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INDICE
1. Premessa 2. Datori di lavoro che possono accedere al beneficio 3. Lavoratrici per le quali spetta l’incentivo 4. Rapporti incentivati 5. Assetto e misura dell’incentivo 6. Condizioni di spettanza dell’incentivo 7. Procedimento di ammissione all’incentivo. Adempimenti dei datori di lavoro 8. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens 9. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <PosAgri> del flusso UniEmens 10. Istruzioni contabili
1. Premessa
In attuazione della previsione contenuta nell’articolo 1, comma 220, della legge n. 205/2017, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (Allegato n. 1), con il decreto 11 maggio 2018 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Interno (Allegato n. 2), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2018, è stato disciplinato lo sgravio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dalle cooperative sociali nel corso dell’anno 2018, di donne vittime di violenza di genere.
La misura dell’agevolazione è pari ai complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nei limiti degli importi previsti nel decreto citato.
La suddetta agevolazione è riconosciuta dall’Istituto in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze.
Con la presente circolare, a seguito delle necessarie interlocuzioni con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si illustra la disciplina contenuta nella citata legge e nel citato decreto ministeriale e si forniscono le indicazioni operative per la fruizione dell’incentivo.
2. Datori di lavoro che possono accedere al beneficio
Possono accedere al beneficio in trattazione esclusivamente le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.
Al riguardo, si ricorda che la citata legge qualifica come cooperative sociali le società che hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso:
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
3. Lavoratrici per le quali spetta l’incentivo
L’incentivo in esame spetta per l’assunzione di donne vittime di violenza di genere, inserite in percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio di cui all’articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.
4. Rapporti incentivati
L’incentivo, come espressamente previsto dall’articolo 1, comma 220, della legge n. 205/2017, può essere riconosciuto per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018.
In virtù del tenore letterale della norma, secondo cui il beneficio trova applicazione per le “nuove” assunzioni, non sono incentivabili le conversioni a tempo indeterminato di rapporti a termine.
Inoltre, non sono incentivabili i rapporti di lavoro intermittente. Al riguardo, si osserva come il lavoro intermittente, anche laddove preveda la corresponsione di un compenso continuativo in termini di indennità di disponibilità (la cui misura è peraltro rimessa alla pattuizione fra le parti), costituisce pur sempre una forma contrattuale strutturalmente concepita allo scopo di far fronte ad attività lavorative di natura discontinua[1], tanto che, sul piano generale, la durata della prestazione lavorativa è soggetta a limitazioni di legge[2]. Inoltre, l’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, nell’ an e nel quantum, è soggetto alla totale discrezionalità delle esigenze produttive del datore di lavoro[3]. Pertanto, in considerazione della possibile discontinuità della prestazione e al fine di incentivare le assunzioni a tempo indeterminato che garantiscano una maggiore stabilità, tale forma contrattuale deve ritenersi esclusa dalle tipologie di rapporti incentivabili.
In considerazione della circostanza che il citato articolo 1, comma 220, della legge n. 205/2017 prevede che il beneficio si applichi alle “nuove” assunzioni a tempo indeterminato tout court, lo stesso trova applicazione anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro domestico instaurati a tempo indeterminato nonché nelle ipotesi di rapporti di apprendistato.
Nell’ambito delle tipologie contrattuali ammesse, l’incentivo spetta sia in ipotesi di rapporti a tempo pieno che a tempo parziale.
Nelle ipotesi di rapporto di lavoro part-time (orizzontale, verticale o misto), la soglia massima dell’agevolazione, pari a 350 euro mensili, deve essere ridotta in misura proporzionale alla durata dello specifico orario di lavoro.
In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l’esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.
5. Assetto e misura dell’incentivo
L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 350 euro mensili. Per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 11,29 euro (equivalente all’importo massimo di 350 euro suddiviso per 31 giorni) per ogni giorno di fruizione dell’agevolazione contributiva.
Per la determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio si deve fare riferimento alle indicazioni già fornite dall’Istituto per i più recenti benefici contributivi, nonché, ai fini della delimitazione dell’agevolazione, alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di esonero. Pertanto, non costituiscono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni datoriali:
- il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”, di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dal comma 756, ultimo periodo, della medesima legge;
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano–Alto Adige;
Sono inoltre escluse dall’applicazione dell’agevolazione le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.
Pertanto, non sono soggette all’esonero contributivo le seguenti forme di contribuzione, ancorché di natura obbligatoria:
Si precisa inoltre che, trattandosi di una contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, il contributo aggiuntivo IVS, previsto dall’articolo 3, comma 15, della legge 29 maggio 1982, n. 297, destinato al finanziamento dell’incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari allo 0,50% della retribuzione imponibile, è oggetto di esonero. Al riguardo, si sottolinea che il successivo comma 16 della sopra citata disposizione di legge prevede contestualmente l’abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto in misura pari al predetto incremento contributivo. Pertanto, una volta applicato l’esonero dal versamento del contributo aggiuntivo IVS, il datore di lavoro non dovrà operare l’abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto oppure dovrà effettuare detto abbattimento in misura pari alla quota del predetto contributo esclusa, per effetto dell’applicazione del massimale, dalla fruizione dell’esonero contributivo.
