900314 SERVIZIO PRESTAZIONI ASSICURAZIONI GENERALI OBBLIGATORIE N. 60105 Circolare n. 117 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Legge 15 aprile 1985, n. 140: prime istruzioni applicative. SERVIZIO PRESTAZIONI ASSICURAZIONI GENERALI OBBLIGATORIE N. 60105 Roma, 25 maggio 1985 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 117 e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE All. 4 AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: Legge 15 aprile 1985, n. 140: prime istruzioni applicative. Il supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 19 aprile 1985 ha pubblicato la legge 15 aprile 1985, n. 140, avente per oggetto "Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale" (all. n. 1). La disposizione di legge prevede interventi a carattere assistenziale (articoli 1 e 2) erogabili a domanda e subordinati alla esistenza di determinate situazioni di reddito "personale" e "familiare" dei richiedenti; miglioramenti a favore di alcune categorie di pensionati (articoli 3, 4 e 5) erogabili d'ufficio; la maggiorazione del trattamento pensionistico a favore dei soggetti appartenenti alle categorie previste dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 (1) e successive modificazioni ed integrazioni (cosiddetti "ex combattenti"), erogabile a domanda (articolo 6); la elevazione del limite massimo di retribuzione annua pensionabile di cui all'articolo 19 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (2) e successive modificazioni (articolo 9). Gli effetti della applicazione delle suddette norme decorrono dal 1 gennaio 1985, ove sussistano a tale data i presupposti previsti e l'erogazione dei miglioramenti, ad eccezione dell'aumento della pensione sociale, e' frazionata nel triennio 1985-1987. L'onere derivante dall'applicazione della legge n. 140/1985 e' posto a carico dello Stato, nei limiti del finanziamento fissato dall'articolo 11 per il triennio 1985-1987. La legge n. 140 contiene anche una norma programmatica (articolo 7) che prevede la equiparazione dai trattamenti minimi di pensione dei lavoratori autonomi a quelli dei lavoratori dipendenti dalla decorrenza che sara' fissata con la legge di riforma del sistema previdenziale e, comunque, a decorrere dal 1 gennaio 1988. In caso di mancata approvazione della riforma previdenziale entro il 30 settembre 1985, la misura degli aumenti dei trattamenti minimi sara' stabilita con successive norme, sentite le categorie interessate. Cio' premesso si illustrano i criteri di attuazione della nuova normativa, quali sono stati definiti da un primo esame della stessa, con riferimento alle pensioni a carico della assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi e per i minatori e alla pensione sociale. Come sara' meglio specificato nel corso della esposizione, su alcuni specifici punti il Comitato speciale del Fondo pensioni lavoratori dipendenti ha chiesto che si pronunciassero anche il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministero del Tesoro. I. MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI MINIMI (ARTICOLO 1) 1 Contenuto della norma L'articolo 1 prevede la erogazione di una maggiorazione sociale mensile, per tredici mensilita' annue, a favore dei titolati ultrasessantacinquenni di pensione, diretta o di riversibilita', integrata al trattamento minimo, a carico dell'A.G.O., della Gestione speciale per i minatori e delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi. La maggiorazione, il cui importo e' fissato dalla legge in L. 10.000 mensili dal 1 gennaio 1985, in L. 20.000 dal 1 luglio 1985 ed in L. 30.000 dal 1 gennaio 1987, e' dovuta a condizione che i richiedenti non posseggano redditi propri, di qualsiasi natura, ad esclusione della pensione integrata al trattamento minimo del richiedente, per un importo pari o superiore all'ammontare annuo della maggiorazione stessa, nonche', qualora vivano in un nucleo familiare composto di due o piu' persone, redditi cumulati con quelli posseduti dai familiari conviventi per un importo pari o superiore al limite costituito dall'ammontare annuo della maggiorazione sociale aumentato, per ciascun componente il nucleo familiare, dall'ammontare annuo della pensione sociale. 2 REQUISITI PER IL DIRITTO 2-1 Titolarita' di pensione integrata al trattamento minimo. La maggiorazione sociale, come accennato in premessa, e' dovuta a condizione che il richiedente: sia titolare di pensione integrata al trattamento minimo; abbia compiuto 65 anni di eta'; non possegga redditi propri ne' redditi familiari di importo pari o superiore ai limiti stabiliti. Per quanto concerne la titolarita' di pensione al trattamento minimo, l'articolo 1 fa espresso riferimento alle pensioni a carico dell'A.G.O., della Gestione speciale per i minatori e delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi che siano integrate al trattamento minimo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 638/1983 (3). Sono, peraltro, da escludere per motivi intrinseci alla loro natura, le pensioni parzialmente integrate al trattamento minimo e le pensioni "cristallizzate" ai sensi, rispettivamente, del 2 e 7 comma dell'articolo 6 della citata legge n. 638/1983 in quanto sia la integrazione parziale che la "cristallizzazione" presuppongono il possesso, da parte del pensionato, di redditi soggetti all'I.R.P.E.F. superiori, quanto meno, all'importo annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del F.P.L.D. e, percio', di gran lunga superiori ai limiti di reddito personali fissati dall'articolo 1 della legge n. 140. Sono, parimenti, da escludere i titolari ultrasessantacinquenni di assegno di invalidita' ex articolo 1 della legge n. 222/1984 (4) che non abbiano i requisiti per il diritto a pensione di vecchiaia (la ipotesi puo' essere al momento puramente teorica) in quanto l'assegno di invalidita', anche se integrato, non lo e' a norma dell'articolo 6 della legge n. 683/1983. 2-2 Requisiti reddituali Per il diritto alla maggiorazione sociale, l'articolo 1 pone due diversi limiti di reddito, a seconda che il pensionato viva solo ovvero in un nucleo familiare composto di due o piu' persone. Il nucleo familiare, a tali fini, e' costituito dal coniuge e dagli altri familiari, se conviventi, menzionati negli articoli 433, 436 e 437 del codice civile, e cioe': dai figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e dai discendenti prossimi, anche naturali; dai genitori e dagli ascendenti prossimi, anche naturali; dai generi e dalle nuore; dal suocero e dalla suocera; dai fratelli e dalle sorelle germani o unilaterali; dall'adottante,; dal donatario (beneficiario di donazione ricevuta dal pensionato). Per la prima ipotesi, la maggiorazione spetta a condizione che il pensionato, a parte la pensione, non possegga redditi propri, di qualsiasi natura, di importo pari o superiore all'ammontare annuo della maggiorazione sociale. Per l'anno 1985 il limite di reddito personale, e' quindi, pari a L. 200.000 annue, per l'anno 1986 e' pari a L. 260.000 annue, e per l'anno 1987 e' pari a L. 390.000 annue. Se il pensionato vive in un nucleo familiare composto di due o piu' persone, compreso il pensionato stesso, la legge richiede, in aggiunta alla condizione del limite di reddito personale del richiedente, la ulteriore condizione che il reddito complessivo - del richiedente e dei familiari conviventi - non sia pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale e, per ciascun familiare convivente, dell'ammontare annuo della pensione sociale. Si e' ritenuto a tale riguardo che detto ammontare annuo debba essere determinato senza tener conto dell'aumento disposto dall'art. 2 della stessa legge n. 140/1985; si e' considerato, infatti, che il legislatore nello stesso articolo 2, con riferimento ai limiti di reddito ivi previsti, quando ha voluto che si tenesse conto anche dell'aumento in questione, lo ha esplicitamente detto, usando in tal caso la espressione: ammontare annuo della pensione sociale "e dell'aumento" oppure "comprensivo dell'aumento". Su tale punto peraltro, in relazione a specifica richiesta del Comitato speciale del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, e' stato formulato apposito quesito ai Ministeri vigilanti. A parte cio', si evidenzia che, a differenza di quanto previsto da analoghe disposizioni in materia di limiti di reddito (p.e. articoli 6 e 8 della legge n. 638/1983), la legge n. 140/1985 non dispone che l'ammontare annuo della pensione sociale sia determinato con riferimento all'importo in essere al 1 gennaio., Detto ammontare, pertanto, e' costituito dalla sommatoria dei tredici ratei di pensione dovuti nell'anno, il cui esatto importo potra' conoscersi a consuntivo allorquando saranno stati accertati in via definitiva gli incrementi spettanti a titolo di perequazione. In via preventiva l'ammontare annuo della pensione sociale, ai fini di cui ci si occupa, e' da determinare, quindi, sulla base degli indici provvisori di incremento stabiliti dagli appositi decreti ministeriali; per l'anno 1985, secondo gli incrementi accertati con il D.M. 20 novembre 1984, l'ammontare annuo della pensione sociale e' pari a L. 2.773.450. 