Istituto Nazionale della Previdenza Sociale |
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Circolare numero 103 del 6-7-2004.htm |
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Direzione
Centrale
delle
Entrate Contributive
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Dirigenti centrali e periferici |
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Direttori delle Agenzie |
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Coordinatori generali, centrali e |
Roma, 6 Luglio 2004 |
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periferici dei Rami professionali |
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Coordinatore generale Medico legale e |
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Dirigenti Medici |
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Circolare n. 103 |
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e, per conoscenza, |
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Presidente |
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Al |
Vice Commissario Straordinario |
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Presidente e ai Membri del Consiglio |
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di Indirizzo e Vigilanza |
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Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci |
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Magistrato della Corte dei Conti delegato |
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all’esercizio del controllo |
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Presidenti dei Comitati amministratori |
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di fondi, gestioni e casse |
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Presidente della Commissione centrale |
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per l’accertamento e la riscossione |
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dei contributi agricoli unificati |
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Presidenti dei Comitati regionali |
Allegati 1 |
Ai |
Presidenti dei Comitati provinciali |
OGGETTO: |
Legge 24 novembre 2003, n. 326. Art. 44. Esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e incaricati alle vendite a domicilio. Chiarimenti. |
SOMMARIO: |
Il rapporto contributivo. Presupposti. Decorrenza. |
1) Iscrizione del lavoratore e obbligazione contributiva del committente.
L’art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio sono iscritti alla Gestione separata istituita presso l’INPS solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5000 e che, per il versamento dei contributi da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale, si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi.
In riferimento a tale disposizione, sciogliendo la riserva contenuta nella circolare n. 9 del 22 gennaio 2004, alla quale si fa integrale rinvio, si é ora in grado di precisare, sulla scorta delle direttive impartite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che il reddito di euro 5000 costituisce, comunque, una fascia di esenzione e che , in caso di superamento di detta fascia, sempre in relazione alle sole attività considerate dalla norma, i contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente.
Per le ipotesi di superamento dell’importo di euro 5000 in costanza di una pluralità di rapporti, sarà applicato il criterio indicato, in riferimento all’aliquota aggiuntiva dell’1%, nella circolare n. 56 del 29 marzo 2004. Discende da quanto precede l’obbligo, in capo al lavoratore, di comunicare ai committenti interessati, all’inizio dei singoli rapporti e, tempestivamente, durante il loro svolgimento, il superamento o meno del limite in argomento, nonché il diritto, in capo ai committenti, di conoscere tale situazione.
Similmente, l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui alla legge n. 335/1995 per i lavoratori autonomi occasionali e per gli incaricati alle vendite a domicilio si configura soltanto allorché gli emolumenti percepiti nell’arco dell’anno solare (intendendosi per tale il periodo 1° gennaio – 31 dicembre), a fronte di un unico o di una pluralità di rapporti, superino l’importo di euro 5000 ed a decorrere da tale momento. Dalla medesima data di prima iscrizione si procederà all’accredito dei contributi versati, secondo i principi che disciplinano la Gestione.
Rilevato che per gli incaricati alle vendite a domicilio già iscritti alla Gestione non è necessario procedere ad una nuova iscrizione e che i predetti incaricati che hanno iniziato l’attività nel corrente anno utilizzeranno le modalità di iscrizione già in atto, in riferimento ai lavoratori autonomi occasionali è stato predisposto l’unito schema di domanda, prelevabile, quanto prima, anche tramite “internet” (all. 1).
Si precisa, a tal proposito, che i soggetti come sopra iscritti per l’anno 2004 o, comunque, i soggetti per i quali sono dovuti i contributi per il predetto anno, non dovranno presentare nuova domanda di iscrizione negli anni successivi e che, in relazione a detti anni, l’accredito dei contributi eventualmente versati decorrerà dal mese di gennaio, a prescindere dal momento in cui l’obbligazione contributiva verrà a perfezionarsi ( superamento della soglia di euro 5000).
2) Modalità di pagamento dei contributi e di denuncia dei rapporti.
Superata dal singolo lavoratore, in riferimento a ciascun anno solare, la fascia di esenzione di euro 5000, il committente o i committenti interessati devono versare i contributi sugli ulteriori emolumenti dagli stessi corrisposti nel predetto anno, con le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi, entro il giorno 16 del mese successivo al relativo pagamento, tramite mod.F24 ed utilizzando i codici in uso per le collaborazioni coordinate e continuative (CXX o C10).
