Versione Testuale

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 123 del 9-6-1998.htm

  
Modalità e termini di versamento dei contributi dovuti nell'anno 1998 dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali e dagli iscritti alla Gestione separata di cui all'art.2 della legge n. 335/1995. Precisazioni.   

DIREZIONE CENTRALE

CONTRIBUTI

 

 

 

Roma, 9 giugno 1998

Circolare n. 123

AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICIAI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALIAL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALIe, per conoscenza,

AL PRESIDENTE

AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE

AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE

AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI

AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI

 

Oggetto:

98-123. Modalità e termini di versamento dei contributi dovuti nell’anno 1998 dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali e dagli iscritti alla Gestione separata di cui all’art.2 della legge n. 335/1995. Precisazioni.

Con circolare n. 79 dell’8 aprile 1998 sono state diramate dettagliate istruzioni sul nuovo sistema unificato di versamento delle imposte, dei contributi previdenziali e dei tributi, introdotto dal Decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.

Nel rinviare alle predette istruzioni per una analitica disamina dell’ambito e delle modalità di applicazione della nuova disciplina, si riassumono, di seguito, le modalità ed i termini di versamento dei contributi dovuti nel corrente anno dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali e dagli iscritti alla Gestione separata indicata all’oggetto.

A.- Artigiani e commercianti.

A.1 - Contribuenti che non risultano titolari di partita I.V.A.

Ai contribuenti che non sono risultati titolari di partita I.V.A. in base all’incrocio tra gli archivi dell’Istituto e quelli del Ministero delle Finanze, sono stati inviati, unitamente al bollettino predisposto per il versamento della prima rata dell’anno 1998, anche i bollettini per il pagamento dei contributi dovuti alle successive scadenze:

Il versamento delle somme eventualmente dovute a saldo per l’anno 1997 sulla base dei redditi denunciati per il predetto anno, potrà essere effettuato entro il 5 luglio p.v., senza aggravio di interessi, tramite il bollettino già inviato agli interessati con l’emissione del 1997.

Infatti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 1998 ha differito al 15 giugno 1998 il termine di versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione UNICO, per il corrente anno, e da detto termine decorrono i venti giorni previsti, per il pagamento dei contributi dovuti a titolo di "saldo", dall’art.46 del D.L. n.41/1995, convertito con modificazioni dalla legge n.85/1995, nel testo modificato dalla legge n.507/1995.

Tramite le "AVVERTENZE" riportate nei bollettini di c.c.p., i contribuenti in argomento sono stati resi edotti della necessità di contattare le Sedi competenti, per il rilascio dei citati modelli di pagamento F24 da utilizzare alle diverse scadenze di cui alla lettera A.2 che segue, nell’eventualità che gli stessi siano titolari di partita I.V.A.

I contribuenti che, viceversa, pur non essendo titolari di partita I.V.A. abbiano ricevuto i Modd.F24, potranno utilmente utilizzare i predetti modelli per il versamento dei soli contributi previdenziali (con esclusione delle imposte e dei tributi) rispettando, peraltro, i termini di versamento precedentemente indicati. Si richiama al riguardo quanto comunicato con messaggio n. 21560 del 30/5/1998.

In relazione al predetto messaggio si precisa che, poiché il versamento del saldo 1997 deve essere effettuato entro il 5 luglio 1998 e il versamento del primo acconto 1998 scade il 20 luglio 1998, il contribuente potrà utilizzare per il pagamento del saldo 1997 il bollettino di conto corrente postale inviato dall’INPS lo scorso anno.

A.2 - Soggetti titolari di partita I.V.A.

Ai soggetti titolari di partita I.V.A sono stati inviati, in aggiunta al bollettino per il versamento della prima rata dei contributi dovuti sul minimale, di cui si è detto, i modelli di pagamento unificato FISCO/INPS/REGIONI predisposti per il versamento dei contributi dovuti:

Il versamento dei contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale alla scadenza del 15 giugno 1998, potrà essere differito al 15 luglio 1998, con il pagamento degli interessi dello 0,50%. La maggiorazione di cui sopra dovrà essere esposta, nel mod.F24, separatamente dal contributo, utilizzando le previste causali (CPI o API) e lo stesso codice INPS attribuito all’importo contributivo oggetto di differimento.

