940420
DIREZIONE CENTRALE
PER LE PENSIONI
Circolare n. 118
Ai DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Ai COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
Ai PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
PRIMARI MEDICO LEGALI
Ai DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
e, per conoscenza,
Al COMMISSARIO STRAORDINARIO
Ai VICE COMMISSARI
Ai PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
Ai PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n.537.
Disposizioni in materia pensionistica. Nuova disciplina
del pensionamento per anzianita' e del cumulo della
pensione con il reddito da lavoro.
DIREZIONE CENTRALE
PER LE PENSIONI
Roma, 20 aprile 1994 Ai DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 118 Ai COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
Ai PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
PRIMARI MEDICO LEGALI
Ai DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
e, per conoscenza,
Al COMMISSARIO STRAORDINARIO
Ai VICE COMMISSARI
Ai PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
Ai PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
OGGETTO: Articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n.537.
Disposizioni in materia pensionistica. Nuova disciplina
del pensionamento per anzianita' e del cumulo della
pensione con il reddito da lavoro.
La legge 24 dicembre 1993, n.537, recante "Interventi correttivi
di finanza pubblica", pubblicata sul Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n.303 del 28 dicembre 1993, contiene,
all'articolo 11, numerose disposizioni in materia pensionistica.
Si tratta di disposizioni dal contenuto articolato, alcune delle
quali hanno gia' trovato applicazione o hanno gia' formato
oggetto di istruzioni applicative.
Per comodita' di consultazione, si riepilogano nella prima parte
della presente circolare le disposizioni dell'articolo 11 che
interessano le prestazioni a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle gestioni dei
lavoratori autonomi.
Nelle parti seconda e terza della circolare si forniscono i
criteri per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di
pensionamento per anzianita' e di cumulo delle pensioni con i
redditi da lavoro.
PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRESTAZIONI PENSIONISTICHE
1 - Aumenti delle pensioni nell'anno 1994 (articolo 11, comma 5)
L'articolo 11, comma 5, della legge n.537 ha stabilito aumenti
dal 1* gennaio 1994 per le pensioni di importo compreso entro
determinati limiti. Ha altresi' posticipato al 1* luglio 1994 la
corresponsione degli aumenti dovuti a norma dell'articolo
9-quater della legge 27 febbraio 1991, n.59, nei confronti delle
pensioni con decorrenza compresa tra il 1* luglio 1982 ed il 31
dicembre 1988 di importo superiore al minimo al 1* gennaio 1990,
gia' previsti con effetto dal 1* gennaio 1994.
Le disposizioni del comma 5 in parola hanno trovato attuazione in
sede di rinnovo delle pensioni per l'anno 1994 e i relativi
criteri applicativi sono stati illustrati con circolare n.299 del
27 dicembre 1993.
2 - Aumenti di cui all'articolo 1, commi 9, 9-bis e 9-ter
della legge n.59 del 1991 (articolo 11, comma 7)
L'articolo 11, comma 7, della legge n.537 stabilisce che la
corresponsione dell'ultima quota degli aumenti previsti
dall'articolo 1, commi 9, 9-bis e 9-ter, della legge n.59 del
1991 nei confronti delle pensioni dei lavoratori dipendenti
aventi decorrenza anteriore al 1* luglio 1982 di importo, al 1*
gennaio 1990, superiore al minimo, gia' prevista con effetto dal
1* gennaio 1994, e' differita al 1* gennaio 1995 ( circolare
n.299 del 27 dicembre 1993).
3 - Disciplina del pensionamento per anzianita' e del cumulo
delle pensioni con i redditi da lavoro (articolo 11, commi 8,
9 e 10)
L'articolo 11, commi 8,9 e 10, della legge n.537:
- modifica la disciplina della decorrenza delle pensioni di
anzianita' contenuta nell'articolo 1, comma 2-bis, della legge
14 novembre 1992, n.438 (comma 8);
- detta una nuova disciplina in materia di diritto alla pensione
di anzianita', in sostituzione di quella contenuta nel comma 6
dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503
(comma 9);
- modifica la disciplina transitoria del diritto a pensione di
anzianita' e del cumulo delle pensioni dirette con i redditi da
lavoro, in sostituzione di quella contenuta nel comma 8
dell'articolo 10 del decreto legislativo n.503 (comma 10).