2-3 Natura dei redditi da considerare Con riguardo ai tipi di reddito da computare ai fini del diritto alla maggiorazione sociale, la legge stabilisce esplicitamente che deve tenersi conto "... dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva". L'unico reddito da non dichiarare e' quello della pensione integrata al trattamento minimo del richiedente la maggiorazione. Si e' ritenuto, al riguardo, che la esclusione debba riguardare la pensione al minimo nell'importo effettivamente corrisposto, comprensivo, quindi, degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione eventualmente erogati sulla pensione (5). A parte detta prevista esclusione, riferita alla sola pensione del richiedente, devono essere dichiarati non solo i redditi assoggettabili all'I.R.P.E.F., compresa la casa di abitazione, ma anche i redditi esenti (es. assegni familiari e quote di maggiorazione, pensioni di guerra, rendite I.N.A.I.L., prestazioni assistenziali erogate dallo Stato o da altri Enti pubblici, interessi derivanti da B.O.T. e C.C.T. ecc.); i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva (es. interessi derivanti da depositi bancari e postali ecc.); i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso Enti o Organizzazioni internazionali, non assoggettabili all'I.R.P.E.F.; i redditi soggetti a tassazione separata (es.: arretrati di pensione o di stipendio, indennita' di fine rapporto comunque denominate e qualsiasi altro reddito soggetto a tassazione separata). 3 - MISURA DELLA MAGGIORAZIONE L'importo della maggiorazione sociale e' fissato dalla legge in L. 10.000 mensili dal 1 gennaio 1985 ed e' elevato a L. 20.000 dal 1 luglio 1985 ed a L. 30.000 dal 1 gennaio 1987; per gli anni successivi, in applicazione del disposto di cui al 5 comma della norma in esame, la variazione della misura sara' annualmente determinata con la legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Dal contesto delle disposizioni citate discende che l'importo dell maggiorazione in parola deve essere corrisposto nella misura determinata anno per anno per legge e non e', quindi, assoggettabile alla disciplina di perequazione automatica. La maggiorazione in parola, infine, essendo subordinata alla situazione soggettiva del pensionato, non e' reversibile alla morte di questi; ai superstiti aventi diritto alla pensione di riversibilita', se in possesso dei requisiti previsti, la maggiorazione sara' erogata a titolo proprio. La maggiorazione sociale puo' spettare in misura intera ovvero ridotta: il comma 2 della norma in esame espressamente stabilisce in proposito che, qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti stabiliti, la maggiorazione e' riconosciuta in misura tale che non comporti il superamento dei limiti stessi. Ai fini dell'applicazione di detta norma occorre tenere presente che, come innanzi detto, i limiti di reddito sono di due tipi: uno con riferimento ai redditi "personali" del richiedente ed uno con riferimento ai redditi "familiari" nell'ipotesi che il richiedente viva nell'ambito di un nucleo familiare. Considerata l'entita' del limite di reddito "personale", e' evidente che se il richiedente - oltre alla pensione integrata al minimo che, come gia' detto, non deve essere valutata - possiede altri redditi non potra' in nessun caso avere diritto alla maggiorazione sociale nella misura intera: il limite di reddito che non deve essere superato e' infatti pari all'ammontare annuo della maggiorazione sociale; potra' avere diritto alla maggiorazione in misura ridotta, ma soltanto se i redditi posseduti sono d'importo inferiore all'ammontare annuo della maggiorazione sociale. Qualora, viceversa, risultino soltanto "redditi familiari", la maggiorazione potra' spettare in misura totale o parziale, a seconda della entita' dei redditi posseduti dal nucleo familiare. I due limiti di reddito posti come condizione per il diritto alla maggiorazione nel caso di convivenza sono concorrenti il che sta a significare che la maggiorazione non e' dovuta anche se i familiari conviventi non posseggono alcun reddito, qualora il pensionato abbia redditi personali di importo pari o superiore all'importo annuo della maggiorazione sociale; che, parimenti, la maggiorazione non e' dovuta anche se il pensionato non possiede alcun reddito, qualora i familiari conviventi abbiano redditi di importo pari o superiore all'ammontare annuo della maggiorazione sociale, aumentato per ciascun convivente dell'importo annuo della pensione sociale. Nel caso di concorso di redditi "personali" e "familiari" deve essere preso in considerazione il limite di reddito che comporta la maggiorazione di importo minore. Cio' premesso, si ritiene utile ipotizzare qualche situazione di reddito cumulativo, con la conseguente indicazione dell'importo spettante. Ad esempio, nel caso di nucleo composto dal pensionato e da un familiare convivente, i limiti di reddito, personale e cumulativo, sono rispettivamente pari a L. 200.000 e a L. 2.973.450 (L. 2.773.450 + L. 200.000). Nel caso che il reddito personale sia pari o superiore a L. 200.000 oppure il reddito cumulativo (comprensivo di quello eventualmente posseduto dal pensionato) sia pari o superiore a L. 2.973.450, la maggiorazione sociale non spetta; nel caso di reddito personale pari a L. 100.000 e di reddito cumulativo pari a L. 2.950.000, la maggiorazione e' dovuta nell'importo di L. 23.450 (differenza tra L. 2.973.450 e L. 2.950.000); nel caso di reddito personale pari a L. 100.000 e di reddito cumulativo pari a L. 2.000.000, la maggiorazione e' dovuta nell'importo di L. 100.000 (differenza tra L. 200.000 e L. 100.000). 4 - DOMANDA DELLA MAGGIORAZIONE E DECORRENZA Per ottenere la maggiorazione gli interessati devono presentare alle competenti Sedi dell'Istituto apposita domanda compilata sul modulo di cui all'allegato fac-simile (all. n. 2), gia' distribuito alle Sedi che deve essere corredata dal certificato di stato di famiglia. La domanda deve essere compilata in ogni sua parte, secondo le indicazioni contenute nelle apposite "Avvertenze" e deve contenere la indicazione dei redditi posseduti dal richiedente e dai familiari conviventi risultanti dal certificato di stato di famiglia, limitatamente ai soggetti menzionati al punto A delle "Avvertenze" stesse. Come previsto dalla stessa legge, la dichiarazione di responsabilita' circa la esistenza dei prescritti requisiti e' resa dal richiedente il quale, quindi, nell'ipotesi che faccia parte di un nucleo familiare, si assume la responsabilita' della dichiarazione non solo con riferimento ai redditi propri, ma anche con riferimento ai redditi degli altri componenti il nucleo familiare. Nel modulo di domanda e' stato previsto che il richiedente dichiari, altresi', se uno o piu' dei familiari in questione abbiano a loro volta presentato domanda intesa ad ottenere i benefici previsti dall'articolo 1 o dall'articolo 2 (aumento della pensione sociale) della legge n. 140/1985, ovvero se abbiano riscosso gli stessi all'Ufficio pagatore a norma dell'8 comma dell'articolo 1 e del 10 comma dell'articolo 2 (v. successivo punto 5). Tale indicazione risponde alla esigenza di tener conto degli incrementi di reddito derivanti dal riconoscimento di uno dei benefici ai fini del diritto e/o della misura dell'altro. L'articolo 1 non prevede che la sottoscrizione della dichiarazione sia autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge n. 15/1968 (6), una disposizione in tal senso, presente in uno dei precedenti testi della norma in esame, non e' poi comparsa nel testo definitivamente approvato. Dal che si ricava che nella ipotesi in considerazione il legislatore ha ritenuto non essenziale la formalita' della autentica della sottoscrizione che tante difficolta' ha comportato per gli interessati e gli uffici in occasione delle dichiarazioni rese ai fini del riconoscimento del diritto ad altre prestazioni previdenziali correlate al possesso di determinati ammontari di reddito. La maggiorazione sociale decorre dal 1 giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. La legge, peraltro, dispone che, qualora la domanda sia presentata nel primo anno di applicazione della legge (e, percio', fino al 31 dicembre 1985, tenuto conto che, a prescindere dalla data di entrata in vigore della legge, l'articolo 1 si applica con effetto dal 1 gennaio 1985) la maggiorazione decorre comunque dal 1 gennaio 1985 ovvero dal mese successivo a quello di compimento del 65 anno di eta', se tale requisito si matura successivamente al 31 dicembre 1984. 