Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Premessa
L’articolo 3, comma 2 lettera a), del decreto legge 28 gennaio 2014 n. 4 (allegato n. 1), pubblicato in G.U. n. 23 del 29 gennaio 2014, ha disposto la sospensione fino al 31 luglio 2014 dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria nei confronti delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che abbiano avuto, alla data del 17 gennaio 2014, la residenza o la sede operativa nei comuni di Bastiglia, Bomporto, San Prospero, Camposanto, Finale Emilia, Medolla e San Felice sul Panaro, della provincia di Modena, coinvolti dagli eventi alluvionali del 17 gennaio 2014 e già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.
Tali disposizioni sono estese dal comma 4 dell’articolo 3 del D.L. n. 4/2014 anche a favore dei contribuenti residenti o aventi sede operativa nei territori di San Matteo, Albereto, La Rocca e Navicello, frazioni della città di Modena, subordinatamente alla presentazione di apposita dichiarazione di inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, verificata dall'autorità comunale. E’ previsto che l'autorità comunale debba trasmettere copia dell'atto di verificazione all'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni.
1. Soggetti beneficiari
Destinatari della sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sono i soggetti indicati nella premessa, rientranti nelle seguenti categorie: - i datori di lavoro privati (anche datori di lavoro domestico, del settore agricolo, degli iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello Spettacolo ed al Fondo Pensioni Sportivi Professionisti, aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione Pubblica); - i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli); - gli iscritti alla gestione separata (committenti, liberi professionisti, etc.). Lasospensione dei termini di versamento può essere concessa solo ai soggetti regolarmente iscritti alle gestioni previdenziali e con data di inizio di attività antecedente al 17 gennaio 2014 ed operanti nelle zone colpite dall’evento; pertanto, non è rilevante, ai fini dell’attribuzione della sospensione, il criterio della residenza ovvero dell’esistenza della sola sede legale senza alcuna operatività.
Allo stesso modo, la sospensione è applicabile unicamente agli oneri contributivi riferiti alle attività svolte nelle zone colpite dall’evento. Le aziende private con dipendenti, i committenti di collaborazioni, gli associanti in partecipazione possono usufruire delle agevolazioni contributive soltanto in relazione ai lavoratori, collaboratori ed associati in partecipazione che risultino impiegati nelle sedi ubicate nelle zone colpite dall’evento.
Per quanto riguarda i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e liberi professionisti), rileva esclusivamente l’ubicazione dell’attività. Si sottolinea che la sospensione in commento riguarda – nelle eventuali situazioni di aziende autorizzate all’accentramento degli adempimenti contributivi – esclusivamente i contributi riferiti alle unità produttive, cantieri e/o filiali ubicate nel territori sopra indicati.
Il datore di lavoro privato, il committente o l’associante sono responsabili del versamento della quota a carico del lavoratore e pertanto il soggetto che intende usufruire della sospensione contributiva, sospende sia la propria quota che quella a carico del lavoratore.
Il datore di lavoro che sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto obbligatoriamente a versare quest’ultima nei termini di legge. L’obbligo di versamento suindicato non trova applicazione nell’ipotesi di contribuzione trattenuta a carico del lavoratore antecedentemente al 17 gennaio 2014, la cui scadenza del termine di versamento è intervenuta successivamente alla predetta data.
Resta escluso il settore pubblico ai sensi dell’art.6, comma1-bis, del decreto legge 9 ottobre 2006, n. 263 convertito con modificazioni dalla legge 6 dicembre 2006, n.290 che limita al solo settore privato l’applicazione delle ordinanze di protezione civile relative a sospensioni dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali.
1.1. Soggetti operanti fuori dai comuni interessati dall’evento alluvionale assistiti da professionisti con domicilio professionale in loco
La lettera c) del comma 2 dell’articolo 3 del D.L. n. 4 del 28 gennaio 2014 ha previsto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti, e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dall'alluvione rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.
