900407 SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI E VIGILANZA SERVIZIO ELABORAZIONE AUTOMATICA DATI SERVIZIO PREVIDENZA MARINARA E ADDETTI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO SERVIZIO PRESTAZIONI GESTIONI SPECIALI SERVIZIO ORGANIZZAZIONE SERVIZIO BILANCI SERVIZIO RAGIONERIA Circolare n. 56 Ai Dirigenti centrali e periferici e, per conoscenza, Ai Consiglieri di amministrazione Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Legge 26 luglio 1984, n. 413: riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori marittimi. Disposizioni in materia contributiva. Precisazioni sull' applicazione dell' art. 6-bis della legge 4 agosto 1984, n. 430: attribuzione alle imprese di navigazione degli sgravi contributivi per il Mezzo- giorno. Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti. SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI E VIGILANZA SERVIZIO ELABORAZIONE AUTOMATICA DATI SERVIZIO PREVIDENZA MARINARA E ADDETTI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO SERVIZIO PRESTAZIONI GESTIONI SPECIALI SERVIZIO ORGANIZZAZIONE SERVIZIO BILANCI SERVIZIO RAGIONERIA Roma, 22 marzo 1988 Ai Dirigenti centrali e periferici Circolare n. 56 e, per conoscenza, Ai Consiglieri di amministrazione All. 14 Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO: Legge 26 luglio 1984, n. 413: riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori marittimi. Disposizioni in materia contributiva. Precisazioni sull' applicazione dell' art. 6-bis della legge 4 agosto 1984, n. 430: attribuzione alle imprese di navigazione degli sgravi contributivi per il Mezzo- giorno. Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti. PREMESSA La legge 26 luglio 1984, n. 413, pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 2 agosto 1984 ed entrata in vigore il 1 settembre dello stesso anno, ha disciplinato il "Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi", attuando il completo inserimento della gente di mare nel regime delle ASSICURAZIONI GENERALI OBBLIGATORIE dei lavoratori dipendenti comuni. La legge stessa tuttavia ha tenuto conto delle peculiarita' del settore, sia in materia di prestazioni sia in materia di contribuzione. In particolare, per quanto concerne la contribuzione, la legge n. 413 del 1984 (1) non si e' limitata a recepire soltanto le disposizioni dell' art.17 della legge 29 febbraio 1980, n. 33 (2), ma ha dettato una puntuale disciplina sulla costituzione del rapporto assicurativo, sull' obbligo contributivo e sugli istituti giuridici che tutelano la riscossione nei confronti delle aziende armatoriali. Nell'esaminare la legge n. 413/1984, per la materia che interessa, si e' tenuto conto di quanto gia' illustrato con circolare n. 527 RCV - n. 136/137/2081 PM - n. 626 EAD - n. 5699 O. - n. 197 B. - n. 556 Rg del 28 aprile 1980 (3), alla quale si fa espresso rinvio, al fine di dedicare maggior spazio a quei punti della legge che presentano elementi di novita' anche se, per quanto possibile, si e' seguito l'ordine espositivo adottato nella citata circolare del 28 aprile 1990. Si richiamano, altresi', le seguenti circolari: - circolare n. 538 RCV - n. 2104 PM - n. 13096 O. - n. 645 EAD - n. 8342 Pr del 30 agosto 1980 (4); - circolare n. 587 RCV del 3 marzo 1982 (5); - circolare n. 599 RCV del 20 luglio 1982 (6); - circolare n. 633 RCV del 18 agosto 1983 (7); - circolare n. 649 RCV del 6 giugno 1984 (8); - circolare n. 692 RCV del 24 dicembre 1985 (9); - lettera-circolare n. 815 RCV del 23 ottobre 1986 (10); - circolare n. 830 RCV del 19 marzo 1987 (11). PARTE PRIMA NORMATIVA GENERALE 1) Soggetti protetti (artt. 4, 12, 38, 40 e 47) Sono iscritti alle assicurazioni generali obbligatorie ex lege n. 413/1984 i seguenti lavoratori: a) le persone di nazionalita' italiana o straniera che compongono ai sensi di legge l' equipaggio delle navi di cui al paragrafo 4; b) le persone assunte con contratto di arruolamento che prestano servizio sui galleggianti di cui alla lettera e) del paragrafo 4, a condizione che risultino iscritte nelle matricole della gente di mare di 1, 2 e 3 categoria. Si evidenzia che per il personale di 3 categoria, imbarcato sui galleggianti in parola, l' obbligo della contribuzione nel regime dei lavoratori marittimi ex lege n. 413/1984 decorre soltanto dal 1 settembre 1984, data di entrata in vigore della legge stessa; c) i piloti del pilotaggio marittimo riuniti in corporazione, di cui agli articoli 86 e seguenti del codice della navigazione. La legge n. 413/1984 ha esteso il regime assicurativo dei lavoratori marittimi, a decorrere dal 1 settembre 1984, data di entrata in vigore della legge stessa, anche al personale abilitato al pilotaggio ai sensi dell' art. 96 e seguenti del codice della navigazione (cosiddetti "pratici locali"); d) i civili imbarcati su navi militari in qualita' di cuochi, di domestici borghesi e di panettieri, esclusi quelli inquadrati nei ruoli organici del personale salariato dello Stato, ai sensi della legge 5 marzo 1961, n. 90; e) il personale imbarcato con contratto di arruolamento su navi e galleggianti dello Stato, a condizione che risulti iscritto nelle matricole della gente di mare di 1, 2 e 3 categoria, con esclusione del personale inquadrato nei ruoli organici del personale salariato dello Stato ai sensi della legge 5 marzo 1961, n. 90; f) il personale volontario del "Corpo Equipaggi Militari Marittimi" (CEMM) durante il periodo intercorrente tra la fine del servizio corrispondente alla ferma di leva ed il compimento della ferma sessennale o triennale, nel caso previsto dall' art. 21 della legge 10 giugno 1964, n. 447, e durante le ferme annuali e le rafferme biennali, di cui agli artt. 13 della legge 27 novembre 1956, n. 1368 e 2 della legge 10 giugno 1964, n. 447; g) le persone componenti l' equipaggio delle navi e delle imbarcazioni da diporto, di cui alle lettere c) e d) del paragrafo 4, con esclusione delle persone imbarcate senza contratto di arruolamento e quindi per diporto; h) gli allievi degli istituiti nautici imbarcati sulle navi adibite a corsi per il conseguimento dei titoli di abilitazione ai servizi di coperta o di macchina ovvero di radiotelegrafia; i) il personale in ruolo organico appartenente ai servizi amministrativi e allo stato maggiore navigante dipendente dalle societa' esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale e delle aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati, di cui all' art. 58, 1 c., della legge 27 luglio 1967, n. 658. Per quanto concerne queste ultime societa' si precisa che trattasi delle societa' di navigazione a carattere regionale costituite ai sensi della legge 19 maggio 1975, n.169 sul "riordinamento dei servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale"; l) il personale navigante del settore delle navi traghetto dipendente dall' Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, ora Ente Ferrovie dello Stato a seguito della legge 17 maggio 1985, n. 210; m) l' armatore o proprietario-armatore che facciano parte dell' equipaggio della nave dai medesimi gestita. Oltre ai soggetti sopra indicati, sono iscrivibili alle assicurazioni generali obbligatorie, ai sensi della legge n. 413/1984, anche i lavoratori marittimi italiani occupati a bordo di navi battenti bandiera estera o in servizio di pilotaggio in acque straniere, secondo le forme assicurative disciplinate sotto il titolo V, capo II della legge stessa (vedi art. 47 e ss.). L' attivita' connessa a tali forme assicurative e' ancora affidata al Servizio Previdenza Marinara e PAPST di questa Direzione Generale, cosi' come e' stato precisato con circolare n. 851 PMT - n. 682 RCV - n. 9 Area PMMC - n. 53621 AGO del 27 luglio 1985 (12), con la quale sono state fornite istruzioni per la gestione della normativa sopra richiamata. 2) Obbligo contributivo (artt. 7 e 8) A decorrere dal 1 gennaio 1980, le aziende armatoriali - e, comunque, coloro che impiegano personale soggetto all' obbligo assicurativo ai sensi della legge n. 413/1984 - devono i contributi afferenti le assicurazioni generali obbligatorie (IVS, Ds, Tbc, assistenza orfani) nonche' la CUAF, secondo le norme, le modalita' e con le sanzioni previste dai rispettivi ordinamenti. Resta ferma l' inapplicabilita' al settore del lavoro marittimo delle disposizioni sulle addizionali contributive di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 30 ottobre 1955, n. 1079, 20 maggio 1975, n. 164 e successive modificazioni e proroghe. L' obbligo dell' armatore e' riferito a tutti i lavoratori che, indipendentemente dal fatto di operare alle dipendenze dell' armatore stesso o di terzi, prestano lavoro dipendente in qualita' di membri dell' equipaggio della nave, costituito, ai sensi dell' art. 316 e seguenti del Codice della navigazione, dal comandante, dagli ufficiali e da tutte le altre persone arruolate per il servizio della nave medesima. Da cio' deriva l' obbligo a carico dell' armatore di iscrivere detto personale, ancorche' dipendente da terzi, nel libro paga della nave ed includere le relative retribuzioni nel monte salari per cui deve essere assolto direttamente il contributo, indipendentemente dalla azionabilita' di un diritto di regresso nei confronti del terzo datore di lavoro. Sono pertanto esclusi dall' obbligo contributivo dell' armatore i lavoratori che non facciano parte dell' equipaggio della nave cosi' come sopra delineato. In proposito si segnala che la disciplina relativa alla composizione dell' equipaggio, quale risulta dall' art. 316 e seguenti del Codice della navigazione, e' stata recentemente modificata dalla legge 5 dicembre 1986, n. 856 che, all' art. 17, precisa che i servizi svolti da un appaltatore con gestione ed organizzazione propria, relativi a funzioni di camera, di cucina e generali a bordo delle navi adibite a crociera, comportano anche l' esclusione del relativo personale dall' equipaggio, ferma restando la gerarchia di bordo di cui all' art. 321 del Codice della navigazione. Il primo comma dello stesso art. 17 della legge n. 856/1986 prevede che la deroga all'art. 316 del codice della navigazione avvenga attraverso autorizzazione del Ministro della marina mercantile. Detta autorizzazione ha una funzione correlata con la legittimita' dell' appalto dei servizi sopra indicati. Pertanto, anche al di fuori dell' autorizzazione ed anche prima che essa abbia la possibilita' di intervenire, i servizi in questione, relativi a navi da crociera devono essere regolati, ai fini previdenziali, in relazione alla categoria di appartenenza dell' appaltatore e non gia' secondo le norme della legge n. 413/1984. 3) Soggetti esclusi dall'obbligo contributivo ex lege n. 413/1984 (art. 6) La legge n. 413/1984 non si applica alle seguenti categorie: a) ai dipendenti delle societa' di navigazione di preminente interesse nazionale o sovvenzionate minori, di cui all'art. 58 della legge 27 luglio 1967, n. 658, con qualifica di dirigente e come tale iscritti all' INPDAI; b) marittimi dipendenti dalle aziende esercenti linee di navigazione interna iscritti, ai sensi dell' art. 4 della legge 29 ottobre 1971, n. 889 (13), e successive modifiche e integrazioni, al fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto; c) ai marittimi che in conseguenza del rapporto di lavoro presso una pubblica amministrazione siano obbligatoriamente iscritti ad una forma assicurativa esclusiva, sostitutiva od esonerativa dell' assicurazione generale obbligatoria; d) ai marittimi iscritti negli elenchi dei pescatori addetti alla piccola pesca, esercenti la stessa in forma autonoma o associati in cooperative o compagnie su natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, qualunque sia la potenza del relativo apparato motore, in quanto nei loro confronti trova applicazione la legge 13 marzo 1958, n. 250; e) ai soggetti che in virtu' del rapporto di lavoro esplicano contemporaneamente attivita' marittima con carattere accessorio rispetto all'attivita' principale, in quanto nei loro confronti continuano ad applicarsi le norme previdenziali concernenti il rapporto di lavoro principale. Tale ipotesi ricorre, ad esempio, per i dipendenti dei cantieri navali assunti con il contratto collettivo della industria metalmeccanica, che svolgono la loro opera con l' ausilio saltuario dei natanti, ai fini dell' attivita' connessa ad una fase di lavoro, anche se le caratteristiche oggettive dei natanti stessi comporterebbero, nei loro confronti, l' iscrizione all' AGO-IVS ex lege n. 413/1984; f) ai soggetti che esplicano a bordo attivita' autonoma senza essere alle dipendenze dell'armatore o di terzi. Nei confronti di tali soggetti si applicano le disposizioni concernenti l' attivita' esplicata. In proposito si precisa che la disposizione, oltre ad escludere dall' applicazione della legge n. 413/1984 i lavoratori autonomi titolari dell' esercizio aperto a bordo della nave, va riferita anche agli eventuali dipendenti che operano nell' ambito della medesima attivita' autonoma. Nei confronti di questi ultimi si applicano le disposizioni previdenziale del personale dipendente del settore cui appartiene il titolare dell' esercizio aperto a bordo. Le Sedi per le esclusioni non facilmente inquadrabili tra quelle sopra elencate, con particolare riferimento alle lettere "e" e "f", provvederanno ad effettuare un' apposita segnalazione a questa Direzione Generale - Servizio RCV - avendo cura di fornire tutti gli elementi istruttori atti ad una pronta definizione delle singole fattispecie. 4) Individuazione della nave (art. 5) Agli effetti della legge n. 413/1984, si considerano navi le seguenti unita' munite di carte di bordo o di documenti equiparati: a) NAVI MAGGIORI, iscritte nelle "Matricole delle navi maggiori"; b) NAVI MINORI, iscritte nei "Registri delle navi minori e dei galleggianti", aventi le caratteristiche di cui all' art. 1287 del codice della navigazione, i cui equipaggi, a suo tempo, rientrano nell' obbligo contributivo di previdenza marinara ai sensi dell' art. 8 della legge 22 febbraio 1973, n. 27 (14); c) NAVI DA DIPORTO, iscritte nei "Registri delle navi da diporto"; d) IMBARCAZIONI DA DIPORTO, iscritte nei "Registri delle imbarcazioni da diporto", di stazza lorda superiore alle 10 tonnellate ovvero con apparato motore di potenza massima superiore a 35 cavalli-vapore, anche se costituisca mezzo di propulsione ausiliario; e) GALLEGGIANTI, iscritti nei "Registri delle navi minori e dei galleggianti", addetti al servizio dei porti, delle rade e del pilotaggio, qualunque ne sia la stazza, purche' abbiano mezzi di propulsione propri. 5) Istituti giuridici posti a tutela dell' assolvimento dell' obbligo contributivo (artt. 8, 14, 15 e 16) La legge n. 413/1984 ha mantenuto gli istituti giuridici, posti a tutela dell' assolvimento dell'obbligo contributivo da parte delle aziende armatoriali, qui di seguito elencati: "a" responsabilita' solidale tra armatore e proprietario (art. 8): il proprietario e l' armatore sono personalmente e solidalmente responsabili verso l' INPS del versamento dei contributi afferenti gli equipaggi della nave. Cio' comporta che anche nei casi in cui il rapporto di lavoro intercorre con soggetti diversi dall' armatore ed il proprietario, l' utilizzo del personale medesimo nell' ambito delle funzioni spettanti all' equipaggio della nave da' luogo alla assunzione di un' obbligazione personale a carico dell' armatore e del proprietario. Invero, l' obbligazione che sorge in virtu' dell' art. 8 della legge n. 413/1984 a carico dei due soggetti e' personale, nel senso che essa fa direttamente e non mediantamente carico ad essi, e solidale nel senso che entrambi sono chiamati a risponderne per l' intero. Da tale affermazione di responsabilita' personale e solidale deriva anche l' obbligo a carico dell' armatore di iscrivere detto personale, ancorche' dipendente da terzi, nel libro paga della nave ed includere le relative retribuzioni nel monte salari per cui deve essere assolto direttamente il contributo, indipendentemente dalla azionabilita' di un diritto di regresso nei confronti del datore di lavoro, cosi' come e' precisato sotto il paragrafo "2"; "b" diniego delle spedizioni (art. 16); "c" privilegio speciale sulla nave e sue pertinenze, nonche' sul nolo, di cui all' art. 552, n. 3, e seguenti del Codice della navigazione (artt. 8, 2 e 3 c., 14 e 15). Per quanto concerne il privilegio speciale sulla nave, oltre a richiamare quanto illustrato nella "Parte Prima", lettera "B", punto 3/c della circolare n. 527 R.C.V. del 28 aprile 1980, si fa presente che la legge n. 413/1984 all' art. 8, 3 c., precisa che, ai fini della conservazione del privilegio stesso e delle conseguenti azioni legali, i contributi dovuti sino alla data di trascrizione dell' atto di vendita della nave, ovvero di abbandono e naufragio della nave medesima, vengono calcolati, immediatamente, in difetto di denunzia contributive che risultino presentate. Agli istituti sopra elencati, propri del settore marittimo, si aggiunge il privilegio generale sui mobili, di cui all' art. 2753 c.c. (art. 14, 1 c.). 6) Dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri e per demolizione (art. 15) Il Ministro della Marina Mercantile - Direzione generale del naviglio - con circolare n. 252854 del 7 marzo 1986 (allegato n. 1) ha dato istruzioni agli Uffici marittimi in ordine all' applicazione dell' art. 15 della legge n. 413/1984, specificando che i crediti dell' istituto debbono essere esclusi dalla fideiussione prodotta al Ministero stesso ai fini dell'autorizzazione anticipata alla dismissione di bandiera della nave per vendita a stranieri o per demolizione, cioe' prima dello scadere dei termini pubblicitari di cui agli artt. 156 e 160 Cod. nav. Il predetto Ministero ha infatti evidenziato che ai sensi dell' art. 15 della legge n. 413/1984 gli uffici marittimi non possono comunque accordare l'autorizzazione alla dismissione di bandiera di che trattasi se non previo accertamento, presso l' Istituto, dell' avvenuto pagamento di tutti i crediti contributivi relativi agli equipaggi della nave interessata dalle procedure anzidette, ovvero, dell' avvenuta costituzione a favore dell' Istituto stesso di un congruo deposito cauzionale o di idonea garanzia dei crediti in parola, nella misura e con le modalita' determinate dall' Istituto medesimo. Resta fermo, pertanto, che non appena la Sede riceve la comunicazione dell' ufficio marittimo sull' instaurazione delle procedure di dismissione di bandiera della nave, di cui agli artt. 156 e 160 cod. nav., deve immediatamente richiedere all' Ufficio stesso l' invio del documento di bordo in carico alla nave in parola e provvedere, con urgenza, al relativo riscontro contributivo ai sensi dell' art. 18 della legge n. 413/1984, unitamente ai documenti di bordo pregressi eventualmente giacenti presso la Sede medesima o da richiedere alla predetta Autorita' marittima. Se dall'esito delle operazioni di riscontro contributivo risulteranno essere stati versati i contributi dovuti per gli equipaggi della nave, la Sede dovra' informarne tempestivamente l' Ufficio marittimo che cura la procedura di dismissione di bandiera. Qualora, viceversa dal riscontro dovesse risultare un credito dell' Istituto nei confronti dell'azienda armatoriale - con la quale risponde in solido la proprieta' della nave - la Sede dovra' invitare l'Azienda stessa a provvedere per la regolarizzazione della posizione contributiva degli equipaggi. Comunque, resta fermo che il nulla-osta dell'Istituto, e quindi della Sede, e' subordinato alla condizione irrinunciabile che la nave non sia stata ulteriormente riarmata con altro documento di bordo successivamente alla data di ritiro del documento o dei documenti di bordo riscontrati dalla Sede medesima ai fini contributivi. Ovviamente, la procedura sopra enunciata richiede adeguati tempi tecnici di lavorazione per essere espletata onde l'Azienda armatoriale, o comunque la proprieta' della nave, che intende superarli puo' avvalersi, cosi' come previsto dal citato art. 15 della legge n. 413/1984, del deposito cauzionale o di quella che lo stesso art. 15 indica genericamente come "idonea garanzia". Tale "idonea garanzia" deve identificarsi, di regola, in apposita fideiussione bancaria, considerato che i crediti dell' Istituto non partecipano, secondo le disposizioni impartite agli Uffici marittimi dal Ministero della Marina Mercantile con la circolare sopra citata, alla tutela della fideiussione bancaria cosituita presso il predetto Dicastero, essendo quest' ultima ormai prestata a garanzia esclusiva dei restanti crediti afferenti la nave. Ai fini della determinazione dell'ammontare del deposito cauzionale e della fideiussione bancaria di che trattasi, occorre che la Sede acquisisca, comunque, dall' Ufficio marittimo il documento di bordo della nave e, quindi, sulla base delle relative scritturazioni, valuti l'importo del deposito o della fidiussione stessa con sufficiente margine di approssimazione per eccesso. Qualora non sia possibile acquisire, al momento, il documento di bordo, la valutazione in parola puo' essere effettuata dalla Sede con riferimento alle denunce contributive che risultino presentate, in analogia a quanto disposto dall' art. 8, 3 comma, della legge n. 413/1984. Una volta determinato l' ammontare della garanzia, la Sede dovra' provvedere a comunicarlo all' Azienda, sottoponendo l' azienda stessa, per l' accettazione, uno schema dell' atto di deposito o dell' atto di fideiussione, attenendosi, per quanto possibile, alle formule riportate in allegato (allegati n. 2 e 3). Non appena l' azienda avra' provveduto al versamento dell'importo del deposito cauzionale presso la Sede, ovvero non appena verra consegnata alla Sede stessa la fideiussione dell'istituto bvancario, la Sede medesima comunichera' all' Ufficio marittimo il proprio nulla-osta al provvedimento di dismissione di bandiera della nave per vendita a stranieri o demolizione, evidenziando, come sopra accennato, la condizione che la nave non sia stata rinnovata sotto bandiera italiana con un ulteriore documento di bordo successivo a quello ritirato e, quindi, non oltre la data presa in considerazione come data di ultimo sbarco dell' equipaggio ai fini della determinazione dell' ammontare delle garanzie anziedette. PARTE SECONDA ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI 7) Costituzione e gestione della posizione contributiva della azienda nave (art. 10) La legge n. 413/1984 conferma il dettato dell' art. 17 della legge n. 33/1980, precisando che le aziende armatoriali sono tenute ad accendere dal 1 gennaio 1980, per ciascuna nave gestita, una distinta posizione contributiva, previa istituzione e tenuta di un corrispondente libro paga. Detta posizione contributiva deve essere presa a riferimento dall' azienda stessa esclusivamente per l' assolvimento dell' obbligo contributivo relativo ai componenti l' equipaggio della singola nave e limitatamente ai periodi di imbarco registrati sul prescritto documento di bordo (ruolo di equipaggio per le navi maggiori, ruolino d' equipaggio per le navi minori e per i galleggianti, elenco d' equipaggio per le navi e per le imbarcazioni da diporto). I marittimi che non risolvono il rapporto di lavoro all' atto dello smbarco dalla nave stessa - o che hanno reso periodi di lavoro alle dipendenze del medesimo armatore anteriormente all'imbarco - devono essere registrati sui libri paga e matricola in carico all' azienda armatoriale per il restante personale dipendente e, quindi, non devono piu' figurare sul libro paga assegnato alla nave esclusivamente per le registrazioni afferenti i soli componenti l' equipaggio. Da quanto sopra esposto discende che resta confermata la competenza territoriale delle Sedi periferiche in ragione della dislocazione dell' Ufficio marittimo nelle cui matricole e registri risulta iscritta la nave. Parimenti, resta confermata dalla legge n. 413/1984 l' impossibilita' di concedere alle Aziende armatoriali l' accentramento presso un' unica Sede delle posizioni contributive di tutte le navi gestite. Cio' premesso, nessuna modifica si rende necessaria alle istruzioni a suo tempo impartite con la gia' citata circolare n. 527/RCV del 28 aprile 1980 in merito alla tenuta da parte delle Sedi delle posizioni contributive in parola tramite il fascicolo nave. 8) Versamento dei contributi ex lege n. 413/1984 (artt. 7 e 11) Le aziende armatoriali, per gli equipaggi delle navi gestite, debbono i contributi afferenti le assicurazioni generali obbligatorie nonche' quelli per la CUAF, secondo le norme, le modalita' e le sanzioni previste dai rispettivi ordinamenti. Per i marittimi dipendenti e' dovuto altresi' il contributo per il "Fondo di garanzia", di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 (15). Si richiamano, pertanto, le istruzioni concernenti la denuncia delle retribuzioni e il versamento dei contributi di pertinenza dell' INPS. Per quanto concerne la denuncia contributiva mensile di modello DM 10/M ed il versamento delle eventuali somme dovute a conguaglio, la legge n. 413/1984 stabilisce che, limitatamente al personale navigante registrato sulla posizione contributiva della nave per il periodo di imbarco sulla nave stessa, il versamento dei contributi deve essere effettuato dalle aziende armatoriali entro 60 giorni dalla scadenza del mese cui i contributi medesimi si riferiscono. A chiarimento del messaggio n. 21765 del 19 agosto 1985 (allegato n. 4), si precisa che detto termine, a seguito del decreto interministeriale 24 febbraio 1985, emanato in attuazione della legge 11 novembre 1983, n. 638, si compie entro il giorno 20 immediatamente successivo alla scadenza del periodo di differimento di 60 giorni previsto dall' articolo 11 della legge n. 413/1984, cosi' come indicato nel seguente scadenzario: Mese di contribuzione Termine per il versamento Gennaio ...................................... 20 aprile Febbraio ..................................... " maggio Marzo ........................................ " giugno Aprile ....................................... " luglio Maggio ....................................... " agosto Giugno ....................................... " settembre Luglio ....................................... " ottobre Agosto ....................................... " novembre Settembre .................................... " dicembre Ottobre ...................................... " gennaio anno succ. Novembre ..................................... " febbraio " " Dicembre ..................................... " marzo " " Detto termine di versamento non riguarda, ovviamente, il restante personale dipendente dall' azienda armatoriale, per il quale l' azienda stessa deve operare sulla posizione contributiva aziendale e non gia' sulla posizione contributiva della nave, riservata, come gia' piu' volte ripetuto, al solo personale marittimo limitatamente ai periodi di imbarco resi a bordo della nave stessa. 9) Retribuzione da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti alle assicurazioni generali obbligatorie ed alla CUAF ex lege n. 413/1984 (art. 13) I contributi dovuti dalle aziende armatoriali ex lege n. 413/(1984 debbono essere calcolati sulla retribuzione determinata ai sensi dell'art. 12 legge 30 aprile 1969, n. 153 (16). A tale criterio generale fanno eccezione le aziende del settore della pesca, per le quali la contribuzione e' dovuta dal 1 ottobre 1984 sui salari, comprensivi delle indennita' fisse mensili, per ferie, festivita' e gratifiche, di cui alle tabelle retributive allegate ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Le retribuzioni in parola, unitamente al testo del contratto collettivo nazionale di lavoro degli addetti alla pesca marittima, in vigore alla data del 1 ottobre 1984, sono riportate sotto l' allegato n. 3 della circolare n. 692 RCV del 24 dicembre 1985. Le retribuzioni stesse aggiornate dalle medesime organizzazioni sindacali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1987 sono state pubblicate sotto gli allegati n. 1 e n. 2 della circolare n. 830 RCV del 19 marzo 1987. Al riguardo, si richiama quanto gia' precisato nella citata circolare n. 692 RCV del 24 dicembre 1985, I paragrafo, punto "B", e cioe' che le retribuzioni da prendere a base per il calcolo dei contributi ex lege n. 413/1984 non possono essere inferiori ai minimali di retribuzioni giornaliera determinati annualmente ex articolo 1, 2 comma, della legge 26 settembre 1981, n. 537 (17). Si rammenta che ai sensi dell' art. 4, 2 comma, del DPR 26 aprile 1957, n. 818 "la retribuzione giornaliera, per coloro che sono retribuiti a settimana, quattordicina, quindicina o mese, si ottibere divedento la retribuzione complessiva rispettivamente per 6, 12, 13, 26 nel caso che la retribuzione stessa si riferisca a tutte le giornate lavorative comprese nei detti periodi di paga; e per il numero delle gionate effettivamente retribuite se esso e' inferiore a quello delle giornate lavorative comprese nel periodo di paga". 10) Armatore e proprietario-armatore imbarcati (art. 12) La legge n. 413/1984 ha confermato l' obbligo contributivo a carico dell' armatore o proprietario-armatore che faccia parte dell' equipaggio della nave da loro stessi gestita. Tale obbligo sussiste per tutte le contribuzioni dovute per i membri dell' equipaggio, con la sola esclusione della contribuzione afferente l' assicurazione generale obbligatoria contro la disoccupazione involontaria e il fondo di garanzia, di cui all' art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Pertanto, a far tempo dal 1 settembre 1984, data di entrata in vigore della legge n. 413/1984, l' armatore o il proprietario-armatore imbarcati sono soggetti anche all' assicurazione generale obbligatoria contro la tubercolosi ed alla CUAF, delle cui prestazioni potranno beneficiare, con la stessa decorrenza sopra indicata, secondo le norme e le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti. All' armatore o al proprietario-armatore non spettava, tuttavia, la maggiorazione degli assegni familiari di cui agli artt. 5, 6 e 7 del DL 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto l' attivita' svolta dagli stessi non poteva essere considerata tra quelle rientranti nel lavoro dipendente, condizione indispensabile per essere ammessi a beneficiare di tale prestazione (vedi in proposi paragrafo 5 della circolare n. 7146 GS del 24 novembre 1984 in "Atti ufficiali" 1984, pag. 3548). Per gli stessi motivi non si applica all' armatore o al proprietario-armatore la disciplina di cui all' art. 3 del DL 13 gennaio 1988, n. 5, ma continua ad applicarsi quella di cui al testo unico delle norme sugli assegni familiari e successive modificazioni ed integrazioni (vedi punto "2" dell' allegato "B" alla circolare n. 21 GS/O. del 3 febbraio 1988). L'ipotesi in esame ricorre di rado per le navi mercantili; viceversa e' un uso pressoche' costante per le navi da pesca, sulle quali l' armatore o il proprietario-armatore s' imbarcano come membri dell' equipaggio con la relativa mansione di bordo, mansione in base alla quale devono assolvere, questa volta a proprio favore, il previsto obbligo contributivo. Qualora l' armatore sia persona diversa dal proprietario o dai proprietari della nave, questi ultimi, se imbarcati come membri dell' equipaggio, sono assoggettati anche all' assicurazione generale obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ed alla contribuzione al fondo di garanzia, cosi' come ogni altro membro dell' equipaggio alle dipendenze dell' armatore in parola. Per quanto concerne la contribuzione alla CUAF afferente gli armatori e i caratisti-armatori imbarcati sulla nave da pesca da loro stessi armata, si fa presente che mentre per l' armatore e il proprietario unico il relativo obbligo decorre dal 1 settembre 1984, per i caratisti-armatori della stessa nave da pesca l'obbligo medesimo sussiste, anche per i periodi anteriori, ai sensi dell' art. 10 della legge 16 ottobre 1973, n. 676, onde per i predetti caratisti-armatori la legge n. 413/1984 si limita a ribadire nel proprio testo un criterio gia' codificato dal legislatore (vedi circolare n. 214 GS del 14 febbraio 1974, in "Atti ufficiali" 1974, pag. 483). Con l' occasione, sempre per quanto riguarda la contribuzione alla CUAF, si rammenta che nei confronti dei parenti o degli affini, non oltre il terzo grado, dell' armatore o del proprietario-armatore, che siano con lui conviventi e che risultino imbarcati sulla nave dallo stesso gestita, come membri dell' equipaggio, si applicano agli artt. 2 e 26 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al DPR 30 maggio 1955, n. 797. Pertanto, per i relativi periodi di imbarco, non sussiste a carico dell' armatore o del proprietario-armatore di che trattasi l' obbligo contributivo in parola, in quanto ai predetti parenti ed affini non spettano le prestazioni familiari. Per quanto concerne eventuali regolarizzazione della contribuzione dovuta dall'armatore o dal proprietario-armatore per la assicurazione per la tubercolosi e la CUAF, a far tempo dal 1 settembre 1984, le aziende devono rivolgersi al competente Reparto della Sede onde provvedere al versamento dei contributi in parola, con l'aggravio degli oneri accessori previsti dalle vigenti disposizioni. Si rammenta che per la regolarizzazione stessa dovranno applicarsi le procedure di cui alle circolare n. 51059 RCV - n. 1089 EAD - n. 7763 O./214 del 14 novembre 1986 (18) e n. 51077 RCV del 7 aprile 1987 (19) e successive. Pertanto, il citato Reparto dovra' fornire alle aziende interessate i necessari chiarimenti sulla modulistica da utilizzare ai fini della regolarizzazione medesima. Per quelle aziende che si sono viste rifiutare i versamenti compiuti a tale titolo o restituire quelli gia' effettuati da parte delle Sedi dell'Istituto, la regolarizzazione contributiva in discorso potra' essere gravata dei soli interessi al tasso legale del 5% annuo, a condizione che le aziende medesime saldino l' intero debito entro il termine perentorio fissato dalla Sede competente. Detto termine dovra' essere quanto piu' breve possibile e pur tuttavia sufficiente per consentire alle aziende di determinare contabilmente il proprio debito contributivo e di compiere le operazioni connesse al versamento. Infine, occorre chiarire, anche in ragione di quesiti formulati da alcune Sedi, che, qualora armatore della nave sia una societa' di persone o di componenti l' equipaggio della nave gestita dalla societa' stessa, possa configurarsi nella singola fattispecie un rapporto di lavoro dipendente, secondo i criteri generali illustrati nella circolare n. 627 RCV del 21 giugno 1983 (20), oppure se nei loro confronti, benche' imbarcati, sussista esclusivamente un rapporto di servizio con la nave, cosi' come accade per l' armatore (persona fisica) imbarcato. Soltanto nella seconda ipotesi nei confronti dei soci o degli legge n. 413/1984, norma che evidenzia nel settore marittimo la particolare posizione previdenziale dell' armatore, distinguendola da quella del personale dipendente, con il quale concorre alla formazione dell' equipaggio della nave, e rispetto al quale prescrive l' esclusione dalla sola contribuzione per l' assicurazione contro la disoccupazione involontaria, proprio perche' datore di lavoro. L' applicazione dei criteri generali di cui alla citata circolare comporta di regola l' esclusione dal rapporto di lavoro subordinato dei soci di societa' di persone (S.n.c. - S.a.s.), anche se non amministratori. Sulla base degli stessi criteri, per le societa' di capitali si determina l' esclusione dal rapporto di dipendenza dell' amministratore unico. Infatti, l' amministratore unico di una societa' di capitali e' riconducibile alla previsione dell' art. 12 della legge n. 413/1984, dato il rapporto organico tra amministratore e societa'. Viceversa, l' assoggettabilita' a contribuzione di uno o piu' amministratori, in caso di pluralita' degli stessi, deve essere risolta di volta in volta, in relazione alle competenze attribuite a ciascuno di essi dallo statuto della societa'. 11) Aziende esercenti la pesca Si richiamano anzitutto le principali disposizioni del "Regolamento per l' esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima" di cui al DPR 2 ottobre 1968, n. 1639, aventi rilevanza ai fini della determinazione della contribuzione dovuta dalle aziende del settore della pesca, per le navi gestite. L' art. 8 del menzionato DPR distingue le navi da pesca vere e proprie in quattro categorie, di cui la prima atta alla pesca oltre gli stretti od oceanica, la seconda alla pesca mediterranea o d' altura, la terza alla pesca costiera ravvicinata, la quarta alla pesca costiera locale. L'assegnazione della categoria alla nave da pesca spetta al capo del compartimento marittimo, al momento dell' iscrizione della nave stessa nelle "Matricole delle Navi Maggiori" (M.N.M. e G.). Il successivo art. 9, 2 comma, del citato DPR n. 1639/1968 ribadisce la disposizione del citato art. 8, prescrivendo che la pesca oceanica si esercita oltre gli stretti con navi di prima categoria, la pesca d'altura si esercita nelle acque del mare Mediterraneo con navi da pesca di categoria non inferiore alla seconda, la pesca costiera ravvicinata si esercita nelle acque marittime fino ad una distanza di venti miglia dalla costa con navi da pesca di quarta categoria. L' art. 77 dello stesso DPR n. 1639/1968, mentre al primo comma recita "il permesso autorizza l'esercizio della pesca secondo i tipi e le categorie previsti dal presente regolamento", al terzo comma prevede che "il capo del compartimento marittimo puo', per esigenze particolari, autorizzare temporaneamente all' esercizio della pesca locale anche navi di categoria diversa da quella prevista dall'art. 9, secondo comma", cioe' dalla quarta categoria. Sta di fatto che spesso navi da pesca di categoria superiore esercitano tipi di pesca mediterranea anziche' quella oltre gli stretti od oceaniche e le navi di seconda categoria che esercitano la pesca costiera, ravvicinata o locale, anziche' quella mediterranea o d' altura. Per ovviare a tale stato di cose, il Ministero della Marina Mercantile con circolare n. 622921 del 23 aprile 1981 (cfr. allegato n. 5) ha precisato che gli armatori che intendano destinare le navi maggiori (alle quali e' stata assegnata la 1 e la 2 categoria) alla pesca costiera ravvicinata o locale oppure le navi minori (alle quali e' stata assegnata la 3 e la 4 categoria) alla pesca d' altura, dovranno effettuare il passaggio dalle "Matricole delle Navi Maggiori" al "Registro delle Navi Minori e dei Galleggianti", o viceversa. Infine il Ministero della Marina Mercantile con decreto del 5 maggio 1986, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 147 del 27 giugno 1986, ha dettato, in conformita' dell' art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sul "piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima", una nuova regolamentazione per il rilascio delle licenze di pesca, con validita' quadriennale, in sostituzione dei vecchi permessi di cui all' art. 12 della legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla "disciplina della pesca marittima". Le nuove licenze di pesca, rinnovabili su richiesta degli interessati, entrano a far parte dei documenti di bordo della nave indicati al secondo comma, lettera "d", e nell' ultimo comma dell' art. 169 del Codice della navigazione. La licenza di pesca di che trattasi e' rilasciata per le categorie di navi e tipi di pesca come definiti dagli artt. 8 e 9 del regolamento approvato con DPR 2 ottobre 1968, n. 1639. Pertanto, la situazione di incertezza sopra evidenziata dovrebbe esaurirsi tra breve, man mano che verranno rilasciate le nuove licenze di pesca in conformita' dell' art. 5 del citato decreto del Ministero della