5 EROGAZIONE IMMEDIATA DELLA MAGGIORAZIONE Come accennato al precedente punto 4, l'ottavo comma dell'articolo 1 normativa in esame l'I.N.P.S. possa provvedere alla erogazione della maggiorazione sociale sulla base di una dichiarazione resa dall'interessato all'atto della riscossione, attestante l'esistenza dei prescritti requisiti di legge. Si e' posto al riguardo il problema se, una volta riscossa la maggiorazione, l'interessato fosse ugualmente tenuto a presentare una formale domanda. Si e' ritenuto in proposito che il disposto del comma 8 citato, costituendo alla lettera legittimazione per l'I.N.P.S. alla erogazione immediata della maggiorazione subordinatamente alla sottoscrizione della prescritta dichiarazione da parte degli interessati, non esima, peraltro, questi ultimi dall'obbligo della formale presentazione della domanda. Pertanto, anche coloro che hanno gia' riscosso la prestazione, devono inoltrare formale domanda alla Sede dell'I.N.P.S. territorialmente competente. Con successiva circolare saranno fornite istruzioni per l'acquisizione di tali domande e per l'espletamento della relativa istruttoria. 6 RICORSI Contro i provvedimenti adottati in materia di maggiorazione sociale dalle Sedi dell'Istituto e' ammessa facolta' di ricorso agli Organi competenti a pronunciarsi sui ricorsi relativi ai sottostanti trattamenti pensionistici. Conseguentemente, i ricorsi in parola vanno proposti, in prima istanza, ai comitati provinciali e, in seconda istanza, al Comitato regionale, per quanto riguarda i pensionati a carico del F.P.L.D.; ai competenti Comitati di vigilanza, per quanto riguarda i pensionati a carico delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi e per i minatori. 7 SANZIONI La norma in esame stabilisce infine che, ove si accerti che l'interessato ha indebitamente riscosso somme a titolo di maggiorazione sociale e' tenuto, oltre alla restituzione di quanto percepito al predetto titolo, anche al pagamento di una pena pecuniaria - la cui sanzione e' comminata dalle competenti sedi periferiche dell'I.N.P.S. - pari a cinque volte l'importo delle somme indebitamente percepite; il corrispondente importo e' devoluto al Fondo sociale al quale e' attribuito l'onere derivante dalla erogazione della maggiorazione sociale. La disposizione merita un maggiore approfondimento volto a definire l'esatto campo di applicazione ed i precisi casi in cui la sanzione prevista deve essere comminata. Si fa riserva, pertanto, di impartire le necessarie istruzioni, allorquando sull'argomento si saranno pronunciati i competenti Organi dell'Istituto. II - PENSIONI ASSORBITE NEL TRATTAMENTO MINIMO (articolo 3) 1 Contenuto della norma L'articolo 3 della legge n. 140/1985 prevede l'attribuzione di un aumento complessivo di L. 100.000 mensili, da scaglionarsi in un triennio, a favore dei titolari di pensione a carico dell'A.G.O. o della Gestione speciale per i minatori, di importo superiore al trattamento minimo alla data di decorrenza originaria o successivamente per effetto della liquidazione di supplementi e poi assorbite nel trattamento minimo stesso. La situazione ipotizzata dal legislatore puo' essersi verificata per uno dei motivi appresso specificati: a) per effetto dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 19 della legge n. 153/1969 (7) e dell'articolo 10 della legge n. 160/1975 (8) che prevedevano che la perequazione automatica si applicasse dal 2 anno successivo a quello di decorrenza della pensione; la suddetta situazione riguarda le pensioni aventi decorrenza anteriore al 1 gennaio 1978, tenuto conto che in applicazione del disposto dell'articolo 16 dell legge n. 843/1978 (9) le pensioni aventi decorrenza dal 1 gennaio 1978 e successiva sono state comprese nella perequazione relativa all'anno successivo a quello di decorrenza della pensione. A causa della esclusione per un anno della perequazione automatica, sono state assorbite nel trattamento minimo le pensioni che a calcolo superavano di poco l'importo del trattamento minimo stesso; b) per effetto dell'applicazione della norma di cui all'articolo 19 della legge n. 843/1978 la quale prevedeva che, a far tempo dal 1 gennaio 1979, nel caso di titolari di due o piu' pensioni le quote aggiuntive in cifra fissa, l'indennita' integrativa speciale o altro analogo trattamento collegato con l'aumento del costo della vita fossero corrisposti una sola volta. Le pensioni dell'A.G.O. interessate all'applicazione di tale norma hanno avuto titolo dal 1 gennaio 1979 soltanto agli aumenti percentuali annui di "dinamica salariale reale" (differenza tra la dinamica salariale e l'aumento del costo della vita) con la conseguenza che il loro importo puo' essere divenuto inferiore a quello del trattamento minimo anche in casi in cui esso era notevolmente superiore al trattamento minimo stesso; c) per effetto della elevazione per legge del trattamento minimo, in misura superiore a quella derivante dalla applicazione della perequazione automatica (legge n. 114/1974, art. 1 (10) e legge n. 119/1981, art. 22) (11). 2 ATTRIBUZIONE DEGLI AUMENTI E PEREQUAZIONE DEGLI STESSI L'aumento previsto dall'articolo 3 compete sia alle pensioni dirette che alle pensioni ai superstiti, con l'avvertenza che, qualora queste ultime derivino da pensione diretta rientrante nella fattispecie considerata dal 1 comma dell'articolo 3, l'aumento deve essere ridotto in aliquota di reversibilita' secondo l'esplicito disposto del 2 comma dello stesso articolo 3. Anche l'aumento disposto dalla norma in esame e' scaglionato in un triennio ed e' attribuito nella misura di un terzo dal 1 gennaio 1985, di un ulteriore terzo dal 1 gennaio 1986 e del residuo importo dal 1 gennaio 1987. La norma in esame, diversamente da quanto disposto a proposito degli aumenti stabiliti da altre disposizioni del provvedimento stesso, non prevede esplicitamente se l'aumento debba essere o meno assoggettato alla disciplina della perequazione automatica. Tenuto conto, tuttavia, che l'aumento di cui all'articolo 3 diventa parte integrante dell'importo di pensioni in pagamento e che il 2 comma dell'articolo 21 della legge n. 730/1983 (12) chiaramente stabilisce che gli aumenti percentuali di perequazione automatica si applicano sull'importo della pensione spettante alla fine del trimestre precedente, si ritiene che anche l'importo relativo agli aumenti previsti dalla disposizione in esame debba essere assoggettato alla perequazione automatica. Cio' detto per quanto concerne la applicazione in via generale della norma considerata, si illustrano gli effetti che derivano dall'attribuzione dell'aumento a seconda che al 1 gennaio 1985 la pensione sia: - di importo inferiore al trattamento minimo; - integrata totalmente o parzialmente al trattamento minimo; - "cristallizzata" a norma dell'articolo 6, comma 7, della legge n. 638/1983. a) Pensione d'importo inferiore al trattamento minimo. Nessun aspetto particolare emerge nel caso in cui la pensione in pagamento alla quale l'aumento deve essere attribuito sia di importo inferiore a quello del trattamento minimo; in tal caso l'importo della pensione adeguata spettante al 1 gennaio 1985, aumentato dell'incremento dovuto a norma dell'articolo 3, costituira' di fatto il nuovo importo di pensione complessivamente dovuto, perequabile e riversibile qualora trattasi di pensione diretta. b) Pensione integrata totalmente o parzialmente al trattamento minimo. Nel caso che la pensione sia integrata - totalmente o parzialmente - al trattamento minimo, l'aumento previsto dall'articolo 3 deve essere corrisposto in aggiunta all'importo della pensione in pagamento e non a quello della pensione a calcolo; solo cosi' operando il beneficio previsto determina un effettivo incremento della pensione in essere e non resta assorbito dalla quota di integrazione - totale o parziale - al minimo. Si ritiene, tuttavia, che la pensione non perda la sua natura di pensione al minimo per cui la stessa, a seguito della attribuzione dell'aumento in parola, risultera' di fatto costituita di tre elementi e precisamente: della pensione cosiddetta adeguata o a calcolo; della quota di integrazione totale o parziale al minimo; dell'incremento ex art. 3. Ne consegue, che, ove venga meno il diritto alla integrazione al minimo (ad esempio per effetto della liquidazione di altra pensione sulla quale la integrazione deve essere riconosciuta a norma del 3 comma dell'articolo 6 della legge n. 638/1983) ovvero ove si debba procedere alla liquidazione di una pensione ai superstiti per morte del pensionato, l'importo della pensione sara' determinato senza tener conto della quota di integrazione al minimo. Del pari, nel caso di liquidazione di un supplemento, il relativo importo restera' assorbito dalla quota di integrazione al minimo. La conclusione esposta trova fondamento nella considerazione, da un lato, che l'art. 3 in esame - a differenza di quanto stabilisce, invece, il successivo art. 4 - dispone soltanto un aumento della pensione e non ne prevede la riliquidazione e, dall'altro che nella norma citata non e' dato di rinvenire alcun elemento che