditi di capitale, dividendi, redditi di partecipazione in società e imprese)
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Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso
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Prestazioni assistenziali in danaro erogate dallo Stato o altri Enti pubblici solo per il titolare
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Pensioni estere per infortuni sul lavoro (Redditi da prestazioni erogate da Enti esteri a seguito di malattia professionale o incidente sul lavoro che hanno privato l’interessato dell’attitudine al lavoro per tutta la vita; redditi di pensione estera concessi ai minatori che abbiano lavorato per almeno 20 anni nelle miniere di carbone del Belgio e per i quali sia stata riscontrata una malattia professionale che non abbia determinato un’inabilità lavorativa permanente; redditi derivanti da rendita per malattia professionale concessa dal FDMP - Fond des maladies professionnelles) solo per il titolare
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Assegni periodici corrisposti dall'altro coniuge – ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli - in conseguenza di separazione legale o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e gli alimenti corrisposti ai sensi dell'art. 433 c.c., nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria
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Prestazioni coordinate e continuative – lavoro a progetto
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Rilevanza 7: Assegno sociale, art. 3, commi 5 e 6, della L. n. 335/1995 e s.m.e i.
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Redditi esterni rilevanti per il titolare e il coniuge: redditi di qualsiasi natura
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Lavoro dipendente e assimilati prestato in Italia e all’estero
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Arretrati di lavoro dipendente in Italia e all’estero riferiti ad anni precedenti
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Redditi da lavoro autonomo (redditi prodotti da: lavoro autonomo, professionale e d’impresa, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, imprenditori agricoli a titolo principale, artigiani ed esercenti attività commerciali, iscritti alle gestioni previdenziali amministrate dall'Istituto; ogni altro reddito da lavoro autonomo prestato in Italia o all’estero, anche occasionale, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione a fini fiscali; reddito agrario nel caso in cui il titolare del reddito sia intestatario di partita IVA)
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Reddito da pensioni dirette erogate da Stati esteri
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Reddito da pensioni ai superstiti erogate da Stati esteri
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Arretrati da pensione estera
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Interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e dei titoli di Stato, proventi di quote di investimento, soggetti a ritenuta d’acconto alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva dell’IRPEF, etc.
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Redditi da immobili diversi dalla casa di abitazione
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Altri redditi assoggettabili all’IRPEF (assegni di sostentamento, redditi di capitale, dividendi, redditi di partecipazione in società e imprese)
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Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso
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Altri redditi non assoggettabili all’IRPEF (esempio voucher)
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Prestazioni assistenziali in danaro erogate dallo Stato o altri Enti pubblici
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Ammontare dell’IRPEF pagata nell’anno
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Pensioni estere per infortuni sul lavoro (Redditi da prestazioni erogate da Enti esteri a seguito di malattia professionale o incidente sul lavoro che hanno privato l’interessato dell’attitudine al lavoro per tutta la vita; redditi di pensione estera concessi ai minatori che abbiano lavorato per almeno 20 anni nelle miniere di carbone del Belgio e per i quali sia stata riscontrata una malattia professionale che non abbia determinato un’inabilità lavorativa permanente; redditi derivanti da rendita per malattia professionale concessa dal FDMP - Fond des maladies professionnelles)
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Assegni periodici corrisposti dall'altro coniuge – ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli - in conseguenza di separazione legale o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e gli alimenti corrisposti ai sensi dell'art. 433 c.c., nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria
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Prestazioni coordinate e continuative – lavoro a progetto
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Rilevanza 8: Aumento della pensione sociale, art. 2, commi da 3 a 5, della L. n. 544/1988 e art. 70, comma 2, L. n. 388/2000 e s.m.e i.
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Redditi esterni rilevanti per il titolare e il coniuge: redditi di qualsiasi natura
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Lavoro dipendente e assimilati prestato in Italia e all’estero
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Arretrati di lavoro dipendente in Italia e all’estero riferiti ad anni precedenti
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Redditi da lavoro autonomo (redditi prodotti da: lavoro autonomo, professionale e d’impresa, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, imprenditori agricoli a titolo principale, artigiani ed esercenti attività commerciali, iscritti alle gestioni previdenziali amministrate dall'Istituto; ogni altro reddito da lavoro autonomo prestato in Italia o all’estero, anche occasionale, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione a fini fiscali; reddito agrario nel caso in cui il titolare del reddito sia intestatario di partita IVA)
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Reddito da pensioni dirette erogate da Stati esteri
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Reddito da pensioni ai superstiti erogate da Stati esteri
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Arretrati da pensione estera
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Interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e dei titoli di Stato, proventi di quote di investimento, soggetti a ritenuta d’acconto alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva dell’IRPEF, etc.