Qualora il differimento sia richiesto in riferimento alla contribuzione dovuta per una pluralità di soggetti (titolare ed uno o più collaboratori), gli interessi dovranno essere esposti separatamente per ogni singolo soggetto e separatamente per il saldo e l’acconto.

I termini suindicati sono stati fissati dall’art.18 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e per effetto di detta norma, allorché‚ il nuovo sistema di pagamento avrà superato, nell’anno 1999, la fase di primo avvio, i versamenti delle quote contributive comprese entro il minimale saranno effettuati entro il giorno 15 dei mesi di maggio, agosto e novembre dell’anno di riferimento e di febbraio dell’anno successivo; i versamenti a saldo o in acconto, saranno effettuati entro gli stessi termini previsti per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Oltre ai suddetti cinque modelli F24, da presentare per il pagamento presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o banca convenzionata nonché‚ presso le agenzie postali, i contribuenti titolari di partita I.V.A hanno ricevuto il prospetto analitico degli importi dovuti ed il fascicolo delle istruzioni operative.

I modelli F24 precompilati che contengono più righe relative a diversi pagamenti (saldo e acconto per il titolare e per gli eventuali collaboratori), dovranno essere utilizzati se in corrispondenza di tutte le righe compilate verranno effettuati pagamenti.

Se invece non devono essere effettuati pagamenti per alcune delle righe riportate sul modulo precompilato, al fine di facilitare l’attività degli intermediari, si suggerisce di non utilizzare il modulo precompilato, ma di utilizzarne uno sostitutivo compilando le sole righe che corrispondono ai pagamenti da effettuare.

Si rammenta che, ai sensi dell’art.1, comma 5, della Legge 233/1990, il titolare è tenuto al versamento dei contributi dovuti per i collaboratori familiari. Conseguentemente, nel caso in cui il contribuente sia titolare di partita IVA, dovrà versare tramite il modello F24, oltre ai propri contributi, anche i contributi dovuti per i collaboratori familiari, ivi compresi quelli relativi al reddito eccedente il minimale, compensandoli con eventuali crediti vantati nei confronti del Fisco e/o dell’INPS.

I contribuenti che hanno chiuso la partita IVA prima dell’avvio della riscossione unificata (anteriormente al primo maggio 1998), sono considerati per quanto concerne le modalità e termini di versamento dei contributi, non titolari di partita IVA, salvo quanto previsto dal messaggio 21560 del 30 maggio 1998.

I contribuenti che hanno chiuso o chiuderanno la partita IVA dopo l’avvio della riscossione unificata (da maggio 1998 in poi), continueranno per il 1998 ad effettuare i pagamenti, se dovuti, con le modalità e i termini dei titolari di partita IVA.

A.3 Moduli di versamento sostitutivi. Pensionati ultra sessantacinquenni.

Si è provveduto anche per il corrente esercizio all’approvvigionamento della modulistica a striscia continua per consentire alle Sedi il rilascio, nelle previste fattispecie, dei modelli di versamento sostitutivi (Modd. GA 21, GC 21 e Mod. F24).

A tal proposito, in considerazione delle richieste di chiarimento formulate da talune Sedi, si richiamano integralmente le disposizioni impartite, in riferimento alle domande di riduzione dei contributi I.V.S da parte degli artigiani e dei commercianti pensionati con più di 65 anni, con circolare n.63 del 17 marzo 1998.

Si ribadisce, in particolare che , a richiesta degli interessati, dovranno essere rilasciati i moduli di versamento sostitutivi contenenti tutti i dati e gli elementi del modulo originario, con l’unica eccezione dell’importo del contributo I.V.S., ridotto ai sensi di legge e ferme restando tutte le altre aliquote (maternità, orfani lavoratori e quote associative).