I soggetti operanti fuori dai comuni interessati dall’evento calamitoso ed assistiti da professionisti con domicilio professionale in loco, possono usufruire della sospensione degli adempimenti contributivi, soltanto qualora abbiano conferito delega espressa al consulente in data anteriore al 17 gennaio 2014. Un ulteriore presupposto per la sospensione degli adempimenti è che il consulente del lavoro o altro professionista, di cui alla legge 11 gennaio 1979, n.12, abbia eletto prima del 17 gennaio 2014 domicilio professionale nei comuni indicati in premessa.
Tale circostanza deve risultare dalla comunicazione di cui all’art. 2 del decreto del Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 9 luglio 2008.
2. Periodo di sospensione
I contributi previdenziali ed assistenziali che sono stati oggetto della sospensione sono quelli con scadenza legale di adempimento e di versamento nell’arco temporale dal 17 gennaio 2014 al 31 luglio 2014 per i comuni della provincia di Modena e delle frazioni della città di Modena indicati in premessa.
Nella sospensione sono ricompresi i versamenti relativi ai piani di rientro nei confronti dell’Istituto. Pertanto, a fronte della sospensione in essere e fatto salvo il fatto che il contribuente abbia presentato la indispensabile domanda ad usufruirne, sono sospesi i pagamenti di tutte le rate, compresa la prima, la cui scadenza per il versamento rientra nell’arco temporale 17 gennaio – 31 luglio 2014.
Dopo il 31 luglio 2014, salvo ulteriori e diverse disposizioni legislative, i piani di ammortamento saranno riavviati e tutte le rate sospese dovranno essere versate unitamente alla prima rata corrente in scadenza dopo il termine di sospensione.
2.1 Lavoratori cessati e versamento della contribuzione
Con riferimento ai possibili rapporti di lavoro cessati durante il periodo di sospensione, le contribuzioni trattenute ai lavoratori dovranno essere versate alla prima scadenza utile per il versamento della contribuzione ordinaria, successiva alla cessazione del rapporto di lavoro. A tal fine, le aziende dovranno utilizzare i codici contributo ordinari (es.: DM10 per i dipendenti e C10-CXX per i collaboratori iscritti alla gestione separata).
3. Modalità di sospensione
Per poter usufruire della sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, i soggetti interessati dovranno produrre apposita domanda (allegato 2) alla sede Inps competente.
Per le aziende agricole assuntrici di manodopera e per i lavoratori autonomi agricoli dovrà essere trasmessa l’apposita istanza telematica presente nei servizi telematici per l’agricoltura a disposizione sul sito dell’Istituto.
Si sottolinea che potrà essere presentata un’unica domanda anche qualora la stessa, in presenza dei rispettivi requisiti, vada ad interessare diverse gestioni. L’Istituto verificherà la sussistenza dei requisiti, recuperando gli eventuali contributi indebitamente sospesi con l’applicazione dell’ordinario regime sanzionatorio.
Non si dà luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato. Per quanto non previsto, si rinvia alle precedenti disposizioni interne emanate dall’Istituto.
3.1 Aziende con dipendenti
Le posizioni contributive relative alle aziende interessate alla sospensione dei contributi dovranno essere contraddistinte dal codice di autorizzazione “0S” (zero s), che assume il nuovo significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa degli eventi alluvionali del 17 gennaio 2014 verificatisi nei territori della provincia di Modena. Decreto Legge 4/2014”.
Ai fini della compilazione del flusso UniEmens, per i periodi di paga da gennaio 2014 a giugno 2014, le aziende interessate inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il nuovo valore “N963” e le relative <SommeACredito> (che rappresentano l’importo dei contributi sospesi).
Il risultato dei <DatiQuadratura> - <TotaleADebito> e <TotaleACredito> potrà dare luogo ad un credito INPS da versare con le consuete modalità (F24) ovvero un credito azienda o un saldo a zero.