consenta di sostenere che l'importo del trattamento minimo maggiorato dell'aumento in parola costituisca il nuovo importo della pensione "adeguata". Il Comitato speciale del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pur ritenendo che per intanto debbano seguirsi i criteri prima indicati, ha tuttavia chiesto che sullo specifico argomento fosse acquisito il pensiero dei Ministeri vigilanti. E' stato osservato al riguardo, da parte del Comitato, che la ratio della norma e' da ricercarsi nell'intento di sottrarre alla specifica disciplina dei trattamenti minimi - quale attualmente risulta regolata dall'art. 6 della legge n. 638/1983 - le pensioni il cui importo a "calcolo", gia' superiore a quello del trattamento minimo e' stato successivamente assorbito in quest'ultimo per effetto della applicazione penalizzante di alcune particolari disposizioni di legge succedutesi nel tempo. c) Pensione "cristallizzata". Anche nel caso di pensione con trattamento minimo "cristallizzato" ai sensi dell'articolo 6, 7 comma, della legge n. 638/1983 (13), l'aumento previsto dell'articolo 3 deve essere corrisposto in aggiunta al trattamento minimo cristallizzato. Anche in questa ipotesi, nel caso ad esempio di liquidazione di pensione ai superstiti per morte del pensionato, l'importo della pensione dovra' essere determinato senza tenere conto della eventuale quota di integrazione ancora in essere alla data del decesso del pensionato. III - PENSIONI ACQUISITE CON PIU' DI 780 CONTRIBUTI SETTIMANALI (ART. 4) 1 Contenuto della norma e condizioni per la sua applicazione. L'articolo 4 prevede la riliquidazione delle pensioni integrate al trattamento minimo, acquisite con piu' di 780 contributi settimanali effettivi e figurativi, e stabilisce gli incrementi minimi e massimi che possono derivare dalla riliquidazione stessa. Le condizioni per l'attribuzione dei miglioramenti previsti dalla norma in esame sono che la pensione: a) abbia decorrenza anteriore al 1 gennaio 1984; b) sia integrata al trattamento minimo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 638/1983; c) abbia avuto titolo o abbia comunque titolo alla maggiorazione prevista dall'art. 14 quater, 3 e 4 comma, della legge n. 33/1980 (14) per le pensioni integrate al minimo dell'A.G.O., della gestione per i minatori e del soppresso Fondo invalidita' vecchiaia e superstiti per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia, qualora le pensioni stesse siano state attribuite per effetto di un numero di settimane di contribuzione effettiva e figurativa non inferiore a 781. Quanto alla condizione indicata sub b) si ritiene che non sussistano motivi per escludere dai miglioramenti previsti dalla disposizione in esame le pensioni integrate "parzialmente" al minimo ai sensi del 2 comma dell'articolo 6 della legge n. 638/1983 (15). Cio' per la considerazione, da un lato, che l'articolo 4 in esame fa generico riferimento alle pensioni "integrate al trattamento minimo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 638/1983", tra le quali non possono non rientrare quelle integrate parzialmente, e, dall'altro, perche', come previsto con la circolare n. 60097 A.G.O. e n. 939 E.A.D. del 19 luglio 1984, (16) parte seconda, punto 1.2, anche alle pensioni parzialmente integrate al minimo spetta la maggiorazione prevista dal richiamato 3 comma dell'art. 14 quater della legge n. 33/1980, circostanza questa che, come innanzi detto, costituisce uno dei presupposti per l'attribuzione dell'aumento in parola. Si e' ritenuto che la disciplina dettata dall'articolo 4 in esame debba trovare applicazione anche nei confronti delle pensioni integrate al minimo il cui importo e' stato cristallizzato a norma dell'articolo 6, 7 comma, della legge n. 638/1983, per effetto del successivo superamento dei limiti di reddito. Se infatti, a stretto rigore, potrebbe sostenersi che per tali pensioni e' venuto meno il diritto alla integrazione, deve tuttavia considerarsi che anche dette pensioni beneficiano in effetti di una quota di integrazione al minimo sia pure "cristallizzata" e che anche ai pensionati in parola e' stata garantita, in aggiunta al trattamento minimo cristallizzato, la maggiorazione ex art. 14 quater, commi 3 e 4, nella misura in essere alla data di cessazione del diritto alla integrazione, per cui, anche se nell'importo cristallizzato, il loro trattamento pensionistico corrisponde a quello delle pensioni al minimo acquisite con oltre 780 contributi settimanali (cfr. circolare n. 60091 A.G.O. e n. 19603 del 30 dicembre 1983, punto 5). 2 CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI MIGLIORAMENTI Per la determinazione dei miglioramenti da attribuire, la norma in esame individua un procedimento che si articola in due diversi tipi di aumento: uno calcolato in misura costante per ogni anno di contribuzione effettiva e figurativa fatta valere alla data di decorrenza della pensione, ed uno calcolato in misura percentuale sull'importo della pensione non integrata al minimo. Piu' specificamente, il procedimento che in concreto occorre seguire per la determinazione degli aumenti in questione puo' essere riassunto nei termini che seguono: a) si determina un primo aumento da calcolarsi nella misura di L. 2.000 per ogni anno di contribuzione effettiva e figurativa fatto valere alla data di decorrenza della pensione; dal computo e' esclusa la contribuzione volontaria, come d'altra parte gia' avviene per l'applicazione dei benefici previsti dalla previgente normativa per i titolari di pensioni minime costituite con piu' di 780 contributi settimanali. Considerato che la struttura del sistema di computo dell'anzianita' contributiva e' articolata su base settimanale, anche l'importo annuo di lire 2.000 sara' rapportato a settimana; pertanto, per ciascuna settimana dovra' essere attribuito l'importo di lire 38,461, pari ad 1/52 di lire 2.000; b) si determina la misura dell'aumento percentuale, che si ottiene moltiplicando il numero delle settimane di contribuzione effettiva e figurativa fatto valere per il coefficiente risultante dalla tabella riportata nell'articolo 4 in corrispondenza dell'anno di decorrenza della pensione e dividendo il risultato per 52. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 4, ambedue gli aumenti del comma 1 - da ridursi, per le pensioni ai superstiti, in proporzione alle aliquote di riversibilita' - si applicano all'importo della pensione, non integrata, spettante al 31 dicembre 1984, quale risultera' dal ricalcolo effettuato secondo i criteri di cui all 'articolo 6, 6 comma, della legge n. 638/1983; detti criteri prevedono, si ricorda, il ricalcolo della pensione adeguata, applicando all'importo in vigore alla data di decorrenza della pensione le percentuali di rivalutazione dei trattamenti minimi di pensione nel frattempo intervenute (cfr. le istruzioni fornite con la circolare n. 60091 A.G.O. e n. 19603 O. del 31 dicembre 1983). Secondo la espressa disposizione del comma 4 della norma in esame, la riliquidazione delle pensioni in parola, effettuata secondo i criteri prima indicati e che costituisce il nuovo importo della pensione adeguata, assorbe la maggiorazione prevista dall'art. 14 quater, commi 3 e 4, della legge n. 33/1980 per le pensioni minime costituite con piu' di 780 contributi settimanali. 3 MISURA MINIMA E MASSIMA DEGLI INCREMENTI E MODALITA' DI ATTRIBUZIONE A norma del 5 comma dell'art. 4 in esame, la riliquidazione delle pensioni in argomento, da effettuarsi secondo le modalita' prima descritte, non puo' tuttavia comportare un incremento di pensione superiore a lire 80.000 mensili ovvero inferiore a lire 40.000 mensili rispetto all'importo in pagamento alla data del 31 dicembre 1984. I commi 5 e 6 dell'art. 4 precisano, inoltre, le modalita' di attribuzione degli aumenti nei limiti spettanti. A tali fini la norma distingue a seconda che l'incremento, calcolato secondo i criteri che precedono, sia dovuto nella misura minima di lire 40.000 mensili, ovvero in misura superiore fino al massimo di lire 80.000 mensili. Nella prima ipotesi e' attribuito: - dal 1 gennaio 1985 un incremento di lire 20.000 mensili rispetto all'importo di pensione in pagamento al 31 dicembre 1984; - dal 1 gennaio 1986 un ulteriore incremento di lire 10.000 mensili rispetto all'importo di pensione in pagamento al 31 dicembre 1985; - dal 1 gennaio 1987 un ulteriore incremento di lire 10.000 mensili rispetto all'importo di pensione in pagamento al 31 dicembre 1986. Nell'ipotesi, invece, che l'incremento sia superiore a lire 40.000 mensili esso deve essere attribuito nel modo seguente: - ulteriori L. 20.000 mensili dal 1 gennaio 1986; - il rimanente importo - fermo restando il limite massimo di lire 80.000 mensili - da 1 gennaio 1987. In caso di decesso del pensionato prima della corresponsione dell'intero aumento spettante, e cioe' prima del 1 gennaio 1987, ai fini della eventuale liquidazione della pensione ai superstiti deve computarsi solo l'importo relativo agli aumenti corrisposti al date causa. I successivi aumenti saranno corrisposti, in aliquota, alle rispettive scadenze. 