Versione Testuale
940420
DIREZIONE CENTRALE
PER LE PENSIONI
Circolare n. 118
Ai DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Ai COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
   PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
Ai PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
Ai DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
   e, per conoscenza,
Al COMMISSARIO  STRAORDINARIO
Ai VICE COMMISSARI
Ai PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
Ai PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Articolo  11  della  legge  24  dicembre  1993,  n.537.
Disposizioni in materia pensionistica. Nuova disciplina
del  pensionamento  per anzianita' e del  cumulo  della
pensione con il reddito da lavoro.
DIREZIONE CENTRALE
PER LE PENSIONI
Roma, 20 aprile 1994    Ai DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 118        Ai COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
                           PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
                        Ai PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                           PRIMARI MEDICO LEGALI
                        Ai DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                           e, per conoscenza,
                        Al COMMISSARIO  STRAORDINARIO
                        Ai VICE COMMISSARI
                        Ai PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                        Ai PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
OGGETTO:  Articolo  11  della  legge  24  dicembre  1993,  n.537.
          Disposizioni in materia pensionistica. Nuova disciplina
          del  pensionamento  per anzianita' e del  cumulo  della
          pensione con il reddito da lavoro.
La legge 24 dicembre 1993, n.537, recante "Interventi  correttivi
di  finanza pubblica", pubblicata sul Supplemento ordinario  alla
Gazzetta   Ufficiale  n.303  del  28  dicembre  1993,   contiene,
all'articolo 11, numerose disposizioni in materia pensionistica.
Si tratta di disposizioni dal contenuto articolato, alcune  delle
quali  hanno  gia'  trovato applicazione  o  hanno  gia'  formato
oggetto  di istruzioni applicative.
Per comodita' di consultazione, si riepilogano nella prima  parte
della  presente  circolare le disposizioni dell'articolo  11  che
interessano  le prestazioni a carico dell'assicurazione  generale
obbligatoria  dei  lavoratori  dipendenti e  delle  gestioni  dei
lavoratori autonomi.
Nelle  parti   seconda e terza della circolare  si  forniscono  i
criteri per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di
pensionamento  per  anzianita' e di cumulo delle pensioni  con  i
redditi da lavoro.
                          PARTE PRIMA
      DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRESTAZIONI PENSIONISTICHE
1 - Aumenti  delle pensioni nell'anno 1994 (articolo 11, comma 5)
L'articolo 11, comma 5,  della  legge n.537 ha stabilito  aumenti
dal  1*  gennaio 1994 per le pensioni di importo  compreso  entro
determinati limiti. Ha altresi' posticipato al 1* luglio 1994  la
corresponsione  degli  aumenti   dovuti  a  norma   dell'articolo
9-quater della legge 27 febbraio 1991, n.59, nei confronti  delle
pensioni  con decorrenza compresa tra il 1* luglio 1982 ed il  31
dicembre 1988 di importo superiore al minimo al 1* gennaio  1990,
gia' previsti con effetto dal 1* gennaio 1994.
Le disposizioni del comma 5 in parola hanno trovato attuazione in
sede  di  rinnovo  delle pensioni per l'anno 1994  e  i  relativi
criteri applicativi sono stati illustrati con circolare n.299 del
27 dicembre 1993.
2 - Aumenti  di cui all'articolo 1, commi  9, 9-bis  e  9-ter
    della legge n.59 del 1991 (articolo 11,  comma 7)
L'articolo  11,  comma  7, della legge n.537  stabilisce  che  la
corresponsione   dell'ultima   quota   degli   aumenti   previsti
dall'articolo  1,  commi 9, 9-bis e 9-ter, della legge  n.59  del
1991  nei  confronti  delle pensioni  dei  lavoratori  dipendenti
aventi  decorrenza anteriore al 1* luglio 1982 di importo, al  1*
gennaio 1990, superiore al minimo, gia' prevista con effetto  dal
1*  gennaio  1994, e' differita al 1* gennaio  1995  (  circolare
n.299 del 27 dicembre 1993).