I criteri applicativi dell'anzidetta normativa sono contenuti
nella parte seconda della presente circolare, per quanto riguarda
la disciplina del pensionamento per anzianita', nella parte
terza, per quanto riguarda il cumulo delle pensioni con i
redditi da lavoro.
4 - Integrazione al minimo in caso di titolarita' di piu'
pensioni (articolo 11, comma 22)
L'articolo 11, comma 22, della legge n.537 ha fornito
l'interpretazione autentica dei commi 5, 6 e 7 dell'articolo 6
della legge 11 novembre 1983, n.638, confermando che, nel caso
di piu' pensioni integrate al minimo alla data del 30 settembre
1983, il trattamento minimo spetta dal 1* ottobre 1983 su una
sola delle pensioni, individuata secondo i criteri stabiliti dal
comma 3 dello stesso articolo, mentre l'altra o le altre
pensioni spettano nell'importo a calcolo.
I relativi criteri applicativi sono stati portati a conoscenza
delle Sedi con circolare n.11 del 14 gennaio 1994.
5 - Deroga al blocco dei pensionamenti per anzianita' per i
lavoratori in preavviso (articolo 11, comma 25)
L'articolo 11, comma 25, della legge n.537 stabilisce che, ai
fini dell'applicazione della deroga al blocco dei pensionamenti
per anzianita' prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera c),
della legge 14 novembre 1992, n.438, per i lavoratori che abbiano
presentato domanda di cessazione dal servizio anteriormente al
19 settembre 1992,il periodo di preavviso inizia a decorrere
dalla data di presentazione delle domande stesse.
I criteri di applicazione della richiamata disposizione sono
stati forniti con circolare n.12 del 14 gennaio 1994.
6 - Integrazione al minimo (articolo 11, comma 38)
L'articolo 11, comma 38, della legge n.537 detta una disciplina
transitoria per l'integrazione al minimo delle pensioni diverse
dagli assegni di invalidita' che modifica, per le pensioni con
decorrenza compresa entro il 1994, quella stabilita dall'arti-
colo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503.
6.1 - Pensioni con decorrenza nell'anno 1993
Per effetto di quanto disposto dalla lettera b) del comma 38
dell'articolo 11 della legge n.537, per le pensioni con
decorrenza compresa entro l'anno 1993 rimane in vigore la
disciplina in essere anteriormente all'emanazione dell'articolo 4
del decreto n.503. Pertanto, per tali pensioni continua ad avere
rilevanza, ai fini dell'integrazione al minimo, il solo reddito
del pensionato e dal computo dei redditi devono essere esclusi,
oltre all'importo della pensione da integrare, i trattamenti di
fine rapporto comunque denominati e il reddito della casa di
abitazione.
6.2 - Pensioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1993
Per le pensioni con decorrenza nell'anno 1994, l'integrazione al
minimo e' disciplinata dall'articolo 6, comma 1-bis, della legge
11 novembre 1983, n.638, come modificato dall'articolo 4, comma
1, lettera b), del decreto legislativo n.503, a norma del quale
dal computo dei redditi sono escluse, oltre ai trattamenti di
fine rapporto comunque denominati e al reddito della casa di
abitazione, anche le competenze arretrate sottoposte a tassazione
separata. Inoltre, per le pensioni in parola, qualora il titolare
sia coniugato e non legalmente ed effettivamente separato, assume
rilievo, ai fini dell'integrazione al minimo, anche il reddito
del coniuge.
In particolare, per le pensioni con decorrenza compresa nell'anno
1994 il comma 38 in esame dispone alla lettera a) che il limite
di reddito cumulato che esclude dall'integrazione al trattamento
minimo e' stabilito in un importo pari a cinque volte il
trattamento minimo annuo calcolato in misura pari a tredici volte
il minimo in vigore a gennaio. Per l'anno 1994 il limite di
reddito cumulato che esclude dall'integrazione al minimo ammonta
a lire 39.152.750.
Per le pensioni con decorrenza dall'anno 1995, in applicazione
dell'articolo 6, comma 1-bis, della legge 11 novembre 1983,
n.638, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo n.503, il limite di reddito cumulato oltre il quale
non spetta l'integrazione al minimo, ove non intervengano
modifiche normative, sara' pari a tre volte il trattamento minimo
annuo calcolato in misura pari a tredici volte il minimo in
vigore a gennaio.
Si ricorda che le istruzioni applicative delle disposizioni in
materia di inte-grazione al minimo delle pensioni con decorrenza
compresa nell'anno 1993 introdotte dal comma 38 dell'articolo 11
sono state fornite con messaggio n.00623 del 27 dicembre 1993 e
n. 08016 del 31 gennaio 1994.
