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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 51 del 15-03-2011


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Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 15/03/2011
Circolare n. 51
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali





Allegati n.2
OGGETTO:

Regolamentazione comunitaria: regolamento (UE) n. 1231 del 24 novembre 2010.

SOMMARIO:

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del regolamento (UE) n. 1231 del 24 novembre 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011, i regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009  sono applicabili dagli Stati membri dell’Unione, ad eccezione del Regno Unito e della Danimarca, ai cittadini dei paesi terzi, ai loro familiari e superstiti, alle condizioni evidenziate dalla presente circolare. 

             Premessa

  1. Tutela dei cittadini extracomunitari residenti legalmente in uno degli Stati membri dell’Unione europea
  2. Ambito di applicazione soggettivo: articolo 1 del regolamento (UE) n. 1231/2010 e articolo 2 del regolamento (CE) n. 883/2004
  3. Effetti del regolamento (UE) n. 1231/2010
  4. Esportabilità delle prestazioni per disoccupazione
  5. Accordi internazionali di sicurezza sociale
  6. Disposizioni  concernenti i rapporti con la Danimarca 
  7. Disposizioni concernenti i rapporti con il Regno Unito
  8. Abrogazione del regolamento (CE) n. 859/2003 
  9. Disposizioni transitorie

 

Premessa

 

Con circolare n. 82 del 1° luglio 2010 sono state impartite disposizioni generali relative all’applicazione,  dal 1° maggio 2010, dei regolamenti comunitari (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, come modificato dal regolamento  (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e n. 987 del 16 settembre 2009 di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri dell’Unione europea.  Al punto 4 della circolare è stato indicato che i regolamenti succitati non erano applicabili ai cittadini extracomunitari, i  quali continuavano ad essere destinatari delle disposizioni dei regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72, in base a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 859/2003.

 

Successivamente sono state trasmesse le ulteriori disposizioni applicative dei nuovi regolamenti comunitari elencate nell’allegato n. 1.

 

Con la presente circolare si illustrano le finalità e le disposizioni del regolamento (UE) n. 1231 del 24 novembre 2010 (allegato n. 2),  in base al quale gli Stati membri, ad eccezione della Danimarca e del Regno Unito, applicano i regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 ai cittadini dei paesi terzi, ai loro familiari e superstiti, a determinate condizioni,  con decorrenza 1° gennaio 2011.

 

Pertanto, le circolari e i messaggi elencati nel citato allegato n. 1 devono essere applicati anche ai cittadini extracomunitari nei limiti di seguito specificati.

 

 

1.   Tutela dei cittadini extracomunitari residenti legalmente in uno degli Stati membri dell’Unione europea

 

Il regolamento n. 1231/2010 è stato adottato considerando principalmente l’esigenza di contribuire ad una più incisiva politica di integrazione dei cittadini dei paesi terzi già legalmente residenti nel territorio degli Stati membri che, nel rispetto dei diritti e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, garantisca loro diritti ed obblighi analoghi a quelli dei cittadini dell’Unione europea. 

 

Pertanto, è risultato necessario sostituire il regolamento (CE) n. 859/2003 (vedi in particolare la circolare n. 118 del 1° luglio 2003) -  con cui già erano state perseguite le finalità di integrazione e di equiparazione dei diritti dei cittadini extracomunitari residenti  nel territorio degli Stati membri -  con il regolamento (UE) n. 1231/2010, che consente l’applicazione del nuovo coordinamento, costituito dai regolamenti n. 883/2004 e n. 987/2009, oltre che ai cittadini comunitari, anche ai cittadini degli Stati terzi già legalmente residenti in uno Stato membro.

 

Si precisa che il regolamento n. 1231/2010 non conferisce alle persone con cittadinanza extracomunitaria il diritto all’ingresso, al soggiorno o alla residenza in uno Stato membro, né il diritto all’accesso al mercato del lavoro di tale Stato. Ne consegue che l’applicazione del regolamento n. 1231/2010 non pregiudica il diritto di ogni singolo Stato a non concedere, ritirare o non rinnovare un permesso di ingresso, di soggiorno, di residenza o di lavoro.