Marina Mercantile 5 maggio 1986, in sostituzione dei vecchi permessi di pesca di cui all' art. 12 della richiamata legge n. 863/1965, i quali cesseranno comunque di avere validita' trascorsi ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione del decreto stesso sulla Gazzetta Ufficiale, quindi entro il giugno 1988. Cio' premeso, si formiscono qui di seguito alcune precisazioni sulla retribuzione imponibile da valere per gli equipaggi delle navi da pesca e sui criteri di determinazione delle aliquote contributive in vigore nel settore stesso, afferenti in particolare il FPLD e la CUAF: a) Retribuzioni imponibili: i contributi dovuti per gli equipaggi delle navi da pesca nel vigore dell' art. 17 della legge n. 33 del 29 febbraio 1980 sono stati commisurati, ai sensi del terzo comma dello stesso art. 17, alle retribuzioni medie mensili di cui al DPR 22 dicembre 1978, n. 851, determinate ai sensi dell' art. 7 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, ulteriormente aumentate, sino a tutto il 30 settembre 1984, secondo il meccanismo di rivalutazione previsto dall' art. 15 della citata legge n. 27/1973. Dette retribuzioni tabellari, fissate per legge con riferimento alla qualifica rivestita a bordo da ciascun membro dell' equipaggio ed al genere della nave e della navigazione, fanno riferimento alle caratteristiche dei natanti, alla potenza dell' apparato motore ed alla categoria di appartenenza della nave stessa. L' art. 13 della legge 26 luglio 1987, n. 413, mentre ha confermato al primo comma l' abolizione del sistema delle retribuzioni tabellari in atto presso la Cassa nazionale per la Previdenza Marinara, gia' sancita dal citato art. 17 della legge n. 33/1980 con il richiamo espresso all' art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ha esteso, con il secondo comma, detto principio generale al settore della pesca a decorrere dal 1 ottobre 1984, anche se temperato con il riferimento ai salari minimi di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzaioni sindacali maggiormente rappresentative. Infatti, lo strumento della contrattazione collettiva ha inciso direttamente sui criteri di formazione delle retribuzioni imponibili afferenti il settore in parola, in quanto ha determinato le retribuzioni stesse con riferimento non piu' alla categoria di appartenenza della nave ed alle sue caratteristiche di potenza dell' apparato motore, ma esclusivamente, a far tempo dal 1 ottobre 1984, al tipo di pesca esercitato e, quindi, alle retribuzioni minime spettanti in base al contratto collettivo in vigore (21). Inolte, considerato che per il settore della pesca il 2 comma dell' art. 13 della legge n. 413/1984 prescrive espressamente che tutte le contribuzioni di cui all' art. 7 della legge stessa, compresa quella afferente la CUAF, devono essere determinate, a far tempo dal 1 ottobre 1984, sulle predette retribuzioni da contratto collettivo, deve intendersi non piu' applicabile, con pari decorrenza, per gli equipaggi dei pescherecci, arruolati con il contratto alla parte, il disposto di cui all'art.62 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con DPR 30 maggio 1955, n. 797. b) Determinazione dell' aliquota afferente il F.p.l.d.: il principio dell' iscrizione della nave da pesca nelle "Matricole delle Navi Maggiori" ovvero nei "Registri delle Navi Minori e dei Galleggianti" e, quindi, della categoria di appertenenza della nave stessa, e stato, confermato, ai fini della determinazione dell'aliquota contributiva afferente il F.p.l.d., dagli articoli 9 e 60 della legge n. 413/1984. Infatti, l' art. 9 della legge n. 413/1984 precisa che soltanto nei confronti degli equipaggi delle navi da pesca iscritte nei "Registri delle Navi Minori e dei Galleggianti" (quindi per quelle appartenenti alla 3 e 4 categoria ex art. 8 del DPR n. 1639/1968) trova applicazione l' aliquota contributiva afferente il F.p.l.d. nella misura stabilita per le aziende del settore agricolo, di cui all' art. 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni ed integrazioni. Al contrario, nei confronti degli equipaggi delle navi da pesca alturiere, iscritte nelle "Matricole delle Navi Maggiori" (appartenenti alla 1 e 2 categoria delle navi da pesca ex art. 8 del DPR n. 1639/1968), trova applicazione il beneficio della riduzione dell' aliquota contributiva afferente il F.p.l.d. mediante l' utilizzo dell' apposito contributo dello Stato, di cui all' art. 60 della legge n. 413/1984, che in proposito prevede l' emanazione di un decreto interministeriale dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della Marina Mercantile, di concerto con il Ministro del Tesoro. In ordine alla prima attuazione dell'art. 60 della legge n. 413/1984, si richiamano le istruzioni fornite con i messaggi n.21126 del 22 febbraio 1985 e n. 21037 dell' 11 maggio 1985, con i quali sono state impartite disposizioni per la regolarizzazione, da parte delle aziende di pesca, delle posizioni contributive degli equipaggi delle navi gestite in regime di assicurazione generale obbligatoria nel periodo dal 1 gennaio 1980 al 31 dicembre 1983, nonche' per la contribuzione successiva a tale data, in attesa dell' emanazione del decreto interministeriale di cui al 2 comma del citato art. 60, che stabilisca la misura della riduzione dell'aliquota contributiva da valere nel periodo dal 1 gennaio 1984 al 31 maggio 1985. Il riferimento alla data del 31 maggio 1985, quale termine ultimo del beneficio di cui alla norma sopra menzionata, risulta dall' art. 1, 1 comma, del DL 1 marzo 1985, n. 44, convertito in legge 26 aprile 1985, n. 155 (22). Infatti, i successivi decreti escludono la proroga del termine di che trattasi con un espresso richiamo all' art. 1, 4 comma, del DL 24 marzo 1982, n. 91, convertito in legge 21 maggio 1982, n. 267 (vedi DL 22 luglio 1985, n. 356; DL 20 settembe 1985, n. 477; DL 20 novembre 1985, n. 649) ovvero non facendo piu' alcuna menzione di disposizioni confermative del beneficio, quale quella sopra richiamata (DL 30 dicembre 1985, n. 787; DL 20 febbraio 1986, n. 34; DL 26 aprile 1986, n. 123; DL 3 luglio 1986, n. 328, convertito in legge 31 luglio 1986, n. 440, in "Atti ufficiali" 1986, pag. 1645). Pertanto, dal 1 giugno 1985, le aziende di pesca del settore delle navi maggiori adibite alla "pesca mediterranea" ed alla "pesca oltre gli stretti" debbono applicare, per il calcolo dei contributi dovuti, l' aliquota complessiva nella misura intera. In proposito, si richiamano le disposizioni impartite con la lettera circolare n. 815 RCV del 23 ottobre 1986. Per il periodo pregresso, cioe' dal 1 gennaio 1984 al 31 maggio 1985, i punti di abbattimento dell' aliquota contributiva afferente il FPLD dovuta dalle aziende della "pesca mediterranea" e della "pesca oltre gli stretti" sono stati determinati, da ultimo, dal decreto interministeriale, 28 gennaio 1987, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile 1987. Nelle more della procedura d' emanazione ai sensi dell' art. 60, 2 comma, della legge n. 413/1984 del predetto decreto interministeriale, con circolare n. 830 RCV del 19 marzo 1987, a cui si rinvia, sono state impartite sotto il paragrafo "2" della circolare stessa le istruzioni per la regolarizzazione da parte delle aziende medesime delle relative posizioni contributive, concernenti il periodo sopra indicato, nel termine di cui al messaggio T.P. n. 2579 deo 15 aprile 1987. c) determinazione dell' aliquota CUAF: l'art. 20 della legge 16 aprile 1974, n. 114 (23), nel fissare al 1 comma, punto 3, l'aliquota del contributo dovuto alla CUAF dai datori di lavoro titolari di imprese agricole iscritte negli elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, ha stabilito che la stessa aliquota sia estesa alle imprese di pesca iscritte nel "Registro delle imprese di pesca", istituito presso ogni Capitaneria di Porto ai sensi dell'art. 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963, su lla "disciplina della pesca marittima", munite del permesso di pesca costiera, ravvicinata o locale, di cui all' art. 9 del DPR 2 ottobre 1968, n. 1639. La portata di tale disposizione, applicata, di regola, con riferimento alla categoria di appartenenza della nave da pesca e, quindi, all' iscrizione del peschereccio nel "Registro delle Navi Minori e dei Galleggianti" (3 e 4 categoria), e' stata di recente precisata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in sede di ricorso avverso alcune decisioni del Comitato speciale per gli assegni familiari, conformi al criterio sopra enunciato. Il predetto Dicastero ha chiarito che il beneficio della contribuzione alla CUAF nella misura ridotta di cui all'art. 20, punto 3, della legge n. 114/1974 deve essere concesso non in ragione del tipo di nave armata - maggiore o minore - bensi' in base al permesso di pesca costiera, ravvicinata o locale, rilasciato alla nave, di cui all' art. 9 del DPR n. 1639/1968, ed all' avvenuta iscrizione dell' impresa di pesca nell' apposito registro sopra menzionato. La contemporaneita' del verificarsi delle due condizioni sopra enunciate, iscrizione della ditta nel "Registro delle imprese di pesca" e possesso del permesso di pesca costiera per la nave, determina l' applicazione del beneficio dell' aliquota CUAF nella misura ridotta, pari attualmente al 2,75% della retribuzione imponibile, cosi' come e' stabilito dall' art. 25, punto 3, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (24). Infine, si richiama la circolare n. 609 RCV - n. 136/2209 PMT - n. 144 GS del 3 febbraio 1983 (25), per quanto concerne la disciplina dei criteri per la assicurabilita' dei soci delle cooperative della piccola pesca ex lege 13 marzo 1958, n.250, onde definire la non ssoggettabilita' dei soci stessi alla disciplina della legge n. 413/1984. Restano, comunque, assoggettati alla legge n. 413/1984 eventuali dipedenti non soci che possono essere imbarcati - come precisato nella citata circolare - soltanto previa autorizzazione della cooperativa stessa, sempreche' la nave rientri tra quelle indicate sotto la lettera "b" del paragrafo 4 della presente circolare. 12) Piloti dei porti (art. 4, 2 comma, sub lettera "c", e 3 comma, e art. 19) I piloti dei porti non sono lavoratori dipendenti bensi' lavoratori autonomi, iscritti in speciali registri tenuti dalle competenti autorita' marittime. La legge n. 413/1984, oltre a confermare l' obbligo della contribuzione alle assicurazioni generali obbligatorie per i piloti associati in corporazioni, di cui all'art. 86 e seguenti del Codice della navigazione, ha esteso l'obbligo stesso ai marittimi abilitati al servizio di pilotaggio, di cui all'art. 96 del Codice della navigazione, cosiddetti "pratici locali", vale a dire quei marittimi che, previa autorizzazione del competente comandante del porto, prestano la loro opera nelle localita' di approdo o di transito ove non sia stata costituita una corporazione dei piloti. L' estensione dell' obbligo contributivo nei confronti dei marittimi abilitati al servizio di pilotaggio ex art. 96 del Codice della navigazione decorre dal 1 settembre 1984, data di entrata in vigore della legge sopracitata. Per il servizio di pilotaggio reso dai pratici locali anteriormente a tale data, la legge n. 413/1984 non prevede alcuna forma di riscatto ai fini previdenziali. L' art. 19 della legge n. 413/1984 precisa che, a decorrere dal 1 gennaio 1981, i piloti associati in corporazioni sono tenuti a calcolare i contributi dovuti sui compensi effettivamente spettanti per la propria attivita', di cui agli artt. 120 e 133 del Regolamento per l' esecuzione del Codice della navigazione, detratte le spese sostenute per il servizio nonche' le altre spese necessarie al buon funzionamento della corporazione. Parimenti, i pratici locali, a decorrere dal 1 settembre 1984, data di entrata in vigore della legge n. 413/1984, devono i contributi sui compensi percepiti, di cui agli artt. 133 e 137 del Regolamento sopra citato. Agli effetti dell' individuazione delle somme che concorrono alla determinazione dei compensi in parola, su cui calcolare la misura dell' onere contributivo, la legge n. 413/1984 rinvia, comunque, ai criteri dettati dall' art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in quanto applicabile. Per l' apertura della posizione cotributiva afferente i cosidetti pratici locali si rinvia, per analogia, alle istruzioni impartite per i piloti associati in corporazioni con la piu' volte citata circolare n. 527 RCV del 28 aprile 1980. Ovviamente, sia per i piloti associati in corporazioni che per i pratici locali sussiste l' esonero dal versamento della contribuzione afferente la CUAF, l' assicurazione contro la disoccupazione involontaria, nonche' l' esonero, quali lavoratori autonomi, dal versamento del contributo afferente il "fondo di garanzia" istituito dall' art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Viceversa, sussiste l'obbligo contributivo nei confronti delle due predette categorie di piloti per l' assicurazione per la tubercolosi e l'assistenza agli orfani, che concorrono a costituire con l' obbligo afferente il FPLD il regime contributivo delle categorie medesime. Infine, sempre per quanto concerne i pratici locali, le Sedi devono prendere contatto con gli Uffici marittimi affinche' questi provvedano a segnalare i relativi nominativi, per la iscrizione alle assicurazioni generali obbligatorie del personale in servizio al 1 settembre 1984 ovvero in epoca successiva a tale data. Nel caso in cui la competente Sede abbia rinviato l' iscrizione dei pratici locali al regime della legge n. 413/1984, in attesa delle presenti istruzioni, i medesimi devono provvedere a regolarizzare la propria posizione contributiva a far tempo dal 1 settembre 1984, ovvero dalla data successiva in cui abbiano assunto il servizio, rivolgendosi al competente Reparto della Sede medesima onde adempiere al versamento dei contributi. I relativi importi dovranno essere gravati dei soli interessi al tasso legale del 5% annuo, a codizione che gli interessati provvedano a saldare l' intero debito entro il termine perentorio fissato dalla Sede stessa. tuttavia sufficiente per consentire ai pratici locali di determinare contabilmente il proprio debito contributivo e di compiere le operazioni connesse al versamento. Si intende che il mancato rispetto del termine stabilito comportera' l' irrogazione delle somme aggiuntive previste dalle norme in vigore. Si rammenta che per la regolarizzazione in parola dovranno applicarsi le procedure di cui alla circolare n. 51059 RCV - n. 1089 EAD - n. 7763 O./214 del 14 novembre 1986. Pertanto, il citato Reparto dovra' fornire agli stessi pratici locali i necessari chiarimenti sulla modulistica da utilizzare, sia ai fini della regolarizzazione contributiva, sia ai fini della sistemazione delle posizioni individuali. Per il settore di attivita' dei piloti dei porti si rammenta che le posizioni assicurative da aprire sono cosi' determinate: 1) posizione dei piloti, siano essi associati in corporazioni o pratici locali, propria della specifica attivita' di pilotaggio, con contribuzione ex lege n. 413/1984; 2) posizione determinata dalle caratteristiche oggetive della nave o delle navi gestite dalla corporazione stessa o del pratico locale (vedi art. 5 della legge n. 413/1984), sulla quale devono essere iscritti i marittimi alle dipendenze della corporazione stessa o del pratico locale, componenti gli equipaggi delle navi medesime, limitatamente ai periodi di imbarco registrati sui documenti di bordo delle navi in parola; 3) posizione contributiva aziendale della corporazione o del pratico locale, a cui fa capo il personale di terra alle dipendenze della corporazione medesima o del pratico locale. 13) Allievi di Istituti nautici imbarcati su navi-scuola (art. 4, 2 comma, lettera "h", e art. 20) Si richiama quanto illustrato con circolare n. 527 RCV del 28 aprile 1980, circa l' obbligo contributivo degli allievi degli Istituti nautici, da considerarsi limitato al solo periodo di imbarco reso a bordo della nave adibita dall' Istituto stesso alle esercitazioni in mare. Detti periodi di imbarco sono quelli registrati sul documento di bordo della nave. Per quanto concerne il personale docente imbarcato, si richiama l' esclusione dall' obbligo contributivo di cui all' art. 6, lettera "c", della legge n. 413/1984, se iscritto ad una forma assicurativa esclusiva, sostitutiva od esonerativa dell'assicurazione generale obligatoria , quale pubblico dipendente. Per il periodo successivo al 1 settembre 1984, data di entrata in vigore della legge n. 413/1984, gli Istituti nautici devono, per i propri allievi, i contributi nella misura fissa vigente per gli apprendisti del settore dell' artigianato (art. 20). La contribuzione in parola riguarda tuttavia non tutte le quote fisse previste per gli apprendisti, ma soltanto quelle per le quali vi e' corrispondenza con le forme assicurative a cui gli allievi erano gia' iscritti anteriormente alla legge n. 413/1984 (vedi allegato 11). Pertanto, a far tempo dal 1 settembre 1984, gli allievi stessi risultano obbligatoriamente iscritti, per i periodi di esercitazione a bordo, al FPLD, all' assicurazione contro la tubercolosi, nonche' all' assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali per effetto dell'art. 4, 1 comma, numero "5", del DPR 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l' assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali), gestita dall' INAIL. L' obbligo contributivo e' a totale carico dell' Istituto nautico, il quale effettuera' i relativi adempimenti con le modalita' specificate sotto la lettera "A", paragrafo 1.1., lettara "d", della Parte terza della presente circolare (26). Si ribadisce che per gli allievi degli Istituti nautici non ricorre alcun rapporto di lavoro di apprendistato vero e proprio e che l' obbligo contributivo, riferito agli allievi stessi, non copre l' intero corso di studi, bensi' e' limitato ai brevi periodi di imbarco per esercitazioni a bordo. Inoltre, non sussiste nella fattispecie alcuna forma di compenso e, quindi, non trova applicazione dal 1 gennaio 1986 la disposizioni di cui all' art. 21 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (27). Per il periodo dal 1 gennaio 1980 al 31 agosto 1984, anteriore alla data di entrata in vigore della legge n.413/1984, la contribuzione dovuta dagli Istituti nautici per gli allievi doveva essere determinata, nel vigore dell'art. 17 della legge n. 33/1980, in ragione delle retribuzioni tabellari dell' anno 1979, ulteriormante aumentate secondo i criteri di cui all' art. 15 della legge n. 27/1973. Dette retribuzioni sono riportate sotto l' allegato n. 12. Cio' premesso, si rende necessario che gli Istituti nautici operino, sulla base di dette retribuzioni, la regolarizzazione delle posizioni contributive degli allievi, rivolgendosi al competente Reparto della Sede onde provvedere al versamento dei contributi dovuti, con il solo aggravio degli interessi compensativi al tasso legale del 5% annuo, entro il termine che verra' indicato agli Istituti stessi dalla Sede medesima, pena l' applicazione delle sanzioni previste dalle norme in vigore. Tuttavia, qualora l' Istituto nautico sia una scuola statale, nei confronti dell' Istituto stesso trovano applicazione i criteri previsti per le regolarizzazioni contributive da parte delle Amministrazioni dello Stato, che, come e' noto, devono avvenire senza l' aggravio di somme accessorie, compresi gli interessi compensativi di cui all' art. 53 del RDL 4 ottobre 1935, n. 1827 (vedi circolare n. 50971 del 7 febbraio 1979 in "Atti Ufficiali" 1979, pag. 451). Si rammenta che per la regolarizzazione in parola dovranno applicarsi le procedure di cui alla circolare n. 51059 RCV - n. 1089 EAD - n. 7763 O./244 del 14 novembre 1986. Pertanto, il citato Reparto dovra' fornire agli Istituti nautici interessati i necessari chiarimenti sulla modulistica da utilizzare, sia ai fini della regolarizzazione contributiva, sia ai fini della sistemazione delle posizioni individuali degli allievi. 