4 IMPORTI DI PENSIONE SPETTANTI A SEGUITO DELLA RILIQUIDAZIONE Come espressamente prevede il 5 comma dell'art. 4, gli incrementi della pensione conseguenti all'applicazione della norma in esame sono assoggettati alla disciplina della perequazione automatica, ne', d'altra parte, potrebbe essere diversamente, tenuto conto che l'importo di pensione quale risultera' determinato per effetto della riliquidazione prevista dalla norma stessa costituisce, a tutti gli effetti, come gia' detto, il nuovo importo della pensione adeguata. Si illustrano di seguito gli effetti della riliquidazione, a seconda della natura della pensione in essere al 31 dicembre 1984. 4.1 Pensioni integrate al trattamento minimo. Per le pensioni che al 31 dicembre 1984 risulteranno integrate totalmente al trattamento minimo., l'incremento di L. 20.000 da corrispondersi con effetto dal 1 gennaio 1985 andra' ad aggiungersi all'importo del trattamento minimo in essere al 31 dicembre 1984 per le pensioni costituite con piu' di 780 contributi settimanali (L. 364.050) e verra' perequato alle decorrenze del 1 febbraio 1985, del 1 maggio 1985, del 1 agosto 1985 e del 1 novembre 1985 con le previste percentuali, rispettivamente, del 2%, dell'1,8%, dell'1,6% e dell'1,4%. Gli importi delle pensioni in argomento risulteranno, pertanto, determinati per l'anno 1985 nelle seguenti misure: L. 384.050 dal 1.01.1985 L. 391.750 dal 1.02.1985 L. 398.800 dal 1.05.1985 L. 405.150 dal 1.08.1985 L. 410.450 dal 1.11.1985 4.2 Pensioni parzialmente integrate al trattamento minimo. Per le pensioni in epigrafe, a conclusione delle operazioni di riliquidazione innanzi illustrate, il nuovo importo della pensione adeguata risultera' superiore di almeno 40 mila lire e di non oltre 80 mila lire mensili rispetto all'importo in pagamento al 31 dicembre 1984; in ogni caso, dal 1 gennaio 1985, tutte le pensioni saranno incrementate di 20 mila lire mensili rispetto a tale importo. A seconda della misura della pensione erogata al 31 dicembre 1984, il nuovo importo di pensione potra' risultare, quindi, pari o superiore a quello del trattamento minimo vigente al 1 gennaio 1985 ovvero inferiore al trattamento minimo stesso. Si chiarisce subito che il trattamento minimo cui ci si riferisce e' quello dovuto alla generalita' dei pensionati (L. 345.700), senza la maggiorazione ex articolo 14 quater della legge n. 33/1980, essendo stata detta maggiorazione assorbita dalla riliquidazione effettuata ai sensi del presente articolo 4. Cio' premesso, qualora l'importo dovuto al 1 gennaio 1985, a norma dei commi 5 e 6 dell'articolo 4, risulti pari o superiore all'importo di L. 345.700, la pensione dalla stessa data non sara' piu', di conseguenza, soggetta alla disciplina dettata dall'articolo 6 della legge n. 638/1983 per l'accertamento del diritto alla integrazione al trattamento minimo. Nell'ipotesi, invece, che la pensione a seguito della riliquidazione risulti, comunque, inferiore all'importo di L. 345.700, la stessa continuera' ad essere assoggettata alla disciplina di cui al predetto articolo 6. Ai sensi di detta norma, quindi, dovra' essere nuovamente accertato, in relazione alla situazione di reddito del pensionato e al nuovo importo della pensione adeguata, il diritto alla integrazione, totale o parziale, al trattamento minimo. Anche in tal caso, al trattamento complessivo dovuto non si aggiungera' la maggiorazione ex articolo 14 quater della legge n. 33/1980, essendo stata questa assorbita dalla riliquidazione ai sensi dell'articolo 4. Le suddette operazioni saranno ripetute alle successive scadenze del 1 gennaio 1986 e 1 gennaio 1987, in occasione della erogazione dei residui incrementi previsti dall'articolo 4. 4.3 Pensioni con trattamento minimo "cristallizzato". Per le pensioni in epigrafe, la riliquidazione prevista dall'articolo 4 andra' ad incrementare, nei limiti della misura minima e massima di L. 40.000 e L. 80.000 mensili, l'importo della pensione "cristallizzata" in pagamento al 31 dicembre 1984, con un aumento, in ogni caso, di L. 20.000 mensili dal 1 gennaio 1985. L'importo dovuto alla predetta data costituira' la nuova pensione adeguata e, quindi, a differenza della pensione "cristallizzata" di provenienza, sara' assoggettato alle periodiche perequazioni automatiche a decorrere dal 1 febbraio 1985. Nei casi in cui l'importo dovuto al 1 gennaio 1985 risultera' pari o superiore a L. 345.700 (importo del trattamento minimo), la pensione non sara' piu' soggetta alla disciplina dell'articolo 6 della legge n. 638/1983 e dovra', quindi, prescindersi dall'accertamento della situazione di reddito del pensionato. Nel caso in cui la pensione risulti, invece, inferiore all'importo del trattamento minimo, l'eventuale diritto alla integrazione al minimo continuera' ad essere subordinato alla situazione di reddito del pensionato. 5 INCUMULABILITA' DEI BENEFICI PREVISTI DALL'ART. 3 E DELL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 140/1985. I pensionati che abbiano eventualmente diritto ai benefici previsti sia dall'articolo 3 (aumento di 100 mila lire mensili per le pensioni assorbite nel trattamento minimo) che dall'articolo 4 non possono cumulare i due benefici: nei loro confronti si corrispondera' il trattamento piu' favorevole al 1 gennaio 1985 giusto il disposto del comma 7 dell'articolo 4. 6 ABROGAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 14 QUATER, COMMI 3 E 4, DELLA LEGGE N. 33/1980. L'ultimo comma dell'articolo 4 dispone che, a decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 140/1985, sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 14 quater, commi 3 e 4 della legge n. 33/1980, e cioe' delle norme che prevedono l'attribuzione di una maggiorazione ai titolari di pensione a carico del F.P.L.D. integrate al trattamento minimo, costituite da almeno 781 settimane di contribuzione effettiva e figurativa. In conseguenza della suddetta abrogazione, per le pensioni in discorso si verificheranno in concreto tre diverse situazioni: a) le pensioni aventi decorrenza anteriore al 1 gennaio 1984 beneficeranno della riliquidazione prevista dall'art. 4 della legge n. 140/1985; b) le pensioni aventi decorrenza compresa tra il 1 gennaio 1984 e fino alla data di entrata in vigore della legge (6 maggio 1985) continueranno ad aver titolo alla maggiorazione prevista dall'art. 14 quater, commi 3 e 4 della legge n. 33/1980; c) le pensioni aventi decorrenza dal 1 giugno 1985 (1 giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge) integrate totalmente o parzialmente al trattamento minimo, non avranno titolo ad alcuna maggiorazione, indipendentemente dal periodo di contribuzione effettiva e figurativa che possano far valere. IV - MIGLIORAMENTI DELLE PENSIONI DEL F.P.L.D. DI IMPORTO SUPERIORE AL TRATTAMENTO MINIMO, AVENTI DECORRENZA ANTERIORE AL 1 LUGLIO 1982 (ART. 5) L'articolo 5 dispone, con effetto dal 1 gennaio 1985, aumenti percentuali delle pensioni di importo superiore a quello del trattamento minimo a carico del F.P.L.D. e della gestione speciale per i minatori, aventi decorrenza anteriore al 1 luglio 1982; gli aumenti spettano sia alle pensioni autonome che a quelle supplementari. Le percentuali di aumento sono articolate in quattro classi differenziate in relazione alla data di decorrenza della pensione e sono pari: - al 40 per cento per le pensioni con decorrenza anteriore al 1 maggio 1968; - al 32 per cento per le pensioni con decorrenza nel periodo 1 maggio 1968-31 dicembre 1971; - al 20 per cento per le pensioni con decorrenza nel periodo 1 gennaio 1972-31 dicembre 1977; - all'8 per cento per le pensioni con decorrenza compresa nel periodo 1 gennaio 1978-30 giugno 1982. Anche le pensioni di riversibilita' beneficiano dei predetti aumenti percentuali, con l'avvertenza che ai fini di stabilire l'entita' della percentuale da applicare occorre far riferimento alla data di decorrenza delle pensioni dirette da cui esse provengono. L'aumento percentuale si applica all'importo di pensione spettante al 31 dicembre 1984, al netto dell'importo relativo alle quote in cifra fissa di cui all'articolo 10, comma 3, della legge n. 160/1975 (17) eventualmente attribuite alla pensione stessa. Si ricorda che l'aumento in cifra fissa dal 1 gennaio 1976 al 30 aprile 1984 ha costituito, secondo la normativa vigente anteriormente alla emanazione della nuova disciplina di perequazione automatica delle pensioni introdotta dall'articolo 21 della legge n. 730/1983, uno degli elementi per la perequazione delle pensioni del F.P.L.D. di importo superiore al trattamento minimo e che dal 1 gennaio 1979, per effetto dell'applicazione dell'articolo 19 della legge n. 843/1978, non erano dovute al pensionato che fosse titolare di altra pensione sulla quale spettasse