3.1.1 Denuncia Uniemens - aziende con pluralità di sedi operative
La sospensione contributiva può riguardare anche gli adempimenti relativi alla trasmissione della denuncia UNIEMENS.
Nell’ipotesi di azienda con un’unica matricola o autorizzata all’accentramento contributivo, ma avente sedi operative sia in comuni colpiti dall’evento che al di fuori di predette aree, la sospensiva opera relativamente ai versamenti contributivi riferiti ai soggetti occupati nei territori colpiti dall’evento.
Per le suddette aziende, la denuncia UNIEMENS, infatti, deve essere compilata in maniera completa, ovvero denunciando sia i lavoratori appartenenti alle unità operative colpite dall’alluvione, sia quelli operanti al di fuori dei predetti territori.
Nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> della denuncia aziendale andrà esposto l’importo dei contributi sospesi con la causale “N963” relativa alle unità operative oggetto della sospensione e l’elemento <TrattQuotaLav> dovrà essere valorizzato con “S”.
Pertanto, nel caso di aziende con unica matricola e più unità produttive - all’interno ed al di fuori dei territori colpiti dall’evento – permane l’obbligo di trasmissione della denuncia UNIEMENS, restando sospeso unicamente il versamento per i soli lavoratori impiegati nelle aree sopra indicate.
3.1.2 Contribuzione sospesa da versare al Fondo Tesoreria
Con messaggio n. 23735/2007, l’Istituto ha chiarito che la sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria. Nell’ipotesi di lavoratori cessati, in favore dei quali debba essere liquidato il trattamento di fine rapporto durante il periodo di sospensione, ai fini del calcolo della capienza dovranno essere considerati i contributi esposti “a debito” nella denuncia contributiva (ex quadro B/C), non assumendo rilievo le partite esposte a credito con la causale “N963”.
3.2 Artigiani e commercianti
Per effetto delle citate norme, la sospensione dell’obbligo del versamento riguarda i contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali alle seguenti scadenze:
La sospensione dei versamenti opera anche per i contributi relativi a periodi pregressi posti in riscossione alle predette scadenze.
Per l’acquisizione della sospensione la relativa funzione degli aggiornamenti online è stata integrata con “Eventi alluvionali provincia di Modena del 17.1.2014” che consente di inserire la segnalazione di aziende interessate dalla sospensione contributiva secondo i requisiti sopra esposti: Intranet – Processi – Artigiani e Commercianti – Accesso alle applicazioni EAP (ex-As400) reingegnerizzate – Aggiornamenti online: Segnalazione eventi particolari – Registrazione evento calamitoso.
3.3 Liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata è sospeso il versamento dei contributi dovuti, a titolo di saldo 2013 e primo acconto 2014, in coincidenza con i versamenti fiscali.
Per i committenti tenuti alla contribuzione nella Gestione separata sono sospesi i versamenti mensili con scadenza dal 17 febbraio 2014 al 16 luglio 2014 (compensi erogati nei mesi da gennaio 2014 a giugno 2014).
Nella denuncia individuale Emens riferita ai periodi di sospensione dovrà essere riportato, nell’elemento <CodCalamità> di <Collaboratore>, il valore 17: sospensione contributi a causa all'evento alluvionale del 17 gennaio 2014 nei medesimi territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. D.L. n. 4/2014. Validità dal 17 gennaio 2014 al 31 luglio 2014.
3.4 Aziende agricole assuntrici di manodopera
In relazione agli adempimenti cui sono tenute le aziende agricole assuntrici di manodopera si comunica che è sospesa la presentazione dei DMAG con competenza 4° trimestre 2013, 1° trimestre 2014 e 2° trimestre 2014.
