930602 DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI TEMPORANEE Circolare n. 124. Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Ai Primari Coordinatori generali e Primari Medico legali Ai Direttori dei Centri operativi e, per conoscenza, Ai Consiglieri di amministrazione Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223: corresponsione anticipata dell'indennita' di mobilita'. Decreto interministeriale del 17 febbraio 1993, n. 142. DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI TEMPORANEE Roma, 31 maggio 1993 Ai Dirigenti centrali e periferici Circolare n. 124. Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Ai Primari Coordinatori generali e Primari Medico legali Ai Direttori dei Centri operativi e, per conoscenza, Ai Consiglieri di amministrazione Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali All 2 OGGETTO:Art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223: corresponsione anticipata dell'indennita' di mobilita'. Decreto interministeriale del 17 febbraio 1993, n. 142. Con circolare n. 3 del 2 gennaio 1992 sono state a suo tempo impartite le istruzioni per l'applicazione della legge n. 223 del 23 luglio 1991, facendo peraltro riserva di fornire successivamente chiarimenti per la corresponsione anticipata dell'indennita' di mobilita', le cui modalita' dovevano essere determinate con apposito decreto interministeriale. Essendo stato emanato tale decreto (v. G.U. n. 112 del 15 maggio 1993), del quale si riportano in allegato gli articoli 1, 2, 3 e 5 (All. n. 1), e' possibile ora sciogliere la riserva contenuta nella citata circolare n. 3/1992. A tal fine si forniscono le seguenti istruzioni. A) Presentazione della domanda. 1) I lavoratori che hanno titolo alla concessione dell'indennita' di mobilita' e che intendano intraprendere un'attivita' lavorativa autonoma o associarsi in cooperativa possono ottenere la corresponsione anticipata dell'indennita' stessa presentando domanda alla Sede dell'INPS che sta gia' corrispondendo l'indennita' ovvero a quella cui la domanda per l'indennita' stessa - non ancora definita - sia stata presentata, sull'apposito modulo (all.2), tramite la Sezione circoscrizionale per l'impiego. Tale domanda deve essere corredata dalla documentazione necessaria per attestare che l'interessato ha assunto iniziative per poter svolgere l'attivita' lavorativa autonoma o per associarsi in cooperativa. Secondo quanto espressamente previsto dal decreto interministeriale in esame (art. 1, comma 2), nel caso in cui per l'esercizio di un'attivita' lavorativa autonoma sia richiesta 2 l'iscrizione alla Camera di Commercio oppure in albi professionali o in albi di categoria, alla domanda dovra' essere allegata la certificazione attestante la suddetta autorizzazione o iscrizione. Piu' in particolare, con riferimento alle attivita' maggiormente ricorrenti, si precisa che, in attuazione della norma citata: - per le attivita' commerciali, deve essere certificata l'iscrizione nell'apposito Registro (REC) che conferisce, nella generalita' dei casi, l'abilitazione soggettiva all'esercizio dell'attivita', oppure, per gli agenti e rappresentanti di commercio o per i mediatori, l'iscrizione negli appositi ruoli tenuti presso le Camere di Commercio; deve essere altresi' documentata, se non gia' conseguita, la richiesta di autorizzazione amministrativa al Comune o all'Autorita' di P.S., laddove tale autorizzazione sia prescritta per l'esercizio dell'attivita' denunciata; - per l'attivita' artigiana, deve essere certificata l'iscrizione nell'Albo di categoria, tenuto dalle Commissioni provinciali per l'artigianato, costituite presso le Camere di Commercio; - per le attivita' professionali, deve essere certificata l'iscrizione nei relativi albi; - per le attivita' per le quali non esista l'albo o non sia obbligatoria l'iscrizione, come pure nei casi di attivita' commerciali per le quali sia stata chiesta ma non ancora rilasciata la relativa autorizzazione, devono essere forniti tutti gli elementi necessari per dimostrare che si intenda effettivamente svolgere l'attivita' dichiarata (partita IVA, contratto di affitto, utenze, ecc.). Per quanto concerne l'attivita' associata in cooperativa debbono essere prodotti: - certificato di iscrizione nel Registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione; - stralcio dall'elenco dei soci corredato da una dichiarazione del Presidente della cooperativa attestante l'avvenuta iscrizione dell'interessato e l'attivita' allo stesso assegnata. 2) Le Sezioni circoscrizionali per l'impiego, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto, dovranno accertare e attestare nell'apposito spazio del modulo di domanda l'avvenuta iscrizione dei richiedenti nelle liste di mobilita' e l'idoneita' della documentazione prodotta. Le stesse Sezioni, inoltre, dovranno trasmettere alle competenti Sedi dell'Istituto, con cadenza mensile, le domande corredate da un apposito parere con cui viene dichiarata la regolarita' della documentazione presentata dall'interessato. 