Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 80 del 08-06-2012
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Vigilanza Prevenzione e Contrasto all'Economia Sommersa
Roma, 08/06/2012
Circolare n. 80
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106. Iscrizione all’Albo provinciale delle imprese artigiane – Obbligo contributivo ai sensi della legge n. 463/59. Chiarimenti.
SOMMARIO:
Premessa.
Ob
bligo di copertura contributiva correlata all’effettivo esercizio dell’attività artigiana.
Iscrizione alla gestione artigiani.
Istruzioni operative.
5. Requisiti tecnico–professionali.
1. Premessa
Il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, all’art. 6, comma 2, lettera
f-sexies
) ha introdotto l’art. 9-
bis
al decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.
La norma fornisce ulteriori precisazioni, rispetto alle disposizioni contenute nella l. n. 40/2007, in merito all’iscrizione presso l’albo provinciale delle imprese artigiane e conferma, inoltre, che l’imposizione contributiva è sostanzialmente connessa all’esercizio effettivo dell’attività.
2. Obbligo di copertura contributiva correlata all’effettivo esercizio dell’attività artigiana.
Nel ribadire l’applicazione delle disposizioni già vigenti in materia di requisiti per la qualificazione di impresa artigiana e la competenza della legislazione regionale per quanto concerne le procedure per gli accertamenti, controlli e quant’altro attenga alla tenuta dell’albo delle imprese artigiane, l’art. 9-
bis
del d.l. 31/01/2007, n. 7 stabilisce che, per l’avvio di un’impresa artigiana, l’interessato deve presentare, tramite ComUnica, una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di qualifica artigiana (comma 1).
Tale dichiarazione determina l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane con la decorrenza prevista nella dichiarazione medesima, ossia dalla data di inizio dell’attività dichiarata dal richiedente.
Dalla medesima data decorrerà l’obbligo contributivo anche nel caso in cui l’Organismo a cui è affidata la tenuta dell’Albo deliberi una diversa decorrenza (ciò potrebbe verificarsi, a titolo esemplificativo, a causa dello svolgimento di altra attività lavorativa contestuale
part-time
, che sia considerata ostativa ai fini della verifica della prevalenza, o a causa del mancato possesso, all’atto dell’invio della domanda d’iscrizione, delle autorizzazioni o abilitazioni previste dall’Albo delle imprese artigiane, per lo svolgimento dell’attività); infatti, la competenza attribuita alla legislazione regionale non pregiudica l’autonomia dell’Istituto nell’imposizione dell’obbligo contributivo, correlato all’effettivo esercizio dell’attività, conformemente al principio di tutela della posizione previdenziale di tutti coloro che effettuano una prestazione lavorativa.
Il comma 4, inoltre, stabilisce che qualora, a seguito di accertamento o di verifica ispettiva, emergano le condizioni per l’iscrizione di un soggetto alla gestione previdenziale degli artigiani, l’ente accertatore deve comunicare all’ufficio del registro delle imprese gli elementi utili per l’iscrizione del soggetto all’albo provinciale delle imprese artigiane.
Tale comunicazione comporterà l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane con decorrenza immediata (comma 4, secondo periodo), fatti salvi gli accertamenti e controlli che potranno essere effettuati in base alle procedure, alle modalità ed ai termini previsti dalla normativa regionale e fatti salvi i rimedi amministrativi e/o giurisdizionali avverso l’atto di accertamento o il verbale ispettivo secondo le disposizioni di legge vigenti.
Si ribadisce che la norma pone l’accento sull’effettivo esercizio dell’attività artigianale da parte del destinatario del provvedimento: ove sussista tale elemento fattuale, l’interessato sarà tenuto al versamento contributivo per l’intero periodo di svolgimento dell’attività stessa, a nulla rilevando l’eventuale carenza dei requisiti tecnico–professionali.