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Trattamenti di fine rapporto (TFR, buonuscita, liquidazione, ecc.)
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Arretrati di integrazione salariale riferiti ad anni precedenti (Cassa integrazione guadagni)
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Redditi da immobili diversi dalla casa di abitazione
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Altri redditi assoggettabili all’IRPEF (assegni di sostentamento, redditi di capitale, dividendi, redditi di partecipazione in società e imprese)
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Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso
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Altri redditi non assoggettabili all’IRPEF (esempio voucher)
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Prestazioni assistenziali in danaro erogate dallo Stato o altri Enti pubblici
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Pensioni estere per infortuni sul lavoro (Redditi da prestazioni erogate da Enti esteri a seguito di malattia professionale o incidente sul lavoro che hanno privato l’interessato dell’attitudine al lavoro per tutta la vita; redditi di pensione estera concessi ai minatori che abbiano lavorato per almeno 20 anni nelle miniere di carbone del Belgio e per i quali sia stata riscontrata una malattia professionale che non abbia determinato un’inabilità lavorativa permanente; redditi derivanti da rendita per malattia professionale concessa dal FDMP - Fond des maladies professionnelles)
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Assegni periodici corrisposti dall'altro coniuge – ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli - in conseguenza di separazione legale o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e gli alimenti corrisposti ai sensi dell'art. 433 c.c., nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria
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Prestazioni coordinate e continuative – lavoro a progetto
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Rilevanza 9: Assegno per il nucleo familiare, art. 2, comma 2 e comma 9, della L. n. 153/1988 e s.m. e i
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Redditi esterni rilevanti per il titolare e il coniuge: redditi di qualsiasi natura
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Lavoro dipendente e assimilati prestato in Italia e all’estero
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Arretrati di lavoro dipendente in Italia e all’estero riferiti ad anni precedenti
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Redditi da lavoro autonomo (redditi prodotti da: lavoro autonomo, professionale e d’impresa, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, imprenditori agricoli a titolo principale, artigiani ed esercenti attività commerciali, iscritti alle gestioni previdenziali amministrate dall'Istituto; ogni altro reddito da lavoro autonomo prestato in Italia o all’estero, anche occasionale, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione a fini fiscali; reddito agrario nel caso in cui il titolare del reddito sia intestatario di partita IVA)
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Reddito da pensioni dirette erogate da Stati esteri
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Reddito da pensioni ai superstiti erogate da Stati esteri
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Arretrati da pensione estera
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Interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e dei titoli di Stato, proventi di quote di investimento, soggetti a ritenuta d’acconto alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva dell’IRPEF, etc.
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Reddito della casa di abitazione e di tutte le relative pertinenze
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Redditi da immobili diversi dalla casa di abitazione
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Altri redditi assoggettabili all’IRPEF (assegni di sostentamento, redditi di capitale, dividendi, redditi di partecipazione in società e imprese)
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Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso
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Altri redditi non assoggettabili all’IRPEF (esempio voucher)
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Prestazioni assistenziali in danaro erogate dallo Stato o altri Enti
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Assegni periodici corrisposti dall'altro coniuge – ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli - in conseguenza di separazione legale o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e gli alimenti corrisposti ai sensi dell'art. 433 c.c., nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria
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Prestazioni coordinate e continuative – lavoro a progetto
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Rilevanza 10: Trattamenti di famiglia, art. 23, comma 1, L. n. 41/1986, e s.m. e i.
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Redditi esterni rilevanti per il titolare, il coniuge e gli altri familiari: redditi di qualsiasi natura
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Lavoro dipendente e assimilati prestato in Italia e all’estero
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Arretrati di lavoro dipendente in Italia e all’estero riferiti ad anni precedenti
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Redditi da lavoro autonomo (redditi prodotti da: lavoro autonomo, professionale e d’impresa, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, imprenditori agricoli a titolo principale, artigiani ed esercenti attività commerciali, iscritti alle gestioni previdenziali amministrate dall'Istituto; ogni altro reddito da lavoro autonomo prestato in Italia o all’estero, anche occasionale, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione a fini fiscali; reddito agrario nel caso in cui il titolare del reddito sia intestatario di partita IVA)
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Reddito da pensioni dirette erogate da Stati esteri
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Reddito da pensioni ai superstiti erogate da Stati esteri
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Arretrati da pensione estera
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Interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e dei titoli di Stato, proventi di quote di investimento, soggetti a ritenuta d’acconto alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva dell’IRPEF, etc.
