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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 72 del 05-06-2014


Direzione Centrale Entrate
Roma, 05/06/2014
Circolare n. 72
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Commissario Straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.1
OGGETTO:
Contributi dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari per l’anno 2014.
SOMMARIO:
1. Aliquota contributiva dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti
2. Riduzione degli oneri sociali
3. Riduzione del costo del lavoro
4. Contributi INAIL dal 1 gennaio 2014
5. Recupero INAIL danno biologico
6. Salari medi provinciali
7. Agevolazioni per zone tariffarie anno 2014
8. Tabella aliquote   
 
 
 
 
 
 
1) Aliquota contributiva dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti
 
Per l’anno 2014, continuerà a trovare applicazione il disposto dei commi 1 e 2,   dell’articolo 3  del Decreto Legislativo n. 146/1997, che prevede l’aumento di 0,20 punti percentuali dell’aliquota dovuta al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti per la generalità delle aziende agricole a carico dei concedenti.
Per quanto sopra esposto le aliquote per l’anno 2014 sono così fissate:
 
Aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti
dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014
Concedente
Concessionario
Totale
19,15% (esclusa la quota base pari a 0,11%)
8,84%
27,99%
 
 
2) Riduzione degli oneri sociali
 
Al riguardo continua a trovare applicazione l’art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n.388, (Finanziaria 2001), come da circolare n. 95 del 26 aprile 2001.
 
Ne consegue che per i concedenti, che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, gli esoneri sono i seguenti:
 
Esoneri aliquote contributive
Assegni familiari
0,43%
Tutela maternità
0,03%
Disoccupazione
0,34%
 
 
3) Riduzione del costo del lavoro
 
L’art. 1, commi 361-362, legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevede l’esonero di 1 punto percentuale complessivo da applicarsi sulle aliquote della gestione di cui all’art. 24, legge 9 marzo 1989, n. 88.
 
Il predetto esonero, a valere prioritariamente sull’aliquota contributiva degli assegni per il nucleo familiare, è cumulabile con quello già previsto dall’art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e va applicato in caso di mancanza di capienza sulle altre aliquote contributive della citata gestione, prediligendo la maternità e la disoccupazione ed escludendo l’aliquota per il trattamento di fine rapporto nonchè quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
Per i concedenti, pertanto, l’esonero opera sull’aliquota della disoccupazione, come da sottostante prospetto:
 
Aliquota disoccupazione
2,75%
Esonero  ex art. 1 co. 361/362 L. 266/2005
1,00%
 
 
 4)  Contributi INAIL
 
 I contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1 gennaio  2001, in base a quanto disposto dal D. Lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000, art. 28, comma 3, sono fissati nelle misure:
 
Assistenza Infortuni sul Lavoro
10,125%
Addizionale Infortuni sul Lavoro
 3,1185%
 
 
5) 
Recupero INAIL danno biologico
 
In data 7 giugno 2013 è stato pubblicato sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Pubblicità Legale – il Decreto del 10 aprile 2013 relativo alla  “Determinazione dell’addizionale  sui contributi assicurativi agricoli per la copertura degli oneri relativi al danno biologico per l’anno 2012” Tale recupero è stato fissato nella seguente misura:
 
aumento dello
0,16%
del contributo assicurativo dovuto per l’anno
2012
 
Il recupero sarà posto in riscossione unitamente all’imposizione contributiva relativa all’anno 2014 tramite lo stesso modello F24, come da tabella seguente:
 
 
2012
Addizionale oneri danno biologico sul contributivo Assistenza Infortuni sul lavoro
 
10,125 X 0,16% =
0,0162%
Addizionale oneri danno biologico sul contributo Addizionale Assistenza Infortuni sul lavoro
 
3,1185 X 0,16% =
0,0050%
 
6)  Salari medi provinciali
 
Il comma 785, art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), ha autenticamente interpretato l’art. 01, comma 4 del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, prevedendo che, per i soggetti di cui all’art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334 (piccoli coloni, compartecipanti familiari e piccoli coltivatori diretti), per gli iscritti alla gestione coltivatori diretti, colono e mezzadri, continuano a trovare applicazione le disposizioni dell’art. 28 del DPR 488/68 e dall’art. 7 della legge 233/1990, pertanto la retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi è il salario medio provinciale.
    
7) Agevolazioni per zone tariffarie anno 2014
 
L’articolo 1, comma 45 della legge di stabilità 2011 prevede che: “ a decorrere dal 1° agosto 2010, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 2 comma 49 della legge 3 dicembre 2009 n.191, in materia di agevolazioni contributive nel settore agricolo”.
Pertanto le agevolazioni per zona tariffaria per l’anno 2014 continuano ad essere così quantificate:
 
TERRITORI
MISURA AGEVOLAZIONE
DOVUTO
Non svantaggiati
--
100%
Montani
75%
25%
Svantaggiati
68%
32%
 
8)    Modalità di pagamento.
 
La riscossione avverrà tramite l'invio agli interessati di comunicazione dell’importo da versare in quattro rate, tramite modello F24, presso qualsiasi Istituto di Credito o Ufficio Postale.
Dal sito dell’Istituto (www.inps.it) il concedente del rapporto di piccola colonia/compartecipazione familiare in possesso di P.I.N. potrà stampare la delega di pagamento F24 accedendo dai servizi on-line a disposizione per il cittadino, selezionando la voce ‘Modelli F24 – Rapporti di lavoro PC/CF’.
 
I termini di scadenza per il pagamento sono il 16 luglio,  il 16 settembre, il 17 novembre 2014 e il 16 gennaio 2015.
 
9) Tabella aliquote contributive
 
In allegato alla presente circolare è riportata la tabella, con le aliquote contributive per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari in vigore dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.
 
 
Il Direttore Generale
 
 
Nori
 
 
 
Allegato N.1