Pertanto, anche se tale carenza fosse rilevata
ex post
dagli Organismi regionali competenti, l’iscrizione ai fini previdenziali potrà essere effettuata con la decorrenza riscontrata dall’ente accertatore, anche per periodi pregressi, indipendentemente dall’iscrizione all’Albo; conseguentemente qualora da controlli e verifiche dei suddetti Organismi derivino provvedimenti di variazione o cancellazione dall’albo artigiani per carenza di tali requisiti, gli stessi non comporteranno – per il periodo di esercizio effettivo accertato - il venir meno dell’obbligo contributivo alla gestione artigiani, che permarrà fino alla data della delibera di cancellazione del soggetto dall’Albo. Si deve presumere, infatti, che a tale data – stante l’avvenuta verifica della carenza dei requisiti richiesti dalla legge – abbia luogo l’immediata cessazione dell’attività.
Rimane sempre ammessa, naturalmente, la prova da parte dell’interessato in ordine al mancato esercizio di attività artigianale, tramite i predetti rimedi avverso l’accertamento amministrativo o ispettivo.
Tale procedimento si applica alle verifiche ispettive ed accertamenti d’ufficio successivi al 13 luglio 2011, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 106 del 2011, che ha inserito nel corpo del D. L. 13 maggio 2011, n. 70, l’art. 9-
bis
in parola.
3. Iscrizione alla gestione artigiani.
Appare opportuno precisare che il citato art. 9-
bis
, nel dettare nuove regole per l’iscrizione all’AIA (Albo delle Imprese Artigiane), nulla dispone in merito alla valenza dell’iscrizione stessa ai fini previdenziali ed assistenziali.
A detti fini, si ritiene pertanto utile rappresentare sinteticamente l’evoluzione normativa in materia di iscrizione alla gestione artigiani.
La legge 8 agosto 1985, n. 443, c.d. legge–quadro per l’artigianato, ha previsto all’art. 5 che “L’iscrizione all’Albo è costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane” e non anche ad altri fini, principio peraltro pacificamente confermato dalla giurisprudenza relativa al periodo considerato.
È stato infatti affermato che “Il carattere costitutivo dell'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, espressamente previsto dall'art.
5, quinto comma, della
legge 8 agosto 1985 n. 443, vale solo ai limitati fini del conseguimento delle agevolazioni previste a favore di tale tipo di imprese, e non anche ai fini contributivi e previdenziali” (
ex multis
: Cass. Sez. Lav., sent. n. 5685 del 11-06-1994; Sez. Lav., sent. n. 15690 del 13-12-2000) e che “L'iscrizione all'albo delle imprese artigiane
ex
art.
5 della
legge n. 443 del 1985 non ha valore costitutivo per l'insorgenza del rapporto assicurativo dell'artigiano ai sensi della
legge n. 463 del 1959 e della
legge n. 233 del 1990, e del conseguente obbligo contributivo, i quali vengono ad esistenza automaticamente con l'espletamento, da parte del titolare dell'impresa, delle attività aventi le caratteristiche previste dagli artt.
3 e
4 della
legge n. 443 del 1985” (Cass. Sez. Lav., sent. n. 8434 del 27-05-2003).
Ancor più espressamente si era pronunciata Cass. Sez. Lav., sent. n. 4607 del 06-03-2004: “L'iscrizione di un'impresa nell'albo delle imprese artigiane è il risultato di un complesso procedimento amministrativo, diretto all'accertamento dei soggetti aventi diritto alla qualifica di imprenditori o imprese artigiane, e che, fin dall'entrata in vigore della
legge 8 agosto 1985, n. 443, ha efficacia costitutiva per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane (art. 5, quarto comma), mentre dall'entrata in vigore della
legge 17 marzo 1993, n. 63 (di conversione, con modificazioni, del
D.L. 15 gennaio 1993, n. 6), ha efficacia vincolante anche ai fini previdenziali ed assistenziali”.
Come evidenziato in quest’ultima sentenza, solo con l’entrata in vigore del Decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, è stato attribuito carattere “vincolante ai fini previdenziali ed assistenziali” al provvedimento emanato dalle C.P.A. (Commissioni Provinciali per l’Artigianato), in ordine alla sussistenza dei requisiti di qualifica artigiana del titolare e dell’impresa con dipendenti (art. 1).
L’Istituto, preso atto della nuova valenza attribuita al provvedimento della C.P.A., ne ha riconosciuto il carattere vincolante, fornendo le conseguenti istruzioni con circolare n. 32 del 29 gennaio 1994.
