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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 75 del 22-06-2020


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Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 22/06/2020
Circolare n. 75
Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
   centrali e ai responsabili territoriali
   dell'Area medico legale

E, per conoscenza,

Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
   di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
   all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO:

Articolo 1, commi 251 e 253, della legge n. 145/2018, così come modificati dall’articolo 87 del decreto-legge n. 34/2020. Indennità pari al trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori cessati senza titolo alla NASpI. Istruzioni contabili

SOMMARIO:

Con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative per la gestione dell’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga ai sensi dell’articolo 87 del decreto-legge n. 34/2020.

 

 

INDICE

 

1. Premessa e quadro normativo

2. Ambito di applicazione

3. Beneficiari della prestazione

4. Calcolo della prestazione

5. Flusso di gestione finalizzato alla verifica della disponibilità finanziaria

6. Flusso di gestione dei decreti di concessione dell’indennità

7. Istruzioni operative e modalità di pagamento

8. Monitoraggio

9. Cumulabilità e compatibilità

10. Istruzioni contabili

 

 

 

 

 

 

 

1. Premessa e quadro normativo

 

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, all’articolo 87 è intervenuto su alcuni aspetti relativi alla concessione di trattamenti di integrazione salariale in deroga.

 

In particolare, sono stati modificati i commi 251 e 253 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019). Nello specifico, la nuova disposizione di cui al comma 251 prevede che ai lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all’indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) è concessa, nel limite massimo di dodici mesi e in ogni caso con termine entro il 31 dicembre 2020, in continuità con la prestazione di cassa integrazione guadagni in deroga, un’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa. La citata indennità configura una prestazione nuova a cui non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92. La nuova disposizione di cui al comma 253, invece, prevede che all'onere derivante dall'attuazione del comma 251 si fa fronte nel limite massimo delle risorse già assegnate alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ove non previamente utilizzate ai sensi del comma 3 dell'articolo 26-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e ai sensi dell’articolo 22, commi 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

 

La novella prevede altresì che le Regioni e le Province autonome concedano l’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga di cui trattasi, esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell’INPS delle risorse di cui all’articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 148/2015.

 

Si ricorda che le risorse di cui al citato articolo 44, comma 6-bis, sono quelle attribuite alle Regioni e alle Province autonome, le quali, in misura non superiore al 50%, possono avvalersene per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473 o, in alternativa, per azioni di politica attiva del lavoro.

 

In base al combinato disposto delle due norme richiamate, le Regioni e le Province autonome possono avvalersi delle risorse finanziarie a loro disposizione o per sostenere gli interventi in deroga di cui al richiamato comma 251 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018 ovvero, in alternativa, per destinarle ad azioni di politica attiva. Ne deriva che, una volta ricevuta dall’Istituto la quantificazione delle risorse residue, le Regioni e le Province autonome dovranno comunicare all’Istituto e al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che intendono utilizzare tali somme per le finalità della norma in esame, in luogo della loro destinazione ad azioni di politica attiva del lavoro.

 

Il citato articolo 1, comma 251, della legge n. 145/2018 prevede che l’indennità è concessa, nel limite massimo di dodici mesi, in favore dei lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno titolo all'indennità di disoccupazione NASpI.

 

Inoltre, ai suddetti lavoratori, dal 1° gennaio 2019, devono essere applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).

 

Con la presente circolare si forniscono istruzioni operative per la gestione delle domande di indennità ai sensi dell’articolo 87del decreto-legge n. 34/2020.

 

 

 

2. Ambito di applicazione

 

L’indennità in argomento può essere decretata da parte delle Regioni e delle Province autonome, nel limite massimo di dodici mesi, in favore dei lavoratori che abbiano cessato un precedente periodo di cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 senza titolo all’indennità di disoccupazione NASpI.

 

Al fine di individuare i destinatari del trattamento in argomento, si precisa che il decreto di CIGD - che deve precedere, senza soluzione di continuità, la concessione dell’indennità da parte delle Regioni e delle Province autonome - rientra esclusivamente tra le fattispecie normative di seguito esplicitate:

 

  • CIG in deroga ai criteri dell’articolo 2 del D.I. n. 83473 del 1° agosto 2014;
  • CIG in deroga di cui all’articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
  • CIG in deroga ai sensi dell’articolo 26-ter, comma 2, del decreto-legge n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019.