Per i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle aziende assuntrici di manodopera, la sospensione ha per oggetto i seguenti versamenti:
3.5 Contributi dovuti dai lavoratori agricoli autonomi e dai concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare
Per quanto riguarda i lavoratori autonomi CD- CM-IAP e i concedenti PC/CF sono sospesi i termini aventi ad oggetto il seguente versamento:
3.6 Contributi dovuti da datori di lavoro domestico
Nell’arco temporale indicato dal citato decreto legge, giunge a scadenza il pagamento dei contributi per lavoro domestico relativo al 1° trimestre 2014 (scadenza 10.4.2014) ed al 2° trimestre 2014 (scadenza 10.7.2014). Inoltre, la sospensione del termine di pagamento, se ricadente nel periodo interessato, opera anche per tutti i contributi pregressi dovuti dai datori di lavoro che, a fronte di comunicazione di assunzione, hanno ricevuto dall’INPS la lettera di accoglimento in cui viene indicato il termine di pagamento entro 30 giorni dal ricevimento.
3.7 Contributi dovuti al Fondo pensioni Lavoratori dello Spettacolo e al Fondo Pensioni Sportivi Professionisti
Fermo restando quanto innanzi esposto ai paragrafi 1 e 2, l’art. 3, comma 2, lett. a) e lett. c) del decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4 si applica anche ai soggetti tenuti al versamento della contribuzione IVS nei confronti delle Gestioni ex Enpals.
Tali soggetti, per poter fruire della sospensione degli adempimenti contributivi ed informativi di cui al citato decreto, sono tenuti a presentare la domanda di cui all’allegato 2 alla sede Inps competente, indicando nell’apposito campo “Matricola Inps ex Enpals”, il codice gruppo identificativo dell’impresa e il codice dell’attività di impresa.
Qualora le attività di impresa svolte siano più di una, per ciascuna di esse dovranno essere indicati i relativi codici.
Sarà cura della sede Inps che ha ricevuto la domanda, trasmetterne copia al Polo PALS di Bologna, competente alla gestione della sospensione in relazione alla contribuzione IVS afferente alle Gestioni ex Enpals.
3.8 Aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione Pubblica
Fermo restando quanto esposto in merito all’esclusione del settore pubblico dal beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, tali benefici devono essere applicati anche ai dipendenti di enti con natura giuridica privata, iscritti alle gestioni pubbliche, di cui si riporta di seguito un’elencazione a titolo meramente esemplificativo:
I suddetti enti, durante il periodo oggetto di sospensione avranno cura di compilare la denuncia mensile <ListaPosPA> con tutti i dati giuridici, imponibili e contributivi del mese, valorizzando in questo caso, gli elementi <DataFineBeneficiCalamita> e <ContributoSospesoCalam>.
4. Modalità di recupero dei contributi sospesi
Il Decreto legge nulla dispone in merito alle modalità di ripresa degli adempimenti contributivi e di recupero dei contributi sospesi. Al riguardo, quindi, si fa riserva di fornire ulteriori indicazioni.
5. Istruzioni contabili
I contributi sospesi di cui trattasi, evidenziati nelle denunce UniEmens con il codice elemento “N963”, secondo le indicazioni contenute nel precedente punto 3.1.1) della presente circolare devono essere imputati al conto di nuova istituzione GPA 00/130.
Il programma di ripartizione della procedura DM provvede, tra l’altro, alla specifica automatica delle partite contabili derivate dall’analisi delle posizioni aziendali ammesse alla sospensione.
Le istruzioni contabili relative al recupero dei contributi sospesi nei confronti delle aziende, degli artigiani, dei commercianti, dei liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, delle aziende agricole e dei lavoratori agricoli autonomi e dai concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare, dei datori di lavoro domestico, dei soggetti tenuti al versamento della contribuzione IVS ai Fondi pensione Lavoratori dello Spettacolo e Sportivi Professionisti e delle aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione Pubblica, saranno fornite unitamente alle istruzioni amministrative.
Nell’allegato n. 3 è riportato il conto di nuova istituzione.
|