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INDICE:
1. Il quadro normativo
Allo scopo di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni in materia di integrazione salariale, l’articolo 26 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 ha stabilito che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulino accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà' bilaterali per i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale. L’articolo 40 del D.lgs n. 148/2015 prevede, ai sensi dell'articolo 2, comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28, la possibilità di istituire, con il sostegno della provincia, un fondo di solidarietà territoriale intersettoriale per le province autonome di Trento e Bolzano. Anche a tali fondi si applica la disciplina prevista per i fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 35 del D.lgs n. 148/2015. Con gli accordi stipulati in data 15 dicembre 2015 e 27 aprile 2016 tra Assoimprenditori Alto Adige, l’Associazione provinciale dell’Artigianato, la Confersercenti, l’Unione albergatori e pubblici esercenti (HGV), l’Unione artigiani altoatesini, l’Unione Commercio-Turismo-Servizi di Bolzano, la Federazione Cooperative Raiffeisen, Confcooperative, Legacoopbund Bolzano, l’Unione dei liberi professionisti Confprofessioni Sudtirol-Alto Adige, A.G.C.I. Alto Adige e ASGB, CGIL/AGB, SGB-CISL, UIL-SGK è stato convenuto di istituire il Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige ai sensi del citato articolo 40 del D.lgs n.148/2015. I predetti accordi sono stati recepiti con decreto n. 98187 del 20 dicembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, adottato d’intesa con il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, che ha istituito presso l’INPS il Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige (allegato n. 1). Il suddetto decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2017 ed è entrato in vigore il 21 marzo 2017.
2. Caratteristiche del Fondo di solidarietà
2.1 Finalità
Il Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia di Bolzano–Alto Adige (d’ora in avanti Fondo) ha lo scopo di assicurare al personale dei datori di lavoro privati, non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale o dei fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015, e che occupano almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della provincia di Bolzano-Alto Adige, una tutela del reddito nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia d’integrazione salariale ordinaria e straordinaria. 2.2 Campo di applicazione
2.2.1 Datori di lavoro per i quali non siano costituiti fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 27 del D.lgs n. 148/2015
Il Fondo può erogare prestazioni principalmente a favore di datori di lavoro che per settore, tipologia o classe dimensionale già rientrano astrattamente nel campo di applicazione del Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.) di cui all’articolo 29 del D.lgs n. 148/2015. In proposito, il decreto n. 98187/2016 individua il campo di applicazione nei “datori di lavoro privati, che occupano più di 5 dipendenti, appartenenti a settori che non rientrano nell’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni e per i quali non siano stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26 o fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all’articolo 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015”. Si ponga l’attenzione sul fatto che vi rientrano anche i datori di lavoro operanti in settori per i quali l’esclusione della tutela CIG opera in virtù del mero limite dimensionale (es. commercio fino a 50 dipendenti). Sono destinatari dell’obbligo di contribuzione al Fondo de quo i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti. Tuttavia, l’articolo 2, comma 2, del decreto n. 98187/2016 prevede che i datori di lavoro con classe dimensionale da 1 sino a 5 dipendenti possono volontariamente aderire al fondo (“Hanno la facoltà…”). Il superamento della soglia dimensionale fissata per la partecipazione al fondo è verificato mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente (cfr. art. 26, D.lgs n. 148/2015). In ogni caso il datore di lavoro deve occupare almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige. Il decreto interministeriale specifica le modalità con cui calcolare tale requisito occupazionale nel territorio. Il medesimo stabilisce, all’articolo 2, comma 3, che “sono computati tutti i lavoratori, compresi quelli a domicilio e gli apprendisti, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all’interno che all’esterno dell’azienda”. Pertanto, ogni lavoratore dipendente vale una unità, con qualunque qualifica e tipologia contrattuale. Il decreto individua anche il momento in cui valutare la sussistenza del requisito occupazionale:
Sarà cura del datore di lavoro accertare l’esistenza o il venir meno del requisito occupazionale nel territorio e comunicarlo alla sede INPS competente. Per le modalità si rinvia al successivo paragrafo 12. Conformemente ai criteri dettati nella circolare n. 176/2016 per il calcolo del requisito dimensionale di applicazione del F.I.S., nel caso in cui il datore di lavoro eserciti attività plurime, connotate da autonomia funzionale, gestionale e organizzativa, classificate in settori diversi, e sprovviste di ammortizzatori sociali (CIGO/CIGS/Fondi di solidarietà), ai fini del requisito dimensionale (più 5) ed occupazionale nel territorio (75%) del fondo Bolzano, dovranno essere considerati tutti i lavoratori occupati nelle posizioni aperte in relazione alle attività in questione. Per i datori di lavoro su cui, in presenza dei suddetti requisiti, grava l’obbligo di iscrizione al fondo territoriale viene meno contestualmente l’obbligo contributivo al F.I.S. Tale momento è individuato inizialmente con la data di istituzione del Fondo, cioè la data di entrata in vigore del decreto interministeriale n. 98187 (sarà, pertanto, il mese di marzo 2017). A regime sarà il primo gennaio dell’anno per il quale si realizza il requisito occupazionale. I datori di lavoro aventi i requisiti per l’iscrizione (obbligatoria o facoltativa) al Fondo di Bolzano-Alto Adige potranno uscire dallo stesso e aderire a fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26 del D.lgs n. 148/2015 che verranno istituiti in futuro (“costituiti successivamente a livello nazionale”, articolo 2, comma 5, decreto n. 98187/2016). Questi datori di lavoro non saranno più soggetti alla disciplina del Fondo di Bolzano-Alto Adige dal primo giorno del mese successivo alla data di adesione al nuovo fondo bilaterale. I contributi già versati o dovuti al Fondo di Bolzano-Alto Adige restano acquisiti a questo.
