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Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 1° dicembre 2015 (all. 1), con effetto dalla data del citato provvedimento, è stato sciolto l’Istituto di patronato e assistenza sociale C.L.A.A.I. promosso dalla Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane, la cui costituzione era stata approvata con decreto ministeriale del 31 maggio 1971 ed il cui Consiglio direttivo ha deliberato, in data 12 ottobre 2015, la cessazione dell’attività del patronato e la sua messa in liquidazione.
Per quanto sopra, il codice 3, corrispondente al citato patronato, non è più acquisibile.
Al fine di permettere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di procedere alla verifica dell’attività espletata dalle sedi locali del patronato, le strutture periferiche dell’Istituto dovranno mettere a disposizione degli Ispettori del Lavoro le rilevazioni statistiche, le liste nominative delle pratiche accolte ed ogni altro utile elemento per la rilevazione dell’attività del disciolto patronato.
Il Patronato C.L.A.A.I., ai sensi dell’art. 15 del D.M. 10 ottobre 2008, n. 193, ha l’obbligo di dare comunicazione dell’avvenuto scioglimento agli assistiti ed alle amministrazioni erogatrici delle prestazioni, nonché, per l’estero, alle autorità diplomatiche e consolari. Dovrà altresì restituire tutta la documentazione in possesso relativa a prestazioni ed interventi non ancora definiti alla data di scioglimento.
Le strutture territoriali dell’Istituto avranno cura di cancellare il codice del patronato C.L.A.A.I. in tutte le pratiche non ancora definite, compresi i ricorsi amministrativi e giudiziari e, qualora non sia stato rilasciato un successivo mandato ad altro Istituto di patronato, di notificare al domicilio dell’assicurato i provvedimenti di decisione delle domande di prestazioni.
Gli operatori del Patronato C.L.A.A.I. non potranno più svolgere attività di patrocinio presso gli uffici dell’Istituto a meno che non abbiano intrapreso un rapporto di lavoro con un altro Ente di Patronato avente i requisiti di cui all’art. 3 della legge 30 marzo 2001, n. 152.
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