901121 SERVIZIO PRESTAZIONI A.G.O. Circolare n. 242 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI E PROVINCIALI Legge 2 agosto 1990, n.233, recante "Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi". Criteri di applicazione delle disposizioni in materia di prestazioni pensionistiche. SERVIZIO PRESTAZIONI A.G.O. Roma, 20 novembre 1990 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 242 AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI E PROVINCIALI Allegati 2 OGGETTO: Legge 2 agosto 1990, n.233, recante "Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi". Criteri di applicazione delle disposizioni in materia di prestazioni pensionistiche. La Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 188, del 13 agosto 1990 ha pubblicato la legge 2 agosto 1990, n.233, avente per oggetto "Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi" (allegato 1). Il provvedimento introduce, con effetto dal 1 luglio 1990, radicali innovazioni nel sistema previdenziale dei lavoratori autonomi, sia per quanto riguarda i criteri di finanziamento delle relative gestioni assicurative sia per cio' che concerne i trattamenti pensionistici, per i quali viene stabilito un nuovo sistema di calcolo commisurato al reddito, sostanzialmente analogo a quello retributivo in vigore per i lavoratori dipendenti. In materia di prestazioni pensionistiche le disposizioni di piu' diretto rilievo sono contenute negli articoli 5 e 6, che dettano la disciplina per il calcolo delle pensioni degli artigiani e dei commercianti, negli articoli 8 e 9, che regolano il calcolo delle pensioni dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, e nell'articolo 16, che disciplina il calcolo delle pensioni da liquidare con il cumulo di contributi versati in piu' gestioni assicurative. Disposizioni che influiscono sulla determinazione dei trattamenti pensionistici sono inoltre contenute anche negli articoli 1, 3 e 7 del provvedimento. Nell'ambito della gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni assume poi particolare rilievo l'articolo 12, per effetto del quale vengono rimosse, a far tempo dal 1 gennaio 1991, le residue limitazioni al diritto a pensione indiretta o di reversibilita' nei confronti dei superstiti di iscritti alla gestione e viene esteso ai superstiti degli assicurati nella gestione medesima il diritto all'indennita' per morte prevista dall'articolo 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni. Cio' premesso, si illustrano i criteri di applicazione della nuova normativa. 1 - CALCOLO DELLE PENSIONI DEGLI ARTIGIANI E DEGLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI Gli articoli 5 e 6 della legge n. 233 dettano i nuovi criteri per il calcolo in forma "retributiva" delle pensioni autonome e supplementari e dei supplementi di pensione da liquidare a carico delle gestioni degli artigiani e dei commercianti con decorrenza successiva al 30 giugno 1990. Si tratta di criteri articolati che tengono conto del diverso sistema di versamento dei contributi in vigore nelle gestioni, rispettivamente, per i periodi dal 1 luglio 1990 e per quelli anteriori a tale data. 1.1 - Determinazione del reddito annuo pensionabile per i periodi di contribuzione successivi al 30 giugno 1990 1.1.1 - Periodi di contribuzione obbligatoria L'articolo 5, comma 1, stabilisce che la misura delle pensioni da liquidare, con effetto dal 1 luglio 1990, nei confronti degli iscritti alle gestioni degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali e' pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione alle rispettive gestioni, al 2 per cento del reddito annuo di impresa determinato, per ciascun assicurato, ai sensi dell'articolo 1 della stessa legge n. 233, quale risulta dalla media dei redditi relativi agli ultimi dieci anni coperti di contribuzione, o al minor numero di essi, anteriori alla decorrenza della pensione. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 5, la misura massima della percentuale di commisurazione della pensione al reddito e' stabilita nell'80 per cento, corrispondente ad un'anzianita' contributiva di 40 anni, mentre le misure intermedie sono pari a quelle determinate nella tabella C annessa alla legge 30 aprile 1969, n. 153. Per la individuazione del reddito di impresa da attribuire a ciascun anno, va tenuto presente che, ai sensi dell'articolo 1 del provvedimento in esame,a decorrere dal 1 luglio 1990 per i soggetti iscritti alle gestioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti il reddito assoggettabile a contributo e' il "reddito annuo derivante dall'attivita' di impresa che da' titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini Irpef, relativo all'anno precedente". Per i periodi di contribuzione successivi al 30 giugno 1990 e' pertanto stabilita una piena correlazione, nell'ambito di ciascun anno, tra reddito imponibile ai fini contributivi e reddito da utilizzare per lo stesso anno ai fini del calcolo della pensione. A seguito della nuova disciplina di calcolo delle pensioni in forma "retributiva", il comma 3 dell'articolo in esame abroga espressamente le disposizioni sul calcolo delle pensioni dei lavoratori autonomi introdotte dall'art.6, commi 8 e 9, della legge 11 novembre 1983, n.638, disposizioni emanate con carattere di provvisorieta', in attesa della riforma del sistema pensionistico. Il comma 4 dell'articolo 5 stabilisce che, qualora il reddito imponibile ecceda il limite di retribuzione annua pensionabile al quale si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, sulla parte eccedente e fino a concorrenza dell'importo preso in considerazione ai fini del versamento dei