971201 DIREZIONE CENTRALE PENSIONI 971128 Circolare n. 246 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALI e, per conoscenza, AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGI- LANZA AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVIN- CIALI 97-246. Decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164. Regime pensionistico per gli iscritti al Fondo di previ- denza per il personale di volo. DIREZIONE CENTRALE PENSIONI Roma, 28 novembre 1997 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 246 AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALI e, per conoscenza, AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGI- LANZA AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE Allegati n. 5 AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVIN- CIALI OGGETTO: 97-246. Decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164. Regime pensionistico per gli iscritti al Fondo di previ- denza per il personale di volo. Come comunicato con messaggio n. 14014 del 23 giugno 1997 (allegato 1), il 1 luglio 1997 e' entrato in vigore il decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 138 del 16 giugno 1997, contenente norme di armonizzazione del regime pensio- nistico del Fondo Volo con la disciplina vigente nell'assi- curazione generale obbligatoria, emanato in attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Con la presente circolare si illustrano le disposizioni dettate dal citato decreto in materia pensionistica. SOMMARIO 1 - REGIME PENSIONISTICO 1.1 - Lavoratori che al 31 dicembre 1995 hanno maturato un'anzianita' contributiva di almeno 18 anni interi (art. 2, comma 1, decreto n. 164) 1.2 - Elevazione dell'anzianita' contributiva computabile (art. 3, comma 1, decreto n. 164) 1.3 - Lavoratori che al 31 dicembre 1995 hanno maturato un'anzianita' contributiva inferiore a 18 anni interi (art. 2, comma 2, decreto n. 164) 1.3.1 - Calcolo della pensione secondo il sistema contribu- tivo (art. 1, commi 6, 8, 9 e 10 L. n.335/1995) 1.3.2 - Determinazione del montante individuale dei contributi (art. 1, commi 8, 9 e 10 L.335/1995) 1.3.3 - Coefficiente di trasformazione (art. 1. comma 6, L.n.335/1995) 1.3.4 - Misura della pensione contributiva 2 - Lavoratori iscritti al Fondo successivamente al 31 dicembre 1995 (art. 2, comma 5, decreto n. 164) 3 - Pensione di anzianita' (art. 3, commi 2, 3, 5 decreto n. 164) 4 - Pensione di vecchiaia (art. 3, comma 7, decreto n.164) 5 - Prestazioni di invalidita' (art. 4, comma 1, decreto n.164) 5.1 - Incumulabilita' delle pensioni di inabilita' e degli assegni di invalidita' (art. 4, comma 1, decreto n.164) 6 - Cumulo fra pensione e reddito da lavoro subordinato o autonomo (art. 3, commi 22 e 23, decreto n.164) 7 - Retribuzione pensionabile (art. 2, comma 3; art. 3, comma 9; art. 1, comma 1, decreto n.164) 8 - Limite massimo pensione (art.3, comma 8, decreto n.164) 8.1 - Limite minimo pensione (art. 3, comma 10, decreto n.164) 9 - Aliquote di rendimento (art. 3, comma 9, decreto n.164) 10 - Liquidazione in capitale di una quota di pensione (art. 3, comma 12, decreto n.164) 11 - Trattamento minimo (art. 2, comma 26, decreto n.164) 12 - Eliminazione dell'arrotondamento (art. 3, comma 17, decreto n. 164) 13 - 13a mensilita' di pensione (art. 3, comma 25, decreto n. 164) 14 - Supplemento di pensione (art. 3, comma 24, decreto n. 164) 15 - Opzione ai sensi del'art. 6 della legge 26 febbraio 1982, n. 54 e dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (art. 3 comma 21, decreto n. 164) 16 - Automaticita' delle prestazioni (art. 5, decreto n.164) 17 - Contenzioso. 1 - REGIME PENSIONISTICO Il decreto disciplina il regime pensionistico degli iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo, distin- guendo i sog-getti che alla data del 31 dicembre 1995 hanno maturato un'an-zianita' contributiva di almeno 18 anni interi (art. 2, comma 1) da quelli che, alla medesima data, hanno maturato un'anzianita' contributiva inferiore a 18 anni interi (art. 2, comma 2). 1.1 - LAVORATORI CHE AL 31 DICEMBRE 1995 HANNO MATURATO UN'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA DI ALMENO 18 ANNI INTERI. Per gli iscritti al Fondo che abbiano maturato un'anzianita' contributiva di almeno 18 anni interi al 31 dicembre 1995 si applica il sistema di calcolo retributivo previsto dalla previgente normativa del Fondo quale risulta modificata dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 (art. 2, comma 1). In proposito si richiamano le disposizioni impartite con circo-lari n. 243 del 27 ottobre 1993, n. 206 del 25 luglio 1995 e n. 117 del 6 giugno 1996. A norma dell'art. 2, comma 3, per il calcolo della pensione la retribuzione di riferimento per le anzianita' contribu- tive maturate fino al 31 dicembre 1997 e' quella discipli- nata dalla previgente normativa del Fondo. Pertanto per le pensioni con decorrenza compresa entro il 1 gennaio 1998 la retribuzione pensionabile, relativamente alle anzianita' contributive maturate al 31 dicembre 1997, e' quella disciplinata dalla previgente normativa del Fondo. Dal 1 gennaio 1998 la retribuzione imponibile e pensiona- bile e' quella definita dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive integrazioni e modificazioni (art. 1, comma 1). Per le pensioni con decorrenza dal 1 febbraio 1998, in relazione a quanto disposto dall'art.1, comma 1, del decreto in parola, si rende necessario calcolare un'ulteriore quota di pensione, che viene denominata "quota D" (v.punto 7). 1.2 - ELEVAZIONE DELL'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA COMPUTABILE. In armonia con quanto previsto dal sistema dell'assi-cura- zione generale obbligatoria, l'anzianita' massima contribu- tiva compu-tabile nel Fondo Volo viene fissata, per le pensioni con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto 1 luglio 1997, in 40 anni (art. 3, comma 1). 