PARTE SECONDA
NUOVA DISCIPLINA DEI PENSIONAMENTI PER ANZIANITA'
Con circolare n. 204 del 30 agosto 1993 sono stati forniti i
criteri applicativi delle disposizioni contenute nella legge 14
novembre 1992, n. 438, e nel decreto legislativo 30 dicembre
1992, n.503, in materia di requisiti per il diritto alla pensione
di anzianita' e di decorrenza dei pensionamenti a tale titolo
nell'anno 1994.
L'articolo 11, commi 8,9 e 10, della legge n.537 del 1993 ha
introdotto sostanziali modifiche all'anzidetta disciplina con
riguardo sia ai requisiti per il diritto a pensione di anzianita'
sia alla decorrenza di tali pensioni sia infine al regime
transitorio per coloro che possono far valere i requisiti
contributivi al 31 dicembre 1994.
Si illustra di seguito la disciplina del pensionamento per
anzianita' quale risulta a seguito delle innovazioni contenute
nelle anzidette disposizioni.
1 - DECORRENZA DELLE PENSIONI DI ANZIANITA' DALL'ANNO 1994.
1.1 - DISPOSIZIONI GENERALI
Il comma 8 dell'articolo 11 della legge n.537 stabilisce che i
termini del 1* maggio e del 1* novembre, di cui all'articolo 1,
comma 2-bis, della legge n.438 del 1992, sono rispettivamente
fissati al 1* luglio ed al 1* gennaio dell'anno successivo, fatta
esclusione per i lavoratori che hanno maturato i requisiti per il
diritto alla pensione di anzianita' nel corso del 1993 e ne
ottengano il trattamento con decorrenza entro il 1994, per i
quali continuano ad operare i termini previsti dal predetto
articolo 1, comma 2-bis.
Come e' noto, il comma 2-bis dell'articolo 1 della legge n. 438
dispone che con effetto dal 1* gennaio 1994 la decorrenza delle
pensioni di anzianita' per le quali e' richiesta un'anzianita'
contributiva non inferiore a 35 anni e' stabilita in data non
anteriore al 1* maggio di ciascun anno per i soggetti di eta'
pari o superiore a 57 anni, se uomini, e a 52 anni, se donne, e
in data non anteriore al 1* novembre di ciascun anno negli altri
casi.
A norma di quanto disposto dall'articolo 11, comma 8, della legge
n.537, le decorrenze previste dall'articolo 1, comma 2-bis,
della legge n.438 rimangono valide per i lavoratori che hanno
maturato i requisiti per il diritto a pensione nel corso del
1993, mentre dall'anno 1994 le pensioni di anzianita' a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori
dipendenti e delle gestioni dei lavoratori autonomi non possono
avere decorrenza anteriore al 1* luglio di ciascun anno, per i
soggetti di eta' pari o superiore a 57 anni, se uomini, e a 52
anni, se donne, e anteriore al 1* gennaio dell'anno successivo,
negli altri casi.
Pertanto, i lavoratori che entro il 30 giugno di ciascun anno ma-
turino i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti
per il pensionamento di anzianita' e compiano entro la stessa
data il 57* anno di eta', se uomini, o il 52* anno di eta', se
donne, possono ottenere la pensione di anzianita' con una qua-
lunque decorrenza successiva a tale data.
Possono invece ottenere la pensione di anzianita' con decorrenza
dal 1* gennaio dell'anno successivo:
- i lavoratori che entro il 30 giugno non compiano i 57 o 52
anni, pur avendo maturato i requisiti di assicurazione e di con-
tribuzione per il pensionamento di anzianita' entro la stessa
data;
- i lavoratori che, pur compiendo entro il 30 giugno i 57 o 52
anni, perfezionino i requisiti di assicurazione e di
contribuzione successivamente a tale data e comunque entro il 31
dicembre;
- i lavoratori che successivamente al 30 giugno ed entro il 31
dicembre compiano i 57 o 52 anni e maturino i requisiti di
assicurazione e di contribuzione;
- i lavoratori di eta' inferiore a 57 o a 52 anni che maturino i
requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto a
pensione di anzianita' entro il 31 dicembre.