 

 

2. Ambito di applicazione soggettivo: articolo 1 del regolamento (UE) n.  1231/2010 e articolo 2 del regolamento (CE) n. 883/2004

 

I criteri e le condizioni in base alle quali il regolamento n. 859/2003 ha esteso, dal 1° giugno 2003, l’ambito di applicazione soggettivo dei regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72 ai cittadini extracomunitari sono analoghi a quelli in forza dei quali il regolamento (UE) n. 1231/2010 estende a tali cittadini l’ambito di applicazione soggettivo dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009.

 

Infatti, il regolamento n. 1231/2010, in vigore dal 1° gennaio 2011, prevede, all’articolo 1, che “il regolamento (CE) n. 883/2004 ed il regolamento (CE) n. 987/2009 si applicano ai cittadini dei paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità, nonché ai loro familiari e superstiti, purché risiedano legalmente nel territorio di uno Stato membro e si trovino in una situazione che non sia confinata, in tutti i suoi aspetti, all’interno di un solo Stato membro”.

 

Al riguardo occorre tenere presente che, per quel che concerne l’attività dell’Istituto, a decorrere dal 1° gennaio 2011 i principi e le disposizioni generali su cui si basano i regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009, nonché le relative disposizioni specifiche, quali, ad esempio, quelle in materia di collaborazione amministrativa, legislazione applicabile, distacchi, prestazioni pensionistiche e non, recuperi, sono destinate non soltanto:

 

  1. al cittadino comunitario, ai suoi familiari e superstiti
  2. all’apolide ed al rifugiato residente in uno degli Stati membri, ai suoi familiari e superstiti
  3. al superstite, cittadino extracomunitario, di persona deceduta avente cittadinanza comunitaria
  4. al superstite, cittadino comunitario, di persona deceduta avente cittadinanza extracomunitaria
  5. al superstite, apolide o profugo, residente in uno degli Stati membri, di persona deceduta avente cittadinanza comunitaria
  6. al superstite, apolide o profugo, residente in uno degli Stati membri, di persona deceduta avente cittadinanza extracomunitaria,

 

ma anche ai cittadini dei paesi terzi, ai loro familiari e superstiti ai quali i regolamenti succitati non siano già applicabili unicamente a causa della loro nazionalità, residenti nel territorio di uno degli Stati membri dell’Unione europea, sempre che siano stati assoggettati alle legislazioni di almeno due Stati membri (vedi in particolare il messaggio n. 4932 del 23 febbraio 2007).

 

 

3. Effetti del regolamento (UE) n. 1231/2010

 

In forza del regolamento n. 1231/2010 non possono sorgere diritti ed obblighi per periodi precedenti il 1° gennaio 2011, data di entrata in vigore del regolamento stesso. Possono, inoltre, essere acquisiti diritti connessi agli eventi tutelati anche se antecedenti al 1° gennaio 2011; in questo caso la decorrenza delle eventuali prestazioni è, comunque, obbligatoriamente fissata dal 1° gennaio 2011 o da data successiva. Si ribadisce, onde evitare i dubbi già sorti in passato in applicazione di nuove norme comunitarie, che ai fini del diritto alle prestazioni sono totalizzabili, in favore del cittadino extracomunitario, dei suoi familiari e superstiti, periodi assicurativi precedenti il 1° gennaio 2011.

 

Come il regolamento (CE) n. 859/2003 non era modificativo del regolamento CEE n. 1408/71, anche il regolamento (UE) n. 1231/2010 non è modificativo del regolamento (CE) n. 883/2004, avendone soltanto esteso l’ambito soggettivo di applicazione.

 

 

4. Esportabilità delle prestazioni per disoccupazione

 

Secondo quanto indicato al punto 2, le disposizioni del regolamento n. 1231/2010 non conferiscono al cittadino dello Stato terzo il diritto all’ingresso, al soggiorno o alla residenza in uno Stato membro, né il diritto all’accesso al mercato del lavoro di tale Stato, né pregiudicano il diritto degli Stati a non concedere, ritirare o non rinnovare un permesso di ingresso, di soggiorno, di residenza o di lavoro.

 

Inoltre, è necessario considerare che continua ad aver diritto alle prestazioni per disoccupazione, secondo quanto previsto dall’articolo 64 del regolamento n.  883/2004, la persona la quale si rechi in un altro Stato membro (o in più Stati membri) in cerca di lavoro, a condizione che si iscriva come richiedente un’occupazione  presso gli uffici del lavoro dello Stato o di ciascuno degli Stati in cui si sia recato.