 

Stante il dettato normativo, il decreto di concessione dell’indennità ai sensi dell’articolo 1, comma 251, della legge n. 145/2018 potrà riguardare esclusivamente i lavoratori per i quali la decorrenza del trattamento sia senza soluzione di continuità rispetto alla conclusione del precedente periodo di integrazione salariale in deroga e che entrambi gli eventi si collochino nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018.

 

Da ultimo, considerato che ai sensi del comma 252 della legge n. 145/2018, ai lavoratori di cui al comma 251, dal 1° gennaio 2019, devono essere applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale da comunicare al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e all'ANPAL, si evidenzia che le Regioni e le Province autonome sono tenute a dare atto, nel decreto di concessione, che il provvedimento è stato adottato nel rispetto dell’impianto normativo sopra riportato.

 

 

 

3. Beneficiari della prestazione

 

L’indennità può essere concessa a tutti i lavoratori subordinati, con rapporto di lavoro sia a tempo determinato che indeterminato, con qualifica di operaio, impiegato o quadro; sono compresi gli apprendisti ed i lavoratori somministrati. Non si applica, invece, il requisito dell’anzianità aziendale di almeno dodici mesi, in quanto la norma in argomento prevede che non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

 

 

 

4. Calcolo della prestazione

 

La prestazione viene calcolata secondo le consuete modalità della mobilità in deroga.

 

Si ricorda che gli importi massimi dell’integrazione salariale, a cui far riferimento per il calcolo della prestazione, sono stati riportati, per i beneficiari con data di cessazione del rapporto di lavoro dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, nella circolare n. 36 del 21 febbraio 2017, mentre per quelli con data di cessazione del rapporto di lavoro dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, nella circolare n. 19 del 31 gennaio 2018.

 

 

 

5. Flusso di gestione finalizzato alla verifica della disponibilità finanziaria

 

Come anticipato, il novellato articolo 1, comma 253, della legge n. 145/2018, stabilisce che le Regioni e le Province autonome concedono l’indennità di cui al comma 251 del medesimo articolo, esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell’INPS.

 

Pertanto, in via preliminare rispetto all’accesso alla prestazione in parola, le Regioni e le Province autonome dovranno completare il processo per la quantificazione delle risorse residue e altresì dichiarare formalmente che intendono utilizzare tali risorse per la concessione delle prestazioni di cui all’articolo 1, comma 251, della legge n. 145/2018.

 

A tal fine, le Regioni e le Province autonome provvederanno a inoltrare all’Istituto una dichiarazione di responsabilità in ordine ai seguenti punti:

 

  • completamento della decretazione per gli anni 2014/2018;
  • presenza, nella banca dati dell’Istituto (“SIP”), di tutti i decreti di concessione;
  • assunzione della responsabilità finanziaria sulla gestione delle eventuali situazioni di sospensione o di contenzioso.

 

Successivamente le Regioni e le Province autonome, prima dell’adozione del decreto, dovranno richiedere, ai sensi dell’articolo 1, comma 253, della legge n. 145/2018, la “verifica della disponibilità finanziaria”. A tal fine, le stesse dovranno inviare alla Direzione regionale INPS territorialmente competente, a mezzo PEC, le specifiche di cui all’emanando decreto di concessione, contenenti:

 

a)    la dichiarazione relativa all’esistenza del piano regionale con cui si individuano le politiche attive del lavoro, applicate a far data dal 1° gennaio 2019, comunicato al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e all'ANPAL;

 

b)    l’elenco nominativo e i codici fiscali dei lavoratori interessati, con specifica indicazione delle seguenti informazioni:

 

  • data di cessazione del precedente trattamento di CIG in deroga concesso;
  • data di inizio dell’indennità concessa, che dovrà decorrere dal giorno successivo alla fine della precedente prestazione di cassa integrazione in deroga concessa;
  • data della fine dell’indennità concessa;
  • stima del costo prevista.

 

La documentazione di cui al punto precedente sarà oggetto di esame da parte della Direzione regionale INPS al solo fine della valutazione circa la sostenibilità finanziaria dell’indennità, sulla base delle risorse disponibili.