1.3 - LAVORATORI CHE AL 31 DICEMBRE 1995 HANNO MATURATO UN'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA INFERIORE A 18 ANNI INTERI. Per gli iscritti al Fondo che abbiano maturato un'anzianita' contributiva inferiore a 18 anni interi al 31 dicembre 1995, la pensione e' determinata in base all'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995 (art. 2, comma 2). La pensione, pertanto, e' calcolata con il sistema retribu-tivo per la quota corrispondente alle anzianita' maturate fino al 31 dicembre 1995 e con il sistema contributivo per la quota corrispondente alle anzianita' contributive acqui-site dal 1 gennaio 1996 in poi. La quota di pensione da liquidare con il sistema contri- butivo nei confronti degli iscritti per i quali opera il sistema "misto" deve essere determinata in base all'art. 1, commi 6 e 7, della legge n. 335/1995, ivi compresa l'appli- ca-zione dell'aliquota di computo del 33 per cento. Di seguito si illustrano i criteri per il calcolo delle pensioni con il sistema contributivo previsto dalla legge 8 agosto 1995, n.335. 1.3.1 - CALCOLO DELLA PENSIONE SECONDO IL SISTEMA CONTRI- BUTIVO L'importo della pensione annua si calcola secondo il sistema contributivo molti-plicando il montante indi-viduale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all'eta' dell'assicurato alla data di decorrenza della pensione, o alla data di morte, nel caso di pensione ai superstiti di assicurato. 1.3.2 - DETERMINAZIONE DEL MONTANTE INDIVIDUALE DEI CONTRIBUTI Ai fini della determinazione del montante individuale dei contributi occorre: - individuare la base imponibile annua, cioe' la retribu- zione annua corrispondente ai periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto, da ricongiunzione) fatti valere dall'assicurato in ciascun anno; - calcolare l'ammontare dei contributi di ciascun anno moltipli-cando la base imponibile annua per l'aliquota di computo del 33 per cento; - determinare il montante individuale dei contributi som- mando l'ammontare dei contributi di ciascun anno, rivalutato annual-mente sulla base del tasso annuo di capitalizzazione risultante dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale (PIL), appositamente calcolata dall'ISTAT con riferi-mento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. 1.3.3 - COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE Il coefficiente di trasformazione e' stabilito in rela-zione all'eta' dell'assicurato alla data di decorrenza della pensione, a partire dall'eta' di 57 anni (Tabella A allegata alla legge n.335). Per i trattamenti di pensione liquidati a soggetti di eta' inferiore a 57 anni (assegno di invalidita', pensione di inabi-lita', pensione ai superstiti di assicurato) deve essere appli-cato il coefficiente di trasformazione previsto per i soggetti che abbiano compiuto i 57 anni. Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'eta' dell'assicurato alla decorrenza della pensione o alla data di morte, il coefficiente di trasformazione deve essere incrementato di tanti dodicesimi della differenza tra il coefficiente previsto per l'eta' immediatamente superiore a quella dell'assicurato e il coefficiente previsto per l'eta' inferiore, per quanti sono i mesi interi trascorsi tra la data di compimento dell'eta' e la decorrenza della pensione (o la data di morte). Ai fini di cui sopra non si tiene conto delle frazioni di mese. 1.3.4 - MISURA DELLA PENSIONE CONTRIBUTIVA Il prodotto del montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione costituisce l'importo annuo della pensione contributiva. L'importo mensile della pen- sione si ottiene dividendo l'importo annuo per 13. 2 - LAVORATORI ISCRITTI AL FONDO SUCCESSIVAMENTE AL 31 DICEMBRE 1995 Per i lavoratori iscritti al Fondo successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianita' contributiva alla predetta data del 31 dicembre 1995 il decreto prevede in luogo delle pensioni di vecchiaia e di anzianita' l'eroga- zione della sola "pen-sione di vecchiaia" (art. 2, comma 5) liquidata con il sistema contributivo di cui alla legge n. 335/1995, secondo i criteri illustrati al punto 1.3.1, e successivi. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge n. 335/1995, per i medesimi lavoratori e' consentito aggiungere alla propria eta' anagrafica, ai fini del conse- guimento dell'eta' pensionabile di 57 anni prevista dall'articolo 1, comma 20, della medesima legge n. 335 e per l'applicazione dei coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della predetta legge, un anno ogni cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscri- zione al Fondo, fino ad un massimo di cinque anni (art. 3, comma 11). 3 - PENSIONE DI ANZIANITA' L'articolo 3, comma 2, stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto il diritto alla pensione di anzianita' si consegue al raggiungimento dei medesimi requisiti previsti dalla normativa in vigore nell'assicura- zione generale obbligatoria, a condizione che il lavoratore possa far valere almeno 20 anni di contribuzione obbligato- ria o volontaria presso il Fondo Volo. La disposizione trova applicazione nei confronti degli iscritti che maturano i requisiti per il diritto alla pensione di anzianita' successivamente al 30 giugno 1997. Pertanto, per coloro che abbiano maturato entro il 30 giugno 1997 i requisiti per la pensione di anzianita', ivi compresa la cessazione dell'attivita' lavorativa, trovano applica- zione le previgenti disposizioni in materia di acquisizione del diritto a pensione. L'articolo 3, comma 3, stabilisce che gli iscritti possono anche richiedere la pensione di anzianita' al conseguimento dei requisiti di eta' e di contribuzione, diversi rispetto a quelli previsti dalla normativa in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria, indicati nella tabella A allegata al decreto (allegato 2), sempreche' il lavoratore possa far valere 20 anni di contribuzione obbligatoria o volontaria al Fondo ovvero, relativamente ai lavoratori appartenenti alle categorie dei tecnici di volo e dei piloti collaudatori, i periodi minimi di iscrizione al Fondo richiesti dalla previgente normativa e cioe' 15 anni. La predetta tabella A prevede che in ciascuno dei periodi ivi indicati, ad iniziare dall'anno 1997 fino a giungere a regime dall'1.1.2006, il diritto a pensione si consegue perfezionando il requisito di eta' indicato nella colonna 2, inizialmente 47 anni via via elevati ai definitivi 52 anni, e potendo contestualmente far valere la somma di eta' e anzianita' contributiva maturata nel Fondo specificata nella colonna 1, inizialmente pari a 70 e gradualmente elevata fino a giungere a regime a 