Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 70 del 3-4-2007.htm
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 755 e seguenti. Decreti del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze 30 gennaio 2007. Istituzione del “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”.
Direzione Centrale Entrate Contributive
Direzione Centrale Prestazioni
Direzione Centrale Sistemi Informativi e
Telecomunicazioni
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 3 Aprile 2007
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
70
e, per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di Amministrazione
Al
Presidente
e ai Componenti del Consiglio
di
Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente
e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati
3
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1,
commi 755 e seguenti. Decreti del
Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze 30
gennaio 2007. Istituzione del “Fondo per l’erogazione ai lavoratori
dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui
all’articolo 2120 del codice civile”.
SOMMARIO:
La legge finanziaria per l’anno 2007 ha istituito
il”Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei
trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”
(Fondo di Tesoreria INPS). Il Fondo è finanziato da un contributo pari alla
quota di cui all’articolo 2120 del codice civile maturata da ciascun
lavoratore del settore privato a decorrere dal 1° gennaio 2007, e non
destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Disciplina del contributo e delle
modalità di versamento. Prestazioni
liquidate dal Fondo di Tesoreria e
modalità di erogazione.
Parte prima
(Istituzione del Fondo
di Tesoreria INPS)
Premessa.
L’articolo 1, commi 755 e seguenti,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (in S.O. alla G.U. n. 299 del 27
dicembre 2006 – Serie Generale) – ALL. 1 - ha istituito il “Fondo per
l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di
fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”, le cui modalità di
finanziamento rispondono al criterio della ripartizione, che viene gestito
dall’Istituto per conto dello Stato su apposito conto corrente aperto presso
la Tesoreria dello Stato.
Il Fondo garantisce ai lavoratori
dipendenti del settore privato l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto
di cui all’articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai
versamenti allo stesso effettuati ai sensi dell’articolo 1, comma 756.
I Decreti del Ministro del lavoro,
di concerto con il Ministro dell’economia e finanze del 30 gennaio 2007 (in
G.U. n. 26 del 1° febbraio 2007 - Serie Generale) emanati, rispettivamente, ex art. 1, co. 757 e ex
art. 1, co. 765 della predetta legge n. 296 (ALL. 2 e 3), disciplinano le
modalità di attuazione delle nuove previsioni normative e approvano i moduli
(TFR1 e TFR2) per l’espressione della volontà da parte dei lavoratori in relazione al conferimento o meno del
TFR alla previdenza complementare (art. 8, co. 7 D.Lgs 252/2005) (1).
Di seguito si forniscono sulla
materia istruzioni, condivise, peraltro, dal Ministero del Lavoro e della
Previdenza sociale.
1. Finanziamento del Fondo di Tesoreria INPS.
Il “Fondo per l’erogazione ai lavoratori
dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui
all’articolo 2120 del codice civile” (Fondo di Tesoreria INPS) è finanziato
da un
contributo
pari alla quota
di cui all’articolo 2120 del codice civile maturata da ciascun lavoratore
del settore privato
a decorrere dal
1° gennaio 2007, e non destinata alle forme pensionistiche complementari di
cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Obbligati al
versamento del contributo sono i datori di lavoro del settore privato che abbiano
alle proprie dipendenze almeno 50 addetti.
Si precisa che, per effetto delle
previsioni della norma in esame, l’accantonamento datoriale ai sensi
dell’articolo 2120 del codice civile a titolo di trattamento di fine
rapporto, da versare all’Istituto, viene ad assumere la natura di
contribuzione previdenziale, equiparata, ai fini dell’accertamento e della
riscossione, a quella obbligatoria
dovuta a carico del datore di lavoro.
In ordine all’obbligo contributivo
in questione, il decreto ministeriale ex art. 1, co. 757 della legge n.
296/2006 prevede:
-
nessun versamento è dovuto al Fondo di Tesoreria INPS in relazione ai lavoratori con rapporto di
lavoro in essere al 31 dicembre 2006 che conferiscono a decorrere da una data
compresa tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2007, secondo modalità tacite
o esplicite, l’
intero
TFR
maturando a forme pensionistiche complementari, o che lo abbiano in
precedenza
integralmente
conferito;
-
diversamente, in caso di manifestazione della volontà di
mantenere
in tutto o in parte
il
TFR di cui all’articolo 2120 del codice civile, il datore di lavoro che abbia
alle proprie dipendenze almeno 50 addetti è obbligato al versamento del
contributo al Fondo di Tesoreria INPS, dal 1° gennaio 2007 ovvero dalla data
di assunzione se successiva, secondo le istruzioni di seguito fornite;
-
in relazione ai lavoratori il cui rapporto è iniziato in
data successiva al 31 dicembre 2006 (che non abbiano già espresso la propria
volontà in ordine al conferimento del TFR relativamente a precedenti rapporti
di lavoro) che conferiscono, secondo
modalità tacite o esplicite, il TFR a forme pensionistiche complementari
entro sei mesi dall’assunzione,
il
contributo al Fondo di Tesoreria è comunque dovuto fino al momento del
conferimento del TFR
.
2. Datori di lavoro obbligati al versamento.
La specifica disciplina contenuta
nella norma in esame trova applicazione solo nei confronti dei lavoratori
dipendenti del settore privato. Pertanto, sono obbligati al versamento del
contributo tutti i datori di lavoro del settore privato, con esclusione
dei datori di lavoro domestico.
Ai fini della loro individuazione
la norma pone due specifici requisiti di seguito illustrati:
a)
Appartenenza al settore privato del datore di lavoro
.
Il requisito, prioritariamente,
attiene alla natura privatistica del datore di lavoro. Si intendono inclusi
nel settore privato anche gli organismi pubblici che sono stati interessati
da processi di privatizzazione, indipendentemente dalla proprietà pubblica o
privata del capitale e con riferimento ai dipendenti per i quali
è prevista l’applicazione dell’articolo 2120 del codice civile, nonché gli
Enti cui sia stata conferita la natura giuridica di “ente pubblico economico”
e con riferimento agli stessi dipendenti.
Non sono ricompresi nel “settore
privato” e, quindi, sono esclusi dall’applicazione della norma, i dipendenti
delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni.
Tuttavia, la natura pubblica del
datore di lavoro non esclude che si debba accertare in concreto che dai
rapporti di lavoro instaurati derivi per tutti i lavoratori la qualificazione
di “
dipendenti pubblici
”.
Solo in tale ipotesi, per gli
stessi rapporti, ricorre la condizione di esclusione sopra enunciata.
Diversamente, qualora, in deroga a quanto disposto dal D.lgs. n.165/2001, i
rapporti di lavoro siano tutti costituiti e regolamentati (es. Autorità
Portuali) secondo la normativa di diritto comune dalla quale, per quanto in
trattazione, deriva l’applicazione ai lavoratori della normativa di cui
all’articolo 2120 del c.c., i medesimi saranno inclusi nel campo di
applicazione della presente disciplina.
Per l’individuazione e la codifica
degli organismi pubblici diversi dalle Pubbliche Amministrazioni si rinvia
alla “Parte Seconda” della presente
circolare, punto 1.
b)
Limite dimensionale del datore di lavoro
Il datore di lavoro deve avere alle
proprie dipendenze almeno 50 addetti. A tale proposito il DM 30 gennaio 2007,
recante le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi 755 e 756
della legge finanziaria 2007, precisa che nel predetto limite devono essere
computati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a
prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall’orario di lavoro.
Pertanto ogni lavoratore, qualunque
siano le particolarità che caratterizzano il suo contratto di lavoro
subordinato (tempo determinato, stagionale, apprendistato, inserimento o
reinserimento, intermittente, formazione e lavoro, somministrazione,
domicilio, ecc.) vale come una unità ai fini del calcolo del predetto limite
dimensionale.
Fanno eccezione i lavoratori con contratto di lavoro a
tempo parziale, che sono computati in base alle previsioni dell’articolo 6 del
D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61.
Anche il lavoratore assente (
qualunque sia la causa
, compresa
l’aspettativa per cariche elettive o sindacali, aspettativa motivi famiglia e
altre) è computato nel limite, a meno che
in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore, nel qual
caso sarà computato quest’ultimo.
I lavoratori “somministrati” sono
computati in capo all’impresa di somministrazione e, pertanto non devono
essere computati dall’impresa utilizzatrice.
I lavoratori “distaccati”
all’estero o in Italia sono computati nella forza aziendale del distaccante,
in quanto titolare unico del rapporto di lavoro.
Sono altresì computati nel limite
dimensionale i soci di cooperative con
rapporto di lavoro subordinato.
Il limite dimensionale si calcola,
per le aziende in attività al 31 dicembre 2006, prendendo a riferimento la
media annuale dei lavoratori in forza nell’anno 2006. Pertanto, eventuali
modifiche che dovessero successivamente intervenire in relazione al numero
degli addetti risultano irrilevanti al fine di individuare la sussistenza
dell’obbligo al versamento, sia in caso di riduzione del numero degli addetti
a meno di 50, sia in caso di raggiungimento in data successiva al 31 dicembre
2006 di un numero di addetti pari o superiore a 50.
Per le aziende che iniziano
l’attività dopo il 31 dicembre 2006, si prenderà a riferimento la media
annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare di inizio attività.
Nel computo del limite dimensionale
sono inclusi sia i lavoratori destinatari delle disposizioni di cui
all’articolo 2120 del codice civile, che i lavoratori non destinatari di
quest’ultima norma. Al fine del computo di cui al presente comma, i datori di
lavoro rilasciano all’Istituto apposita dichiarazione.
Per i criteri di calcolo della dimensione
aziendale vedi “Parte Seconda” della presente circolare, punto 2.
3. Lavoratori per i quali deve essere adempiuto l’obbligo di
versamento.
L’obbligo del versamento sussiste
solo con riferimento ai lavoratori per i quali trova applicazione l’art. 2120
del codice civile ai fini del trattamento di fine rapporto salvo quanto
precisato al precedente punto 2, lett. a).
