960119 DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI DIREZIONE CENTRALE PENSIONI Circolare n. 12 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO - LEGALI e, per conoscenza: AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA AI PRESIDENTI DEI COMITATI REG.LI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROV.LI : costituzione di posizione assicurativa e riscatti ex articolo 13 della legge 1338/62. Efficacia retroattiva ai fini pensionistici e riflessi sul calcolo degli oneri. DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI DIREZIONE CENTRALE PENSIONI Roma, 15 gennaio 1996 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 12 AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO - LEGALI e, per conoscenza: AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA AI PRESIDENTI DEI COMITATI REG.LI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROV.LI Oggetto : costituzione di posizione assicurativa e riscatti ex articolo 13 della legge 1338/62. Efficacia retroattiva ai fini pensionistici e riflessi sul calcolo degli oneri. SOMMARIO : il principio dell' efficacia " ab origine " delle regola- rizzazioni contributive di periodi prescritti, effettuate ai sensi dell' articolo 13 della legge n. 1338 / 1962, e' stato confermato dalla Corte di Cassazione e si estende ai ri- scatti dei periodi di laurea, di lavoro all' estero e di assenza facoltativa post 1993 per gravidanza e puerperio, considerando il fatto del versamento degli oneri relativi come avvenuto nel passato e produttivo quindi di effetti "ex tunc" ai fini pensionistici. In relazione ai casi in cui il diritto a pensione viene maturato con decorrenza anteriore alla data di presentazione della domanda di costituzione di rendita o di riscatto, si confermano i criteri di calcolo degli oneri illustrati con circolare 5.3.1973 n. 53495 PRS e n. 329 C. e V. / 43. Il principio anzidetto e' da ritenere applicabile anche alle ipotesi di riscatto previste dalle norme che disciplinano i Fondi speciali quando, a tal fine, e' fatto rinvio alle disposizioni contenute nel richiamato articolo 13 della legge n. 1338/1962. Vengono forniti chiarimenti in relazione ai casi di ricong- iunzione delle posizioni assicurative disciplinate dalla legge 29 del 7.2.1979 e dalla legge 45 del 5.3.1990 quando, dopo la definizione delle relative pratiche, intervengano regolarizzazioni ex art. 13 della legge n. 1338/1962 di periodi pregressi. ___________________ Con sentenza n. 3667 / 95 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, in relazione al caso di un assicurato che rivendicava il diritto alla liquidazione della pensione di vecchiaia con decorrenza retroattiva, da data cioe' ante- riore a quella di presentazione della domanda di riscatto di periodi di lavoro prestati all' estero determinanti ai fini della insorgenza del diritto a pensione, si e' pronunciata favorevolmente ed ha cosi' confermato, nella sostanza, il principio della efficacia retroattiva della domanda stessa, peraltro gia' riconosciuto dall' Istituto per la copertura contributiva ex articolo 13 della legge n. 1338 / 1962, come da circolare n. 53495 PRS - 329 C.e V. - 43 del 5.3.1973, emanata per l' attuazione della delibera consiliare n. 67 del 28.4.1962. In particolare si afferma, in tale sentenza, che il citato articolo 13 piu' che attribuire alla domanda una efficacia retroattiva propria dispone una sorta di " fictio iuris " in cui si riconosce il fatto del versamento degli oneri contributivi come avvenuto nel passato e produttivo quindi di effetti giuridici ex " tunc " e che cio' deve valere anche per i riscatti disciplinati dagli articoli n. 50 (sostituito dall' articolo 2 novies della legge 16.4.1974 n. 114, a sua volta modificato dalla legge n. 881 / 1982) e n. 51, 1 e 2 comma della legge 30.4.1969 n. 153, i quali si richiamano all' articolo 13 in parola, ancorche' utilizzati per riscattare periodi non lavorativi ovvero di lavoro svolto all' estero e quindi privi di assicurazione in Italia. La stessa Corte di Cassazione argomenta, al riguardo, che il momento dell' esercizio della facolta' di riscatto puo' non coincidere con la decorrenza della pensione ma che ad esso va fatto comunque riferimento ai fini del calcolo dell' importo dovuto dal richiedente, importo questo che deve necessariamente comprendere, oltre al valore attuale della futura rendita, anche il capitale di copertura delle quote di pensione spettanti per il periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione stessa e la data della domanda di costituzione di rendita vitalizia o di riscatto. Di tale sentenza, per gli effetti che scaturiscono nell' ambito del Fondo di previdenza per i " Telefonici " in sede di unificazione