82. Dalla combinazione dei predetti due diversi requisiti consegue che il diritto a pensione puo' indifferentemente essere perfezionato, ad esempio nel periodo 1.1.1997/30.4.1998, da un iscritto che ha una eta' di 47 anni e 23 anni di contribuzione utile a pensione, di cui 20 anni di contribuzione obbligatoria al Fondo, cosi' come da un iscritto che ha 50 anni di eta' e 20 anni di contribu- zione tutta obbligatoria al Fondo, essendo in entrambi i casi raggiunta la "quota" 70 indicata nella colonna 1 della tabella. Non puo' invece avere diritto alla pensione l'iscritto che pur possedendo una eta' di 47 anni e 23 anni di contribu- zione utile a pensione e raggiungendo cosi' la "quota" 70, puo' far valere un periodo di contribuzione obbligatoria al Fondo inferiore ai 20 anni minimi previsti dalla nuova normativa. L'articolo 3, comma 5, prevede che in caso di accesso alla pensione ai sensi del comma 3 innanzi illustrato l'importo della quota di pensione calcolata con il metodo retributivo, e quindi esclusa la quota di pensione determinata con il metodo contributivo, sara' ridotto, in via definitiva, applicando la percentuale di riduzione indicata nella colonna 2 della tabella B allegata al decreto (allegato 3). Secondo quanto previsto dalla norma appena citata la per- centuale di riduzione da applicare in sede di calcolo della pensione e' quella riferita al numero di anni che si ottiene dalla differenza, operata alla data di decorrenza della pensione, tra la somma dei requisiti di eta' e anzianita' contributiva previsti dalla normativa in vigore nell'assi- curazione generale obbligatoria per la corresponsione della pensione di anzianita' e la somma degli anni di eta' e anzianita' contributiva del beneficiario. La stessa disposizione stabilisce altresi' che, ai fini della determinazione delle predette percentuali di riduzione della pensione, saranno computati anche gli eventuali anni di contribuzione, diversi da quelli obbligatori e volontari, fatti valere presso il Fondo ed, infine, che nel caso in cui il lavoratore possa far valere dei requisiti di eta' e anzianita' contributiva la cui somma sia pari a 87 le riduzioni non operano. Ai fini della concreta applicazione della norma in parola occorre fare pertanto riferimento ai requisiti di eta' e anzianita'previsti dall'articolo 1, comma 25 della legge 8 agosto 1995, n. 335 nonche' a quelli previsti, nella fase di prima applicazione del medesimo decreto n. 335, dal succes- sivo comma 26. Cio' premesso si ritiene utile formulare il seguente esempio di riduzione di una pensione di anzianita' spettante ad un iscritto che abbia perfezionato il diritto a pensione ai sensi dell'articolo 3, comma 3. - Iscritto, nato il 1 .3.1949, con anzianita' contributiva utile a pensione di 22 anni di cui 20 anni di contribuzione obbligatoria al Fondo. Decorrenza pensione 1.3.1998. I requisiti per il diritto a pensione di anzianita', stabi- liti dalla tabella A del decreto n. 164, risultano essere regolarmente perfezionati. Infatti l'interessato ha una eta' superiore ai 47 anni richiesti per il periodo 1.1.1997/30.4.1998 e nel contempo puo' far valere una somma di eta' e di anzianita' contributiva pari a 71, superiore al valore 70 richiesto per il medesimo periodo. I requisiti previsti dalla normativa in vigore nell'assi- curazione generale obbligatoria per acquisire il diritto a pensione di anzianita' alla data del 1 .3.1998 (art. 1, comma 26 della legge n. 335/1995) sono: 53 anni di eta' anagrafica e 35 anni di anzianita' contributiva, per un totale di 88. Gli anni mancanti al predetto valore 88 sono pertanto 17 (88 - 71), per cui la percentuale di riduzione da applicare alla quota di pensione calcolata con il metodo retributivo, desunta dalla tabella B, e pari al 20,5 per cento. 4 - PENSIONE DI VECCHIAIA L'articolo 3, comma 7, dispone che il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia si consegue: a) con un requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio. Alla data di entrata in vigore del decreto n. 164 l'eta' anagrafica richiesta nel Fondo e' pertanto di 58 anni per gli uomini e 53 anni per le donne, gradualmente elevati, rispettivamente, a 60 anni e a 55 anni entro il 1 gennaio 2000; b) con un requisito contributivo e assicurativo pari a quello richiesto nel regime generale obbligatorio, sempreche' il lavoratore possa far valere almeno 15 anni di con-tribuzione obbligatoria o volontaria presso il Fondo Volo. Alla data di entrata in vigore del decreto n. 164 l'anzianita' contributiva e assicurativa richiesta e' pari a 18 anni elevati gradualmente a 20 anni entro il 1 gennaio 2001. La disposizione trova applicazione nei confronti degli iscritti che maturano i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia, ivi compresa la cessazione dal servizio, successivamente al 30 giugno 1997. Per coloro che maturino entro il 30 giugno 1997 i requisiti per la pensione di vecchiaia, ivi compresa la cessazione dell'attivita lavorativa, restano ferme le previgenti disposizioni in materia di acquisizione del diritto a pensione. 5 - PRESTAZIONI DI INVALIDITA' Il comma 1 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 164 dispone, con effetto sulle domande presentate successiva- mente alla data di entrata in vigore del decreto (1 luglio 1997), l'applicazione agli iscritti al Fondo delle disposi- zioni in vigore nell'assicu-razione generale obbligatoria in materia di invalidita' e inabi-lita'. La disciplina vigente nell'assicurazione generale obbliga- toria in ordine al trattamento pensionistico di invalidita' e', com'e' noto, contenuta nella legge 12 giugno 1984, n.222. Conseguentemente, per l'istruttoria delle domande di pre- sta-zioni per invalidita' presentate dagli iscritti al Fondo Volo dal 2 luglio 1997 in poi, le Sedi dovranno attenersi alle disposizioni impartite in proposito per le pensioni del regime generale. Ne deriva che le prestazioni erogabili dal Fondo Volo, in rela-zione al disposto dell'art. 4 in parola, nei con-fronti degli iscritti che presentino la relativa domanda successi- vamente al 1 luglio 1997, sono le seguenti: A) Assegno ordinario di invalidita' e pensione di inabili- ta'. Requisiti contributivi: almeno 5 anni interi di contribu- zione di cui almeno tre nel