Si rammenta che le aliquote da applicare sulla base imponibile e, quindi, sugli emolumenti erogati al lavoratore, sono pari, per il corrente anno, al 10%, al 15% ed al 17, 80%, rispettivamente, per i soggetti iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o i titolari di pensione indiretta, per i titolari di pensione diretta e per i lavoratori privi di altra tutela obbligatoria.
L’aliquota del 17, 80% deve essere maggiorata di un punto sulla quota parte degli emolumenti che eccedono la prima fascia di retribuzione pensionabile, pari, per l’anno 2004, ad euro 37.883,00.
Rilevato che il committente ha diritto di rivalsa per i contributi a carico del lavoratore (1/3) e che per tutti gli iscritti alla Gestione vige il massimale contributivo di cui alla legge n. 335/1995, (euro 80.401,00 per il 2004) si fa presente che i contributi allo stato dovuti per emolumenti già corrisposti nel corrente anno (ovviamente oltre la fascia di esenzione riferita ai singoli lavoratori) non saranno gravati da oneri accessori se pagati entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.
Gli eventuali versamenti di contributi già intervenuti per il corrente anno, da considerare, viceversa, non dovuti a seguito delle precisazioni contenute nella presente circolare, potranno formare oggetto di rimborso secondo le vigenti disposizioni.
Sulle modalità e sui termini delle denunce dei rapporti, che attualmente sono effettuate annualmente, a consuntivo, tramite il modello GLA, si fa riserva di ulteriori comunicazioni.
3) Efficacia temporale della disposizione in riferimento ai lavoratori autonomi occasionali.
Sebbene la norma in esame esplichi la sua efficacia a decorrere dal primo gennaio 2004, e, quindi, sugli emolumenti corrisposti da tale data sono dovuti i contributi secondo il principio di cassa che presiede la Gestione separata, deve ritenersi che gli emolumenti percepiti nell’anno 2004, per prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2003 dai lavoratori autonomi occasionali non sono da prendere in considerazione ai fini dell’ instaurazione del rapporto assicurativo-contributivo, in analogia a quanto previsto, all’atto dell’istituzione della Gestione stessa, dal D.M. 2 maggio 1996, n. 281. Lo stesso criterio non può applicarsi, viceversa, nei confronti degli incaricati alle vendite a domicilio, in quanto già soggetti a contribuzione anteriormente al primo gennaio 2004.
4) Individuazione dei rapporti di lavoro autonomo occasionale e del relativo imponibile contributivo.
In ordine all’individuazione delle fattispecie inquadrabili nel rapporto di lavoro autonomo occasionale si richiama quanto già evidenziato con la citata circolare n. 9 del 22 gennaio 2004, sottolineando che lavoratore autonomo occasionale può essere definito, alla luce dell’art 2222 del Codice civile, chi si obbliga a compiere un’opera od un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente; l’esercizio dell’attività, peraltro, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti della professionalità e della prevalenza.
Conseguentemente i caratteri differenziali del lavoro autonomo occasionale rispetto alla collaborazione coordinata, a progetto od occasionale, vanno individuati, tendenzialmente, nell’assenza del coordinamento con l’attività del committente, nella mancanza dell’inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale, nel carattere episodico dell’attività, nella completa autonomia del lavoratore circa il tempo ed il modo della prestazione.
Nell’ambito dell’ordinamento tributario le attività in questione sono quelle produttive dei redditi “diversi” di cui all’art. 67, comma 1, lettera l del TUIR., costituiti, ai sensi del successivo art. 71, dalla differenza tra l’ammontare percepito nel periodo d’imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione.
Rilevato, peraltro, il formale rinvio dell’articolo 44, comma 2, della citata legge n. 326/2003 alle modalità ed ai termini di pagamento previsti per le collaborazioni coordinate e continuative, la contribuzione previdenziale deve essere applicata sul compenso lordo erogato al lavoratore, dedotte le spese poste a carico del committente e risultanti dalla fattura.
In considerazione del carattere innovativo della disposizione in argomento per quanto concerne l’obbligo assicurativo dei lavoratori autonomi occasionali, stante l’esiguità dei riferimenti giurisprudenziali e delle prassi amministrative allo stato disponibili, si invitano le Direzioni regionali ad un’attenta opera di monitoraggio sulla concreta applicazione della norma, riferendo tempestivamente alla scrivente in ordine alle problematiche che si evidenzieranno sul territorio.
IL DIRETTORE GENERALE Crecco |
Allegato N.1