contributi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n.67, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le corrispondenti percentuali di commisurazione ivi previste. Per effetto di tale disposizione vengono estesi alle gestioni degli artigiani e dei commercianti i criteri in vigore per i lavoratori dipendenti ai fini della determinazione della pensione in presenza di redditi di importo superiore a quello al quale si applica la percentuale massima di commisurazione del trattamento pensionistico. Peraltro, considerato che il nuovo sistema di versamento dei contributi, quale risulta dalla disciplina contenuta nell'articolo 1 della legge in esame, prevede un "massimale" di reddito imponibile ai fini contributivi, il legislatore ha ritenuto di dover precisare che il reddito utilizzabile ai fini pensionistici e' soltanto quello "preso in considerazione ai fini del versamento dei contributi". Ai sensi del comma 6 dell'articolo 5, il reddito annuo di impresa di cui all'articolo 1 deve essere rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita, calcolato dall'Istat ai fini della scala mobile dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare "cui il reddito si riferisce" e quello precedente la decorrenza della pensione. Trattasi dello stesso indice e degli stessi criteri di rivalutazione delle retribuzioni in vigore per il calcolo delle pensioni dei lavoratori dipendenti; anche per il calcolo delle pensioni degli artigiani e dei commercianti sono quindi esclusi dalla rivalutazione sia il reddito dell'anno di decorrenza della pensione sia il reddito dell'anno precedente. Quanto all'espressione "anno solare cui il reddito si riferisce", essa va interpretata tenendo conto del sistema delineato dalla legge n. 233. In tale sistema che, come si e' rilevato, realizza una stretta interdipendenza tra reddito imponibile in un determinato anno e reddito utile a pensione per lo stesso anno, l'anno cui il reddito si riferisce e' quello nel quale il reddito stesso viene assoggettato a contribuzione ed e' conseguentemente valutabile anche ai fini pensionistici. Pertanto e' a tale anno che deve essere fatto riferimento per l'individuazione del coefficiente di rivalutazione da applicare e non a quello nel quale il reddito e' stato prodotto. Qualora nel periodo utile per il calcolo del reddito pensionabile vi siano periodi di iscrizione alle gestioni per i quali il reddito di impresa sia assente ovvero sia inferiore al livello minimo imponibile di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge n.233, deve essere preso in considerazione, ai sensi del comma 8 dell'articolo 5, un reddito di ammontare pari al livello minimo imponibile. Al riguardo va considerato che il comma 3 dell'articolo 1 ha introdotto un livello minimo di reddito imponibile ai fini contributivi in misura pari al minimale annuo di retribuzione che si ottiene moltiplicando per 312 il minimale giornaliero stabilito, al 1 gennaio dell'anno cui si riferiscono i contributi, per gli operai del settore artigianato e commercio; per effetto di quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 5, per i periodi successivi al 30 giugno 1990 per i quali il versamento dei contributi risultera' effettuato sul "minimale" in quanto il reddito di impresa e' assente o e' inferiore al livello minimo imponibile, deve essere preso in considerazione ai fini pensionistici un reddito di ammontare pari al "minimale" assoggettato a contribuzione. Anche i redditi di ammontare pari al livello minimo imponibile hanno titolo alla rivalutazione di cui al comma 6 dell'articolo 5 in esame, con esclusione ovviamente del reddito dell'anno di decorrenza della pensione e di quello dell'anno precedente. 1.1.2 - Periodi di contribuzione volontaria Ai fini della individuazione del reddito da valutare per i periodi di contribuzione volontaria successivi al 30 giugno 1990, vanno tenuti presenti i nuovi criteri di determinazione della classe di reddito da attribuire ai prosecutori volontari, stabiliti dall'art. 3 della legge n. 233. In applicazione di tali criteri, per i periodi di contribuzione volontaria compresi tra il 1 luglio 1990 ed il 31 dicembre 1990 deve essere attribuito il reddito medio imponibile stabilito, per la classe di reddito assegnata, dalla Tabella A allegata alla stessa legge n. 233. Per i periodi successivi al 31 dicembre 1990 saranno valutati i redditi che verranno determinati, per ciascun anno, con i criteri indicati dal comma 2 del citato articolo 3. Per i periodi di contribuzione volontaria inferiori all'anno solare, l'importo del reddito da valutare sara' determinato dividendo per 52 il reddito medio imponibile relativo all'intero anno e moltiplicando il quoziente cosi' ottenuto per le settimane di contribuzione volontaria dell'anno. 1.2 - Determinazione del reddito per i familiari collaboratori Il comma 7 dell'articolo 5 dispone che per i familiari iscritti in qualita' di collaboratori il reddito da prendere a base per il calcolo della pensione e' rappresentato dalla quota di reddito denunciata per ciascuno di essi dal titolare ai fini del versamento dei contributi, ai sensi dell'articolo 1 della legge. Nel nuovo sistema contributivo introdotto, con effetto dal 1 luglio 1990, dall'articolo 1 della legge n. 233 e' previsto infatti che, ai fini del versamento dei contributi il titolare dell'impresa indichi la quota di reddito di pertinenza di ciascun collaboratore; il complesso delle quote dei collaboratori non puo' in ogni caso superare il 49 per cento del reddito di impresa. Per i periodi di contribuzione successivi al 30 giugno 1990, il reddito da valutare ai fini pensionistici per ciascun componente (titolare e collaboratore) dell'impresa artigiana e commerciale sara' pertanto determinato sulla base della quota indicata dal titolare all'atto del versamento dei contributi relativi all'anno considerato. In proposito occorre sottolineare che il comma 5 dell'articolo 1 citato, con disposizione di portata generale, precisa che la ripartizione del reddito tra titolare e collaboratori operata ai fini del versamento dei contributi "ha effetto anche ai fini della commisurazione del reddito per il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori autonomi artigiani ed esercenti attivita' commerciali". Viene cosi' risolto in via legislativa il problema della ripartizione del reddito tra titolare e collaboratori; in applicazione di quanto e' stabilito dalla disposizione richiamata, in tutti i casi in cui per il diritto ad una prestazione previdenziale e assistenziale assume rilievo il reddito di un familiare assicurato in qualita' di collaboratore di impresa artigiana o commerciale (ad esempio, per l'accertamento del requisito della vivenza a carico ai fini del diritto alle quote di maggiorazione su pensioni dei lavoratori autonomi; per la corresponsione dei trattamenti di famiglia; per la determinazione del diritto al trattamento minimo), il reddito stesso, per i periodi di attivita' successivi al 30 giugno 1990, sara' individuato nella quota indicata per il familiare in questione dal titolare all'atto del versamento dei contributi relativi all'anno che interessa. Con gli stessi criteri va ovviamente determinato il reddito di pertinenza del titolare. 1.3 - Determinazione del reddito per i periodi di contribuzione anteriori al 1 luglio 1990 I commi 9 e 10 dell'articolo 5 dettano i criteri per la determinazione del reddito da attribuire ai periodi di contribuzione anteriori al 1 luglio 1990. Si tratta di criteri diversi a seconda che il periodo da valutare sia o meno anteriore al 1 gennaio 1982, data dalla quale il contributo aggiuntivo aziendale dovuto dagli artigiani e dai commercianti e' stato destinato, per espressa previsione dell'art. 2 della legge 26 febbraio 1982, n. 54, "anche ai fini del calcolo della pensione". In particolare, secondo il disposto del comma 9, i periodi di contribuzione anteriori al 1 gennaio 1982 vengono considerati coperti con un reddito "convenzionale" , da attribuire sia al titolare dell'impresa che a ciascuno dei familiari collaboratori, il cui importo e' indicato nelle tabelle B e C allegate alla legge, rispettivamente, per gli artigiani e per gli esercenti attivita' commerciali. A proposito della tabella C si precisa che anche per l'anno 1965, che risulta omesso nella tabella, va attribuito un reddito di lire 124.400, coincidente con quello previsto nella tabella B per gli artigiani. Per i periodi di contribuzione inferiori all'anno deve essere attribuito un reddito pari ad un dodicesimo di quello annuo per i mesi interi e ad un ventiseiesimo della quota mensile, per i periodi inferiori al mese. Per quanto riguarda quest'ultima indicazione, va precisato che nei confronti degli artigiani e dei commercianti la necessita' di valutare un periodo di contribuzione inferiore al mese non puo' verificarsi ne' per i periodi di iscrizione obbligatoria ne' per quelli di prosecuzione volontaria, essendo i relativi contributi mensili non frazionabili. Ai sensi del comma 10 dell'articolo 5, per i periodi di contribuzione compresi tra il 1 gennaio 1982 ed il 30 giugno 1990, il reddito da attribuire e' quello corrispondente alla quota di imponibile che si ricava considerando versato in base all'aliquota del 12 per cento il contributo in cifra fissa ed in percentuale dovuto per l'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti per ciascuno degli anni del periodo in questione. A titolo di esempio, se un artigiano ha versato per l'anno 1989 un importo complessivo di contribuzione I.V.S. pari a lire 1.758.780 (lire 1.358.780 di contributo in cifra fissa e lire 400.000 di contributo in percentuale), il reddito da valutare per tale anno e' di importo pari a lire 14.656.500 (1.758.780 x 100:12). Lo stesso comma 10 dell'articolo 5 dispone che qualora vi siano familiari collaboratori il reddito deve essere ripartito sulla base delle quote indicate dal titolare ai sensi del comma 5 dell'articolo 1. Trattandosi di periodi anteriori al 1 luglio 1990, la ripartizione prevista dal comma 10 in questione riguardera' il solo contributo in percentuale e servira' per determinare la quota di tale contributo riferibile all'interessato per l'anno considerato. L'ammontare di detta quota, sommato all'importo del contributo in cifra fissa dovuto per lo stesso anno, costituira' la contribuzione complessiva sulla cui base sara' determinato il reddito corrispondente. Per i periodi di contribuzione che coprono solo una parte dell'anno solare, il reddito calcolato in base ai criteri indicati sara' attribuito al minor periodo di assicurazione esistente nell'anno. In coerenza con il nuovo sistema di calcolo introdotto dalla legge n. 233, anche i redditi relativi a periodi anteriori al 1 luglio 1990, determinati con i criteri di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 5, debbono essere rivalutati ai sensi del comma 6 dello stesso articolo, in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita calcolato tra l'anno solare cui i redditi si riferiscono e quello precedente la decorrenza della pensione. I criteri di rilevazione del reddito stabiliti dai commi 9 e 10 dell'articolo 5 si applicano anche per i periodi di contribuzione volontaria anteriori al 1 luglio 1990. Si precisa al riguardo che per i periodi successivi al 1 gennaio 1982 per i quali i versamenti volontari siano stati effettuati nella misura minima stabilita per i lavoratori dipendenti comuni, il reddito corrispondente sara' determinato considerato versato in base all'aliquota del 12% il contributo dovuto per la prosecuzione volontaria. 