3 - Disciplina  del pensionamento  per  anzianita' e  del  cumulo
    delle pensioni con i redditi da lavoro (articolo 11, commi 8,
    9 e 10)
L'articolo 11, commi 8,9 e 10, della legge n.537:
- modifica  la  disciplina  della decorrenza  delle  pensioni  di
anzianita'   contenuta nell'articolo 1, comma 2-bis, della  legge
14 novembre 1992, n.438 (comma 8);
- detta una nuova disciplina in materia di diritto alla  pensione
di  anzianita', in sostituzione di quella contenuta nel  comma  6
dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.503
(comma 9);
- modifica la  disciplina  transitoria del diritto a pensione  di
anzianita'  e del cumulo delle pensioni dirette con i redditi  da
lavoro,  in  sostituzione  di    quella  contenuta  nel  comma  8
dell'articolo 10 del decreto legislativo  n.503 (comma 10).
I  criteri  applicativi dell'anzidetta normativa  sono  contenuti
nella parte seconda della presente circolare, per quanto riguarda
la  disciplina  del  pensionamento per  anzianita',  nella  parte
terza,  per   quanto  riguarda il cumulo delle  pensioni   con  i
redditi da lavoro.
4 - Integrazione  al  minimo in caso  di  titolarita'  di  piu'
    pensioni (articolo 11, comma 22)
L'articolo   11,   comma  22,  della  legge  n.537   ha   fornito
l'interpretazione  autentica dei commi 5, 6 e 7  dell'articolo  6
della  legge 11 novembre 1983, n.638, confermando che,  nel  caso
di  piu' pensioni integrate al minimo alla data del 30  settembre
1983,   il trattamento minimo spetta dal 1* ottobre 1983  su  una
sola delle pensioni, individuata secondo i criteri stabiliti  dal
comma  3  dello   stesso  articolo, mentre  l'altra  o  le  altre
pensioni spettano nell'importo a calcolo.
I  relativi criteri applicativi sono stati portati  a  conoscenza
delle Sedi con circolare n.11 del 14 gennaio 1994.
5 - Deroga  al blocco dei pensionamenti per  anzianita'  per  i
    lavoratori in preavviso (articolo 11, comma 25)
L'articolo  11,  comma 25, della legge n.537 stabilisce  che,  ai
fini  dell'applicazione della deroga al blocco dei  pensionamenti
per  anzianita'  prevista dall'articolo 1, comma 2,  lettera  c),
della legge 14 novembre 1992, n.438, per i lavoratori che abbiano
presentato  domanda di cessazione dal servizio  anteriormente  al
19  settembre  1992,il periodo di preavviso  inizia  a  decorrere
dalla data di presentazione delle domande stesse.
I  criteri  di applicazione della  richiamata  disposizione  sono
stati forniti con circolare n.12 del 14 gennaio 1994.
6 - Integrazione al minimo (articolo 11, comma 38)
L'articolo  11, comma 38, della legge n.537 detta una  disciplina
transitoria  per l'integrazione al minimo delle pensioni  diverse
dagli  assegni di invalidita' che modifica, per le  pensioni  con
decorrenza  compresa entro il 1994, quella  stabilita  dall'arti-
colo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503.
6.1 - Pensioni con decorrenza nell'anno 1993
Per  effetto  di quanto disposto dalla lettera b)  del  comma  38
dell'articolo   11  della  legge  n.537,  per  le  pensioni   con
decorrenza  compresa  entro  l'anno  1993  rimane  in  vigore  la
disciplina in essere anteriormente all'emanazione dell'articolo 4
del decreto n.503. Pertanto, per tali pensioni continua  ad avere
rilevanza,  ai fini dell'integrazione al minimo, il solo  reddito
del  pensionato e dal computo dei redditi devono essere  esclusi,
oltre  all'importo della pensione da integrare, i trattamenti  di
fine  rapporto  comunque denominati e il reddito  della  casa  di
abitazione.
6.2 - Pensioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1993
Per le pensioni con decorrenza nell'anno 1994, l'integrazione  al
minimo e' disciplinata dall'articolo 6, comma 1-bis,  della legge
11  novembre 1983, n.638, come modificato dall'articolo 4,  comma
1,  lettera b), del decreto legislativo n.503, a norma del  quale
dal  computo  dei redditi sono escluse, oltre ai  trattamenti  di
fine  rapporto  comunque denominati e al reddito  della  casa  di
abitazione, anche le competenze arretrate sottoposte a tassazione
separata. Inoltre, per le pensioni in parola, qualora il titolare
sia coniugato e non legalmente ed effettivamente separato, assume
rilievo,  ai fini dell'integrazione al minimo, anche  il  reddito
del coniuge.