14) Personale marittimo dell' Ente "Ferrovie dello Stato" imbarcato sulle navi traghetto dell' Ente stesso (articoli 38 e 40) La legge n. 413/1984 ha posto la distinzione tra personale marittimo delle navi-traghetto inquadrato nei ruoli organici dell' Ente "Ferrovie dello Stato" a far tempo dal 1 settembre 1984, data di entrata in vigore della legge stessa, o successivamente a tale data, e personale inquadrato nei ruoli organici dell' Azienda anteriormente al 1 settembre 1984, collegando alla decorrenza dell' inquadramento in parola l' obbligo della contribuzione nel regime delle assicurazioni generali obbligatorie gestite dall' Istituto, che, comunque, per i primi non puo' essere anteriore al 1 settembre 1984 e per i secondi al 1 gennaio 1980. Tuttavia, la distinzione stessa assume rilevanza ai fini della determinazione dell' obbligo alla contribuzione afferente l'assicurazione generale obbligatoria per la tubercolosi. Infatti, il personale inquadrato nei ruoli organici dell' Ente Ferrovie dello Stato anteriormente al 1 settembre 1984, data di entrata in vigore della legge n. 413/1984, ancorche' iscritto all' assicurazione generale obbligatoria IVS, mantiene l' iscrizione al Fondo Pensioni Ferrovie dello Stato. Al contrario, il personale assunto in ruolo dalla predetta data, o successivamente, e' escluso dall' iscrizione al Fondo Pensioni Ferrovie dello Stato e, pertanto, nei suoi confronti vige la sola iscrizione all' assicurazione generale obbligatoria IVS. Da tale distinta disciplina del trattamento previdenziale del personale marittimo delle navi-traghetto dell' Ente Ferrovie dello Stato, introdotta dalla legge n. 413/1984, discende che, mentre il personale assunto in ruolo anteriormente al 1 settembre 1984 e' escluso dall' assicurazione generale obbligatoria per la tubercolosi, ai sensi dell' art. 38 del RDL 4 ottobre 1935, n. 1827, il personale assunto in ruolo a far tempo da tale data, e successivamente, incorre nell' obbligo della contribuzione per la tubercolosi ed ha quindi diritto alle prestazioni connesse a detta forma assicurativa. Inoltre, per tutto il personale marittimo delle navi-traghetto, iscritto al regime previdenziale della legge n. 413/1984 (artt. 38 e 40), a far tempo dal 14 giugno 1985, data di entrata in vigore della legge n. 210 del 17 maggio 1985, istitutiva dell' Ente "Ferrovie dello Stato" (con propria personalita' giuridica ed autonomia patrimoniale, contabile e finanziaria, ai sensi dell' art. 2093, 2 comma, del Codice Civile), e' venuta meno l' esclusione dal contributo per il finanziamento degli asili-nido, di cui all' art. 8 della legge 6 dicembre 1971, 1044, disposta dall' art. 2-septies della legge 16 aprile 1974, n. 114, in quanto l' esclusione stessa riguarda soltanto i dipendenti dello Stato e degli enti locali territoriali, cioe' dei Comuni, delle Provincie e delle Regioni (28). Si fa riserva di fornire ulteriori precisazioni circa la contribuzione dovuta per il personale di che trattasi in ordine all' assicurazione contro la disoccupazione involontaria, il fondo di garanzia e l' assistenza agli orfani, non appena i competenti Ministeri avranno chiarito la disciplina del rapporto di lavoro del personale in parola, quale dipendente dell' Ente "Ferrovie dello Stato" istituito con legge n. 210 del 17 maggio 1985, che ha riconosciuto all' Ente stesso una propria personalita' giuridica ed autonomia patrimoniale, contabile e finanziaria, ai sensi dell' art. 2093, 2 comma, del Codice civile. Detto chiarimento investe anche l' eslusione dall' iscrizione alla CUAF, disposta espressamente per il personale in epigrafe dai citati articoli 38 e 40 della legge n. 413/1984. Qualora i competenti Ministeri pervengano alla conclusione che l'Ente "Ferrovie dello Stato" debba contribuire anche alle suddette forme assicurative, si procedera' ai relativi recuperi nei confronti dell' Ente stesso, nei cui confronti questa Direzione Generale, per il momento, ha provveduto ad interrompere i termini di prescrizione. 15) Personale volontario del "Corpo Equipaggi Militari Marittimi" - CEMM (art. 4, 2 comma, lettera "f" e art. 21) Si fa riserva di fornire istruzioni in marito al regime assicurativo ed alle modalita' di versamento dei contributi afferenti il personale volontario del CEMM. Al momento, la contribuzione relativa al personale di che trattasi seguita ad essere gestita, per gli adempimenti correnti, dal Servizio Previdenza Marinara e PAPST di questa Sede centrale. 16) Personale dipendente dalle Societa' di navigazione di preminente interesse nazionale e dalle Societa' di navigazione sovvenzionate, di cui all' art. 58 della legge 27 luglio 1967, n. 658 (art. 4, 2 comma, lettera "i"; art. 6, lettera "a"; art. 10) Il personale delle societa' in epigrafe, inquadrate nei ruoli organici dell' azienda, si distingue in personale appartenente ai servizi amministrativi di terra ed in personale di stato maggiore navigante. Il personale amministrativo, iscritto alle assicurazioni generali obbligatorie ai sensi della legge n. 413/1984, non comprende il personale con qualifica di "dirigente", in quanto quest' ultimo, a far tempo dal 1 gennaio 1980, deve intendersi iscritto all' INPDAI ai fini persionistici. Per i "dirigenti" di che trattasi restano fermi gli obblighi contributivi verso questo Istituto, secondo le norme generali. Il personale di stato maggiore navigante, inquadrto nei ruoli organici dell'azienda, e' costituito dal corpo ufficiali e, pertanto, non comprende la qualifica di nostromo e le qualifiche inferiori. Anche per il predetto personale navigante dal 1 settembre 1984, data di entrata in vigore della legge n. 413/1984, la posizione contributiva deve essere tenuta, cosi' come per le restanti aziende armatoriali, secondo quanto indicato in proposito sotto il paragrafo 7 della parte II della presente circolare, in ottemperanza all' art. 10 della stessa legge n. 413/1984. Sono abrogate, pertanto, le disposizione impartite con la citata circolare n. 527 RCV del 28 aprile 1980 in ordine alla tenuta cumulativa delle posizioni contributive del personale amministrativo e del personale di stato maggiore navigante inquadrato nel ruolo orgnaico delle societa' in parola. Tale disposizioni si rende necessaria al fine di ricondurre tutte le aziende ad un unico sistema di contribuzioe e di riscossione, cosi' come prescritto dalla legge n. 413/1984, essendo venuta meno la fase di transizione regolata dall' art. 17 della legge n. 33/1980. Con l' occasione, si rammenta che le societa' del gruppo FINMARE (Italia - Lloyd Triestino - Adriatica - Tirrenia) hanno presentato, a suo tempo, ricorsi giurisdizionali al Consiglio di Stato, relativi all' obbligo di corrispondere la contribuzione afferente l' assicurazione generale obbligatoria contro la disoccupazione involontaria per il personale di che trattasi. Il Consiglio di Stato con sentenza 5 dicembre 1986/2 luglio 1987 ha accolto i predetti ricorsi, riconoscendo nei confronti del personale inquadrato nei ruoli organici delle Societa' stesse la sussistenza del requisito della stabilita' d' impiego e, quindi, l'esenzione dall'obbligo contributivo per l' assicurazione contro la disoccupazione involontaria. Alle posizioni contributive relative al personale amministrativo di cui sopra, dipendente da dette societa', deve pertanto essere attribuito il condice autorizzazione IB (NO Ds). Per quanto concerne il personale di stato maggiore navigante inquadrato nei ruoli organici delle societa' stesse, compreso nelle posizioni relative alle singole navi sulle quali il personale medesimo e' imbarcato, la particolare esclusione dalla contribuzione Ds va evidenziata indicando i dati retributivi e contributivi dei soggetti interessati in uno dei righi in bianco dei quadri B/C del modello DM 10/M preceduti dal codice di qualifica e dal codice tipo contribuzione 10 (NO Ds). 17) Sgravi contributivi per il Mezzogiorno (legge 4 agosto 1984, n. 430) A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1980, l' art. 1, comma 6-bis, della legge 4 agosto 1984, n. 430 (29), ha attribuito alle imprese di navigazione gli sgravi contributivi di cui all' art. 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con DPR 6 marzo 1978, n. 218 (vedi messaggio n. 4674 del 25 agosto 1984, n. 19507 del 18 febbraio 1985, n. 10944 dell' 11 luglio 1985, n. 11938 del 12 ottobre 1985: allegati n. 6, 7, 8 e 9). Per imprese di navigazione si intendono esclusivamente quelle che operano nel settore del tasporto marittimo di merci e passeggeri e nel settore della pesca. L' attribuzione del beneficio in parola, operata dalla norma sopra richiamata, riguarda il personale componente gli equipaggi delle navi iscritte nei compartimenti marittimi ubicati nei territori del Mezzogiorno ed interessa esclusivamente i periodi di imbarco resi a bordo delle navi stesse dal 1 gennaio 1980 in poi, con obbligo di contribuzione in regime di assicurazione generale obbligatoria, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 33 del 1980 e, quindi, della legge n. 413 del 1984. La norma in esame esclude espressamente dal beneficio stesso le imprese marittime esercenti servizi con le isole maggiori e minori, sovvenzionate ai sensi della legge 20 dicembre 1974, n. 684. La disposizione si riferisce, salvo l' esclusione sopra richiamata, agli equipaggi delle navi che alla data del 31 agosto 1983 risultano gia' iscritte presso i compartimenti marittimi sopra indicati. Per gli equipaggi delle navi iscritte presso i predetti compartimenti successivamnte al 31 agosto 1983, il beneficio si applica a condizione che si tratti di navi iscritte per la prima volta nei registri nazionali: navi di nuova costruzione ovvero navi provenienti da bandiera estera. Per quanto concerne l' esatta individuazione dei compartimenti marittimi ubicati nel Mezzogiorno, l'art. 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 754, precisa che si considerano tali quei compartimenti comprendenti in tutto o in parte territori di competenza della Cassa per il Mezzogiorno. Detto criterio generale deve tuttavia contemperarsi con l' esigenza di evitare l'estensione del beneficio degli sgravi agli equipaggi di navi iscritte nei registri degli Uffici circondariali, degli uffici locali e delle Delegazioni di spiaggia aventi competenza sui territori posti interamente all' esterno dell' area del Mezzogiorno. A tal fine, occorre distinguere tra navi iscritte presso gli uffici compartimentali marittimi, cioe' le Capitanerie di porto, e le navi iscritte presso gli Uffici dipendenti, cioe' gli Uffici circondariali marittimi, gli Uffici locali marittimi e le Delegazioni di spiaggia (V. Msg. n. 3608 del 23 aprile 1986: allegato n. 10). Infatti, mentre per le prime sussiste il beneficio in discorso, purche' la circosrizione dell' Ufficio compartimentale marittimo includa, anche solo in parte, territori del Mezzogiorno, cosi' come accade, ad esempio, per le Capitanerie di porto di Roma e Livorno, per le seconde invece il beneficio stesso sussiste soltanto se la circoscrizione dell' Ufficio circondariale marittimo, dell' Ufficio locale marittimo e della Delegazione di spiaggia e' interamente costituita da territori ubicati nel Mezzogiorno. Per quanto interessa la fattispecie in esame, si precisa che mentre gli Uffici compartimentali marittimi curano la tenuta sia delle "Matricole della navi maggiori" che dei "Registri delle navi minori e dei galleggianti", i restanti Uffici marittimi sono autorizzati alla tenuta dei soli "Registri". Come e' stato gia' fatto presente con messaggio n. 11938 del 12 ottobre 1985, l' applicazione degli sgravi deve operare con riferimento alla singola nave, intesa come unita' aziendale autonoma, cui strettamente ineriscono i rapporti di lavoro dei marittimi componenti l' equipaggio. Nei confronti dell' azienda nave, iscritta nelle "Matricole" e nei "Registri" di Ufici marittimi compresi nei territori del Mezzogiorno, secondo il criterio sopra richiamato, trova applicazione, pertanto, lo sgravio generale di cui al 2 comma dell' art. 59 del testo unico. L'ulteriore sgravio di cui al 4 comma dello stesso art. 59 non trova, viceversa, pratica applicazione nel settore dell' armamento marittimo, stante la peculiarieta' del lavoro di bordo che, come e' noto, si costituisce con la convenzione di arruolamento a viaggio o a campagna di pesca e, quindi, per definizione a termine. Si applica altresi', all'azienda nave lo sgravio aggiuntivo e quello supplementare, di cui rispettivamente al 5 ed 8 comma del citato art. 59 del testo unico, sempreche' il marittimo sia stato assunto aggiuntivo) o al 31 dicembre 1970 (sgravio supplementare) in soprannumero rispetto alle unita' lavorative presenti nella forza equipaggio della nave stessa a tali date. Al riguardo, tuttavia, si fa pesente che tale soprannumero, di regola, non si verifica, in quanto la forza minima dell' equipaggio, di cui alla cosiddetta "tabella d' armamento", determinata per ciascuna nave ai sensi dell' art. 317 del Codice della navigazione, ben difficilmante viene di fatto superata dalla imprese armatoriali. Pertanto, gli sgravi aggiuntivo e/o supplementare trovano pratica applicazione nel settore nell' ipotesi di navi iscritte presso Uffici marittimi del Mezzogiorno sucessivamente al 30 settembre 1968 e al 31 dicembre 1970, vale a dire per le navi di primo armamento nel Mezzogiorno ovvero provenienti da Uffici marittimi non ubicati nel Mezzogiorno purche' l'iscrizione in Compartimenti meridionali sia anteriore al 31 agosto 1983 (ferma restando quindi la condizione esclusiva prevista dalla legge in esame per le navi immatricolate successivamente al 31 agosto 1983, vedi punto 2 della circolare n. 863 RCV del 2 settembre 1987 in "Atti ufficiali" 1987, pag. 2339). Con l'occasione, si ritiene opportuno precisare che l' armatore o il caratista-armatore imbarcato non puo' usufruire, per il suo stesso imbarco, del beneficio degli sgravi, in quanto questo e' riferito esclusivamente alla contribuzione dovuta per il personale dipendente soggetto all' obbligo contributivo per l' assicurazione contro la disoccupazione involontaria, da cui - come e' noto - gli armatori e i caratisti-armatori imbarcati sono espressamente esclusi, ai sensi dell' art. 12 della legge n. 413/1984. Si richiamano, altresi', per quanto riguarda i piloti dei porti, siano essi associati in corporazioni ovvero pratici locali, le precisazioni fornite circa la loro esclusione dal beneficio in discorso sotto il punto 1) della circolare n. 833 RCV del 15 maggio 1987, trasmessa con messaggio T.P. n. 15857 del 18 maggio 1987. La normativa sugli sgravi contributivi a favore dell' armamento marittimo, con le particolarita' sopra enunciate, segue per il resto la normativa prevista per i settori che usufruiscono del medesimo beneficio. In proposito, si richiamano le istruzioni di cui al punto 2) del messaggio n. 10620 del 7 gennaio 1987, impartite a seguito del DL 22 dicembre 1986, n. 882, che, come e' noto, ha prorogato il beneficio di che trattasi sino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1987. Detto termine e' stato confermato dall' art. 2 del DL 25 febbraio 1987, n. 48 e dall' art. 3 dei DD.LL. n. 156 del 28 aprile 1987, n. 244 del 27 giugno 1987, n. 358 del 28 agosto 1987, n. 442 del 30 ottobre 1987 e n. 536 del 30 dicembre 1987. Infine, si precisa che gli sgravi di cui trattasi (generale e/o aggiuntivo e/o supplementare) - attesi anche i pareri espressi in materia dai Ministeri vigilanti - non spettano all' armamento marittimo per i periodi contributivi anteriori al 1 gennaio 1980. Eventuali ricorsi delle Ditte armatoriali riferiti ai periodi anzidetti dovranno essere trasmessi a questa Direzione Generale - Servizio previdenza marinara e PAPST - per la trattazione di competenza. 18) Denuncia annuale delle retribuzioni dei lavoratori marittimi e costituzione delle posizioni assicurative individuali Come indicato al paragrafo VI della parte II della circolare n. 527 RCV del 28 aprile 1980, anche le aziende marittime, cosi' come la generalita' dei datori di lavoro, sono state assoggettate, nel vigore dell' art. 17 della legge n. 33/1980, all' obbligo della denuncia annuale delle retribuzioni dei componenti gli equipaggi delle navi armate, entro il termine previsto dalla normativa vigente in materia. Nel vigore della legge n. 413/1984, i dati relativi ai periodi contributivi afferenti la navigazione, coincidenti, come sempre, con i periodi di imbarco registrati sul prescritto documento di bordo, cosi' come ribadito dall' art. 10 della stessa legge n. 413/1984, concorrono alla costituzione della posizione assicurativa individuale complessiva, per la parte afferente la contribuzione relativa al lavoro reso dal marittimo a bordo di una o piu' navi come membro dell' equipaggio, con le stesse modalita' previste dalla procedura vigente per il settore dei lavoratori dipendenti comuni. Il riscontro dei dati delle denunce annuali, per la contribuzione di mare, con i dati dei documenti di bordo della nave o delle navi su cui il lavoratore e' stato imbarcato nell' anno cui la denuncia o le denunce si riferiscono, costituisce un adempimento successivo dell' Istituto ed attiene ad una fase di controllo, mediamente triennale, espressamente prevista dall' articolo 18 della legge n. 413/1984, differita quindi rispetto alla periodicita' annuale della denuncia delle retribuzioni di modello O1/M. Al riguardo, si precisa che l' art. 18 della legge n. 413/1984 non ha inteso prescindere dalla procedure di controllo in essere per la generalita' delle aziende, bensi' esprime esclusivamente la facolta' e, quindi, la possibilita' per l' Istituto di avvalersi, nella fattispecie delle aziende armatoriali, di un ulteriore struemtno di verifica. Pertanto, tale facolta', non attenendo a un adempimento costante e generalizzato, sara' esercitata dalle Sedi sulla base di un' adeguata campionatura dei documenti di bordo pervenuti, operata anche in ordine alla conoscenza dello stato delle anziede armatoriali. Con l'occasione, si richiama quanto indicato dal Servizio previdenza marinara e PAPST di questa Direzione Generale nella circolare n. 138.2088 PMT dell'8 settembre 1987 (30) in merito alla rilevazione delle posizioni assicurative dei marittimi, per i periodi anteriori al 1 gennaio 1980, e, per i periodi successivi a tale data, per quanto concerne i marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera, i piloti italiani che effettuano servizi in acque straniere e il personale appartenente al Corpo Equipaggi Militari Marittimi (CEMM). 