2.2.2. Datori di lavoro per i quali siano costituiti fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 27 del D.lgs n. 148/2015
I datori di lavoro che operano in settori per i quali operi un Fondo di cui all’articolo 26 o 27 del D.lgs n. 148/2015 hanno facoltà di aderire al Fondo di Bolzano-Alto Adige (art, 2, c, 4, D.I. 98187/2016), ove sussista il requisito occupazionale del 75 per cento. Per omogeneità di trattamento, tale adesione facoltativa produrrà effetto qualunque sia il numero degli occupati, analogamente a quella prevista dall’articolo 2, comma 2, del decreto istitutivo. I datori di lavoro che esercitano la facoltà di cui sopra non sono più soggetti alla disciplina del fondo di provenienza dal periodo di paga in corso alla data di adesione al Fondo territoriale di Bolzano-Alto Adige. Si precisa che in tale caso restano fermi i criteri generali d’individuazione e permanenza del requisito occupazionale sopra descritti, anche per quanto riguarda il momento temporale in cui esso deve sussistere (mese di dicembre anno precedente). I contributi già versati o dovuti al Fondo di provenienza restano acquisiti a questo.
3. Natura giuridica, obblighi di bilancio e gestione del Fondo
Il Fondo non ha personalità giuridica e costituisce una gestione dell’INPS e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale (art, 1 c. 2, del D.I. n. 98187/2016). Il Fondo ha l’obbligo del bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità finanziaria; gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite. Il Fondo ha l’obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione ad otto anni, fermo restando l’obbligo di aggiornamento al momento della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l’equilibrio dei saldi di bilancio. Le prestazioni sono determinate in misura non superiore a quattro volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal singolo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo. Sulla base del bilancio di previsione, il Comitato amministratore, organo di gestione del Fondo, ha facoltà di proporre modifiche riguardo all’importo delle prestazioni o alla misura dell’aliquota di contribuzione, da adottarsi secondo le modalità previste dall’articolo 35, comma 4, del D.lgs n. 148/2015. Gli oneri di amministrazione del Fondo, determinati secondo i criteri e nella misura previsti dal regolamento di contabilità dell’Istituto, sono a carico del Fondo e vengono finanziati nell’ambito della contribuzione dovuta (art. 26, c. 26, D.lgs n. 148/2015). Ai sensi dell’articolo 3 del D.I. n. 98187/2016, alla gestione del Fondo provvede un Comitato amministratore composto da 5 esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e da 5 esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti gli accordi sindacali nazionali del 15 dicembre 2015 e del 27 aprile 2016. Il Comitato amministratore si compone altresì di due rappresentanti, con qualifica di dirigente, rispettivamente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Economia e delle Finanze e da un rappresentante, con qualifica di dirigente, della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige. I membri del Comitato, per essere nominati, devono possedere specifici requisiti di competenza e onorabilità individuati rispettivamente dagli articoli 37 e 38 del D.lgs n. 148/2015. Il Comitato è nominato con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e rimane in carica per quattro anni. Il presidente del Comitato è eletto dal Comitato stesso tra i propri membri. Alle riunioni del Comitato partecipa il collegio sindacale dell’INPS nonché il direttore generale dell’Istituto o un suo delegato con voto consultivo. Il Comitato amministratore, così definito, gestisce il Fondo con i seguenti compiti:
Il Comitato amministratore è organismo che opera a livello territoriale. Alle riunioni partecipa il collegio sindacale dell’INPS, anche in modalità telematica di videoconferenza, mentre, per i rappresentanti ministeriali, le spese di missione sono riconosciute a valere sulla disponibilità del Fondo nella misura prevista dalla normativa vigente per i dirigenti dello Stato. Il Segretario del Comitato è incardinato e nominato dalla Segreteria Unica Tecnica Normativa - Area Coordinamento delle attività segreteria degli Organi Collegiali.
4. Prestazioni
Il Fondo garantisce una tutela in costanza di rapporto di lavoro, per il tramite dell’assegno ordinario, a favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati appartenenti a settori che non rientrano nell’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni e per i quali non siano stati costituiti fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 27 del D.lgs n. 148/2015, che occupano almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa riconducibile alle medesime cause della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria. Il Fondo provvede, inoltre, a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato alla riduzione o sospensione dell’attività lavorativa la contribuzione correlata alla prestazione. Tale contribuzione è computata in base a quanto previsto dall’articolo 40, della legge 4 novembre 2010, n. 183. All’assegno ordinario si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazione salariale ordinaria.