l'indennita' integrativa speciale di cui all'articolo 1 della legge n. 364/1975. Cio' considerato, l'importo complessivo massimo da scorporare e' di L. 468.010 per le pensioni dirette e indirette di importo superiore al trattamento minimo fin dall'origine - per le quali non abbia mai trovato applicazione l'articolo 19 della legge n. 843/1978 - aventi decorrenza anteriore al 1 gennaio 1975; per la altre situazioni, l'importo complessivo da detrarre varia caso per caso in relazione alla decorrenza della pensione ed alla eventuale incidenza del disposto limitativo dell'articolo 19 della legge n. 843/1978. Secondo quanto disposto dal comma 4, dagli aumenti pensionistici previsti dall'articolo 5 non possono comunque derivare, per ciascuna classe, aumenti mensili superiori, rispettivamente, a L. 85.000; a L. 70.000; L. 40.000 e a L. 25.000. Anche gli aumenti previsti dalla norma in esame sono corrisposti con pagamenti frazionati a partire da 1 gennaio 1985, e precisamente: entro un importo pari al 40% dei limiti massimi dal 1 gennaio 1985, ad un ulteriore 30 per cento dal 1 gennaio 1986 e per il residuo importo dal 1 gennaio 1987. Nel prospetto che segue sono riepilogati i criteri di determinazione degli aumenti e le modalita' di corresponsione degli stessi nel triennio con riferimento alla ipotesi che essi spettino nei limiti massimi previsti dalla legge. ------------------------------------------------------------------------- Limite massimo Attribuzione dell'aumento Decorrenza Percentuale di aumento pensione di aumento mensile dal 1.1.85 dal 1.1.86 dal 1.1.87 ------------------------------------------------------------------------- Ante 1.5.68 40% L. 85.000 34.000 25.500 25.500 1.5.68/31.12.71 32% L. 70.000 28.000 21.000 21.000 1.1.72/31.12.77 20% L. 40.000 16.000 12.000 12.000 1.1.78/30.06.82 8% L. 25.000 10.000 7.500 7.500 ------------------------------------------------------------------------- Gli aumenti di pensione conseguenti alla applicazione dell'articolo 5 fanno parte integrante della pensione dalla data di spettanza e sono, quindi, assoggettati alla disciplina della perequazione automatica con effetto dalla prima perequazione successiva, come esplicitamente dispone l'ultimo comma dell'articolo 5. Poiche' gli aumenti sono corrisposti, come detto, ad iniziare dal 1 gennaio 1985, la prima perequazione sara' applicata con decorrenza dal 1 febbraio 1985. V - MAGGIORAZIONE DEL TRATTAMENTO DI PENSIONE PER GLI EX COMBATTENTI (ART. 6) 1 Contenuto della norma e condizioni per il diritto L'articolo 6 della legge n. 140/1985 dispone, a favore degli ex combattenti, una maggiorazione riversibile del trattamento di pensione nella misura di L. 30.000 mensili. L'attribuzione della maggiorazione in parola e' subordinata alle condizioni che il richiedente: a) sia titolare di pensione con decorrenza successiva al 7 marzo 1968 a carico dell'A.G.O., delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi e per i minatori; b) appartenga ad una delle categorie previste dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni; c) non abbia usufruito o non abbia titolo a fruire, anche in parte, dei benefici previsti dalla citata legge n. 336/1970. Quanto alla condizione sub c) si precisa che, almeno per il momento, la maggiorazione prevista dall'art. 6 deve essere attribuita, ricorrendo beninteso le altre condizioni, soltanto sulle pensioni dirette, sulle pensioni di riversibilita', secondo il preciso disposto del primo comma dell'articolo 6, spetta, in aliquota, la maggiorazione gia' attribuita sulla pensione diretta. Non si ritiene, in altre parole, che i superstiti di ex combattenti abbiano titolo ad ottenere la maggiorazione in argomento nei casi in cui il dante causa sia deceduto prima della data di entrata in vigore della legge n. 140/1985 oppure dopo tale data, ma senza aver richiesto la maggiorazione. Cio' per la considerazione, da un lato, che la formulazione della norma induce a ritenere che i destinatari sono da individuarsi unicamente negli appartenenti alle categorie previste dalla legge e, dall'altro, che il diritto a chiedere la maggiorazione e' personale e non trasmissibile. Su tale specifico punto e' stato, peraltro, chiesto il parere dei Ministeri vigilanti ai quali, in relazione ad una specifica richiesta del Comitato speciale del fondo pensioni lavoratori dipendenti, e' stato chiesto di valutare la possibilita' di estendere l'applicazione dei benefici in parola anche ai superstiti di ex combattenti. Per quanto riguarda, poi, i tipi di pensione sulle quali la maggiorazione puo' essere attribuita, si precisa che in essi sono da comprendere non solo le pensioni di anzianita', di vecchiaia, di invalidita' e di inabilita', ma anche gli assegni di invalidita' erogati ai sensi della legge n. 222/1984; a prescindere, infatti, dalla denominazione giuridica di queste ultime, si e' ritenuto che anche dette prestazioni possano qualificarsi "trattamenti di pensione". La maggiorazione in parola compete anche sulle pensioni supplementari, sempreche' beninteso l'interessato non abbia gia' usufruito - come e' probabile - o non abbia titolo a fruire sull'altra pensione dei benefici previsti dalla legge n. 336/1970. Per quanto riguarda la condizione sub b) si precisa che destinatari della maggiorazione ex art. 6 sono le categorie previste dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni (cfr. articolo 1 della legge n. 336/1970; articolo unico della legge 8 luglio 1971, n. 541 (18); articolo 1 della legge 9 ottobre 1971, n. 824 (19). Hanno, pertanto, diritto all'applicazione della normativa introdotta dall'art. 6 della legge n. 140/1985 i soggetti appartenenti ad una delle categorie indicate nel prospetto che si allega (all. n. 3) nel quale e' altresi' indicata la documentazione che deve essere acquisita ai fini di documentare l'appartenenza ad una delle qualifiche stesse. Per quanto riguarda la condizione sub c), secondo cui la maggiorazione non spetta ai pensionati che abbiano usufruito o abbiano titolo a fruire, anche in parte, dei benefici previsti dalla citata legge n. 336/1970, si ricorda che i benefici stessi sono consistiti: nell'attribuzione della retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta prima della cessazione dal servizio; nell'aumento dell'anzianita' assicurativa di 7 o 10 anni utili sia ai fini del diritto sia agli effetti della determinazione della misura della pensione e, infine, nella riduzione del limite di eta', pari a meta' del periodo di anzianita' spettante in relazione alla qualifica rivestita, nei casi in cui tale limite e' previsto per il conseguimento del diritto a pensione. I benefici anzidetti sono stati riconosciuti in favore dei dipendenti da Amministrazioni dello Stato, da Enti pubblici o di diritto pubblico nonche' in favore di dipendenti pubblici che abbiano avuto diritto a pensione nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. 2 ATTRIBUZIONE DELLA MAGGIORAZIONE E MODALITA' DI CORRESPONSIONE. La maggiorazione e' attribuita a seguito di presentazione di esplicita domanda degli interessati. Per i richiedenti gia' titolari di pensione e' stato predisposto apposito modulo (all. n. 4) trasmesso alle Sedi con la lettera n. 2905475 del 30 aprile 1985. La maggiorazione di lire 30.000 e' corrisposta nella misura del 50% a decorrere dal 1 gennaio 1985 e per il residuo importo dal 1 gennaio 1987. L'incremento attribuito diviene parte integrante del trattamento di pensione ed e' assoggettato alla disciplina della perequazione automatica. L'ultimo comma dell'articolo 6 dispone che, qualora la pensione sia integrata al trattamento minimo - per tali debbono "cristallizzate" ai sensi dell'art. 6 della legge n. 638/1983 - la maggiorazione non e' riassorbita dall'integrazione ma si aggiunge all'importo complessivo senza, peraltro, trasformarne la natura. Per quanto concerne gli effetti economici, il comma 4 dispone testualmente che essi decorrono "... dal 1 gennaio 1985 per le pensioni in godimento e dal 1 giorno del mese successivo alla presentazione della relativa domanda per i futuri pensionati". Il legislatore ha voluto, percio', operare una netta distinzione tra pensioni "in godimento" e "futuri pensionati ", facendo decorrere gli effetti economici per i primi dal 1 gennaio 1985 e per i secondo dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Per quanto concerne le pensioni in godimento, si ritiene, anche se la espressione usata non e' tecnicamente corretta, che esse siano da individuare in quelle liquidate o da liquidare con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge. Peraltro, la maggiorazione deve essere corrisposta con effetto dal 1 gennaio 1985 se la pensione ha decorrenza dal 1 gennaio 1985 o da data anteriore (purche' successiva al 7 marzo 1968); per contro, nel caso di pensione avente decorrenza successiva al 1 gennaio 1985, la maggiorazione deve essere liquidata con la stessa decorrenza della pensione. Per