Direzione Centrale Entrate
PremessaL’art. 24, comma 22 del D. L. n. 201 del 2011, nel testo introdotto dalla legge di conversione 22 dicembre 2011 n. 214, pubblicato nella GU n. 300 del 27 dicembre 2011, ha previsto che, con effetto dal 1 gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 %.
Ne risulta che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2013, sono pari alla misura del 21,75 %.
Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2013, le disposizioni di cui all’art. 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.
Si richiamano, a tal proposito, i chiarimenti e le direttive fornite con le circolari n. 63 del 17 marzo 1998 e n. 33 del 15 febbraio 1999. Inoltre, in merito all’individuazione dei soggetti aventi titolo all’agevolazione contributiva, si rinvia alle disposizioni contenute nella circolare n. 175 del 29 luglio 1998, nonché nel messaggio n. 020028 del 05/12/2012.
Per i coadiuvanti e i coadiutori di età inferiori a ventuno anni, continuano ad applicarsi le agevolazioni stabilite dall’art. 1, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233.
Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall’art. 5 del Decreto legislativo 28 marzo 1996 n. 207, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. L’obbligo al versamento di tale contributo è stato prorogato, ad opera dell’art. 35, comma 1, della legge n.183 del 2010 n. 2), fino al 31 dicembre 2014.
Per effetto di quanto disposto dall’articolo 49, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni, è dovuto inoltre un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili.
1. Contribuzione IVS sul minimale di reddito
Per l'anno 2013, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 15.357,00. Tale valore è stato ottenuto – in base alle disposizioni contenute nell'art.1, comma 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233 - moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio in vigore al 1° gennaio 2013 (€47,07) ed aggiungendo al prodotto l'importo di € 671,39 così come disposto dall'art. 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415.
Pertanto le aliquote per il corrente anno risultano come segue:
La riduzione contributiva al 18,75 % (artigiani) e al 18,84 % (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.
In conseguenza di quanto sopra, il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così suddiviso:
Per i periodi inferiori all'anno solare, il contributo sul “minimale” rapportato a mese risulta pari a:
Si ritiene opportuno precisare che il minimale di reddito ed il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa.
2 – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale
Il contributo per l’anno 2013 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa (circolare n. 102 del 12 gennaio 2003) prodotti nel 2012 per la quota eccedente il predetto minimale di € 15.357,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di € 45.530,00. Per i redditi superiori a € 45.530,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, disposto dall’art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438. Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:
Il contributo in argomento – denominato contributo a conguaglio – sommato al contributo sul minimale di reddito di cui al precedente punto 1) deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2013 (si veda in proposito il seguente punto 4).
3 – Massimale imponibile di reddito annuo.
Come è noto, il comma 4 dell’art. 1 della citata legge n. 233/1990 stabilisce che, in presenza di un reddito d'impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti (2,00 per cento), la quota di reddito eccedente tale limite, per il 2013 pari a € 45.530,00, viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso.
Per l'anno 2013, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a € 75.883,00 (€45.530,00 più € 30.353,00).
Si sottolinea che i redditi sopra descritti sono limiti individuali da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa e non massimali globali da riferire all'impresa stessa.
Preme evidenziare, ancora, che i predetti limiti individuali riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data.
Viceversa, ai sensi dell’art. 2, comma 18 della legge n. 335/1995, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2013, ad € 99.034,00: tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.
Per quanto precede, il contributo previdenziale massimo dovuto per l’IVS risulta come segue:
Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva
4 – Contribuzione a saldo
Ai sensi della legge n. 438/92, il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti:
In conseguenza di quanto sopra, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nel 2013, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
Con riferimento all’imponibile contributivo, si fa rinvio alle disposizioni di carattere generale, in materia di reddito d’impresa, contenute nella circolare n. 102 del 12 giugno 2003.
5 – Imprese con collaboratori
Qualora il titolare si avvalga anche dell'attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale devono essere determinati con le seguente modalità: a) imprese familiari legalmente costituite: sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali (cfr. art. 50-bis c.c.; art. 5, comma 4 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917);
b) aziende non costituite in imprese familiari: il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49 per cento del reddito globale dell'impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi (cfr. art. 1, comma 5 della legge 2 agosto 1990, n. 233).
6 – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo
Coloro che esercitano l'attività di affittacamere ed i produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione dei commercianti, non sono soggetti all'osservanza del minimale annuo di reddito (circolare n. 12 del 22 gennaio 2004); di conseguenza gli stessi sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sull'effettivo reddito, maggiorati dell'importo della contribuzione, dovuta per le prestazioni di maternità, pari a € 0,62 mensili.
7 – Termini e modalità di versamento
I contributi devono essere versati, come è noto, tramite i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:
Come noto, l’Istituto ha ormai privilegiato il canale telematico nei collegamenti con la propria utenza che favorisce semplificazione nell’accesso alle informazioni, nonché maggiore flessibilità nelle comunicazioni. Vi è stato, al riguardo, un ulteriore potenziamento negli strumenti messi a disposizione di contribuenti e loro intermediari Tali strumenti sono stati recentemente potenziati e resi ancor più facilmente fruibili con il rilascio dell’ dall’applicazione “Cassetto previdenziale artigiani e commercianti” al quale si accede, muniti di PIN rilasciato dall’INPS, attraverso i “Servizi on line” del sito www.inps.it. Pertanto, l’Istituto, a partire dall’anno 2013, non invierà più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni potranno essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l’opzione, contenuta nel Cassetto previdenziale “Dati del mod. F24”. Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare, in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.
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