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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 99 del 03-09-2020


Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 03/09/2020
Circolare n. 99
Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
   centrali e ai responsabili territoriali
   dell'Area medico legale
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
   di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
   all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO:
Congedo per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dei lavoratori autonomi iscritti all’INPS. Estensione del periodo di fruizione ai sensi degli articoli 72 e 73 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e fruizione del congedo in modalità oraria
SOMMARIO:
Con la presente circolare si forniscono istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione del congedo COVID-19 e di permessi indennizzati di cui alla legge n. 104/1992, introdotti dagli articoli 23 e 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e modificati per numero di giornate ed estensione del periodo di fruizione dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e nuovamente modificati, in sede di conversione, per estensione e per modalità di fruizione oraria dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
INDICE
 
Premessa
 
1. Ampliamento del periodo di fruizione del congedo COVID-19
2. Fruizione del congedo COVID-19 in modalità oraria
2.1 Compatibilità/incompatibilità del congedo in modalità oraria.
2.2 Modalità di presentazione delle domande di congedo COVID-19 in modalità oraria
2.3 Istruzioni per la compilazione delle denunce contributive per i datori di lavoro     privati e per il relativo conguaglio
2.3.1 Datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alle Gestioni private
2.3.2 Datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alle Gestioni pubbliche
2.3.3 Datori di lavoro privati che inviano le denunce di manodopera (Uniemens/PosAgri) dei lavoratori iscritti alla sezione agricola del FPLD
2.4 Amministrazioni pubbliche con dipendenti iscritti alle gestioni ex Inpdap. Istruzioni per la compilazione della Lista PosPa
3. Istruzioni contabili
 
 
Premessa
 
L’articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha introdotto un congedo indennizzato (c.d. congedo COVID-19) per la cura dei minori durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
 
L’articolo 72, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 34/2020, nel modificare l’articolo 23, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020, estende il periodo in cui è possibile fruire del congedo COVID-19, individuando un arco temporale che inizia il 5 marzo 2020 e termina il 31 luglio 2020, superando, quindi, il precedente limite temporale del 3 maggio 2020.
 
È stato altresì aumentato da 15 a 30 il numero di giorni fruibili dai genitori per l’assistenza ai figli durante il predetto periodo, alle medesime condizioni previste dall’articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020.
 
Il congedo COVID-19 di cui all’articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020 è fruibile dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato, dai lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dai lavoratori autonomi iscritti all’INPS.
 
Il congedo di cui trattasi può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per la cura di tutti i figli e la fruizione è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
 
In alternativa al menzionato congedo è prevista la possibilità per i genitori di richiedere un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting o integrativi dell’infanzia, nelle modalità e secondo le istruzioni fornite dall’Istituto, da ultimo, con la circolare n. 73/2020.
Inoltre, l’articolo 73 del decreto-legge n. 34/2020, modificando l’articolo 24 del decreto-legge n. 18/2020, ha incrementato il numero di giorni di permesso retribuiti di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, di ulteriori complessive 12 giornate fruibili nei mesi di maggio e giugno 2020; conseguentemente, per i soggetti aventi diritto ai permessi in questione, è prevista la possibilità di godere, in aggiunta ai tre giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/1992 (3 per il mese di maggio e 3 per il mese di giugno), di ulteriori 12 giornate lavorative da fruire complessivamente nell’arco dei predetti due mesi.
Ferme restando tutte le indicazioni fornite con le circolari n. 45/2020 e n. 81/2020, e con il messaggio n. 1621/2020, con la presente circolare si forniscono le istruzioni in relazione alle modifiche apportate dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del decreto-legge n. 34/2020.
 
1.
Ampliamento del periodo di fruizione
del congedo COVID-19
 
La legge 17 luglio 2020, n. 77, nel convertire in legge il decreto-legge n. 34/2020, ha novellato l’articolo 72, comma 1, lettera a), estendendo il periodo in cui è possibile fruire del congedo COVID-19 fino al 31 agosto 2020 e superando, quindi, il precedente limite temporale del 31 luglio 2020.
 