Si precisa che una volta che siano stati maturati i requisiti per
il conseguimento della pensione di anzianita' da una determinata
decorrenza, la pensione puo' essere attribuita, senza ulteriori
limitazioni, anche da qualsiasi decorrenza successiva.
Dal combinato disposto dell'articolo 11, comma 8, della legge
n.537 del 1993 e dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge n.438
del 1992 discende che il riferimento a "ciascun anno" operato
dalla norma e' finalizzato alla introduzione di termini
"iniziali" per la decorrenza della pensione: una volta maturato
il diritto non e' pertanto possibile l'esercizio di esso se non a
partire dalla data fissata dalla legge.
1.2 - DISCIPLINA TRANSITORIA
1.2.1 - ASSICURATI IN POSSESSO DEI REQUISITI PER IL
PENSIONAMENTO DI ANZIANITA' AL 31 DICEMBRE 1992
A norma del comma 2-quinquies dell'articolo 1 della legge n.438
del 1992, per l'anno 1994, per i soggetti in possesso al 31
dicembre 1992 dei requisiti di assicurazione e contribuzione
richiesti dai rispettivi ordinamenti per il pensionamento di
anzianita' l'accesso alla pensione stessa e' consentito a
decorrere dal 1* gennaio 1994.
Per i lavoratori che si trovano nell'anzidetta situazione, il
pensionamento di anzianita' e' pertanto consentito con qualsiasi
decorrenza a partire dal 1* gennaio 1994.
1.2.2 - ASSICURATI IN POSSESSO DEI REQUISITI PER IL
PENSIONAMENTO DI ANZIANITA' AL 31 DICEMBRE 1993
A norma del comma 8 dell'articolo 11 della legge n.537 nei
confronti dei lavoratori che hanno maturato i requisiti per il
diritto alla pensione di anzianita' nel corso del 1993 e ne
ottengano il trattamento con decorrenza entro il 1994, continuano
ad operare i termini previsti dall'articolo 1, comma 2-bis, della
legge n.438 del 1992.
Pertanto, i lavoratori che entro il 31 dicembre 1993 abbiano
maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione per il
diritto alla pensione di anzianita' possono liquidare tale
prestazione:
- a far tempo dal 1* maggio 1994, se entro il 30 aprile 1994
compiono il 57* anno di eta', se uomini, o il 52* anno di eta',
se donne;
- a far tempo dal 1* novembre 1994, se non compiono il 57* o il
52* anno di eta' entro il 30 aprile 1994.
Peraltro, gli assicurati che, avendo maturato i requisiti di
assicurazione e contribuzione entro il 31 dicembre 1993, compiano
il 57* o il 52* anno di eta' nel periodo compreso tra il 1*
maggio ed il 30 giugno 1994, potranno ottenere la pensione di
anzianita' a far tempo dal 1* luglio 1994.
2 - REQUISITI PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI ANZIANITA'
2.1 - DISPOSIZIONI GENERALI
Come precisato con circolare n.204 del 30 agosto 1993,
l'articolo 1, comma 2-quater, della legge n. 438 del 1992 ha
confermato in 35 anni il requisito di contribuzione per il
pensionamento di anzianita' a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle gestioni dei
lavoratori autonomi.
A sua volta, l'articolo 10 del decreto legislativo n. 503 aveva
disposto, al comma 6, che il conseguimento delle pensioni di
anzianita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei
lavoratori dipendenti ed autonomi e delle forme di essa
sostitutive era subordinato alla risoluzione del rapporto di
lavoro ovvero alla cessazione dal lavoro autonomo risultante
dalla cancellazione dagli elenchi di categoria.
La norma nella sua portata innovativa, sia per quanto riguarda la
condizione della cessazione dell'attivita' di lavoro autonomo con
cancellazione dagli elenchi di categoria sia per cio' che
concerne la necessita' di risoluzione del rapporto di lavoro
dipendente senza eccezioni riferite ad attivita' particolari,
avrebbe dovuto trovare piena applicazione a partire dalle
pensioni con decorrenza successiva al 1994, mentre per le
liquidazioni con decorrenza nell'anno 1994 avrebbe dovuto trovare
applicazione limitatamente alle pensioni per le quali il relativo
diritto non fosse maturato entro il 1993.
