Direzione Centrale Pensioni
Coordinamento Generale Statistico Attuariale
L’articolo 2, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 45, dispone che il pagamento dell’onere di ricongiunzione può essere effettuato ratealmente con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT con riferimento al periodo di dodici mesi che termina al 31 dicembre dell'anno precedente.
Ogni anno l’Istituto, con apposita circolare, fornisce le tabelle dei coefficienti da utilizzare per i piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel corso dell’anno medesimo, aggiornate in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT per l’anno precedente a quello di riferimento.
Ai fini della predisposizione dei piani di ammortamento degli oneri relativi alle domande di ricongiunzione presentate nel corrente anno 2020, sono state aggiornate le tabelle allegate alla circolare n. 30 del 15 febbraio 2019 in base al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT per il 2019, pari allo 0,5%.
Tanto premesso, con la presente circolare si forniscono le istruzioni per il corretto uso delle tabelle (Allegato n. 1), la tabella I/2020, relativa all’ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto dello 0,5% il capitale unitario da 2 a 120 mensilità (Allegato n. 2) e la tabella II/2020, relativa ai coefficienti per la determinazione del debito residuo in caso di sospensione del versamento delle rate mensili prima dell’estinzione del debito al tasso annuo dello 0,5% (Allegato n. 3).
|