Direzione Centrale Entrate
Roma, 23/01/2015
Circolare n. 12
|
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Commissario Straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
|
|
|
OGGETTO:
|
Importo dei contributi dovuti per l’anno 2015 per i lavoratori domestici.
|
SOMMARIO:
|
Importo dei contributi. Coefficienti di ripartizione.
|
L’ISTAT ha comunicato, nella misura dello 0,2 %, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2013-dicembre 2013 ed il periodo gennaio 2014-dicembre 2014.
Conseguentemente sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2015 per i lavoratori domestici.
Restano in vigore gli esoneri previsti ex art. 120 legge 23 dicembre 2000, n. 388, avente decorrenza 1/02/2001, nonché gli esoneri istituiti ex art. 1 commi 361 e 362 legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza 1/01/2006 - come indicato nella circolare n. 19 dell’8/02/2006. Si conferma, pertanto, la minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF che, ovviamente, incide sull’aliquota complessiva.
Per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, previsto dall’art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, al comma 28, pari all’ 1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).
Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.
DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2015 AL 31 DICEMBRE 2015
senza contributo addizionale (comma 28, art.2 L. 92/2012)
LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI
|
RETRIBUZIONE ORARIA
|
IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
|
Effettiva
|
Convenzionale
|
Comprensivo quota CUAF
|
Senza quota CUAF (1)
|
fino a € 7,88
oltre € 7,88
fino a € 9,59
oltre € 9,59
|
€ 6,97
€ 7,88
€ 9,59
|
€ 1,39 (0,35) (2)
€ 1,57 (0,39) (2)
€ 1,91 (0,48) (2)
|
€ 1,40 (0,35) (2)
€ 1,58 (0,40) (2)
€ 1,93 (0,48) (2)
|
Orario di lavoro
superiore a 24 ore
settimanali
|
€ 5,07
|
€ 1,01 (0,25) (2)
|
€ 1,02 (0,25) (2)
|
comprensivo contributo addizionale (comma 28, art.2 L. 92/2012)
da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato
LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI
|
RETRIBUZIONE ORARIA
|
IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
|
Effettiva
|
Convenzionale
|
Comprensivo quota CUAF
|
Senza quota CUAF (1)
|
fino a € 7,88
oltre € 7,88
fino a € 9,59
oltre € 9,59
|
€ 6,97
€ 7,88
€ 9,59
|
€ 1,49 (0,35) (2)
€ 1,68 (0,39) (2)
€ 2,05 (0,48) (2)
|
€ 1,50 (0,35) (2)
€ 1,69 (0,40) (2)
€ 2,06 (0,48) (2)
|
Orario di lavoro
superiore a 24 ore
settimanali
|
€ 5,07
|
€ 1,08 (0,25) (2)
|
€ 1,09 (0,25) (2)
|
(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).
(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.
Coefficienti di ripartizione
Dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015
senza contributo addizionale di cui al comma 28 dell'art. 2 della Legge n. 92/2012
GESTIONE
|
LAVORATORI DOMESTICI CON CUAF
|
LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF
|
ALIQUOTE
|
COEFFICIENTI
|
ALIQUOTE
|
COEFFICIENTI
|
F.P.L.D.
ASpI
C.U.A.F.
MATERNITA’
INAIL
Fondo garanzia tratt.
fine rapporto
TOTALE
|
17,4275%
1,03%
0,0000%
0,0000%
1,31%
0,20%
19,9675%
|
0,872793
0,051584
0,000000
0,000000
0,065607
0,010016
1,000000
|
17,4275%
1,15%
0,0000%
1,31%
0,20%
20,0875%
|
0,867579
0,057250
0,000000
0,065215
0,009956
1,000000
|
con contributo addizionale di cui al comma 28 dell'art. 2 della Legge 92/2012 da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato
GESTIONE
|
LAVORATORI DOMESTICI CON CUAF
|
LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF
|
ALIQUOTE
|
COEFFICIENTI
|
ALIQUOTE
|
COEFFICIENTI
|
F.P.L.D.
ASpI
C.U.A.F.
MATERNITA’
INAIL
Contributo addizionale
Fondo garanzia tratt.
fine rapporto
TOTALE
|
17,4275%
1,03%
0,0000%
0,0000%
1,31%
1,40%
0,20%
21,3675%
|
0,815608
0,048204
0,000000
0,000000
0,061308
0,065520
0,009360
1,000000
|
17,4275%
1,15%
0,0000%
1,31%
1,40%
0,20%
21,4875%
|
0,811053
0,053519
0,000000
0,060966
0,065154
0,009308
1,000000
|
Normativa di riferimento
- art. 2 legge 28/06/2012, n. 92: la DS è sostituita dall’ASpI (Assicurazione Sociale per l’Impiego), al cui finanziamento concorrono i contributi di cui agli artt. 12, comma 6, (1,30%) e 28, comma 1, (0,01%), della legge 3 giugno 1975, n. 160;
- art.2, comma 28, legge 28 giugno 2012, n. 92: ai rapporti di lavoro a tempo non indeterminato si applica il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,40% della retribuzione convenzionale;
- articolo unico, comma 769, legge 27/12/2006, n. 296 (Finanziaria 2007): a decorrere dal 1° gennaio 2007, l’aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria è elevata dello 0,30% per la quota a carico del lavoratore;
- articolo unico, comma 361 e 362, legge 23/12/2005, n. 266 (Finanziaria 2006): a decorrere dal 1° gennaio 2006, ai datori di lavoro domestico tenuti al versamento della contribuzione per il finanziamento degli assegni per il nucleo familiare alla gestione ex articolo 24 della legge n. 88/1989, è riconosciuto un esonero del versamento dei seguenti contributi: CUAF (0,48%), maternità (0,24%) e disoccupazione (0,28%).
- art. 120 legge 23/12/2000, n. 388 (Finanziaria 2001):ai datori di lavoro, a decorrere dal 1° febbraio 2001, spetta un esonero dal versamento del contributo CUAF pari a 0,8 punti percentuali (se il contributo CUAF è dovuto in misura superiore a 0,8 p.p.) oppure pari a 0,4 punti percentuali a valere sui versamenti di altri contributi sociali, prioritariamente sui contributi di maternità e disoccupazione (se il contributo CUAF è dovuto in misura inferiore a 0,8 p.p.);
- art. 49 legge 23/12/1999, n. 488 (Finanziaria 2000): dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2001 è prevista una riduzione del contributo dell’indennità economica di maternità a carico dei datori di lavoro nella misura di 0,20 punti percentuali. Tale riduzione resta confermata dall’ art. 43 della legge 28/12/2001 n. 488 (Finanziaria 2002).
- art. 45, comma 3, D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico sull’immigrazione): a decorrere dall’1/1/2000, è soppresso il contributo dello 0,50% a carico del lavoratore, destinato al Fondo di rimpatrio.
- art. 3, comma 1 e 3, legge 23/12/1998 n. 448: a decorrere dal 1°/1/2000 sono stati soppressi i contributi Enaoli e TBC.
- art. 36, comma 1, D.Lgs. 446/97: per effetto dell’introduzione dell’IRAP, a partire dal 1° gennaio 1998 il contributo TBC dell’1,66% ed il contributo al S.S.N. del 10,60% non sono più riscossi.
- art. 27, comma 2-bis, legge 28/02/1997, n. 30: l’aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non soggetti al contributo CUAF subisce un incremento dello 0,50 punti percentuali ogni due anni con inizio dal 1 gennaio 1997.
|
Il Direttore Generale |
|
|
Nori |
|
|
|