quinquennio antecedente la data della domanda (art. 4, commi 1 e 2, legge n. 222/1984); B)Assegno privilegiato di invalidita' e pensione privilegiata di inabilita'. Requisiti contributivi: almeno un contributo (art. 6 della legge n. 222/1984); C) Assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati di inabilita' (art. 5, della legge n.222/1984). Il comma 2 dell'articolo 4 prevede che restano confermate le norme vigenti nel Fondo in materia di invalidita' specifica, di cui all'articolo 22, comma 2, lettera a) della legge 13 luglio 1965, n. 859, come sostituito dall'articolo 1 della legge 30 luglio 1973, n. 484. Il comma 4 dell'articolo 4 stabilisce inoltre che, ai lavoratori di cui trattasi, si applica l'articolo 1, commi 42 e 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335 in materia di cumulabilita' del trattamento pensionistico con i redditi da lavoro dipendente o autonomo e con la rendita per infortuni sul lavoro o malattia professionale liquidata per lo stesso evento invalidante a norma del T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Pertanto a decorrere dall'entrata in vigore del decreto, occorre tener conto di tali disposizioni che stabiliscono l'incumulabilita' di una quota percentuale degli assegni ordinari di invalidita' in relazione ai redditi da lavoro dipendente, auto-nono o di impresa del beneficiario. Le percentuali di incumulabilita' sono stabilite dalla tabella G allegata alla legge n. 335/1995. Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del decreto n. 164, le anzidette disposizioni trovano applica- zione per le prestazioni pensionistiche liquidate con decorrenza dal 1 agosto 1997 in poi in relazione a domande presentate successi-vamente all'1.7.1997. 5.1 - INCUMULABILITA' DELLE PENSIONI DI INABILITA' E DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA' CON LE RENDITE DA INFORTUNIO L'art. 4, comma 4, del decreto n. 164 ha esteso agli iscritti al Fondo, a decorrere dalla sua entrata in vigore, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 43, della legge n. 335 che stabi-lisce l'incumulabilita' delle pen- sioni di inabilita' e degli assegni di invalidita', liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, con la rendita vitalizia attribuita per lo stesso evento a norma del Testo unico delle dispo- sizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Si richiamano in proposito le dispo-sizioni impartite per l'assicurazione generale obbligatoria ed in particolare la circolare n.91 del 20 aprile 1996. Quanto invece all'assegno privilegiato di invalidita' e alla pensione privilegiata di inabilita', si ricorda che a norma dell'art. 6 della legge 12 giugno 1984, n. 222, i tratta- menti in parola non spettano quando dall'evento che ha determinato l'in-sorgenza dell'invalidita' o dell'inabilita' o il decesso, ricon-ducibile con nesso diretto di causalita' al servizio pre-stato dall'assicurato nel corso di un rap- porto di lavoro soggetto all'obbligo assicurativo, derivi il diritto a rendita a carico dell'assicura-zione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie profes-sionali (v. circo- lari n. 53616 AGO/262 del 3 dicembre 1984 e n. 4396 O/82 del 10 aprile 1985). L'incumulabilita' di cui trattasi non opera altresi' per le somme corrisposte ad integrazione della rendita vitalizia a titolo di assegno per l'assistenza personale e continuativa disciplinato dal D.P.R. n. 1124 del 1965. 6 - CUMULO DELLA PENSIONE CON IL REDDITO DA LAVORO DIPEN- DENTE O AUTONOMO L'articolo 3, comma 22, stabilisce che qualora successiva- mente alla liquidazione della pensione a carico del Fondo Volo il pensionato si rioccupi, si applicano le medesime norme in materia di cumulo della pensione con i redditi da lavoro in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria. La predetta disposizione trova applicazione in tutti i casi diversi dalla rioccupazione del pensionato presso una Azienda di navigazione aerea con rapporto di lavoro che comporti l'obbligo della iscrizione al Fondo, per il qual caso continua a trovare applicazione l'articolo 27 della legge 13 luglio 1965, n. 859 che prevede la sospensione della corresponsione della pensione per tutta la durata del rapporto di lavoro e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di rioccupazione. Il successivo comma 23 prevede che durante i periodi di rioccupazione la quota di pensione liquidata in capitale non e' cumulabile, interamente o parzialmente, con il reddito da lavoro dipendente od autonomo secondo le norme in materia di cumulo della pensione con i redditi da lavoro in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria. Nel caso previsto dal menzionato articolo 27 della legge n. 859/1965 la quota di pensione liquidata in capitale seguendo la sorte della quota di pensione mensilmente in pagamento, non e' cumulabile interamente con il reddito da lavoro dipendente. Per quel che concerne le norme in materia di cumulo della pensione con i redditi da lavoro in vigore nell'assicura- zione generale obbligatoria che, come detto, trovano appli- cazione anche nei confronti dei pensionati del Fondo nei casi di rioccupazione diversi da quello disciplinato dall'articolo 27 della legge n. 859/1965, si rinvia alle disposizioni impartite sulla materia con apposite circolari. Le disposizioni di cui ai citati commi 22 e 23 dell'articolo 3 del decreto n. 164 trovano applicazione dal 1 luglio 1997 anche nei confronti delle pensioni in essere a tale data. 7 - RETRIBUZIONE PENSIONABILE L'articolo 2, comma 3, stabilisce che per il calcolo della pensione la retribuzione pensionabile di riferimento per le anzianita' contributive maturate fino al 31 dicembre 1997 e' quella disciplinata dalla previgente normativa del Fondo. L'articolo 3, comma 9, prevede che per le anzianita' con- tributive maturate successivamente al 1 luglio 1997 non trova piu' applicazione l'articolo 24, comma 2, della legge 13 luglio 1965, n. 859, come modificato dall'articolo 8, comma 1, della legge 31 ottobre 1988, n. 480, il quale stabiliva che "I periodi di servizio senza retribuzione e con retribuzione ridotta rispetto a quella contrattuale sono considerati neutri e, ai fini della determinazione del quinquennio di cui al comma 1, si considerano i periodi immediatamente