Sono in ogni caso esclusi:
Ø
lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato
di durata inferiore a 3 mesi; a tale proposito, si prende a riferimento, per
i contratti in corso alla data di entrata in vigore della norma, il termine
di durata del rapporto previsto dal contratto e, in caso di eventuale proroga, il termine complessivo di
durata del rapporto. Al riguardo si precisa che l’obbligo del versamento al
Fondo di tesoreria decorre dal
periodo della proroga. Si fa presente altresì che l’esclusione dall’obbligo
del versamento non riguarda i lavoratori con contratto a tempo indeterminato,
anche se il relativo rapporto si interrompa prima dei 3 mesi;
Ø
lavoratori stagionali del settore agro-alimentare per
i quali il termine non è prestabilito ma è legato al verificarsi di un
evento, per es. il termine della campagna saccarifera);
Ø
lavoratori a domicilio;
Ø
impiegati, quadri e dirigenti del settore agricolo
(assicurati per il TFR presso l’ENPAIA);
Ø
lavoratori per i quali i CCNL prevedano, anche
mediante rinvio alla contrattazione di secondo livello, al posto
dell’accantonamento, la corresponsione periodica delle quote maturate di TFR
(es. marittimi componenti gli equipaggi delle navi da pesca in regime di
legge n. 413/1984; personale marittimo in continuità di rapporto di lavoro di
cui alla circolare n. 162 del 1998; personale marittimo in turno
particolare); pertanto non rilevano, al fine di escludere dall’obbligo del
versamento, previsioni aventi tale contenuto in fonti diverse;
Ø
lavoratori per i quali i CCNL prevedono, anche
mediante rinvio alla contrattazione di secondo livello, l’accantonamento delle quote maturate di
TFR presso soggetti terzi (es. lavoratori dell’edilizia con TFR accantonato
presso le Casse Edili).
Sono altresì esclusi i lavoratori
assicurati presso il “Fondo di previdenza
per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di
riscossione dei tributi delle altre
entrate dello Stato e degli Enti pubblici” e i lavoratori iscritti al “Fondo
delle abolite imposte di consumo”, in quanto assoggettati a specifica
disciplina in materia di trattamenti di fine rapporto (prestazioni in
capitale).
In merito ai lavoratori coinvolti
in operazioni societarie, si precisa che:
- nel caso in cui, a seguito di
operazione societaria (es. acquisizione di ramo d’azienda, incorporazione,
ecc.) o di cessione di
contratto, effettuate da datore di
lavoro obbligato al versamento del contributo in esame, si realizzi il
passaggio di personale in precedenza alle dipendenze di datore di lavoro non
assoggettato allo stesso obbligo, il nuovo datore di lavoro sarà tenuto al
versamento del contributo anche per tale personale a partire dal periodo di
paga in corso alla data dell’acquisizione del dipendente;
- nel caso in cui, sempre a seguito
di operazione societaria o cessione di contratto, si realizzi il passaggio
presso un datore di lavoro non tenuto al versamento del contributo in esame
di personale in precedenza alle dipendenze di datore di lavoro assoggettato
allo stesso obbligo, il nuovo datore di lavoro sarà tenuto ad effettuare il
versamento del contributo limitatamente a tale personale.
I datori di lavoro, relativamente
ai lavoratori occupati all’estero (indipendentemente dalla esistenza di
convenzione di sicurezza sociale e del conseguente regime previdenziale
applicato) nei confronti dei quali, anche a seguito di applicazione di
clausole contrattuali di miglior favore, viene comunque accantonato presso il
datore di lavoro il trattamento di fine rapporto ex 2120 c.c., sono assoggettati all’obbligo contributivo
in questione.
Si precisa, da ultimo, che non costituiscono trattamento
di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile le indennità di fine mandato previste per
gli amministratori locali dal D.Lgs. n. 267/2000 e le eventuali indennità di
fine carica, comunque denominate, attribuite ai lavoratori dipendenti in
aspettativa ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 300/1970. Diversamente,
rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 2120 citato le quote di
accantonamento per il TFR alle quali
i lavoratori abbiano comunque diritto durante i periodi di aspettativa fruiti
ai sensi delle stesse norme.
4. Base imponibile
La retribuzione da prendere a
riferimento ai fini del calcolo del contributo è quella determinata per
ciascun lavoratore secondo le disposizioni di cui all’articolo 2120 del
codice civile, e quindi non trovano applicazione le ordinarie previsioni in
materia di individuazione della retribuzione imponibile ai fini
previdenziali.
Ai sensi di tale norma, la
retribuzione annua da prendere a riferimento ai fini dell’applicazione delle
modalità di calcolo dalla stessa indicate comprende tutte le somme, compreso
l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte o comunque dovute in
dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione
di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese.
Si tratta di un concetto ispirato
al criterio di onnicomprensività della retribuzione nella quale vanno
ricompresi, in base alla consolidata giurisprudenza, “
tutti gli emolumenti che trovano la loro causa tipica e normale nel
rapporto di lavoro cui sono istituzionalmente connessi, anche se non
strettamente correlati alla effettiva prestazione lavorativa, mentre ne vanno
escluse solo quelle somme rispetto alle quali il rapporto stesso costituisce
una mera occasione contingente per la loro fruizione” (2). Sono dunque da
escludere soltanto quelle voci retributive aventi titolo specifico ed autonomo rispetto al rapporto di lavoro.
Al fine di valutare la non
occasionalità dei compensi, nell’ambito della nozione legale di retribuzione
di cui all’articolo 2120 del codice civile, si deve tenere conto non solo della
ripetitività e della frequenza degli stessi ma anche, in caso di saltuarietà,
della non riconducibilità dell’evento al quale sono connessi
(prestazioni) a ragioni eventuali,
imprevedibili, fortuite.
Sono fatte salve ai fini del
calcolo del contributo eventuali
espresse disposizioni di contratto collettivo che individuino diversamente,
rispetto alla previsione legale, la retribuzione utile ai fini del calcolo
TFR.
Si precisa che, secondo gli orientamenti
giurisprudenziali,
la determinazione della retribuzione
annua utile ai fini del calcolo del TFR deve operarsi con riferimento alla
normativa legale o contrattuale in vigore al momento degli accantonamenti.
Pertanto l’esclusione di voci retributive dal calcolo eventualmente contenuta
in contratto collettivo ha effetto solo a decorrere dalla data di conclusione
dello stesso.
In caso di sospensione della
prestazione di lavoro per una delle cause di cui all’articolo 2110 del codice
civile e in caso di sospensione totale o parziale assistita dalla cassa integrazione
guadagni (3), deve essere computato ai fini del TFR l’equivalente della
retribuzione alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di
svolgimento dell’attività di lavoro.
La quota di retribuzione da
accantonare e da versare per ciascun anno si calcola dividendo l’importo
della retribuzione annua, come sopra individuata, per 13,5. Le frazioni di
mese uguali o superiori a 15 giorni si computano come mese intero.
Per il calcolo della contribuzione
dovuta al Fondo di Tesoreria,
corrispondente alla quota mensile da versare, si veda il successivo punto 3
della “Parte Seconda” .
5. Modalità di versamento
Il versamento del contributo al
Fondo di Tesoreria dovrà essere effettuato dai datori di lavoro mensilmente
con le modalità e i termini previsti per il versamento della contribuzione
previdenziale obbligatoria e ai fini dell’accertamento e della riscossione
dello stesso troveranno applicazione le disposizioni vigenti in materia di
contribuzione previdenziale obbligatoria.
Si precisa che tale particolare
contribuzione non potrà godere di alcuna forma di agevolazione contributiva
tra quelle previste nell’ordinamento.
Peraltro, il contributo affluisce
al Fondo al netto dell’ammontare corrispondente all’importo del contributo di
cui all’articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, dovuto
per ciascun lavoratore (si veda il successivo punto 3 della “Parte Seconda”).
6. Decorrenza dell’obbligo di versamento e relativo importo.
In relazione a quanto illustrato al
punto 1, per la decorrenza dell’obbligo contributivo occorre distinguere:
a)
Lavoratori con rapporto di lavoro in
essere al 31 dicembre 2006.
Questi lavoratori possono
manifestare la volontà,
entro il 30
giugno 2007
, di mantenere in
tutto o in parte (nei limiti e con le condizioni previste dall’art. 8, c. 7
del D.Lgs. 252/2005) il proprio TFR secondo la disciplina ex. 2120 c.c.; in
tal caso il datore di lavoro versa in tutto o in parte il contributo al Fondo
di Tesoreria INPS,
a decorrere dal
mese successivo alla consegna
da parte del lavoratore del modello
TFR1
(allegato al decreto
ministeriale di cui all’articolo 1, comma 765, della predetta legge n. 296
del 2006); l’importo da versare è pari alle quote di TFR maturate per il
medesimo lavoratore
a decorrere dal 1°
gennaio 2007
, maggiorate, con riferimento alle mensilità antecedenti
quella di effettivo versamento, di una somma aggiuntiva corrispondente
alle rivalutazioni, calcolate ai
sensi dell’articolo 2120 del codice civile, in ragione del tasso d’incremento del TFR applicato al 31 dicembre
2006, rapportato al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2007 e la data di
versamento.
Al riguardo si precisa che il riferimento ai criteri dettati in tema
di rivalutazione dall’articolo 2120 del c.c., deve intendersi come un
semplice meccanismo indicato dal legislatore al fine di individuare un “tasso
di interesse” in linea con questa tipologia di versamento.
b)
Lavoratori che iniziano un rapporto di lavoro successivamente al 31
dicembre 2006.
Questi lavoratori, ove non abbiano
già espresso la propria volontà in ordine al conferimento del TFR
relativamente a precedenti rapporti di lavoro, possono,
entro sei mesi
dalla data di assunzione
, manifestare la volontà di mantenere in tutto o
in parte (nei limiti e con le condizioni previste dall’art. 8, c. 7 del
D.Lgs. 252/2005) il proprio TFR
secondo la disciplina dell’articolo 2120 c.c.; in tal caso, il datore di
lavoro versa in tutto o in parte il contributo al predetto Fondo di
Tesoreria, a partire
dal mese
successivo alla consegna
da parte del lavoratore del modello
TFR2
(allegato al decreto
ministeriale di cui al predetto articolo 1, comma 765), per un importo
corrispondente alla quota di TFR maturata per il medesimo lavoratore
a decorrere dalla data di assunzione
,
maggiorata della somma aggiuntiva di cui al precedente punto,
relativamente alle mensilità
antecedenti quella dell’effettivo versamento.
