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Circolare numero 12 del 23-01-2015


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Direzione Centrale Entrate
Roma, 23/01/2015
Circolare n. 12
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Commissario Straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:

Importo dei contributi dovuti per l’anno 2015 per i lavoratori domestici.

SOMMARIO:

Importo dei contributi. Coefficienti di ripartizione.

L’ISTAT ha comunicato, nella misura dello 0,2 %, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2013-dicembre 2013 ed il periodo gennaio 2014-dicembre 2014.

 

Conseguentemente sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2015  per i lavoratori domestici.

 

Restano in vigore gli esoneri previsti ex art. 120 legge 23 dicembre 2000, n. 388, avente decorrenza 1/02/2001, nonché gli esoneri istituiti ex art. 1 commi 361 e 362 legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza 1/01/2006 - come indicato nella circolare n. 19 dell’8/02/2006. Si conferma, pertanto, la minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF che, ovviamente, incide sull’aliquota complessiva.

 

Per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro,  previsto dall’art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, al comma 28, pari all’ 1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).

 

Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

 

 

DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2015 AL 31 DICEMBRE 2015

senza contributo addizionale (comma 28, art.2 L. 92/2012)

 

 

LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI

RETRIBUZIONE ORARIA

IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO

Effettiva

Convenzionale

Comprensivo quota CUAF

Senza quota CUAF (1)

 

fino a  €  7,88

 

oltre    € 7,88

fino a  €  9,59

 

 

oltre    € 9,59

 

 

€  6,97

 

 

€  7,88

 

 

€  9,59

 

€  1,39   (0,35) (2)

 

 

€  1,57   (0,39) (2)

 

 

€  1,91   (0,48) (2)

 

€   1,40    (0,35) (2)

 

 

€   1,58    (0,40) (2)

 

 

€   1,93    (0,48) (2)

Orario di lavoro

superiore a 24 ore

settimanali

 

€  5,07

 

€  1,01  (0,25) (2)

 

€   1,02    (0,25) (2)

 

 

comprensivo contributo addizionale (comma 28, art.2 L. 92/2012)

da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato

 

 

LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI

RETRIBUZIONE ORARIA

IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO

Effettiva

Convenzionale

Comprensivo quota CUAF

Senza quota CUAF (1)

 

fino a  €  7,88

 

oltre    € 7,88

fino a  €  9,59

 

 

oltre    € 9,59

 

 

€  6,97

 

 

€  7,88

 

 

€  9,59

 

€  1,49   (0,35) (2)

 

 

€  1,68   (0,39) (2)

 

 

€  2,05   (0,48) (2)

 

€   1,50    (0,35) (2)

 

 

€   1,69    (0,40) (2)

 

 

€   2,06    (0,48) (2)

Orario di lavoro

superiore a 24 ore

settimanali

 

€  5,07

 

€  1,08  (0,25) (2)

 

€   1,09    (0,25) (2)

 

(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).

(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

 

 

Coefficienti  di  ripartizione

Dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015

 

senza contributo addizionale di cui al comma 28 dell'art. 2 della Legge n. 92/2012

 

GESTIONE

LAVORATORI DOMESTICI CON CUAF

LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF

ALIQUOTE

COEFFICIENTI

ALIQUOTE

COEFFICIENTI

 

F.P.L.D.

 

ASpI

 

C.U.A.F.

 

MATERNITA’

 

INAIL

 

Fondo garanzia tratt.

fine rapporto

 

TOTALE

 

 17,4275%

 

      1,03%

 

   0,0000%

 

   0,0000%

 

       1,31%

 

 

       0,20%

 

19,9675%

 

0,872793

 

0,051584

 

0,000000

 

0,000000

 

0,065607

 

 

0,010016

 

1,000000

 

  17,4275%

 

     1,15%

 

 

 

  0,0000%

 

     1,31%

 

 

     0,20%

 

20,0875%

 

 

0,867579

 

0,057250

 

 

 

0,000000

 

0,065215

 

 

0,009956

 

1,000000

 

con contributo addizionale di cui al comma 28 dell'art. 2 della Legge 92/2012  da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato

 

GESTIONE

LAVORATORI DOMESTICI CON CUAF

LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF

ALIQUOTE

COEFFICIENTI

ALIQUOTE

COEFFICIENTI

 

F.P.L.D.