Ai contribuenti che, dopo aver presentato la prevista domanda, abbiano corrisposto l’intero importo della prima rata, saranno rilasciati i moduli per il versamento del residuo debito, diviso per il numero delle rate non ancora scadute all’atto della richiesta della modulistica sostitutiva (tre rate per le operazioni da effettuare alle scadenze del 20 luglio, per i contribuenti privi di partita I.V.A., e del 15 agosto per gli altri contribuenti).

A.4 - Autoconguaglio.

Nulla è innovato in riferimento alla facoltà dei contribuenti di effettuare l’autoconguaglio, previa apposita comunicazione alla competente Sede, tra i contributi versati in eccedenza per un determinato anno e la contribuzione dovuta a titolo di acconto o saldo sull’imponibile eccedente il minimale relativo all’anno successivo.

Si richiamano integralmente, a tal riguardo, le direttive impartite con le circolari n. 182 del 10 giugno 1994 n. 257 del 6 ottobre 1995 e n. 153 del 9 luglio 1997.

Come si è già avuto modo di rilevare, qualora il soggetto interessato all’autoconguaglio sia titolare di partita I.V.A., riporterà sul mod.F24, a titolo di contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale per l’anno 1998, soltanto l’importo residuato dalla predetta operazione, qualora dovuto, previa presentazione della prescritta comunicazione.

B.- Gestione separata lavoratori autonomi (art.2, comma 26, della legge n.335/1995).

 

B.1 - Committenti.

B.1.1 - Modalità e termini di pagamento.

I termini e le modalità di versamento dei contributi dovuti alla Gestione separata dai titolari di partita I.V.A. sono stati illustrati con la circolare n.79/1998 citata in premessa. È parimenti noto che ai contribuenti titolari di partita I.V.A. sono stati inviati i Modd.F24 prestampati nei dati anagrafici.

Per comodità di consultazione, si rammenta che nulla è innovato relativamente ai versamenti per i contribuenti non titolari di partita I.V.A.

Il pagamento delle somme dovute deve essere, quindi, effettuato tramite i bollettini di c/c postale GLA21/OTT.entro il giorno 20 del mese successivo a quello del pagamento del compenso.

I committenti titolari di partita I.V.A. devono effettuare i versamenti tramite i Modd.F24 entro il giorno 15 del mese successivo a quello del pagamento del compenso.

Si ritiene utile in proposito fornire i seguenti chiarimenti:

Esempi:

7001*DPC *00142Roma 05/1998 * * 300.000*

 

7001*DPC *00142Roma 05/1998 * * 3.000.000*

 

1300*DPC *40132Bologna 05/1998 * * 600.000*

Ovviamente i predetti contributi possono essere versati anche con più modelli "F24".

Entrambi i committenti segnaleranno i dati relativi ai collaboratori tramite le denunce trimestrali che dovranno essere presentate entro il 31 ottobre 1998.

B.1.2 Presentazione delle denunce trimestrali.

Differimento del termine di presentazione al 31.10.1998.

Al fine di consentire ai contribuenti di predisporre le procedure per la compilazione delle denunce trimestrali, si differisce al 31 ottobre 1998 il termine per la presentazione delle denunce relative al primo e al secondo trimestre 1998.

Entro il 31 ottobre 1998 i committenti dovranno presentare tre denunce trimestrali, quella relativa al primo trimestre, che comprenderà i compensi corrisposti nei mesi da gennaio a marzo 1998 (pagamento dei contributi da febbraio ad aprile 1998), quella relativa al secondo trimestre 1998 che comprenderà i compensi corrisposti nei mesi da aprile a giugno 1998 (pagamento contributi da maggio a luglio 1998) e quella relativa al terzo trimestre 1998, che comprenderà i compensi corrisposti nei mesi da luglio a settembre 1998 (pagamento contributi da agosto ad ottobre 1998).

Le denunce trimestrali potranno essere presentate mediante supporto magnetico (il nuovo software di controllo è in corso di predisposizione e verrà rilasciato a breve) oppure su modello a lettura ottica, che sarà disponibile entro la fine del mese di giugno 1998.

B.2 - Professionisti.

