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Versione Testuale
Circolare numero 63 del 27-3-2002

Direzione Centrale

delle Entrate Contributive

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 27 Marzo 2002

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  63

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

Pagamenti in Euro anno 2002. Esposizione degli importi nella sezione INPS del modello F24.

 

SOMMARIO:

Integrazione delle disposizioni contenute nella Circolare n. 208 del 27 novembre 2001: nella sezione INPS del modello F24 gli importi diversi da quelli derivanti da denunce e modelli periodici che il datore di lavoro è tenuto a presentare all’INPS in base alla normativa vigente, possono essere esposti seguendo le indicazioni dettate dall’Agenzia delle Entrate.

 

Nella Circolare n. 208 del 27 novembre 2001, sono state dettate le istruzioni inerenti le attività connesse al passaggio dalla Lira all’Euro in materia di Entrate Contributive.

Ad integrazione delle disposizioni contenute, si forniscono ulteriori chiarimenti in materia di compilazione della sezione INPS del modello F24.

 

Nel confermare che gli importi derivanti da denunce periodiche che il datore di lavoro è tenuto a presentare all’INPS in base alla normativa vigente, devono essere esposti nella corrispondente sezione del modello F24, arrotondati all’unità di Euro seguendo la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1123 del 17 novembre 1998 (fatto salvo quanto precisato per gli agricoli nella Circolare n.18 del 18 gennaio 2002), si precisa che per le ipotesi diverse da quelle suddette, gli importi possono essere esposti seguendo le indicazioni dettate dall’Agenzia delle Entrate nelle Avvertenze per la compilazione del modello F24, che di seguito si riportano.

"(...)

Gli importi devono sempre essere indicati con le prime due cifre decimali anche nel caso che tali cifre siano pari a zero. In presenza di più cifre decimali occorre procedere all’arrotondamento della seconda cifra decimale con il seguente criterio: se la terza cifra è uguale o superiore a 5, l’arrotondamento al centesimo va effettuato per eccesso; se la terza cifra è inferiore a 5, l’arrotondamento va effettuato per difetto (es.: euro 52,752 arrotondato diventa euro 52,75; euro 52,755 arrotondato diventa euro 52,76; euro 52,758 arrotondato diventa euro 52,76).

Si richiama l’attenzione sulla circostanza che le prime due cifre decimali vanno indicate anche se pari a zero come nell’ipotesi in cui l’importo sia espresso in unità di euro (es.: somma da versare pari a 52 euro, va indicato 52,00).

(...)".

 

In pratica, armonizzando le disposizioni contenute nella circolare INPS n. 208/2001 con la circolare n. 106/E del 21/12/2001 dell’ Agenzia delle Entrate, si chiarisce che è possibile effettuare la compensazione di imposte con crediti INPS non utilizzati in unica soluzione, indicando questi ultimi – nella sezione di competenza del modello F24 – arrotondati, in tale specifica circostanza, al centesimo di Euro.

 

Esempio.

Posto un saldo a credito dal mod. DM10/2 di marzo 2002, pari a € 100,00 e un saldo a debito IRPEF pari a € 50,50, sul mod. F24 avente scadenza 16 aprile 2002, l'esposizione degli importi a saldo avverrà nel seguente modo:

Saldo a debito IRPEF di marzo 2002 (A-B)

+ 50,50

Saldo INPS (C-D)

- 50,50

Saldo finale

0,00

Residuo credito DM10/2 di marzo 2002 = € 49,50.

L’eccedenza di credito spettante potrà essere compensata in occasione dei pagamenti successivi.

 

Resta ferma la possibilità di chiederne il rimborso ovvero la compensazione con la procedura ordinaria.

 

Infine, anche nelle ipotesi inerenti a versamenti rateali di somme a debito del datore di lavoro, dovute all’INPS (recupero crediti in via amministrativa o legale, regolarizzazioni, condoni, rateazioni concesse dall'Istituto a domanda dell'interessato), precedentemente esclusi dalla procedura di riscossione unificata, gli stessi vanno arrotondati al centesimo di Euro secondo le Avvertenze per la compilazione del modello F24 dettate dall’Agenzia delle Entrate.

 

 

 

 

Per IL DIRETTORE GENERALE

F.to PRAUSCELLO