La medesima legge ha altresì esplicitato che il congedo stesso deve essere fruito in modalità alternata tra i genitori lavoratori conviventi, confermando quindi le indicazioni già fornite dall’Istituto sulla possibilità per i genitori, anche conviventi, di alternarsi nella fruizione del congedo COVID-19, per un periodo massimo (individuale e di coppia) di 30 giorni, per la cura di tutti i figli e non per ciascun figlio.
 
Tali modifiche interessano tutte le categorie lavorative a cui è destinato il congedo COVID-19, ossia i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, ed i lavoratori autonomi iscritti all’INPS.
 
Rimangono inoltre confermate le disposizioni di cui al comma 5 dell’articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020,convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020; pertanto, i genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, ferma restando l’estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all’articolo 24 del decreto-legge n. 18/2020 e successive modificazioni, possono fruire del congedo COVID-19, alternativamente e per un periodo massimo (individuale e di coppia) di 30 giorni, anche oltre il limite di 12 anni di età previsto dai commi 1 e 3 dell’articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020, secondo le indicazioni già fornite al paragrafo 5 della circolare n. 45/2020.
 
Ferme restando le indicazioni fornite nella circolare n. 81/2020 sulla conversione/trasformazione d’ufficio delle domande di congedo parentale e di prolungamento di congedo parentale in congedo COVID-19, si precisa che, a seguito dell’ampliamento del periodo di fruizione del congedo di cui trattasi, la conversione/trasformazione interessa le domande aventi ad oggetto periodi compresi tra il 5 marzo ed il 31 agosto 2020.
 
2.
Fruizione del congedo COVID-19 in modalità oraria
 
La legge n. 77/2020 ha inoltre introdotto la possibilità di fruire del congedo COVID-19 in modalità oraria.
 
La novella riguarda solamente i lavoratori dipendenti e non anche i lavoratori autonomi o gli iscritti alla Gestione separata, ed interessa le domande aventi ad oggetto la fruizione di congedo COVID-19 in modalità oraria nel periodo dal 19 luglio 2020 (data di entrata in vigore della legge n. 77/2020) al 31 agosto 2020.
 
Le domande possono avere ad oggetto fruizioni di congedo COVID-19 in modalità oraria effettuate antecedentemente alla data di presentazione delle stesse, purché relative a periodi ricadenti all’interno dell’arco temporale sopra individuato.
 
Si precisa che l’introduzione della modalità oraria di fruizione del congedo COVID-19 non ha modificato le regole e la misura dell’indennizzo del congedo stesso previste nel citato articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020; pertanto, il congedo COVID-19 rimane comunque indennizzato su base giornaliera anche nel caso in cui la fruizione avvenga in modalità oraria, secondo quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo.
 
2.1       
Compatibilità/incompatibilità del congedo in modalità oraria
 
Il congedo COVID-19 in modalità oraria può essere fruito da entrambi i genitori purché la fruizione avvenga in maniera alternata. Ne consegue che il congedoCOVID-19 orario è incompatibile con la fruizione, nello stesso giorno, di congedo COVID-19 giornaliero da parte dell’altro genitore.  
Sono invece compatibili due richieste di congedo COVID-19 in modalità oraria nello stesso giorno da parte dei due genitori, purché le ore di fruizione all’interno della stessa giornata non si sovrappongano.
 