Diversamente da quanto il decreto
ministeriale prevede per il
lavoratore con rapporto in essere al 31 dicembre 2006, se il lavoratore il cui rapporto di lavoro è
iniziato in data successiva al 31 dicembre 2006 e che non abbia già espresso
la propria volontà in ordine al conferimento del TFR relativamente a
precedenti rapporti di lavoro, conferisce, secondo modalità
tacite o esplicite
, il TFR a forme
pensionistiche complementari entro sei mesi dall’assunzione,
il contributo al Fondo di Tesoreria è comunque dovuto fino al momento del
conferimento del TFR
.
7. Prestazioni liquidate dal Fondo di Tesoreria
7.1 Liquidazione del trattamento
di fine rapporto
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del
D.M. 30 gennaio 2007, il Fondo di Tesoreria è deputato ad erogare il
trattamento di fine rapporto e le relative anticipazioni secondo le consuete
modalità di cui all’art. 2120 c.c., in riferimento alla quota maturata dal
dipendente a far data dal 1° gennaio 2007.
Di conseguenza, il trattamento di
fine rapporto continuerà ad essere calcolato sommando, per ciascun anno di
servizio del lavoratore, una quota pari all’importo globale della
retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5; detta quota è
proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese
intero le frazioni di mese superiori ai quindici giorni. Le quote annuali,
salvo quella maturata nell’anno in corso, sono indicizzate, al 31 dicembre di
ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5 per cento in
misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo
(ISTAT). Peraltro, nulla è innovato per il lavoratore, il quale deve
continuare a presentare domanda di trattamento di fine rapporto o di
eventuali anticipazioni al datore di lavoro, che provvede a liquidare le
prestazioni dovute.
Tenuto conto che al Fondo di
Tesoreria affluiscono i contributi e che lo stesso eroga le somme ai
lavoratori che ne acquisiscono il diritto, secondo il principio della
ripartizione, il Fondo è
configurabile come una gestione di natura previdenziale.
Pertanto, le prestazioni erogate
sono soggette al generale principio di automaticità di cui all’art. 2116 del
Codice Civile e nel calcolo delle stesse vanno considerati anche
eventuali contributi omessi, purché
ricompresi nell’ambito del vigente periodo prescrizionale.
La liquidazione delle prestazioni
viene effettuata integralmente dal datore di lavoro, anche per la quota parte
di competenza del Fondo.
Nella denuncia mensile riferita al
mese di erogazione del TFR, le aziende provvedono al conguaglio delle quote
di TFR corrispondenti ai versamenti al Fondo di Tesoreria, a valere sui contributi dovuti, in base al seguente
ordine di priorità:
1) contributi dovuti al Fondo di
Tesoreria;
2) in caso di incapienza,
contributi obbligatori dovuti all’Istituto (contributi IVS e altri minori).
Nel caso di aziende che versano i
contributi IVS ad altri Enti (ENPALS, IPOST, INPGI, INPDAP) saranno
prioritariamente utilizzati i contributi dovuti al Fondo di Tesoreria e le
eventuali contribuzioni minori dovute all’INPS. In caso di incapienza si
dovrà effettuare il conguaglio con i contributi IVS dovuti ai predetti Enti
previdenziali, con i quali saranno presi i necessari accordi.
Con riferimento al conguaglio con i
contributi pensionistici INPDAP, si precisa che lo stesso è possibile
limitatamente ai lavoratori – dipendenti di aziende privatizzate e titolari
di TFR ex articolo 2120 del c.c. – i quali abbiano optato per il mantenimento
all’INPDAP del solo regime pensionistico.
Resta fermo, in ogni caso, il
conguaglio nella denuncia mensile delle somme anticipate dal datore di lavoro
per conto dell’INPS (ANF, indennità economiche di malattia e di maternità,
ecc.) anche se la denuncia stessa,
per effetto di dette somme,
risulti con saldo a credito azienda.
7.2 Liquidazione delle
anticipazioni sul trattamento di fine rapporto
L’articolo 2, comma 5, del D.M. 30
gennaio 2007, che regola la disciplina delle anticipazioni sul trattamento di
fine rapporto, relativamente a quei lavoratori per i quali una parte o tutta
la quota di accantonamenti effettuati ai sensi del testé citato articolo 2120
del codice civile sia confluita nel Fondo di Tesoreria, al primo periodo
prevede che:”le anticipazioni di cui all’articolo 2120 del Codice Civile sono
calcolate sull’intero valore del TFR maturato dal lavoratore”.
Pertanto, la materia delle
anticipazioni sul TFR è disciplinata dall’articolo 2120 del Codice Civile,
coerentemente con quanto previsto dalle disposizioni di cuiall’articolo 1, commi 755 e seguenti
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Le predette anticipazioni, come
specificato dal citato art. 2, comma 5, del D.M. 30 gennaio 2007, sono calcolate
sull’intero valore del TFR maturato dal lavoratore, sommando la quota parte
di pertinenza del datore di lavoro con quella spettante al Fondo.
Dette anticipazioni sono erogate
integralmente dal datore di lavoro, a valersi primariamente sugli importi
maturati in virtù degli accantonamenti effettuati fino al 31 dicembre 2006.
Nei casi in cui l’importo
complessivo dell’anticipazione eccede la quota maturata presso il datore di
lavoro, questi effettua il pagamento anche della quota residua da porre a carico
del Fondo, salvo conguaglio da effettuarsi con le medesime modalità
precedentemente esposte.
Al riguardo, si riportano i
seguenti esempi:
ESEMPIO
1
Anticipazione
concessa per acquisto prima casa
Quota
di TFR maturata presso il datore di lavoro: 150
Prestazione
maturata presso il Fondo di Tesoreria: 50
Anticipazione
(70%): 140
Il
datore di lavoro eroga un’anticipazione pari a 140 a valere interamente
sull’accantonamento presso il datore
di lavoro e pertanto nessun conguaglio va operato sulla quota versata al
Fondo.
ESEMPIO
2
Anticipazione
concessa per acquisto prima casa
Quota
di TFR maturata presso il datore di lavoro: 100
Prestazione
maturata presso il Fondo di Tesoreria: 50
Anticipazione
(70%): 105
Il
datore di lavoro eroga un’anticipazione pari a 105 e può conguagliare un
importo pari a 5 con la denuncia mensile riferita al mese di erogazione.
Per le modalità di conguaglio con
la denuncia DM10 si veda il successivo punto 5 della “Parte Seconda” della
presente circolare.
7.3. Incapienza dei contributi
dovuti agli Enti previdenziali
Qualora l’importo totale delle
prestazioni di competenza del Fondo che l’azienda è tenuta ad erogare nel
mese – siano esse a titolo di prestazione finale, ovvero di anticipazione -
ecceda l’ammontare dei contributi complessivamente dovuti al Fondo e agli
Enti previdenziali con la denuncia
del mese di erogazione, il Fondo stesso è tenuto a pagare
l’intera
quota a suo carico delle
prestazioni richieste.
In quest’ultimo caso, il datore di
lavoro è tenuto a comunicare immediatamente al Fondo l’incapienza prodottasi
e il Fondo medesimo provvederà, entro trenta giorni, ad erogare direttamente
al lavoratore l’importo della prestazione per la quota di propria spettanza.
Parte Seconda
(Modalità operative)
1. Individuazione delle aziende destinatarie in relazione
all’appartenenza al settore privato e codifica delle stesse
Come precisato al punto 2, lett. a)
della “Parte Prima” sono esclusi dal campo di applicazione della normativa in
esame i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il cui rapporto di lavoro
è regolato dalle disposizioni del D.Lgs. n. 165/2001.
Le u.d.p. aziende con dipendenti
dovranno porre particolare attenzione all’esame delle posizioni classificate
con codice statistico contributivo
2.XX.XX
per le quali la non corretta
qualificazione della natura privatistica del rapporto di lavoro potrebbe
determinare una errata valutazione ai fini della disciplina di cui alla
presente circolare.
Al riguardo, si rammenta che il
c.s.c.
2.XX.XX
è stato
correttamente assegnato anche agli Enti pubblici economici, alle Aziende
speciali o agli Istituti che, in quanto privatizzati, sono usciti dal novero
delle Pubbliche Amministrazioni.
Inoltre, ai fini della disciplina
in discorso, si precisa che rientrano nel settore privato le aziende di Stato
privatizzate, anche solo nella forma giuridica, quali Ferrovie, Poste
Italiane, ANAS, ENAV, etc. che convenzionalmente sono state classificate con
il medesimo c.s.c.. Parimenti, ai fini della disciplina in discorso, rientra
nel settore privato la società CONI Servizi, avendo la stessa completato il
processo di privatizzazione.
Ai soli fini della individuazione
delle Amministrazioni pubbliche, si rinvia alle elencazioni di cui alla
circolare n. 149 dell’11 novembre 2004, “Parte seconda”, par. 1.1..
Al riguardo, a parziale modifica ed
integrazione di quanto in essa disposto, si precisa che l’Agenzia del
Demanio, già ricompresa tra le Agenzie fiscali, in quanto ente pubblico
economico, ai sensi dell’art. 61, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. f) del decreto legislativo 3 luglio 2003 n.173, rientra nel settore privato.
Alle
posizioni aziendali codificate con c.s.c.
2.XX.XX
che, in relazione a quanto esposto al punto 2, lett. a), della prima
parte di questa circolare, sono tenute al versamento della contribuzione in
esame, dovrà essere attribuito, con decorrenza 1.1.2007, il codice di
autorizzazione
“0V”
, avente il significato di
“
Azienda
non rientrante nell’elencazione di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n.
165/2001, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero Pubblica
Amministrazione con rapporti di lavoro interamente costituiti e
regolamentati secondo la normativa di
diritto comune”
2. Calcolo del limite dimensionale e codifica delle aziende con
almeno 50 dipendenti
Come precisato al punto 2, lett. b)
della “Parte Prima” della presente circolare i datori di lavoro destinatari
della normativa sono quelli che occupano almeno 50 addetti. Ai fini del calcolo occorre considerare che:
-
per le aziende in attività al 31 dicembre 2006 deve essere
presa a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno 2006
ovvero nel minor periodo per le aziende che hanno iniziato l’attività nel
corso dello stesso anno.