 

La Direzione regionale INPS, laddove riscontri incongruità nella documentazione ricevuta, è tenuta a richiedere le necessarie integrazioni e/o variazioni alla Regione o alla Provincia autonoma.

 

Il controllo sulla sostenibilità finanziaria sarà effettuato dall’Istituto seguendo l’ordine cronologico di trasmissione delle singole richieste; non sarà possibile, quindi, prendere in esame le richieste successive fino al completamento, con esito positivo, del suddetto iter.

 

Posto quanto sopra, rimane nei poteri della Regione e della Provincia autonoma annullare, con comunicazione a mezzo PEC, eventuali richieste di sostenibilità finanziaria che risultino non accoglibili o incomplete, al fine di poter prendere in esame le richieste pervenute successivamente.

 

In caso di rapporti di lavoro cessati nell’anno 2017, la stima dell’importo medio mensile dell’indennità è pari a € 2.011,37, comprensivo di copertura figurativa e ANF, mentre per l’anno 2018 è pari a € 2.031,16, comprensivo di copertura figurativa e ANF; i suddetti dati dovranno essere utilizzati per l’accertamento della sostenibilità finanziaria dell’indennità.

 

Nel caso che l’importo cumulato superi la somma complessiva a disposizione della Regione o della Provincia autonoma, l’Istituto non procederà al rilascio del nulla osta sulla sostenibilità finanziaria, dandone comunicazione alla Regione e alla Provincia autonoma, che conseguentemente potranno annullare la richiesta, per consentire all’Istituto la valutazione delle istanze successive.

 

Le risorse finanziarie individuate a seguito della verifica di sostenibilità finanziaria si intendono come impegnate e come tali verranno sottratte dalle risorse a disposizione della Regione e della Provincia per i successivi decreti di concessione.

 

 

 

6. Flusso di gestione dei decreti di concessione dell’indennità

 

Le Regioni e le Province autonome, ricevuta la valutazione positiva in ordine alla sostenibilità finanziaria da parte dell’Istituto, a mezzo PEC, potranno procedere all’emanazione del decreto di concessione del trattamento in parola in conformità a quanto valutato positivamente dalla Direzione regionale INPS in relazione all’elenco dei beneficiari, alla durata del trattamento ed al periodo concesso.

 

I decreti regionali/provinciali, da trasmettere all'INPS, devono espressamente indicare il riferimento normativo dell'articolo 1, comma 251, della legge n. 145/2018, e gli estremi della PEC con la quale l’Istituto ha comunicato la sostenibilità finanziaria.

 

La trasmissione all’INPS del decreto di concessione avverrà esclusivamente per il tramite del Sistema Informativo Percettori (“SIP”), utilizzando il numero di decreto convenzionale “19251”. In considerazione dell’obbligo per l’Istituto di procedere con il monitoraggio delle risorse erogate, non sarà consentito il pagamento di decreti inviati con modalità diverse.

 

Per permettere all’Istituto di effettuare il controllo sulla coerenza tra quanto decretato dalla Regione/Provincia autonoma e la sostenibilità finanziaria precedentemente riscontrata e comunicata ai medesimi soggetti, verrà verificato che l’importo stimato del singolo decreto di mobilità sia coerente con l’importo complessivo a disposizione della Regione/Provincia autonoma, seguendo l’ordine cronologico di trasmissione dei singoli decreti.

 

Al fine di consentire tale controllo, ogni file xml inviato in “SIP” dalla Regione/Provincia autonoma dovrà contenere un unico decreto che fa riferimento al decreto convenzionale “19251”, anche se riferito a più beneficiari; pertanto, non saranno consentiti invii in “SIP” di file xml contenenti più decreti facenti riferimento al decreto convenzionale “19251”.

 

Successivamente all’invio in “SIP” del decreto di concessione, lo stesso sarà visibile, preliminarmente, solo alla Direzione regionale INPS competente, che dovrà effettuare il controllo sulla coerenza tra quanto decretato dalla Regione/Provincia autonoma e la sostenibilità finanziaria precedentemente comunicata dall’INPS.

 

Per effettuare tale controllo, la Direzione regionale INPS dovrà confrontare la stima della spesa complessiva del decreto, calcolata direttamente dal “SIP”, con l’importo di sostenibilità finanziaria precedentemente comunicato. Se tale confronto ha esito positivo, la Direzione regionale procederà con la validazione in SIP del decreto trasmesso dalla Regione/Provincia autonoma, rendendolo visibile a tutte le Strutture territoriali competenti per i successivi adempimenti.