3 B) Istruttoria delle domande e pagamento della prestazione. Possono ottenere l'anticipazione dell'indennita' - ricorrendo le condizioni indicate nella presente circolare - tutti i lavoratori che hanno diritto all'indennita' stessa in base agli articoli 7 e 16 della legge n. 223/1991; coloro che risultano collocati in mobilita' ai sensi dell'art. 22, commi 6 e 7, di tale legge, nonche' coloro che rientrano nella fattispecie disciplinata dal comma 8 di detto articolo. Per cio' che concerne tale ultimo comma si sottolinea che lo stesso trova applicazione nei confronti dei lavoratori edili che alla data dell'11 agosto 1991 avevano diritto alle proroghe del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427. Le Sedi dell'Istituto, pertanto, dovranno accertare preventivamente la ricorrenza del diritto dei richiedenti a fruire dell'indennita' di mobilita' ovvero delle sopracitate proroghe del trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia. Naturalmente l'anticipazione compete non solo nei casi in cui l'indennita' di mobilita' sia in corso di pagamento ma anche ove ne sia stato o ne venga accertato il diritto sulla base di una domanda presentata nel rispetto dei termini decadenziali. Riconosciuto il diritto dei richiedenti alla prestazione in parola, le Sedi dovranno accertare, basandosi sulla dichiarazione di idoneita' della documentazione e sul parere di regolarita' della Sezione circoscrizionale, se abbiano titolo ad ottenere l'anticipazione. Le Sedi, quindi, dovranno procedere alla determinazione dell'importo da corrispondere a titolo di anticipazione sulla base della durata che avrebbe avuto l'indennita' di mobilita', tenendo presente che deve essere messo in pagamento - fatta eccezione per i casi di maggiorazione successivamente indicati - un importo pari a quello che l'interessato avrebbe avuto diritto a percepire dal momento della domanda di anticipazione fino al termine dell'indennita' di mobilita', senza tener conto peraltro degli adeguamenti periodici previsti dall'art. 7, comma 3, della legge n. 223/1991. Per quanto ovvio si sottolinea che per il periodo di trattamento anticipato non spettano le prestazioni accessorie e cioe' ANF e contribuzione figurativa. La legge n. 223/1991, cosi' come modificata da ultimo dall'art. 6, comma 10, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, prevede uno specifico caso di maggiorazione dell'anticipazione in questione, stabilendo 4 che i lavoratori licenziati entro il 31 dicembre 1993 nelle aree del Mezzogiorno, di cui al D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, che abbiano compiuto cinquanta anni alla data del licenziamento stesso, hanno diritto ad una anticipazione aumentata di un importo pari a quindici mensilita' dell'indennita' iniziale; tale maggiorazione non puo' comunque superare il numero dei mesi compresi tra l'eta' posseduta alla data del licenziamento e quella di compimento da parte degli interessati dei sessanta anni di eta'. Per poter beneficiare di tale maggiorazione, tuttavia, i lavoratori devono far valere il requisito di un anno di anzianita' aziendale previsto dall'art. 16, comma 1, della legge n. 223/1991, aumentato di un periodo di tempo pari a quello compreso tra l'11 agosto 1991 (giorno di entrata in vigore della legge n. 223) e la data del loro collocamento in mobilita'. Un secondo caso di maggiorazione dell'anticipazione e' previsto dall'art. 22, comma 6, della legge n. 223/1991, che stabilisce un incremento pari all'importo del trattamento di integrazione salariale che sarebbe stato ancora erogato ai beneficiari della particolare proroga disposta da tale norma in favore dei lavoratori dipendenti dalle societa' non operative costituite dalla GEPI ovvero destinatari delle disposizioni di legge espressamente indicate dalla norma stessa. L'incremento in questione dovra' essere determinato con riferimento ai provvedimenti di proroga gia' emanati alla data di presentazione della domanda di anticipazione. Si fa presente infine che le somme corrisposte a titolo di anticipazione sono cumulabili con i contributi a fondo perduto erogabili ai lavoratori soci di cooperative in applicazione di quanto previsto dall'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49. C) Restituzione della indennita' anticipata. L'art. 7, comma 5, della legge n. 223/1991 stabilisce che i lavoratori che, nei ventiquattro mesi successivi alla data di erogazione dell'anticipazione, si rioccupino in qualita' di lavoratori dipendenti nel settore privato o in quello pubblico devono restituire la somma percepita a tale titolo. Il decreto interministeriale del 17 febbraio 1993, n. 142, a tale proposito, ha stabilito che i suddetti lavoratori devono dare comunicazione scritta dell'avvenuta assunzione alla Sede dell'INPS che ha liquidato l'anticipazione medesima entro dieci giorni dall'inizio dell'attivita' dipendente. Il decreto stabilisce, altresi', che la Sede dovra' provvedere a recuperare le somme a suo tempo liquidate in un'unica soluzione ovvero, a domanda, in un massimo di dodici rate mensili. 