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Circolare numero 54 del 13-04-2012


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Direzione Centrale Entrate
Roma, 13/04/2012
Circolare n. 54
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.4
OGGETTO:

Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di Durc irregolare. Art. 4 del Decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

 

 

SOMMARIO:

L'art. 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207  ha introdotto il potere sostitutivo della stazione appaltante nei confronti dell’ Inps, dell’Inail e, in caso di imprese edili, della Cassa edile in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore e del subappaltatore accertata con il Durc.

 

Premessa

 

Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, «Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”» (pubblicato nella G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010), entrato in vigore l'8 giugno 2011, nella parte I, "Disposizioni comuni", tra le novità di più rilevante interesse ai fini della disciplina in tema di Durc, all'art. 4 ha introdotto il potere sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore e del subappaltatore (allegato 1).

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a conclusione degli approfondimenti svolti in condivisione con Inps, Inail e Casse edili con il coinvolgimento dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, con la circolare n. 3 del 16 febbraio 2012 (allegato 2), le cui disposizioni si intendono integralmente richiamate, ha provveduto a fornire alcuni chiarimenti in ordine ai contenuti e alle modalità di attivazione dell’intervento sostitutivo.

 

 

1) Intervento sostitutivo: soggetti tenuti all’attivazione.

 

 

L’intervento sostitutivo opera nell’ambito dei contratti pubblici (1) ed è attivabile, secondo quanto disposto dall’art. 4, comma 2, del D.P.R. 207/2010, in presenza di Durc irregolare relativo ad uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto.

 

La norma dispone che, ricorrendo tale fattispecie, il responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente alle inadempienze accertate nel Durc che, pertanto, potranno essere riferite sia alla posizione dell’esecutore che a quella del subappaltatore.

Tale importo è versato direttamente dalla stazione appaltante a Inps, Inail e, in caso di imprese edili, anche alle Casse edili.

 

Al riguardo, il legislatore ha precisato che il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze segnalate con il Durc è disposto a cura dei soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. b) del citato D.P.R. e quindi dalle amministrazioni aggiudicatrici, dagli organismi di diritto pubblico, dagli enti aggiudicatori e dai soggetti aggiudicatori (2).

 

 

2) Modalità di attuazione dell’intervento sostitutivo nei confronti dell’esecutore del contratto.

 

 

Come precisato nel punto precedente, l’irregolarità attestata con il Durc nei confronti dell’operatore economico, parte del contratto pubblico, comporta che il pagamento dell’importo, che avrebbe dovuto essere liquidato dalla stazione appaltante in relazione alla fase del contratto, sia effettuato a favore degli Istituti previdenziali e delle Casse edili.

 

Occorre ricordare che la richiamata circolare ministeriale, ha chiarito che la stazione appaltante, prima dell’attivazione dell’intervento sostitutivo, deve operare, sull’importo in pagamento, la ritenuta dello 0,50 per cento. Tale somma potrà essere svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del Durc regolare.

 

Nella citata circolare è stato inoltre specificato che l’istituto dell’intervento sostitutivo opera non soltanto nel caso in cui il debito delle stazioni appaltanti copra interamente le irregolarità accertate nel Durc, ma anche qualora il medesimo debito sia in grado di “colmare” le stesse solo in parte.

 

In tale ultima ipotesi il pagamento nei confronti di ciascun Ente dovrà essere effettuato in proporzione alle irregolarità dell’operatore economico segnalate nel documento stesso.

 

 

3) Modalità di attuazione dell’intervento sostitutivo in caso di subappalto.

 

 

Ferme restando le previsioni indicate al punto precedente, l’intervento sostitutivo opera, secondo quanto precisato dal Ministero del Lavoro, anche per le irregolarità contributive dei subappaltatori impiegati nel contratto.

In tale fattispecie la stazione appaltante potrà effettuare il pagamento a favore degli Enti interessati nei limiti del valore del debito che l’appaltatore ha nei confronti del subappaltatore.

 In assenza di un’esposizione debitoria dell’appaltatore, ed avvenuto il pagamento nei limiti evidenziati, la stazione appaltante potrà effettuare il versamento della somma eventualmente residua all’appaltatore nei cui confronti sia certificata la regolarità.

 

 

4) Intervento sostitutivo e verifiche ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/73.