4.1 Cause di intervento. Criteri istruttori
L’assegno ordinario può essere richiesto per le seguenti causali:
Il legislatore identifica, come specificato nel paragrafo precedente, gli eventi che possono giustificare il ricorso all’assegno ordinario con le causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie (punti 1 e 2), così come illustrate nelle circolari n. 197/2015, n. 139/2016 e nei messaggi n. 1856/2017, n. 2276/2017, punti 3 e 4, e con le causali previste in materia di integrazioni salariali straordinarie (punti 3, 4 e 5), di cui alle circolari n. 24/2015 e n. 30/2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Le istanze sono valutate con riferimento alle causali della CIGO in relazione ai criteri individuati nel Decreto ministeriale n. 95442 del 15 aprile 2016 (cfr. circ. n. 139/2016, msg. n. 1856/2017 e msg. n. 2276/2017, punti 3 e 4), mentre con riferimento alle causali della CIGS in relazione ai criteri individuati nel Decreto ministeriale n. 94033 del 13 gennaio 2016, adottato per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria.
4.2 Ambito di applicazione soggettivo: beneficiari
Le prestazioni del Fondo sono destinate ai lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, che abbiano un’anzianità di lavoro effettivo presso l’unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione di almeno novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento. Per gli apprendisti, alla ripresa dell’attività di lavoro a seguito di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all’ammontare delle ore di sospensione o riduzione. Sono esclusi i dirigenti, i dipendenti pubblici, i lavoratori a domicilio e le altre figure professionali escluse dalla normativa vigente. Ai fini del computo dei novanta giorni di effettivo lavoro sono compresi anche:
In caso di cambio di qualifica del lavoratore, l’anzianità di effettivo lavoro presso l’unità produttiva è considerata in modo unitario e, pertanto, si considera anche il periodo anteriore alla variazione, indipendentemente dalla qualifica precedentemente posseduta dal lavoratore, in quanto l’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 148/2015 fa riferimento all’anzianità lavorativa maturata dal lavoratore presso l’unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento di integrazione salariale. In caso di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c., ai fini della verifica della sussistenza del requisito dell’anzianità di lavoro dei novanta giorni, si terrà conto anche del periodo trascorso presso l’imprenditore cedente, così come, in caso di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante, si terrà conto, ai fini del computo suddetto, del periodo di impiego svolto nell’attività appaltata.
Per quanto non diversamente specificato si rimanda, nei limiti della compatibilità, a quanto disciplinato nelle circolari n. 197/2015, n. 139/2016 e ai messaggi n. 1856/2017, n. 2276/2017, punti 3 e 4.
4.3 Misura della prestazione
A norma dell’articolo 5, comma 2, del D.I. n. 98187/2016 l’assegno ordinario è di importo pari all’integrazione salariale e dunque ammonta all’80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale. All’importo così determinato non si applica la riduzione di cui all’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ad oggi pari al 5,84 per cento, in quanto non prevista nel Decreto istitutivo del Fondo (cfr. circ. 201/2015). In ogni caso l’importo non può essere superiore ai massimali annualmente previsti per la cassa integrazione guadagni ordinaria che nel 2017 sono i seguenti:
Tali importi, nonché la retribuzione mensile di riferimento, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno sono aumentati nella misura del 100 per cento della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati. Ai fini del calcolo della prestazione si applicano le medesime modalità in atto per la cassa integrazione guadagni ordinaria, così come individuate nell’allegato 1 alla circ. n. 197/2015, al lordo della contribuzione del 5,84 per cento prevista dal citato articolo 26 della legge 41/1986.
4.4 Durata della prestazione
La prestazione può essere concessa per una durata massima non superiore a 13 settimane per ogni unità produttiva e, in ogni caso, nel limite di 26 settimane complessive di fruizione nel biennio mobile.
Al fine della verifica del biennio mobile si calcolano le 103 settimane a ritroso dalla fine della prima settimana di riduzione di orario. Se in tale arco di tempo sono state già usufruite 26 settimane di riduzione, la domanda non potrà essere accolta. Tale conteggio si riproporrà per ogni ulteriore settimana di assegno ordinario richiesto.
4.5 Durata massima complessiva della prestazione
Per ciascuna unità produttiva l’assegno ordinario non può superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile. Resta ferma comunque la necessità che tra un intervento e l’altro di assegno ordinario, a prescindere dalla causale richiesta, in caso di fruizione continuativa per 26 settimane sia rispettato il requisito delle 78 settimane di ripresa di attività lavorativa cosi come illustrato nel paragrafo precedente. Per quanto attiene alla durata massima complessiva, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota n. 29/5551 del 21/9/2016, ha chiarito che “anche per i fondi territoriali intersettoriali trova applicazione quanto disposto dall’articolo 22 del D.lgs n. 148/2015 in relazione alle modalità di computo dei trattamenti concessi per la causale contratto di solidarietà”. Pertanto, ai fini della durata massima della prestazione, la durata dei trattamenti per la causale di contratto di solidarietà si computa per la metà per la parte non eccedente i 24 mesi. Ai fini della verifica della durata massima complessiva nell’ambito del quinquennio “mobile” si considera la prima settimana oggetto di richiesta di prestazione e, a ritroso, si valutano le 259 settimane precedenti. Se in tale arco temporale sono già state autorizzate 104 settimane (cioè 24 mesi) non potrà essere riconosciuto il trattamento richiesto, fatto salvo quanto disposto dal citato articolo 22, comma 5, del D.lgs n. 148/2015. Tale conteggio si riproporrà per ogni ulteriore settimana di assegno ordinario richiesto.