A tal fine dovranno essere presi in
considerazione tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a
prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall’orario di lavoro,
compresi quelli a tempo parziale.
Questi ultimi, indipendentemente
dal tipo di part-time (orizzontale, verticale o misto), saranno computati in
proporzione all’orario, sommando ciascun mese i singoli orari individuali,
rapportandoli all’orario svolto nel mese dal lavoratore a tempo pieno, con arrotondamento
all’unità della frazione di orario superiore alla metà di quello normale
(art. 6 D.Lgs. n.61/2000).
I lavoratori
a qualsiasi titolo assenti
, saranno esclusi dal computo solamente
se, in loro sostituzione, siano stati assunti altri lavoratori. In tal caso
saranno questi ultimi ad essere computati.
Per ciascun lavoratore sarà preso
in considerazione il numero di mesi o le frazioni di mesi di attività
(escludendo i periodi di disponibilità per i lavoratori intermittenti e per i
somministrati), riconducendo il periodo di attività al numero di giornate
convenzionalmente fissato in 26 per il lavoratore in forza all’azienda per
l’intero mese ovvero nel minor numero di giornate proporzionalmente ridotte
per i rapporti di lavoro di durata inferiore al mese. La sommatoria delle
giornate di tutti i lavoratori sarà
divisa per 312 (26 x12) ovvero per un
numero proporzionalmente ridotto nel caso di inizio attività nel corso del
2006.
Esempio:
periodo di attività: intero anno
2006
orario normale: 40 ore settimanali
lavoratori occupati nell’anno:
- 40 lavoratori a tempo pieno e
indeterminato, di cui 30 che hanno
lavorato tutto l’anno, 5 assunti il 1° luglio e 5 che hanno dato le
dimissioni dal 1° ottobre;
- 20 lavoratori a tempo determinato
e intermittenti che hanno lavorato ciascun per 6 mesi e per 9 giornate al mese;
- 40 lavoratori a tempo parziale di
cui 10 verticale che hanno lavorato tutto l’anno e 10 che hanno lavorato solo
6 mesi, entrambi con orario al 40% di quello normale e 20 con part-time orizzontale al 50% che hanno lavorato metà
tutto l’anno e l’altra metà solo 6 mesi.
Il totale degli addetti (teste) è
100
La media nell’anno è pari a: 53,21 (vedi tabella seguente)
Lavoratori full-time
numero lavoratori
Tipologia
n. giornate mensili
n. mesi
Totale giornate
30
Full-time - Tempo
indeterminato
26
12
9.360
5
Full-time - Tempo
indeterminato
26
6
780
5
Full-time - Tempo
indeterminato
26
9
1.170
20
Tempo determinato ed
intermittenti
9
6
1.080
Lavoratori part-time
Tipologia
% p.time
Rapporto p.t./f.t. indiv.
Mesi
Lavor
Calcolo
10
Verticale
40%
16:40=0,4*
12
4x26x12=1248
1.248
10
Verticale
40%
16:40=0,4*
6
4x26x 6= 624
624
10
Orizzontale
50%
20:40=0,5*
12
5x26x12=1560
1.560
10
Orizzontale
50%
20:40=0,5*
6
5x26 x 6= 780
780
Totale complessivo giornate lavorate
16.602
16.602 : 312= 53,21 media annua
(*) i valori indicati vanno
moltiplicati per il numero dei lavoratori interessati.
Il numero di giornate che fa
scattare l’obbligo contributivo deve essere pari, almeno, per l’intero anno
di attività, a
15.600 (50x26x12).
Ne consegue che qualunque valore
inferiore, individuato con i criteri sopra enunciati, non determina l’obbligo del versamento al
Fondo di Tesoreria.
Esempio:
Totale complessivo giornate lavorate
pari a 15.599, corrispondente alla media di 49,99 lavoratori (15.599:312), è escluso l’obbligo del versamento.
I datori di lavoro con almeno 50
dipendenti sono tenuti a rilasciare all’Istituto, anche per via
telematica, apposita dichiarazione.
Le u.d.p., al fine del monitoraggio dei datori di lavoro destinatari della
nuova disciplina, provvederanno ad
attribuire a tutte le posizioni aziendali facenti capo alla stessa azienda il
codice di autorizzazione
“1R”
, avente il significato di
“Azienda con almeno 50 addetti”
2)
Per le aziende che iniziano l’attività dopo il 31 dicembre 2006, il
contributo di finanziamento al Fondo di Tesoreria è dovuto se, alla fine
dell’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre),
la media dei dipendenti occupati raggiunga il limite dei 50 addetti
come sopra individuato.
In tal caso le aziende saranno
tenute al versamento del contributo in parola anche per i mesi pregressi a
far tempo da quello di inizio dell’attività.
In tale ipotesi
rilasceranno la dichiarazione di cui sopra ed effettueranno il versamento con
le operazioni di conguaglio di fine anno, maggiorando l’importo dovuto di una
somma aggiuntiva corrispondente alle
rivalutazioni, calcolate ai sensi dell’articolo 2120 del codice
civile, in ragione del tasso
d’incremento del TFR applicato al 31 dicembre 2006, rapportato al periodo
intercorrente tra la data di inizio dell’attività e quella di versamento.
3. Calcolo della quota mensile da versare al Fondo di Tesoreria
Ai fini della determinazione
dell’importo mensile da versare al Fondo di Tesoreria, si precisa che, per
ciascun lavoratore interessato, si dovrà prendere in considerazione la
retribuzione mensile utile ai fini del TFR (secondo i criteri ex 2120 c.c.
illustrati al punto 4. della Parte Prima), riferita al periodo di paga
interessato; tale importo dovrà essere moltiplicato per l’aliquota del 7,41%
(1/13,5) e dallo stesso, sarà detratto – per i lavoratori destinatari - il
contributo dello 0,50% di cui all’art. 3 ultimo comma della Legge 297/1982
(contributo che continuerà ad essere
esposto unitamente agli altri contributi previdenziali dovuti), salvo
conguaglio alla fine dell’anno. La quota così determinata sarà versata al
Fondo di Tesoreria in tutto o in parte in relazione alle scelte dei
lavoratori.
Con riguardo al contributo dello
0,50% di cui sopra, si precisa altresì che la detrazione trova applicazione
anche per i dirigenti industriali (4) e che, con riferimento ai lavoratori
assunti con misure agevolate, in sede di determinazione del contributo da
portare in detrazione, il datore di lavoro terrà conto della misura di detto
contributo effettivamente versata (5).
4. Modalità operative per il versamento del contributo di
finanziamento al Fondo di Tesoreria
Il versamento del contributo al
Fondo di Tesoreria, corrispondente alla quota integrale o parziale di TFR
maturato, deve essere effettuato dai datori di lavoro mensilmente con le
modalità e i termini previsti per il versamento della contribuzione
previdenziale obbligatoria e, quindi, di norma entro il 16 del mese
successivo a quello del periodo di paga cui si riferisce la quota mensile
maturata.
Come già detto nella prima parte,
tale contribuzione, equiparata ai fini dell’accertamento e della riscossione
a quella obbligatoria, non potrà godere di alcuna forma di agevolazione
contributiva tra quelle previste nell’ordinamento.
a)
Lavoratori con rapporto di lavoro in
essere al 31 dicembre 2006.
A1) lavoratori che esprimono la
propria volontà di mantenere, in tutto o in parte, il proprio TFR secondo la
disciplina di cui all’art. 2120 c.c..
Periodi correnti
A decorrere dal mese successivo a
quello di consegna da parte del lavoratore del modulo TFR1, i datori di
lavoro esporranno il contributo dovuto al Fondo di Tesoreria, utilizzando nel
quadro B-C del DM10 il codice di nuova istituzione “
CF01
” avente il significato di “
contr.finanziamento Fondo Tesoreria L.296/06
”.
In corrispondenza di detto codice
dovranno essere indicati solo il numero dei lavoratori interessati e il
relativo importo; nessun dato deve essere indicato nelle caselle “giornate” e
“retribuzioni”.
Si precisa, al riguardo, che in
materia di adempimenti contributivi da effettuarsi con il sistema DM10, per
“mese successivo” deve intendersi il periodo di paga successivo a quello
della consegna da parte del lavoratore del citato modulo. A titolo
esemplificativo si riportano i seguenti esempi:
Esempio
n. 1
Lavoratore
che decide di mantenere integralmente il proprio TFR in regime ex art. 2120
c.c. e consegna il mod. TFR1 il
giorno 20 maggio 2007; contributo da esporre sul DM10 di “giugno 2007”, con
il codice CF01, da versare entro il
16 luglio 2007, pari all’intero TFR maturato nel mese.
Esempio
n. 2
Lavoratore,
non iscritto alla previdenza complementare al 31.12.2006 che decide di trasferire solo in parte il
proprio TFR alla previdenza complementare e consegna il mod. TFR1 il giorno
30 giugno 2007 (data della scelta); contributo da esporre sul DM10
di “luglio 2007”, con il codice CF01, da versare entro il 16 agosto
2007, pari alla quota di TFR non destinata alla previdenza complementare.
Periodi pregressi
Per il periodo da “gennaio 2007”
fino al mese di consegna da parte dei lavoratori del modello TFR1, i datori
di lavoro sono tenuti a versare i contributi pari alle quote di TFR maturate
per i medesimi lavoratori in detto periodo, maggiorate di un importo
corrispondente alle rivalutazioni calcolate ai sensi dell’articolo 2120 del
codice civile, in ragione del tasso d’incremento del TFR applicato al 31
dicembre 2006.
Per il versamento dei contributi
pari alle quote di TFR, i datori di
lavoro utilizzeranno nel quadro B-C del DM10/2 il codice di nuova istituzione
”
CF02
” avente il significato di “
versamento arretrati quote TFR L. 296/2006
”.
Per il versamento delle somme
dovute a titolo di maggiorazione i datori di lavoro utilizzeranno nel quadro
B-C del DM10/2 il codice di nuova istituzione “
CF11
” avente il significato di “
versamento maggiorazioni TFR L. 296/2006”.
In corrispondenza dei suddetti
codici dovranno essere indicati solo il numero dei lavoratori interessati e
il relativo importo; nessun dato deve essere indicato nelle caselle
“giornate” e “retribuzioni”.