Successivamente, l’art. 9 della legge 2 aprile 2007, n.40 haespressamente disposto l’abrogazione dell’art. 1 del su citato D.L. n. 6/1993, eliminando così qualsiasi riferimento al carattere vincolante, ai fini previdenziali ed assistenziali, dei provvedimenti delle Commissioni provinciali dell’Artigianato.
Alla luce di quanto rappresentato, è possibile, dunque, affermare che le delibere della C.P.A., in quanto aventi carattere costitutivo esclusivamente ai fini della concessione delle agevolazioni riconosciute a favore delle imprese artigiane, qualora disconoscano la qualifica di impresa artigiana, non pregiudicano l’autonomia dell’Istituto nella verifica dei requisiti previsti per l’iscrizione alla gestione previdenziale degli artigiani.
Ciò peraltro è desumibile dallo stesso art. 9-
bis
, che, nel definire le nuove regole di iscrizione all’albo delle imprese artigiane, nulla dice in ordine alla valenza, ai fini previdenziali ed assistenziali, della suddetta iscrizione.
In un’ottica di sistema, occorre anche ricordare che, a seguito della riforma del Titolo V della parte II della Costituzione, operata con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, la materia dell’artigianato, essendo rientrata nell’ambito della c.d. potestà legislativa residuale demandata alle Regioni, ha comportato che le stesse abbiano iniziato a legiferare autonomamente, con efficacia limitata esclusivamente all’ambito di competenza di riferimento, ovvero l’artigianato, senza poter incidere su altri ambiti (come la previdenza obbligatoria), riservati dal legislatore costituzionale alla competenza esclusiva dello Stato.
È da segnalare, peraltro, che la Corte Costituzionaleaveva già avuto modo di pronunciarsi in ordine ai rapporti tra legislazione statale e legislazione delle regioni a statuto speciale, affermando il principio che la materia previdenziale, essendo demandata alla competenza esclusiva dello Stato, non deve subire ingerenze da parte della legislazione regionale. Come conseguenza di questo ragionamento, il Giudice delle leggiriconosce la possibilità che nella stessa Regione risultino applicabili due nozioni, eventualmente diverse, dell'impresa artigiana: “l'una, ricavata dalla legge regionale, rilevante ai fini della legislazione - di massima solo regionale - concernente l'artigianato (nonché della legislazione concernente materie in cuila Regione sia egualmente autonoma nello stabilire contenuti e presupposti della disciplina); l'altra, desunta dalla legge statale, rilevante ai fini della legislazione concernente materie, come quella previdenziale, nelle quali lo Stato abbia conservato la competenza fondamentale” (Corte Cost.le n. 196/99).
Infine, con riferimento alla iscrizione del collaboratore o coadiutore familiare, si ricorda che la semplice partecipazione di questi all’amministrazione dell’azienda, purché in forma abituale e prevalente, è da ritenersi fattore sufficiente ai fini della sua iscrivibilità alla gestione previdenziale artigiani non essendo previsto espressamente dalla legge istitutiva della stessa (l. n. 463/1959) il requisito della partecipazione manuale nello svolgimento del lavoro tecnico – professionale dell’azienda (cfr circ. 161 Min. Ind. del 14.2.1963, allegata alla circolare n.595 C. e V./95 Inps).
Pertanto, qualora, a seguito di accertamento o verifica ispettiva, emerga la suddetta partecipazione - in qualunque forma, purché abituale e prevalente - di un collaboratore o coadiutore familiare all’attività dell’azienda, si procederà all’assoggettamento contributivo dello stesso, ottemperando alla prescritta comunicazione di cui al citato art. 9-
bis
.
4. Istruzioni operative
In conseguenza di quanto affermato, le determinazioni delle C.P.A. - ovvero degli altri Organismi cui compete la tenuta dell’Albo delle imprese artigiane (ovvero dei registri equipollenti) - non hanno valore vincolante per l’Istituto che, dopo aver acquisito il provvedimento emanato dalle suddette CPA o altro organismo equipollente, potrà riscontrare la sussistenza o meno, in capo ad un soggetto, dell’obbligo contributivo alla gestione artigiani. Tale riscontro deve incentrarsi sulla verifica della sussistenza dei requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (articoli 2, 3, 4 e 6, quinto comma).