In particolare, per le pensioni con decorrenza compresa nell'anno
1994 il comma 38 in esame dispone alla lettera a) che  il  limite
di reddito cumulato che esclude dall'integrazione al  trattamento
minimo  e'  stabilito  in  un importo  pari  a  cinque  volte  il
trattamento minimo annuo calcolato in misura pari a tredici volte
il  minimo  in vigore a  gennaio. Per l'anno 1994  il  limite  di
reddito cumulato che esclude dall'integrazione al minimo  ammonta
a lire 39.152.750.
Per  le pensioni con decorrenza dall'anno 1995,  in  applicazione
dell'articolo  6,  comma 1-bis,  della legge  11  novembre  1983,
n.638,  come  modificato dall'articolo 4, comma  1,  del  decreto
legislativo  n.503, il limite di reddito cumulato oltre il  quale
non  spetta  l'integrazione  al  minimo,  ove  non   intervengano
modifiche normative, sara' pari a tre volte il trattamento minimo
annuo  calcolato  in  misura pari a tredici volte  il  minimo  in
vigore a  gennaio.
Si  ricorda che le istruzioni applicative delle  disposizioni  in
materia di inte-grazione al minimo delle pensioni con  decorrenza
compresa nell'anno 1993 introdotte dal comma 38 dell'articolo  11
sono state fornite con messaggio n.00623  del 27 dicembre 1993  e
n. 08016 del 31 gennaio 1994.
                        PARTE SECONDA
      NUOVA DISCIPLINA DEI PENSIONAMENTI PER ANZIANITA'
Con  circolare  n. 204 del 30 agosto 1993 sono  stati  forniti  i
criteri  applicativi delle disposizioni contenute nella legge  14
novembre  1992,  n.  438, e nel decreto legislativo  30  dicembre
1992, n.503, in materia di requisiti per il diritto alla pensione
di  anzianita'  e di decorrenza dei pensionamenti a  tale  titolo
nell'anno 1994.
L'articolo  11,  commi 8,9 e 10, della legge n.537  del  1993  ha
introdotto  sostanziali  modifiche all'anzidetta  disciplina  con
riguardo sia ai requisiti per il diritto a pensione di anzianita'
sia  alla  decorrenza  di  tali pensioni  sia  infine  al  regime
transitorio  per  coloro  che  possono  far  valere  i  requisiti
contributivi al 31 dicembre 1994.
Si  illustra  di  seguito la  disciplina  del  pensionamento  per
anzianita'  quale risulta a seguito delle  innovazioni  contenute
nelle anzidette disposizioni.
1 - DECORRENZA DELLE PENSIONI DI ANZIANITA'  DALL'ANNO 1994.
1.1 - DISPOSIZIONI GENERALI
Il  comma 8 dell'articolo 11 della legge n.537 stabilisce  che  i
termini  del 1* maggio e del 1* novembre, di cui all'articolo  1,
comma  2-bis,  della legge n.438 del 1992,  sono  rispettivamente
fissati al 1* luglio ed al 1* gennaio dell'anno successivo, fatta
esclusione per i lavoratori che hanno maturato i requisiti per il
diritto  alla  pensione  di anzianita' nel corso del  1993  e  ne
ottengano  il  trattamento con decorrenza entro il  1994,  per  i
quali  continuano  ad  operare i termini  previsti  dal  predetto
articolo 1, comma 2-bis.
Come  e' noto, il comma 2-bis dell'articolo 1 della legge n.  438
dispone  che con effetto dal 1* gennaio 1994 la decorrenza  delle
pensioni  di anzianita' per le quali e'  richiesta  un'anzianita'
contributiva  non  inferiore a 35 anni e' stabilita in  data  non
anteriore  al  1* maggio di ciascun anno per i soggetti  di  eta'
pari  o superiore a 57 anni, se uomini, e a 52 anni, se donne,  e
in data non anteriore al 1* novembre di ciascun anno negli  altri
casi.