Poiché, inoltre, l’agevolazione opera sulla contribuzione effettivamente dovuta, in caso di applicazione delle misure compensative di cui all’articolo 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, – destinazione del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione, al fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del c.c. - l’incentivo è calcolato sulla contribuzione previdenziale dovuta, al netto delle riduzioni che scaturiscono dall’applicazione delle predette misure compensative.
Inoltre, nei casi di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine, trova applicazione la previsione di cui all’articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92, riguardante la restituzione del contributo addizionale dell’1,40% prevista per i contratti a tempo determinato[4].
Con riferimento al periodo di godimento dell’incentivo, si precisa, come già chiarito per altre agevolazioni, che lo stesso può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità (cfr. la circolare n. 84/1999). In tale ipotesi è consentito il differimento temporale del periodo di fruizione del beneficio[5].
6. Condizioni di spettanza dell’incentivo
L’agevolazione spetta dalla data di assunzione fino al periodo di paga di novembre 2020.
Il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato alle seguenti condizioni:
Con riferimento ai principi generali in materia di incentivi all’occupazione, si fa presente quanto segue:
1) l’incentivo non spetta se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione (articolo 31, comma 1, lett. a), del D.lgs n. 150/2015); 2) l’incentivo non spetta se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Tale condizione vale anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o perché abbia cessato un rapporto a termine (articolo 31, comma 1, lett. b), del D.lgs n. 150/2015). Circa le modalità di esercizio del suddetto diritto di precedenza, si rinvia a quanto stabilito, da ultimo, nell’interpello n. 7/2016 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, secondo il quale, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge (pari a sei mesi dalla cessazione del rapporto nella generalità dei casi e tre mesi per le ipotesi di rapporti stagionali), il datore di lavoro può legittimamente procedere alla assunzione di altri lavoratori; 3) l’incentivo non spetta se presso il datore di lavoro o presso l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione sia finalizzata all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione (art. 31, comma 1, lett. c), del D.lgs n. 150/2015); 4) l’incentivo non spetta se l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento (art. 31, comma 1, lett. d), del D.lgs n. 150/2015); 5) ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; ai medesimi fini non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, di cui all’articolo 4, comma 1, lett. a) e b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo (art. 31, comma 2, del D.lgs n. 150/2015); 6) l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione produce la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione (art. 31, comma 3, del D.lgs n. 150/2015).
Con specifico riferimento agli obblighi di assunzione di cui al punto 1), si evidenziano, a titolo esemplificativo, le seguenti ipotesi in cui non si ha diritto al riconoscimento dell’incentivo, in quanto l’assunzione è effettuata in attuazione di un obbligo:
Per quanto concerne gli obblighi di assunzione previsti dalla contrattazione collettiva si richiamano, a titolo esemplificativo, le disposizioni collettive applicabili in caso di cambio appalto di servizi, in forza delle quali l’azienda che subentra ad un’altra è obbligata ad assumere i dipendenti della precedente azienda (cfr. il contratto collettivo multiservizi).
La verifica dei presupposti legittimanti la fruizione dell’agevolazione verrà effettuata mediante attività di controllo da parte dell’Istituto, anche in collaborazione con l’Agenzia Ispettiva Nazionale e con il Ministero dell’Interno.
7. Procedimento di ammissione all’incentivo. Adempimenti dei datori di lavoro
Per essere autorizzato alla fruizione dell’agevolazione, il datore di lavoro interessato, previa autentificazione, deve inoltrare all’Istituto, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “Do.VI”, disponibile sul sito internet www.inps.it, all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni – ex DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, al seguente percorso: “Accedi ai servizi” > “Altre tipologie di utente” > “Aziende, consulenti e professionisti” > “Servizi per le aziende e consulenti” > “Dichiarazioni di responsabilità del contribuente”, una domanda di ammissione all’incentivo, indicando i seguenti dati:
L’Istituto, una volta ricevuta la richiesta, mediante i propri sistemi informativi centrali svolge le seguenti attività:
Con riferimento ai rapporti a tempo parziale, nelle ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro in corso di rapporto, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non potrà superare, per i vincoli legati al finanziamento della misura, il tetto già autorizzato mediante le procedure telematiche. Nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, sarà onere del datore di lavoro riparametrare l’incentivo spettante per fruire dell’importo ridotto.
Successivamente all’accantonamento definitivo delle risorse, effettuato in base all’aliquota contributiva datoriale dichiarata nella richiesta telematica, il soggetto interessato potrà fruire dell’importo spettante, in quote mensili, a partire dal mese di assunzione fino alla mensilità di paga novembre 2020, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.
La fruizione del beneficio potrà avvenire mediante conguaglio nelle denunce contributive e il datore di lavoro dovrà avere cura di non imputare l’agevolazione a quote di contribuzione non oggetto di esonero.
Anche a seguito dell’autorizzazione al godimento dell’agevolazione, l’Istituto, il Ministero dell’Interno e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) effettueranno i controlli di loro pertinenza, volti ad accertare l’effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dell’incentivo di cui si tratta.
8. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens
I datori di lavoro autorizzati esporranno i nominativi delle lavoratrici, a partire dal flusso UniEmens di competenza aprile 2020, per i quali spetta l’incentivo, valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:
I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:
Per il recupero di importi non conguagliati o la restituzione di somme non spettanti, i datori di lavoro dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (UniEmens/vig). Della medesima procedura dovranno avvalersi anche i datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’incentivo spettante.
Si evidenzia infine che, nelle ipotesi di passaggio di un lavoratore, per il quale il datore di lavoro cedente stava già godendo dell’incentivo, a un altro datore di lavoro, a seguito di cessione individuale del contratto, ai sensi dell’articolo 1406 c.c., o di trasferimento di azienda, ai sensi dell’articolo 2112 c.c., dopo la preventiva verifica di legittimità dell’operazione effettuata da parte della Struttura territoriale competente, all’atto della compilazione del flusso ed al fine della fruizione del beneficio residuo, il subentrante dovrà procedere come segue:
Nella medesima ipotesi, il cedente, a sua volta, provvederà ad indicare il lavoratore in questione nell’elemento <Cessazione>, con il medesimo codice tipo cessazione “2T”, senza la contemporanea valorizzazione dell’elemento <MatricolaProvenienza>.
9. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <PosAgri> del flusso UniEmens
A decorrere dal flusso di competenza aprile 2020, i datori di lavoro autorizzati esporranno i nominativi delle lavoratrici per le quali spetta l’incentivovalorizzando, oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, gli elementi di seguito specificati:
Il suddetto Codice Agevolazione “VD” è compatibile solo con le dichiarazioni riportanti il tipo ditta “Cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991e loro consorzi” (codice tipo ditta 1= 09) e il tipo ditta “Cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991 con processi produttivi di tipo industriale e loro consorzi” (codice tipo ditta 1=17).
Le aziende agricole potranno verificare l’attribuzione del Codice Agevolazione “VD”, consultando le sezioni “Codici Autorizzazione” e “Lavoratori Agevolati” della posizione aziendale, nel Cassetto previdenziale delle aziende agricole.
In fase di trasmissione l’Istituto procederà a verificare che le agevolazioni indicate nei flussi siano coerenti con le autorizzate rilasciate.
L’esposizione dei dati suddetti consentirà di procedere in sede di tariffazione corrente alla quantificazione, nei limiti dell’importo autorizzato, dell’esonero spettante che sarà riportato nel relativo prospetto di calcolo.
Per il recupero dell’incentivo relativo agli anni 2018, 2019 ed al primo trimestre 2020, le aziende ammesse al beneficio dovranno trasmettere, per i lavoratori interessati, un flusso di variazione che, omettendo i consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, valorizzi gli elementi di seguito specificati come segue:
• campo/elemento <CodiceRetribuzione> con il codice “Y”; • campo/elemento <CodAgio> con il codice Agevolazione “VP” che assume il significato di “RECUPERO PREGRESSO VD”.
La valorizzazione dei periodi pregressi deve essere effettuata esclusivamente nei flussi trasmessi entro i termini previsti per il secondo trimestre 2020.
10. Istruzioni contabili
Al fine di rilevare contabilmente lo sgravio contributivo oggetto della presente circolare, il cui onere è posto a carico dello Stato nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive), si istituisce il conto GAW37244.
Al nuovo conto, gestito dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile dei DM, andranno contabilizzate le somme conguagliate dai datori di lavoro secondo le istruzioni operative fornite nel precedente paragrafo 8, evidenziate con il codice elemento “L499” per “conguaglio incentivo assunzione donne vittime di violenza di genere” e “L500” per “arretrati incentivo assunzione donne vittime di violenza di genere”.
Le istruzioni contabili, relative alla rilevazione dello sgravio contributivo da parte dei datori di lavoro agricoli, saranno fornite direttamente alle procedure di gestione.
La Direzione generale, come di consueto, curerà direttamente i rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri connessi con lo sgravio contributivo in esame.
Si riporta in allegato la variazione intervenuta al piano dei conti (Allegato n. 3).
[1] Art. 13, comma 1, del D.lgs n. 81/2015: “[…] prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente […] anche in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno”. [2] Art. 13, comma 3, del D.lgs n. 81/2015: “In ogni caso, con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari”. [3] Art. 13, comma 1, del D.lgs n. 81/2015: “Il contratto di lavoro intermittente è il contratto [...] mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa […]”. [4] In tali ipotesi, come espressamente previsto dal medesimo articolo, la restituzione avviene detraendo dalle mensilità spettanti un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine. [5] Ai fini della sospensione e del successivo differimento nella fruizione del beneficio, si riporta quanto previsto in proposito nel messaggio INPS n. 72 del 21 marzo 2000: “Nell'ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro (quiescenza del rapporto) per maternità con relativo differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici contributivi, il datore di lavoro, sulle integrazioni della retribuzione poste a suo carico dalle previsioni contrattuali durante il periodo di astensione, è tenuto al versamento dell'ordinaria contribuzione senza la possibilità di fruire delle agevolazioni previste per le assunzioni agevolate”.
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