L'articolo 11, comma 9, della legge n.537 del 1993 ha sostituito
il comma 6 dell'articolo 10 del decreto n.503 del 1992 con i
seguenti:
"6. Le pensioni di anzianita' a carico dell'assicurazione genera-
le obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di essa
sostitutive, nonche' i trattamenti anticipati di anzianita' delle
forme esclusive, con esclusione delle eccezioni di cui all'-
articolo 10 del decreto legge 28 febbraio 1986, n.49, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n.120, in relazio-
ne alle quali trovano applicazione le disposizioni di cui ai com-
mi 1,3 e 4 del presente articolo, non sono cumulabili con i
redditi da lavoro dipendente nella loro interezza, e con i
redditi da lavoro autonomo nella misura per essi prevista al
comma 1 ed il loro conseguimento e' subordinato alla risoluzione
del rapporto di lavoro.
6-bis. Le quote delle pensioni di anzianita' a carico delle
gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attivita'
commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni,
eccedenti l'ammontare corrispondente al trattamento minimo
vigente nelle rispettive gestioni, non sono cumulabili con il
reddito da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento fino a
concorrenza del reddito stesso, senza obbligo di cancellazione
dagli elenchi previdenziali ed assistenziali. Le predette
pensioni sono incumulabili nella loro interezza con i redditi da
lavoro dipendente".
Per effetto delle disposizioni contenute nei commi 6 e 6-bis
sopra riportati, non sono piu' richiesti, per i lavoratori
autonomi, la cessazione dell'attivita' lavorativa e il
conseguenziale obbligo di cancellazione dagli elenchi di
categoria. Pertanto, tali lavoratori possono continuare ad
ottenere la pensione di anzianita' anche in costanza di attivita'
di lavoro autonomo.
Poiche' il comma 6 in questione, nel richiedere il requisito del-
la cessazione dell'attivita' lavorativa dipendente non contiene
eccezioni riferite ad attivita' particolari, per le pensioni di
anzianita' da liquidare a norma dell'articolo 10 del decreto
legislativo n.503, come modificato dall'articolo 11, comma 9,
della legge n.537 del 1993, non possono piu' trovare applicazione
le eccezioni previste dalla normativa previgente nei confronti
dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, dei
lavoratori agricoli e dei dipendenti che, alla data del 1*
febbraio 1991, prestavano servizio alle dipendenze delle
Comunita' europee, a norma del regolamento n. 31 (CEE), n. 11
(CECA) dei Consigli, come modificato dal regolamento (CEE,
EURATOM, CECA) n. 259 del Consiglio del 20 febbraio 1968, e
successive modificazioni (articolo 6, comma 8-bis, della legge
19 luglio 1993, n.236).
Pertanto, anche i lavoratori in parola, per poter conseguire la
pensione di anzianita', debbono cessare la propria attivita'di
lavoro dipendente. Per quanto riguarda i lavoratori agricoli si
precisa peraltro che non e' richiesta anche la cancellazione
dagli elenchi.
2.2 - DISCIPLINA TRANSITORIA
Il comma 8 dell'articolo 10 del decreto n.503, nel testo
sostituito dal comma 10 dell'articolo 11 della legge n.537,
stabilisce che .
Per effetto di tale disposizione, gli assicurati che maturino i
requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto alla
pensione di anzianita' entro il 31 dicembre 1994 e che svolgano
la propria attivita' lavorativa dipendente come addetti ai
servizi domestici e familiari, come lavoratori agricoli e come
dipendenti delle Comunita' europee alle condizioni richiamate
al precedente punto 2.1, possono conseguire la pensione di
anzianita' con qualunque decorrenza, anche in costanza di
attivita' lavorativa.
PARTE TERZA
DISCIPLINA DEL CUMULO TRA PENSIONI E REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
ED AUTONOMO IN VIGORE DALL'ANNO 1994
1 - CRITERI GENERALI
Come e' noto, il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503,
contiene all'articolo 10 una nuova disciplina del cumulo delle
pensioni con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo,
che prevede criteri uniformi di incumulabilita' per tutte le
pensioni dirette a carico del regime generale dei lavoratori
dipendenti ed autonomi e delle forme di previdenza sostitutive ed
esclusive del regime generale.
Le istruzioni applicative della nuova normativa sono state
fornite con circolare n.270 del 29 novembre 1993.
La legge 24 dicembre 1993, n.537, non ha apportato modifiche alla
normativa contenuta nel decreto n.503 per quanto riguarda la
regolamentazione a regime del cumulo delle pensioni dirette con i
redditi da lavoro.
In proposito si rinvia pertanto ai criteri applicativi forniti
ai punti 1, 2, 3 e 5 della circolare n.270 del 29 novembre 1993.