Per la rivalutazione delle somme
dovute per i periodi pregressi dovrà essere applicato, su ciascuna mensilità
antecedente quella dell’effettivo versamento il tasso di incremento del TFR
applicato al 31 dicembre 2006, pari al
2,74% (6).
Nel
precedente Esempio n. 1, nel DM10 di “giugno 2007”, sarà esposto anche
il codice “CF02” relativo agli arretrati da versare entro il 16 luglio 2007, pari all’intero TFR maturato dal 1°
gennaio 2007 al 31 maggio 2007. Su
ciascuna quota mensile
maturata sarà applicato il tasso del 2,74% da calcolare dalla data di
scadenza fino a quella di versamento (sulla rata maturata a gennaio sarà
calcolata la maggiorazione per il periodo
dal 16 febbraio al 16 luglio;
su quella di febbraio, dal 16 marzo al 16 luglio, ecc). Il totale delle rivalutazioni sarà esposto
separatamente con il codice CF11 (7)
Nel
precedente Esempio n. 2, nel DM10 di “luglio 2007”, sarà esposto anche
il codice “CF02” relativo agli arretrati da versare entro il 16 agosto 2007, pari all’intero TFR maturato dal 1°
gennaio 2007 al 31 maggio 2007 e
della quota residuale per il mese di
giugno. Ciascuna quota mensile maturata sarà rivalutata come nel caso
precedente. Il totale delle rivalutazioni sarà esposto separatamente con il
codice CF11.
a2) lavoratori che, secondo modalità tacite o esplicite, decidono di
destinare l’intero TFR maturando a forme pensionistiche complementari o che lo
abbiano in precedenza integralmente conferito.
In tale ipotesi non è dovuto alcun
versamento al Fondo di Tesoreria.
b) Lavoratori che iniziano un rapporto di lavoro dopo il 31 dicembre
2006.
b.1) lavoratori che, entro sei mesi dalla data di assunzione,
esprimono la propria volontà di mantenere, in tutto o in parte, il proprio
TFR secondo la disciplina di cui all’art. 2120 c.c..
Anche per tali lavoratori il contributo al Fondo di Tesoreria deve
essere versato a partire
dal mese successivo alla consegna
da
parte del lavoratore del modello TFR2, per un importo corrispondente alla
quota di TFR maturata per il medesimo lavoratore
a decorrere dalla data di assunzione
, maggiorata della somma
aggiuntiva a titolo di rivalutazione relativamente alle mensilità antecedenti
a quella dell’effettivo versamento.
A tal fine, i datori di lavoro
opereranno come segue:
Periodi correnti
A decorrere dal periodo di
paga successivo a quello di consegna
da parte dei lavoratori del modulo TFR2, i datori di lavoro esporranno il
contributo al Fondo di Tesoreria utilizzando nel quadro B-C del DM10 il
codice “
CF01
” di cui al punto
precedente.
In corrispondenza di detto codice
dovranno essere indicati solo il numero dei lavoratori interessati e il
relativo importo; nessun dato deve essere indicato nelle caselle “giornate” e
“retribuzioni”.
Periodi pregressi
Per il versamento del contributo
riferito al periodo che intercorre tra la data di assunzione del lavoratore e
la data di consegna da parte del medesimo del modulo TFR2, i datori di lavoro
utilizzeranno nel quadro B-C del DM10/2 il codice ”
CF02
” di cui al punto precedente.
Per il versamento delle somme
dovute a titolo di maggiorazione i datori di lavoro utilizzeranno nel quadro
B-C del DM10/2 il codice di nuova istituzione “
CF11
” di cui al punto precedente (8).
In corrispondenza di detti codici
dovranno essere indicati solo il numero dei lavoratori interessati e il
relativo importo; nessun dato deve essere indicato nelle caselle “giornate” e
“retribuzioni”.
b.2) lavoratori che, entro sei
mesi dalla data di assunzione, manifestano – espressamente o tacitamente - la
propria volontà di destinare l’intero
TFR a forme pensionistiche complementari.
In tale ipotesi, il contributo di
finanziamento del Fondo di Tesoreria è comunque dovuto per il periodo
intercorrente dalla data di assunzione dei lavoratori a quella in cui
manifestano (espressamente o tacitamente) la volontà di conferire il TFR
maturando alle forme pensionistiche complementari.
Per il versamento di detto contributo
i datori di lavoro esporranno nel quadro B-C del DM10/2 il già citato codice
”
CF02
”.
Per il versamento delle somme
dovute a titolo di maggiorazioni i datori di lavoro utilizzeranno nel quadro
B-C del DM10/2 il codice “
CF11
” di
cui al punto precedente.
In corrispondenza di detti codice
dovranno essere indicati solo il numero dei lavoratori interessati e il
relativo importo; nessun dato deve essere indicato nelle caselle “giornate” e
“retribuzioni”.
4.1 Regolarizzazione dei periodi pregressi.
I datori di lavoro possono
regolarizzare le quote di TFR per i periodi pregressi, come in precedenza
individuati, entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione
della predente circolare. Resta ferma l’applicazione del tasso di
rivalutazione del 2,74% fino alla data di effettivo versamento.
5. Modalità operative per il conguaglio della quota di trattamento di
fine rapporto e delle relative anticipazioni di competenza del Fondo di
Tesoreria erogate dal datore di lavoro.
5.1. Conguaglio trattamento fine rapporto
I datori di lavoro, come precisato
al punto 7 della “Parte Prima”,
conguagliano le prestazioni erogate al lavoratore per la quota parte
di competenza del Fondo di Tesoreria, utilizzando prioritariamente i
contributi dovuti al Fondo di Tesoreria per gli altri lavoratori, esponendo,
nel quadro D del modello DM10 il codice di nuova istituzione “
PF10
” avente il significato
di “
rec.prest.TFR su contrib.Fondo di Tesoreria
”
Qualora il totale delle prestazioni
ecceda l’ammontare del contributo dovuto al Fondo di Tesoreria riferito al
mese di erogazione della prestazione, per il recupero della restante parte,
da conguagliare sull’ammontare dei contributi obbligatori complessivamente
dovuti, dovrà essere utilizzato nel quadro D del modello DM10/2 il codice di
nuova istituzione “
PF20
”avente
il significato di “
rec.prest.TFR sui contr.previd.e assist.
”.
5.2. Conguaglio anticipazioni sul TFR
Qualora l’importo
dell’anticipazione non trovi interamente capienza negli accantonamenti
maturati presso il datore di lavoro al 31 dicembre 2006, i datori di lavoro, come precisato al punto 7 della
Parte Prima, conguagliano le anticipazioni erogate al lavoratore per la quota
parte di competenza del Fondo di Tesoreria, utilizzando prioritariamente i
contributi dovuti al Fondo stesso per gli altri lavoratori, esponendo, nel
quadro D del modello DM10 il codice di nuova istituzione “
PA10
” avente il significato
di “
rec.antic.TFR su contrib.Fondo di Tesoreria
”.
Qualora il totale delle
anticipazioni ecceda l’ammontare del
contributo dovuto al Fondo riferito al mese di erogazione dell’anticipazione,
per il recupero della restante parte, da conguagliare sull’ammontare dei
contributi obbligatori complessivamente dovuti, dovrà essere utilizzato nel
quadro D del modello DM10/2 il codice di nuova istituzione “
PA20
”avente il significato
di “
rec.antic..TFR sui contr.previd.e assist.
”.
Ai fini delle operazioni descritte
ai precedenti punti 5.1 e 5.2, si precisa che i datori di lavoro titolari di
più posizioni contributive, in caso di incapienza, potranno effettuare il
conguaglio sulla denuncia DM10/2 riferita alla posizione contributiva nella
quale l’ammontare della contribuzione dovuta consenta detto recupero, ovvero
su più posizioni, utilizzando i codici sopra indicati.
6. Misure compensative
L’articolo 10 del D.lgs. 5 dicembre
2005, n. 252, come modificato dall’articolo 1, comma 764, della legge n.
296/2006 - introduce, dal 1° gennaio 2007, una serie di misure compensative
in favore dei datori di lavoro relativamente ai lavoratori che destinano il
TFR maturando a previdenza complementare ovvero lo trasferiscono al Fondo di
Tesoreria gestito dall’INPS.
In particolare il secondo comma del
citato articolo 10 prevede che i datori di lavoro siano esonerati dal
versamento del contributo dovuto al Fondo di garanzia previsto dall'articolo
2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni (0,20%
ovvero 0,40% per i dirigenti industriali), nella stessa percentuale di TFR
maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di
Tesoreria.
Con circolare n. 23 del 24 gennaio
2007 sono state fornite indicazioni per l’operatività di detta disposizione
in favore dei datori di lavoro che, alla data del 31 dicembre 2006,
conferivano già percentuali di TFR a previdenza complementare.
Con la presente circolare si
forniscono precisazioni per la fruizione della misure compensative connesse a
conferimenti a previdenza complementare ovvero a versamenti al Fondo di
tesoreria effettuati in seguito alla scelte manifestate dai lavoratori con i
previsti modelli TFR1 e TFR2 (9)
6.1 Esonero del contributo ex art. 2 L. 297/82 a seguito conferimenti
a previdenza complementare.
I datori di lavoro che, a seguito
della scelta operata dai lavoratori, conferiscono, in tutto o in parte, TFR a
previdenza complementare possono, a decorrere dal periodo di paga successivo
a quello di consegna della prevista modulistica ovvero dalla scadenza del
semestre utile all’esercizio dell’opzione, fruire della quota di esonero
spettante, in sede di conguaglio dei contributi mensilmente dovuti per i
dipendenti.
A tal fine, opereranno come segue:
-
continueranno ad esporre i contributi nei quadri “B/C” della
denuncia DM10/2 comprensivi dell’aliquota 0,20% e 0,40%;
-
determineranno la percentuale di esonero spettante, in
misura proporzionale alle quote di TFR destinate alla previdenza
complementare;
-
riporteranno il relativo importo nel quadro “D” del DM10/2
con il previsto codice “
TF01
”,
avente il significato di “rec. contr.TFR L. 297/82 – prev. compl.”. Detto
codice sarà utilizzato anche per il recupero dell’esonero contributivo in
oggetto per i periodi pregressi a far tempo dal periodo di paga in corso alla
data della scelta, e, comunque, non antecedente al 1° gennaio 2007. Il
medesimo codice sarà altresì utilizzato per il recupero - ove non effettuato
- dell’esonero spettante, dal 1° gennaio 2007, per i lavoratori che, alla
data del 31 dicembre 2006, conferivano già percentuali di TFR a previdenza
complementare.