I professionisti titolari di partita IVA effettueranno i pagamenti mediante i modelli F24 che sono stati loro inviati precompilati nei dati anagrafici.

I pagamenti dovranno essere effettuati entro il 15 giugno 1998, differibile al 15 luglio successivo, previa maggiorazione degli interessi dello 0,50%, per il saldo 1997 ed il primo acconto 1998, ed entro il 30 novembre 1998 per il secondo acconto dello stesso anno.

Gli interessi, nel modello F24, devono essere esposti separatamente dai contributi, utilizzando la causale contributo "DPPI", compilando gli altri dati come previsto per il contributo corrispondente (saldo o acconto).

Gli interessi vanno esposti separatamente per il saldo e per l’acconto.

Anche i professionisti iscritti alla gestione separata lavoratori autonomi possono dedurre dagli importi dovuti per l’anno successivo, ai sensi del comma 213 dell’art.1 della legge n.662/1995, i contributi eventualmente versati in eccedenza nell’anno precedente.

A tal fine i titolari di partita I.V.A. esporranno nel Mod.F24 i previsti dati (codice Sede, causale contributo, periodo di riferimento) e l’importo netto da pagare nella casella "importi a debito versati".

Le eventuali somme a credito non recuperabili nel modo sopra esposto non possono essere messe, per il corrente anno, a compensazione con altre somme da versare: potranno essere invece chieste a rimborso con le modalità indicate nella circolare n. 83 del 28 marzo 1997

Si rammenta che ai fini della determinazione dell’importo da versare quale saldo dei contributi dovuti per l’anno 1997, occorre applicare l’aliquota del 10 per cento al reddito imponibile, mentre ai fini della determinazione degli acconti da versare per l’anno 1998, occorre fare riferimento alle aliquote vigenti per il predetto anno (10 o 12 per cento).

 

 

Per maggiore chiarezza e per facilitare gli operatori nel rapporto con gli utenti, si allegano alla presente:

 

IL DIRETTORE GENERALE

Trizzino

 

 

ALLEGATO 1

CODICE S.A.P. O C.O.