 

 

Tenuto conto delle finalità poste a fondamento dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/73, il Ministero del Lavoro ha affermato che è possibile ritenere che le stesse “non sembrano poter interferire” con l’applicazione dell’intervento sostitutivo della stazione appaltante.

 

Pertanto, poiché l’istituto in trattazione mira a soddisfare la pretesa creditoria degli Enti interessati, con la richiamata circolare il predetto dicastero ha precisato che la previsione di cui all’art. 4 del D.P.R. 602/73 deve avere una “prioritaria applicazione” rispetto al  procedimento dell’art. 48-bis.

 

 

5) Comunicazione preventiva.

 

 

Ricevuto un Durc attestante l’irregolarità dell’esecutore o del subappaltatore, la stazione appaltante deve comunicare, per posta elettronica certificata, alla Sede Inps che ha accertato l’inadempienza, la volontà di attivare l’intervento sostitutivo.

 

La “comunicazione preventiva” deve essere effettuata utilizzando il modello allegato (allegato 3), predisposto al fine di facilitare la trattazione degli interventi sostitutivi. Attraverso tale modello la stazione appaltante deve riportare l’importo che intende versare all’Inps, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Ministero sopra richiamate.

 

 

6) Modalità di versamento della stazione appaltante per i crediti contributivi.

 

 

L'obiettivo della norma, come sopra esposto, attraverso la soddisfazione della pretesa creditoria degli Enti nei cui confronti l'operatore economico ha maturato un'esposizione debitoria, è quello di concorrere al recupero della regolarità contributiva del medesimo. In tal modo, al verificarsi di tale condizione, si determina la possibilità per la stazione appaltante di liberare il pagamento dei crediti che successivamente all'intervento diventeranno esigibili nei confronti della stessa o di altre stazioni appaltanti.

 

La stazione appaltante, in tale ambito, effettuerà il pagamento non in proprio ma sostituendosi all'adempimento del contribuente. Conseguentemente, il pagamento della somma oggetto dell'intervento sostitutivo, dovrà avvenire utilizzando le medesime modalità e le stesse specifiche previste per l'adempimento contributivo da parte dell'esecutore o del subappaltatore nei confronti dell'Inps.

 

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 34/E del 11 aprile 2012 hadisposto l'integrazione della “Tabella dei codici identificativi” prevista nella sezione “Contribuente” dell’attuale modello di F24 - istituendo il codice "51" avente il significato "Intervento sostitutivo - art. 4 del D.P.R. n. 207/2010".

 

In relazione a ciò, la compilazione della predetta sezione "Contribuente" dovrà riportare i dati del contribuente beneficiario del pagamento mentre nel campo "codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore" dovrà essere indicato il codice fiscale della stazione appaltante versante specificato dal predetto codice identificativo.

 

Tale elemento consentirà la corretta registrazione sia del soggetto versante che del versamento da parte della struttura Inps che ha in carico la posizione a debito segnalata con il Durc. Ciò costituisce la condizione per la corretta gestione delle previste attività amministrative.

 

La "Sezione INPS" dovrà essere compilata secondo le indicazioni che la stazione appaltante riceverà dalla predetta struttura Inps in riscontro alla comunicazione preventiva di cui al punto precedente.

 

Al fine di uniformare il sistema di comunicazione tra le strutture dell’Istituto e le stazioni appaltanti è stato predisposto un apposito modello (allegato 4) contenente tutte indicazioni utili alla definizione dell’intervento sostitutivo.

Nel predetto modello verrà riportata la conferma o la variazione dell’importo che la stazione appaltante dovrà versare, nel rispetto del richiamato principio di proporzionalità nonché le modalità di compilazione del modello F24.

Tale importo sarà pari a quello indicato nella comunicazione preventiva ovvero a quello adeguato al minor valore indicato dalla competente sede dell'Istituto in caso di pagamenti intervenuti sulla posizione contributiva nelle more del perfezionamento del procedimento dell'intervento sostitutivo.

 

Per consentire il corretto svolgimento del procedimento è opportuno che il pagamento sia effettuato non oltre il termine di 30 giorni e che la notizia dell'avvenuto adempimento sia inviata all'indirizzo PEC o email della sede Inps di riferimento.

Ciò favorirà la corretta gestione degli eventuali ulteriori interventi di altre stazioni appaltanti contestuali o di poco successivi rispetto a quello in corso.

