Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Premessa.
Con circolare n. 133 del 19 luglio 2016, e con i successivi messaggi nn. 3275 del 2 agosto 2016, 3322 del 5 agosto 2016 e 3451 del 30 agosto 2016, sono state fornite le indicazioni operative per l’attuazione del decreto 26 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2016, rubricato “avvio del Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) su tutto il territorio nazionale”.
Il predetto decreto (da ora, Decreto 2016) è stato, successivamente, oggetto di modifiche ed integrazioni, contenute nel decreto del 16 marzo del 2017 (da ora, Decreto 2017), emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 99 del 29 aprile 2017 (all.1).
La nuova normativa è entrata in vigore il 30 aprile 2017.
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative relative alle modifiche intervenute sulla disciplina del SIA.
1. Trasmissione dei flussi informativi.
Il Decreto 2017 amplia il novero delle amministrazioni deputate alla trasmissione delle domande e dei flussi informativi.
Infatti, la lettera b) dell’articolo 2, comma 1, prevede che “gli ambiti territoriali, in caso di gestione associata, attivino i flussi informativi nei confronti dell’INPS”, ciò modificando l’articolo 3, comma 3, del Decreto 2016, che consentiva tale adempimento ai soli Comuni. Specularmente, il nuovo decreto individua, alla lettera l) dell’articolo 2, primo comma, gli ambiti come destinatari delle comunicazioni effettuate dall’INPS, in qualità di Soggetto Attuatore, relativamente all’elenco dei nuclei familiari destinatari della misura, innovando in tal senso l’articolo 8, comma 1, del Decreto 2016.
2. Modifiche dei requisiti di accesso.
Il Decreto 2017 amplia la platea dei potenziali beneficiari del SIA, modificando alcune previsioni del Decreto 2016.
In primo luogo, la lettera c) dell’articolo 2, comma 1, della novella del 2017 integra la previsione di cui all’originario articolo 4, comma 3, lettera b), punto ii), prevedendo che in caso di presenza nel nucleo di persona non autosufficiente, il valore complessivo dei trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre amministrazioni, non debba essere superiore a 900 euro mensili.
Di seguito, la lettera d) dell’articolo 2, comma 1, del Decreto 2017 innova il requisito di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b), punto iv), prevedendo che non osti alla concessione della misura il possesso di autoveicoli e motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità, ai sensi della disciplina vigente.
La successiva lettera e) dell’articolo 2, comma 1 del Decreto 2017 modifica l’articolo 4, comma 3, lettera c) del Decreto 2016, stabilendo cheil punteggio minimo che deve scaturire dalla valutazione multidimensionale del bisogno per l’accesso alla misura sia pari almeno a 25 punti.
Infine, la norma di cui alla lettera f) dell’articolo 2, comma 1, del Decreto 2017 innova l’articolo 4, comma 3, lettera c), punto iii) del decreto 2016, esonerando dall’obbligo di dichiarare lo stato di disoccupazione, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, , le persone non autosufficienti ovvero inabili al lavoro e gli studenti.
Di tale modifica si è dato atto nel quadro G del nuovo modulo di domanda, allegato alla presente circolare ( all.2).
3. Modifiche relative all’importo della misura.
In relazione all’importo del beneficio, il Decreto 2017, alla lettera g) dell’articolo 2, comma 1, che integra l’articolo 5, comma 1 del Decreto 2016, prevede che “ai nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo e da figli minorenni, come definito ai fini ISEE e risultante nella DSU, sia attribuito mensilmente un ammontare di ulteriori 80 euro”.
Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del Decreto 2017, tale incremento è riconosciuto anche ai beneficiari correnti del SIA, al momento dell’entrata in vigore dello stesso Decreto, per l’intera annualità del beneficio.
4. Durata del beneficio.
L’articolo 2, comma 1, lettera h) del Decreto 2017 completa la formulazione dell’articolo 5, comma 2, del Decreto 2016, che prevedeva una durata massima del beneficio pari a 12 mesi. In virtù del proseguimento della sperimentazione, infatti, il correttivo stabilisce che una nuova domanda di SIA possa essere presentata solo trascorsi almeno tre bimestri dall’ultimo beneficio percepito.
La norma si applica anche nei casi di revoca del beneficio, per i quali è necessario ugualmente che intercorrano almeno tre bimestri tra la revoca e l’eventuale nuova richiesta.
5. Sottoscrizione del progetto personalizzato.
L’articolo 2, comma 1, lettera i) del Decreto 2017 modifica il testo dell’articolo 6, comma 1, del Decreto 2016. Nel dettaglio, si prevede che la sottoscrizione del progetto personalizzato di presa in carico avvenga, da parte di tutti i componenti del nucleo familiare beneficiario, entro la fine del bimestre successivo a quello di presentazione della domanda, e non più entro 60 giorni dalla comunicazione dell’avvenuto accreditamento del primo bimestre.
6. Gestione delle domande respinte in applicazione dei criteri del Decreto 2016.
L’articolo 6, comma 2, del Decreto 2017 contiene una norma transitoria relativa a coloro che si sono visti respingere, prima dell’entrata in vigore del predetto Decreto, la domanda di SIA, in virtù del mancato soddisfacimento di uno o più dei requisiti oggetto di modifica da parte della novella del 2017.
Pertanto, l’Istituto provvederà a rielaborare d’ufficio, con verifica dei requisiti al 30 aprile 2017 in base ai nuovi criteri, tutte le domande presentate entro il 29 aprile 2017, che siano state rigettate esclusivamente per effetto dell’applicazione di uno dei criteri modificati dal Decreto 2017 (si veda il paragrafo 2 della presente circolare).
Al fine di evitare duplicazioni delle domande, i Comuni e gli ambiti sono invitati a non far ripresentare domanda di SIA ai componenti dei nuclei che si trovino nella situazione sopra descritta.
7. Nuovo modello di domanda e adeguamento procedurale.
In virtù del mutato quadro normativo, e di intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si è provveduto ad aggiornare il modulo di domanda per il SIA, (all.2).
Con successivo messaggio verranno comunicate le modifiche procedurali, volte ad adeguare al Decreto 2017 l’istruttoria e la gestione delle domande nuove e di quelle in corso.
8. Modello SIA –com.
Si comunica che, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stata data attuazione alla norma di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b), punto i), del Decreto 2016.
Tale norma prevede che, nel corso del periodo di erogazione del beneficio, debbano essere comunicate all’INPS tutte le eventuali variazioni della situazione lavorativa e reddituale dei componenti il nucleo familiare, rispetto a quanto rilevato nella dichiarazione ISEE in corso di validità alla data di presentazione della domanda per il SIA.
A tal fine, dovrà essere utilizzato l’allegato modello SIA-com (allegato 3), che dovrà essere compilato entro 30 giorni dall’inizio della attività lavorativa, con l’indicazione del reddito annuo previsto.
Il SIA –com dovrà essere presentato anche in caso di variazione del predetto reddito previsto.
Analogamente, tale modello dovrà essere utilizzato all’atto della richiesta del beneficio, qualora uno o più componenti del nucleo stiano percependo redditi da lavoro che non siano, tuttavia, stati valorizzati nell’attestazione ISEE in corso di validità al momento della domanda.
La comunicazione all’INPS del reddito annuo previsto, attraverso il modello SIA – com, verrà utilizzata ai fini della verifica della permanenza del requisito della condizione economica di bisogno (valore attestazione ISEE inferiore o uguale a euro 3.000).
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