A norma di quanto disposto dall'articolo 11, comma 8, della legge
n.537,   le  decorrenze previste dall'articolo  1,  comma  2-bis,
della  legge  n.438 rimangono valide per i lavoratori  che  hanno
maturato  i  requisiti per il diritto a pensione  nel  corso  del
1993,  mentre dall'anno 1994 le pensioni di anzianita'  a  carico
dell'assicurazione    generale   obbligatoria   dei    lavoratori
dipendenti  e delle gestioni dei lavoratori autonomi non  possono
avere  decorrenza anteriore al 1* luglio di ciascun anno,  per  i
soggetti  di eta' pari o superiore a 57 anni, se uomini, e  a  52
anni,  se donne, e anteriore al 1* gennaio dell'anno  successivo,
negli altri casi.
Pertanto, i lavoratori che entro il 30 giugno di ciascun anno ma-
turino i requisiti di assicurazione e di contribuzione  richiesti
per  il  pensionamento di anzianita' e compiano entro  la  stessa
data  il 57* anno di eta', se uomini, o il  52* anno di eta',  se
donne,   possono ottenere la pensione di anzianita' con una  qua-
lunque decorrenza successiva a tale data.
Possono invece ottenere la pensione di anzianita' con  decorrenza
dal 1* gennaio dell'anno successivo:
- i  lavoratori  che entro il 30 giugno non compiano i  57  o  52
anni, pur avendo maturato i requisiti di assicurazione e di  con-
tribuzione  per  il pensionamento di anzianita' entro  la  stessa
data;
- i lavoratori  che, pur compiendo entro il 30 giugno i 57  o  52
anni,   perfezionino   i   requisiti  di   assicurazione   e   di
contribuzione successivamente a tale data e comunque entro il  31
dicembre;
- i lavoratori che  successivamente al 30 giugno ed entro  il  31
dicembre  compiano  i  57 o 52 anni e  maturino  i  requisiti  di
assicurazione e di contribuzione;
- i lavoratori di eta' inferiore a 57 o a 52 anni che maturino  i
requisiti  di assicurazione e di contribuzione per il  diritto  a
pensione di anzianita' entro il 31 dicembre.
Si precisa che una volta che siano stati maturati i requisiti per
il conseguimento della pensione di anzianita' da una  determinata
decorrenza,  la pensione puo' essere attribuita, senza  ulteriori
limitazioni, anche da qualsiasi decorrenza successiva.
Dal  combinato  disposto dell'articolo 11, comma 8,  della  legge
n.537 del 1993 e dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge  n.438
del  1992 discende che  il riferimento a "ciascun  anno"  operato
dalla   norma  e'  finalizzato  alla  introduzione   di   termini
"iniziali"  per la decorrenza della pensione: una volta  maturato
il diritto non e' pertanto possibile l'esercizio di esso se non a
partire dalla data fissata dalla legge.
1.2 - DISCIPLINA TRANSITORIA
1.2.1 - ASSICURATI  IN  POSSESSO  DEI  REQUISITI   PER   IL
        PENSIONAMENTO DI ANZIANITA' AL 31 DICEMBRE 1992
A  norma del comma 2-quinquies dell'articolo 1 della legge  n.438
del  1992,  per  l'anno 1994, per i soggetti in  possesso  al  31
dicembre  1992  dei requisiti di  assicurazione  e  contribuzione
richiesti  dai  rispettivi ordinamenti per  il  pensionamento  di
anzianita'  l'accesso  alla  pensione  stessa  e'  consentito   a
decorrere dal 1* gennaio 1994.
Per  i  lavoratori che si trovano  nell'anzidetta  situazione, il
pensionamento di anzianita' e' pertanto consentito con  qualsiasi
decorrenza a partire dal 1* gennaio 1994.
1.2.2 - ASSICURATI  IN  POSSESSO  DEI  REQUISITI   PER   IL
        PENSIONAMENTO DI ANZIANITA' AL 31 DICEMBRE 1993
A  norma  del  comma 8 dell'articolo 11  della  legge  n.537  nei
confronti  dei lavoratori che hanno maturato i requisiti  per  il
diritto  alla  pensione  di anzianita' nel corso del  1993  e  ne
ottengano il trattamento con decorrenza entro il 1994, continuano
ad operare i termini previsti dall'articolo 1, comma 2-bis, della
legge n.438 del 1992.