delle posizioni assicurative ex articolo 5 della legge 29.1.1992 n. 58, si e' fatto cenno nella circolare 230 dell' 8.8.1995 - punto 2 ( messaggio n. 19915 di pari data), facendo peraltro riserva di successive istruzioni per l' A.G.O., in ordine anche al calcolo del capitale di copertura, nei casi in cui i corrispondenti periodi siano utili a pensione da liquidarsi con decorrenza retroattiva rispetto alla data di presentazione della domanda di regolarizzazione. A scioglimento dell' anzidetta riserva, per la tratta- zione dei casi di specie si ritiene di poter confermare quanto a suo tempo disposto con la richiamata circolare del 5.3.1973 ai punti 2) e 3) del capitolo II, laddove si dispone che, sia per i soggetti titolari di pensione sia per coloro i quali maturino il diritto alla pensione stessa con decorrenza anteriore alla domanda di regolarizzazione, il capitale di copertura delle pregresse quote di pensione deve identificarsi con le stesse quote di pensione corrispondenti ai periodi oggetto di riscatto e deve essere sommato alla riserva matematica prospettiva, calcolata quest' ultima sulla corrispondente quota annua di pensione ed in base ai coefficienti di capitalizzazione. Si richiamano, altresi', le disposizioni della circolare n. 604 R.C.V. del 15.11.1982. I criteri su esposti valgono quindi anche per i ri- scatti chiesti ai sensi degli articoli 50 e 51 - 1 e 2 comma della legge n. 153 / 1969 e successive modificazioni, per i quali devono pertanto considerarsi non piu' operanti le disposizioni emanate con circolare 9 giugno 1977 n. 433 C. e V. - 53550 Prs / 137, e vanno applicati altresi' per il riscatto dei periodi di assenza facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio, dall' 1.1.1994 in poi, di cui all' art. 14 del decreto legislativo 30.12.1992 n. 503. Si ritiene, inoltre, che quanto statuito dalla Corte di Cassazione debba trovare applicazione anche nell' ambito dei Fondi speciali di previdenza amministrati dall' Istituto quando, per la regolarizzazione dei periodi contributivi prescritti e per i riscatti dei periodi non lavorativi, viene richiamato l' articolo 13 della legge n. 1338 / 1962. Oltre ai casi contemplati dal predetto articolo 14 del decreto leg.vo n. 503 / 1992, si richiamano i riscatti del corso legale di laurea e dei corsi professionali nei Fondi " Telefonici " ed " Elettrici " ( ved. circolare n. 8 del 13.1.1994 - punto 3 ) e di servizio militare, di laurea, dei corsi professionali e dei periodi lavorativi diversi dalla attivita' di volo nel Fondo " Volo " ( artt. 3, 6 e 7 della legge 30.7.1973, n. 484 e successivo articolo 12 della legge 31.10.1988, n. 480). Da ultimo, per quanto concerne la ricongiunzione delle posizioni assicurative disciplinate dalla legge 7.2.1979 n. 29 e dalla legge 5.3.1990 n. 45 che, parimenti, si rifanno all' articolo n. 13 della legge n. 1338/1962 per la determinazione dei corrispondenti oneri, si precisa che il problema di attribuire effetti patrimoniali retroattivi rispetto alla data di presentazione della relativa domanda non si pone in quanto, di norma, tale ricongiunzione e' possibile solo a condizione che nessuna delle posizioni da ricongiungere sia stata computata utile a pensione con decorrenza anteriore alla domanda stessa, salvo quanto previsto a favore dei superstiti di assicurato. Puo' accadere anche che, per periodi assicurativi accreditati nel " FPLD" o in uno dei Fondi alternativi, venga presentata una domanda di ricongiunzione onerosa in base alla legge n. 29/1979 presso altri Fondi pensionistici e che l' assicurato, dopo che la relativa pratica sia stata definita con il versamento dell' onere dovuto o delle prime tre rate di esso, presenti una domanda di regolarizzazione ex articolo n. 13 della legge n. 1338/1962 per contributi omessi ed attinenti a periodi piu' remoti rispetto a quelli che hanno formato oggetto di tale ricongiunzione. Ebbene, nel caso ipotizzato, si precisa che la pratica di ricongiunzione onerosa ai sensi della legge n. 29/1979 deve considerarsi legittimamente definita con riferimento alla situazione assicurativa esistente alla data di presen- tazione della relativa domanda e non e' suscettibile quindi di riesame in considerazione del carattere negoziale proprio di tale tipo di operazione.I periodi successivamente acqui- siti per effetto della regolarizzazione ex articolo n. 13 della legge n. 1338/1962, ancorche' collocati in epoca remota e cioe' anteriore alla data di presentazione della domanda di ricongiunzione di cui sopra, possono quindi formare oggetto anch' essi di ricongiunzione ma solo alle condizioni e nei termini disciplinati dall' art. 4 della citata legge n. 29/1979. IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO