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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 63 del 27-05-2020


Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 27/05/2020
Circolare n. 63
Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
   centrali e ai responsabili territoriali
   dell'Area medico legale
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
   di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
   all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.3
OGGETTO:
Gestione delle istanze di rimborso della commissione di accesso al Fondo di Garanzia per l’accesso all’anticipo pensionistico (APE volontaria). Istruzioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO:
La presente circolare illustra gli aspetti organizzativi, operativi e contabili della gestione delle istanze di rimborso parziale o integrale della commissione di accesso al Fondo di Garanzia per l’accesso all’anticipo pensionistico (APE volontaria)
 
INDICE:
 
Premessa
1.Gestione dei rimborsi delle commissioni di acceso al Fondo di Garanzia.
 
1.1Aspetti organizzativi
 
1.2 Istruzioni operative
1.3 Istruzioni operative per il pagamento
2. Istruzioni contabili
 
 
Premessa
 
L’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai commi 173 e 176, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, il Fondo di Garanzia per l'accesso all'APE e ne ha affidato la gestione all'INPS sulla base di un'apposita convenzione stipulata tra lo stesso Istituto, il Ministro dell'Economia e delle finanze e il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali.
 
Il Fondo costituisce patrimonio autonomo e separato rispetto a quello del gestore e opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse.
 
I criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di Garanzia sono disciplinati dal “Regolamento recante norme attuative delle disposizioni in materia di anticipo finanziario a garanzia pensionistica”, adottato con il D.P.C.M. n. 150 del 4 settembre 2017 e dalla citata convenzione di affidamento della gestione all’Istituto, di cui alla determinazione presidenziale 27 febbraio 2017, n. 15 (Allegato n. 1 e n. 2).
 
L’articolo 4, comma 1, della convenzione, attribuisce all’INPS, in quanto Gestore, la rappresentanza legale del Fondo per le attività allo stesso affidate e, al successivo comma 2, procede con l’individuazione delle suddette attività.
 
Con il messaggio  n. 1604/2018 sono state fornite le prime indicazioni in merito ai criteri e alle modalità di recupero dell’anticipo finanziario a garanzia pensionistica, nonché le prime istruzioni relative all’attivazione del Fondo di Garanzia.
 
Con la presente circolare si forniscono ulteriori indicazioni in merito alle attività previste alle lettere k) e n) del comma 2 del citato articolo 4, secondo le quali, in particolare, l’INPS provvede a:
 

k) nei casi di cui all’art. 3, comma 5, del
D.P.C.M.
(liquidazione di trattamenti pensionistici diretti prima del perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia), corrispondere al soggetto finanziato la quota parte non utilizzata della commissione per l’accesso al Fondo
secondo le modalità previste dalle istruzioni operative;
 
n) rimborsare al soggetto finanziato, a seguito dell’estinzione anticipata del finanziamento, la quota parte non goduta della commissione per l’accesso al Fondo, secondo le modalità previste nelle istruzioni operative
”.
 
 
 
 
1.
Gestione dei rimborsi delle commissioni di acceso al Fondo di Garanzia
1.1 Aspetti organizzativi
 
Al fine di rispondere in maniera efficace alle istanze provenienti dai pensionati ovvero dai soggetti che hanno estinto anticipatamente il finanziamento, aventi diritto al rimborso di quota parte della commissione di accesso al Fondo di Garanzia a suo tempo versata e in considerazione del fatto che, per gli specifici adempimenti, sul sito istituzionale dell’INPS  sono disponibili tutte le informazioni utili all’emissione dei relativi mandati di pagamento, si forniscono le seguenti indicazioni organizzative che hanno decorrenza immediata nella operatività:
 
la gestione dei rimborsi della commissione di accesso al Fondo di Garanzia viene attribuita alle Strutture territoriali, nell’ambito delle linee di prodotto e servizio a presidio della funzione “Assicurato pensionato”, che hanno in carico la pensione del soggetto ex “apista”;
qualora l’estinzione del finanziamento sia avvenuta prima del pensionamento, la gestione dei rimborsi della commissione di accesso al Fondo è attribuita alla Struttura territoriale, nell’ambito delle linee di prodotto e servizio a presidio della funzione “Assicurato pensionato”, che ha accolto la domanda di certificazione dell’Ape presentata al momento della richiesta del finanziamento.
 