19) Riscontro delle denunce retributive annuali e contributive mensili con i documenti di bordo (art. 18) Il documento di bordo in carico alla nave non puo' eccedere il periodo di tre anni dalla data del rilascio. Allo spirare di questo termine gli Uffici marittimi ritirano, di regola, il documento in parola e ne rilasciano uno nuovo. Il documento ritirato e' trasmesso dagli Uffici stessi all'Istituto, il quale, espletati i propri adempimenti, lo restituisce all' Ufficio che ne aveva assunto il carico (art. 354 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione e art. 20 del D.M. 6 luglio 1974, che detta norme per l' esecuzione delle disposizioni di cui all' art. 8 della legge 22 febbraio 1973, n. 27). Cio' significa che i predetti documenti di bordo devono essere restituiti, per l' archiviamento, agli Uffici marittimi che li hanno rilasciati. Soltanto nel caso di rilascio del documento di bordo da parte delle Autorita' consolari italiane all' estero, l' archiviamento deve essere effetttuato presso l' Ufficio marittimo di iscrizione della nave. Dal momento della ricezione, i documenti di bordo devono essere accuratamente custoditi dalla Sede, sino al momento della restituzione alle competenti Autorita' marittime, per l' archiviamento, atteso che i documenti stessi costituiscono a tutti gli effetti "atti pubblici", di estrema rilevanza non solo per quanto concerne la navigazione e la gestione della nave nonche' addirittura le certificazioni di stato civile che sullo stesso possono essere state apposte dal comandante la nave stessa. Alla data di ricezione da parte dell'Istituto del documento di bordo l' art. 18 della legge 26 luglio 1984, n. 413 riconnette particolare rilevanza in quanto dispone che i termini di prescrizione per i contributi dovuti ai sensi delle disposizioni della legge stessa decorrono da tale data. I documenti di bordo di cui trattasi sono: - il ruolo d' equipaggio in carico alle navi iscritte nelle "Matricole delle navi maggiori". Tale documento e' contraddistinto da una numerazione da 1 a 10.000 e da una serie di appartenenza; - il passavanti provvisorio assegnato alle navi maggiori di nuova costruzione o provenienti da bandiera estera, in attesa del rilascio dei prescritti documenti di bordo (atto di nazionalita' e ruolo di equipaggio), contiene nella II parte l' elenco dell' equipaggio. La durata del passavanti provvisorio non puo' essere superiore ad un anno; - il ruolino d' equipaggio in carico alle navi o galleggianti iscritti nei "Registri delle navi minori e dei galleggianti". Tale documento e' contraddistinto con l' indicazione di un numero da 10.001 a 20.000 e da una serie di appartenenza; - l'elenco d'equipaggio in carico alle imbarcazioni e alle navi da diporto iscritte rispettivamente nel "Registro delle imbarcazioni da diporto" (R.I.D.) e nel "Registro delle navi da diporto" (R.N.D.). Tali documenti non hanno una numerazione propria anche se spesso sono contraddistinti di fatto dagli Uffici marittimi con un numero progressivo seguito dalla indicazione dell' anno di rilascio. Preso atto che i documenti di bordo sono inviati alle Sedi dell'INPS da parte delle Autorita' marittime, di regola, al termine del loro periodo di validita', e che, come detto, dalla data di recapito alla stessa Sede INPS dei documenti in parola decorre il termine di prescrizione dei contributi dovuti per il periodo in cui il documento e' stato in carico alla nave, sono stati fissati i seguenti momenti operativi: 1) verifica sistematica da parte del Reparto RC della Sede dell' esistenza nell' archivio aziende della posizione nave cui si riferisce il documento di bordo pervenuto; 2) se la nave non risulta essere presente nell' archivio aziendale, il Reparto RC avviera' le consuete operazioni di accertamento, interessando nel caso anche il Reparto Vigilanza, al quale il documento di bordo va trasmesso affinche' lo stesso Reparto se ne avvalga nella propria attivita' di controllo; 3) se la nave e' presente nell' archivio aziende, ma risulta interessata da procedure concorsuali, esecutive, di dismissione di bandiera, di fermo ecc., il documento di bordo deve essere sottoposto a riscontro da parte dell' Ufficio cui fa capo la procedura interessata; 4) per le navi presenti nell'archivio aziende, per le quali non risultino pendenti le procedure anzidette, la Sede opera una adeguata campionatura dei ruoli pervenuti e sul campione prescelto effettuera' un controllo di congruita' tra i dati temporali delle denunce retributive annuali di modello O1/M. Per le navi da pesca detto riscontro investe anche la congruita' delle retribuzioni imponibili, stante che per il settore stesso tali retribuzioni sono quelle da CCNL, riportate nelle circolari del Servizio RCV. Qualora tale riscontro evidenzi inesattezze nelle denunce retributive annuali, tali da determinare la verifica dei contributi dovuti, il Reparto RC dara' corso alla verifica del caso, analogamente a quanto detto al precedente punto 2. In particolare, il riscontro dei documenti di bordo in carico alle navi dal 1 gennaio 1980 in poi, si articola, di regola, nelle seguenti fasi: a) controllo preliminare del documento di bordo, diretto a verificare i seguenti dati: - l' ordine cronologico delle date di imbarco dell' equipaggio per qualifica; - l' ordine cronologico, per ciascun marittimo, della data di imbarco e di quella di sbarco; - le annotazioni eventualmente apposte dagli Uffici marittimi in corrispondenza dei singoli imbarchi per evidenziare il cambio di qualifica rivestita a bordo dal marittimo interessato nel corso del periodo di navigazione. La data dell' avvenuto passaggio di qualifica e' particolarmente rilevante ai fini contributivi nel settore della pesca dove la retribuzione imponibile e' riferita, come sopra accennato, alle tabelle allegate ai contratti collettivi di lavoro; - le annotazioni eventualmente apposte dagli Uffici marittimi per documentare l' esclusione dell' obbligo della contribuzione ex lege n. 413/1984 delle persone registrate sul documento di bordo, ma non facenti parte dell' equipaggio. Qualora da tale esame preliminare emergano discordanze o inesattezze nelle registrazioni apposte dagli Uffici marittimi sul documento di bordo, occorre interpellare l' Ufficio marittimo che ha operato la registrazione stessa per i necessari chiarimenti o rettifiche. A tal fine sono utili anche le annotazioni degli arrivi e delle partenze dai porti registrate sul documento di bordo nei fogli destinati alla vidimazioni. Se i dati registrati sul documento di bordo sono illeggibili o risultano omessi, la Sede deve interpellare in proposito il competente Ufficio marittimo affinche' questo, sentito l' armatore della nave e verifiati i documenti matricolari del marittimo interessato (foglio matricolare di marina mercantile e libretto di navigazione), fornisca il dato illeggibile o mancante. Pertanto, la Sede non deve apporre in nessun caso sul documento di bordo annotazioni, in quanto soltanto gli Uffici marittimi possono effettuare registrazioni sul predetto "atto pubblico": b) confronto dei dati relativi al periodo assicurativo esposto nella denuncia annuale delle retribuzioni di modello O1/M di ciascun membro dell' equipaggio con i dati risultanti dalle registrazioni apposte dagli Uffici marittimi sul documento di bordo della nave; c) verifica della corrispondenza tra il monte retributivo complessivo da O3/M dei membri dell' equipaggio e monte retributivo assoggettato a contribuzione nel corso dell'anno, risultante dai modelli DM 10/M. Per tale controllo e' in corso di elaborazione un' apposita procedura da valere per la generalita' delle aziende. Nell' esercizio dell' attivita' diretta a regolarizzare le posizioni contributive irregolari, le Sedi devono tener presente che nel settore delle aziende di pesca, il riscontro del documento della nave non necessita della acquisizione dei dati retributivi, in quanto questi sono determinabili in ragione della qualifica di bordo e sulla base delle retribuzioni tabellari adeguate ex art. 15 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, per il periodo 1 gennaio 1980-30 settembre 1984, e sulla base delle retribuzioni dei contratti collettivi di lavoro del settore ex art. 13, 2 comma, della legge n. 413/1984, per il periodo dal 1 ottobre 1984 in poi. 20) Anagrafe delle navi (art. 17) L'art. 17 della legge n. 413/1984 prescrive che gli Uffici marittimi, nei cui registri o matricole sono iscritte le navi, sono tenuti a comunicare all' Istituto, con tempestivita', le notizie concernenti l' armamento e la proprieta' delle navi stesse, ai fini dell' applicazione della legge in esame. Il citato articolo estende l' obbligo di comunicazione a carico delle cancellerie degli Uffici giudiziari per i procedimenti instaurati avverso l' armatore o il proprietario della nave, onde consentire all' Istituto di provvedere tempestivamente alla tutela dei propri crediti. Analogo obbligo e' previsto a carico dei consolati per i provvedimenti assunti da autorita' giudiziarie straniere di cui siano venuti a conoscenza, aventi ad oggetto la nave. La norma sopra menzionata intende assicurare alla Sede non solo la possibilita' di avvalersi in tempo utile degli istituti giuridici posti a tutela dell' obbligo contributivo, ma pone la Sede stessa nella condizione di acquisire, specie tramite le segnalazioni degli Uffici marittimi, tutti quei dati concernenti la nave, l' armatore e la proprieta', indispensabili per una corretta gestione dell' obbligo contributivo afferente il settore dell' armamento marittimo. In proposito, si richiama quanto gia' reso noto con circolare n. 538 RCV - n. 2104 PM - n. 13096 O. - n. 645 EAD - n. 8342 Pr del 30 agosto 1980 (31) circa l' utilizzo da parte degli Uffici marittimi del modello di comunicazione C.I. 138/c. La periodica acquisizione del modello in parola dai predetti Uffici consente alle Sedi di venire in possesso dei dati necessari per la pratica applicazione della legge n. 413/1984. Il fascicolo della nave deve essere, pertanto, aggiornato dalle Sedi sulla base delle segnalazioni di Mod. CI 138/C e di eventuali ulteriori comunicazioni degli Uffici marittimi, attraverso la conservazione di tali atti nel fascicolo stesso. Nel fascicolo della nave deve sempre essere evidenziata la data di ricezione del documento di bordo della nave, trasmesso alla Sede da parte dell' Autorita' marittima, avendo cura di annotare, altresi', gli estremi del documento in parola e il periodo in cui il documento stesso ha armato la nave, considerato che la prescrizione dei contributi afferenti gli equipaggi imbarcati sulla nave nel periodo medesimo decorre a far tempo dalla predetta data di ricezione del documento di che trattasi, come piu' volte gia' precisato. 21) Ricorsi amministrativi. Le aziende armatoriali che intendono ricorrere in via amministrativa avverso l' imposizione contributiva ex lege n. 413/1984 debbono presentare il ricorso stesso alla Sede periferica presso la quale assolvono il relativo obbligo. La Sede in parola, dopo l' istruttoria e l' acquisizione degli elementi che riterra' utili per la trattazione del ricorso, provvedera' a trasmetterlo a questa Sede centrale - Servizio RCV -, affinche' sia sottoposto all' esame dell'organo collegiale competente, a seconda della materia oggetto del ricorso (Comitato speciale FPLD, Comitato esecutivo, Comitato speciale CUAF). 22) Regolarizzazione da parte delle aziende armatoriali dei periodi contributivi successivi al 31 dicmebre 1979. Al fine di consentire alle aziende armatoriali di regolarizzare eventualmente le posizioni contributive degli equipaggi delle navi gestite si riportano in allegato le aliquote contributive vigenti per le singole categorie, interessate dall'applicazione della legge n. 413/1984, nonche', per il settore della pesca, per gli allievi degli Istituti nautici e i piloti dei porti associati in corporazioni, le retribuzioni tabellari, relative rispettivamente al periodo 1 gennaio 1980-30 settembre 1984, 1 gennaio 1980-31 agosto 1984 e 1 gennaio 1980-31 dicembre 1980 (allegati n. 11 e 12). Si ribadisce che eventuali conguagli, determinati dalle d isposizioni della presente circolare, devono essere regolarizzati dalle aziende stesse rivolgendosi al competente Reparto della Sede per la sistemazione delle differenze a debito o a credito, nonche' per la conseguente eventuale rettifica dei dati retributivi e contributivi individuali nei termini indicati per ogni singola fattispecie. 23) Contributi per le assicurazioni di malattia e maternita'. Come e' noto, nel settore dell' armamento marittimo, le tre Casse marittime contro gli infortuni e le malattie della gente di mare Adriatica, Meridionale e Tirrena, oltre a riscuotere, per competenza propria, il contributo afferente l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, riscuotono, per conto dell' INPS, ai sensi dell' art. 1, ultimo comma, del DL 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, i contributi per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale e per la solidarieta', per la copertura delle indennita' economiche di malattia e di maternita' e quello ex GESCAL. In proposito, si rinvia a quanto illustrato con circolare n. 134412 AGO - n. 325 B. - n. 1132 RCV/249 del 31 dicembre 1983 (32). PARTE TERZA NORME OPERATIVE E CONTABILI Inquadramento delle aziende marittime e disposizioni rigurardanti la denuncia mensile di mod. DM 10/M. A) AZIENDE ESERCENTI IL "TRASPORTO MARITTIMO". 1. Personale soggetto alla legge n. 413/1984 (gia' iscritto alla CNPM). Viene confermato il C.S.C. 1.15.02 avente le seguenti caratteristiche contributive: Contribuzione dovuta: Esclusioni F.P.L.D. Addizionale F.P.L.D. Tubercolosi Addizionale DS Disoccupazione (*) Ctr. lavoro straordinario ENAOLI Ctr. C.I.G. C.U.A.F. Ctr. malattia e maternita' Ctr. Fondo di garanzia Ctr. GESCAL Fiscalizzazione Presentazione differita dalla denuncia mensile. 1.1. Categorie particolari di personale soggetto alla legge n. 413/1984 (gia' iscritto alla CNPM). a) Personale marittimo delle FF.SS. imbarcato sui traghetti. Alla posizione del personale in epigrafe va attribuito il C.S.C. 2.01.01 integrato dal C.A.: 6H (IVS, asili nido e TBC) e/o 6L (IVS e asili nido) 6Z (Presentazione della denuncia mensile entro il 20 giorno del terzo mese successivo al periodo della denuncia stessa. Codice di nuova istituzione) 8F (Esclusione dal versamento del contributo dovuto al Fondo di garanzia TFR pari allo 0,03%). Per quanto riguarda la compilazione della denuncia mensile DM 10/M, si rammenta che, nel caso in cui la posizione contributiva sia contrassegnata dal solo codice 6H o dal solo codice 6L, i dati contributivi vanno esposti nei righi fissi 10 e/o 11 del quadro B. Nel caso, invece, in cui siano presenti entrambi i codici 6H e 6L, i dati contributivi dovranno essere trascritti nei righi in bianco del quadro B preceduti: - dal codice tipo contribuzione 68 per i dipendenti soggetti a contributo IVS, asili nido, TBC; - dal codice tipo contribuzione 69 per i dipendenti soggetti a contributo IVS e asili nido. Ovviamente il C.T.C. deve essere preceduto dal relativo codice qualifica. b) Piloti e "pratici locali". Viene confermato il C.S.C. 1.15.02 integrato dai C.A. 1B (esclusione dal contributo DS), 1C (esclusione dal contributo CUAF) e 8F (esclusione dal contributo al Fondo di garanzia TFR). c) Armatore e proprietario-armatore imbarchi. L' armatore ed il proprietario-armatore imbarcati vengono inseriti nella posizione generale riguardante il personale soggetto alla legge n. 413/1984 (C.S.C. 1.15.02). Poiche' per tale personale non e' dovuta la contribuzione per la DS e per il Fondo di garanzia TFR, nella compilazione della denuncia mensile le aziende devono esporre i dati contributivi in un rigo in bianco del quadro B, preceduti dal codice qualifica e dal C.T.C. 73 che assume, a far tempo dal 1 settembre 1984, il nuovo significato "no DS-no Fondo di garanzia". d) Allievi di Istituti nautici imbarcati su navi scuola. Come precisato sotto il paragrafo 13 della Parte Seconda della presente circolare, per gli allievi degli Istituti nautici, il versamento dei contributi correnti, per il periodo di imbarco successivi al 31 agosto 1984, concerne non piu' importi calcolati in base ad aliquote su retribuzioni tabellari, bensi' il solo importo in misura fissa vigente per le contribuzioni degli apprendisti, relativamente alle quote afferenti il FPLD, l' assicurazione contro la tubercolosi e l' assicurazione contro gli infortuni, gestita dall' INAIL, ai sensi dell'art. 4, 1 comma, numero 5, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Proprio perche' non rapportata a retribuzioni, detta contribuzione non puo'essere riscossa, come in precedenza, con il sistema di DM. Pertanto, gli Istituti nautici per l' assolvimento dell' obbligo contributivo in parola devono avvalersi della seguente procedura basata sulla utilizzazione di appositi bollettini di c/c postale intestati alla competente SAP. Detti bollettini dovranno recare i seguenti dati: - il numero di c/c postale relativo alle "Riscossioni Varie", intestato alla Sede competente; - l' importo corrispondente ai contributi dovuti dall' Istituto nautico per tutti i periodi di imbarco resi dagli allievi nel corso del mese cui la contribuzione si riferisce. Al riguardo, si rammenta che il contributo settimanale in misura fissa e' indivisibile e dovra' pertanto essere assolto per ciascun allievo anche per periodi di imbarco inferiori alla settimana in cui l' imbarco stesso si e' verificato; - la causale del versamento "contributi ex artt. 4 e 20 della Legge n. 413/1984 per periodi di esercitazione a bordo di n. ....... allievi - mese di ....... 19......"; - l' indicazione del conto di imputazione INPS: GPA 52/47 (di nuova istituzione). I versamenti in discorso devono essere effettuati dall' Istituto nautico, per il mese di contribuzione che interessa, alle scadenze indicate sotto la Parte Seconda, paragrafo 8, della presente circolare. Tuttavia, qualora l'Istituto tecnico nautico sia una scuola statale, nei confronti dell' Istituto stesso vale il maggior termine fissato per le Amministrazioni dello Stato entro la fine del sesto mese successivo a quello in cui i contributi stessi si riferiscono (vedi circolare n. 352 C e V del 22 giugno 1974 in "Atti ufficiali", pag. 1478 e lettera-circolare n. 544 RCV del 2 dicembre 1980 in "Atti ufficiali", pag. 3576). Contrstualmente al versamento dei contributi di che trattasi gli Istituti nautici devono trasmettere alla competente Sede (Reparto GPA) una dichiarazione contenente i seguenti dati: - l' esatta denominazione dell' Istituto tecnico nautico e la sua sede; - l'elenco degli allievi per i quali e' stato eseguito il versamento dei contributi, specificandone le generalita' complete (cognome, nome, sesso, data, comune e provincia di nascita); - i periodi di imbarco resi da ciascun allievo nel corso del mese cui la contribuzione si riferisce (data iniziale e finale di ciascun imbarco); - gli estremi del versamento (e' opportuno che l' Istituto nautico alleghi la fotocopia della ricevuta del bollettino di c/c postale con il quale il versamento stesso e' stato effetuato); - i dati identificativi della nave sulla quale sono stati effettuati gli imbarchi degli allievi per le esercitazioni a bordo (denominazione della nave, attivita' a cui la nave viene normalmente adibita, Ufficio marittinmo di iscrizione, numero di iscrizione della nave nelle "Matricole delle Navi Maggiori" ovvero nei "Registri delle Navi Minori e dei Galleggianti" dello stesso Ufficio marittimo, matricola INPS assegnata alla nave). In calce alla dichiarazione contenente i dati sopra elencati dovranno essere apposti il sigillo dell' Istituto tecnico nautico e la firma del suo legale rappresentante. I dati di cui sopra dovranno essere acquisiti nell' archivio ARPA secondo le relative procedure. Istruzioni contabili. Pervenuto il versamento dei contributi in questione, il Reparto competente per la contabilita', imputera' i relativi importi al conto GPA 52/47 di nuova istituzione controllandone la concordanza con quanto esposto negli elenchi trasmessi dagli istituti nautici. Il conto GPA 52/47 non dovra' essere ripreso in carico all' inizio dell' anno, in quanto sara' cura di questa Direzione Generale procedere alla ripartizione, ai conti di definitiva imputazione, del saldo risultante alla fine di ciascun esercizio. A tal fine le Sedi interessate dovranno inviare, a fine esercizio, secondo il calendario che sara' fissato dalla circolare delle chiusure contabili, un prospetto di cui al fac-simile allegato (allegato n. 13) contenente gli importi dei contributi ed eventuali interessi distinti per anno solare d' imbarco. Ovviamente il saldo del contro GPA 52/47 deve essere pari al totale del prospetto medesimo. Nel prospetto allegato (allegato n. 14) si riportano le variazioni da effettuare nell' archivio dei conti. 2. Personale non soggetto alla legge n. 413/1984. Le categorie di personale interessato sono: - operai, impiegati e dirigenti degli uffici amministrativi delle aziende armatoriali; - operai ed impiegati imbarcati sui natanti non soggetti alla legge n. 413/1984; - operai ed impiegati addetti ai servizi di "comandata" a bordo delle navi in disarmo; - personale amministrativo dipendente dalle societa' di navigazione di preminente interesse nazionale che non sia soggetto alla legge n. 413/1984; - "personale sbarcato"; - dipendenti non soci della corporazione dei piloti. Viene confermato per tali categorie il C.S.C. 1.15.02 integrato dal C.A. 2N. Caratteristiche contributive: Contribuzione dovuta: Esclusioni F.P.L.D. Addiz. F.P.L.D. Ctr. C.I.G. Tubercolosi Ctr. malattia e maternita' Disoccupazione Ctr. GESCAL Addizionale DS Fiscalizzazione ENAOLI C.U.A.F. Ctr. lavoro straordinario Ctr. Fondo di garanzia Presentazione della denuncia mensile entro il 20 giorno dal mese successivo. Per quanto riguarda il "personale sbarcato", si precisa che le posizioni contributive aziendali appositamente istituite in passato per tale categoria (C.S.C. 1.15.02 con C.A. 2S) devono essere eliminate con decorrenza 31 dicembre 1987 poiche' il relativo personale confluisce nella posizione contraddistinta dal C.A. 2N. Per il personale con qualifica di dirigente, si precisa che le caratteristiche contributive sono quelle previste per la generalita' dei dirigenti di aziende industriali iscritti all' I.N.P.D.A.I. ad eccezione della contribuzione per il S.S.N. che viene riscossa dalle Casse marittime. B) AZIENDE ESERCENTI LA PESCA. 1. Personale soggetto alla legge n.413/1984 (gia' iscritto alla CNPM) 1.1. Aziende marittime esercenti la pesca oltre gli stretti e mediterranea. Viene confermato il C.S.C. 1.20.01 avente le seguenti caratteristiche contributive: Contribuzione dovuta: Esclusione: F.P.L.D. Addizionale F.P.L.D. Tubercolosi Addizionale DS DS Ctr. lavoro straordinario ENAOLI Ctr. C.I.G. C.U.A.F. Ctr. malattia e maternita' Ctrl. Fondo di garanzia Ctrl. GESCAL Fiscalizzazione Presentazione differita della denuncia mensile. 1.2 Aziende esercenti la pesca costiera, ravvicinata o locale. Viene confermato il C.S.C. 1.20.01 integrato dai C.A. 3W E 3Z. Contribuzione dovuta: Esclusione: F.P.L.D. (aliquota ridotta) Addizionale F.P.L.D. Tubercolosi Addizionale DS DS Ctr. lavoro straordinario ENAOLI Ctr. C.I.G. C.U.A.F. (aliquota ridotta) Ctr. malattia e maternita' Ctr. Fondo di garanzia Ctr. GESCAL Fiscalizzazione Presentazione differita della denuncia mensile. E' da tener presente, pero', che, ove la pesca costiera venga esercitata da una "nave maggiore", l' aliquota dovuta al F.P.L.D. non e' quella ridotta, bensi' quella intera. 1.3 Armatore e proprietario-armatore imbarcati. Tale categoria di personale puo' essere presente sia nell' attivita' di pesca oltre gli stretti e mediterranea sia in quella costiera (locale o ravvicinata). Si confermano, pertanto, le caratteristiche contributive previste per ciascun tipo di pesca, precisando che per tale tipo di personale non e' dovuta la contribuzione per la DS e per il Fondo di garanzia. Nella compilazione della denuncia mensile le aziende devono, di conseguenza, esporre i dati contributivi in un rigo in bianco del quadro B, preceduti dal codice qualifica e dal C.T.C. 73 avente il nuovo significato "NO DS-NO Fondo di garanzia". 2. Personale non soggetto alla legge n. 413/1984. Viene confermato il C.S.C. 1.21.01 avente le seguenti caratteristiche contributive: Contribuzione dovuta: Esclusioni: F.P.L.D. Addizionale F.P.L.D. C.I.G. Tubercolosi DS Addizionale DS ENAOLI C.U.A.F. Ctr. lavoro staordinario Fondo di garanzia Malattia e maternita' GESCAL Presentazione della denuncia mensile entro il 20 giorno del mese successivo. E' da tener presente, peraltro, che alle posizioni delle navi minori che esercitino la pesa costiera - locale o ravvicinata - devono essere attribuiti i C.A. 3W E 3Z in quanto la contribuzine al F.P.L.D. e alla C.U.A.F. e' dovuta in misura ridotta. C) COOPERATIVE DELLA PICCOLA PESCA EX LEGE 13 MARZO 1958, N. 250. 1. Soci delle cooperative. Viene confermato il C.S.C. 1.19.01 avente le seguenti caratteristiche contributive: Contribuzione dovuta: Esclusioni: F.P.L.D. (aliquota specifica) Addizionale F.P.L.D. Tubercolosi DS ENAOLI C.I.G. C.U.A.F. (aliquota ridotta) Ctr. lavoro straordinario Fondo di garanzia GESCAL Malattia e maternita' (in misura fissa) Fiscalizzazione Presentazione della denuncia mensile entro il 20 giorno del mese successivo. 2. Lavoratori dipendenti (non soci) imbarcati. Per i dipendenti in epigrafe la cooperativa potra' avere uno dei seguenti inquadramenti: - C.S.C. 1.20.01 integrato dal C.A. 3W e 3Z, se le caratteristiche della nave consentono l' applicazione della legge n. 413/84; - C.S.C. 1.21.01 integrato dai C.A. 3W e 3Z, nel caso in cui non trovi applicazione la legge n. 413/84. Le caratteristiche contributive sono quelle gia' enunciate nei precedenti punti in relazione ai suddetti C.S.C. e C.A. 3. Personale amministrativo o addetto ai lavori a terra dipendente dalle cooperative. Si conferma il C.S.C. 1.21.01 integrato dai C.A. 3W e 3Z. Le caratteristiche contributive sono quelle gia' enunciate nei precedenti punti in relazione ai suddetti C.S.C. e C.A. * * * Per quanto concerne le modalita' di compilazione della denuncia annuale di mod. O1/M, si fa rinvio alle istruzioni che saranno quanto prima diramate per la generalita' delle aziende. p. IL DIRETTORE GENERALE f.to BILLIA -------------------- (1) V. "Atti ufficiali" 1984, pag. 2548. (2) V. "Atti ufficiali" 1980, pag. 284. (3) V. "Atti ufficiali" 1980, pag. 1100. (4) V. "Atti ufficiali" 1980, pag. 2332. (5) V. "Atti ufficiali" 1982, pag. 877. (6) V. "Atti ufficiali" 1982, pag. 2258. (7) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 2447. (8) V. "Atti ufficiali" 1984, pag. 1925. (9) V. "Atti ufficiali" 1985, pag. 3256. (10) V. "Atti ufficiali" 1986, pag. 2510. (11) V. "Atti ufficiali" 1987, pag. 610. (12) V. "Atti ufficiali" 1985, pag. 2083. (13) V. "Atti ufficiali" 1971, pag. 1987. (14) V. "Atti ufficiali" 1973, pag. 569. (15) V. "Atti ufficiali" 1982, pag. 1566. (16) V. "Atti ufficiali" 1969, pag. 446. (17) V. "Atti ufficiali" 1981, pag. 2133. (18) V. "Atti ufficiali" 1986, pag. 2275. (19) V. "Atti ufficiali" 1987, pag. 794. (20) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 1682. (21) Per il periodo 1 ottobre 1984-31 dicembre 1986 vedi circolare n. 692 RCV del 24 dicembre 1985 (in "Atti ufficiali" 1985, pag. 3256); dal 1 gennaio 1987 vedi circolare n. 830 RCV del 19 marzo 1987 (in "Atti ufficiali" 1987, pag. 610). (22) V. "Atti ufficiali" 1985, pag. 1120. (23) V. "Atti ufficiali" 1974, pag. 1066. (24) V. "Atti ufficiali" 1978, pag. 2348. (25) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 573. (26) Il richiamo alle disposizioni vigenti in materia contributiva per gli apprendisti del settore dell' artigianato, operato dall' art. 20 della legge n. 413/1984, non riguarda ne' le modalita' di versamento del contributo stesso ne' una diversa identificazione dell' Ente a cui detto versamento fa carico, bensi' soltanto la misura del contributo, che resta dovuto dall' Istituto tecnico nautico frequentato dall' allievo. Infatti, come ha avuto modo di precisare il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l' art. 20 della legge n. 413/1984 non ha mutato il titolo legittimante la tutela assicurativa degli allievi, e, pertanto, non ha inteso conferire a detti soggetti la veste di apprendisti artigiani, onde nei loro confronti non trovano applicazione le disposizioni della legge 21 dicembre 1978, n. 845. (27) V. "Atti ufficiali" 1986, pag. 337. (28) In ordine al recupero delle contribuzioni dovute a tale titolo (Tbc e asili nido) dall' Ente "Ferrovie dello Stato", si rinviano le Sedi di Messina e Civitavecchia, nella cui competenza ricadono le navi-traghetto armate dall'Ente stesso, a quanto precisato con nota n. 27-4-6/5578 dal Servizio RCV in data 26 settembre 1986. (29) V. "Atti ufficiali" 1984, pag. 2572. (30) V. "Atti ufficiali" 1987, pag. 2382. (31) V. "Atti ufficiali" 1980, pag. 2332. (32) V. "Atti ufficiali" 1985, pag. 3389. (*) Per quanto concerne l' esclusione dalla Ds del personale amministrativo e di stato maggiore navigante inquadrato nei ruoli organici delle societa' del gruppo FINMARE, si richiama quanto precisato sotto il paragrafo 16, Parte Seconda, della presente circolare. -------------------------- ALLEGATO 1 MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE DIREZIONE GENERALE DEL NAVIGLIO A tutte le Capitanerie di porto LORO SEDI Roma, 7 marzo 1986 e per conoscenza, A tutte le Direzioni marittime LORO SEDI CIRCOLARE n. 252854 Alla Confederazione italiana degli armatori liberi Via dei Sabini, 7 ROMA Alla Federazione nazionale delle imprese di pesca Corso d'Italia, 92 ROMA Alla Unione Italiana degli Industriali demolitori navali Via San Bartolomeo, 629 LA SPEZIA Alla Unione Nazionale Cantieri e Industrie nautiche ed affini Via Vincenzo Renieri, 23 ROMA All'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Sede Centrale Via Ciro il Grande, 21 ROMA OGGETTO: Dismissione della bandiera e demolizione delle navi. Testo garanzia fidejussoria in relazione art. 15 legge 26 luglio 1984, n. 413. Con la circolare n. 256772 in data 10 luglio 1974 questo Ministero ha posto in evidenza la particolare tutela dei crediti contributivi conferita alla Cassa nazionale per la Previdenza marinara dall'art. 33 del R.D 6 luglio 1922 n. 1447, confermata dall'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 658 nello ambito della procedura della dismissione di bandiera da navi, secondo cui la relativa autorizzazione e' subordinata all'accertamento del pagamento dei crediti stessi, ovvero alla prestazione di valide garanzie che assicurino tale pagamento. La predetta tutela prescinde dal periodo pubblicitario di cui all'art. 156 Cod. Nav. , che disciplina la dismissione di bandiera. In relazione a quanto sopra, questo Ministero ha elaborato il testo della fidejussione accluso alla circolare stessa, da produrre nell' ipotesi in cui l'autorizzazione in discorso venisse concessa prima della conclusione del periodo pubblicitario comprendente anche le specifiche clausole relative alla tutela dei cennati crediti contributivi in conformita' al disposto contenuto nella norma previdenziale dianzi richiamata. Peraltro, la legge 26 luglio 1984, n. 413, recante norme sul riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi ha, tra l'altro, modificato la suddetta normativa, nel senso che l' autorizzazione alla dismissione di bandiera e alla demolizione di navi puo' essere accordata dalle autorita' marittime solo dopo la presentazione di idonea garanzia dei crediti contributivi dell' INPS - subentrato alla predetta Cassa -, nella misura e con le modalita' determinate dall'Istituto stesso. Attesa l' autonomia attribuita da quest' ultima legge all' INPS nella determinazione dell' evenutale garanzia del pagamento dei crediti, consegue che dalla fidejussione che verra' prodotta allo scrivente Ministero ai fini dell' autorizzazione alla dismissione di bandiera o alla demolizione prima dello scadere dei termini pubblicitari di cui agli artt. 156 e 160 Cod. Nav debbono essere esclusi i crediti INPS. In tal senso sono stati redatti due nuovi testi di garanzia fidejussoria, rispettivamente per la dismissione di bandiera e la demolizione, di cui si allegano i relativi schemi. Con l'occasione si richiama l'attenzione di codeste Capitanerie di Porto in ordine all' osservanza del disposto del citato art. 15 della legge n. 413/84, attinente alla procedura della dismissione di bandiera e della demolizione delle navi, secondo cui ogni determinazione in merito e' subordinata - oltre alla comunicazione dell'Istituto circa l'esibizione della garanzia alla quale sopra e' fatto cenno - alle altre ipotesi previste dalla predetta norma concernenti analoghe comunicazioni dell'Istituto stesso in ordine all'avvenuto pagamento di tutti i crediti contributivi relativi agli equipaggi della nave interessata dalle procedure anzidette o all' avvenuta costituzione di un congruo deposito cauzionale. Precisasi che nel testo fidejussorio sono state apportate altre modifiche di forma, al fine di adeguare la garanzia alla legge 27 aprile 1981, n. 165, ed e' stata introdotta l' indicazione del numero di codice fiscale, di cui alla legge 9 ottobre 1971, n. 825, di questo Ministero, della Banca e del proprietario della nave. La presente circolare sostituisce quella n. 256772 in data 10 luglio 1974 in esordio citata. Si prega portare a conoscenza degli uffici dipendenti quanto sopra rappresentato. Si prega assicurare. IL DIRETTORE GENERALE ------------------------- ALLEGATO 2 Schema di deposito cauzionale che le aziende possono costituire a favore dell' Istituto nei casi di dismissione di bandiera della nave. Deposito cauzionale a garanzia della contribuzione e relativi accessori dovuta alla Sede ......... dell'INPS di ....... in favore dei membri degli equipaggi imbarcati sulla nave ...... iscritta al n. ..... delle "Matricole delle navi maggiori" (ovvero "Registro delle navi minori e dei galleggianti", "Registro delle navi da diporto", "Registro delle imbarcazioni da diporto") della Capitaneria di porto (ovvero "Ufficio circondariale marittimo" "Ufficio locale marittimo", "Delegazione di spiaggia") di .... Il sottoscritto ........ nato a ..... il ..... in nome e per conto della Ditta ...... Cod. Fisc. ..... con sede in ..... via ......... n. ..........., armatrice della nave sopra indicata, versa, a titolo di deposito cauzionale la somma di L. ..... (lire ......) con assegno circolare non trasferibile dell'istituto bancario .... n. ..... del ....., intestato alla predetta Sede dell'INPS, a garanzia del vesamento dei contributi dovuti per gli equipaggi della nave stessa sino al ....... data di effettiva dismissione di bandiera per vendita a stranieri / demolizione della nave medesima e di definitivo ritiro del ruolo di equipaggio n. .... serie ......... (ovvero: ruolino di equipaggio n. .... serie ......; elenco dell'equipaggio). Data .......................... Firma autenticata del depositante ------------------------- ALLEGATO 3 Schema di fidejussione bancaria che le aziende possono costituire a favore dell'Istituto nei casi di dismissione di bandiera. Fidejussione n. , rilasciata in data per la contribuzione dovuta alla Sede dell'INPS di a favore dei membri degli equipaggi imbarcati sulla nave iscritta al n. delle "Matricole delle navi maggiori" (ovvero: "Registro delle navi minori e dei galleggianti"; "Registro delle navi da diporto"; " Registro delle imbarcazioni da diporto") della Capitaneria di porto (ovvero: "Ufficio circondariale marittimo"; "Ufficio locale marittimo"; "Delegazione di spiaggia") di La sottoscritta Banca , sede di , si costituisce fidejussore nell' interesse della Ditta Cod. Fisc. con sede in via n. , armatrice della nave sopra indicata, e si impegna incondizionatamente, sempreche' non vi provveda direttamente la predetta Ditta, a garantire il versamento all'INPS, Sede di , ai sensi dell' art. 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, dei contributi dovuti per i membri degli equipaggi della nave in epigrafe. La presente fidejussione e' valida per mesi , a partire dalla data di rilascio, e viene presentata per l' importo di L. ........ (lire ......). La sottoscritta Banca fara' fronte per il periodo di cui sopra, alla obbligazione per contributi e relativi accessori dovuti dalla predetta ditta per gli equipaggi della nave in questione sino alla data di effettiva dismissione di bandiera per vendita a stranieri/demolizione della nave medesima e di definitivo ritiro del ruolo d'equipaggio n...... serie........ (ovvero: ruolino d'equipaggio n. ....serie; elenco dell'equipaggio), senza opporre il beneficio della preventiva escussione dell' obbligato principale, ogni e qualsiasi eccezione rimossa, su richiesta scritta dell'INPS Sede di . Qualora nessuna richiesta di operativita' pervenga alla sottoscritta Banca entro il termine di cui sopra, la presente fidejussione s' intendera' automaticamente rinnovata (ovvero: estinta e priva di qualsiasi efficacia). Per l'eventuale estinzione anticipata della presente fideiussione il nullaosta puo' essere rilasciato soltanto dall'INPS, Sede .......di......... Data Firma e timbro della Banca ------------------------- ALLEGATO 4 INPS DIREZIONE GENERALE SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI E VIGILANZA REP. IV Ai Dirigenti le Sedi regionali provinciali e zonali OGGETTO: Termine per il versamento dei contributi previdenziali, di malattia e delle ritenute IRPEF. MESSAGGIO n. 21765 del 19 agosto 1985 Si rende noto che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con lettera del 23 luglio 1985, in relazione a quesiti posti dalle aziende armatoriali in ordine all'appllicazione della normativa concernente i termini unificati per il versamento dei contributi previdenziali di malattia e delle ritenute IRPEF, (fissati entro il 20 giorno di ogni mese dal Decreto interministeriale 24 febbraio 1985 emanato in attuazione dell'art. 1 della legge 11 novembre 1983, n. 638), ha impartito le seguenti direttive. fissato entro il sessantesimo giorno dalla fine del mese cui i contributi si riferiscono (art. 17 legge 29 febbraio 1980, n. 33, art. 11 legge 26 luglio 1984, n. 413), il predetto ministero cosi' si e' espresso: "Circa i termini per il versamento dei contributi previdenziali, si fa presente che la disposizione di cui all'art. 1 del DL 463 convertito nella L. 638/83, attuata con il D. interministeriale 24 febbraio 1985, non ha lo scopo di modificare, contraendoli ovvero ampliandoli, i termini assegnati alle aziende per effettuare i versamenti erariali o previdenziali, ma tende soprattutto ad ottenere, mediante l'unificazione del momento del versamento un piu' agevole controllo da parte degli uffici, al fine di evitare il diffuso fenomeno delle evasioni. Sotto tale aspetto e considerato che alle aziende armatoriali e' stato concesso un piu' ampio periodo per provvedere al versamento dei contributi previdenziali a causa delle peculiari caratteristiche dello svolgimento dell' attivita' armatoriale, puo' ragionevolmente ritenersi che la nuova disciplina prevista dall'art. 1 DL 463 convertito nella legge 638/83, non e' diretta ad operare sotanziali modifiche ai vigenti termini di versamento nemmeno per le aziende in parola. In definitiva la piu' ampia protrazione stabile per le dette imprese al fine di provvedere alle complesse operazioni connesse al pagamento dei contributi va confermata ed il versamento, da effettuarsi contestualmente per tutti gli obblighi previsti dal predetto art. 1, erariali e previdenziali dovra' avvenire con cadenza mensile entro il giorno 20 immediatamente successivo alla scadenza del periodo di differimento (60 giorni). E' appena il caso di precisare che tale differimento ha valore soltanto per i versamenti da effettuare nei confronti degli enti previdenziali e non degli uffici finanziari". Lo stesso Ministero ha stabilito altresi', che la nuova disciplina per il versamento dei contributi previdenziali, di malattia e delle ritenute IRPEF deve trovare immediata applicazioen per le aziende armatoriali a far tempo dal 20 agosto 1985. Sulla base di quanto sopra, pertanto, i contributi in questione, dovuti dalle aziende armatoriali, dovranno essere versati entro il 20 giorno del mese successivo a quello nel quale scadono i 60 giorni decorrenti dalla fine del mese cui i contributi stessi si riferiscono. Per effetto infine dell'immediata applicazione di tale criterio, secondo i chiarimenti forniti dal predetto ministero, si precisa che i contributi relativi al mese di maggio 1985, dovranno essere versati entro il 20 agosto 1985. IL DIRETTORE GENERALE F.TO FASSARI ------------------------- ALLEGATO 5 MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA ------------- A tutte le Capitanerie di porto A tutti gli uffici corcondariali marittimi A tutti