Pertanto,  i  lavoratori che entro il 31  dicembre  1993  abbiano
maturato  i requisiti di assicurazione e di contribuzione per  il
diritto  alla  pensione  di  anzianita'  possono  liquidare  tale
prestazione:
-  a  far tempo dal 1* maggio 1994, se entro il  30  aprile  1994
compiono il 57* anno di eta', se uomini, o il  52* anno di  eta',
se donne;
-  a far tempo dal 1* novembre 1994, se non compiono il 57* o  il
52* anno di eta' entro il 30 aprile 1994.
Peraltro,  gli  assicurati che, avendo maturato  i  requisiti  di
assicurazione e contribuzione entro il 31 dicembre 1993, compiano
il  57*  o  il 52* anno di eta' nel periodo compreso  tra  il  1*
maggio  ed  il 30 giugno 1994, potranno ottenere la  pensione  di
anzianita'  a far tempo dal 1* luglio 1994.
2 - REQUISITI PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI ANZIANITA'
2.1 - DISPOSIZIONI GENERALI
Come   precisato  con  circolare  n.204  del  30   agosto   1993,
l'articolo  1,  comma 2-quater, della legge n. 438  del  1992  ha
confermato  in  35  anni il requisito  di  contribuzione  per  il
pensionamento di anzianita' a carico dell'assicurazione  generale
obbligatoria  dei  lavoratori  dipendenti e  delle  gestioni  dei
lavoratori autonomi.
A  sua volta, l'articolo 10 del decreto legislativo n. 503  aveva
disposto,  al  comma 6, che il conseguimento  delle  pensioni  di
anzianita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria  dei
lavoratori   dipendenti  ed  autonomi  e  delle  forme  di   essa
sostitutive  era  subordinato alla risoluzione  del  rapporto  di
lavoro  ovvero  alla cessazione dal  lavoro  autonomo  risultante
dalla cancellazione dagli elenchi di categoria.
La norma nella sua portata innovativa, sia per quanto riguarda la
condizione della cessazione dell'attivita' di lavoro autonomo con
cancellazione  dagli  elenchi  di  categoria  sia  per  cio'  che
concerne  la  necessita' di risoluzione del  rapporto  di  lavoro
dipendente   senza eccezioni riferite ad  attivita'  particolari,
avrebbe  dovuto  trovare  piena  applicazione  a  partire   dalle
pensioni  con  decorrenza  successiva  al  1994,  mentre  per  le
liquidazioni con decorrenza nell'anno 1994 avrebbe dovuto trovare
applicazione limitatamente alle pensioni per le quali il relativo
diritto non fosse maturato entro il 1993.
L'articolo 11, comma 9, della legge n.537 del 1993 ha  sostituito
il  comma  6 dell'articolo 10 del decreto n.503 del  1992  con  i
seguenti:
"6. Le pensioni di anzianita' a carico dell'assicurazione genera-
le  obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di  essa
sostitutive, nonche' i trattamenti anticipati di anzianita' delle
forme  esclusive,  con esclusione delle eccezioni  di  cui  all'-
articolo 10 del decreto legge 28 febbraio 1986, n.49, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n.120, in relazio-
ne alle quali trovano applicazione le disposizioni di cui ai com-
mi  1,3  e  4 del presente articolo, non sono  cumulabili  con  i
redditi  da  lavoro  dipendente nella loro  interezza,  e  con  i
redditi  da  lavoro autonomo nella misura per  essi  prevista  al
comma 1 ed il loro conseguimento e' subordinato alla  risoluzione
del rapporto di lavoro.
6-bis.  Le  quote  delle pensioni di anzianita'  a  carico  delle
gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attivita'
commerciali  e  dei  coltivatori  diretti,  mezzadri  e   coloni,
eccedenti   l'ammontare  corrispondente  al  trattamento   minimo
vigente  nelle  rispettive gestioni, non sono cumulabili  con  il
reddito  da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento fino  a
concorrenza  del reddito stesso, senza obbligo  di  cancellazione
dagli   elenchi  previdenziali  ed  assistenziali.  Le   predette
pensioni sono incumulabili nella loro interezza con i redditi  da
lavoro dipendente".
Per  effetto  delle disposizioni contenute nei commi  6  e  6-bis
sopra  riportati,  non  sono  piu' richiesti,  per  i  lavoratori
autonomi,   la   cessazione  dell'attivita'   lavorativa   e   il
conseguenziale   obbligo  di  cancellazione  dagli   elenchi   di
categoria.  Pertanto,  tali  lavoratori  possono  continuare   ad
ottenere la pensione di anzianita' anche in costanza di attivita'
di lavoro autonomo.