1.4 - Determinazione dell'importo della pensione In sintesi, per la determinazione dell'importo della pensione ai sensi dell'articolo 5 della legge in esame occorre: - individuare le ultime 520 settimane di contribuzione, o il minor numero di esse, anteriori alla decorrenza della pensione. Si precisa che, al fine di determinare direttamente la misura della pensione mensile, anche per artigiani e commercianti si fara' riferimento a valori settimanali; - sommare i redditi previamente rivalutati relativi agli anni che si collocano nel priodo cosi' individuato. Si ricorda che non devono essere rivalutati i redditi che si riferiscono all'anno di decorrenza della pensione o all'anno anteriore. Per l'anno di decorrenza della pensione e per l'anno iniziale del periodo utile per il calcolo del reddito pensionabile deve essere preso in considerazione il reddito risultante dalla moltiplicazione dell'importo del reddito medio settimanale determinato per ciascuno degli anni in questione per il numero delle settimane dell'anno stesso valutabili; - dividere l'importo cosi' ottenuto per le 520 settimane o il minor numero di esse, che hanno concorso a determinarlo. Il quoziente della divisione costituisce il reddito settimanale pensionabile. Si ritiene utile precisare che l'ipotesi che il reddito medio pensionabile debba essere determinato sulla base di un numero di settimane inferiore a 520 puo' verificarsi, oltre che nei casi di prestazioni il cui diritto sia stato conseguito con un periodo di assicurazione inferiore a dieci anni (prestazioni per invalidita', pensioni ai superstiti, pensioni supplementari, supplementi), anche nei casi di prestazioni liquidate con il cumulo di contribuzione versata in piu' gestioni assicurative, per le quali debbano essere seguiti, ai fini del calcolo della relativa misura, i criteri dettati dall'articolo 16 della legge n. 233 in esame (v. punto 3). Una volta determinato l'importo del reddito medio settimanale, qualora lo stesso risulti non superiore al limite massimo pensionabile in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti nell'anno di decorrenza della pensione da liquidare, si determinera' l'importo mensile della pensione stessa moltiplicando il reddito settimanale per il numero delle settimane di anzianita' contributiva e per il coefficiente 0,00153846. Nel caso che il reddito medio settimanale risulti superiore a detto limite massimo, si procedera' alla suddivisione del reddito stesso in fasce, come previsto dall'articolo 21 della legge n.67/1988, e si determinera' la misura della pensione con i criteri indicati nella circolare n.133 del 9 giugno 1988 per le pensioni da liquidare nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. 1.5 - Integrazione al minimo Il comma 5 dell'articolo 5 conferma integralmente la disciplina previgente per quanto riguarda l'integrazione al minimo delle prestazioni pensionistiche liquidate secondo i nuovi criteri. 1.6 - Riliquidazione delle pensioni con decorrenza anteriore al 1 luglio 1990 La seconda parte del comma 10 dell'articolo 5 prevede che, con effetto dal 1 luglio 1990, vengano riliquidate secondo le nuove disposizioni, se piu' favorevoli, le "pensioni" con decorrenza compresa tra il 1 gennaio 1982 e il 30 giugno 1990. Considerato il generico riferimento alle "pensioni", hanno titolo alla riliquidazione tutte le pensioni, autonome e supplementari, aventi decorrenza compresa nel periodo indicato dalla legge. Per le pensioni di reversibilita' occorre far riferimento, per accertare il diritto alla riliquidazione, alla data di decorrenza della pensione diretta. Non hanno titolo alla riliquidazione i supplementi atteso che, come precisato dalla Corte Costituzionale con sentenza n.1118 del 12-20 dicembre 1988, essi hanno natura di prestazione previdenziale autonoma alla quale non e' estensibile la disciplina dettata per le pensioni, in assenza di un'espressa previsione legislativa in tal senso. Alla stregua dei criteri seguiti per la riliquidazione in forma retributiva delle pensioni contributive dei lavoratori dipendenti, la riliquidazione sara' operata tenendo conto di tutta la contribuzione versata antecedentemente al 1 luglio 1990, sia stata o meno utilizzata per la liquidazione di supplementi. Ai fini del calcolo del reddito medio settimanale pensionabile dovra' essere preso in considerazione il reddito degli ultimi dieci anni di contribuzione, o del minor periodo, anteriori al 1 luglio 1990, determinato con i criteri di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 5 (v. punto 1.3). Il reddito degli anni anteriori al 1989 sara' rivalutato con i coefficienti previsti per le pensioni con decorrenza compresa nell'anno 1990. L'importo del reddito medio settimanale, moltiplicato per il numero delle settimane di anzianita' contributiva maturate al 30 giugno 1990 e per il coefficiente 0,00153846, costituira' l'importo mensile della pensione riliquidata. Qualora l'importo cosi' determinato risulti piu' elevato di quello "da calcolo" spettante al 1 luglio 1990 in base alla normativa previgente, dal 1 luglio 1990 verra' posta in pagamento la pensione riliquidata. Per le pensioni riliquidate l'eventuale contribuzione versata per periodi successivi al 30 giugno 1990 potra' essere utilizzata per la liquidazione di supplementi con la periodicita' stabilita dall'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155, facendo riferimento alla data di decorrenza della riliquidazione. La riliquidazione di cui al comma 10 dell'articolo 5 deve essere operata d'ufficio. Ovviamente vanno comunque definite le domande eventualmente presentate dagli interessati. 