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Reddito della casa di abitazione e di tutte le relative pertinenze
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Redditi da immobili diversi dalla casa di abitazione
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Altri redditi assoggettabili all’IRPEF (assegni di sostentamento, redditi di capitale, dividendi, redditi di partecipazione in società e imprese)
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Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso
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Altri redditi non assoggettabili all’IRPEF (esempio voucher)
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Prestazioni assistenziali in danaro erogate dallo Stato o altri Enti
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Assegni periodici corrisposti dall'altro coniuge – ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli - in conseguenza di separazione legale o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e gli alimenti corrisposti ai sensi dell'art. 433 c.c., nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria
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Prestazioni coordinate e continuative – lavoro a progetto
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Rilevanza 11: Incumulabilità della pensione ai superstiti con i redditi, art. 1, comma 41, L. n. 335/1995 e s.m. e i.
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Redditi esterni rilevanti solo per il titolare: redditi assoggettabili ad IRPEF
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Lavoro dipendente e assimilati prestato in Italia e all’estero
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Arretrati di lavoro dipendente in Italia e all’estero riferiti ad anni precedenti
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Redditi da lavoro autonomo (redditi prodotti da: lavoro autonomo, professionale e d’impresa, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, imprenditori agricoli a titolo principale, artigiani ed esercenti attività commerciali, iscritti alle gestioni previdenziali amministrate dall'Istituto; ogni altro reddito da lavoro autonomo prestato in Italia o all’estero, anche occasionale, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione a fini fiscali; reddito agrario nel caso in cui il titolare del reddito sia intestatario di partita IVA)
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Reddito da pensioni dirette erogate da Stati esteri
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Arretrati da pensione estera
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|
Interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e dei titoli di Stato, proventi di quote di investimento, soggetti a ritenuta d’acconto alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva dell’IRPEF, etc.
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Redditi da immobili diversi dalla casa di abitazione
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|
Altri redditi assoggettabili all’IRPEF (assegni di sostentamento, redditi di capitale, dividendi, redditi di partecipazione in società e imprese)
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|
Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso
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|
Assegni periodici corrisposti dall'altro coniuge – ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli - in conseguenza di separazione legale o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e gli alimenti corrisposti ai sensi dell'art. 433 c.c., nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria
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Prestazioni coordinate e continuative – lavoro a progetto
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Rilevanza 12: Incumulabilità dell’assegno ordinario di invalidità con i redditi da lavoro, art. 1, comma 42, L. n. 335/1995 e s.m. e i.
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Redditi esterni rilevanti solo per il titolare
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Lavoro dipendente e assimilati prestato in Italia e all’estero
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Arretrati di lavoro dipendente in Italia e all’estero riferiti ad anni precedenti
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Redditi da lavoro autonomo (redditi prodotti da: lavoro autonomo, professionale e d’impresa, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, imprenditori agricoli a titolo principale, artigiani ed esercenti attività commerciali, iscritti alle gestioni previdenziali amministrate dall'Istituto; ogni altro reddito da lavoro autonomo prestato in Italia o all’estero, anche occasionale, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione a fini fiscali; reddito agrario nel caso in cui il titolare del reddito sia intestatario di partita IVA)
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Importo delle trattenute di lavoro effettuate dal datore di lavoro
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Prestazioni coordinate e continuative – lavoro a progetto
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Rilevanza 13: Revisione straordinaria dell’assegno di invalidità, art. 9, L. 222/1984 e s.m. e i.
(tale rilevanza non viene richiesta in emissione)
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Redditi esterni rilevanti solo per il titolare
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Lavoro dipendente e assimilati prestato in Italia e all’estero
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Arretrati di lavoro dipendente in Italia e all’estero riferiti ad anni precedenti
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Redditi da lavoro autonomo (redditi prodotti da: lavoro autonomo, professionale e d’impresa, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, imprenditori agricoli a titolo principale, artigiani ed esercenti attività commerciali, iscritti alle gestioni previdenziali amministrate dall'Istituto; ogni altro reddito da lavoro autonomo prestato in Italia o all’estero, anche occasionale, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione a fini fiscali; reddito agrario nel caso in cui il titolare del reddito sia intestatario di partita IVA)
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Arretrati di integrazione salariale riferiti ad anni precedenti (Cassa integrazione guadagni)
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Importo delle trattenute di lavoro effettuate dal datore di lavoro
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Prestazioni coordinate e continuative – lavoro a progetto
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Rilevanza 14: Pensione sociale ed assegno sociale erogati ai mutilati e invalidi civili e ai sordomuti oltre il 65° anno di età, art. 12, comma 3, L. n. 412/1991 e s.m. e i.