precedenti di durata pari a quelli neutra- lizzati". L'art. 1, comma 1, stabilisce che dal 1 gennaio 1998 la retribuzione imponibile e pensiona-bile e' quella definita dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive integrazioni e modifica-zioni. In relazione a quanto precede le retribuzioni pensionabili da assumere a base di calcolo delle quote di pensione rife- rite alle anzianita' contributive maturate fino al 31 dicembre 1997 dovranno essere determinate conteggiando per il periodo compreso tra il 1 gennaio 1998 e la data di cessazione dal servizio le retribuzioni che secondo la previgente disciplina del Fondo sarebbero state pensionabi- li, e non quelle effettivamente assoggettate a contribuzione ai sensi del richiamato articolo 12 della legge n. 153. Per il calcolo della quota di pensione riferita alle anz- ianita' contributive maturate dal 1 gennaio 1998 le retri- buzioni pensionabili dovranno essere determinate conteg- giando le retribuzioni assoggettate a contribuzione secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per il periodo successivo al 31 dicembre 1997 e a quelle assogget- tate a contribuzione nel Fondo Volo per il periodo anteriore alla predetta data. Si e' ritenuto utile formulare un esempio di determinazione delle retribuzioni pensionabili utili per il calcolo delle quote di pensione A e D (allegato 4). 8 - LIMITE MASSIMO DI PENSIONE L'articolo 3, comma 8, dispone che il limite massimo di retribuzione pensionabile calcolato ai sensi dell'articolo 24 della legge 13 luglio 1965, n. 859, come sostituito dall'articolo 8 della legge 31 ottobre 1988, n. 480, e' ridotto nella misura del 10 per cento dalla data di entrata in vigore del decreto e del 20 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2000. La disposizione trova applicazione per le pensioni aventi decorrenza dal 1 luglio 1997. La misura delle pensioni con decorrenza da tale data al 1 dicembre 1997 compreso non potra' pertanto superare i limiti massimi di retribuzione pensionabile, gia' ridotti nella predetta misura del 10 per cento, indicati nella tabella allegata (allegato 5). Per le pensioni con decorrenza dal 1 gennaio 1998 si fa riserva di successive comunicazioni non appena i nuovi limiti di retribuzione pensionabile saranno stati determi- nati secondo le procedure previste dal menzionato articolo 8 della legge n. 480/1988. 8.1 - LIMITE MINIMO PENSIONE L'articolo 3, comma 10, prevede che l'importo delle presta- zioni erogate dal Fondo non potra' in ogni caso essere inferiore a quello del trattamento che sarebbe spettato applicando la normativa in vigore nell'assicurazione gene- rale obbligatoria. La disposizione trova applicazione per le pensioni aventi decorrenza dal 1 luglio 1997. 9 - ALIQUOTE DI RENDIMENTO L'articolo 3, comma 9, dispone che per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianita' contributive maturate dal 1 luglio 1997 si applicano le aliquote di rendimento stabilite dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Si indicano di seguito i rendimenti relativi alle quote di retribuzione pensionabili eccedenti il tetto che trovano applicazione alle pensioni del Fondo per le anzianita' maturate a far tempo dal 1 luglio 1997 e quindi per le pensioni con decorrenza dal 1 agosto 1997 in poi: - sino al 33% oltre il tetto 1,60% - dal 33% al 66% oltre il tetto 1,35% - dal 66% al 90% oltre il tetto 1,10% - oltre il 90% 0,90% Per le anzianita' contributive maturate precedentemente al 1 luglio 1997 continuano a trovare applicazione in misura integrale, per il calcolo della pensione, le seguenti aliquote di rendimento annue: - 3 per cento fino al 26.11.1988; - 2,50 per cento dal 27.11.1988 al 31.12.1994; - 2 per cento dal 1 .1.1995 al 30.6.1997. 10 - LIQUIDAZIONE IN CAPITALE DI UNA QUOTA DI PENSIONE L'articolo 3, comma 12, prevede che per le pensioni aventi decorrenza dal 1 luglio 1997 i limiti previsti dall'arti- colo 11, comma 1, della legge 31 ottobre 1988, n. 480 per la determinazione del valore capitale di una quota della pensione spettante all'interessato sono cosi' modificati: a) quota di pensione spettante in relazione ai periodi di iscrizione fino al 27.11.1988, data di entrata in vigore della legge n. 480/1988. Anno 1997 : 50 per cento Anno 1998 : 40 per cento Anno 1999 e successivi : 30 per cento b) quota di pensione spettante in relazione ai periodi di iscrizione successivi al 27.11.1988 e fino al 1 luglio 1997, data di entrata in vigore del decreto n. 164. Anno 1997 : 25 per cento Anno 1998 : 20 per cento Anno 1999 e successivi : 15 per cento c) quota di pensione spettante in relazione ai periodi di iscrizione successivi al 1 luglio 1997. Non spetta nessuna quota di pensione. 11 - TRATTAMENTO MINIMO Per le pensioni con decorrenza dal 1 agosto 1997 in poi viene erogato il trattamento minimo previsto dalle norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria (articolo 3, comma 26). 12 - ELIMINAZIONE DELL'ARROTONDAMENTO L'art. 3, comma 17, del decreto n. 164 prevede che per le pen-sioni con decorrenza dal 1 agosto 1997 in poi non trovano piu applicazione le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 11 luglio 1965, n. 859 e all'arti- colo 9, comma 1, della legge 31 ottobre 1988, n. 480 che stabilivano che per il calcolo della misura della pensione, la frazione dell'ultimo anno veniva valutata come anno intero se pari o supe-riore a sei mesi. Per le pensioni con decorrenza dal 1 agosto 1997 in poi, per le quali non opera l'arrotondamento, l'an-zianita' contributiva deve essere computata in settimane; a tale scopo devono essere appli-cati i parametri stabiliti per l'assi-curazione generale obbliga-toria, riportati nella circolare n.70135 G.S./115 del 1 maggio 1952, che di seguito si indicano: - 1 contributo mensile = 4,333 contributi settimanali; - 1 contributo annuo = 52 contributi settimanali. 