1.7 - Pensioni con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995 Il comma 11 dell'articolo 5 dispone che per le pensioni aventi decorrenza compresa tra il 1 luglio 1990 ed il 31 dicembre 1995 deve essere fatto salvo, se piu' favorevole, l'importo risultante dal calcolo effettuato secondo le norme vigenti anteriormente all'entrata in vigore della legge n.233. Considerato che queste ultime prevedevano a loro volta la salvaguardia dell'importo determinato secondo le norme vigenti anteriormente al 1 ottobre 1983, se piu' favorevole, ne discende che per le pensioni degli artigiani e commercianti con decorrenza compresa nel periodo in questione dovranno essere effettuati, ai fini della scelta dell'importo da porre in pagamento, tre distinti calcoli: con il nuovo sistema introdotto dalla legge n.233/1990; con i criteri di cui all'articolo 6, commi 8 e 9, della legge n.638/1983; con il sistema contributivo vigente anteriormente alla legge n.638/1983. Si precisa che ai fini del calcolo "contributivo" si dovra' continuare a far riferimento, per i periodi di contribuzione successivi al 30 giugno 1990, all'importo del contributo "base" in essere alla data di entrata in vigore della legge, pari a lire 390 mensili sia per gli artigiani che per i commercianti. 1.8 - Pensioni supplementari e supplementi. L'articolo 6 della legge n. 233 estende alle pensioni supplementari ed ai supplementi di pensione da liquidare a carico delle gestioni degli artigiani e dei commercianti con decorrenza dal 1 luglio 1990 le nuove disposizioni per il calcolo delle pensioni introdotte dall'articolo 5, fatta eccezione per le norme relative all'integrazione al minimo. La disposizione precisa inoltre che per il calcolo della misura del supplemento si prendono in considerazione i redditi "di cui all'articolo 1" ed i periodi relativi. Peraltro l'articolo 1 richiamato detta la disciplina per l'individuazione del reddito imponibile e pensionabile per i soli periodi successivi al 30 giugno 1990. Qualora per il calcolo del supplemento debbano essere presi in considerazione periodi di contribuzione anteriori al 1 luglio 1990, i relativi redditi debbono necessariamente essere determinati utilizzando i criteri dettati dai commi 9 e 10 dell'articolo 5, illustrati al punto 1.3. Anche per le pensioni supplementari e per i supplementi di pensione con decorrenza compresa entro il 1995 si dovra' procedere al calcolo sia secondo le nuove norme sia secondo le disposizioni previgenti, al fine di garantire l'importo piu' favorevole. In proposito, si ricorda che i supplementi di pensione sono stati esclusi dal sistema di calcolo disciplinato dai commi 8 e 9 dell'articolo 6 della legge n.638/1983, il cui ambito di operativita' e' rimasto circoscritto, com'e' noto, alle sole pensioni, autonome e supplementari. Al riguardo, si ritiene utile far presente che la Corte Costituzionale, con sentenza n.1118 del 12-20 dicembre 1988, ha dichiarato non fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dal Pretore di Modena con riferimento alla mancata inclusione dei supplementi tra le prestazioni alle quali si applica l'articolo 6, commi 8 e 9, della legge n. 638 citata; a giudizio della Corte la diversita' di disciplina non risulta in contrasto con i principi costituzionali in quanto e' giustificata dalla diversa natura del supplemento rispetto al trattamento di pensione. Si precisa, infine, che il nuovo sistema di calcolo introdotto dalla legge n. 233 si applica a tutti i supplementi da liquidare con decorrenza successiva al 30 giugno 1990 sulla base di contribuzione versata nelle gestioni degli artigiani e dei commercianti, qualunque sia la gestione cui fa carico la pensione alla quale gli stessi accedono. 2 - CALCOLO DELLE PENSIONI DEI COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI I nuovi criteri di calcolo delle pensioni, autonome e supplementari, e dei supplementi di pensione a carico della gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni sono contenuti negli articoli 8 e 9 della legge n.233. Anche per le pensioni in argomento sono dettati criteri differenziati per la determinazione del reddito pensionabile, rispettivamente, per i periodi di contribuzione successivi al 30 giugno 1990 e per quelli compresi entro tale data. 2.1 - Determinazione del reddito pensionabile per i periodi di contribuzione successivi al 30 giugno 1990 2.1.1 - Periodi di contribuzione obbligatoria Ai sensi del comma 1 dell'articolo 8, la misura dei trattamenti pensionistici da liquidare con effetto dal 1 luglio 1990 in favore degli iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e' pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione alla gestione, al 2 per cento del reddito pensionabile. Secondo quanto stabilito dal comma 2 dello stesso articolo, la misura massima della percentuale di commisurazione e' stabilita nell'80 per cento, corrispondente ad un'anzianita' contributiva di 40 anni, e le misure intermedie della percentuale stessa sono pari a quelle determinate nella tabella C annessa alla legge 30 aprile 1969, n.153. Il comma 3 dell'articolo 8 precisa che il reddito pensionabile e' pari alla media dei redditi relativi agli ultimi dieci anni di contribuzione, o al minor numero di essi, anteriori alla decorrenza della pensione. Per i periodi di iscrizione alla gestione successivi al 30 giugno 1990, il reddito da valutare per ciascun anno e' quello determinato ai fini del calcolo dei contributi, ai sensi dell'articolo 7 del provvedimento. Esso e' pari al reddito medio convenzionale, determinato per ciascun anno su base nazionale con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale per la fascia di reddito agrario nella quale risulta inclusa l'azienda, moltiplicato per il numero di giornate indicate per la fascia stessa nella tabella D allegata alla legge n.233. Il comma 4 dell'articolo 8 stabilisce che il reddito relativo a ciascun anno deve essere rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita, calcolato dall'Istat ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione. Anche per il calcolo delle pensioni in argomento restano quindi esclusi dalla rivalutazione sia il reddito dell'anno di decorrenza della pensione sia quello dell'anno precedente. 