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Redditi esterni rilevanti solo per il titolare: redditi assoggettabili ad IRPEF
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Lavoro dipendente e assimilati prestato in Italia e all’estero
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Arretrati di lavoro dipendente in Italia e all’estero riferiti ad anni precedenti
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Redditi da lavoro autonomo (redditi prodotti da: lavoro autonomo, professionale e d’impresa, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, imprenditori agricoli a titolo principale, artigiani ed esercenti attività commerciali, iscritti alle gestioni previdenziali amministrate dall'Istituto; ogni altro reddito da lavoro autonomo prestato in Italia o all’estero, anche occasionale, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione a fini fiscali; reddito agrario nel caso in cui il titolare del reddito sia intestatario di partita IVA)
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Reddito da pensioni dirette erogate da Stati esteri
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Reddito da pensioni ai superstiti erogate da Stati esteri
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Arretrati da pensione estera
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Interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e dei titoli di Stato, proventi di quote di investimento, soggetti a ritenuta d’acconto alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva dell’IRPEF, etc.
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Arretrati di integrazione salariale riferiti ad anni precedenti (Cassa integrazione guadagni)
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Reddito della casa di abitazione e di tutte le relative pertinenze
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Redditi da immobili diversi dalla casa di abitazione
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Altri redditi assoggettabili all’IRPEF (assegni di sostentamento, redditi di capitale, dividendi, redditi di partecipazione in società e imprese)
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Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso
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Assegni periodici corrisposti dall'altro coniuge – ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli - in conseguenza di separazione legale o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e gli alimenti corrisposti ai sensi dell'art. 433 c.c., nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria
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Prestazioni coordinate e continuative – lavoro a progetto
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Rilevanza 16: Incumulabilità con i redditi da lavoro autonomo, art. 11, comma 9, L. n. 537/1993 e s.m.ei.
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Redditi esterni rilevanti solo per il titolare
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Redditi da lavoro autonomo (redditi prodotti da: lavoro autonomo, professionale e d’impresa, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, imprenditori agricoli a titolo principale, artigiani ed esercenti attività commerciali, iscritti alle gestioni previdenziali amministrate dall'Istituto; ogni altro reddito da lavoro autonomo prestato in Italia o all’estero, anche occasionale, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione a fini fiscali; reddito agrario nel caso in cui il titolare del reddito sia intestatario di partita IVA)
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Prestazioni coordinate e continuative – lavoro a progetto
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Rilevanza 17: Mantenimento dell’integrazione al minimo nell’importo cristallizzato al 30/09/83, sentenza C.C. n.240/1994, art. 1, commi 181 e 184, L. n.
662/1996 e s.m. e i. (tale rilevanza non viene richiesta in emissione)
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Redditi esterni rilevanti solo per il titolare: redditi assoggettabili ad IRPEF
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Lavoro dipendente e assimilati prestato in Italia e all’estero
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Arretrati di lavoro dipendente in Italia e all’estero riferiti ad anni precedenti
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Redditi da lavoro autonomo (redditi prodotti da: lavoro autonomo, professionale e d’impresa, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, imprenditori agricoli a titolo principale, artigiani ed esercenti attività commerciali, iscritti alle gestioni previdenziali amministrate dall'Istituto; ogni altro reddito da lavoro autonomo prestato in Italia o all’estero, anche occasionale, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione a fini fiscali; reddito agrario nel caso in cui il titolare del reddito sia intestatario di partita IVA)
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Reddito da pensioni dirette erogate da Stati esteri
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Reddito da pensioni ai superstiti erogate da Stati esteri
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Arretrati da pensione estera
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Interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e dei titoli di Stato, proventi di quote di investimento, soggetti a ritenuta d’acconto alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva dell’IRPEF, etc.
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Arretrati di integrazione salariale riferiti ad anni precedenti (Cassa integrazione guadagni)
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Redditi da immobili diversi dalla casa di abitazione
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Altri redditi assoggettabili all’IRPEF (assegni di sostentamento, redditi di capitale, dividendi, redditi di partecipazione in società e imprese)
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Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso
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Assegni periodici corrisposti dall'altro coniuge – ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli - in conseguenza di separazione legale o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e gli alimenti corrisposti ai sensi dell'art. 433 c.c., nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria
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Prestazioni coordinate e continuative – lavoro a progetto
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Rilevanza 18: Assegni di invalidità (cumulo con i redditi da lavoro dipendente anche all’estero) vale solo per i redditi da lavoro dipendente prodotti all’estero, art. 7, comma 2, Legge 407/1990 e s.m. e i.
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Redditi esterni rilevanti solo per il titolare: redditi da lavoro dipendente prodotti all’estero
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Rilevanza 19: Aumenti di Lire 100.000 dal 1° gennaio 1999 e di Lire 18.000 dal 1° gennaio 2000 per le prestazioni di invalidità civile erogate con le regole della pensione sociale (nati prima del 1° gennaio 1931), art. 67, commi 2 e 3, L. n. 448/1998 e art. 52, comma 2, L. n. 488/1999 e s.m. e i.