Al riguardo si precisa che, ai fini
dell’accesso alla misura compensativa, rileva la destinazione delle somme
alle forme di previdenza complementare, ancorché l’effettivo versamento ai
fondi prescelti sia effettuato alle scadenze fissate dai singoli statuti.
6.2 Esonero del contributo ex art. 2 L. 297/82 a seguito versamenti
al Fondo di Tesoreria.
I datori di lavoro che versano al
Fondo di Tesoreria i contributi pari alle quote di TFR non destinate alla
previdenza complementare, a decorrere
dal mese di versamento dei contributi al Fondo stesso, possono fruire della
quota di esonero spettante, in sede di conguaglio dei contributi mensilmente
dovuti per i dipendenti.
A tal fine, opereranno come segue:
-
continueranno ad esporre i contributi nei quadri “B/C” della
denuncia DM10/2 comprensivi dell’aliquota 0,20% e 0,40%;
-
determineranno la percentuale di esonero spettante, in
misura proporzionale alle quote di TFR versate al Fondo di Tesoreria;
-
riporteranno il relativo importo nel quadro “D” del DM10/2
con il codice di nuova istituzione “
TF02
”,
avente il significato di “rec. contr.TFR L. 297/82 – Fondo Tesoreria.”.Detto
codice sarà utilizzato anche per il recupero dell’esonero contributivo in
oggetto per i periodi pregressi a far tempo dal 1° gennaio 2007 ovvero dalla
data di assunzione.
6.3 Esemplificazione degli esoneri di cui
ai precedenti punti 6.1 e 6.2.
A titolo esemplificativo,
si forniscono i seguenti esempi:
Esempio
n. 1
Dirigente
di azienda industriale con almeno 50 dipendenti che versa al Fondo XX una
quota pari al 3% dell'imponibile utile ai fini del TFR
imponibile utile ai fini del TFR € 4.950
imponibile previdenziale € 5.200
TFR spettante nel mese € 340,67 (€
4.950
) – (€ 5.200
X 0,50%)
13,5
percentuale da versare al Fondo XX 3%
quota €
148,5 (€ 4.950 X 3%)
TFR spettante nel mese € 340,67
Quota
Fondo XX €
148,50
% di
Fondo XX
43,59%
€
148,50
€ 340,67
Quota Fondo tesoreria € 192,17
% Fondo tesoreria 56,41%
Calcolo misura compensativa
aliquota totale fondo di garanzia TFR 0,40%
% di riduzione
fondo di tesoreria 56,41%
sgravio applicabile su previdenza
complementare 0,17% ( 0,40 X 43,59%)
sgravio applicabile su fondo di tesoreria 0,23% ( 0,40
X 56,41%)
importi da recuperare sul DM10 € 21,00 (0,40%
X € 5.200)
cod .TF01 € 9,00
cod .TF02 € 12,00
Esempio
n. 2
Dirigente
di azienda industriale con meno di 50 dipendenti che versa al Fondo XX una
quota pari al 3% dell'imponibile utile ai fini del TFR
imponibile utile ai fini del TFR € 4.950
imponibile previdenziale € 5.200
TFR spettante nel mese € 340,67 (€
4.950
) – (€ 5.200
X 0,50%)
13,5
percentuale da versare al Fondo XX 3%
quota €
148,5 (€ 4.950 X 3%)
TFR spettante nel mese € 340,67
Quota Fondo XX € 148,50
% di
Fondo XX 43,59%
€ 148,50
€ 340,67
Calcolo misura compensativa
aliquota totale fondo di garanzia TFR 0,40%
% di riduzione
previdenza complementare 43,59%
sgravio applicabile su previdenza complementare
0,17% ( 0,40 X 43,59%)
importi da recuperare sul DM10 € 9,00 (0,17%
X € 5.200)
cod .TF01 € 9,00
Esempio
n. 3
Impiegato
metalmeccanico vecchio iscritto che versa al Fondo YY il 40% del TFR azienda con meno di 50 dipendenti
imponibile utile ai fini del TFR € 1.750
imponibile previdenziale € 2.000
TFR spettante nel mese € 119,63 (€
1.750
) – (€ 2000 X
0,50%)
13,5
percentuale da versare al Fondo YY 40%
quota €
47,85 (€119,63 X 40%)
TFR spettante nel mese € 119,63
Quota Fondo YY € 47,85
% di
Fondo YY
40%
Calcolo misura compensativa
aliquota totale fondo di garanzia TFR 0,20%
% di riduzione
previdenza complementare 40,00%
sgravio applicabile su previdenza complementare
0,8% (0,20 X 40%)
importo da recuperare sul DM10 € 2,0 (0,8% X
€ 2.000 = € 1,6 arrotondato a € 2,00)
cod .TF01 € 2,00
Note
1) L’art. 1, comma 749 della legge
27.12.2006, n. 296 (Finanziaria 2007) ha anticipato al 1.1.2007 l’entrata in
vigore della nuova disciplina della previdenza complementare di cui al D.
Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.
2) Sentenza Cassazione civile, Sezione Lavoro, 10 agosto 1996, n. 7431 e
25 novembre 2004, n. 22264.
3) In caso di lavoratori in cassa
integrazione guadagni straordinaria, che cessano dal servizio al termine del
periodo di sospensione, resta fermo l’intervento della CIGS per le quote di
TFR maturate dal lavoratore. Per tale periodo è comunque dovuto il contributo
al Fondo di Tesoreria.
4) Cfr. INPDAI – Comunicato
28/1/2000, n. 70.
5) Per i lavoratori con qualifica
di apprendista il contributo dello 0,50% ex lege n. 297/1982, non è previsto.
6) Il coefficiente di rivalutazione
ex art. 2120 del c.c, al 31 dicembre 2006 è pari a 2,747031; lo stesso viene
utilizzato, al fine di cui trattasi,
con troncamento alle sole due cifre decimali.
7) Esempio di calcolo
per determinare le
maggiorazioni
:
[(quota TFR 01/2007 x 0,0274 x gg. dal 16/2 al 16/7)/365]
+ [(quota TFR 02/2007 x 0,0274 x gg. dal 16/3 al 16/7)/365] + [(quota TFR
03/2007 x 0,0274 x gg. dal 16/4 al 16/7)/365] + [(quota TFR 04/2007 x 0,0274
x gg. dal 16/5 al 16/7)/365] + [(quota TFR 05/2007 x 0,0274 x gg. dal 16/6 al
16/7)/365]
8) Per i nuovi assunti, le quote
dovute al Fondo di tesoreria dalla data di assunzione e fino a quella
dell’effettivo versamento sono
maggiorate delle rivalutazioni, ai sensi dell’articolo 2120 del codice
civile, con applicazione del tasso di incremento riferito all’anno
precedente, rapportato alla durata
del periodo medesimo
. Per le assunzioni, le cui quote arretrate dovute al Fondo si
collocano a cavallo dell’anno, si applicheranno i rispettivi tassi di
incremento riferiti all’anno precedente.
9) Per i giornalisti iscritti INPGI
la misura compensativa sarà operata con detto Ente previdenziale (cfr Circolare n. 2 - PC/02/CV del 05/02/2007)
Il Direttore Generale
Crecco
Allegato 1
LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296.
(S.O. n. 244/L alla G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006)
……. Stralcio
755.
Con effetto dal 1° gennaio 2007, è istituito il «Fondo
per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti
di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile», le cui modalità
di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, ed è gestito,
per conto dello Stato, dall'INPS su un apposito conto corrente aperto presso
la tesoreria dello Stato. Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori
dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto
di cui all'articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai
versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile
medesimo.
756.
Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio
2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 755, al medesimo
Fondo affluisce un contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 del
codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma,
della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data
e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Il predetto contributo è versato
mensilmente dai datori di lavoro al Fondo di cui al comma 755, secondo le
modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757. Non sono tenuti al
versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle
proprie dipendenze meno di 50 addetti. La liquidazione del trattamento di
fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata,
sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore
di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757,
dal Fondo di cui al comma 755, limitatamente alla quota corrispondente ai
versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta
a carico del datore di lavoro. Al contributo di cui al presente comma si
applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei
contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di
agevolazione contributiva.
757.
Le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi
755 e 756 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
765.
(omissis…)
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita
la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), da emanare entro un
mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le
modalità di attuazione di quanto previsto dal predetto articolo 8 del decreto
legislativo n. 252 del 2005, con particolare riferimento alle procedure di
espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del
trattamento di fine rapporto maturando, e dall’articolo 9 del medesimo
decreto legislativo n. 252 del 2005.
Allegato 2
DECRETO 30 gennaio 2007
(GU n. 26 del 1-2-2007)
Modalità
di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 755 e 756 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative al Fondo per l'erogazione ai
lavoratori dipendenti del settore privato del trattamento di fine rapporto,
di cui all'articolo 2120 del codice civile (Fondo tesoreria).
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 2120 del codice civile;
Visto l'art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252;
Visto l'art. 1, comma 755, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, che ha istituito il «Fondo per l'erogazione ai lavoratori
dipendenti del settore privato dei
trattamenti di fine rapporto di cui all'art.
2120 del codice civile»;
Visto l'art. 1, comma 756, della citata legge n. 296
del 2006, concernente il finanziamento del
Fondo di cui al comma 755
della medesima e le prestazioni da esso erogate;
Visto l'art. 1, comma 757, della citata legge n. 296
del 2006, il quale prevede che, con apposito decreto, siano stabilite le
modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai citati commi 755 e 756;
Ritenuto di dover dare attuazione a quanto previsto
al citato comma 757 della predetta legge n. 296 del 2006;
Decreta:
Art. 1.
Finanziamento del «Fondo per l'erogazione ai
lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di
cui all'art. 2120 del codice civile»
1. Il Fondo istituito dall'art. 1, comma 755, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, di seguito definito Fondo, é finanziato da un
contributo pari alla quota di cui all'art. 2120 del codice civile maturata
da ciascun lavoratore del settore
privato a decorrere dal 1° gennaio 2007, e non destinata alle forme
pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005,
n. 252.