Nondimeno, l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane da parte delle C.P.A. (o Organismi equipollenti), costituisce un elemento che, in assenza di diversa evidenza, avrà efficacia anche ai fini della iscrizione alla gestione previdenziale artigiani.
Ne consegue che l’INPS, ai fini dell’attività di classificazione di un’impresa ai sensi dell’art. 49 della l. n. 88/1989, in caso di discordanza con le risultanze dell’Albo, è tenuta ad attivare la procedura di impugnazione di cui all’art. 7 della l. n. 443/1985. Resta fermo che, a seguito dell’abrogazione dell’art. 1 del d.l. 6/1993 ad opera dell’art. 9 della l. 40/2007, l’eventuale delibera difforme non riveste carattere vincolante ai fini previdenziali ed assistenziali.
Con riferimento alle domande d’iscrizione, variazione o cancellazione presentate dall’interessato tramite ComUnica, si fa presente che nulla cambia rispetto alle modalità di gestione dei flussi finora utilizzate: le iscrizioni, variazioni o cancellazioni avranno efficacia diretta anche ai fini previdenziali, nella presunzione che i soggetti siano in possesso dei requisiti di legge dichiarati all’atto della domanda e che gli Enti abilitati alla ricezione delle domande stesse abbiano ottemperato ad un preventivo controllo formale; ciò vale a meno che risultino elementi di informazione contrari a quelli dichiarati nella domanda ovvero che si tratti di delibere inopponibili all’Istituto,ai sensi dell’art. 43 della L. n. 183/2010.
In quest’ultimo caso, benché si tratti di delibere inopponibili ai sensi del citato art 43, l’Istituto ha comunque l’onere di valutare, ai fini della loro eventuale applicazione, oltre che le “eventuali ed ulteriori evidenze documentali”, come già precisato nella circolare Inps n. 47 del 11 marzo 2011, anche l’eventuale esercizio effettivo dell’attività (richiedendo, se ne ricorre il caso, apposite dichiarazioni ai soggetti interessati), attese le intervenute modifiche legislative di cui all’art. 9-
bis
in parola. Si precisa, pertanto, che qualora la delibera inopponibile abbia ad oggetto il venir meno del requisito tecnico-professionale, con conseguenze modificative sulla posizione contributiva, l’obbligo contributivo persisterà sino all’effettiva cessazione dell’attività.
Con riferimento, invece, alla variazione o cancellazione adottata dalla C.P.A. -concernente una posizione assicurativa aperta a seguito di accertamento d’ufficio o ispettivo dell’Istituto e comportante, ai sensi del citato art. 9-
bis
, l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane - il provvedimento della C.P.A. non potrà avere efficacia automatica, ma dovrà essere sottoposto ad opportune verifiche come di seguito indicate.
Nel caso in cui il motivo della variazione o cancellazione derivi da carenza dei requisiti tecnico–professionali, si procederà secondo quanto già esplicitato al paragrafo 2 (permanenza dell’obbligo contributivo per l’esercizio di fatto dell’attività fino alla data della delibera di cancellazione del soggetto); qualora, invece, le motivazioni siano di diversa natura, il provvedimento della C.P.A potrà essere considerato come elemento cui attribuire rilevanza ai fini dell’esercizio del potere di autotutela.
5. Requisiti tecnico–professionali
[1].
Con tale locuzione si fa riferimento ai requisiti personali e professionali, la cui sussistenza è richiesta da alcune specifiche leggi di settore in capo all’imprenditore, che eserciti attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti.
Si possono citare a titolo esemplificativo:
diploma di laurea in materia tecnica, conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria, con successivo periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
attestato di idoneità tecnico-sanitaria;
prestazione lavorativa svolta, per un periodo non inferiore a tre anni, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività a cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore.
Come già sopra rilevato, la verifica sulla sussistenza o meno del requisito tecnico-professionale rimane in capo all’Organismo a ciò deputato sulla base della normativa regionale.
Il Direttore Generale
Nori
[1] La legge n. 443/1985, all’art. 2, ultimo comma, prevede che “
L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali
”. Cfr., a titolo esemplificativo, D.M. 37/2008, legge n. 122/1992 e successive modifiche ed integrazioni.