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Redditi esterni rilevanti per il titolare e il coniuge: redditi assoggettabili ad IRPEF
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Lavoro dipendente e assimilati prestato in Italia e all’estero
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Arretrati di lavoro dipendente in Italia e all’estero riferiti ad anni precedenti
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Redditi da lavoro autonomo (redditi prodotti da: lavoro autonomo, professionale e d’impresa, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, imprenditori agricoli a titolo principale, artigiani ed esercenti attività commerciali, iscritti alle gestioni previdenziali amministrate dall'Istituto; ogni altro reddito da lavoro autonomo prestato in Italia o all’estero, anche occasionale, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione a fini fiscali; reddito agrario nel caso in cui il titolare del reddito sia intestatario di partita IVA)
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Reddito da pensioni dirette erogate da Stati esteri
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Reddito da pensioni ai superstiti erogate da Stati esteri
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Arretrati da pensione estera
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Interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e dei titoli di Stato, proventi di quote di investimento, soggetti a ritenuta d’acconto alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva dell’IRPEF, etc.
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Arretrati di integrazione salariale riferiti ad anni precedenti (Cassa integrazione guadagni)
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Redditi da immobili diversi dalla casa di abitazione
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Altri redditi assoggettabili all’IRPEF (assegni di sostentamento, redditi di capitale, dividendi, redditi di partecipazione in società e imprese)
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Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso
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Prestazioni assistenziali in danaro erogate dallo Stato o altri Enti pubblici solo per il titolare
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Pensioni estere per infortuni sul lavoro (Redditi da prestazioni erogate da Enti esteri a seguito di malattia professionale o incidente sul lavoro che hanno privato l’interessato dell’attitudine al lavoro per tutta la vita; redditi di pensione estera concessi ai minatori che abbiano lavorato per almeno 20 anni nelle miniere di carbone del Belgio e per i quali sia stata riscontrata una malattia professionale che non abbia determinato un’inabilità lavorativa permanente; redditi derivanti da rendita per malattia professionale concessa dal FDMP - Fond des maladies professionnelles) solo per il titolare
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Assegni periodici corrisposti dall'altro coniuge – ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli - in conseguenza di separazione legale o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e gli alimenti corrisposti ai sensi dell'art. 433 c.c., nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria
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Prestazioni coordinate e continuative – lavoro a progetto
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Rilevanza 20: Aumenti di L. 100.000 dal 1 ° gennaio 1999 e di L.18.000 dal 1° gennaio 2000 per le prestazioni di invalidità civile erogate con le regole dell’assegno sociale (nati dopo il 31 dicembre 1930), art. 67, commi 2 e 3, L. n. 448/1998 e art. 52, comma 2, L. n. 488/1999 e s.m. e i.
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Redditi esterni rilevanti per il titolare e il coniuge: redditi di qualsiasi natura
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Lavoro dipendente e assimilati prestato in Italia e all’estero
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Arretrati di lavoro dipendente in Italia e all’estero riferiti ad anni precedenti
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Redditi da lavoro autonomo (redditi prodotti da: lavoro autonomo, professionale e d’impresa, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, imprenditori agricoli a titolo principale, artigiani ed esercenti attività commerciali, iscritti alle gestioni previdenziali amministrate dall'Istituto; ogni altro reddito da lavoro autonomo prestato in Italia o all’estero, anche occasionale, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione a fini fiscali; reddito agrario nel caso in cui il titolare del reddito sia intestatario di partita IVA)
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Reddito da pensioni dirette erogate da Stati esteri
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Reddito da pensioni ai superstiti erogate da Stati esteri
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Arretrati da pensione estera
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Interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e dei titoli di Stato, proventi di quote di investimento, soggetti a ritenuta d’acconto alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva dell’IRPEF, etc.
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Redditi da immobili diversi dalla casa di abitazione
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Altri redditi assoggettabili all’IRPEF (assegni di sostentamento, redditi di capitale, dividendi, redditi di partecipazione in società e imprese)
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Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso
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Altri redditi non assoggettabili all’IRPEF (esempio voucher)
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Prestazioni assistenziali in danaro erogate dallo Stato o altri Enti pubblici
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Ammontare dell’IRPEF pagata nell’anno
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Pensioni estere per infortuni sul lavoro (Redditi da prestazioni erogate da Enti esteri a seguito di malattia professionale o incidente sul lavoro che hanno privato l’interessato dell’attitudine al lavoro per tutta la vita; redditi di pensione estera concessi ai minatori che abbiano lavorato per almeno 20 anni nelle miniere di carbone del Belgio e per i quali sia stata riscontrata una malattia professionale che non abbia determinato un’inabilità lavorativa permanente; redditi derivanti da rendita per malattia professionale concessa dal FDMP - Fond des maladies professionnelles)
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Assegni periodici corrisposti dall'altro coniuge – ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli - in conseguenza di separazione legale o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e gli alimenti corrisposti ai sensi dell'art. 433 c.c., nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria
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Prestazioni coordinate e continuative – lavoro a progetto
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Rilevanza 21: Maggiorazione di lire 20.000 mensili della pensione ovvero dell’assegno di invalidità a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti con età inferiore ai 65 anni, art. 70, comma 6, L. n. 388/2000 e s.m. e i.
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Redditi esterni rilevanti per il titolare e il coniuge: redditi assoggettabili ad IRPEF
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Lavoro dipendente e assimilati prestato in Italia e all’estero
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Arretrati di lavoro dipendente in Italia e all’estero riferiti ad anni precedenti
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Redditi da lavoro autonomo (redditi prodotti da: lavoro autonomo, professionale e d’impresa, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, imprenditori agricoli a titolo principale, artigiani ed esercenti attività commerciali, iscritti alle gestioni previdenziali amministrate dall'Istituto; ogni altro reddito da lavoro autonomo prestato in Italia o all’estero, anche occasionale, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione a fini fiscali; reddito agrario nel caso in cui il titolare del reddito sia intestatario di partita IVA)
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Reddito da pensioni dirette erogate da Stati esteri
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Reddito da pensioni ai superstiti erogate da Stati esteri
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Arretrati da pensione estera
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Interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e dei titoli di Stato, proventi di quote di investimento, soggetti a ritenuta d’acconto alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva dell’IRPEF, etc.
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Arretrati di integrazione salariale riferiti ad anni precedenti (Cassa integrazione guadagni)
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Reddito della casa di abitazione e di tutte le relative pertinenze
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Redditi da immobili diversi dalla casa di abitazione
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Altri redditi assoggettabili all’IRPEF (assegni di sostentamento, redditi di capitale, dividendi, redditi di partecipazione in società e imprese)
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Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso
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Assegni periodici corrisposti dall'altro coniuge – ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli - in conseguenza di separazione legale o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e gli alimenti corrisposti ai sensi dell'art. 433 c.c., nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria
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Prestazioni coordinate e continuative – lavoro a progetto
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Rilevanza 22: Maggiorazione sociale per gli assegni sociali, art. 70, commi 2, 3 e 6, L. n. 388/2000 e s.m.e i.
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Redditi esterni rilevanti per il titolare e il coniuge: redditi di qualsiasi natura
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Lavoro dipendente e assimilati prestato in Italia e all’estero
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Arretrati di lavoro dipendente in Italia e all’estero riferiti ad anni precedenti
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Redditi da lavoro autonomo (redditi prodotti da: lavoro autonomo, professionale e d’impresa, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, imprenditori agricoli a titolo principale, artigiani ed esercenti attività commerciali, iscritti alle gestioni previdenziali amministrate dall'Istituto; ogni altro reddito da lavoro autonomo prestato in Italia o all’estero, anche occasionale, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione a fini fiscali; reddito agrario nel caso in cui il titolare del reddito sia intestatario di partita IVA)
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Reddito da pensioni dirette erogate da Stati esteri
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Reddito da pensioni ai superstiti erogate da Stati esteri
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Arretrati da pensione estera
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Interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e dei titoli di Stato, proventi di quote di investimento, soggetti a ritenuta d’acconto alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva dell’IRPEF, etc.
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Trattamenti di fine rapporto (TFR, buonuscita, liquidazione, ecc.)
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Arretrati di integrazione salariale riferiti ad anni precedenti (Cassa integrazione guadagni)
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Redditi da immobili diversi dalla casa di abitazione
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Altri redditi assoggettabili all’IRPEF (assegni di sostentamento, redditi di capitale, dividendi, redditi di partecipazione in società e imprese)
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Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso
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Altri redditi non assoggettabili all’IRPEF (esempio voucher)
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Prestazioni assistenziali in danaro erogate dallo Stato o altri Enti pubblici
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Pensioni estere per infortuni sul lavoro (Redditi da prestazioni erogate da Enti esteri a seguito di malattia professionale o incidente sul lavoro che hanno privato l’interessato dell’attitudine al lavoro per tutta la vita; redditi di pensione estera concessi ai minatori che abbiano lavorato per almeno 20 anni nelle miniere di carbone del Belgio e per i quali sia stata riscontrata una malattia professionale che non abbia determinato un’inabilità lavorativa permanente; redditi derivanti da rendita per malattia professionale concessa dal FDMP - Fond des maladies professionnelles)
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|
Assegni periodici corrisposti dall'altro coniuge – ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli - in conseguenza di separazione legale o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e gli alimenti corrisposti ai sensi dell'art. 433 c.c., nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria
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Prestazioni coordinate e continuative – lavoro a progetto
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Rilevanza 23: Importo aggiuntivo di Lire 300.000 (154,94 euro) art. 70, comma 7, L. n. 388/2000 e s.m.e i.
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Redditi esterni rilevanti per il titolare e il coniuge: redditi assoggettabili ad IRPEF
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Lavoro dipendente e assimilati prestato in Italia e all’estero
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Arretrati di lavoro dipendente in Italia e all’estero riferiti ad anni precedenti
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Redditi da lavoro autonomo (redditi prodotti da: lavoro autonomo, professionale e d’impresa, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, imprenditori agricoli a titolo principale, artigiani ed esercenti attività commerciali, iscritti alle gestioni previdenziali amministrate dall'Istituto; ogni altro reddito da lavoro autonomo prestato in Italia o all’estero, anche occasionale, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione a fini fiscali; reddito agrario nel caso in cui il titolare del reddito sia intestatario di partita IVA)
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Reddito da pensioni dirette erogate da Stati esteri
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Reddito da pensioni ai superstiti erogate da Stati esteri
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Arretrati da pensione estera
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Interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e dei titoli di Stato, proventi di quote di investimento, soggetti a ritenuta d’acconto alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva dell’IRPEF, etc.
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Redditi da immobili diversi dalla casa di abitazione
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Altri redditi assoggettabili all’IRPEF (assegni di sostentamento, redditi di capitale, dividendi, redditi di partecipazione in società e imprese)
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Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso
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Assegni periodici corrisposti dall'altro coniuge – ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli - in conseguenza di separazione legale o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e gli alimenti corrisposti ai sensi dell'art. 433 c.c., nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria
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Prestazioni coordinate e continuative – lavoro a progetto
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Rilevanza 24: Incremento delle maggiorazioni, art. 38, commi 5 e 6, L. n. 448/2001 e s.m. e i.
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Redditi esterni rilevanti per il titolare e il coniuge: redditi di qualsiasi natura
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Lavoro dipendente e assimilati prestato in Italia e all’estero
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Arretrati di lavoro dipendente in Italia e all’estero riferiti ad anni precedenti
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Redditi da lavoro autonomo (redditi prodotti da: lavoro autonomo, professionale e d’impresa, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, imprenditori agricoli a titolo principale, artigiani ed esercenti attività commerciali, iscritti alle gestioni previdenziali amministrate dall'Istituto; ogni altro reddito da lavoro autonomo prestato in Italia o all’estero, anche occasionale, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione a fini fiscali; reddito agrario nel caso in cui il titolare del reddito sia intestatario di partita IVA)
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Reddito da pensioni dirette erogate da Stati esteri
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Reddito da pensioni ai superstiti erogate da Stati esteri
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Arretrati da pensione estera
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Interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e dei titoli di Stato, proventi di quote di investimento, soggetti a ritenuta d’acconto alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva dell’IRPEF, etc.
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Trattamenti di fine rapporto (TFR, buonuscita, liquidazione, ecc.)
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Arretrati di integrazione salariale riferiti ad anni precedenti (Cassa integrazione guadagni)
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Redditi da immobili diversi dalla casa di abitazione
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Altri redditi assoggettabili all’IRPEF (assegni di sostentamento, redditi di capitale, dividendi, redditi di partecipazione in società e imprese)
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Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso
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Altri redditi non assoggettabili all’IRPEF (esempio voucher)
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Prestazioni assistenziali in danaro erogate dallo Stato o altri Enti pubblici
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Pensioni estere per infortuni sul lavoro (Redditi da prestazioni erogate da Enti esteri a seguito di malattia professionale o incidente sul lavoro che hanno privato l’interessato dell’attitudine al lavoro per tutta la vita; redditi di pensione estera concessi ai minatori che abbiano lavorato per almeno 20 anni nelle miniere di carbone del Belgio e per i quali sia stata riscontrata una malattia professionale che non abbia determinato un’inabilità lavorativa permanente; redditi derivanti da rendita per malattia professionale concessa dal FDMP - Fond des maladies professionnelles)
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Assegni periodici corrisposti dall'altro coniuge – ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli - in conseguenza di separazione legale o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e gli alimenti corrisposti ai sensi dell'art. 433 c.c., nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria
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Prestazioni coordinate e continuative – lavoro a progetto
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Rilevanza 25: Prestazioni erogate a minorati civili prima del compimento del 65° anno, art. 12, comma 3, L. n. 412/1991 e s.m. e i.