gli uffici locali marittimi LORO SEDI Roma, 23 aprile 1981 e, per conoscenza Al Comando generale della Guardia di finanza ROMA Al Comando generale dell'arma dei CIRCOLARE n. 622921 Carabinieri - Viale Romania, 45 ROMA Alla Federazione Nazionale delle imprese di pesca - Corso d'Italia, 92 ROMA Alla Associazione nazionale cooperative pescatori ed affini Via Guattani, 9 ROMA Alla Federazione Nazionale Cooperative Pesca - Via Tirso, 90 ROMA All'Associazione centrale delle cooperative italiane - Via Ravenna, 8 ROMA Alla Federazione nazionale liberi sindacati lavoratori pesca (CISL, LIBERPESCA) - Via Catone, 15 ROMA Al Sindacato Italiano Pescatori (FINM-CGIL) - Via Morgagni, 27 ROMA Alla Unione Italiana Pescatori UIL Via Lucullo, 6 ROMA Alla Federazione nazionale lavor. pesca CISNAL Via Principe Amedeo, 42 ROMA OGGETTO: Ripartizione delle navi da pesca ai fini dell'assegnazione della categoria (art. 8 Regolamento approvato con DPR 2 ottobre 1968, n. 1639). E' stato segnalato a questo Ministero che numerose navi da pesca, pur essendo iscritte nelle matricole delle navi maggiori, sono munite del permesso di pesca costiera, o, viceversa, navi iscritte nel registro delle navi minori e galleggianti, sono munite del permesso di pesca d'altura. Al fine di ottenere una uniforme applicazione delle vigenti disposizioni in materia, si pregano gli uffici in indirizzo di attenersi alle disposizioni della presente circolare, sulla quale e' stata sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima. Come e' noto l' art. 8 del regolamento per l' esecuzione della legge 14 luglio 1975, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima, stabilisce che le navi destinate alla pesca professionale si distinguono in 6 categorie, tenuto conto della loro idoneita', delle dotazioni degli attrezzi da pesca e del servizio cui dette navi possono essere destinate. L'ultimo comma del citato articolo prevede inoltre che la assegnazione delle dette categorie spetta al capo del compartimento marittimo, all' atto dell'iscrizione delle navi nelle matricole o nei registri delle navi maggiori e galleggianti; contro il provvedimento di assegnazione gli interessati possono proporre ricorso al Ministero per la marina mercantile. Per quanto concerne il regime amministrativo delle navi in generale, si richiama l' art. 302 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione smarittima che, agli effetti del 2 comma dell'art. 316 del codice della navigazione, ripartisce le navi in maggiori (o alturiere) ed in minori (o costiere), tenuto conto delle loro caratteristiche, delle dotazioni di bordo e della sistemazione dell'equipaggio. Il terzo comma del citato art. 302 definisce la navigazione costiera come quella che si svolge a distanza non superiore alle venti miglia dalle coste continentali e insulari dello Stato. Come si evince dalle norme sopracitate, non sono previsti limiti di tonnellaggio, entro i quali una nave debba essere considerata maggiore o minore; l'autorita' marittima stabilisce l'iscrizione nelle matricole (navi maggiori) o nei registri (navi minori), sulla base della destinazione che l' armatore intende dare alla nave stessa (art. 303 del regolamento di esecuzione). Ovviamente, nello stabilire se la nave sia da considerare maggiore o minore, l'Autorita' marittima non puo' non tenere conto delle caratteristiche delle dotazioni e sistemazioni di bordo della nave e quindi della sua idoneita' ad essere adibita a navigazione d'altura o a navigazione costiera. Ai fini della distinzione suddetta concorrono elementi oggettivi di natura tecnica concernenti le caratteristiche delle navi, le dotazioni e le sistemazioni riservate all' equipaggio, nonche' l' elemento soggettivo rappresentato dalla destinazione che il proprietario intende dare alla nave. Altrettanto ovvia e' la conseguenza che la destinazione decisa dallo armatore (navigazione d' altura oppure navigazione costiera) puo' essere cambiata dall'Autorita' marittima soltanto sulla base delle caratteristiche delle navi, delle dotazioni (con paticolare riferimento a quelle di sicurezza o della sistemazione dell'equipaggio. Ne consegue che per le navi da pesca, l' iscrizione nelle matricole comporta la qualificazione di navi maggiori che possono effettuare la pesca d'altura (cioe' senza limite) nel Mediterraneo oppure pesca oltre gli stretti, mentre la iscrizione nei registri delle navi minori e dei galleggianti comporta la qualificazione di nave minore che puo' effettuare soltanto la pesca costiera (ravvicinata o locale). In altri termini vi deve essere una corrispondenza omogenea tra iscrizione, idoneita' secondo le norme sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare e l'assegnazione alla corrispondente categoria di pesca. L'iscrizione nella matricola o nei registri e' determinata dal capo del compartimento. Ora, puo' accadere che, successivamente all'iscrizione della nave, il proprietario intenda dare una diversa destinazione alla nave stessa e, pertanto, ne chiede il conseguente trasferimento dalla matricola al registro delle navi minori e dei galleggianti o viceversa. Tali ipotesi trovano espresso riscontro nel disposto dell' articolo 163 del Codice della navigazione che stabilisce che la nave maggiore e' cancellata dalla matricola quando ne e' stata effettuata l' iscrizione nel registro delle navi minori e dei galleggianti e che la nave minore e' cancellata dal registro, quando e' stata iscritta nella matricola delle navi maggiori. Peraltro, affinche' la richiesta della diversa destinazione possa giuridicamente realizzarsi in ordine ad unita' gia' iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti occorre la concomitanza dei requisiti prescritti dal 1 comma dell'art. 303 Reg. Cod. Nav. cui sopra e' fatto cenno, relativi alle caratteristiche della nave - acquisite ove non precedentemente ricorrenti mediante opportuni lavori di adattamento - alle dotazioni ed alle sistemazioni riservate all'equipaggio, che devono essere, tutte, atte alla navigazione di altura. Su tale attitudine deve sempre pronunciarsi il capo del compartimento marittimo, ai sensi dell'art. 303 Reg. Cod. Nav. E' opportuno, inoltre, ricordare che ai fini dell'iscrizione delle navi maggiori, ai sensi dell'art. 315 Reg. Cod. Nav. deve essere preventivamente ottenuta l'approvazione del nome ex art. 140 Cod. Nav. Per quanto concerne il procedimento inverso, relativo alla iscrizione nel registro delle navi minori o dei galleggianti di navi provenienti dalla matricola, sembra sufficiente la nuova destinazione richiesta dal proprietario, ovviamente sanzionata dal capo del compartimento marittimo. Tutto cio' premesso, si sintetizzano di seguito i vari casi: A) Navi maggiori Le navi da pesca iscritte nelle matricole possono effettuare la pesca oceanica (cioe' oltre gli stretti) oppure la pesca mediterranea: se la nave viene destinata alla pesca oltre gli stretti, quindi senza alcun limite di navigazione, essa deve essere assegnata alla 1 categoria ed avere il relativo permesso; inoltre deve avere i documenti di bordo previsti dal codice della navigazione marittima e del relativo regolamento di esecuzione, i certificati, i mezzi di salvataggio e le dotazioni previste per tale tipo di navigazione dal regolamento di sicurezza (DPR 14 novembre 1972, n. 1154); se la nave da pesca viene destinata alla navigazione senza alcun limite nello ambito del Mediterraneo, essa deve essere assegnata alla II categoria ed avere il relativo permesso; inoltre deve avere i documenti previsti dal codice della navigazione marittima e dal relativo regolamento di esecuzione, i certificati, i mezzi di salvataggio e le dotazioni previsti per tale tipo di navigazione dal citato regolamento di sicurezza. B) Navi minori Le navi da pesca iscritte nei registri delle navi minori e galleggianti possono effettuare la pesca costiera ravvicinata o locale e possono essere assegnate alla III categoria oppure alla IV. Alla III categoria devono essere assegnate le navi da pesca destinate alla navigazione costiera entro 20 miglia dalla costa nel Mediterraneo e devono avere i documenti previsti dal Cod. Nav. marittima e dal relativo regolamento di esecuzione, i certificati, i mezzi di salvataggio e le dotazioni previste per tale tipo di navigazione dal citato regolamento di sicurezza, nonche' il permesso per la pesca costiera ravvicinata. Alla IV categoria devono essere assegnate le navi da pesca destinate alla navigazioen costiera locale (entro le sei miglia) e devono avere i documenti previsti dal codice della navigazione marittima e dal relativo regolamento di esecuzione, i prescritti certificati, i mezzi di salvataggio e le dotazioni di bordo previsti per tale tipo di navigazione, nonche' il permesso per la pesca costiera locale. In conclusione: 1) le navi maggiori iscritte in matricola cui e' stata assegnata la prima categoria possono esercitare la pesca senza alcun limite di navigazione 2) le navi maggiori iscritte nelle matricole cui e' stata assegnata la 2 categoria possono esercitare la pesca nel Mediterraneo senza alcun limite di navigazione; 3) le navi minori iscritte nei registri cui e' stata assegnata la III categoria possono esercitare la pesca nel Mediterraneo entro 20 miglia dalla costa con esclusione di quella mediterranea di altura e di quella oceanica; 4) le navi minori iscritte nei registri cui e' stata assegnata la IV categoria possono esercitare l'attivita' di pesca esclusivamente entro e non oltre le 6 miglia dalla costa. Resta comunque inteso che nel caso in cui gli armatori intendano destinare le navi maggiori (alle quali e' stata assegnata la 1 o la 2 categoria) alla pesca costiera ravvicinata o locale, oppure le navi minori (alle quali e' stata assegnata la 3 o la 4 categoria) alla pesca d' altura essi dovranno effettuare il passaggio dalle matricole al registro delle navi minori, e viceversa, ed ottenere tutte le variazioni concernenti i documenti di bordo, ed inoltre dovranno provvedere alle sistemazioni e dotazioni di bordo, previste dal regolamento di sicurezza, secondo il tipo di navigazione. Devono infine essere rispettati i limiti, i divieti e le modalita' dello esercizio della pesca marittima previsti da leggi e regolamenti. Le Autorita' marittime, pertanto, sono pregate di prendere i provvedimenti previsti dal codice della navigazione nel caso in cui si verifichi che i motopescherecci esercitino l' attivita' di pesca oltre i limiti delle rispettive abilitazioni. Si pregano le Capitanerie di porto di trasmettere copia della presente circolare alle dipendenti Delegazioni di spiaggia. IL DIRETTORE GENERALE ------------------------- ALLEGATO 6 ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIREZIONE GENERALE SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI E VIGILANZA REPARTO 8 ---------- Ai Dirigenti le Sedi provinciali e zonali e, per conoscenza, Ai Dirigenti le sedi regionali OGGETTO: Legge 4 agosto 1984, n. 430. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277, concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali, degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed esperimento pilota di avviamento al lavoro nelle regioni Campania e Basilicata. MESSAGGIO T.P. n. 04674 del 25 agosto 1984 S' informa che la Gazzetta Ufficiale n. 219 del 9 agosto 1984 ha pubblicato la legge 4 agosto 1984, n. 430, di conversione del D.L. 29 giugno 1984, n. 277, di cui al Messaggio n. 16315 in data 25 luglio 1984. Tra le modificazioni recate dalla Legge di conversione in parola, assumono particolare rilevanza le seguenti: All' art. 1 dopo il comma 6: a) "6 bis. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1980, gli sgravi contributi di cui all' articolo 59 del testo unico approato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche alle imprese di navigazione per i marittimi componenti l' equipaggio di navi iscritte nei compartimenti marittimi ubicati nei territori del Mezzogiorno, con la esclusione delle imprese esercenti servizi con le isole maggiori e minori sovvenzionate ai sensi della legge 20 dicembre 1974, n. 684. Nel caso di navi iscritte nei suddetti compartimenti successivamente al 31 agosto 1983 gli sgravi contributivi si applicano a condizione che si tratti di prima iscrizione nelle matricole italiane". dopo l' ultimo comma: b) "8 bis. I contributi dovuti dalle imprese cooperative e dai loro dipendenti, ai sensi degli articoli 1 e 3, primo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 240, dalla data di entrata in vigore della legge stessa al 30 settembre 1984, sono versati in unica soluzione entro il 25 novembre 1984". c) "8 ter. Il termine di cui all' articolo 2, comma 15, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e' differito al 30 novembre 1984". * * * PRIME DISPOSIZIONI INTERPRETATIVE ED APPLICATIVE Art. 1, comma 6 bis - Estensione degli sgravi degli oneri sociali per il Mezzogiorno alle imprese di navigazione. La formulazione di tale norma, mentre per alcuni aspetti non comporta problemi interpretativi, determina invece notevoli perplessita' in ordine ai limiti di estensione del beneficio, sia per cio' che attiene i soggetti destinatari sia il tipo di sgravio estendibile ai medesimi. Cosi', atteso il riferimento fatto dalla norma alle "imprese di navigazione", e' dubbio se in tale ambito vadano incluse le imprese armatoriali della pesca. Ulteriori perplessita' derivano dalla possibilita' di applicare nei confronti delle imprese marittime gli sgravi incentivanti (aggiuntivo e supplementare), destinati a favorire l'incremento occupazionale, tenuto conto delle particolari norme vigenti nel settore marittimo che predeterminano il numero dei componenti il ruolo di equipaggio della nave. Notevoli incertezze discendono, infine, dalla considerazione che lo sgravio totale di cui all' art. 14, L. 2 maggio 1976, n. 183 e' stato fin dall' origine ritenuto inapplicabile al settore ti trasporto, in quanto non rientrante fra quelli previsti da tale norma. In considerazione di quanto sopra esposto, si ritiene opportuno per il momento impartite solo le istruzioni relative ai punti della norma in esame che non offrono dubbi interpretativi, con riserva di ulteriori precisazioni riguardo ad altri aspetti controversi, non appena acquisito in merito il necessario parere ministeriale. SOGGETTI DESTINATARI In attesa delle accennate precisazioni ministeriali in merito, sono da considerarsi sicuramente tali le imprese armatoriali del trasporto marittimo di merci e passeggeri, ferma restando, ovviamente, l' esclusione stabilita dalla norma stessa di quelle esercenti servizi con le isole maggiori e minori, sovvenzionate ai sensi della legge n. 684/1974. CONDIZIONI PER L' APPLICAZIONE DEGLI SGRAVI Atteso che unica condizione posta dalla norma in esame per il sorgere del diritto all' estensione del beneficio e' quella dell' iscrizione delle navi a compartimenti marittimi ubicati nei territori del Mezzogiorno, deve ritenersi ininfluente la circostanza che le navi appartenenti all'impresa di navigazione operino in tutto o in parte nell' ambito del territorio indicato dall' art. 1 del T.U. delel leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, essendo sufficiente che risulti idoneamente documentata la suddetta iscrizione alla data del 31 agosto 1983, salvo il caso particolare previsto dalla norma stessa di prima iscrizione nelle matricole italiane. A tal uopo le imprese che intendono avvalersi dei benefici previsti dalla norma in esame dovranno trasmettere alla Sede territorialmente competente, all' atto della presentazione del primo Mod. DM 10/M, nel quale viene esposto a conguaglio lo sgravio, apposita certificazione rilasciata dalle competenti Autorita' da cui risulti l' iscrizione al 31 agosto 1983 della nave (o delle navi) interessate allo sgravio stesso in compartimenti marittimi del Mezzogiorno. SGRAVI APPLICABILI In attesa delle gia' accennate precisazioni ministeriali circa l' applicabilita' degli sgravi incentivanti, le Sedi provvederanno, ciascuna per la parte di propria competenza, ad informare le imprese di trasporto marittimo che momentaneamente possono operare il solo sgravio generale del 10% di cui al 1 comma dell' art. 59 del T.U. gia' citato, per tutti i componenti dell'equipaggio delle navi iscritte in compartimenti marittimi del del Mezzogiorno facendo riserva di successivo riconoscimento degli altri sgravi eventualmente spettanti. DECORRENZA DEL BENEFICIO Secondo quanto previto dalla norma in esame, l' estensione del beneficio decorre dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1980. Tenuto conto della proroga stabilita dal D.L. 277/1984 e salvo ulteriori proroghe, il termine di scadenza del beneficio stesso e' quello del 31 dicembre 1984. * * * Per quanto concerne la sistemazione di situazioni afferenti gli sgravi eventualmente spettanti per periodi pregressi, si provvedera' ad impartire con successivo messaggio apposite istruzioni, unitamente alle disposizioni operative concernenti le variazioni della codifica nonche' le imputazioni contabili, oltre a quelle concernenti i commi 8 bis e 8 ter dell'art. 1 della legge di cui trattasi. IL DIRETTORE GENERALE f.to FASSARI ------------------------- ALLEGATO 7 DIREZIONE GENERALE SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI E VIGILANZA Reparto 8 ---------- Ai Dirigenti le Sedi provinciali e zonali e, per conoscenza Ai Dirigenti le Sedi regionali OGGETTO: Legge 4 agosto 1984, n.430 - Art. 1 - comma 6 bis. Sgravi degli oneri sociali per il Mezzogiorno in favore delle imprese di navigazione. MESSAGGIO T.P. n.19507 del 18 febbraio 1985 Si fa seguito al Messaggio n. 04674 del 25 agosto 1984 e, considerate le pressanti richieste da parte di varie imprese di navigazione ed a evitare da parte di queste ultime iniziative sul piano giudiziario, si dispone che, nelle more della definizione delle questioni interpretative di cui e' cenno nel citato messaggio, sorte su alcuni aspetti della legge in oggetto, le Sedi in indirizzo diano corso ad eventuali domande di rimborso di sgravi afferenti periodi dal 1 gennaio 1980 in poi, proposte da imprese esercenti il trasporto marittimo di passeggeri e merci (con esclusione, quindi, di quelle esercenti la pesca), osservando i seguenti limiti: a) rimborso dell' importo corrispondente allo sgravio generale del 10% di cui all' art. 18, comma 1 della legge n. 1089/68, ovvero allo sgravio generale del 20% di cui all' art. 3 bis della legge n. 463/72 (per quei lavoratori nei confronti dei quali risultino verificate le prescritte condizioni) a tutte le imprese richiedenti, per i componenti l' equipaggio di navi iscritte nei compartimenti marittimi ubicati nei territori del Mezzogiorno, tenendo ovviamente conto delle esclusioni e delle limitazioni indicate nella legge stessa (in particolare di quella concernente le imprese esercenti servizi con le isole maggiori e minori sovvenzionate ai sensi della legge 20 dicembre 1974, n. 684 e quella relativa alle navi iscritte successivamente al 31 agosto 1983); Si rammenta che le imprese in parola sono tenute a corrispondere al lavoratore la quota dell' 1,50% dell' importo dello sgravio generale del 10 (o 20%) ottenuto a rimborso ovvero, in caso di impossibilita' a corrispondere al lavoratore detta quota, a limitare la richiesta di rimborso alla sola quota di pertinenza del datore di lavoro (8,50% ovvero 18,50%). b) rimborso dell' importo relativo agli sgravi aggiuntivo, di cui al 4 comma dell' art. 18 della legge n. 1089/68, e supplementare, di cui all' art. 1 della legge n. 589/71, per i componenti l' equipaggio di navi appartenenti a quelle imprese di navigazione per le quali risuti documentato che hanno dato inizio del tutto alla loro attivita' in epoca successiva al 31 dicembre 1970, con navi iscritte in compartimenti marittimi nel Mezziogiorno (si fa riserva di ulteriori istruzioni in merito alle imprese che hanno iniziato l' attivita' nel Mezzogiorno