13 - TREDICESIMA MENSILITA' DI PENSIONE L'articolo 3, comma 25, abroga l'articolo 25, comma 5, della legge 13 luglio 1965, n. 859 il quale stabiliva che "La tredicesima mensilita' da corrispondersi in occasione delle festivita' natalizie, spetta ai titolari di pensioni in godimento alla data del 1 dicembre ed e' corrisposta per intero, qualunque sia il mese di decorrenza della pensione". Secondo quanto previsto dal citato comma 25, dal 1 luglio 1997 si applicano in materia di corresponsione della tredi- cesima mensilita' di pensione le medesime norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria. 14 - SUPPLEMENTO DI PENSIONE L'articolo 3, comma 24, stabilisce che durante i periodi di rioccupazione con obbligo di iscrizione al Fondo i contri- buti versati al Fondo stesso danno diritto ad un supplemento di pensione secondo le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155. L'articolo 28 della legge 13 luglio 1965, n. 859 e l'arti- colo 16 della legge 31 ottobre 1988, n. 480 sono abrogati. 15 - OPZIONE AI SENSI DELL'ART.6 DELLA LEGGE 26 FEBBRAIO 1982, N.54 E DELL'ART.6 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 1990, N.407. L'art.3, comma 21, del decreto n. 164 dispone che restano con-fer-mate le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legisla-tivo n. 503/1992, in conseguenza dell'opzione esercitata dall'iscritto ai sensi dell'art.6 della legge 26 febbraio 1982, n.54, nonche' dell'art.6 della legge 29 dicembre 1990, n.407. Nei confronti dei lavoratori che hanno esercitato le opzioni di cui trattasi il trattamento pensioni-stico non potra' superare, come stabilito dall'art. 1, comma 5, del decreto n. 503, l'im-porto della retribuzione pensionabile. Com'e' noto, l'articolo 6 della legge n.54/1982 riconosce a coloro che non abbiano raggiunto l'anzianita' contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti la facolta' di optare per la prosecuzione del rapporto di lavoro fino al perfezionamento di tale requisito e comunque non oltre il compimento del 65 anno di eta'. Il comma 3 dell'art.1 del decreto legislativo n.503/1992 stabi-lisce che la percentuale annua di commisurazione della pensione per ogni anno di anzianita' contributiva acquisita per effetto dell'opzione ai fini della permanenza in servi- zio oltre le eta' previste dal comma 1 dello stesso articolo e' incrementata di un punto percentuale fino al compimento del 60 anno di eta' per le donne e del 65 anno di eta' per gli uomini. Per le donne che protraggano la permanenza in servizio oltre il 60 anno di eta' la percentuale di commi- sura-zione della pensione e' incrementata di un mezzo punto percentuale per gli anni oltre il 60 e fino al 65 . Considerato che il comma 1 dell'art. 3 del decreto n. 164 stabilisce che, ai fini della determinazione della misura della pensione, l'anzianita' contributiva massima computa- bile nel Fondo Volo e' fissata in 40 anni, per le pensioni con decor-renza dal 1 agosto 1997 in poi la facolta' previ- sta dall'art.6 della legge n.54/1982 opera fino al raggiun- gimento della pre-detta anzianita' contri-butiva di 40 anni. Il combinato disposto dell'art.6 della legge n.407/1990 e dell'art.1, comma 2, del decreto n.503/1992, riconosce agli iscritti all'assi-curazione generale obbligatoria dei lavo- ratori dipendenti ed alle gestioni sostitutive, esonerative o esclusive della medesima la facolta' di rimanere in servizio fino al compi-mento del 65 anno di eta' nel caso in cui abbiano raggiunto l'anzianita' contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti, sempreche' non abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione di vecchiaia a carico della predetta assicurazione generale o di trattamenti sostitutivi, esonerativi o esclu- sivi della medesima. A motivo dell'elevazione dell'anzianita' contributiva massima a 40 anni, per le pensioni aventi decor-renza dal 1 agosto 1997 in poi, la maggiorazione prevista dall'art.6 della legge n.407/1990 opera soltanto per le anzia-nita' contri-butive maturate oltre i 40 anni. Tuttavia a coloro che abbiano esercitato l'opzione di cui all'art.6 della legge n.407/1990 anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto n. 164 e prestino ancora la propria attivita' lavorati-va, a garanzia dei diritti acqui- siti, anche sulla base dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro, continuano ad essere attribuiti i benefici previsti dall'art. 6 della citata legge n. 407 per gli anni maturati oltre l'anzianita' massima prevista dalla previ- gente normativa antecedentemente all'entrata in vigore del decreto n. 164, mentre per la valuta-zione della anzia-nita' contributiva maturata suc-cessivamente si tiene conto di quanto disposto dal comma 2 del citato art. 3. In particolare, per quanto concerne il calcolo della pen- sione devono essere osservati i criteri di seguito indicati: A) deve essere effettuato un primo calcolo della pensione quale spetterebbe all'interessato alla data di cessa- zione dal servizio se non avesse effettuato l'opzione; B) deve essere effettuato un secondo calcolo determinando la pensione spettante alla data nella quale il datore di lavoro poteva esercitare la facolta' di recesso, scorporando il periodo compreso fra la data in cui poteva avvenire l'eser-cizio della predetta facolta' e la data di entrata in vigore del decreto n. 164. Tale periodo dovra' essere utilizzato a supplemento. La sommatoria dell'importo della pensione di cui al punto B e di quello del supplemento costituisce l'importo di pen- sione da porre a confronto con quello risultante dal calcolo di cui al punto A) al fine di stabilire l'importo di pen- sione piu' favorevole da mettere in paga-mento. Gli assicurati che alla data di entrata in vigore del decreto n. 164 hanno beneficiato della legge n.407/1990, qualora non abbiano raggiunto l'anzianita' massima contri- butiva dei 40 anni, hanno diritto all'applicazione della legge n.54/1982 fino al consegui-mento dei 40 anni di con- tribuzione. 