Ferme restando tutte le indicazioni fornite con le circolari n. 45/2020 e n. 81/2020, in merito alla compatibilità del congedo COVID-19 ad ore con altri congedi, permessi o prestazioni si richiamano le indicazioni contenute nel messaggio n. 1621/2020 con le seguenti precisazioni:
 
il congedo COVID-19 in modalità oraria è incompatibile con la fruizione del congedo parentale giornaliero da parte dell’altro genitore per lo stesso minore. Risulta invece compatibile con la fruizione di congedo parentalead ore da parte dell’altro genitore per lo stesso minore, purché le ore all’interno della stessa giornata non si sovrappongano. Risulta altresì compatibile, per il soggetto richiedente, fruire nello stesso giorno di congedo COVID-19 ad ore e di congedo parentale ad ore;
il congedo COVID-19 in modalità oraria è compatibile anche con riposi giornalieri della madre e del padre fruiti nella stessa giornata dal richiedente o dall’altro genitore;
il congedo COVID-19 in modalità oraria è compatibile con la fruizione da parte dell’altro genitore, per lo stesso figlio e nelle stesse giornate, dei permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo; ciò in quanto si tratta di benefici diretti a salvaguardare due situazioni diverse non contemporaneamente tutelabili tramite l’utilizzazione di un solo istituto.
Da ultimo si precisa che la fruizione del congedo COVID-19 in modalità oraria non cambia le disposizioni di compatibilità con il bonus baby-sitting/centri estivi di cui al paragrafo 5 della circolare n. 81/2020.
 
2.2      
Modalità di presentazione delle domande di congedo COVID-19 in modalità oraria
 
Con il messaggio n. 3105 del 2020 sono state fornite indicazioni in merito alla modalità di presentazione della domanda di fruizione oraria del congedo per emergenza COVID-19.
 
La domanda di congedo COVID-19 in modalità oraria deve essere presentata in modalità telematica, utilizzando la procedura per la presentazione delle domande di congedo parentale a ore ordinario, selezionando la specifica opzione “COVID-19”.
 
Nella domanda di congedo COVID-19 ad ore pertanto il genitore dichiara:
 
il numero di giornate di congedo COVID-19 da fruire in modalità oraria;
il periodo all’interno del quale queste giornate intere di congedo COVID-19 sono fruite in modalità oraria.
 
Il periodo all’interno del quale si intende fruire delle ore di congedo COVID-19 dovrà essere contenuto all’interno di un mese solare.
 
Tale periodo dovrà essere ricompreso all’interno dell’intervallo temporale che intercorre dal 19 luglio 2020 al 31 agosto 2020.
 
Pertanto, nel caso in cui il periodo all’interno del quale si intende fruire delle ore di congedo COVID-19 sia a cavallo tra il mese di luglio 2020 ed il mese di agosto 2020, dovranno essere presentate due domande.
 
Considerato che l’indennizzo del congedo COVID-19 continua ad essere erogato in modalità giornaliera, la fruizione oraria deve comunque essere ricondotta ad una giornata intera di congedo. Pertanto, se le ore che compongono un giorno di congedo COVID-19 sono fruite su più giornate di lavoro, nella domanda che si presenta all’Istituto dovrà essere dichiarato di fruire di 1 giorno di congedo COVID-19 all’interno di un arco temporale di riferimento (dalla data x alla data y) nello stesso mese solare.
 
2.3      
Istruzioni per la compilazione delle denunce contributive per i datori di lavoro privati e per il relativo conguaglio
 
2.3.1 
Datori di lavoro
privati con lavoratori dipendenti iscritti alle Gestioni private
 
Sono stati introdotti i seguenti nuovi codici evento riferiti espressamente alla fruizione oraria dei congedi COVID-19:
 

MV0 (MVzero)
: assenza oraria ai sensi della legge n. 77/2020 riferita a figli di età non superiore a dodici anni (congedo parentale di cui all’art. 23, comma 1, del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020 e modificato dall’art. 72, comma 1, lettera a), del D.L. n. 34/2020);
 
-  
YMV1
: assenza oraria ai sensi della legge n. 77/2020 priva di limite di età, riferita a figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della L. n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale (congedo parentale di cui all’art. 23, comma 5, del D.L. n. 18/2020 ed art. 72, comma 1, lettera a), del D.L. n. 34/2020).
 