4.6 Contribuzione correlata
Per i periodi di erogazione dell’assegno ordinario, in favore dei lavoratori interessati da riduzione di orario o da sospensione temporanea dell'attività, il Fondo provvede a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione. La contribuzione dovuta è computata in base a quanto previsto dall’articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183 ed è utile per il conseguimento del diritto a pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della misura. Pertanto, il valore retributivo da considerare per il calcolo è pari all'importo della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate (c.d. “retribuzione persa”). Il predetto importo deve essere determinato sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi. A tal proposito, per l’algoritmo di calcolo della retribuzione persa (che include gli elementi che devono essere considerati per il corretto calcolo della base imponibile), si rimanda alle disposizioni di cui alla circolare n. 9/2017, concernente i trattamenti di integrazione salariale soggetti alla nuova disciplina introdotta dal D.lgs n. 148/2015. Infatti, posto che all’assegno ordinario si applica la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie (art. 30, D.lgs n.148/2015) la determinazione della retribuzione persa va effettuata sulla base di regole che siano assolutamente coerenti con quelle che sono utilizzate per l’integrazione salariale. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata sono calcolate sulla base dell’aliquota di finanziamento della gestione di iscrizione dei lavoratori tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo. Detta aliquota verrà computata tenendo conto dell’aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, di cui all’articolo 3-ter del decreto legge n. 384/1992, convertito con modificazioni dalla legge n. 438 del 14 novembre 1992. Per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, si terrà conto del massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la cui misura per l'anno 2017 è pari a € 100.324,00.
4.7 Condizioni di accesso alla prestazione
Ai sensi dell’articolo 5, comma 6, del D.I. n. 98187/2016, l’accesso all’assegno ordinario è preceduto dall’espletamento delle procedure di informazione e consultazione sindacale previste per le integrazioni salariali ordinarie dall’articolo 14 del D.lgs n. 148/2015 (cfr. circ. n. 197/2015), ad eccezione della causale del contratto di solidarietà per la quale è necessario un contratto collettivo aziendale ai sensi dell’articolo 51 del D.lgs n. 81/2015. E’ pertanto necessario, al momento della presentazione dell’istanza, dare contezza dell’assolvimento degli obblighi di informazione e consultazione sindacale su richiamati allegando:
4.8 Termini di presentazione della domanda
Le domande di accesso all’assegno ordinario, a prescindere dalla causale invocata, devono essere presentate alla Strutturale territoriale di Bolzano non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. I termini su richiamati hanno natura ordinatoria, pertanto il mancato rispetto degli stessi non determina la perdita del diritto alla prestazione, ma, nel caso di presentazione prima dei 30 giorni, l’irricevibilità della stessa e, nel caso di presentazione oltre i 15 giorni, uno slittamento del termine di decorrenza della prestazione.
A norma dell’articolo 9, comma 1, del D.I. n. 98187/2016 le istanze di accesso alla prestazione possono essere presentate successivamente all’istituzione del Fondo ed esclusivamente per periodi successivi alla data del 31 dicembre 2016. A tal fine, in base a specifico indirizzo ministeriale (nota MLPS prot. n. 29/0000530/P del 28/01/2016), le prestazioni a carico dei fondi, in assenza del comitato amministratore, non possono essere erogate in quanto manca l’organo deputato a deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti. Di conseguenza, solo una volta nominato il comitato amministratore il fondo può dirsi pienamente operativo. Pertanto, anche in ragione di esigenze di certezza e conoscibilità dei termini, per la presentazione delle domande deve aversi riguardo alla data di costituzione del comitato, coincidente con la data del decreto ministeriale di nomina. Dunque, sono da considerare nei termini le domande di assegno ordinario presentate a partire dalla data di costituzione del Comitato amministratore del Fondo, coincidente con la data del Decreto di nomina, per eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti, al più tardi, quindici giorni prima della data medesima. Le eventuali richieste di proroghe, sempre per un periodo massimo di 13 settimane, devono essere oggetto di autonome domande presentante nel rispetto dei termini e con le modalità soprarichiamate. Con successivo messaggio, una volta nominato il Comitato amministratore, verrà data notizia del giorno dal quale potranno essere inoltrate le domande al Fondo e le relative modalità operative.
5. Istruzioni operative
L’Istituto ha predisposto un’apposita procedura volta alla gestione end to end dell’intero iter amministrativo sotteso all’emanazione delle delibere da parte dei Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà bilaterali, ivi compreso il Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige. La procedura guiderà l’operatore in tutte le fasi del processo amministrativo, dall’acquisizione della domanda alle verifiche istruttorie fino all’inoltro al comitato della proposta di deliberazione. Con successivo messaggio saranno fornite le necessarie istruzioni per l’operatività della stessa.
5.1 Istruttoria delle istanze di accesso all’assegno ordinario
All’atto della ricezione dell’istanza di accesso la sede di Bolzano provvederà alla relativa istruttoria, verificando nello specifico, anche mediante l’ausilio di controlli automatizzati contemplati dalla procedura sopra richiamata:
Terminati gli adempimenti istruttori, sulla base degli stessi la sede predisporrà la proposta di delibera e la relativa relazione per il successivo invio alla Direzione Centrale, la quale provvederà a verificare la capienza del Fondo e curerà l’inoltro delle istanze, per il tramite della Segreteria degli Organi Collegiali, al Comitato amministratore per l’adozione della delibera.