0100 AGRIGENTO

0101 SCIACCA

0200 ALESSANDRIA

0300 ANCONA

0400 AOSTA

0500 AREZZO

0600 ASCOLI PICENO

0700 ASTI

0800 AVELLINO

0900 BARI

0901 ANDRIA

1000 BELLUNO

1100 BENEVENTO

1200 BERGAMO

1300 BOLOGNA

1301 IMOLA

1400 BOLZANO

1500 BRESCIA

1600 BRINDISI

1700 CAGLIARI

1701 IGLESIAS

1800 CALTANISSETTA

1900 CAMPOBASSO

2000 CASERTA

2001 AVERSA

2100 CATANIA

2200 CATANZARO

2201 LAMEZIA TERME

P2202 VIBO VALENZIA

P2203 CROTONE

2300 CHIETI

2400 COMO

P2401 LECCO

2500 COSENZA

2501 ROSSANO CALABRO

2600 CREMONA

2700 CUNEO

2791 ALBA C.O

2800 ENNA

2900 FERRARA

3000 FIRENZE

P3001 PRATO

3090 EMPOLI C.O

3100 FOGGIA

3200 FORLÌ

P3201 RIMINI

3290 CESENA C.O.

3300 FROSINONE

3301 CASSINO

3400 GENOVA

3401 SESTRI LEVANTE

3402 SESTRI PONENTE

3500 GORIZIA

3600 GROSSETO

3700 IMPERIA

3800 L’AQUILA

3801 SULMONA

3802 AVEZZANO

3900 LA SPEZIA

4000 LATINA

4100 LECCE

4101 CASARANO

4200 LIVORNO

4201 PIOMBINO

4300 LUCCA

4400 MACERATA

4500 MANTOVA

4600 MASSA CARRARA

4700 MATERA

4800 MESSINA

4900 MILANO

4901 MONZA

4995 DESIO (C.O.)

4902 MILANO NORD

4903 MILANO MISSORI

4904 MILANO FIORI

4905 MILANO CORVETTO

4908 MILANO LEGNANO

4909 MILANO SEREGNO (C.O.)

P4927 LODI

5000 MODENA

5100 NAPOLI

5101 CASTELLAMMARE DI STABIA

5102 NOLA

5103 NAPOLI ARZANO

5104 NAPOLI SOCCAVO

5105 NAPOLI VOMERO

5106 POZZUOLI

5200 NOVARA

P5290 V.C.O. - VERBANO CUSIO OSSOLA

5300 NUORO

5400 PADOVA

5500 PALERMO

5502 PALERMO SUD OVEST

5600 PARMA

5700 PAVIA

5800 PERUGIA

5801 CITTÀ DI CASTELLO

5900 PESARO

6000 PESCARA

6100 PIACENZA

6200 PISA

6300 PISTOIA

6400 POTENZA

6500 RAGUSA

6600 RAVENNA

6700 REGGIO CALABRIA

6800 REGGIO EMILIA

6900 RIETI

7000 ROMA

7001 ROMA EUR

7002 ROMA MONTEVERDE

7003 ROMA OSTIA LIDO

7004 ROMA MONTESACRO

7005 ROMA CENTRO

7006 CIVITAVECCHIA

7009 ROMA CASILINO PRENESTINO

7010 ROMA TUSCOLANO

7012 ROMA AURELIO

7013 ROMA TIBURTINO

7014 ROMA FLAMINIO

7015 POMEZIA

7100 ROVIGO

7200 SALERNO

7201 NOCERA INFERIORE

7202 BATTIPAGLIA

7300 SASSARI

7400 SAVONA

7500 SIENA

7600 SIRACUSA

7601 NOTO

7700 SONDRIO

7800 TARANTO

7900 TERAMO

8000 TERNI

8100 TORINO

8101 MONCALIERI

8102 IVREA

8103 TORINO NORD

8104 TORINO SUD

8105 PINEROLO

8106 COLLEGNO

8110 TORINO LINGOTTO

8200 TRAPANI

8300 TRENTO

8400 TREVISO

8490 CONEGLIANO C.O.

8500 TRIESTE

8600 UDINE

8700 VARESE

8790 BUSTO ARSIZIO C.O.

8800 VENEZIA

8801 SAN DONÀ DI PIAVE

8900 VERCELLI

P8901 BIELLA

9000 VERONA

9100 VICENZA

9200 VITERBO

9300 PORDENONE

9400 ISERNIA

9500 ORISTANO

 

161 S.A.P. E CENTRI OPERATIVI

STESSE FUNZIONI DELLE S.A.P.

 

 

ALLEGATO 2

 

GESTIONI ARTIGIANI E COMMERCIANTI

Il codice INPS (17 caratteri) è così composto:

(*) 0 = ricalcolato dalla sede; 1,2,3,4 = rate fisse; 5 = non usato (era SSN); 6 = contributi a percentuale.

Ai fini del controllo del controcodice INPS e del check Digit finale, occorre ricostruire la code-line come segue:

Elementi della code-line INPS (35 caratteri numerici):

 

SPECIFICHE CALCOLO CONTROCODICE INPS

SPECIFICHE CALCOLO CHECK DIGIT FINALE

 

GESTIONI AZIENDE AGRICOLE E LAVORATORI AUTONOMI

AGRICOLI

 

CONTROLLO DEL ‘CODICE INPS’

Il codice INPS (17 caratteri) è così composto:

Tipo azienda 1 numerico valori possibili: 0 (autonomi) oppure 3 (subordinati)

Codice azienda 7 numerico deve essere maggiore di zero Emissione 3 numerico (AA+ numero del trimestre)

Tipo contributo 1 numerico valori da 1 a 6

(*)

Numero rata 2 numerico da 01 a 04

Cin INPS 1 numerico valore delle unità

della somma delle 14 cifre precedenti

Cin PP.TT. 2 numerico resto della

divisione per 93 delle 15 cifre precedenti

(*) IVS 1 = OTI - CD

2 = OTD - CM

3 = PCCF - IATP

SSN 4 = OTI - CD

5 = OTD - CM

6 = PCCF - IATP