16 - AUTOMATICITA' DELLE PRESTAZIONI L'articolo 5 del decreto dispone che per quanto non disci- plinato dalla normativa del Fondo, come modificata dal decreto in esame, trovano applicazione alle pensioni del Fondo, successivamente all'entrata in vigore del decreto, le disposizioni proprie dell'assicurazione generale obbligato- ria e in particolare quanto disposto dall'articolo 23-ter del decreto legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485. Il predetto articolo 23-ter che ha sostituito l'articolo 40 della legge 30 aprile 1969, n. 153 dispone che i contributi omessi e non prescritti, gia' riconosciuti utili ai fini del diritto alle prestazioni dal citato articolo 40 devono essere computati anche ai fini della determinazione della misura di esse. I contributi per i quali e' operante il principio dell'au- tomatismo introdotto dall'art. 23-ter, ora applicabile anche nei confronti degli iscritti al Fondo Volo, devono essere computati, agli effetti del diritto e della misura delle prestazioni, come se fossero stati tempestivamente versati in corrispondenza dei periodi di lavoro cui si riferiscono: la liquidazione e la ricostituzione delle pensioni con il computo di essi devono essere effettuate con la normale decorrenza di legge e comunque non anteriore al 1 luglio 1997, data di entrata in vigore del decreto n. 164. Per quanto concerne le pensioni aventi decorrenza anteriore al 1 luglio 1997, la ricostituzione in applicazione del principio dell'automaticita' e' subordinata alla condizione che i contributi stessi non risultino prescritti a tale data. Resta fermo che, in caso di recupero o di regolarizzazione dei contributi omessi, la ricostituzione delle pensioni deve essere retrodatata alla data di decorrenza delle pensioni stesse, osservando i vigenti criteri di applicazione. 17 - CONTENZIOSO La competenza a decidere i ricorsi sanitari e/o amministra- tivi inoltrati avverso provvedimenti di reiezione in materia pensio-nistica e contributiva, resta attribuita al Comitato di Vigilanza del Fondo Volo, al quale pertanto dovranno continuare ad essere inoltrati, secondo le modalita' in atto, i ricorsi in questione. IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO ALLEGATO 1 DIREZIONE CENTRALE Messaggio n.14014 del 23.6.97 PER LE PENSIONI Ufficio Fondi Speciali Previdenza Marinara, Trasporti e Volo AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI Allegati 1 OGGETTO: Regime pensionistico per gli iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo. Decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164. In attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' stato emanato il decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 138 del 16 giugno 1997, in materia in regime pensionistico per gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea. Il predetto decreto entrera in vigore il 1 luglio 1997, quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Si riepilogano di seguito le principali disposizioni conte- nute nel decreto in materia pensionistica. - L'articolo 3, comma 2, stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto il diritto alla pensione di anzianita' si consegue al raggiungimento dei medesimi requisiti previsti dalla normativa in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria, a condizione che il lavoratore possa far valere almeno 20 anni di contribu- zione obbligatoria o volontaria presso il Fondo volo. Al riguardo si precisa che la disposizione trova applicazione nei confronti degli iscritti che maturano i requisiti per il diritto alla pensione di anzianita' successivamente al 30 giugno 1997. Per coloro che maturino entro il 30 giugno 1997 i requisiti per la pensione di anzianita' , ivi compresa la cessazione dell'attivita' lavorativa, restano pertanto ferme le previgenti disposizioni in materia di acquisizione del diritto a pensione. - L'articolo 3, comma 3, prevede la possibilita' di richie- dere la pensione di anzianita' al conseguimento dei requi- siti di eta' e di contribuzione previsti dalla Tabella A allegata al decreto. In tal caso, a norma dell'articolo 3, comma 5, la misura della pensione dovra' essere ridotta in ragione delle riduzioni indicate alla colonna 2 della Tabella B allegata al decreto. - L'articolo 3, comma 7, dispone che il diritto al tratta- mento pensionistico di vecchiaia si consegue con un requi- sito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbli-gatorio e con un requisito contributivo e assicurativo pari a quello richiesto nel medesimo regime generale obbligato-rio, sempr- eche' il lavoratore possa far valere almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o volontaria presso il Fondo volo. La disposizione trova applicazione nei confronti degli iscritti che maturano i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia, ivi compresa la cessazione dal servizio, successivamente al 30 giugno 1997. Per coloro che maturino entro il 30 giugno 1997 i requisiti per la pensione di vecchiaia, ivi compresa la cessazione dell'attivita' lavorativa, restano pertanto ferme le previgenti disposi- zioni in materia di acquisizione del diritto a pensione. - L'articolo 3, comma 8, dispone che il limite massimo di retribuzione pensionabile calcolato ai sensi dell'articolo 24 della legge 13 luglio 1965, n. 859, come sostituito dall'ar-ticolo 8 della legge 31 ottobre 1988, n. 480, e' ridotto nella misura del 10 per cento dalla data di entrata in vigore del decreto e del 20 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2000. La disposizione trova applicazione per le pensioni aventi decorrenza dal 1 luglio 1997. - L'articolo 3, comma 9, dispone che per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianita' maturate dal 1 luglio 1997 si applicano le aliquote di rendimento stabilite dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (v. allegato A). - L'articolo 3, comma 10, prevede che l'importo delle pre- stazioni erogate dal Fondo volo non potra' in ogni caso essere inferiore a quello del trattamento che sarebbe spettato applicando la normativa in vigore nell'assicura- zione gene-rale obbligatoria. La disposizione trova applica- zione per le pensioni aventi decorrenza dal 1 luglio 1997. - L'articolo 3, comma 17, dispone che per le pensioni con decorrenza dal 1 agosto 1997 non trovano piu' applicazione, ai fini della determinazione della anzianita' contributiva, le norme che prevedevano l'arrotondamento ad anno intero della frazione d'anno uguale o superiore a sei mesi. - L'articolo 3, comma 22, stabilisce che, qualora successi- vamente alla liquidazione della pensione a carico del Fondo volo il pensionato si rioccupi, si applicano le medesime norme in materia di cumulo fra pensione e retribuzione in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria. - L'articolo 3, comma 23, prevede che durante i periodi di rioccupazione la quota di pensione liquidata in capitale non