 

 

 

7. Istruzioni operative e modalità di pagamento

 

Il pagamento dell’indennità è subordinato alla presentazione da parte del beneficiario di un’apposita domanda on-line di mobilità in deroga. Per erogare le indennità citate le Strutture territoriali, una volta ricevuta dalla Regione/Provincia autonoma la dichiarazione contenente la volontà di avvalersi della norma in esame, dovranno inserire nella procedura di pagamento della prestazione il codice intervento di prossima istituzione, il cui rilascio sarà comunicato con successivo messaggio.

 

L’operatore di Sede dovrà prestare particolare attenzione nel liquidare le indennità concesse per i lavoratori che hanno terminato la cassa integrazione in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018, i cui nominativi sono rintracciabili nel “SIP” con l’indicazione, oltre al periodo concesso, anche del decreto convenzionale “19251”.

 

Si ribadisce, come già indicato in precedenti messaggi, che sarà possibile procedere all’erogazione delle prestazioni in deroga solo ed esclusivamente dopo aver ricevuto la trasmissione in “SIP” del relativo e specifico provvedimento concessorio di competenza delle Regioni/Province autonome, contenente i nominativi dei beneficiari ed il periodo riconosciuto.

 

L’operatore di Sede dovrà controllare che:

 

  • il nominativo non abbia titolo all’indennità di disoccupazione NASpI e che abbia beneficiato di una prestazione di CIG in deroga - concessa dalla Regione/Provincia autonoma - cessata nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018;
  • l’indennità sia senza soluzione di continuità rispetto alla fine della precedente prestazione di CIGD.

 

Nel caso in cui non sussistano congiuntamente queste condizioni, l’operatore non potrà procedere al pagamento della prestazione e dovrà altresì darne riscontro alla propria Direzione regionale, che, a sua volta, provvederà ad informare la Regione/Provincia autonoma che ha decretato la prestazione, per i successivi adempimenti.

 

Si precisa che per “lavoratori […] che non hanno diritto all’indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego” si intendono anche i lavoratori che, pur avendo titolo alla prestazione, non ne abbiano fatto richiesta.

 

Si ricorda altresì che l’operatore di Sede dovrà inserire manualmente la data di decadenza, che dovrà coincidere con il giorno successivo alla data di fine concessione del periodo decretato dalla Regione/Provincia autonoma.

 

Si ricorda, infine, che la percezione dell’indennità dà titolo all’accredito della contribuzione figurativa e al riconoscimento, ove spettante, dell’assegno per il nucleo familiare.

 

 

 

8. Monitoraggio

 

L’Istituto predisporrà in “SIP” delle schede di monitoraggio in cui saranno evidenziate, per ciascuna Regione/Provincia autonoma, la stima degli importi dei decreti di concessione inviati in “SIP”, basati sulla spesa complessiva del decreto, calcolata direttamente utilizzando il parametro di € 2.011,37 per l’anno 2017 e € 2.031,16 per l’anno 2018, come costo medio mensile della prestazione, comprensivo di oneri, moltiplicato per il numero di mesi concessi.

 

 

 

9. Cumulabilità e compatibilità

 

In merito alla cumulabilità e alla compatibilità dell’indennità si richiamano i principi stabiliti per l’indennità di mobilità ordinaria. Si precisa che, laddove il beneficiario del trattamento in commento si rioccupi con un lavoro subordinato, a tempo determinato o a tempo parziale, potrà operare solo la sospensione della prestazione e non lo “slittamento della data finale della stessa” in quanto il termine della prestazione è già indicato nel decreto di concessione.

 

Non è possibile, infine, corrispondere l’indennità in forma anticipata in un’unica soluzione in quanto non è previsto dalla norma in esame.

 

 

 

10. Istruzioni contabili

 

Le imputazioni contabili relative alla concessione delle prestazioni in argomento seguiranno le istruzioni contenute nel messaggio n. 33730/2004, con le particolarità introdotte dai pagamenti accentrati.

 

L’onere, da riferirsi alla gestione GAU – Gestione degli oneri per il mantenimento del salario, sarà imputato al conto in uso GAU30134.

 

 

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele