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INDICE
1. Indennità ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali. Individuazione della platea dei beneficiari
2. Presentazione della domanda
3. Finanziamento e monitoraggio
4. Incumulabilità e incompatibilità tra l’indennità di cui al decreto ministeriale n. 12 del 13 luglio 2020 e altre prestazioni previdenziali
5. Regime delle compatibilità
6. Strumenti di tutela
7. Istruzioni contabili e fiscali
1. Indennità ai lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali. Individuazione della platea dei beneficiari
Il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 13 luglio 2020, n. 12 (repertorio n. 12 del 14 luglio 2020) (Allegato n. 1) – attuativo dell’articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 - all’articolo 2, comma 1, individua la categoria di lavoratori dipendenti a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, prevedendo per detta categoria una apposita indennità per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2020.
In particolare, il richiamato articolo 2, comma 1, ai fini dell’accesso al beneficio economico introdotto dalla medesima disposizione normativa, prevede che i lavoratori dipendenti a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali debbano far valere cumulativamente i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale in argomento.
In ragione della disposizione normativa in esame, la categoria di lavoratori come sopra individuata, ai fini del riconoscimento dell’indennità di cui trattasi, devono essere stati titolari - nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 al 17 marzo 2020 - di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, la cui durata complessiva del rapporto di lavoro o dei rapporti di lavoro come sopra individuati deve essere stata pari ad almeno trenta giornate.
Inoltre, unitamente al requisito di cui sopra, detti lavoratori devono fare valere nel corso dell’anno 2018 la titolarità di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali la cui durata complessiva del rapporto di lavoro o dei rapporti di lavoro, come sopra individuati, deve essere stata pari ad almeno trenta giornate.
Infine, per l’accesso all’indennità, i predetti lavoratori non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto, né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 14 luglio 2020, di entrata in vigore del decreto ministeriale in esame.
Ai lavoratori che possono fare valere cumulativamente i tre requisiti sopra richiamati è riconosciuta una indennità di importo pari a 600 euro per ciascuna delle mensilità di marzo, aprile e maggio 2020. Detta indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi o TUIR). Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
Fermi restando i requisiti legislativamente individuati, come sopra esposti, considerato che l’indennità è rivolta alla categoria di lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, si è reso necessario individuare in via preliminare le attività economiche di interesse e la categoria di lavoratori destinatari della predetta indennità.
A tal fine - tenuto conto che l’Istituto, cui l’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, attribuisce la titolarità della classificazione previdenziale dei datori di lavoro, provvede all’inquadramento aziendale attraverso l’assegnazione di un Codice Statistico Contributivo (CSC) che identifica il settore di riferimento in relazione all’attività effettivamente esercitata dall’azienda – sono stati individuati, in base alla catalogazione ISTAT di cui alla Tabella ATECO 2007, i codici CSC associabili alle attività inerenti ai settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali.
In relazione a quanto precede, si riportano di seguito le tabelle che indicano le attività economiche riconducibili ai settori del turismo e degli stabilimenti termali.
Tabella codici ATECO (la tabella riporta i codici ATECO per i quali può essere concessa l’indennità)
2. Presentazione della domanda
I lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale del 13 luglio 2020, ai fini della fruizione dell’indennità Covid-19 per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 devono presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, secondo le modalità più sotto specificate.
Con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno presentato, per il mese di marzo 2020, domanda per l’indennità di cui all’articolo 29 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 (cd. ”Decreto Cura Italia”) e che non hanno beneficiato della relativa indennità in quanto privi della qualifica di stagionale, si fa presente quanto segue.
Le predette domande, respinte esclusivamente con la motivazione della assenza della qualifica di stagionale legislativamente prevista, verranno riesaminate d’ufficio dall’INPS al fine di consentire la verifica dei requisiti di accesso - per i lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali - alla indennità di cui all’articolo 2, comma 2, del D.I. in argomento, per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
La categoria di lavoratori di cui sopra, pertanto, ai fini del riconoscimento dell’indennità di cui all’articolo 2, comma 2, del D.I. n. 12 del 13 luglio 2020, non dovrà presentare alcuna domanda in quanto verrà considerata utile quella già presentata ai sensi dell’articolo 29 del Decreto Cura Italia - ancorché respinta con la motivazione di cui sopra - e l’erogazione avverrà secondo le modalità di pagamento già indicate nella domanda di cui sopra.
I lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno invece presentato domanda per il riconoscimento dell’indennità Covid-19 di cui all’articolo 29 del richiamato Decreto Cura Italia, per l’accesso all’indennità di cui all’articolo 2, comma 2 del decreto ministeriale n. 12 del 13 luglio 2020, dovranno presentare apposita domanda con le seguenti modalità.
Stante il carattere emergenziale della indennità in argomento, i potenziali fruitori della stessa possono accedere al servizio dedicato con modalità di identificazione più ampie e facilitate rispetto al regime ordinario, utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS.
In sintesi, le credenziali di accesso ai servizi per le nuove prestazioni sopra descritte sono attualmente le seguenti:
• PIN rilasciato dall’INPS (sia ordinario sia dispositivo); • SPID di livello 2 o superiore; • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE); • Carta nazionale dei servizi (CNS).
Qualora i potenziali fruitori della richiamata indennità non siano in possesso di una delle predette credenziali, è possibile accedere ai relativi servizi del portale INPS in modalità semplificata, per compilare e inviare la domanda on line, previo inserimento della sola prima parte del PIN dell’INPS, ricevuto via SMS o e-mail subito dopo la relativa richiesta del PIN (cfr. il messaggio n. 1381/2020).