5.2 Delibera di concessione
La concessione dell’intervento è disposta dal Comitato amministratore del Fondo con conforme deliberazione assunta a maggioranza dei presenti. In caso di parità delle votazioni prevale il voto del presidente del Comitato. Qualora le decisioni adottate dal Comitato evidenzino profili d’illegittimità, la delibera può essere sospesa da parte del Direttore generale dell’INPS. Il provvedimento di sospensione, con l’indicazione della norma che si ritiene violata, deve essere adottato nel termine di cinque giorni e sottoposto al Presidente dell’INPS che, entro i tre mesi successivi, stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione ovvero annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.
5.3 Autorizzazioni, pagamenti e rimborso delle prestazioni
Una volta deliberata la concessione dell’intervento da parte del Comitato amministratore del Fondo, la Struttura territoriale di Bolzano rilascia conforme autorizzazione, quale presupposto per la corresponsione diretta del trattamento economico ai lavoratori interessati o alle operazioni di conguaglio e rimborso delle somme anticipate dai datori di lavoro; la delibera e la relativa autorizzazione vengono comunicate all’azienda tramite il cassetto bidirezionale. L’assegno ordinario è erogato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga. L’importo dell’assegno ordinario è rimborsato al datore di lavoro o conguagliato secondo le norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte. A norma dell’articolo 6, comma 3, del D.I. n. 98187/2016 il conguaglio o le richieste di rimborso delle integrazioni anticipate ai lavoratori devono essere effettuate, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo (per i fondi si intende la data dell’autorizzazione rilasciata dall’INPS – cfr circ. n. 201/2015). In ordine ai profili applicativi dell’istituto della decadenza, si rinvia a quanto già specificato con le circolari n. 197/2015, n. 201/2015 e, da ultimo, con la circolare n. 9/2017. Una volta intervenuto il termine decadenziale come sopra illustrato, il conguaglio non sarà più operabile né su denuncia ordinaria, né su flussi di regolarizzazione. Il Comitato amministratore può autorizzare il pagamento diretto dell’assegno ordinario, previa espressa richiesta del datore di lavoro, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie del medesimo. Nelle more del completamento delle opportune istruzioni Uniemens per procedere al pagamento a conguaglio delle prestazioni, al fine di garantire continuità di reddito ai lavoratori sospesi ovvero in riduzione di orario, in fase di prima applicazione, il pagamento dell’assegno ordinario avverrà esclusivamente con la modalità del pagamento diretto. I datori di lavoro per la comunicazione dei dati necessari all’erogazione delle prestazioni continueranno ad avvalersi, per tali periodi, del mod. SR41. La Struttura territoriale di Bolzano dovrà verificare al momento del pagamento che, per il periodo di competenza dello stesso, i lavoratori beneficiari non siano titolari di altre posizioni giuridiche ovvero prestazioni incompatibili con il trattamento autorizzato, così come evidenziato nei successivi paragrafi. Con successivo messaggio verrà resa nota la data a decorrere dalla quale il pagamento delle prestazioni sarà anticipato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto, alla fine di ogni periodo di paga. Il datore di lavoro provvederà a porre a conguaglio l’importo anticipato nella denuncia contributiva mensile.
6. Assegno ordinario e reddito da attività lavorativa
A norma dell’articolo 5, comma 8, del D.I. n. 98187/2016 il lavoratore che svolge attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuato.
7. Assegno ordinario e altre prestazioni
Durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario, il Fondo non eroga, in quanto non previsto dal Decreto istitutivo, l’assegno al nucleo familiare e il trattamento di fine rapporto. Per quanto riguarda la conciliabilità con gli altri istituti, quali ad esempio infortunio sul lavoro, malattia e maternità, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria. 8. Ricorsi amministrativi
Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera e) del Decreto istitutivo al Comitato Amministratore spetta decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie di competenza. 9. Equilibrio finanziario dei fondi. Tetto aziendale
Il Fondo ha l’obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità. Pertanto, al fine di procedere con l’erogazione delle prestazioni garantite dal Fondo, è necessario che vengano previamente costituite specifiche riserve finanziarie, entro i limiti delle quali le prestazioni sono concedibili. Per garantire tale equilibrio finanziario e la possibilità per il Fondo di erogare prestazioni nei limiti delle risorse acquisite, l’articolo 8, comma 3, del D.I. n. 98187/2016 prevede un limite specifico di accesso per ciascun datore di lavoro alle risorse del Fondo. Le prestazioni da questo garantite, sono infatti determinate, per ciascun datore di lavoro, in misura non superiore a quattro volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso (c.d. tetto aziendale). 