Direzione Centrale Entrate
Premessa
Come noto, il 1° maggio 2010 sono entrati in vigore i nuovi regolamenti comunitari in materia di sicurezza sociale, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, ed in particolare:
In materia di legislazione applicabile sono state emanate le seguenti circolari e messaggi Circolare n. 82 del 1° luglio 2010. Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione (CE) n.987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale - disposizioni di carattere generale
Circolare n. 83 del 1° luglio 2010. Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione (CE) n.987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale - disposizioni in materia di legislazione applicabile e distacchi.
Circolare n. 84 del 1° luglio 2010. Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione (CE) n.987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale - disposizioni in materia di recupero di prestazioni indebitamente erogate e di contributi ed in materia di diritti delle istituzioni degli Stati membri nei confronti di terzi responsabili.
Circolare n. 98 del 21 luglio 2010.Nuova regolamentazione comunitaria: siti ufficiali comunitari contenenti informazioni e documenti in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Circolare n. 99 del 21 luglio 2010. Regolamentazione comunitaria: formulario A1 (Certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile all’interessato) - disposizioni in materia di distacco durante il periodo di transizione tra il regolamento CEE n. 1408/71 ed il regolamento (CE) n. 883/2004 - informativa per le aziende e i lavoratori interessati.
Circolare n. 105 del 3 agosto 2010. Regolamentazione comunitaria: nuovi regolamenti comunitari e Guida pratica denominata “La legislazione applicabile ai lavoratori nell’Unione europea (UE), nello Spazio economico europeo (SEE) e in Svizzera”.
Circolare n. 51 del 15 marzo 2011 .Regolamentazione comunitaria : regolamento (UE) n. 1231 del 24 novembre 2010
circolare n. 167 del 29 dicembre 2011 Regolamentazione comunitaria: nuovi regolamenti comunitari e Paper SED della serie A, in materia di legislazione applicabile e distacchi, e H (orizzontali). Pubblicazione Paper SED R010 e R011.
Messaggio n. 15147 del 8 giugno 2010 Regolamentazione comunitaria: legislazione applicabile e distacchi; informativa in materia di rilascio dei formulari E 101 e A1 ai lavoratori iscritti all’ENPALS ed all’INPGI.
Messaggio n. 20286 del 3 agosto 2010. Regolamentazione comunitaria: nuovi regolamenti comunitari e gestione del documento portatile A1 (“Certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile all’interessato”) e del PAPER SED A003 (“Determinazione della legislazione applicabile”).
Messaggio n. 741 del 13 gennaio 2012 Regolamentazione comunitaria: messaggi, circolari e CARTELLA UE - aggiornamento a gennaio 2012. Precisazioni sulla competenza alla trattazione delle pratiche di prestazioni in regime internazionale.
Messaggio n. 5954 del 4 aprile 2012 Regolamentazione comunitaria. Chiarimenti in materia di rilascio del documento portatile A1 ai lavoratori iscritti all’ ex ENPALS (ora Inps). Animatori turistici.
1. Applicazione della nuova regolamentazione comunitaria alla Svizzera e ai Paesi SEE (Islanda, Norvegia e Liechtenstein)
Con Decisione n. 1/2012 del 31 marzo 2012, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 103 del 13 aprile 2012, del Comitato misto sulla libera circolazione delle persone, istituito ai sensi dell’Accordo tra la CE e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione Svizzera dall’altro, è stato stabilito che a decorrere dal 1° aprile 2012, i nuovi regolamenti comunitari, costituiti dal Regolamento (CE) n. 883/2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009, e dal regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009, si applicano anche alla Svizzera (circolare n. 70 del 22 maggio 2012).
Ai sensi della Decisione n. 76/2011, adottata il 1° luglio 2011 dal Comitato misto SEE e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 262 del 6 ottobre 2011, a decorrere dal 1° giugno 2012 , i nuovi regolamenti comunitari sopracitati si applicano anche ai Paesi SEE - Islanda, Norvegia e Liechtenstein – (circolare n. 77 del 6 giugno 2012).