Si precisa che la fruizione oraria dei congedi denominati
MV0
e
MV1,
per effetto delle modifiche introdotte dalla legge n. 77/2020, è consentita unicamente nell’arco temporale 19 luglio – 31 agosto 2020.
 
Nella compilazione del flusso, dovrà essere valorizzata la causale dell’assenza nell’elemento <
CodiceEvento
> di <
Settimana
> procedendo alla valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si collocano gli eventi con le consuete modalità.
 
Pertanto, dovrà essere indicato nell’elemento <
DiffAccredito
> il valore della retribuzione “persa” a motivo dell’assenza.
 
Per entrambi gli eventi è prevista la compilazione dell’elemento <
InfoAggEvento
>, in cui va precisato il codice fiscale del soggetto per cui si fruisce il congedo.
 
Nel caso di
MV0
il codice fiscale da inserire sarà quello del figlio minore, di età non superiore a dodici anni; nel caso di
MV1
dovrà essere inserito il codice fiscale del figlio con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale.
 
Trattandosi di eventi orari, è prevista la compilazione del calendario giornaliero.
 
Nell’elemento <
Giorno
> interessato dall’evento dovranno essere fornite le informazioni, di seguito specificate, utili a delineare la tipologia e durata dell’evento, nonché ricostruire correttamente l’estratto conto:
 
Elemento <
Lavorato
> =
S
Elemento <
TipoCoperturaGiorn
> =
2
Elemento <
CodiceEventoGiorn
> =
MV0
oppure
MV1
Elemento <
NumOreEvento
> = Numero ore fruite nel giorno
Elemento <
EventoGiorn
>\<
InfoAggEvento
> = Codice fiscale del soggetto per il quale si fruisce del congedo, come sopra specificato.
 
Si evidenzia che qualora il lavoratore abbini nella giornata di fruizione del congedo di tipo orario (
MV0
oppure
MV1
) permesso di altro tipo, in modo da non effettuare affatto la prestazione lavorativa, l’elemento <
Lavorato
> sarà =
N
.
 
L’elemento <
TipoCoperturaGiorn
> sarà =
2
se il permesso di altro tipo è retribuito, sarà =
1
se il permesso di altro tipo NON è retribuito.
 
Per tutti i nuovi eventi in parola, nel caso di lavoratore del settore Sport e Spettacolo non dovrà essere compilato l’elemento <
Settimana
>.
 
Nel caso in cui il lavoratore sia iscritto al Fondo Speciale FS o IPOST, nella sezione Fondo Speciale:
 
trattandosi di congedo orario, i giorni in cui esiste assenza oraria dovranno essere conteggiati come retribuiti sia in caso di <TipoCoperturaGiorn> = 2 abbinato a <Lavorato> = S sia in caso di <TipoCoperturaGiorn> = 2 abbinato a <Lavorato> = N se il permesso di altro tipo è retribuito. Infatti, in entrambe le situazioni viene corrisposta retribuzione. Ne deriva che - in analogia a quanto avviene per le settimane 2 che in estratto conto vengono assimilate alle settimane retribuite - per i lavoratori con anzianità valorizzata in giorni le giornate con <TipoCoperturaGiorn> = 2 verranno esposte in estratto conto secondo il medesimo criterio. Conseguentemente, il periodo di congedo ad ore sarà tracciato sotto il medesimo periodo retribuito e varrà solo ad integrare la retribuzione di quest’ultimo, cioè solo ai fini della misura della prestazione; 
dovranno essere precisati nei vari campi (L. n. 177/76, IIS, CA, 13esima) le quote analitiche di retribuzione corrispondente al tempo lavorato;
nei campi 177/76, IIS, CA, 13esima della sottosezione <
Figurativi
> dovrà essere precisata la ripartizione della retribuzione “persa” già indicata in <
DiffAccredito
>;
diversamente i giorni in cui esiste congedo con fruizione oraria abbinato ad altro permesso non retribuito, il <
TipoCoperturaGiorn
> sarà =
1
abbinato a <
Lavorato
> =
N

 
Ai fini del conguaglio delle indennità anticipate relative agli eventi introdotti dovrà essere valorizzato l’elemento <CausaleRecMat> di <MatACredAltre> mediante l’utilizzazione dei seguenti codici causale:
 
 “
L076

(evento MV0)
avente il significato di “congedo COVID 19 assenza oraria ex legge 17 luglio 2020, n.77 riferita a figli di età non superiore a dodici anni;
 
 “
L077

(evento MV1)
avente il significato di “congedo COVID 19 assenza oraria ex legge 17 luglio 2020, n. 77 priva di limite di età.
 
 Ai fini dell’applicazione di controlli finalizzati al monitoraggio della spesa si richiede la compilazione dell’elemento
<InfoAggcausaliContrib>
secondo le seguenti modalità: 
Elemento <CodiceCausale> indicare il codice causale definito per il conguaglio, relativo allo specifico evento;
Elemento <IdentMotivoUtilizzo> indicare il codice fiscale del soggetto fisico per il quale si fruisce il congedo/estensione del permesso retribuito;
Elemento <AnnoMeseRif> indicare l’AnnoMese di riferimento della prestazione anticipata al lavoratore e conguagliata, ossia la competenza in cui sono intervenuti gli specifici eventi esposti in Uniemens;
Elemento <ImportoAnnoMeseRif> indicare l’importo della prestazione conguagliata, relativo alla specifica competenza.
La somma degli importi esposti in <
ImportoAnnoMeseRif
> relativo allo specifico <
CodiceCausale
> deve essere uguale all’importo indicato nell’elemento <
ImportoRecMat
>, a parità di <
CausaleRecMat
>.
 
2.3.2 
Datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alle Gestioni pubbliche
 
Sono stati introdotti nuovi codici evento riferiti espressamente alla fruizione oraria dei congedi COVID -19:
 
38
: congedo parentale (figli di età non superiore a dodici anni) per emergenza COVID-19 (art. 23 del D.L. n. 18/2020), in fruizione oraria (art. 72 del D.L. n. 34/2020), per i dipendenti delle aziende di cui all'articolo 20, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112;
 
36
: congedo parentale per figlio disabile per emergenza COVID-19 (art. 23 del D.L. n. 18/2020), in fruizione oraria (art. 72 del D.L. n. 34/2020), per i dipendenti delle aziende di cui all'articolo 20, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
 
Detti codici peraltro hanno corrispondenza univoca con quelli Tipo Evento, di cui al precedente paragrafo 2.3, indicati in <PosContributiva> relativamente alle singole fattispecie, per cui:
 
- il codice Tipo Servizio 38 trova corrispondenza nel codice Tipo Evento - 
MV0 (MVzero);
 
- il codice Tipo Servizio 36 trova corrispondenza nel codice Tipo Evento
YMV1.
 
Nella compilazione della ListaPosPA relativa all’IVS, i Tipo Servizio suddetti dovranno essere indicati nell’elemento V1 Causale 7 Codice Motivo Utilizzo 8 da compilare con le modalità illustrate con la circolare n. 81/2015.
 
Al riguardo si ricorda che detto elemento dovrà essere compilato secondo le istruzioni fornite con la circolare n. 40/2016.
 
2.3.3 
Datori di lavoro privati che inviano le denunce di manodopera (Uniemens/PosAgri) dei lavoratori iscritti alla sezione agricola del FPLD
 
Per i lavoratori a tempo indeterminato che fruiscono dei congedi COVID-19 in modalità oraria i datori di lavoro, oltre a valorizzare l’elemento <CodiceRetribuzione> con il codice 1 “Congedo parentale di cui all’articolo 23, comma 1, del D.L. n. 18 del 17/03/2020 per i figli di età non superiore a dodici anni” o 2 “Congedo parentale di cui all’art. 23, comma 5, del D.L. n. 18 del 17/03/2020 - figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale” (cfr. il paragrafo 8.3 della circolare n. 45/2020 e il paragrafo 6.3 della circolare n. 81/2020), devono valorizzare l’elemento
<NumOreEv>
per indicare il numero di ore utilizzate nel periodo di riferimento.
 
Si ricorda che per gli elementi che danno luogo ad un’anticipazione da parte del datore di lavoro di prestazioni a carico dell’INPS e ad un accredito della relativa contribuzione figurativa devono essere valorizzati gli elementi specifici secondo le modalità definite dalle circolari e dai messaggi relativi. In particolare, per la valorizzazione degli elementi relativi alla retribuzione persa si rinvia alle indicazioni del paragrafo 1.3 del messaggio n. 1653/2019.
 
2.4      
Amministrazioni pubbliche con dipendenti iscritti alle gestioni ex Inpdap. Istruzioni per la compilazione della Lista PosPa
 
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 25 del decreto-legge n. 18/2020, le modalità di fruizione del congedo in commento per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché le relative indennità, sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro. Pertanto, tale categoria di lavoratori non deve presentare la domanda di congedo COVID-19 all’INPS, ma alla propria Amministrazione pubblica, secondo le indicazioni dalla stessa fornite, anche riguardo al termine del periodo di fruizione.
 
Si ribadisce che i trattamenti economici di cui al congedo di cui all’articolo 25 del decreto-legge n. 18/2020, nella misura indicata dall’articolo 23 del medesimo decreto-legge (50 per cento della retribuzione), corrisposti dalle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001 costituiscono reddito da lavoro dipendente e sono, pertanto, imponibili ai fini del trattamento pensionistico, nonché ai fini della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e della gestione ENPDEP (Assicurazione sociale Vita), mentre il riconoscimento della contribuzione figurativa di cui all’articolo 23 del decreto-legge citato riguarderà la quota parte della retribuzione non erogata al lavoratore nel mese di riferimento.
 
Si evidenzia altresì che la contribuzione per la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e, ove presente, per la Gestione ENPDEP è dovuta anche in riferimento alle retribuzioni figurative accreditate ai fini pensionistici. Pertanto, l’imponibile della gestione credito e della Gestione ENPDEP deve tenere conto anche della retribuzione figurativa accreditata nel conto individuale dell’assicurato e corrispondente alla parte di retribuzione persa.
Con riferimento agli obblighi di contribuzione ai fini delle prestazioni previdenziali di fine servizio (TFS-TFR), si rinvia al messaggio n. 2968/2020.
 
Per la compilazione delle denunce contributive (Lista PosPa) per le Amministrazioni pubbliche con dipendenti iscritti alle gestioni ex Inpdap si precisa quanto segue. 
 
A seguito della modifica introdotta dalla legge n. 77/2020 in ordine alla possibilità di fruire del congedo COVID-19 in modalità oraria, sono stati introdotti due nuovi codici evento, da dichiarare utilizzando l’elemento V1 Causale 7 CMU 8 tramite i seguenti Tipo Servizio:
 
18:
congedo parentale (figli di età non superiore a dodici anni) per i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche per emergenza COVID-19 (art. 23 del D.L. n. 18/2020), in fruizione oraria (art. 72 del D.L. n. 34/2020);
 
19:
congedo parentale per figlio disabile per i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche per emergenza COVID-19 (art. 23 del D.L. n. 18/2020), in fruizione oraria (art. 72 del D.L. n. 34/2020).
 
La compilazione di tale elemento deve essere effettuata nel rispetto delle istruzioni fornite con la circolare n. 40/2016.
 
3.  
Istruzioni contabili
 
Le modifiche normative introdotte dalla legge n. 77/2020 in materia di congedi, oggetto della presente circolare, non comportano adeguamenti al vigente piano dei conti.
 
 
 
Il Direttore Generale
 
 
Gabriella Di Michele