 

ASpI

 

C.U.A.F.

 

MATERNITA’

 

INAIL

 

Contributo addizionale

 

Fondo garanzia tratt.

fine rapporto

 

TOTALE

 

 17,4275%

 

      1,03%

 

   0,0000%

 

   0,0000%

 

       1,31%

 

       1,40%

 

       0,20%

 

 

21,3675%

 

0,815608

 

0,048204

 

0,000000

 

0,000000

 

0,061308

 

0,065520

 

0,009360

 

 

1,000000

 

  17,4275%

 

     1,15%

 

 

 

  0,0000%

 

     1,31%

 

     1,40%

 

     0,20%

 

 

21,4875%

 

 

0,811053

 

0,053519

 

 

 

0,000000

 

0,060966

 

0,065154

 

0,009308

 

 

1,000000

 

Normativa di riferimento

 

  • art. 2 legge 28/06/2012, n. 92: la DS è sostituita dall’ASpI (Assicurazione Sociale per l’Impiego), al cui finanziamento concorrono i contributi di cui agli artt. 12, comma 6, (1,30%) e 28, comma 1, (0,01%), della legge 3 giugno 1975, n. 160;
  • art.2, comma 28, legge 28 giugno 2012, n. 92: ai rapporti di lavoro a tempo non indeterminato si applica il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,40% della retribuzione convenzionale;
  • articolo unico, comma 769, legge 27/12/2006, n. 296 (Finanziaria 2007): a decorrere dal 1° gennaio 2007, l’aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria è elevata dello 0,30% per la quota a carico del lavoratore;
  • articolo unico, comma 361 e 362, legge 23/12/2005, n. 266 (Finanziaria 2006): a decorrere dal 1° gennaio 2006, ai datori di lavoro domestico tenuti al versamento della contribuzione per il finanziamento degli assegni per il nucleo familiare alla gestione ex articolo 24 della legge n. 88/1989, è riconosciuto un esonero del versamento dei seguenti contributi: CUAF (0,48%), maternità (0,24%) e disoccupazione (0,28%).
  • art. 120 legge 23/12/2000, n. 388 (Finanziaria 2001):ai datori di lavoro, a decorrere dal 1° febbraio 2001, spetta un esonero dal versamento del contributo CUAF pari a 0,8 punti percentuali (se il contributo CUAF è dovuto in misura superiore a 0,8 p.p.) oppure pari a 0,4 punti percentuali a valere sui versamenti di altri contributi sociali, prioritariamente sui contributi di maternità e disoccupazione (se il contributo CUAF è dovuto in misura inferiore a 0,8 p.p.);
  • art. 49 legge 23/12/1999, n. 488 (Finanziaria 2000): dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2001 è prevista una riduzione del contributo dell’indennità economica di maternità a carico dei datori di lavoro nella misura di 0,20 punti percentuali. Tale riduzione resta confermata dall’ art. 43 della legge 28/12/2001 n. 488 (Finanziaria 2002).
  • art. 45, comma 3, D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico sull’immigrazione): a decorrere dall’1/1/2000, è soppresso il contributo dello 0,50% a carico del lavoratore, destinato al Fondo di rimpatrio.
  • art. 3, comma 1 e 3, legge 23/12/1998 n. 448: a decorrere dal 1°/1/2000 sono stati soppressi i contributi Enaoli e TBC.
  • art. 36, comma 1, D.Lgs. 446/97: per effetto dell’introduzione dell’IRAP, a partire dal 1° gennaio 1998 il contributo TBC dell’1,66% ed il contributo al S.S.N. del 10,60% non sono più riscossi.
  • art. 27, comma 2-bis, legge 28/02/1997, n. 30: l’aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non soggetti al contributo CUAF subisce un incremento dello 0,50 punti percentuali ogni due anni con inizio dal 1 gennaio 1997.

 

  Il Direttore Generale  
  Nori