2. Determinazione della legislazione applicabile
Le disposizioni riguardanti la legislazione applicabile contenute nella nuova regolamentazione comunitaria (titolo II - articoli da 11 a 16 - del reg. (CE) n. 883/2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e titolo II - articoli da 14 a 21 - del regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009) si applicano, a decorrere dal 1° aprile 2012, alla Confederazione Svizzera e, a decorrere dal 1° giugno 2012, anche ai Paesi SEE.
Ai predetti Paesi si estendono, pertanto, le disposizioni pubblicate nelle circolari indicate in premessa, ad eccezione della circolare n. 51 del 15 marzo 2011, di applicazione del regolamento (UE) n. 1231 del 24 novembre 2010 relativa ai cittadini degli Stati terzi.
Per quanto riguarda la Svizzera si precisa che, in materia di legislazione applicabile, trova applicazione il protocollo finale, allegato alla Convenzione di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera del 14 dicembre 1962. Detto protocollo al punto 4) dispone che : “La regolamentazione dell’art. 5 della Convenzione si applica a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla loro cittadinanza, ad eccezione delle lettera f) del citato articolo” . In particolare il citato articolo 5 prevede alcune deroghe al principio della territorialità della legislazione applicabile . Tali deroghe, ad eccezione di quella prevista per il personale delle Rappresentanze diplomatiche e consolari (lett. f)), si applicano a tutti i lavoratori indipendentemente dalla loro cittadinanza ( circolare 324 Ce.N.P.I. del 4 ottobre 1978). La disposizione del protocollo sopracitata esula dal campo di applicazione del regolamento 1408/71. Pertanto, come chiarito, con riferimento alla precedente regolamentazione comunitaria, nella “Guida pratica ai distacchi nell’Unione Europea” allegata al messaggio n.16085 del 14 luglio 2008, detta disposizione è comunque
mantenuta in vigore anche se non espressamente richiamata nell’allegato III del predetto regolamento ( disposizioni di convenzioni di sicurezza sociale che rimangono applicabili) .
La norma in commento, in assenza di una diversa previsione normativa, deve ritenersi in vigore anche successivamente all’estensione dei nuovi regolamenti alla Svizzera. Ne consegue che, le disposizioni riguardanti la legislazione applicabile contenute nei nuovi regolamenti comunitari trovano applicazione anche nei confronti dei cittadini dei Paesi terzi nei rapporti con la Svizzera.
3. Regime transitorio
Per quanto riguarda la durata dei distacchi si richiama quanto stabilito dalla Commissione Amministrativa, con Decisione n. A3 del 17 dicembre 2009, relativamente alla totalizzazione dei periodi di distacco ininterrotti maturati a norma dei regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 883/2004 (circolare n. 99 del 21 luglio 2010).
In particolare, nella predetta Decisione è stabilito che “tutti i periodi di distacco maturati a norma del Reg. CEE n. 1401/71 saranno considerati per il calcolo del periodo di distacco ininterrotto conformemente all’applicazione del Reg. (CE) n. 883/2004, cosicché la durata complessiva del distacco ininterrotto maturato in base all’applicazione di entrambi i regolamenti non possa superare i 24 mesi”.
Ne consegue che, anche con riferimento alla Svizzera e ai Paesi SEE, qualora il periodo di distacco abbia avuto inizio prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (1° aprile 2012 per la Svizzera e 1° giugno 2012 per i Paesi SEE) , e prosegua dopo tale data, si considerano nel periodo massimo di distacco dei ventiquattro mesi anche i periodi precedenti concessi ai sensi del Reg. CEE n. 1408/71.
Si applicano i criteri stabiliti dalle disposizioni transitorie di cui alla circolare n. 83 del 1° luglio 2010 punto 26, con riferimento, rispettivamente, alla data del 1° aprile 2012 per la Svizzera e 1°giugno 2012 per i Paesi SEE.
Il Vicario del Direttore Generale Crudo |