quanto concerne le future pensioni - da individuare in quelle aventi decorrenza da data successiva a quella di entrata in vigore della legge - la maggiorazione, se spettante, decorre dalla data della relativa domanda. Si ritiene opportuno evidenziare che dalla applicazione della norma puo' conseguire che, nel caso di domanda di maggiorazione presentata contestualmente a domanda di pensione per vecchiaia, la maggiorazione abbia una decorrenza diversa da quella della pensione, allorquando, in applicazione dell'art. 6 della legge n. 155/1981, quest'ultima sia fissata dalla data - anteriore - di compimento dell'eta' pensionabile o di perfezionamento dei requisiti. VI - MASSIMALE DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE (ART. 9) L'art. 9 dispone che dal 1 gennaio 1985 il limite massimo di retribuzione annuo pensionabile di cui all'art. 19 della legge n. 155/1981 e successive modificazioni e' elevato a L. 32.000.000 pari a L. 615.384,62 settimanali. Il nuovo livello del tetto pensionabile si sostituisce a quello gia' fissato per l'anno 1985 in L. 22.819.000, determinato applicando, ai sensi dell'art. 3, 13 comma, della legge n. 297/1982 (20), all'importo in vigore nell'anno 1984 le percentuali di aumento accertate dal D.M. 20 novembre 1984 per la perequazione delle pensioni del F.P.L.D. superiori al trattamento minimo. L'elevazione del limite massimo di retribuzione pensionabile comporta anche l'aumento dell'incremento massimo dovuto alle pensioni a titolo di perequazione percentuale per dinamica salariale tenuto conto che in applicazione del disposto degli ultimi due commi dell'art. 1 del D.L. n. 942/1977 (21), convertito con modificazioni nella legge n. 41/1978 (22), detto aumento non puo' essere superiore a quello che si ottiene applicando lo stesso indice percentuale all'80 per cento del limite massimo di retribuzione pensionabile. In conseguenza, l'incremento massimo attribuibile alle pensioni dal 1 gennaio 1985 per effetto della dinamica salariale, accertata nella misura del + 1,1 per cento, gia' fissato in L. 15.446 mensili in relazione all'importo , massimo di pensione perequabile di L. 1.404.200 e' elevato a L. 21.661, in relazione al nuovo importo massimo di pensione mensile di L. 1.969.150. L'elevazione del tetto disposta dall'art. 9 comportera', quindi, non solo la riliquidazione delle pensioni aventi decorrenza dal 1 gennaio 1985 e successiva, eventualmente gia' liquidate con l'applicazione del piu' basso livello di retribuzione massima pensionabile ma, altresi' la rideterminazione degli incrementi per dinamica salariale per le pensioni di importo superiore a L. 1.404.200. VII - AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE (ART. 2 DELLA LEGGE 140/1985) L'art. 2 della legge n. 140/1985 detta norme intese a disciplinare l'erogazione di un aumento della pensione sociale di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. L'aumento in questione e' di L. 975.000 annue, da ripartire in 13 mensilita' di L. 75.000 ciascuna. Tale misura cosi' fissata dal legislatore per il 1985, e' suscettibile annualmente di variazione disposta con la legge finanziaria e, pertanto, non e' soggetta alla perequazione automatica delle pensioni. L'aumento ex art. 2 e' posto a carico del Fondo sociale e non e' cedibile ne' sequestrabile ne' pignorabile. A - CAMPO DI APPLICAZIONE La prestazione spetta, in presenza degli specifici requisiti che appresso si illustrano, ai titolari di pensione sociale. La prestazione stessa spetta, altresi', per esplicita previsione legislativa, a coloro che sono esclusi dal diritto alla pensione sociale per mancanza dei requisiti reddituali stabiliti dal sopra citato art. 26 della legge n. 153/1969 e successive modificazioni ed integrazioni, ma sono in possesso degli stessi requisiti appresso indicati. B - REQUISITI L'art. 2 della legge n. 140 stabilisce che l'erogazione del miglioramento di cui trattasi e' subordinata alla sussistenza degli stessi requisiti personali (compimento del 65 anno di eta' , possesso della cittadinanza italiana, residenza in territorio italiano) previsti ai fini del diritto alla pensione sociale, nonche' alla sussistenza dei requisiti reddituali indicati ai seguenti punti 1) e 2): 1) soggetti che vivono soli: se l'interessato non fa parte di un nucleo familiare composto di due o piu' persone, non deve possedere redditi propri per un importo pari o superiore alla somma derivante dall'ammontare annuo della pensione sociale e dell'aumento previsto dall'art.2 in esame. Per il 1985, tale importo corrisponde a L. 3.748.450, pari a L. 2.773.450 (pensione sociale) + L. 975.000 (aumento della pensione sociale): 2) soggetti che vivono in nucleo familiare: se l'interessato fa parte di un nucleo familiare composto di due o piu' persone, non deve possedere redditi propri per un importo pari o superiore a quello indicato al precedente punto 1) ne' redditi che, cumulati con quelli degli altri componenti il nucleo familiare, siano pari o superiori all'importo costituito dalla somma dell'ammontare annuo della pensione sociale comprensiva dello aumento di cui all'art. 2 della legge n. 140/1985, dell'ammontare annuo del trattamento minimo a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti nonche', per ciascun componente il nucleo familiare successivo al secondo, di un ulteriore importo pari all'ammontare annuo della pensione sociale. Per il 1985, il limite di reddito personale e' quello specificato al precedente punto 1) (L. 3.748.450). Il limite di reddito familiare, nel caso di un nucleo familiare di due persone, corrisponde a L. 8.432.300, pari a L. 2.773.450 (pensione sociale) + L. 975.000 (aumento della pensione sociale) + L. 4.683.850 (trattamento minimo del F.P.L.D.); nel caso di nuclei familiari superiori a 2 persone, il predetto importo di L. 8.432.300 viene elevato di L. 2.773.450 per ogni ulteriore familiare che faccia parte del nucleo stesso (23). Per quanto concerne la composizione del nucleo familiare agli effetti dei requisiti di cui al punto 2), nonche' la natura dei redditi computabili agli effetti dei requisiti di cui ad entrambi i punti 1) e 2) l'art. 2 contiene le stesse disposizioni dettate in materia per l'art. 1; cio' stante, si fa riferimento, al riguardo a quanto specificato a proposito di detto art. 1 nella Parte I, punti 2-2 e 2-3, secondo periodo, della presente circolare. C - MISURA Ai sensi dell'art. 2 l'aumento puo' spettare nell'intera misura di L. 75.000 mensili ovvero in misura ridotta, a seconda delle condizioni reddituali relative ai singoli casi, avuto riguardo ai limiti reddituali indicati al precedente paragrafo B. Spetta la misura intera nel caso che l'interessato, se vive solo, non possiede alcun reddito oltre ad un reddito d'importo pari all'ammontare annuo della pensione sociale (L. 2.773.450 per il 1985). Se, invece, l'interessato vive in un nucleo familiare, lo stesso, oltre a trovarsi nella condizione di cui sopra, non deve possedere, unitamente all'intero nucleo, redditi pari o superiori ai limiti indicati al paragrafo B, punto 2), detratto un importo pari all'aumento ex art. 2 (L. 975.000 per il 1985). L'aumento spetta in misura ridotta nei seguenti casi: a) se l'interessato vive solo, possiede redditi superiori all'importo annuo della pensione sociale ma inferiori alla somma di tale importo e dell'aumento stesso; b) se l'interessato vive in nucleo familiare, oltre a trovarsi nella condizione sub a), possiede, unitamente all'intero nucleo familiare, redditi inferiori ai limiti di cui al paragrafo B, punto 2), per un importo contenuto nei limiti dell'aumento ex art. 2. Si precisa che nel caso in cui concorrano, in presenza delle condizioni reddituali indicate ai punti a) e b), redditi sia personali che familiari, contenuti nella fascia di L. 975.000 pari all'ammontare dell'aumento, l'aumento spettante va calcolato in modo tale che non comporti, comunque, il superamento dei limiti di reddito di cui ai punti 1) e 2) del paragrafo B. Cio' comporta, in pratica, che all'interessato va corrisposto quello, tra gli importi ridotti che risulterebbero spettanti dal computo dei redditi del richiedente da un lato e del relativo nucleo familiare dall'altro, che risulta di entita' minore. D - DOMANDE Per ottenere le prestazioni in esame, l'art. 2 prevede che sia prodotta formale domanda, corredata dal certificato di stato di famiglia nonche' da una dichiarazione resa dal richiedete in merito sia alla propria situazione reddituale sia a quella dell'eventuale nucleo familiare. Come previsto dalla norma, alla dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed il dichiarante, in caso di dichiarazione non rispondente a verita', e' tenuto, oltre alla restituzione di quanto percepito, anche al pagamento di una pena pecuniaria pari a 5 volte l'importo delle somme indebitamente percepite: al riguardo si formula la stessa riserva di cui al p. 7, Parte I. Ai fini della sottoscrizione