10. Monitoraggio della spesaIl monitoraggio della spesa sarà comunicato dall’Istituto al Comitato amministratore del Fondo per il tramite di schede ad hoc nelle quali verranno esposti i dati relativi alle risorse disponibili del Fondo, nonché il dato degli importi autorizzati. L’andamento del monitoraggio terrà conto degli importi effettivamente fruiti. L’importo autorizzato, infatti, sarà sostituito dall’importo effettivamente fruito dal momento in cui la prestazione può considerarsi conclusa in quanto completato il pagamento (es. decadenza ex D.lgs n. 148/15; esaurimento dei beneficiari o delle ore autorizzate, etc. etc.). Gli importi necessari a coprire i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, saranno sottratti alla disponibilità del Fondo una volta emessa la delibera di autorizzazione. In caso di pagamento diretto, i datori di lavoro, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso allo scadere del termine di durata o entro sei mesi dall’autorizzazione se successiva, devono comunicare i dati necessari all’erogazione delle prestazioni così come autorizzate. Oltre tale termine i pagamenti saranno considerati consolidati con conseguente rimessa alla disponibilità del Fondo delle somme residue originariamente autorizzate. A tal fine la Struttura territoriale di Bolzano provvede a chiudere le autorizzazioni rilasciate, previa verifica con le aziende dell’esaurimento dell’inoltro degli SR 41 relativi ai periodi autorizzati. In caso di anticipazione da parte del datore di lavoro e successivo conguaglio, stante il termine decadenziale di cui al già citato articolo 7, comma 3, una volta trascorsi i 6 mesi ivi previsti, le somme autorizzate e non utilizzate saranno riacquisite alla disponibilità del Fondo. 11. Finanziamento delle prestazioni
Le prestazioni del Fondo sono finanziate dai contributi di seguito elencati. A detti contributi di finanziamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi. Risultano applicabili, altresì, le disposizioni in materia di prescrizione di cui all’articolo 3, comma 9, della legge n. 335/1995. a. Contributo ordinarioPer il finanziamento degli assegni ordinari (“A copertura della prestazione di cui all’articolo 5”) è dovuto mensilmente al Fondo un contributo ordinario dello 0,45% (di cui lo 0,30% a carico del datore di lavoro e lo 0,15% a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti. Si precisa che per gli apprendisti il contributo è dovuto unicamente per gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante, in quanto solamente i medesimi possono accedere alle prestazioni. Il contributo ordinario è dovuto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto istitutivo del fondo (marzo 2017) ovvero dalla data di adesione per chi proviene da un fondo di settore o alternativo, come si desume dal comma 6 dell’articolo 2 del decreto. b. Contributo addizionaleIn caso di ricorso all’assegno ordinario erogato del Fondo, è dovuto, altresì, dal datore di lavoro un contributo addizionale nella misura del 4% calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione. La base di calcolo per l’applicazione del contributo addizionale è data dalla somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori coinvolti dagli eventi di sospensione o riduzione di orario. Le richieste e il pagamento del contributo addizionale dovuto avvengono con modalità operative analoghe a quelle previste per la gestione del contributo addizionale di finanziamento della cassa integrazione guadagni. Precisamente, per il recupero del contributo addizionale dovuto in ragione dei pagamenti diretti effettuati dall’Istituto per prestazioni dei fondi di solidarietà si veda il messaggio n.1113 del 2017. Si rammenta che nell’eventualità di datori di lavoro, destinatari di prestazioni già deliberate da altro fondo di solidarietà, che aderiscano al fondo territoriale, o viceversa, il Comitato amministratore del fondo di provenienza, sulla base delle stime effettuate dall’INPS, potrà proporre al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze il mantenimento in capo ai datori di lavoro dell’obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni già deliberate, determinata ai sensi dell’articolo 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015. 12. Adempimenti Procedurali
12.1. Codifica aziende
Le posizioni contributive dei datori di lavoro interessati saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione “6P”, che, a partire dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del D.I. n. 98187 del 20 dicembre 2016 (21 marzo 2017) assume il significato di “Datore di lavoro iscritto al Fondo di solidarietà del Bolzano-Alto Adige”. Poiché sono esclusi dagli obblighi del Fondo Bolzano i datori di lavoro già obbligati al finanziamento di altri fondi di solidarietà, il codice di autorizzazione “6P” è da considerare incompatibile con i codici di autorizzazione inerenti altri fondi di solidarietà. I datori di lavoro che abbiano le caratteristiche per la partecipazione obbligatoria al Fondo, come descritte al punto 2.2.1., devono fare richiesta alle sedi Inps competenti avvalendosi della funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende, trasmettendo una dichiarazione di responsabilità in ordine all'esistenza del requisito occupazionale con l’apposito modulo “SC92” reperibile nella sezione “Tutti i moduli” del sito www.inps.it. Nello stesso modulo può essere manifestata la volontà di adesione facoltativa per chi occupa da uno sino a cinque dipendenti, esercitando la facoltà prevista dall’articolo 2, comma 2, del D.I. n. 98187/2016. Tale volontà di adesione sotto soglia può essere espressa anche in modo preventivo. In sede di avvio del Fondo i datori di lavoro interessati devono presentare la predetta richiesta entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente circolare. Si ribadisce che in sede di avvio il requisito occupazionale viene valutato con riferimento al mese di febbraio 2017 (mese precedente l’entrata in vigore del D.I. n. 98187/2016). A regime, la dichiarazione in merito alla sussistenza del requisito occupazionale riferito al mese di dicembre andrà presentata, per aggiornare l’anagrafica aziende, entro il successivo mese di gennaio, tramite la funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende. La dichiarazione resa non deve essere ripresentata l’anno successivo se il requisito occupazionale dichiarato continua a sussistere. Viceversa, se il requisito occupazionale dovesse venir meno, con riferimento al mese di dicembre, i datori di lavoro dovranno darne comunicazione alla competente Sede dell’Istituto tramite Cassetto