2.1.2 - Periodi di contribuzione volontaria Per i periodi di contribuzione volontaria successivi al 30 giugno 1990 il reddito pensionabile sara' determinato in misura pari al reddito medio imponibile della classe di contribuzione assegnata. Qualora il versamento dei contributi volontari venga effettuato nella misura minima stabilita per i lavoratori dipendenti comuni, il reddito corrispondente sara' determinato considerando versato in base all'aliquota del 14 per cento il contributo dovuto per la prosecuzione volontaria. 2.2 - Determinazione del reddito pensionabile per i periodi di contribuzione anteriori al 1 luglio 1990 Per i periodi di iscrizione anteriori al 1 luglio 1990, per gli iscritti alla gestione in attivita' a tale data, ai sensi del comma 5 dell'articolo 8 della legge n. 233 si tiene conto di un reddito di importo pari a quello determinato per il 1990, primo anno di applicazione della legge stessa. Per coloro che hanno cessato l'attivita' prima del 1 luglio 1990, si tiene conto del reddito attribuibile per l'anno 1990 alle unita' appartenenti alle aziende classificate nella prima fascia di reddito della tabella D allegata alla legge. Il comma 6 dell'articolo 8 precisa che ai fini della rivalutazione i redditi degli anni "anteriori al 1989" sono valutati alla stessa stregua del reddito dell'anno 1990. L'espressione letterale della disposizione sembrerebbe escludere dalla rivalutazione il reddito relativo all'anno 1989. Considerata peraltro la chiara motivazione della norma che, per la scelta del coefficiente di rivalutazione da applicare per gli anni anteriori al 1990, tiene conto della circostanza che per tali anni deve essere valutato lo stesso reddito previsto per il 1990, e' senz'altro da ritenere che anche il reddito dell'anno 1989 debba essere ricompreso tra quelli da rivalutare con il coefficiente previsto per l'anno 1990. Particolare rilievo assume il comma 9 dell'articolo 7 il quale precisa che "ai fini dell'accertamento del diritto e dell'anzianita' contributiva per la determinazione della misura delle pensioni di vecchiaia, di anzianita', di inabilita' ed ai superstiti, o dell'assegno di invalidita', non possono comunque essere computate, in favore degli iscritti, piu' di 156 giornate per anno". Per effetto di tale disposizione, il limite delle 156 giornate per anno, pari a 52 settimane, gia' stabilito ai fini dell'accertamento del diritto a pensione a carico della gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, e' ribadito anche ai fini della determinazione dell'anzianita' contributiva utile per il calcolo della misura della pensione "retributiva". In assenza di specifiche diverse disposizioni, i criteri stabiliti dal comma 5 dell'articolo 8 ai fini dell'individuazione del reddito pensionabile valgono anche per i periodi di contribuzione volontaria anteriori al 1 luglio 1990. 2.3 - Integrazione al minimo Il comma 7 dell'articolo 8 conferma integralmente la disciplina contenuta negli articoli 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638, 1 e 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, per quanto riguarda l'integrazione al minimo delle pensioni da liquidare a carico della gestione con decorrenza dal 1 luglio 1990. 2.5 - Riliquidazione delle pensioni con decorrenza anteriore al 1 luglio 1990 La prima parte del comma 8 dell'articolo 8 prevede che, con effetto dal 1 luglio 1990, vengano riliquidate secondo le nuove disposizioni, se piu' favorevoli, le pensioni con decorrenza compresa tra il 1 gennaio 1982 e il 30 giugno 1990. Per quanto riguarda le pensioni di reversibilita', per accertare il diritto alla riliquidazione occorre far riferimento alla data di decorrenza della pensione diretta. Come gia' chiarito a proposito dell'analoga disposizione contenuta nell'articolo 5, sono senz'altro esclusi dalla riliquidazione i supplementi, mentre sono da ritenere ricomprese nell'ambito di applicazione della disposizione le pensioni supplementari. Ai fini della riliquidazione dovra' essere presa in considerazione, sia per la determinazione dell'anzianita' contributiva che per il calcolo della retribuzione pensionabile, tutta la contribuzione versata fino al 30 giugno 1990, sia stata o meno utilizzata per la liquidazione di supplementi. Qualora l'importo cosi' determinato risulti piu' elevato di quello " da calcolo" spettante al 1 luglio 1990 in base alla normativa previgente, verra' posta in pagamento la pensione riliquidata. Per la valutazione della contribuzione successiva alla decorrenza della riliquidazione, si rinvia ai criteri di cui al punto 1.6. 