2. La retribuzione da prendere a riferimento ai fini
del calcolo del contributo é determinata per ciascun lavoratore secondo le
disposizioni di cui all'art. 2120 del codice civile. Dal predetto contributo i
datori di lavoro detraggono l'ammontare corrispondente all'importo del
contributo di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n.
297, dovuto per ciascun lavoratore.
3. Ai fini dell'accertamento e della riscossione del
contributo previsto dall'art. 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione
previdenziale obbligatoria, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione
contributiva.
4. Fermo restando quanto previsto al successivo art.
3, il versamento del contributo deve essere effettuato dai datori di lavoro
mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto
di lavoro, con le modalità e i
termini previsti per il versamento della contribuzione previdenziale
obbligatoria.
5. Sono obbligati al versamento del contributo i
datori di lavoro del settore privato, esclusi i datori di lavoro
domestico, che abbiano alle proprie dipendenze almeno cinquanta addetti, per
i lavoratori per i quali trova applicazione, ai fini del trattamento di fine
rapporto (TFR), l'art. 2120 del codice civile.
6. Per le aziende in attività al 31 dicembre 2006,
il predetto limite dimensionale viene calcolato prendendo a riferimento la
media annuale dei lavoratori in forza
nell'anno 2006. Per le aziende che iniziano l'attività successivamente al
31dicembre 2006 ai fini dell'individuazione del limite numerico si prende a
riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare di inizio attività.
7. Nel predetto limite devono essere computati tutti
i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, a prescindere dalla
tipologia del rapporto di lavoro e dall'orario di lavoro, ivi inclusi quelli
non destinatari delle disposizioni di cui all'art. 2120 del codice civile. I
lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati in base
alla normativa di riferimento. Il
lavoratore assente é escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui
in sua sostituzione sia stato assunto
un altro lavoratore. Al fine del computo di cui al presente comma, i datori
di lavoro rilasciano all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) apposita dichiarazione.
8. L'obbligo contributivo di cui al comma 1 non
ricorre con riferimento ai lavoratori con rapporto di lavoro di durata
inferiore a tre mesi, ai lavoratori a domicilio, agli impiegati quadri e
dirigenti del settore agricolo nonché ai lavoratori per i quali i CCNL
prevedono la corresponsione periodica delle quote maturate di TFR ovvero
l'accantonamento delle stesse presso soggetti terzi.
9. I datori di lavoro integrano le denunce
individuali di cui all'art. 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con:
a) l'indicazione dei lavoratori che al 31 dicembre 2006 hanno aderito ad una forma
di previdenza complementare, alla quale versano integralmente il TFR;
b) le informazioni relative alla scelta effettuata
esplicitamente dal lavoratore sulla base del modulo TFR1 o TFR2 allegato al
decreto ministeriale di cui all'art. 1, comma 765, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, ovvero attraverso modalità tacite, e con l'indicazione degli
importi del contributo di cui al comma 1, nonché delle correlate prestazioni
di cui all'art. 2.
10. Entro venti giorni dalla data di pubblicazione
del presente decreto, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) individua, d'intesa con l'I.N.P.S.,
le informazioni circa i contratti e gli accordi collettivi relativi al
conferimento del TFR ai fondi pensione, necessarie al fine di consentire all'I.N.P.S. di riscontrare le informazioni di cui al comma 9,
trasmesse dai datori di lavoro. Entro
trenta giorni dalla trasmissione delle informazioni relative alla scelta
effettuata dal lavoratore, l'I.N.P.S. comunica ai datori di lavoro le
eventuali inesattezze riscontrate. A tal fine, la COVIP trasmette
all'I.N.P.S. le informazioni raccolte dai fondi pensione circa i contratti e
gli accordi collettivi relativi al conferimento del TFR. In fase di prima
applicazione, entro il 28 febbraio 2007 la COVIP comunica all'I.N.P.S. le
informazioni di cui al periodo precedente relativamente ai fondi pensione
negoziali.
Art. 2.
Prestazioni erogate dal Fondo
1. Il Fondo eroga le prestazioni secondo le modalità
previste dall'art. 2120 del codice civile, in riferimento alla quota maturata
a decorrere dal 1° gennaio 2007.
2. Le prestazioni di cui al comma 1 sono erogate dal
datore di lavoro anche per la quota parte di competenza del Fondo, salvo
conguaglio da valersi prioritariamente sui contributi dovuti al Fondo
riferiti al mese di erogazione della prestazione e, in caso di incapienza,
sull'ammontare dei contributi dovuti complessivamente agli enti previdenziali
nello stesso mese.
3. Gli enti previdenziali interessati sono tenuti a comunicare
al Fondo le informazioni necessarie
ad ottemperare agli
obblighi previsti dal comma 2.
4. L'importo di competenza del Fondo erogato dal
datore di lavoro non può, in ogni caso, eccedere l'ammontare dei contributi
dovuti al Fondo e agli enti previdenziali con la denuncia mensile
contributiva.
Qualora si verifichi tale ipotesi, il datore di
lavoro é tenuto a comunicare immediatamente al Fondo tale incapienza
complessiva e il Fondo deve provvedere, entro trenta giorni, all'erogazione
dell'importo delle prestazioni per la quota parte di competenza del Fondo
stesso.
5. Le anticipazioni di cui all'art. 2120 del codice
civile sono calcolate sull'intero valore del TFR maturato dal lavoratore.
Dette anticipazioni sono erogate dal datore di lavoro nei limiti della
capienza dell'importo maturato in virtù degli accantonamenti effettuati fino
al 31dicembre 2006. Qualora l'importo dell'anticipazione non trovi capienza
su quanto maturato presso il datore
di lavoro, la differenza é erogata secondo le disposizioni del
presente articolo.
Art. 3.
Manifestazioni di volontà circa la destinazione del
TFR
1. Per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro
di cui all'art. 1, comma 5:
a) con rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre
2006 che conferiscono a decorrere da una data compresa tra il 1° gennaio 2007
e il 30 giugno 2007, secondo modalità tacite o esplicite, l'intero TFR
maturando a forme pensionistiche complementari, non é dovuto alcun contributo
al Fondo istituito dall'art. 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n.
296. Per i lavoratori che, nel medesimo periodo, manifestano la volontà di
mantenere, in tutto o in parte, il proprio TFR, il datore di lavoro versa al
predetto Fondo il contributo di cui all'art. 1, comma 1, del presente
decreto, a decorrere dal mese successivo alla consegna da parte del
lavoratore del modello TFR1 allegato al decreto ministeriale di cui all'art.
1, comma 765, della predetta legge n. 296 del 2006, per un importo
corrispondente alla quota di TFR
maturata per il medesimo lavoratore a decorrere dal 1° gennaio 2007,
maggiorata delle rivalutazioni riferite alle mensilità antecedenti quella
dell'effettivo versamento, ai sensi dell'art. 2120 del codice civile, in
ragione del tasso d'incremento del TFR applicato al 31 dicembre 2006, rapportato
al periodo intercorrente tra il 1°
gennaio 2007 e la data di versamento;
b) il cui rapporto di lavoro é iniziato in data
successiva al 31 dicembre 2006, che non abbiano già espresso la propria
volontà in ordine al conferimento del TFR relativamente a precedenti rapporti
di lavoro e conferiscono, secondo modalità tacite o esplicite, detto TFR a
forme pensionistiche complementari entro sei mesi dall'assunzione, il
contributo al Fondo é dovuto fino al momento del conferimento del TFR. Per i
lavoratori che, nel medesimo periodo, manifestano la volontà di mantenere, in
tutto o in parte, il proprio TFR, il datore di lavoro versa al predetto Fondo
il contributo di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, a partire dal
mese successivo alla consegna da parte del lavoratore del modello TFR2
allegato al decreto ministeriale di cui al predetto art. 1, comma 765, per un
importo corrispondente alla quota di TFR maturata per il medesimo lavoratore
a decorrere dalla data di assunzione, maggiorata delle rivalutazioni riferite
alle mensilità antecedenti quella dell'effettivo versamento, ai sensi
dell'art. 2120 del codice civile, con applicazione, comunque, per il periodo
successivo al 31 dicembre dell'anno precedente, del tasso d'incremento del
TFR applicato a tale data, rapportato alla durata del periodo medesimo.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 gennaio 2007
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Damiano
Padoa Schioppa
Allegato 3
DECRETO 30
gennaio 2007 (GU n. 26 del 1-2-2007)
Attuazione
dell'articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Procedure
di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR
maturando e disciplina della forma pensionistica complementare residuale
presso l'INPS (FONDINPS).
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 2120 del codice civile;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252, ed, in particolare, gli articoli 8, concernente l'espressione della
volontà del lavoratore circa la destinazione del trattamento di fine rapporto
maturando, e 9, che prevede la costituzione della
forma pensionistica complementare alla quale affluiscono le quote di TFR
maturando nell'ipotesi prevista dall'art. 8, comma 7, lettera b), n. 3) del
decreto legislativo medesimo;
Visto l'art. 1, comma 755, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, che ha istituito il «Fondo per l'erogazione ai lavoratori
dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui
all'art.
2120 del codice civile»;
Visto l'art. 1, comma 756, della citata legge n. 296
del 2006, concernente il finanziamento del Fondo di cui al comma 755 della medesima legge e le prestazioni da
esso erogate;
Visto l'art. 1, comma 757, della citata legge n. 296
del 2006, il quale prevede che, con apposito decreto, siano stabilite le
modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai citati commi 755 e 756;
Visto l'art. 1, comma 765, della citata legge n. 296
del 2006, il quale prevede, tra l'altro, che, con apposito decreto, siano
definite le modalità di attuazione di quanto previsto nei citati articoli 8 e
9 del predetto decreto legislativo n. 252 del 2005;
Ritenuto di dover dare attuazione a quanto previsto
al citato comma 765 della predetta legge n. 296 del 2006;
Sentita la Commissione di vigilanza sui fondi
pensione;
Decreta:
Art. 1.