Per quanto riguarda l'esclusione dal divieto di cumulo delle
pensioni dirette ed ai superstiti di cui ai punti 2.2, 3.1 e 5
della citata circolare n.270, si fa peraltro presente che il
decreto legge 14 febbraio 1994, n.105, recante modificazioni
della legge 21 novembre 1991,n.374, istitutiva del giudice di
pace, e della legge 26 novembre 1990, n.353, concernente
provvedimenti urgenti per il processo civile, stabilisce
all'articolo 15, comma 1, che le indennita' spettanti ai giudici
di pace sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di
quiescenza comunque denominati. Pertanto tali indennita' non
assumono rilievo ai fini dell'applicazione della disciplina del
cumulo delle pensioni con i redditi da lavoro.
2 - DISCIPLINA TRANSITORIA
Come precisato con circolare n. 299 del 27 dicembre 1993 e con
circolare n.38 del 4 febbraio 1994, la legge n.537 ha modificato
la disciplina transitoria in materia di cumulo delle pensioni
dirette con i redditi da lavoro contenuta nell'articolo 10, comma
8, del decreto legislativo n.503 del 1992.
L'articolo 11, comma 10, della legge n.537, che sostituisce il
citato comma 8 dell'articolo 10 del decreto n.503, dispone che
"ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1994 sono titolari
di pensione, ovvero hanno raggiunto i requisiti contributivi
minimi per la liquidazione della pensione di vecchiaia o di
anzianita', continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla
previgente normativa, se piu' favorevole".
In applicazione di tale disposizione i titolari di pensione di
vecchiaia, di anzianita', di invalidita', di assegni di
invalidita' e di trattamenti di prepensionamento con decorrenza
anteriore al 1* gennaio 1995 che svolgono attivita' di
lavoro dipendente continuano ad essere soggetti al regime di
totale o parziale incumulabilita' con la retribuzione previsto
dalla normativa previgente, con le relative eccezioni, ove lo
stesso risulti piu' favorevole di quello introdotto dal decreto
n.503.
Qualora il regime previgente risulti meno favorevole di quello
introdotto dal decreto n.503, i pensionati in parola hanno
diritto all'applicazione della nuova disciplina introdotta dal
decreto n.503.
Al riguardo si sottolinea che il reddito da lavoro autonomo non
era preso in considerazione dalla previgente disciplina in
materia di cumulo. Pertanto, l'espletamento di un'attivita'
lavorativa autonoma da parte di titolari di pensione con
decorrenza compresa entro il 1994 non assume rilievo ai fini
dell'incumulabilita'.
La stessa disciplina prevista per coloro che siano titolari di
pensione con decorrenza compresa entro il 1994 trova
applicazione anche nei confronti degli assicurati che entro il
1994 maturino i requisiti contributivi minimi per la liquidazione
della pensione di vecchiaia o di anzianita', indipendentemente
dalla data dalla quale conseguano poi la pensione successivamente
al 1994.
In proposito si precisa che l'anzidetta fattispecie ricorre nei
seguenti casi:
- pensioni di anzianita' liquidate con decorrenza successiva al
1994 nei confronti di assicurati che abbiano conseguito entro il
31 dicembre 1994 i requisiti di assicurazione e di contribuzione
previsti dalla normativa in vigore a tale data;
- pensioni di vecchiaia liquidate con decorrenza successiva al
1994 nei confronti di assicurati che abbiano conseguito entro il
31 dicembre 1994 i requisiti di assicurazione e di contribuzione
previsti dalla normativa in vigore a tale data.
*
* *
Con la presente circolare si e' completata la definizione dei
criteri applicativi delle disposizioni contenute nella legge
n.537 del 1993 in materia di prestazioni pensionistiche dei
lavoratori dipendenti ed autonomi.
Attesa la complessa articolazione del quadro normativo che emerge
dalle profonde innovazioni introdotte nel sistema pensionistico
dai provvedimenti di riforma emanati a partire dal 1992, si e'
ravvisata la necessita' di procedere ad un coordinamento delle
disposizioni fin qui impartite per l'applicazione di tali
provvedimenti, in modo da poter fornire alle Sedi, entro breve
termine, una raccolta sistematica dei criteri in atto ai fini
dell'accertamento del diritto e della determinazione della misura
dei trattamenti pensionistici.
IL DIRETTORE GENERALE F.F.
TRIZZINO