previdenziale aziende, entro il successivo mese di gennaio. In relazione alle dichiarazioni rese, per i datori di lavoro di cui al punto 2.2.1. la sede avrà cura di revocare il C.A. “0J” (F.I.S.) e parallelamente attribuire il codice “6P”, dandone notizia al datore di lavoro attraverso il cassetto previdenziale aziende. Viceversa, se il requisito occupazionale nel territorio dovesse venir meno, la sede revoca il codice “6P” e riattribuisce il codice “0J” con la medesima decorrenza. Le imprese che realizzano il limite dimensionale (più di 5 dipendenti) computando i lavoratori denunciati su più matricole ovvero che non lo raggiungono ma aderiscono al Fondo Bolzano avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 2, comma 2, del decreto (adesione sotto soglia dimensionale), dovranno darne comunicazione alle strutture territoriali Inps di competenza per procedere, oltre all’attribuzione del codice di autorizzazione “6P”, anche all’inserimento del codice di autorizzazione “2C”. In questo modo le procedure di calcolo applicheranno l’aliquota del Fondo Bolzano-Alto Adige senza tener conto della media dimensionale. Ai fini della individuazione dei datori di lavoro obbligati al versamento della contribuzione ordinaria, in presenza dei requisiti indicati al punto 2.2.1., è possibile per analogia fare riferimento alla tabella allegata alla circolare n. 176/2016, indicante le caratteristiche (codice statistico contributivo, codice di autorizzazione) che determinano l’inclusione nel Fondo di integrazione salariale. Anche per i datori di lavoro esclusi da tutele CIG in virtù del mero limite dimensionale, che presentino il modulo “SC92”, la sede avrà cura di revocare il codice “0J” e parallelamente attribuire il codice “6P”. La procedura automatizzata, in presenza del codice di autorizzazione “6P” applicherà l’aliquota del Fondo Bolzano o la contribuzione per la cassa integrazione salariale a seconda della media dimensionale. Si precisa che, anche per i datori di lavoro che, già aderenti ad un fondo di settore o alternativo, esercitino la facoltà indicata al punto 2.2.2., il requisito occupazionale viene valutato inizialmente a febbraio 2017 e poi, a regime, al mese di dicembre. In tali casi la sede, a fronte della dichiarazione di responsabilità circa l’esistenza del requisito occupazionale (modulo “SC92”) eliminerà il codice di autorizzazione del Fondo di provenienza e attribuirà i C.A. “6P” e “2C”. Quest’ultimo C.A. va inserito poiché a tali datori di lavoro non va applicato il limite dimensionale, come precisato nel paragrafo 2.2.2. Qualora il requisito occupazionale dovesse venir meno, i datori di lavoro dovranno darne comunicazione all’Inps entro il mese di gennaio. In questo caso la sede revocherà il C.A. “6P” e riattribuirà il codice di autorizzazione identificativo del Fondo di solidarietà di settore con la medesima decorrenza. Anche nel caso di uscita dal Fondo Bolzano per adesione ad un nuovo Fondo bilaterale (ultimo capoverso punto 2.2.1.) la revoca e l’attribuzione dei codici di autorizzazione verranno effettuate a opera delle Sedi territoriali dell’Istituto, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti normativi ed amministrativi prescritti per partecipare al nuovo fondo bilaterale. L’Istituto potrà effettuare verifiche sull’esistenza del requisito occupazionale dichiarato dal datore di lavoro. Al riguardo, si ricorda che è necessario, al fine della corretta determinazione dell’obbligo contributivo al Fondo nonché della durata della prestazione, che sia compilato l’elemento <UnitaProduttiva> della sezione <DatiIndividuali> del flusso UniEmens. Sul concetto di unità produttiva si rimanda alle circolari Inps nn. 9 e 56 del 2017 e al messaggio n.1444/2017.
12.2. Contributo ordinario. Modalità di compilazione del flusso Uniemens
A decorrere dal mese di settembre 2017, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, la contribuzione ordinaria sarà calcolata nella aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti dei datori di lavoro che siano stati codificati con il “6P”, con esclusione dei dirigenti e apprendisti non professionalizzanti. Le procedure di calcolo e rettifica, a partire dal periodo 09/2017, saranno implementate al fine di recepire le suddette disposizioni. I datori di lavoro dovranno versare il contributo arretrato, dovuto da marzo 2017 (data di entrata in vigore del decreto istitutivo) al mese di agosto 2017, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare (deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993, circolare n. 292 del 23/12/1993, punto 1). Ai fini del versamento dei contributi dovuti con riferimento a tale periodo marzo/agosto 2017, le aziende valorizzeranno – all’interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> – l’elemento <AltreADebito> indicando i seguenti dati: in <CausaleADebito> il codice “M169” che assume il significato di "Fondo di solidarietà Bolzano-Alto Adige, periodo marzo/agosto2017"; in <Retribuzione> l’importo dell’imponibile relativo al periodo marzo/agosto 2017, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti esclusi i dirigenti e gli apprendisti non professionalizzanti; in <SommaADebito> l’importo del contributo, pari allo 0,45% dell’imponibile. Con riferimento alle competenze dovute per il periodo da marzo ad agosto 2017 resta ferma la possibilità per gli interessati di proporre istanza di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, secondo le regole generali, con aggravio degli interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda. In proposito, si ricorda che i datori di lavoro, tenuti al versamento anche delle quote a carico dei dipendenti, hanno facoltà di recuperare ratealmente la quota nei confronti del lavoratore qualora presentino istanza di dilazione entro la scadenza sopra indicata (giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della presente circolare).