5 Ove peraltro non ci sia stata la suddetta comunicazione, ovvero la stessa sia intervenuta successivamente al citato periodo di dieci giorni, la Sede dell'INPS dovra' procedere all'integrale recupero in un'unica soluzione della somma liquidata, maggiorandola degli interessi legali a partire dal giorno della rioccupazione. D) Comunicazioni agli Uffici del lavoro. Il comma 5 dell'art. 2 del decreto in esame stabilisce inoltre che le Sedi devono dare comunicazione alle Sezioni circoscrizionali per l'impiego dell'avvenuto accoglimento delle domande di anticipazione. L'elenco delle domande di anticipazione accolte sara' trasmesso, a cura delle Sezioni circoscrizionali, alle Agenzie dell'impiego e agli Uffici regionali del lavoro competenti per l'effettuazione dei relativi adempimenti, tra cui quello della cancellazione degli interessati dalle liste di mobilita', come espressamente disposto dall'art. 9, comma 6, della legge n. 223/1991. ******** Si fa riserva per cio' che concerne le istruzioni tecnico-procedurali. IL DIRETTORE GENERALE F.to Dr.ssa MANZARA All. 1 DECRETO 17 febbraio 1993 n. 142 "Regolamento di attuazione dell'articolo 7, comma 5 della legge 23 luglio 1991 n. 223, in materia di corresponsione anticipata dell'indennita' di mobilita". (Pubblicato sulla G.U. n. 112 del 15 maggio 1993) Articolo 1 Domanda e relativa documentazione 1. Ai fini della corresponsione anticipata dell'indennita' di cui all'art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, i lavoratori in mobilita', che intendano intraprendere un'attivita' autonoma o associarsi in cooperativa in conformita' alle norme vigenti, devono presentare istanza all'Istituto nazionale della previdenza sociale, su apposito modulo predisposto dall'Istituto medesimo, per il tramite della sezione circoscrizionale per l'impiego, territorialmente competente, in relazione al luogo di residenza del lavoratore. 2. L'istanza di cui al comma 1 dovra' essere corredata dalla documentazione comprovante ogni elemento che attesti l'assunzione di iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attivita' di lavoro autonomo o associato in cooperativa. Nei casi in cui per l'esercizio di tale attivita' sia richiesta specifica autorizzazione ovvero iscrizione in albi professionali o di categoria, l'istanza per la corresponsione anticipata dell'indennita' di mobilita' dovra' essere corredata da documentazione idonea ad attestare il rilascio dell'autorizzazione ovvero l'iscrizione negli albi stessi. Per quanto concerne l'attivita' di lavoro associato in cooperativa, dovra' essere documentata l'avvenuta iscrizione nel registro delle societa' presso il tribunale, competente per territorio, nonche' nel registro prefettizio. Adempimenti procedurali 6 1. La sezione circoscrizionale per l'impiego, competente per territorio, provvede a svolgere gli adempimenti necessari ad accertare: a) l'iscrizione del richiedente nelle liste di mobilita'; b) l'idoneita' della documentazione presentata dall'interessato, attestante la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto. 2. Le domande sono trasmesse, con cadenza mensile, alla Sede INPS competente per territorio, corredate da un parere in ordine alla regolarita' della documentazione presentata. 3. La Sede INPS, accertata la sussistenza del diritto del richiedente alla anticipazione dell'indennita' di mobilita', dispone il pagamento in favore dell'interessato della somma dovuta sulla base dell'importo mensile dell'indennita' spettante, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, all'interessato medesimo, senza tener conto degli adeguamenti di cui al comma 3 del richiamato art. 7. 4. Fino al 31 dicembre 1992, per i lavoratori delle aree di cui all'art. 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, aventi diritto all'indennita' di mobilita', l'aumento fino ad un massimo di quindici mensilita' dell'indennita' iniziale di mobilita', secondo le condizioni previste dal comma 5 del medesimo art. 7, e' attribuito subordinatamente al possesso del requisito di anzianita' gia' fatto valere per la concessione dell'indennita' stessa, elevato in misura pari al periodo trascorso tra l'11 agosto 1991 e la data del collocamento in mobilita'. 5. La Sede INPS competente per territorio comunica alla sezione circoscrizionale l'accoglimento delle domande di corresponsione anticipata dell'indennita' di mobilita'. La sezione circoscrizionale fornisce, con cadenza mensile, l'elenco delle domande accolte all'agenzia dell'impiego, competente per territorio, nonche' all'ufficio regionale e della massima occupazione, territorialmente interessato, per gli adempimenti di competenza. Articolo 3 Modalita' e condizioni per la restituzione delle somme in caso di occupazione alle altrui dipendenze. 1. I lavoratori che dopo aver percepito le somme di cui all'art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si occupino alle dipendenze di terzi entro i ventiquattro mesi successivi a quello della corresponsione delle somme stesse, sono tenuti, entro dieci 7 giorni dall'assunzione, a darne comunicazione per iscritto alla Sede INPS che ha effettuato la liquidazione delle somme. 2. In tutti i casi di rioccupazione intervenuta nel suddetto periodo, l'INPS provvede al recupero delle somme liquidate a titolo di anticipazione. La somma da recuperare deve essere restituita in un'unica soluzione ovvero, a domanda, in non piu'di dodici rate mensili. In caso di omissione ovvero di ritardo nella comunicazione della intervenuta rioccupazione da parte del lavoratore, la somma da recuperare deve essere restituita, in ogni caso, in un'unica soluzione maggiorata degli interessi legali, decorrenti dal momento in cui e' sorto l'obbligo della restituzione. .... omissis .... Articolo 5 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.