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INDICE
1. Quadro di riferimento 2. Nuove modalità di presentazione della domanda 2.1 Autorizzazione agli assegni per il nucleo familiare 3. Modalità di presentazione della domanda: istruzioni procedurali 3.1 Modalità di presentazione della domanda per lavoratori dipendenti di aziende attive nel settore privato non agricolo 3.2 Modalità di presentazione della domanda per lavoratori dipendenti di aziende attive nel settore privato agricolo 3.3 Modalità di presentazione della domanda per lavoratori di ditte cessate e fallite 4. Istruzioni per i datori di lavoro con dipendenti del settore privato non agricolo 4.1 Gestione delle domande presentate in modalità telematica all’INPS a decorrere dal 1° aprile 2019 4.2 Gestione delle domande presentate in modalità cartacea al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019
1. Quadro di riferimento
La disciplina dell’assegno per il nucleo familiare, contenuta nell’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, è strettamente collegata a quella generale degli assegni familiari contenuta nel D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (Testo Unico sugli assegni familiari). In base alle disposizioni del citato decreto-legge n. 69/1988, l’assegno per il nucleo familiare sostituisce, per il settore privato non agricolo, gli assegni familiari per i lavoratori in attività e le quote di maggiorazione per i pensionati, nonché ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato (gli assegni familiari rimangono in vigore limitatamente a specifiche categorie di lavoratori), e, per il settore pubblico, le quote di aggiunta di famiglia previste per i dipendenti di tale settore. Riguardo agli aspetti non disciplinati direttamente restano in vigore le norme contenute nel citato T.U. sugli assegni familiari, secondo quanto disposto dal comma 3 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 69/1988. In particolare, relativamente ai presupposti oggettivi e alla titolarità dell’obbligo alla corresponsione della prestazione, trovano applicazione – tra le altre disposizioni – gli articoli 1 e 37 del T.U. L’articolo 1, primo comma, stabilisce l’obbligatorietà della corresponsione delle prestazioni familiari, che spettano a coloro che “prestino lavoro retribuito alle dipendenze di altri”; l’articolo 37, comma 1, così come modificato dall’articolo 8 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, dispone che “gli assegni familiari sono corrisposti agli aventi diritto a cura del datore di lavoro alla fine di ogni periodo di pagamento della retribuzione", fermo restando il successivo conguaglio da parte dell’Istituto delle somme versate. Il datore di lavoro assume, dunque, la qualità di mero anticipatore delle somme dovute al lavoratore a titolo di prestazione familiare, poiché l’unico soggetto obbligato ex lege al pagamento è l’INPS. Infine, per i lavoratori dipendenti trova applicazione il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali espressamente sancito dall’articolo 2116 del codice civile, che al comma 1 stabilisce che “le prestazioni indicate nell’articolo 2114 [tra le quali sono compresi anche gli assegni per il nucleo familiare] sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l’imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza […]”. Ne deriva che il diritto all’assegno al nucleo familiare sorge per il lavoratore ogni qual volta si verifichino i presupposti previsti dalla legge, indipendentemente dalle iniziative dell’imprenditore al riguardo, in quanto non si tratta di rapporti che si svolgono tra lavoratori e datori di lavoro, ma di diritti e obblighi che lavoratori e datori di lavoro hanno nei confronti degli istituti di assistenza e previdenza.
2. Nuove modalità di presentazione della domanda
A decorrere dal 1° aprile 2019 le domande di assegno per il nucleo familiare dei lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo devono essere presentate direttamente all’INPS, esclusivamente in modalità telematica, al fine di garantire all’utenza il corretto calcolo dell’importo spettante e assicurare una maggiore aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ne consegue che le domande per la prestazione familiare sinora presentate dai lavoratori interessati ai propri datori di lavoro utilizzando il modello “ANF/DIP” (SR16), a decorrere dalla predetta data, devono essere presentate esclusivamente all’INPS. Le domande già presentate al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019 con il modello “ANF/DIP”, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2018 ed il 30 giugno 2019 o a valere sugli anni precedenti, non devono essere reiterate, ma saranno gestite dai datori di lavoro sulla base delle istruzioni fornite al successivo paragrafo 4.2. Le domande presentate in via telematica all’INPS, a decorrere dal 1° aprile 2019, saranno istruite dall’Istituto per la definizione del diritto e della misura della prestazione familiare richiesta. Nell’ambito di tale istruttoria saranno individuati gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti in riferimento alla tipologia del nucleo familiare e del reddito conseguito negli anni precedenti. Al cittadino richiedente saranno inviati esclusivamente gli eventuali provvedimenti di reiezione. L’utente potrà prendere visione dell’esito della domanda presentata accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione “Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata. In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare, o nel caso in cui si modifichino le condizioni che danno titolo all’aumento dei livelli di reddito familiare, il lavoratore interessato deve presentare, esclusivamente in modalità telematica, unadomanda di variazione per il periodo di interesse, avvalendosi della procedura “ANF DIP”.