e' cumulabile, interamente o parzialmente, con il reddito da lavoro subordinato od autonomo secondo le norme in materia di cumulo fra pen-sione e retribuzione in vigore nell'assi- curazione generale obbligatoria. La disposizione in parola trova applicazione dal 1 luglio 1997 anche nei confronti delle pensioni in essere a tale data. - L'articolo 3, comma 26, stabilisce che per le pensioni con decorrenza dal 1 agosto 1997 trovano applicazione le norme in materia di trattamento minimo in vigore nell'assicura- zione generale obbligatoria. - L'articolo 4, comma 1, stabilisce che, con effetto sulle domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, si applicano le disposi-zioni in materia di invalidita' e inabilita' vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria. - L'articolo 4, comma 2, prevede che restano confermate le disposizioni vigenti nel Fondo volo in materia di invali- dita' specifica. Si fa riserva di successive istruzioni in merito all'appli- cazione delle disposizioni contenute nel provvedimento di cui trattasi. IL DIRETTORE CENTRALE CORVINO Allegato A ALIQUOTE DI RENDIMENTO PER LE QUOTE DI RETRIBUZIONE ECCE- DENTI IL TETTO ------------------------------------------------------------- Quote di retribuzione eccedenti il Quote di pensione limite (espresse in percentuale corrispondenti per ogni del limite stesso) anno di anzianita' con- tributiva complessiva ------------------------------------------------------------- Sino al 33 per cento ................... 1,60 Dal 33 per cento al 66 per cento........ 1,35 Dal 66 per cento al 90 per cento ....... 1,10 Oltre il 90 per cento .................. 0,90 ------------------------------------------------------------- ALLEGATO 2 TABELLA A REQUISITI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PENSIONE DI ANZIANITA' CON RIDUZIONI ----------------------------------------------------------- SOMMA ETA' + ANZIANITA' PERIODO CONTRIBUTIVA FATTA VALERE ETA' PRESSO IL FONDO COLONNA 1 COLONNA 2 ----------------------------------------------------------- 1-1-1997/30-4-1998 70 47 1-5-1998/31-8-1999 71 48 1-9-1999/31-12-2000 72 49 1-1-2001/31-12-2001 73 50 1-1-2002/31-12-2002 75 51 1-1-2003/31-12-2003 77 52 1-1-2004/31-12-2004 79 52 1-1-2005/31-12-2005 81 52 DALL'1-1-2006 82 52 ALLEGATO 3 TABELLA B RIDUZIONI PERCENTUALI DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI CORRI- SPOSTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 3. ------------------------------------------------------------- Anni mancanti ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 2 Percentuale di riduzione Colonna 1 Colonna 2 ------------------------------------------------------------- 1 1,00 2 1,75 3 2,50 4 3,25 5 4,00 6 4,75 7 5,50 8 6,25 9 7,00 10 8,00 11 9,00 12 10,50 13 12,00 14 13,50 15 15,00 16 17,50 17 20,00 18 e oltre 22,50 ALLEGATO 4 Esempio di determinazione della retribuzione pensionabile da utilizzare per il calcolo delle quote A e D di pensione. Decorrenza pensione 1 .1.2000 Retribuzioni pensionabili percepite dal pensionato negli ultimi anni di servizio precedenti il 1 .1.2000. ANNO Imponibile e Imp. e pens. Imponibile e pensionabile AGO "teorica" Fondo pensionabile Fondo 1999 100 mil. 95 mil. - 1998 98 mil. 94 mil. - 1997 - - 90 mil. 1996 - - 87 mil. 1995 - - 82 mil. 1994 - - 81 mil. 1993 - - 80 mil. 1992 - - 78 mil. 1991 - - 75 mil. 1990 - - 74 mil. Per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzia- nita' contributive maturate fino al 31.12.1992 (quota A), il periodo di riferimento per la determinazione della retribu- zione pensionabile e' costituito dagli ultimi 5 anni prece- denti il 1 .1.2000. Poiche nel periodo 1 .1.1998-31.12.1999 le retribuzioni percepite dall'inte-ressato sono state assoggettate a contribuzione secondo le norme dell'assicu- razione generale obbligatoria occorre utilizzare per tale periodo le retribuzioni "teoriche" Fondo Volo, mentre per quello precedente si conteggiano le retri-buzioni effettiva- mente assoggettate a contribuzione nel Fondo medesimo. La retribuzione pensionabile annua e pari a L. 89.600.000 (milioni 95 + 94 + 90 + 87 + 82 = 448; 448 : 5 = 89,6 milioni). Per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzia- nita contributive maturate dall'1 .1.1998 al 31.12.1999 il periodo di riferimento per la determinazione della retribu- zione pensionabile e di 9 anni e 2 mesi (5 anni + 50 per cento del periodo dall'1 .1.1993 al 31.12.1995 + 66,6 per cento del periodo 1 .1.1996-31.12.1999). Le retribuzioni da utilizzare sono quelle assoggettate a contribuzione secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria negli anni 1999 e 1998 e quelle assoggettate a contribuzione secondo le norme del Fondo negli anni prece- denti. La retribuzione pensionabile annua e' pari a L. 85.454.545 (milioni 100 + 98 + 90 + 87 + 82 + 81 + 80 + 78 + 75 + 74: 12 x 2 = 783.333.333; 783.333.333 : 110 x 12 = 85.454.545). ALLEGATO 5 Art.8 L. 480/1988 Limite massimo di retribuzione pensiona- bile corrispon-dente alla media delle retribuzioni imponibili percepite nel'anno solare precedente (1996) da dipendenti di pari qualifica dell'A- zienda di navigazione aerea maggiormente rappresentativa (Alitalia). Valido per le pensioni con decorrenza dal 1 luglio 1997 al 1 dicembre 1997 compreso ------------------------------------------------------------- ANZIANITA' QUALIFICA a) non inferiore a b) superiore a c) superiore CONTRATTUALE 15 anni e non supe- 20 anni e non a 25 anni riore a 20 anni superiore a 25 anni ------------------------------------------------------------- media retribribuz. media retrib. media retri. imponibile imponibile imponibile ------------------------------------------------------------- PILOTA 1) Comand. 196.092.080 237.903.740 247.468.851 2) Pilota 150.441.041 181.268.660 175.222.584 ------------------------------------------------------------- TECNICO 1) Senior 136.773.050 150.753.198 160.216.591 DI 2) Capo = = = VOLO 3) Di prima = = = 4) Di seconda = = = ------------------------------------------------------------- ASSIST. 1) Capo Cab. 94.418.466 103.800.998 113.037.584 DI 2) Respons. 83.717.631 86.912.162 98.210.344 VOLO 3) Assistente di volo 67.683.104 69.955.002 74.845.453 -------------------------------------------------------------