della domanda stessa, si precisa che la norma non prevede l'autenticazione della sottoscrizione ai sensi dell'art. 20 della legge n. 15/1968 (v., in proposito, Parte I p. 4). Si richiama l'attenzione delle Sedi sulla circostanza che, nei casi di richiedenti che non siano titolari di pensione sociale, gli stessi, oltre alla compilazione della domanda ai fini del beneficio ex art. 2, dovranno compilare anche la domanda di pensione sociale (Mod. VSR 1). Tale ultima circostanza si rende necessaria per la completa attuazione dell'art. 2 della legge, affinche' risulti il titolo (l'esistenza o meno di una pensione sociale) di acquisizione del beneficio di cui allo stesso art. 2, nonche' ai fini dell'accertamento dei requisiti non reddituali previsti per il diritto al beneficio stesso (24). E - DECORRENZA L'art. 2 prevede che l'aumento di cui si tratta decorre dal 1 giorno del mese successivo a quello in cui e' presentata la relativa domanda. L'art. 2 prevede peraltro, in via transitoria, che coloro che, in possesso dei requisiti di legge, presentino la domanda entro il primo anno di applicazione della legge stessa (e cioe', entro il 31 dicembre 1985) l'aumento decorre dal 1 gennaio 1985 ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono verificati i requisiti medesimi. F - ACCONTO DELL'AUMENTO L'art. 2 prevede, infine, che l'Istituto, in sede di prima applicazione della norma stessa eroghi un acconto dell'aumento della pensione sociale, in misura non superiore a L. 50.000 mensili, sulla base di una dichiarazione sottoscritta dall'interessato su apposito modulo all'atto della riscossione della pensione predetta. Ai fini della corresponsione di detto acconto, come e' noto, gli Uffici pagatori della pensione sociale sono stati interessati dall'Istituto a consegnare a ciascun pensionato un esemplare del Mod.85/MS predisposto per la dichiarazione concernente l'esistenza o meno dei requisiti reddituali per il diritto all'acconto, ed a corrispondere l'acconto stesso nei casi di risposta affermativa. In sede di esame delle domande presentate da tutti coloro che ritengano di aver comunque il diritto all'aumento ex art. 2, in misura intera o ridotta, dovra' essere tenuto conto degli acconti eventualmente percepiti. Giova evidenziare a tal proposito che, per effetto del meccanismo reddituale previsto dall'art. 2, nel caso di nucleo familiare composto di tre o piu' persone, di cui una titolare di trattamento minimo e le altre titolari di pensione sociale, l'aumento stesso, ove corrisposto nella misura intera ad uno dei titolari di pensione sociale, fa venir meno il diritto allo stesso beneficio da parte degli altri pensionati sociali dello stesso nucleo, essendosi verificato, cosi', il superamento dei limiti di reddito familiare di cui al punto 2), paragrafo B. Tenuto conto di cio' e non potendosi escludere che, in sede di esame delle domande di aumento risulti gia' riscosso, nella fattispecie sopra richiamata, l'acconto delle L. 50.000 mensili ad uno dei componenti il nucleo familiare, si sottolinea la circostanza che nulla spetta agli altri componenti in parola. Per gli eventuali casi in cui invece, nell'ipotesi sopra prospettata, risulti erogato l'acconto anzidetto a piu' di un componente il nucleo familiare, ovvero a nessuno di essi, si fa riserva di impartire, non appena possibile, i criteri da seguire ai fini sia dei recuperi da effettuare sia dei diritti da riconoscere. G - RICORSI Per quel che concerne il contenzioso, la norma non detta disposizioni particolari: e', quindi, da ritenere che i ricorsi connessi all'aumento in parola - aumento che riveste natura assistenziale ed e' posto a carico del Fondo sociale - debbano seguire lo stesso iter previsto per la pensione sociale nel senso che vanno sottoposti all'esame dei Comitati provinciali e regionali. IL DIRETTORE GENERALE FASSARI ------------------------------ (1) v. "Atti ufficiali" 1971, pag. 2129. (2) v. "Atti ufficiali" 1981, pag. 794. (3) v. "Atti ufficiali" 1983, pag. 2961. (4) v. "Atti ufficiali" 1984, pag. 1787. (5) Si fa riserva di successive istruzioni per quanto riguarda la incidenza, sul reddito del pensionato, degli aumenti eventualmente erogati a norma dell'art. 6 della legge n. 140/1985. (6) v. "Atti ufficiali" 1968, pag. 13. (7) v. "Atti ufficiali" 1969, pag. 446. (8) v. "Atti ufficiali" 1975, pag. 1135. (9) v. "Atti ufficiali" 1978, pag. 2330. (10) v. "Atti ufficiali" 1974, pag. 1066. (11) v. "Atti ufficiali" 1981, pag. 764. (12) v. "Atti ufficiali" 1983, pag. 3244. (13) Si tratta, com'e' noto, delle pensioni integrate al trattamento minimo che, a decorrere dal 1 ottobre 1983, o in data successiva, hanno perso il diritto alla integrazione goduta per effetto del possesso dei redditi superiori ai limiti fissati dai commi 1 e 2 dello stesso articolo. (14) v. "Atti ufficiali" 1980, pag. 284. (15) Detta norma, come'e' noto, prevede che qualora il reddito complessivo posseduto dall'interessato risulti inferiore al limite stabilito dallo stesso art. 6 per il diritto all'integrazione al minimo, l'integrazione deve essere riconosciuta in misura tale che non comporti il superamento del limite stesso. (16) v. "Atti ufficiali" 1984, pag. 2331. (17) v. "Atti ufficiali" 1975, pag. 1135. (18) v. "Atti ufficiali" 1971, pag. 2131. (19) v. "Atti ufficiali" 1971, pag. 2132. (20) v. "Atti ufficiali" 1982, pag. 1566. (21) v. "Atti ufficiali" 1977, pag. 1944. (22) v. "Atti ufficiali" 1978, pag. 167. (23) S'intende che gli importi indicati sono soggetti alle eventuali variazioni connesse alla determinazione, a fine anno, degli importi definitivi sia della pensione sociale sia del trattamento minimo. (24) Poiche' la legge prevede, per i predetti soggetti, l'attribuzione del solo aumento ex art. 2 e non anche della pensione sociale, e' da ritenere che a coloro che hanno titolo solo a tale aumento non spetti la quota di L. 10.000 annue per rimborso forfettario delle spese farmaceutiche stabilito dall'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 484, e di cui alla circolare n. 730 Prs. del 29 novembre 1978. ALLEGATO N. 1 Legge 15 aprile 1985, n. 140. Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale. - OMISSIS - ALLEGATO N. 2 MOD. red. 85/MS-S - OMISSIS - ALLEGATO N. 3 Soggetti aventi diritto ai benefici combattentistici ex art. 6 legge n. 140/1985. 1) Ex combattenti guerra 1935-1936. Copia del foglio matricolare o dello stato di servizio aggiornata al quadro campagne delle variazioni attestanti la partecipazione alle operazioni militari in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; 2) Ex combattenti guerra 1940-1945, partigiani combattenti: a) per i militari e sottufficiali di truppa: copia del foglio matricolare aggiornata al quadro campagne delle variazioni attestanti la partecipazione ad operazioni di guerra, secondo le disposizioni di cui al D.L. 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93; b) per gli ufficiali: copia dello stato di servizio e dichiarazione integrativa attestanti la partecipazione a operazioni di guerra secondo le disposizioni di cui al D.L. 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93; 3) Mutilati invalidi di guerra, mutilati e invalidi civili di guerra e reduci civili dalla deportazione o dall'internamento divenuti inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermita' contratte a causa della deportazione o dell'internamento: - Decreto di concessione della pensione a vita, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro; - Decreto di concessione dell'assegno "una tantum" ovvero certificato mod.69 rilasciato al Ministero del tesoro; - Decreto di concessione dell'assegno rinnovabile ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro attestante che l'assegno rinnovabile e' in godimento alla data di decorrenza del beneficio richiesto; 4) Vedove di guerra: Mod. 331 o mod. 10 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovra' essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648 o dell'art. 42 della legge 18 marzo 1968, n. 313; 5) Profughi: Attestazione prefettizia prevista dal decreto del Presidente della Repubblica del 4 luglio 1956, n. 1117; sono valide le attestazioni rilasciate ai sensi del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato del 3 settembre 1947, n. 885 e decreto-legge 26 febbraio 1948, n. 104; 6) Orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra: Certificato di iscrizione nell'elenco generale tenuto a cura dei Comitati provinciali dell'Opera nazionale orfani di guerra a mente dell'art. 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365; 7) Deportati: Attestazione rilasciata dal Prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza (D.L.Lgt. 14 febbraio 1946, n. 27); 8) Perseguitati politici e razziali sotto il passato regime fascista Deliberazione adottata dalla Commissione prevista dall'art. 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96. ALLEGATO 4 MOD. COMB/1 - OMISSIS -