2.6 - Pensioni con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995 La seconda parte del comma 8 dell'articolo 8 dispone che per le pensioni aventi decorrenza compresa tra il 1 luglio 1990 ed il 31 dicembre 1995 deve essere fatto salvo, se piu' favorevole, l'importo risultante dal calcolo effettuato secondo le norme vigenti anteriormente all'entrata in vigore della legge n.233. Anche per le pensioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri con decorrenza compresa nel periodo in questione dovranno essere effettuati, ai fini della scelta dell'importo da porre in pagamento, tre distinti calcoli: con il sistema introdotto dalla legge n.233/1990; con i criteri di cui agli articoli 8 e 9 della legge n.638/1983; con il sistema contributivo vigente anteriormente alla legge n.638/1983. Si precisa che ai fini del calcolo in forma "contributiva" si dovra' continuare a far riferimento, per i periodi di contribuzione successivi al 30 giugno 1990, all'importo del contributo "base" in essere alla data di entrata in vigore della legge pari a lire 6 giornaliere. 2.7 - Pensioni supplementari e supplementi L'articolo 9 della legge n. 233 estende alle pensioni supplementari ed ai supplementi di pensione da liquidare a carico della gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri con decorrenza dal 1 luglio 1990 le nuove disposizioni per il calcolo delle pensioni introdotte dall'articolo 8 fatta eccezione per le norme relative all'integrazione al minimo. Anche per le pensioni supplementari e per i supplementi di pensione con decorrenza compresa entro il 1995 si dovra' pertanto procedere al calcolo sia secondo le nuove norme sia secondo le disposizioni previgenti al fine di garantire l'importo piu' favorevole. I nuovi criteri di calcolo si applicano a tutti i supplementi con decorrenza successiva al 30 giugno 1990, qualunque sia la gestione cui fa carico la pensione alla quale accedono . 3 - CALCOLO DELLE PENSIONI LIQUIDATE CON IL CUMULO DEI CONTRIBUTI VERSATI IN DIVERSE GESTIONI ASSICURATIVE Com'e' noto, le norme che disciplinano la liquidazione delle pensioni a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi consentono il cumulo dei contributi versati nelle gestioni stesse e nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, sia ai fini del conseguimento del diritto che della misura della prestazione (articoli 20 e 21 della legge 22 luglio 1966, n. 613). Per quanto riguarda la determinazione della misura secondo il nuovo sistema, l'articolo 16 della legge n. 233 stabilisce al comma 1 che, per i lavoratori che liquidano la prestazione con il cumulo di contributi versati in diverse gestioni, l'importo della pensione e' determinato dalla somma della quota di pensione calcolata ai sensi degli articoli 5 e 8, per i periodi di iscrizione alle gestioni dei lavoratori autonomi, e della quota di pensione calcolata con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria, per i periodi di iscrizione a tale assicurazione. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 16, gli oneri relativi alle quote di pensione determinate con i criteri di cui al comma 1 sono a carico delle rispettive gestioni assicurative. Per determinare l'importo delle pensioni costituite sulla base di contribuzione versata in piu' gestioni, da liquidare con decorrenza dal 1 luglio 1990, occorre pertanto procedere, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 16 in esame, al calcolo di tante distinte quote di pensione per quante sono le gestioni nelle quali sono stati versati i contributi. In particolare, per ciascuna gestione l'anzianita' contributiva e' quella corrispondente al periodo di contribuzione fatto valere nella stessa gestione; il reddito pensionabile deve essere calcolato sulla base dei redditi relativi agli ultimi dieci anni, o al minor periodo, di contribuzione nella gestione, rivalutati con i criteri in vigore alla data di decorrenza della pensione. Il limite dei 40 anni di anzianita' contributiva massima (pari a 2080 settimane) deve essere osservato nell'ambito della singola gestione; va inoltre considerato che puo' legittimamente verificarsi che per uno stesso periodo temporale risultino versati contributi in piu' gestioni assicurative (ad esempio, iscrizione ad una gestione per lavoratori autonomi contemporanea a prosecuzione volontaria nell'AGO). Per le pensioni con decorrenza compresa tra il 1 luglio 1990 e il 31 dicembre 1995, le quote a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi saranno determinate in base alle norme vigenti anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 233, se piu' favorevoli. Per le pensioni con decorrenza compresa tra il 1 gennaio 1982 ed il 30 giugno 1990 da riliquidare con effetto dal 1 luglio 1990, devono essere applicati i criteri di calcolo stabiliti dall'articolo 16, qualora la contribuzione utile per la riliquidazione risulti versata in piu' gestioni assicurative. 4 - SUPERSTITI DI ISCRITTI ALLA GESTIONE DEI COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI. DIRITTO ALLA PENSIONE INDIRETTA O DI REVERSIBILITA' ED ALL'INDENNITA' PER MORTE 4.1 - Requisiti per il diritto alle prestazioni L'articolo 12 della legge n. 233 realizza la completa parificazione delle norme in materia di trattamenti spettanti ai superstiti di iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni con quelle in vigore nelle altre gestioni dei lavoratori autonomi e nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. A tal fine il primo comma dell'articolo riconosce, a decorrere dal 1 gennaio 1991, il diritto a pensione indiretta o di reversibilita' con le stesse norme stabilite per l'assicurazione generale obbligatoria, in favore dei superstiti di assicurati nella gestione deceduti anteriormente al 2 maggio 1969 nonche' dei superstiti di titolari di pensione con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1970. Si tratta, com'e' noto, delle residue ipotesi per le quali, ai sensi dell'articolo 25 della legge 30 aprile 1969, n. 153, il diritto a pensione indiretta o di reversibilita' continuava ad essere regolato dalle piu' restrittive disposizioni dell'articolo 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, nella