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Redditi esterni rilevanti per il solo titolare: redditi assoggettabili ad IRPEF
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Lavoro dipendente e assimilati prestato in Italia e all’estero
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Arretrati di lavoro dipendente in Italia e all’estero riferiti ad anni precedenti
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Redditi da lavoro autonomo (redditi prodotti da: lavoro autonomo, professionale e d’impresa, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, imprenditori agricoli a titolo principale, artigiani ed esercenti attività commerciali, iscritti alle gestioni previdenziali amministrate dall'Istituto; ogni altro reddito da lavoro autonomo prestato in Italia o all’estero, anche occasionale, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione a fini fiscali; reddito agrario nel caso in cui il titolare del reddito sia intestatario di partita IVA)
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Reddito da pensioni dirette erogate da Stati esteri
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Reddito da pensioni ai superstiti erogate da Stati esteri
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Arretrati da pensione estera
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Interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e dei titoli di Stato, proventi di quote di investimento, soggetti a ritenuta d’acconto alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva dell’IRPEF, etc.
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Arretrati di integrazione salariale riferiti ad anni precedenti (Cassa integrazione guadagni)
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Reddito della casa di abitazione e di tutte le relative pertinenze
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Redditi da immobili diversi dalla casa di abitazione
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Altri redditi assoggettabili all’IRPEF (assegni di sostentamento, redditi di capitale, dividendi, redditi di partecipazione in società e imprese)
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Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso
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Assegni periodici corrisposti dall'altro coniuge – ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli - in conseguenza di separazione legale o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e gli alimenti corrisposti ai sensi dell'art. 433 c.c., nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria
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Prestazioni coordinate e continuative – lavoro a progetto
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Rilevanza 26: Somma aggiuntiva – cosiddetta quattordicesima, art. 5, comma 1, D. L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, nella L. 3 agosto 2007, n. 127 e s.m. e i.
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Redditi esterni rilevanti per il solo titolare: redditi di qualsiasi natura
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Lavoro dipendente e assimilati prestato in Italia e all’estero
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Arretrati di lavoro dipendente in Italia e all’estero riferiti ad anni precedenti
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Redditi da lavoro autonomo (redditi prodotti da: lavoro autonomo, professionale e d’impresa, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, imprenditori agricoli a titolo principale, artigiani ed esercenti attività commerciali, iscritti alle gestioni previdenziali amministrate dall'Istituto; ogni altro reddito da lavoro autonomo prestato in Italia o all’estero, anche occasionale, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione a fini fiscali; reddito agrario nel caso in cui il titolare del reddito sia intestatario di partita IVA)
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Reddito da pensioni dirette erogate da Stati esteri
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Reddito da pensioni ai superstiti erogate da Stati esteri
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Arretrati da pensione estera
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Interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e dei titoli di Stato, proventi di quote di investimento, soggetti a ritenuta d’acconto alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva dell’IRPEF, etc.
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Redditi da immobili diversi dalla casa di abitazione
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Altri redditi assoggettabili all’IRPEF (assegni di sostentamento, redditi di capitale, dividendi, redditi di partecipazione in società e imprese)
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Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso
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Altri redditi non assoggettabili all’IRPEF (esempio voucher)
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Prestazioni assistenziali in danaro erogate dallo Stato o altri Enti pubblici
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Pensioni estere per infortuni sul lavoro (Redditi da prestazioni erogate da Enti esteri a seguito di malattia professionale o incidente sul lavoro che hanno privato l’interessato dell’attitudine al lavoro per tutta la vita; redditi di pensione estera concessi ai minatori che abbiano lavorato per almeno 20 anni nelle miniere di carbone del Belgio e per i quali sia stata riscontrata una malattia professionale che non abbia determinato un’inabilità lavorativa permanente; redditi derivanti da rendita per malattia professionale concessa dal FDMP - Fond des maladies professionnelles)
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Assegni periodici corrisposti dall'altro coniuge – ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli - in conseguenza di separazione legale o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e gli alimenti corrisposti ai sensi dell'art. 433 c.c., nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria
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Prestazioni coordinate e continuative – lavoro a progetto
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N.B. In linea generale non vengono sopra mezionati: le pensioni, ed i relativi arretrati, erogate direttamente dall’Istituto, o da Enti diversi; le prestazioni economiche agli invalidi civili, ciechi e sordomuti diverse dalle indennità di accompagnamento e similari; le rendite per infortunio o malattia professionale erogate dall’INAIL, anche se liquidate in capitale; le pensioni privilegiate ordinarie tabellari per infermità contratte a causa del servizio di leva e assegni connessi; le pensioni di guerra; l’assegno vitalizio combattenti 1915/1918, ciò in quanto tali redditi, ove influenti, vengono rilevati in modo automatico dall’INPS tramite il Casellario centrale dei pensionati.
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