In alternativa al portale web, l’indennità Covid-19 di cui alla presente circolare può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). Anche in questo caso, il cittadino può avvalersi del servizio in modalità semplificata, comunicando all’operatore del Contact Center la sola prima parte del PIN.
Le tipologie di indennità Covid-19, tra cui quella a favore dei lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, sono specificate nella scheda informativa “INDENNITA’ COVID-19” presente sul sito internet www.inps.it.
3. Finanziamento e monitoraggio
L’articolo 1 del decreto ministeriale n. 12 del 2020 dispone che le risorse a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza, di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, disponibili per gli interventi di cui al medesimo decreto ministeriale conseguentemente alle previsioni di cui ai decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, 28 marzo 2020, 30 aprile 2020 e 29 maggio 2020, sono pari a 326,4 milioni di euro per il 2020.
Le risorse disponibili, come sopra individuate, costituiscono il limite di spesa per il riconoscimento delle indennità di cui al richiamato articolo 2, comma 2, del D.I. n. 12 del 13 luglio 2020.
Il successivo articolo 3 del citato D.I. n. 12 del 2020 prevede altresì che l’indennità di cui al comma 2 dell’articolo 2 è erogata dall'INPS, previa domanda, in ragione dell'ordine cronologico delle domande presentate e accolte sulla base della verifica della sussistenza dei requisiti, nel predetto limite di spesa di cui all’articolo 1.
L'INPS provvede al monitoraggio nel rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'Economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, ulteriori provvedimenti concessori potranno essere adottati solo previa attuazione di quanto previsto all'articolo 265, comma 8, del decreto-legge n. 34 del 2020.
4. Incumulabilità e incompatibilità tra l’indennità di cui al decreto ministeriale n. 12 del 13 luglio 2020 e altre prestazioni previdenziali
Il D.I. n. 12 del 13 luglio 2020, all’articolo 2, comma 3, dispone che l’indennità di cui al comma 2, del medesimo articolo 2, non sono cumulabili con i seguenti trattamenti:
Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. c), del D.I. n. 12 del 2020, l’indennità di cui al medesimo articolo 2, comma 2, non può essere erogata in favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del suddetto decreto ministeriale, sono titolari di pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché in favore di soggetti percettori dell’indennità di cui all’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e ss.mm.ii. (c.d. “APE sociale”).
5. Regime delle compatibilità
Le indennità di cui all’articolo 44 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 – ivi compresa quindi l’indennità di cui all’articolo 2, comma 2 del decreto ministeriale n. 12 del 13 luglio 2020 - sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, stante quanto disposto dal comma 1-bis dell’articolo 31 dello stesso decreto-legge n. 18 del 2020, aggiunto dall’articolo 75, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020.
L’indennità in argomento è altresì compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione NASpI, l’indennità di disoccupazione DIS-COLL e l’indennità di disoccupazione agricola.
Infine, in analogia a quanto previsto per la prestazione di disoccupazione NASpI, le indennità di cui ai citati articolo 2, comma 2 del decreto ministeriale n. 12 del 13 luglio 2020 è compatibile e cumulabile con le erogazioni monetarie derivanti da borse di lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale – di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 - nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.
6. Strumenti di tutela
Avverso i provvedimenti adottati dall’Istituto in materia di indennità Covid-19 non è ammesso ricorso amministrativo. L’assicurato può tuttavia proporre azione giudiziaria avverso i suddetti provvedimenti.
7. Istruzioni contabili e fiscali
Gli oneri per le indennità previste dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze del 13 luglio 2020, n. 12 (repertorio n. 12 del 14 luglio 2020), attuativo dell’articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, saranno rilevati nell’ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – contabilità separata - Gestione degli oneri per il mantenimento del salario (GAU).
Tali indennità verranno poste in pagamento direttamente ai beneficiari, utilizzando la procedura “pagamenti accentrati”.
A tale fine, si istituisce il seguente conto:
GAU30259 - per le indennità corrisposte ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, di cui all’art. 2 del D.I. 13 luglio 2020, n. 12 – art. 44 del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
I debiti per le suddette indennità dovranno essere imputati al conto in uso GAU10266, che verrà opportunamente ridenominato.
La procedura gestionale che consente la liquidazione degli assegni ai beneficiari, tramite la struttura in uso dei pagamenti accentrati, effettuerà le scritture contabili, secondo i consueti schemi.
Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine, saranno rilevati sulla contabilità di Direzione generale al conto d’interferenza GPA55180 e poi sulla Sede interessata, in contropartita del conto GPA10031, con l’indicazione del codice bilancio esistente “3227”.
Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate, si istituisce il conto:
GAU24259 - per il recupero e il rentroito delle indennità corrisposte ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore turismo e degli stabilimenti termali, di cui all’art. 2 del D.I. 13 luglio 2020, n. 12 – art. 44 del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Al citato conto viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero indebiti per prestazioni”, il codice bilancio “1178”.
Gli importi relativi alle partite di cui trattasi che, a fine esercizio, risultino ancora da definire, saranno imputati al conto esistente GAU00030, mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura “recupero indebiti per prestazioni”.
Il codice bilancio sopra menzionato evidenzierà anche eventuali crediti divenuti inesigibili, nell’ambito del partitario del conto GPA00069.
I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.
Il secondo comma dell’art. 2 del decreto interministeriale in questione, prevede che le indennità ai lavoratori individuati nel primo comma del medesimo articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR).
Nell’allegato è riportata la variazione intervenuta al piano dei conti (Allegato n. 2).
Il Direttore generale vicario Vincenzo Caridi
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