 

 

7) Indicazioni operative.

 

 

Il procedimento definito dall'art.4 intrattazione comporta, come detto, la sua attivazione da parte della stazione appaltante ogni volta che, a seguito di una richiesta di Durc relativa alla liquidazione di corrispettivi dovuti all'operatore economico parte del contratto pubblico, il documento segnali una irregolarità.

 

Tale previsione evidenzia la necessità che venga posta particolare attenzione al processo di quantificazione del debito contributivo effettuata nel corso dell'istruttoria del Durc.

 

A tale riguardo, si fa presente in primo luogo che precedentemente all'emissione di un Durc irregolare, ai sensi dell'art. 7, co. 3, del D.M. 24 ottobre 2007, con il preavviso di accertamento negativo, il contribuente deve essere invitato a regolarizzare la posizione debitoria entro un termine non superiore a 15 giorni. Inoltre, si rammenta che la verifica deve interessare tutte le posizioni collegate a quella per cui è richiesta la verifica e che la stessa è effettuata sulla base dello stato degli atti e delle registrazioni presenti negli archivi dell'Istituto alla data di conclusione della fase istruttoria.

 

Tenuto conto del tempo, pur breve, che potrà intercorrere tra il momento della definizione della situazione debitoria segnalata con il Durc, la comunicazione preventiva di attivazione dell'intervento sostitutivo della stazione appaltante ed, infine, il momento del pagamento da parte di quest’ultima, è possibile che l’importo dell’inadempienza contributiva possa risultare inferiore rispetto a quello accertato nel Durc.

 

Tale possibilità può verificarsi, come ricordato al punto precedente, a seguito di sistemazioni contabili collegate a pagamenti effettuati dal contribuente ovvero a partite a credito maturate successivamente all'emissione del Durc e nelle more del perfezionamento del procedimento dell'intervento stesso.

Diversamente, l'eventuale importo che dovesse essere accertato in un momento successivo alla data di conclusione dell'istruttoria del Durc, resta escluso dallo specifico procedimento attivato ai sensi dell'art. 4 per il quale resta fermo, come limite massimo, l’importo indicato nel documento che ha attestato l’irregolarità.

 

In relazione a quanto esposto, all'atto della ricezione del modello di comunicazione preventiva della stazione appaltante, l'operatore della funzione gestione del credito deve:

 

  1. verificare, secondo le predette indicazioni, l’attualità dell’inadempienza contributiva attestata con il Durc al fine di considerare le eventuali variazioni intervenute tra la data di emissione del Durc e la data di ricezione della comunicazione preventiva che comportano la rideterminazione in riduzione del debito contributivo;
  2. definire le specifiche del pagamento con F24 in relazione alla gestione previdenziale interessata;
  3. trasmettere il modello (allegato 4) al responsabile del procedimento della stazione appaltante compilato con le indicazioni relative ai precedenti punti non oltre il terzo giorno dal ricevimento della "comunicazione preventiva".

 

Si raccomanda il rispetto di tale termine in quanto la posizione del contribuente potrebbe essere destinataria anche di contestuali attivazioni di interventi sostitutivi da parte di stazioni appaltanti diverse.

 

Ricorrendo tale ipotesi, le Sedi dovranno procedere alla gestione delle comunicazioni pervenute dalle stazioni appaltanti secondo l’ordine cronologico di arrivo effettuando in conseguenza, per ciascuna di esse, la verifica dell’importo dell’irregolarità attualizzato sulla base dei versamenti affluiti alla stessa data. Ciò al fine di evitare che siano acquisiti versamenti non dovuti dalle stazioni appaltanti che, in tal caso, dovranno essere oggetto di tempestiva restituzione alla stazione appaltante medesima.

 

  Il Direttore Generale  
  Nori  

 

 

Note:
1. I "contratti" o i "contratti pubblici" sono i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori. (art. 3, co. 3del D.Lgs. n. 163/2006)
2. Art. 3, comma 1, lett.b) D.P.R. 207/2010 - 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) omissis
b) amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti: i soggetti indicati rispettivamente dall'articolo 3, commi 25, 26, 29, 31, 32 e 33, del codice;
omissis
3. L’Articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 (introdotto dall’articolo 2, comma 9, del  D.L. n. 262/2006, convertito con modificazioni dalla L. n. 286/2006), stabilisce che “Le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo”.