formulazione risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 33 del 20 - 25 febbraio 1975. In coerenza con le finalita' di completa parificazione dei trattamenti ai superstiti perseguite dal legislatore, il secondo comma dell'articolo 12 abroga i commi primo e secondo dell'articolo 18 della legge n. 1047/1957 e i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 25 della legge 30 aprile 1969, n.153. In assenza di diverse indicazioni l'abrogazione delle norme citate ha effetto dal 28 agosto 1990, data di entrata in vigore della legge n. 233. In proposito, non si pongono particolari problemi per quanto riguarda il primo comma dell'articolo 18: la sua abrogazione fa venir meno anche la preclusione alla liquidazione dell'indennita' per morte, dalla quale i superstiti di iscritti alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni erano rimasti esclusi. Correlativamente il comma 3 dell'articolo 12 estende espressamente agli anzidetti superstiti il diritto all'indennita' per morte. Pertanto, nel caso di assicurati nella gestione deceduti a far tempo dal 28 agosto 1990 senza che sussista diritto a pensione, ai superstiti indicati dall'articolo 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218, spetta, alle condizioni ivi previste, un'indennita' pari a 45 volte l'ammontare dei contributi versati e, comunque, in misura non inferiore a lire 43.200 ne' superiore a lire 129.000 (art. 23 della legge 21 luglio 1965, n. 903). Problemi nascono invece per l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 18 della legge n. 1047/1957 e dei commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 25 della legge n. 153/1969, sotto il profilo del coordinamento con quanto disposto dal primo comma dell'articolo 12 in merito alla decorrenza del diritto a pensione ai superstiti secondo le nuove norme. A stretto rigore, per i decessi di titolari di pensione con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1970 intervenuti dal 28 agosto 1990 al 30 novembre 1990 la liquidazione della pensione di reversibilita' non potrebbe avere decorrenza anteriore al 1 gennaio 1991, anche in presenza delle condizioni richieste per il diritto a pensione dall'articolo 18 della legge n. 1047/1957, dal momento che tale norma risulta abrogata dalla data di entrata in vigore della legge n. 233. Considerato, peraltro, l'evidente contrasto con le intenzioni del legislatore, quali emergono dall'intero contesto dell'articolo 12, di una applicazione della legge fatta nei termini sopra prospettati, si ritiene che nei casi di cui e' cenno si debba procedere ugualmente alla liquidazione della pensione ai superstiti in favore degli aventi diritto con decorrenza dal mese successivo a quello della morte del dante causa. Per quanto riguarda il riconoscimento del diritto a pensione indiretta o di reversibilita' a far tempo dal 1 gennaio 1991, va tenuto presente quanto segue: - qualora il dante causa sia un assicurato deceduto prima del 2 maggio 1969, alla data della morte dovevano sussistere nei suoi confronti i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti dalle norme all'epoca vigenti per il diritto a pensione; - al momento della morte dell'assicurato o del pensionato i superstiti dovevano essere in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per il diritto a pensione dall'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n.903; - tra la data di morte del dante causa e il 1 gennaio 1991 non si deve essere verificato alcuno degli eventi che determinano la cessazione dal diritto a pensione in base alle norme vigenti. Le domande di pensione ai superstiti e i ricorsi pendenti non definibili positivamente secondo la normativa previgente dovranno essere esaminati e definiti sulla base delle indicazioni fornite per l'applicazione della disposizione in esame. 4.2 - Criteri di calcolo delle pensioni ai superstiti Per il calcolo delle pensioni ai superstiti spettanti ai sensi dell'articolo 12 in esame, in assenza di diverse indicazioni legislative saranno seguiti i criteri in atto per la generalita' delle pensioni ai superstiti. In particolare, le pensioni da liquidare ai superstiti di pensionato saranno determinate applicando alla pensione spettante al de cuius alla data della morte l'aliquota prevista in relazione al numero ed alla qualita' dei superstiti aventi diritto a pensione; alla pensione cosi' calcolata saranno applicati gli aumenti intervenuti fino al 1 gennaio 1991. L'importo risultante dalle anzidette operazioni costituira' l'importo "da calcolo" della pensione di reversibilita' spettante al 1 gennaio 1991. Le pensioni da liquidare ai superstiti di assicurato deceduto prima del 2 maggio 1969 saranno calcolate con i criteri vigenti alla data della morte del dante causa e rivalutate con gli aumenti intervenuti fino al 1 gennaio 1991. L'importo cosi' determinato costituira' l'importo "da calcolo" della pensione indiretta, spettante al 1 gennaio 1991. 5 - PROCEDURE AUTOMATIZZATE In attesa della predisposizione delle procedure automatizzate per la liquidazione delle pensioni dei lavoratori autonomi in base ai nuovi criteri, le pensioni in argomento continueranno ad essere liquidate con i criteri stabiliti dalla normativa previgente, secondo quanto precisato con messaggio n. 33496 del 30 luglio 1990 (allegato 2). Si ritiene comunque utile far presente che le pensioni da ricalcolare secondo le nuove disposizioni, ivi comprese quelle con decorrenza successiva al 30 giugno 1990 nel frattempo liquidate con i criteri vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 233, saranno individuate in via automatizzata e segnalate alle Sedi per la riliquidazione. IL DIRETTORE GENERALE BILLIA