2.1 Autorizzazione agli assegni per il nucleo familiare
Nei casi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di rilascio dell’Autorizzazione agli assegni per il nucleo familiare[1] il lavoratore, o il soggetto interessato, che presenta la domanda di “ANF DIP” deve comunque presentare la domanda di autorizzazione tramite l’attuale procedura telematica “Autorizzazione ANF”, corredata della documentazione necessaria per definire il diritto alla prestazione stessa. Si richiamano sul punto le indicazioni fornite dall’Istituto con le circolari e i messaggi pubblicati in materia. In caso di accoglimento, stante le nuove istruzioni vigenti a decorrere dal 1° aprile 2019, al cittadino richiedente non verrà più inviato il provvedimento di autorizzazione (modello “ANF43”), come finora previsto, ma si procederà alla successiva istruttoria della domanda di “ANF DIP”, da parte della Struttura territoriale compente, secondo le nuove modalità operative in atto dal 1° aprile 2019. In caso di reiezione, invece, sarà inviato al richiedente il relativo provvedimento (modello “ANF58”).
3. Modalità di presentazione della domanda: istruzioni procedurali
3.1 Modalità di presentazione della domanda per lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo
La domanda di assegno per il nucleo familiare deve essere presentata dal lavoratore all’INPS, esclusivamente in via telematica, mediante uno dei seguenti canali:
Nel caso in cui il datore di lavoro non sia più attivo, in quanto cessato o fallito, il lavoratore dovrà fare richiesta di pagamento diretto all’Istituto, nel limite della prescrizione quinquennale, secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 3.3.
3.2 Modalità di presentazione della domanda per lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato agricolo
La domanda di Assegno per il nucleo familiare da parte dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI) continuerà ad essere presentata al datore di lavoro con il modello “ANF/DIP” (SR16) cartaceo come attualmente previsto.
3.3 Modalità di presentazione della domanda per lavoratori di ditte cessate e fallite
In caso di domanda di assegno per il nucleo familiare da parte di lavoratori di ditte cessate o fallite, la prestazione familiare viene erogata direttamente dall’Istituto. La relativa domanda telematica (cfr. la circolare n. 136/2014) deve essere presentata all’Istituto, attraverso uno dei seguenti canali:
4. Istruzioni per i datori di lavoro con dipendenti del settore privato non agricolo.
4.1 Gestione delle domande presentate in modalità telematica all’INPS a decorrere dal 1° aprile 2019
Gli importi calcolati dall’Istituto (come descritto al precedente paragrafo 2) saranno messi a disposizione del datore di lavoro, che potrà prenderne visione attraverso una specifica utility, disponibile dal 1° aprile 2019, presente nel Cassetto previdenziale aziendale, con specifica indicazione del codice fiscale del lavoratore ed eventualmente di quello del richiedente, qualora i due soggetti non coincidano (ad esempio nel caso di madre separata senza posizione tutelata, che chiede la prestazione sulla posizione lavorativa dell’altro genitore). Sulla base degli importi teoricamente spettanti, così come individuati dall’Istituto, il datore di lavoro dovrà calcolare l’importo effettivamente spettante al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento. La somma corrisposta mensilmente non potrà comunque eccedere quella mensile indicata dall’Istituto. Il datore di lavoro erogherà gli importi per la prestazione familiare con le consuete modalità, unitamente alla retribuzione mensile, e provvederà al relativo conguaglio con le denunce mensili. Qualora il lavoratore abbia richiesto assegni per il nucleo familiare arretrati, il datore di lavoro potrà pagare al lavoratore e conguagliare attraverso il sistema Uniemens esclusivamente gli assegni relativi ai periodi di paga durante i quali il lavoratore è stato alle sue dipendenze. Pertanto, le prestazioni familiari relative ad anni precedenti, per periodi lavorativi alle dipendenze di un datore di lavoro diverso da quello attuale, dovranno essere liquidate dal datore di lavoro presso cui il lavoratore prestava la propria attività lavorativa nel periodo richiesto.
4.2 Gestione delle domande presentate in modalità cartacea al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019
Nel periodo compreso fra il 1° aprile 2019 e il 30 giugno 2019, i datori di lavoro potranno erogare le prestazioni di assegno per il nucleo familiare, e procedere al relativo conguaglio, sulla base sia di domande cartacee presentate dal lavoratore al datore di lavoro entro e non oltre il 31 marzo 2019, sia di domande telematiche presentate all’INPS dal 1° aprile 2019. Per gli assegni per il nucleo familiare presentati in via telematica all’INPS, il datore di lavoro dovrà operare sulla base delle istruzioni fornite al precedente paragrafo 4.1. Per gli assegni per il nucleo familiare presentati in modalità cartacea direttamente al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019, il datore di lavoro dovrà, secondo le modalità sinora utilizzate, calcolare l’importo dovuto sulla base delle dichiarazioni presenti nell’istanza, liquidare gli assegni ed effettuare il relativo conguaglio al più tardi in occasione della denuncia Uniemens relativa al mese di giugno 2019. Dopo la predetta data non sarà più possibile effettuare conguagli per assegni per il nucleo familiare che non siano stati richiesti con le nuove modalità telematiche.
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Con successivi messaggi saranno illustrate le nuove modalità di compilazione del flusso Uniemens nei casi di conguaglio di assegni per il nucleo familiare arretrati e le caratteristiche dell’utility di cui al precedente paragrafo 4, nonché fornite le istruzioni per la gestione, da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto, delle istanze presentate in via telematica.
[1] L’autorizzazione agli assegni al nucleo familiare deve essere richiesta nei seguenti casi:
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