 
1.2 Istruzioni operative
 
Con il messaggio n. 3655/2019 le Strutture territoriali sono state informate del rilascio, nella procedura “Quote quinto”, del prodotto “Ape volontario”, che consente di visualizzare tutte le informazioni relative al finanziamento concesso dagli Enti finanziatori e al relativo piano di ammortamento.
 
Nel suddetto applicativo sono registrate anche le informazioni utili al rimborso della commissione di accesso al Fondo di Garanzia nei casi citati in premessa.
 
 
A.
  Liquidazione di trattamenti pensionistici diretti prima del perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia
 
In caso di liquidazione di trattamenti pensionistici diretti prima del perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia, l’INPS invia una comunicazione dell’avvenuta liquidazione all’Ente finanziatore che provvede a:
 
-  sospendere l’erogazione mensile dell’APE;
-  elaborare e trasmettere all’INPS il nuovo piano di ammortamento rimodulato;
-  calcolare e comunicare all’INPS l’importo della quota parte non utilizzata della commissione di accesso al Fondo di Garanzia che dovrà essere rimborsata al pensionato
[1]
.
 
Nella circostanza richiamata nel presente paragrafo, inserendo il codice fiscale del pensionato “ex apista”, nell’applicativo “Quote quinto”, saranno visualizzabili due piani: il primo nello stato “Chiuso per riduzione età pensionabile” e il secondo nello stato “Attivo”.
 
Entrando nel dettaglio del piano nello stato “Attivo”, nella sezione denominata “Dati anticipo pensionistico”, l’operatore potrà prendere visione dell’importo da rimborsare al pensionato registrato alla voce “Rimborsi fondo garanzia”.
 
 
 
B.
Estinzione anticipata del finanziamento
 
Nel caso in cui il soggetto abbia fatto domanda di estinzione totale o parziale del debito si avvia il seguente processo:
 
- l’INPS comunica alla banca la domanda;
- la banca comunica al soggetto, tramite l’INPS, la somma da versare;
- il soggetto versa alla banca la somma;
- la banca comunica all’INPS e alla compagnia assicurativa l'avvenuto pagamento;
- la compagnia assicurativa comunica all'INPS il rimborso del premio assicurativo che deve al soggetto;
- l’INPS calcola il rimborso del Fondo di Garanzia da versare al soggetto.
 
Nell’applicativo “Quote quinto”, inserendo il codice fiscale del soggetto:
 
-       nel caso in cui il soggetto abbia effettuato l’estinzione totale sarà visibile il piano nello stato "Chiuso per estinzione totale". Entrando nel dettaglio del piano nella sezione denominata “Dati estinzione”, l’operatore potrà prendere visione dell’importo da rimborsare al soggetto alla voce “Rimborsi Fondo di Garanzia”.
-       nel caso in cui il soggetto abbia effettuato l’estinzione parziale saranno visualizzabili due piani, il primo nello stato “Chiuso per estinzione parziale” e il secondo nello stato “Attivo” (se in fase di recupero su pensione) o "Giacente" (nel caso in cui il soggetto non è pensionato).
Entrando nel dettaglio del piano nello stato “Attivo” o "Giacente", nella sezione denominata “Dati estinzione”, l’operatore potrà prendere visione dell’importo da rimborsare al soggetto alla voce “Rimborsi Fondo di Garanzia”.
 
 
C.
Decesso del soggetto Apista
 
Nel caso in cui la Struttura territoriale riceva la domanda di rimborso della commissione di accesso al Fondo, a seguito del decesso del soggetto Apista, per il quale esiste un piano chiuso per estinzione o per pensionamento anticipato e per il quale non è stato erogato il rimborso, effettuate tutte le verifiche relative al diritto del richiedente nella qualità di successore del
de cuius
, la Struttura territoriale potrà verificare l’importo da rimborsare accedendo all’applicativo “Quote Quinto”, come descritto nei paragrafi precedenti.
 
 
1.3 Istruzioni operative per il pagamento
 
Al fine di procedere al pagamento, l’Area Assicurato pensionato della Struttura territorialmente competente provvederà a predisporre il provvedimento di liquidazione del rimborso a favore del beneficiario o dei suoi eredi aventi diritto, firmato dal responsabile del processo competente che lo inoltrerà agli Uffici della contabilità.
 