con navi trasferite da Compartimenti marittimi al di fuori di detto territorio, che per il momento vanno escluse dagli sgravi aggiuntivo e supplementare). Restano ferme, ovviamente, le esclusioni e le limitazioni di cui alla lett. a). ISTRUZIONI OPERATIVE Il riconoscimento dei suddetti benefici con la decorrenza di legge (1 gennaio 1980) e' subordinato, ovviamente, alla verifica dell' esistenza delle condizioni previste per singoli tipi di sgravio, dell' esattezza degli importi chiesti a rimborso, dell' assenza di situazioni debitorie comunque a carico della azienda e della circostanza che l' impresa non abbia eventualmente gia' operato gli sgravi medesimi in sede di presentazione delle denunce contributive. Per quanto concerne in particolare eventuali situazioni debitorie della impresa richiedente il rimborso degli sgravi, si ritieme necessario che le Sedi, prima di dar corso al rimborso ne informino immediatamente il Servizio Previdenza Marinara di questa Direzione Generale (indicando il nominativo dell' impresa e delle navi cui il rimborso si riferisce) il quale, a sua volta, fornira' alla Sede competente opportune istruzioni in ordine all' eventuale recupero, sulla somma spettante all' impresa stessa a titolo di sgravi, di partite debitorie a carico della medesima. Analogamente dovranno procedere le Sedi stesse per tutte quelle navi che risultino essere state gia' in gestione, da parte delle imprese di cui trattasi, anteriormente al 1 gennaio 1980. * * * Allo scopo di consentire gli opportuni controlli da parte delle Sedi, le domande di rimborso degli sgravi presentate dalle imprese richiedenti dovranno essere corredate da prospetti compilati per ciascun anno (o frazione di esso), suddivisi per mesi ed indicanti gli elementi identificativi della azienda, il numero dei lavoratori cui lo sgravio si riferisce, l' ammontare delle retribuzioni corrisposte, l' importo dei contributi versati, la data del versamento, la Sede presso la quale e' stato effettuato nonche' l' importo dello sgravio richiesto. Inoltre i suddetti prospetti dovranno essere accompagnati da una dichiarazione di responsabilita' in cui il legale rappresentante dell' azienda attesti di essere a conoscenza che il rimborso richiesto avverra' sulla base dei dati esposti sui predetti prospetti, che tali dati sono conformi alle registrazioni dei libri regolamentari ed alle denunce contributive presentate e che, qualora si accerti la mancanza dei requisiti per il sorgere del diritto allo sgravio ovvero l' applicazione dello stesso in misura maggiore di quella spettante, l' azienda interessata sara' tenuta alla restituzione degli importi indebitamente ottenuti ed al pagamento della penalita' prevista dal 9 comma dell' art. 18 della legge 1089/68 (5 volte lo importo dello sgravio errato) salvo naturalmente ogni ulteriore conseguenza, anche sotto il profilo penale. Contestualmente, il legale rappresentante dell' azienda dovra' dichiarare di non aver chiesto a rimborso la quota dello sgravio generale di pertinenza del lavoratore (1,50%) ove trattasi di lavoratori nei confronti dei quali risulti gia' cessato ogni rapporto economico con l' impresa o nei cui confronti, comunque, non risulti possibile la restituzione della contribuzione sgravata per la parte di loro competenza. Una volta ricevute le domande, le dichiarazioni e i prospetti, completamente e regolarmente compilati, le Sedi procederanno al confronto fra i dati in essi contenuti e quelli rilevabili dagli atti, provvedendo, ove necessario, alla richiesta di ulteriori elementi ovvero agli opportuni accertamenti. Questi ultimi andranno senz' altro effettuati qualora dal predetto controllo o dalle stesse dichiarazioni dell' azienda risultino periodi scoperti di contribuzione. Dell' avvenuto rimborso dovra' essere data notizia all' Ufficio delle IIDD territorialmente competente, con indicazione degli importi e degli anni cui il rimborso stesso si riferisce. DISPOSIZIONI CONTABILI Le somme rimborsate devono essere imputate al conto gia' esistente DSV 37/08. * * * Secondo precisazioni fornite dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, gli sgravi di cui alla Legge 430/1984 trovano applicazione anche ai territori di Venezia ai quali si applicano le norme della legge 1089/1968 e successive modificazioni ed integrazioni. IL DIRETTORE GENERALE f.to FASSARI ------------------------- DIREZIONE GENERALE ALLEGATO 8 SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI E VIGILANZA Reparto 8 ---------- Ai Dirigenti le Sedi provinciali e zonali e, per conoscenza Ai Dirigenti le Sedi regionali OGGETTO: Art. 1, comma 6 bis della legge n.430/1984. Sgravi degli oneri sociali operati da imprese di navigazione anteriormente alla emanazione della legge. MESSAGGIO T.P. n. 10944 dell' 11 luglio 1985 Da parte di alcune Sedi e' stato posto il problema della convalida o meno degli sgravi degli oneri sociali per il Mezzogiorno operati da imprese di navigazione per periodi anteriori all' emanazione della legge indicata in oggetto. Al riguardo si precisa che i Ministeri del Lavoro e della Previdenza sociale e del Tesoro, interpellati in merito, hanno espresso l' avviso che l' estensione degli sgravi degli oneri sociali per il Mezzogiorno alle imprese di navigazione, essendo state espressamente prevista dalla norma indicata in oggetto con efficacia retroattiva dal 1 gennaio 1980, ha prodotto la convalida degli sgravi eventualmente conguagliati da imprese del settore per periodi compresi fra quest' ultima data e quella di emanazione della norma stessa. Naturalmente la suddetta convalida va per il momento limitata a quegli sgravi per i quali e' stato autorizzato il riconoscimento con i precedenti Messaggi n. 04674 del 25 agosto 1984 e n. 19507 del 18 febbraio 1985. IL DIRETTORE GENERALE f.to FASSARI ------------------------- DIREZIONE GENERALE ALLEGATO 9 SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI E VIGILANZA Reparto 8 ---------- Ai Dirigenti le Sedi provinciali e zonali e, per conoscenza Ai Dirigenti le Sedi regionali OGGETTO: Legge 4 agosto 1984, n.430 - art. 1 - comma 6 bis. Sgravi degli oneri sociali per il Mezzogiorno in favore delle imprese di trasporto marittimo e della pesca. MESSAGGIO T.P. n. 11938 del 12 ottobre 1985 Sciogliendo la riserva contenuta nei precedenti Messaggi n. 4674 del 25 agosto 1984 e n. 19507 del 18 febbraio 1985, si porta a conoscenza delle Sedi che il Ministero del Tesoro, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed il Ministero della Marina Mercantile si sono pronunciati a favore dell' applicabilita' alle imprese esercenti la pesca, degli sgravi degli oneri sociali per il Mezzogiorno previsti dall' art. 1 - comma 6 bis - della legge 4 agosto 1984, n.430. Pertanto, le imprese di cui trattasi sono da ricomprendere fra i beneficiari delle agevolazioni disposte da detta norma a decorrere dal 1 gennaio 1980, con il rispetto delle condizioni stabilite dalla norma stessa. Con l' occasione, si forniscono, ad integrazione delle indicazioni contenute nel Messaggio n, 19507 del 18 febbraio 1985, maggiori precisazioni in merito alle sottoindicate altre questioni che sono state sottoposte allo esame dei sopracitati Dicasteri e per le quali i medesimi hanno espresso i seguenti pareri: 1) CRITERI PER IL CALCOLO DELL' INCREMENTO OCCUPAZIONALE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEGLI SGRAVI AGGIUNTIVO E SUPPLEMENTARE In proposito, i competenti Ministeri hanno ritenuto che l' applicazione degli sgravi in parola deve operare con riferimento alla singola nave, intesa come unita' aziendale autonoma, cui strettamente ineriscono i rapporti di lavoro subordinato dei marittimi componenti l' equipaggio. Quindi, nell' ipotesi di impresa avente piu' navi iscritte in Compartimenti marittimi del Mezzogiorno alla data del 30 settembre 1968 e/o del 31 dicembre 1970 non trova applicazione, ai fini del calcolo dello complesso del personale imbarcato a tali date sulle varie navi, dovendo, invece essere presa in considerazione la situazione occupazionale relativa ad ogni singola nave. 2) APPLICABILITA' DEGLI SGRAVI INCENTIVANTI PER GLI EQUIPAGGI DI NAVI TRASFERITE DAL CENTRO-NORD. Ad avviso dei citati Ministeri e' da ritenere che gli sgravi aggiuntivo e supplementare debbano essere riconosciuti anche per equipaggi di navi trasferite da Compartimenti Marittimi del Centro-Nord ed iscritte in compartimenti Marittimi del Mezzogiorno anteriormente al 31 agosto 1983; cio' naturalmente, ferma restando l' osservanza del criterio di cui al precedente punto 1). 3) RICONOSCIBILITA' DEGLI SGRAVI INCENTIVANTI PER I MARITTIMI NON RESIDENTI NEL MEZZOGIORNO. In merito, l' avviso ministeriale e' quello che l' attribuzione dello sgravio aggiuntivo e del supplementare non possa essere subordinata all' avviamento del lavoratore tramite una Capitaneria del Mezzogiorno o alla residenza del marittimo stesso in detto territorio, avuto riguardo alla normativa del tutto particolare vigente in materia di collocamento della gente di mare. Pertanto, ai fini del riconoscimento dei suddetti sgravi, e' sufficiente che il marittimo risulti imbarcato su nave iscritta anteriormente al 31 agosto 1983 in un compartimento marittimo del Mezzogiorno. Ovviamente deve trattarsi anche di lavoratore assunto successivamente al 30 settembre 1968 (sgravio aggiuntivo) e/o al 31 dicembre 1970 (sgravio supplementare) e che risulti in soprannumero rispetto alle unita' lavorative presenti sulla nave stessa a tali date. I suddetti criteri sono applicabili sia per le imprese di trasporto che per quelle della pesca, come pure si intendono estesi a queste ultime le istruzioni emanate con Messaggio n. 10944 dell' 11 luglio 1985 relativamente alla convalida degli sgravi eventualmente operati per periodi anteriori alla emanazione della legge 430/84. * * * DISPOSIZIONI OPERATIVE Per quanto concerne le modalita' relative alla convalida degli sgravi eventualmente gia' operati nonche' il rimborso di quelli non applicati, si richiamano - naturalmente con gli adattamenti necessari ai fini di cui trattasi - le disposizioni a suo tempo impartite con circ. n.504 RCV del 22 novembre 1979 (riguardante le imprese alberghiere). Pertanto, possono essere utilizzate come fac-simile per le domande di rimborso o di convalida degli sgravi operati gli allegati 1 e 3 di detta circolare, come pure il prospetto di cui all' allegato 2, compilati per ogni singola nave, opportunamente modificati. Si richiama, inoltre, l' attenzione delle Sedi sulle cautele indicate in quest' ultima circolare, in particolare per cio' che attiene all' inesistenza di pendenze pecuniarie ed amministrative ed alle aziende cessate. Dell' avvenuto rimborso dovra' , altresi' , essere data notizia allo ufficio delle II.DD. territorialmente competente, con l' indicazione degli importi e degli anni ai quali il rimborso stesso si riferisce. * * * Le Sedi, infine, tengano presente che alle posizioni relative alle navi di imprese di navigazione marittima esercenti servizi con le Isole maggiori e minori, sovvenzionate ai sensi della legge 684/74 andra' attribuito, con decorrenza 1 gennaio 1980 (o dalla data di iscrizione, se posteriore) il codice autorizzazione 2M, con il significato di "azienda non avente diritto ai benefici degli sgravi previsti dalla L. 1089/68 e successive modificazioni ed integrazioni" Lo stesso codice andra' attribuito alle posizioni relative a navi iscritte in Compartimenti marittimi del Mezzogiorno successivamente al 31 agosto 1983, salvo che non siano di prima iscrizione nelle matricole italiane. * * * Circa l' imputazione in conto degli importi rimborsati, le Sedi si atterranno alle istruzioni di carattere generale a loro gia' note. IL DIRETTORE GENERALE f.to FASSARI ------------------------- DIREZIONE GENERALE ALLEGATO 10 SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI E VIGILANZA Reparto 8 ---------- Ai Dirigenti le Sedi Regionali, Provinciali e Zonali OGGETTO: Art. 1 comma 6 bis della legge n. 430/84. Sgravi oneri sociali per il Mezzogiorno alle imprese di navigazione e della pesca. Criteri di individuazione delle navi rientranti nel beneficio in relazione allo art, 3 della legge 754/85. MESSAGGIO T.P. n. 03608 del 23 aprile 1986 Com' e' noto, l' art, 1 - comma 6 bis - della L. 430/84 nell' estendere con decorrenza 1 gennaio 1980, gli sgravi degli oneri sociali alle imprese di navigazione (e della pesca), fa esplicito riferimento alle navi iscritte in compartimenti marittimi ubicati nel Mezzogiorno. Cio' premesso, si fa presente che la legge 16 dicembre 1985, n.754 (pubblicata sulla G.U. n. 301 del 23 dicembre 1985), concernente disposizioni in materia di finanziamenti alle imprese armatoriali da parte della Banca Europea per gli Investimenti, richiama, all' art. 3 - secondo comma - come criterio di individuazione delle imprese beneficiarie, quello indicato nel sopracitato art. 1 della legge 430/1984, precisando, altresi' , che si considerano compartimenti marittimi ubicati nel Mezzogiorno quelli comprendenti in tutto o in parte territori di competenza della Cassa per il Mezzogiorno. I competenti Ministeri del Lavoro e della Previdenza Sociale, del Tesoro e della Marina Mercantile, interpellati in merito all' estensibilita' di quest' ultimo criterio al campo di applicazione degli sgravi previsti dalla gia' citata legge 430/1984, hanno espresso parere favorevole, nel senso che, a tali fini vanno considerati compartimenti marittimi ubicati nel Mezzogiorno anche quelli comprendenti localita' solo in parte rientranti in tale territorio. Tuttavia, i predetti Dicasteri hanno posto in rilievo che la applicazione generalizzata di detto criterio potrebbe al limite comportare la estensione del beneficio degli sgravi anche a navi iscritte in uffici circondariali, uffici locali o delegazioni di spiaggia aventi competenza su territori posti interamente all' esterno dell' area del Mezzogiorno. Pertanto in relazione a quanto sopra si precisa che rientrano nel campo di applicazione degli sgravi di cui alla legge 430/84: 1) le navi iscritte nelle matricole o nei registri (a seconda si tratti rispettivamente di navi maggiori o di navi minori - art. 136 Cod. Nav.)tenuti dagli uffici di compartimento marittimo (capitaneria di porto) la cui giurisdizione territoriale comprenda anche solo in parte territori del Mezzogiorno. 2) le navi minori iscritte nei registri tenuti da uffici circondariali marittimi, da uffici marittimi locali e da delegazioni di spiaggia aventi giurisdizione su territori ubicati interamente nel Mezzogiorno. * * * Le Sedi interessate all' applicazione della normativa di cui alla legge n. 430/84 si regolino in conformita'. In particolare sono chiamate ad uniformarsi ai suddetti criteri le Sedi Provinciali e Zonali dell' Istituto aventi competenza territoriale coincidente con quella dei compartimenti marittimi di Roma e di Livorno, il cui territorio di competenza rientra solo in parte nel Mezzogiorno. IL DIRETTORE GENERALE f.to FASSARI ------------------------- ALLEGATO 11 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE (Negli uniti prospetti sono riportate le aliquote in vigore sino a tutto il 31 dicembre 1987. Successive variazioni nella misura delle aliquote stesse comportano l' aggiornamento dei dati indicati nei prospetti medesimi) VEDASI SUPPORTO CARTACEO ------------------------- ALLEGATO 12 RETRIBUZIONI TABELLARI - Pesca: dal 1 gennaio 1980 al 30 settembre 1984 (per il periodo dal 1 ottobre 1984 al 31 dicembre 1986 vedi allegato n.2 della circolare n. 692 R.C.V. del 24 dicembre 1985; dal 1 gennaio 1987 vedi circolare n. 830 R.C.V. del 19 marzo 1987) - Allievi di Istituti nautici: dal 1 gennaio 1980 al 31 agosto 1984 (per il periodo successivo, dal 1 settembre 1984, il contributo e' dovuto nella misura fissa prevista per gli apprendisti del settore dello artigianato). - Piloti dei porti associati in corporazioni: dal 1 gennaio 1980 al 31 dicembre 1980 (per il periodo dal 1 gennaio 1981 in poi i contributi devono essere calcolati sui compensi effettivi percepiti per il servizio reso). VEDASI SUPPORTO CARTACEO ------------------------- ALLEGATI 13 e 14 VEDASI SUPPORTO CARTACEO. I N D I C E PREMESSA PARTE PRIMA: Normativa generale 1 - Soggetti protetti (artt. 4, 12, 38, 40 e 47) 2 - Obbligo contributivo (artt. 7 e 8) 3 - Soggetti esclusi dall' obbligo contributivo ex lege n. 413/1984 (art. 6) 4 - Individuazione della nave (art. 5) 5 - Istituti giuridici posti a tutela dell' assolvimento dell' obbligo contributivo (artt. 8, 14, 15 e 16) 6 - Dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri e per demolizione (art. 15) PARTE SECONDA: Adempimenti amministrativi 7 - Costituzione e gestione della posizione contributiva (art. 10) 8 - Versamento dei contributi ex lege n. 413/1984 (artt. 7 e 11) 9 - Retribuzione da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti alle assicurazioni generali obbligatorie ed alla CUAF ex lege 413/1984 (art. 13) 10 - Armatore e proprietario armatore imbarcati (art. 12) 11 - Aziende esercenti la pesca (art. 13, 2 c; art. 9) 12 - Piloti dei porti (art. 4, 2 c, sub. lett. "c", 3 c; art. 19) 13 - Allievi di istituti nautici imbarcati su navi scuola (art. 4, 2 c, lett. "h"; art. 20) 14 - Personale marittimo dell' "Ente Ferrovie dello Stato" imbarcato sulle navi traghetto dell' Ente stesso (artt. 38 e 40) 15 - Personale volontario del "Corpo Equipaggi Militari Marittimi" - CEMM - (art. 4, 2 c, lett. "f"; art. 21) 16 - Personale dipendente dalle Societa' di navigazione di preminente interesse nazionale e dalle Societa' di navigazione sovvenzionate, di cui all' art. 58 della legge 27 luglio 1967, n. 658 (art. 4, 2 c.; lett. "i"; art. 6, lett. "a"; art. 10) 17 - Sgravi contributivi per il Mezzogiorno (legge 4 agosto 1984, n. 430) 18 - Denuncia annuale delle retribuzioni dei lavoratori marittimi e costituzione delle posizioni assicurative individuali 19 - Riscontro delle denunce contributive annuali e contributive mensili con i documenti di bordo (art. 18) 20 - Anagrafe delle navi (art. 17) 21 - Ricorsi amministrativi 22 - Regolarizzazione da parte delle Aziende armatoriali dei periodi contributivi successivi al 31 dicembre 1979 23 - Contributi per le assicurazioni di malattia e maternita' PARTE TERZA: Norme operative e contabili A) - Aziende esercenti il "trasporto marittimo" 1. Personale soggetto alla legge n. 413/1984 (gia' iscritto alla CNPM) 1.1. Categorie particolari di personale soggetto alla legge 413/1984 (gia' iscritto alla CNPM) a) Personale marittimo delle FF.SS. imbarcato sui traghetti b) Piloti e pratici locali c) Armatore e proprietario - armatore imbarcati d) Allievi di Istituti nautici imbarcati su navi scuola 2. Personale non soggetto alla legge n. 413/1984 B) - Aziende esercenti la pesca 1. Personale soggetto alla legge n. 143/1984 (gia' iscritto alla CNPM) 1.1. Aziende marittime esercenti la pesca oltre gli stretti e mediterranea 1.2. Aziende esercenti la pesca costiera, ravvicinata o locale 1.3. Armatore e proprietario - armatore imbarcati 2. Personale non soggetto alla legge 413/1984 C) - Cooperative della piccola pesca ex lege 13 marzo 1958, n. 250 1. Soci delle cooperative 2. Lavoratori dipendenti (non soci) imbarcati 3. Personale amministrativo o addetto ai lavori a terra dipendente dalle cooperative ALLEGATI : 1 - Circolare del Ministero della Marina Mercantile n. 252854 del marzo 1987 2 - Schema di deposito cauzionale 3 - Schema di fidejussione bancaria 4 - Messaggio n. 21765 del 19 agosto 1985 5 - Circolare del Ministero della Marina Mercantile n. 622921 del 23 aprile 1981 6 - Messaggio n. 4674 del 25 agosto 1984 7 - Messaggio n. 19507 del 18 febbraio 1985 8 - Messaggio n. 10944 dell' 11 luglio 1985 9 - Messaggio n. 11938 del 12 ottobre 1985 10 - Messaggio n. 3608 del 23 aprile 1986 11 - Aliquote contributive 12 - Retribuzioni tabellari 13 - Prospetto di analisi del saldo del conto GPA 52/47 14 - Variazione al piano dei conti