Direzione Centrale Entrate
1. Contribuzione IVS.
Il calcolo dei contributi I.V.S., dovuti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri ed imprenditori agricoli professionali, si basa sulla classificazione delle aziende nelle quattro fasce di reddito convenzionale, indicate nella “Tabella D”, allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233, rimodulate a partire dal 1° luglio 1997 dal decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146 e convertite in euro, come da circolare n. 83 del 23 aprile 2002. Come é noto, ciascuna azienda è inclusa annualmente nella fascia di reddito convenzionale corrispondente al reddito agrario dei terreni condotti e/o a quello determinato dall’allevamento degli animali.
La contribuzione dovuta è determinata, ai sensi dell’art. 7 della legge 233/90, moltiplicando il reddito medio convenzionale - stabilito annualmente con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base della media delle retribuzioni medie giornaliere degli operai agricoli - per il numero di giornate indicate nella citata “Tabella D”, in corrispondenza della fascia di reddito convenzionale in cui è inserita l’azienda e applicando al risultato le aliquote percentuali come di seguito riepilogate.
Con decreto del Direttore Generale per le Politiche Previdenziali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato determinato il reddito medio convenzionale, per l’anno 2014, in Euro 54,65. Le aliquote da applicare al suddetto reddito sono state rideterminate dal Decreto Legge 201/2011 convertito in Legge 214/2011 che all’art. 24, comma 23 ha previsto che, a partire dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed anche, a partire dal 2013, per gli Imprenditori Agricoli Professionali iscritti alla relativa gestione autonoma dell’INPS, sono quelle di seguito riportate nelle Tabelle B e C :
Pertanto per l’anno 2014 le aliquote da applicare ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali comprensive del contributo addizionale del 2%, previsto dall’art.12, ultimo comma, della legge 2 agosto 1990, n. 233 sono le seguenti:
Si precisa, inoltre, che l’importo del contributo addizionale, di cui al comma 1, art. 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160, per effetto del meccanismo di adeguamento periodico previsto dall’art. 22 della stessa legge, è pari, per l’anno 2014, a € 0,66 a giornata.
2. Contribuzione di maternità.
Anche per l’anno 2014 il contributo annuo, dovuto ai fini della copertura degli oneri derivanti dall’erogazione dell’indennità giornaliera di gravidanza e puerperio, è fissato nella misura di € 7,49, ai sensi dell’articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Tale contributo è dovuto, ai sensi dell’art. 6 della legge 29 dicembre 1987, n. 546 per ciascuna unità attiva iscritta nella Gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e, ai sensi dell’articolo 66 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (T.U. sulla maternità) per gli imprenditori agricoli professionali.
3. Contribuzione INAIL.
Essendo stato raggiunto l’aumento dei contributi, previsto dall’art. 28 del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, per il quinquennio 2001 – 2005, e fermo restando quanto stabilito dagli artt. 257 e 262 del T.U. INAIL, il contributo di cui all’art. 4 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, dovuto per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per l’anno 2014 resta fissato nella misura capitaria annua di:
4. Addizionale INAIL.
In data 7 giugno 2013 è stato pubblicato sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Pubblicità Legale – il Decreto del 10 aprile 2013 relativo alla “Determinazione dell’addizionale sui contributi assicurativi agricoli per la copertura degli oneri relativi al danno biologico per l’anno 2012” . Tale recupero è stato fissato nella seguente misura:
Il recupero sarà posto in riscossione unitamente all’imposizione contributiva relativa all’anno 2014 tramite lo stesso modello F24, come da tabella seguente:
5. Agevolazioni (territori montani e zone svantaggiate).
Al fine dell’individuazione delle aree in argomento, nei confronti delle categorie dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri ed imprenditori agricoli professionali, occorre fare riferimento all’art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, per i territori montani, e all’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, per le zone agricole svantaggiate.
6. Tabelle contributi anno 2014.
Nell’Allegato 1 alla presente circolare sono riportati aliquote, importi e relative legende dei contributi in vigore nell’anno 2014 per le categorie interessate.
7. Modalità di pagamento.
La riscossione avverrà tramite l'invio agli interessati di comunicazione dell’importo da versare in quattro rate, tramite modello F24, presso qualsiasi Istituto di Credito o Ufficio Postale.
Dal sito dell’Istituto (www.inps.it) il titolare del nucleo coltivatore diretto/coloni mezzadri e l’imprenditore agricolo professionale in possesso di P.I.N. potrà stampare la delega di pagamento F24 accedendo dai servizi on-line a disposizione per il cittadino, selezionando la voce ‘Modelli F24 – Lavoratori Autonomi Agricoli’.
I termini di scadenza per il pagamento sono il 16 luglio, il 16 settembre, il 17 novembre 2014 e il 16 gennaio 2015.
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