 

Ne consegue che le disposizioni dell’articolo 64 possono essere applicate nei confronti del cittadino extracomunitario, soltanto se questi ha diritto, tenendo conto, ove occorra, del suo titolo di soggiorno o dello stato di soggiornante di lunga durata, di iscriversi come richiedente lavoro presso l’ufficio del lavoro dello Stato in cui si è recato in cerca di occupazione e se ha diritto di esercitarvi legalmente un lavoro.     

 

Pertanto, le sedi dell’Istituto, accertato il diritto alla prestazione per disoccupazione, devono continuare a corrispondere la prestazione anche al cittadino extracomunitario che si rechi in un altro Stato membro in cerca di lavoro, ponendo particolare attenzione all’accertamento della condizione di iscrizione presso l’ufficio del lavoro estero. Su tale punto si ricorda che l’istituzione dello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata è comunque tenuta, a seguito della presentazione, da parte della persona stessa, del documento portatile U2 (vedi circolare n. 132 del 20 ottobre 2010), ad inviare immediatamente all’istituzione competente un documento (PAPER SED U009) con l’indicazione della data in cui è avvenuta l’iscrizione.

 

 

5. Accordi internazionali di sicurezza sociale

 

L’applicazione del regolamento n. 1231/2010 non può in nessun caso pregiudicare i diritti e gli obblighi derivanti dagli accordi internazionali, che prevedano vantaggi in materia di sicurezza sociale, conclusi con gli Stati terzi e di cui sia parte la Comunità europea.

 

Nulla è innovato per quanto concerne l’applicazione dei regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72

 

  • nei confronti della Svizzera, in base all’Accordo tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera;
  • nei confronti di  Islanda, Liechtenstein e Norvegia, in base all’Accordo SEE. 

 

Pertanto, gli accordi sopracitati non sono applicabili ai cittadini extracomunitari. 

 

 

6. Disposizioni concernenti i rapporti con la Danimarca

 

Il regolamento n. 1231/2010 non è vincolante per la Danimarca, che non lo applica analogamente al regolamento (CE) n. 859/2003 (vedi circolare n. 118 del 1° luglio 2003); pertanto nulla è innovato nei rapporti con tale Stato. Infatti, visto che la Danimarca non è vincolata all’applicazione della regolamentazione comunitaria al cittadino extracomunitario, non vi può essere da parte italiana nei rapporti con la Danimarca applicazione unilaterale della regolamentazione comunitaria al cittadino extracomunitario.

 

Si ritiene utile di seguito specificare le principali conseguenze di quanto sopraindicato.

 

In primis, da parte italiana non è possibile applicare la regolamentazione comunitaria in materia di determinazione della legislazione applicabile nei casi di distacco, se il cittadino extracomunitario è temporaneamente trasferito in Danimarca dall’azienda avente sede in Italia, o viceversa, sia temporaneamente distaccato in Italia dall’azienda avente sede in Danimarca; neppure trova applicazione la regolamentazione comunitaria nel caso di temporaneo trasferimento del lavoratore autonomo dall’Italia in Danimarca e viceversa. Non sono applicabili, altresì, le norme di determinazione della legislazione applicabile al lavoratore extracomunitario che svolga abitualmente la sua attività in Italia ed in Danimarca.

 

I regolamenti n. 883/2004 e n. 987/2009 non trovano applicazione neppure al lavoratore extracomunitario che richieda una prestazione pensionistica in base ai periodi assicurativi italiani e danesi. In particolare le sedi non devono totalizzare i periodi assicurativi italiani e danesi per il diritto a pensione e neppure tener conto dei periodi danesi inferiori all’anno per il diritto e la misura della pensione.  

 

Si ribadisce che le prestazioni non contributive di cui all’articolo 70 del regolamento (CE) n. 883/2004 e all’allegato X riportato nel regolamento n. 988/2009 (vedi circolare n. 88 del 2 luglio 2010, punto 22, e il messaggio n. 91 del 29 settembre 2003), in quanto inesportabili, non possono essere corrisposte a cittadini comunitari e extracomunitari residenti in uno Stato membro diverso dall’Italia.

 

Si conferma che, nel caso in cui il cittadino extracomunitario abbia diritto a pensione italiana autonoma (in base ai soli periodi assicurativi italiani) o a pro rata di pensione derivante dalla totalizzazione con periodi assicurativi di altri Stati membri dell’Unione europea o legati all’Italia da convenzioni bilaterali, gli importi pensionistici spettanti secondo la legislazione danese, come gli altri redditi conseguiti in Danimarca o in altro Stato, pur costituendo reddito, non sono da considerare come pro-rata. Ciò vale, in particolare, per quanto concerne l’integrazione al trattamento minimo delle pensioni erogate dall’Istituto e comporta, ovviamente, l’inapplicabilità dell’articolo 58 del regolamento n. 883/2004, che disciplina appunto l’attribuzione dell’integrazione.

 

Anche le disposizioni dei citati regolamenti n. 883/2004 e n. 987/2009 in materia di prestazioni familiari non sono applicabili al lavoratore extracomunitario nei rapporti tra Italia e Danimarca. Al riguardo si ribadisce che per l’accertamento del diritto alle prestazioni occorre in ogni caso considerare i componenti del nucleo familiare residenti in Italia ed all’estero, ivi compresi i familiari residenti in Danimarca (vedi messaggio n. 4932 del 23 febbraio 2007). Non risultano, invece, applicabili le regole di priorità, qualora si riscontri il cumulo di prestazioni italiana e danese, per i familiari del cittadino extracomunitario. Pertanto, le sedi devono accertare il diritto e la misura delle prestazioni familiari unicamente in base a quanto previsto dalla legislazione italiana, dopo aver determinato la composizione del nucleo comprendendo i familiari residenti in Italia, negli altri Stati comunitari, compresa la Danimarca, o in un paese terzo.     

 

Ovviamente, per quanto concerne tutti gli altri capitoli del regolamento, compresi quelli in materia di prestazioni per disoccupazione, malattia, maternità e paternità assimilata alla maternità, restano applicabili, tra Italia e Danimarca, nei confronti dei cittadini extracomunitari, esclusivamente le disposizioni della legislazione nazionale.

 

 

7. Disposizioni concernenti i rapporti con il Regno Unito

 

Il Regno Unito non ha partecipato all’adozione del regolamento (UE) n. 1231/2010, non è da questo vincolato e non è tenuto ad applicarlo.

 

Al riguardo occorre tenere presente che il Regno Unito ha, invece, partecipato all’adozione del regolamento (CE) n. 859/2003 che, come già ricordato,  ha esteso, a decorrere dal 1° giugno 2003, le disposizioni del regolamento CEE n. 1408/71 e del regolamento CEE n. 574/72 ai cittadini dei paesi terzi cui tali disposizioni non erano già applicabili unicamente a causa della loro nazionalità, a determinate condizioni.

 

Poiché il regolamento (CE) n. 859/2003 è stato abrogato dall’articolo 2 del regolamento n. 1231/2010 tra gli Stati da questo regolamento vincolati (come indicato al successivo punto 9), il Regno Unito attualmente continua ad applicare ai cittadini extracomunitari il regolamento n. 859/2003 e, quindi, i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/1972.

 

Ne consegue in particolare che le disposizioni relative all’accertamento del diritto ed alla determinazione della misura delle prestazioni orfanili (vedi la circolare n. 36 del 15 febbraio 2000), restano applicabili nei confronti dell’orfano cittadino extracomunitario superstite di dante causa con cittadinanza extracomunitaria, tenendo presente quanto previsto dall’articolo 2 del regolamento n. 1408/71 e dall’articolo 1 del regolamento n. 859/2003. 

 

 

8. Abrogazione del regolamento (CE) n. 859/2003

 

Il regolamento (CE) n. 859  del 14 maggio 2003, in vigore dal 1° giugno 2003, che ha esteso le disposizioni del regolamento CEE n. 1408/71 e del regolamento CEE n. 574/72 ai cittadini dei paesi terzi cui tali disposizioni non erano già applicabili unicamente a causa della loro nazionalità, è abrogato tra gli Stati membri vincolati dal regolamento (UE) n. 1231/2010 a decorrere dal 1° gennaio 2011.

 

Pertanto, il regolamento n. 859/2003 resta in vigore dopo il 31 dicembre 2010 soltanto nei rapporti con il Regno Unito.

 

 

9. Disposizioni transitorie

 

Il regolamento (UE) n. 1231/2010 non prevede disposizioni transitorie, per cui, nei casi in cui risulti necessario, occorre tenere presenti le disposizioni transitorie previste dai regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 e dalle circolari applicative di cui all’allegato n. 1.

 

  Il Direttore Generale  
  Nori