Modalità di espressione della volontà del lavoratore
circa la destinazione del TFR maturando
1. I lavoratori dipendenti del settore privato,
esclusi i lavoratori domestici, che abbiano un rapporto di lavoro in essere
al 31 dicembre 2006, manifestano, entro il termine del 30 giugno 2007, la
volontà di conferire il trattamento di fine rapporto (TFR) maturando ad una
forma pensionistica complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252 (di seguito definito: Decreto»),
ovvero di mantenere il trattamento di fine rapporto
secondo le previsioni dell'art. 2120 del codice civile, ferma restando
l'applicazione dell'art. 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Detta manifestazione di volontà avviene attraverso la compilazione del modulo
TFR1 allegato al presente decreto, che deve essere messo a disposizione di
ciascun lavoratore dal datore di lavoro. Il datore di lavoro deve conservare
il modulo con il quale é stata espressa la volontà del lavoratore, al quale
ne rilascia copia controfirmata per ricevuta.
2. In relazione alle scelte effettuate da parte del
lavoratore ai sensi del comma 1, si determinano i seguenti effetti:
a) in caso di esplicito conferimento del TFR ad una
forma di previdenza complementare, il datore di lavoro provvede al versamento
del TFR a tale forma, unitamente agli altri contributi eventualmente
previsti, a decorrere dal 1° luglio 2007, anche con riferimento al periodo
compreso tra la data di scelta del lavoratore e il 30 giugno 2007, nel
rispetto delle disposizioni di cui all'art. 23 del Decreto;
in tal caso, l'importo del trattamento di fine
rapporto da versare relativamente alle mensilità antecedenti al mese di
luglio 2007 é rivalutato, secondo i criteri stabiliti dall'art. 2120 del
codice civile, in ragione del tasso d'incremento del TFR applicato al 31
dicembre 2006, rapportato al periodo intercorrente tra la data di scelta e il
30 giugno 2007;
b) in caso di mancata manifestazione della volontà
entro il termine del 30 giugno 2007, il datore di lavoro provvede al
versamento del TFR maturando, a decorrere dal 1° luglio 2007, alla forma
pensionistica complementare individuata secondo i criteri di cui all'art. 8,
comma 7, lettera b), del Decreto;
c) in caso di manifestazione della volontà di
mantenere il TFR di cui all'art. 2120 del codice civile, il datore di lavoro
che abbia alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, é obbligato al
versamento del contributo al Fondo istituito dall'art. 1, comma 755, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo le modalità di cui al decreto di cui
all'art. 1, comma 757, della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. I lavoratori che alla data del 31 dicembre 2006
hanno già effettuato la scelta di aderire ad una forma di previdenza
complementare, alla quale versano integralmente il TFR, sono esclusi dalla
compilazione del modulo allegato al presente decreto.
4.I lavoratori dipendenti del settore privato,
esclusi i lavoratori domestici, il cui rapporto di lavoro ha inizio in data
successiva al 31 dicembre 2006, che non abbiano già espresso in maniera
tacita o esplicita la propria volontà in ordine al conferimento del
trattamento di fine rapporto, relativamente a precedenti rapporti di lavoro,
manifestano, entro 6 mesi dalla data di assunzione, la volontà di conferire
il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare di
cui al decreto,
ovvero di mantenere il trattamento di fine rapporto
secondo le previsioni di cui all'art. 2120 del codice civile, fermo restando
l'applicazione dell'art. 1, comma 756, della legge finanziaria 2007.
Detta manifestazione di volontà avviene attraverso
la compilazione del modulo TFR2 allegato al presente decreto, che deve essere
messo a disposizione di ciascun lavoratore dal datore di lavoro. Il datore di
lavoro deve conservare il modulo con il quale é stata espressa la manifestazione
di volontà dal lavoratore, al quale rilascia copia controfirmata per
ricevuta.
5. In relazione alle scelte effettuate da parte del
lavoratore ai sensi del comma 4, si determinano i seguenti effetti:
a) in caso di esplicito conferimento del trattamento
di fine rapporto ad una forma di previdenza complementare, il datore di
lavoro, a decorrere dal mese successivo a quello della scelta del lavoratore,
provvede al versamento del TFR a tale forma, unitamente agli altri contributi
eventualmente previsti. In caso di lavoratori assunti nei primi sei mesi
dell'anno 2007 resta inteso che il versamento non potrà avvenire prima del 1°
luglio 2007 e in tal caso l'importo del TFR é rivalutato secondo i criteri di
cui al comma 2, lettera a);
b) in caso di mancata manifestazione della volontà
entro il termine di sei mesi dall'assunzione, il datore di lavoro, a
decorrere dal mese successivo alla scadenza del termine, provvede al
versamento
del TFR alla forma pensionistica complementare
individuata secondo i criteri di cui all'art. 8, comma 7, lettera b), del
Decreto;
c) in caso di manifestazione della volontà di
mantenere il TFR di cui all'art. 2120 del codice civile, il datore di lavoro
che abbia alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, é obbligato al
versamento al Fondo istituito dall'art. 1, comma 755, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, secondo le modalità di cui al decreto ministeriale di cui
all'art. 1, comma 757, della medesima legge n. 296 del 2006.
6. Per i lavoratori che successivamente al 31
dicembre 2006 e prima della data di pubblicazione del presente decreto
avessero già manifestato al datore di lavoro la propria volontà di conferire
il TFR ad una forma pensionistica complementare, é fatta salva la decorrenza
degli effetti dalla data della scelta già compiuta, a condizione che tale
scelta sia confermata mediante la compilazione del modulo TFR1 o TFR2,
allegato al presente decreto, entro 30 giorni dalla predetta pubblicazione.
Art. 2.
Denominazione
1. La forma di previdenza complementare a contribuzione
definita costituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) ai sensi dell'art. 9, comma 1, del Decreto, e successive modificazioni
ed integrazioni, assume la denominazione di «Fondo complementare I.N.P.S.»,
di seguito definito «FONDINPS».
2. Per quanto non espressamente previsto dal
presente decreto, FONDINPS é disciplinato dalle norme del Decreto.
Art. 3.
Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile
1. Le risorse di FONDINPS costituiscono patrimonio
separato e autonomo rispetto al patrimonio dell'INPS.
2. Il patrimonio di FONDINPS é destinato
all'erogazione delle prestazioni agli aderenti e non può essere distratto da
tale fine.
3. Sul patrimonio di FONDINPS non sono ammesse
azioni esecutive da parte dei creditori dell'INPS o di rappresentanti dei
creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di
rappresentanti dei creditori stessi.
4. L'INPS si dota di strumenti e procedure atte a
garantire la separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile di FONDINPS
rispetto al complesso delle attività svolte dallo stesso Istituto.
Art. 4.
Comitato amministratore
1. FONDINPS é amministrato dal Comitato
amministratore previsto dall'art. 9, comma 2, del Decreto.
2. Il suddetto Comitato é composto da nove
componenti, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con rappresentanza paritetica dei lavoratori e dei datori di lavoro. I
componenti del Comitato devono essere in possesso dei requisiti di
professionalità e onorabilità stabiliti con il decreto di cui all'art. 4,
comma 3, del Decreto.
3. I componenti del Comitato restano in carica per
quattro anni e non possono essere nominati per più di due volte, anche non consecutive. I compensi dei
componenti del Comitato sono stabiliti con il decreto di nomina e possono
essere determinati in misura che varia in funzione dell'entità del patrimonio
di FONDINPS.
4. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, é
nominato il responsabile della forma pensionistica complementare FONDINPS, il
quale deve essere in possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità
previsti per i responsabili delle forme pensionistiche complementari dal
decreto di cui all'art. 4, comma 3, del Decreto.
5. Alle riunioni del Comitato amministratore di
FONDINPS assiste il direttore generale dell'INPS o un suo rappresentante all'uopo delegato.
6. Nei confronti dei componenti del Comitato
amministratore e del responsabile di FONDINPS si applicano gli articoli 2392,
2393, 2394, 2394-bis, 2395 e 2396 del codice civile.
Art. 5.
Servizi amministrativo-contabili
1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 6,
comma 3, del Decreto, al fine di garantire la separatezza patrimoniale,
amministrativa e contabile, é stipulata apposita convenzione tra l'INPS
e FONDINPS per la gestione dei
servizi amministrativi e contabili di FONDINPS e per le modalità di raccolta
dei contributi e di erogazione delle prestazioni.
Art. 6.
Destinatari e contribuzione
1. Per i lavoratori di cui all'art. 1, l'adesione a
FONDINPS é consentita in forma individuale, secondo le modalità tacite di
conferimento del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 8, comma 7,
lettera b), n. 3, del Decreto.
2. L'aderente può decidere di destinare a FONDINPS
una quota di contribuzione a proprio carico nella misura e secondo le
modalità determinate dal regolamento di FONDINPS.
3. L'aderente ha la facoltà di sospendere e di
riattivare successivamente, secondo le modalità determinate dal regolamento
di FONDINPS, la contribuzione volontaria, fermo restando l'obbligo, per i
soggetti di cui all'art. 8, comma 7, lettera b), n. 3, del Decreto, del
versamento del TFR maturando.
Art. 7.
Scelte di investimento
1. Il TFR conferito tacitamente é destinato, al
momento dell'adesione, al comparto avente le caratteristiche di cui all'art.
8, comma 9, del Decreto.
2. FONDINPS può articolarsi in più comparti la cui
politica di investimento é deliberata dal Comitato di cui all'art. 4 del
presente decreto.
3. L'aderente può successivamente decidere di
variare il comparto di destinazione, nel rispetto del periodo minimo di un
anno di permanenza nel comparto.
Art. 8.
Portabilità
1. Nel rispetto dell'art. 9, comma 3, del Decreto,
la posizione individuale costituita presso FONDINPS può essere trasferita, su
richiesta del lavoratore, ad altra forma pensionistica complementare dopo che
sia trascorso almeno un anno dall'adesione.
Art. 9.
Regolamento
1. Le modalità di funzionamento di FONDINPS sono
disciplinate da un apposito regolamento, emanato sulla base degli schemi
deliberati dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) ed approvato dalla stessa Commissione ai sensi
del Decreto.
Successivamente alla approvazione del regolamento,
la COVIP provvederà ad iscrivere FONDINPS nell'albo delle forme
pensionistiche complementari vigilate dalla stessa COVIP.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 gennaio 2007
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Damiano
Padoa Schioppa