Il provvedimento dovrà contenere:
-  i riferimenti legislativi/regolamentari;
-  i requisiti del beneficiario,
-  la quantificazione;
-  la disposizione del rimborso.
 
Per procedere al rimborso della quota parte non utilizzata della commissione di accesso al Fondo di Garanzia Ape Volontaria si utilizzerà una specifica collezione della procedura “Pagamenti vari”.
 
La collezione per effettuare i rimborsi è stata denominata “REDIRACAPEnn” dove nn = 00 per la sede e 01, 02, … per i centri operativi.
 
Gli operatori delle Strutture territoriali dovranno eseguire le seguenti operazioni:
creare una collezione di pagamenti denominata “REDIRACAPEnn”, che sarà automaticamente inizializzata con i seguenti elementi:
campi “nomi/conti” impostati con le sigle: BEE34100, BEE10110, GPA10031
Causale: RIMBORSO DIRITTO ACCESSO AL FONDO DI GARANZIA APE VOLONTARIA;
accedere ai pannelli di acquisizione del pagamento per acquisire o prelevare i dati anagrafici (cognome, nome e data di nascita). I dati prelevati precompilano il pannello del pagamento anche con i dati dell’indirizzo che può essere modificato dall’operatore;
acquisire l’importo da rimborsare nel campo “Importo”;
scegliere nel campo “Tipo Pagamento” la modalità di pagamento;
inserire nella sezione “nomi/conti”:
- nel campo BEE34100, l’importo lordo da rimborsare (da utilizzare per i pagamenti);     
- nel campo BEE10110, l’importo netto da rimborsare (da utilizzare per i pagamenti);
- nel campo GPA10031, l’importo netto da rimborsare (da utilizzare per la riemissione di pagamenti riaccreditati);
- nel campo “Numero partita”, il numero della partita aperta al conto GPA10031 in caso di riemissione;
- nel campo “Tipo emissione”, selezionare “RIEMISSIONE” se si sta riemettendo un pagamento riaccreditato altrimenti selezionare “PRIMO PAGAMENTO”;
acquisire nel campo “Numero partita” il numero della partita aperta al conto GPA10031, se si sta riemettendo un pagamento riaccreditato;
eseguire la quadratura della collezione e la successiva elaborazione per produrre il file telematico e l’IP6bis da trasmettere all’Ufficio contabilità di sede.
 
 
2.
Istruzioni contabili
 
Sia nei casi di liquidazione di trattamenti pensionistici diretti prima del perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del D.P.C.M. n. 150/2017, che in caso di estinzione anticipata del finanziamento, ai sensi dell’articolo 12, comma 6, del D.P.C.M. n. 150/2017, il Fondo di Garanzia rimborserà al percettore dell’APE la quota parte non goduta della commissione d’accesso, tramite la procedura “PAGAMENTI VARI”, attraverso la nuova collezione denominata “REDIRACAPEnn”, che movimenterà i conti già istituiti:
 
BEE34100       per la rilevazione dell’onere;
BEE10110       per la rilevazione del relativo debito.
 
Il pagamento netto verrà attribuito con la chiusura, in sezione Dare, del conto di debito BEE10110.
 
Conseguentemente, nell’ambito del rendiconto, a cura della Direzione generale, verrà adeguato il relativo Fondo di accantonamento.
 
Allo scopo di consentire alle Strutture territoriali le registrazioni contabili suindicate, ai conti già esistenti BEE34100 e BEE10110 sarà modificata la movimentabilità da “P” a “S”.
 
Le eventuali somme non riscosse dai soggetti aventi titolo al rimborso dovranno essere evidenziate nell’ambito del partitario del conto GPA10031, con il codice bilancio di nuova istituzione “3222 – Somme non riscosse dai beneficiari per rimborso commissione diritto d’accesso ape volontaria - BEE”.
 
Pertanto, in sede di riemissione in pagamento del riaccredito pervenuto potrà essere utilizzata la medesima collezione ed il conto GPA10031, avendo cura di chiudere la partita contabile generata al momento del riaccredito.
 
Si riporta in allegato la variazione al piano dei conti (Allegato n. 3).
 
 
 
Il Direttore Generale
 
 
Gabriella Di Michele
 
[1] L’INPS calcola sia il fondo di garanzia iniziale sia i rimborsi.
 
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3