Direzione Centrale Pensioni
Con la circolare n. 62 del 7 maggio 2019 sono state fornite indicazioni in merito all’applicazione dell’articolo 1, commi da 261 a 268, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di riduzione dei trattamenti pensionistici di importo complessivamente superiore a 100.000 euro su base annua.
In particolare, al penultimo capoverso del paragrafo 1 della citata circolare, è stato chiarito che “ai fini della determinazione dell’importo pensionistico complessivo non rilevano altresì i trattamenti pensionistici liquidati ai sensi della legge n. 228/2012 e dei decreti legislativi n. 42/2006 e n. 184/1997, stante la previsione del comma 261 dell’articolo 1 sopra citato, che circoscrive l’ambito applicativo della norma alle sole gestioni tassativamente indicate e non anche agli enti di previdenza obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103” (c.d. Casse professionali).
Sul punto l’Istituto ha interessato il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il quale ha fornito il suo avviso sull’interpretazione del disposto di cui all’articolo 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018, precisando che le pensioni da totalizzazione o da cumulo, nelle quali sia presente anche un solo periodo contributivo a carico delle Casse professionali, devono ritenersi escluse dall’ambito applicativo della norma citata e non interessate dalla riduzione in parola.
Sono, invece, da ricomprendere nell’ambito di applicazione della norma tutti gli altri trattamenti pensionistici liquidati con gli istituti del cumulo e della totalizzazione nei quali non è presente contribuzione a carico delle Casse professionali.
Questo indirizzo si fonda sul dettato normativo, che fa riferimento, per la riduzione, esclusivamente ai trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata.
Pertanto, ai fini della determinazione dell’importo pensionistico complessivo superiore a 100.000 euro lordi su base annua e dell’individuazione delle aliquote percentuali di riduzione da applicare, i trattamenti pensionistici liquidati con il cumulo dei periodi assicurativi, ai sensi dell’articolo 1, commi 239 e ss., della legge n. 228 del 2012 e dei decreti legislativi n. 42 del 2006 e n. 184 del 1997:
Coerentemente con questo indirizzo interpretativo, sono interessati dalla norma di riduzione anche i trattamenti erogati ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019.
L’importo della riduzione dei trattamenti pensionistici, come chiarito al paragrafo 2 della menzionata circolare n. 62/2019, deve essere parametrato ai trattamenti pensionistici considerati al fine della determinazione dell’importo pensionistico complessivo e applicato solo nella misura relativa ai trattamenti pensionistici diretti liquidati con almeno una quota retributiva.
Ne consegue che, negli ambiti così definiti, la riduzione non sarà applicata nella misura relativa ai trattamenti pensionistici liquidati ai sensi dei decreti legislativi n. 42 del 2006 e n. 184 del 1997, con il sistema contributivo.
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