Poiche' il comma 6 in questione, nel richiedere il requisito del-
la  cessazione dell'attivita' lavorativa dipendente non  contiene
eccezioni  riferite ad attivita' particolari, per le pensioni  di
anzianita'  da  liquidare a norma dell'articolo  10  del  decreto
legislativo  n.503,  come modificato dall'articolo 11,  comma  9,
della legge n.537 del 1993, non possono piu' trovare applicazione
le  eccezioni previste dalla normativa previgente  nei  confronti
dei  lavoratori  addetti ai servizi domestici  e  familiari,  dei
lavoratori  agricoli  e  dei dipendenti  che, alla  data  del  1*
febbraio   1991,  prestavano   servizio  alle  dipendenze   delle
Comunita'  europee,  a norma  del  regolamento n. 31 (CEE), n. 11
(CECA)   dei   Consigli, come  modificato dal  regolamento  (CEE,
EURATOM,  CECA) n. 259  del Consiglio  del  20 febbraio  1968,  e
successive   modificazioni (articolo 6, comma 8-bis, della  legge
19 luglio 1993, n.236).
Pertanto,  anche i lavoratori in parola, per poter conseguire  la
pensione  di anzianita', debbono cessare la  propria  attivita'di
lavoro  dipendente. Per quanto riguarda i lavoratori agricoli  si
precisa  peraltro  che non e' richiesta  anche  la  cancellazione
dagli elenchi.
2.2 - DISCIPLINA TRANSITORIA
Il  comma  8  dell'articolo  10  del  decreto  n.503,  nel  testo
sostituito  dal  comma  10 dell'articolo 11  della  legge  n.537,
stabilisce che .
Per  effetto di tale disposizione, gli assicurati che maturino  i
requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto alla
pensione  di anzianita' entro il 31 dicembre 1994 e che  svolgano
la  propria  attivita'  lavorativa  dipendente  come  addetti  ai
servizi  domestici e familiari, come lavoratori agricoli  e  come
dipendenti   delle Comunita' europee alle  condizioni  richiamate
al  precedente  punto  2.1, possono  conseguire  la  pensione  di
anzianita'  con  qualunque  decorrenza,  anche  in  costanza   di
attivita' lavorativa.
                      PARTE TERZA
DISCIPLINA DEL CUMULO TRA PENSIONI E REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
           ED AUTONOMO IN VIGORE DALL'ANNO 1994
1 - CRITERI GENERALI
Come e' noto, il decreto  legislativo  30  dicembre 1992,  n.503,
contiene all'articolo  10 una nuova disciplina del cumulo   delle
pensioni  con  i  redditi  da lavoro  dipendente   ed   autonomo,
che  prevede criteri  uniformi di incumulabilita' per   tutte  le
pensioni dirette  a  carico  del regime  generale  dei lavoratori
dipendenti ed autonomi e delle forme di previdenza sostitutive ed
esclusive del regime generale.
Le  istruzioni  applicative  della  nuova  normativa  sono  state
fornite con circolare n.270 del 29 novembre 1993.
La legge 24 dicembre 1993, n.537, non ha apportato modifiche alla
normativa  contenuta  nel decreto n.503  per quanto  riguarda  la
regolamentazione a regime del cumulo delle pensioni dirette con i
redditi da lavoro.
In  proposito si rinvia pertanto ai criteri  applicativi  forniti
ai punti 1, 2, 3 e 5 della circolare n.270 del 29 novembre 1993.
Per  quanto  riguarda l'esclusione dal divieto  di  cumulo  delle
pensioni  dirette ed ai superstiti di cui ai punti 2.2, 3.1  e  5
della  citata  circolare n.270, si fa peraltro  presente  che  il
decreto  legge  14  febbraio 1994, n.105,  recante  modificazioni
della  legge  21 novembre 1991,n.374, istitutiva del  giudice  di
pace,  e  della  legge  26  novembre  1990,  n.353,   concernente
provvedimenti   urgenti  per  il  processo   civile,   stabilisce
all'articolo 15, comma 1, che le indennita' spettanti ai  giudici
di  pace  sono cumulabili con i trattamenti  pensionistici  e  di
quiescenza  comunque  denominati. Pertanto  tali  indennita'  non
assumono  rilievo ai fini dell'applicazione della disciplina  del
cumulo delle pensioni con i redditi da lavoro.
2 - DISCIPLINA TRANSITORIA
Come  precisato con circolare n. 299 del  27 dicembre 1993 e  con
circolare n.38 del 4 febbraio 1994, la legge n.537  ha modificato
la  disciplina transitoria in  materia di cumulo  delle  pensioni
dirette con i redditi da lavoro contenuta nell'articolo 10, comma
8, del decreto legislativo n.503 del 1992.
L'articolo  11, comma 10, della legge n.537, che  sostituisce  il
citato  comma 8 dell'articolo 10 del decreto n.503,  dispone  che
"ai  lavoratori che alla data del 31 dicembre 1994 sono  titolari
di  pensione,  ovvero hanno raggiunto  i  requisiti  contributivi
minimi  per  la  liquidazione della pensione di  vecchiaia  o  di
anzianita', continuano ad applicarsi le disposizioni di cui  alla
previgente normativa, se piu' favorevole".
In  applicazione di tale disposizione i titolari di  pensione  di
vecchiaia,  di  anzianita',  di   invalidita',   di  assegni   di
invalidita'  e di trattamenti di prepensionamento con  decorrenza
anteriore  al  1*  gennaio 1995   che    svolgono   attivita'  di
lavoro   dipendente continuano ad essere soggetti  al  regime  di
totale  o parziale incumulabilita' con la retribuzione   previsto
dalla  normativa  previgente, con le relative eccezioni,  ove  lo
stesso risulti piu' favorevole di quello  introdotto dal  decreto
n.503.
Qualora  il regime previgente risulti meno favorevole  di  quello
introdotto  dal  decreto   n.503, i pensionati  in  parola  hanno
diritto  all'applicazione della nuova disciplina  introdotta  dal
decreto n.503.
Al  riguardo si sottolinea che il reddito da lavoro autonomo  non
era   preso  in  considerazione dalla  previgente  disciplina  in
materia  di  cumulo. Pertanto,  l'espletamento  di   un'attivita'
lavorativa  autonoma  da  parte  di  titolari  di  pensione   con
decorrenza   compresa  entro il 1994 non assume rilievo  ai  fini
dell'incumulabilita'.
La  stessa disciplina prevista per coloro che siano  titolari  di
pensione   con   decorrenza   compresa  entro   il   1994   trova
applicazione  anche nei confronti degli assicurati che  entro  il
1994 maturino i requisiti contributivi minimi per la liquidazione
della  pensione di vecchiaia o di  anzianita',  indipendentemente
dalla data dalla quale conseguano poi la pensione successivamente
al 1994.
In proposito si precisa che l'anzidetta fattispecie  ricorre  nei
seguenti casi:
- pensioni  di anzianita' liquidate con decorrenza successiva  al
1994 nei confronti di assicurati che abbiano conseguito entro  il
31 dicembre 1994 i requisiti di assicurazione e di  contribuzione
previsti  dalla normativa in vigore a tale data;
- pensioni  di vecchiaia liquidate con decorrenza  successiva  al
1994 nei confronti di assicurati che abbiano conseguito entro  il
31 dicembre 1994 i requisiti di assicurazione e di  contribuzione
previsti dalla normativa in vigore a tale data.
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Con  la  presente circolare si e' completata la  definizione  dei
criteri  applicativi  delle disposizioni  contenute  nella  legge
n.537  del  1993  in materia di  prestazioni  pensionistiche  dei
lavoratori dipendenti ed autonomi.
Attesa la complessa articolazione del quadro normativo che emerge
dalle  profonde innovazioni introdotte nel sistema  pensionistico
dai  provvedimenti di riforma emanati a partire dal 1992,  si  e'
ravvisata  la necessita' di procedere ad un  coordinamento  delle
disposizioni  fin  qui  impartite  per  l'applicazione  di   tali
provvedimenti,  in modo da poter fornire alle Sedi,  entro  breve
termine,  una  raccolta sistematica dei criteri in atto  ai  fini
dell'accertamento del diritto e della determinazione della misura
dei trattamenti pensionistici.
                               IL DIRETTORE GENERALE F.F.
                                        TRIZZINO