12.3 Recupero versamenti al Fondo di integrazione salariale
In sede di avvio del Fondo, i datori di lavoro che abbiano versato il contributo ordinario al Fondo di integrazione salariale per il mese di entrata in vigore del fondo Bolzano (marzo 2017) e seguenti e che abbiano presentato tempestivamente la richiesta di adesione al fondo (par. 12.1), dopo avere ottenuto dalla competente struttura territoriale il C.A. “6P“ e l’eliminazione del C.A. “0J”, potranno recuperare il suddetto contributo, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione del presente circolare, come disposto dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto con delibera n. 5 del 25 marzo 1993, approvata con D.M. del 7 ottobre 1993, indicando l’importo indebitamente versato al F.I.S. con il codice conguaglio L220, da valorizzare all’interno della sezione <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>. 13. Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile dei fatti amministrativi di pertinenza del Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige, regolamentato con Decreto Interministeriale n. 98187 del 20 dicembre 2016 e istituito presso l’Istituto, in applicazione dell’articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, si istituisce la nuova gestione contabile: BO - Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige – art. 1, comma 1 del Decreto Interministeriale n. 98187 del 20 dicembre 2016. All’interno di tale gestione è istituita la contabilità separata: BOR – Gestione assicurativa a ripartizione. I contributi dovuti dalle aziende per il finanziamento dell’assegno ordinario garantito dal Fondo ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera a) del Decreto n. 98187/2016 andranno contabilizzati dalla procedura di ripartizione DM ai conti di nuova istituzione: BOR21110 per il contributo ordinario di competenza degli anni precedenti; BOR21170 per il contributo ordinario di competenza dell’anno in corso.
Ai medesimi conti andranno registrate le somme esposte nel flusso UniEmens con il nuovo codice “M169” (par. 12.2), per la regolarizzazione dei periodi pregressi.
Si istituiscono, inoltre, gli ulteriori conti, per l’imputazione della contribuzione ordinaria derivante dai modd. DM10 insoluti e DM10/V a cura della medesima procedura automatizzata:
BOR21120 per il contributo ordinario accertato e non riscosso, di competenza degli anni precedenti; BOR21180 per il contributo ordinario accertato e non riscosso, di competenza dell’anno in corso.
Per le imputazioni contabili connesse con l’erogazione degli assegni ordinari ai lavoratori coinvolti in processi di sospensione dell’attività lavorativa, con la modalità di pagamento diretto, ai sensi dell’articolo 5 comma 1 del D.I. n. 98187/2016, si istituiscono i conti:
per la rilevazione dell’onere
BOR30100 Assegni ordinari erogati ai sensi dell’art. 5 del D.I. n. 98187/2016 a favore dei lavoratori interessati da sospensione dell’attività lavorativa, pagati direttamente;
per la rilevazione del debito verso i beneficiari degli assegni ordinari
BOR10130 Debiti per assegni ordinari erogati reddito ai sensi dell’art. 5 del D.I. n. 98187/2016 a favore dei lavoratori interessati da sospensione dell’attività lavorativa, pagati direttamente.
La rilevazione contabile automatizzata degli assegni ordinari verrà effettuata dalla procedura informatica di liquidazione della CIG che, a tal fine, dovrà essere opportunatamente aggiornata. Eventuali riaccrediti di assegni ordinari, contabilizzati con le regole in uso, andranno valorizzati, nell’ambito del partitario del conto GPA10031, con l’indicazione del nuovo codice bilancio:
“03168 – somme non riscosse dai beneficiari – Assegni ordinari a sostegno del reddito, articolo 5, comma 1 del D.I. n. 98187/2016 – BOR”. Al fine di contabilizzare gli importi relativi alle partite in argomento che, al termine dell’esercizio, risultino ancora da definire, si istituisce il nuovo conta BOR10131, movimentabile esclusivamente dalla Direzione generale.
Per la registrazione contabile di eventuali recuperi di assegni ordinari, viene istituito il conto BOR24130, al quale viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero crediti per prestazioni”, il codice bilancio di nuova istituzione:
“01149 – Recupero di assegni ordinari a sostegno del reddito, articolo 5, comma 1 del D.I. n. 98187/2016 – BOR”.
Eventuali partite creditorie, risultanti allo stesso titolo al termine dell’esercizio, andranno imputate al nuovo conto BOR00130, sulla base della ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguite dalla suddetta procedura, opportunamente aggiornata. Lo stesso codice bilancio “01149” dovrà essere utilizzato, altresì, per evidenziare, nell’ambito del partitario del conto GPA00069, i crediti per prestazioni divenuti inesigibili. Per l’imputazione della contribuzione correlata agli assegni ordinari di cui all’articolo 5, comma 5, del D.I. n. 98187/2016 il cui onere è posto interamente a carico del Fondo di solidarietà, si istituisce il nuovo conto:
BOR32141 Onere per la contribuzione figurativa dei periodi di erogazione degli assegni ordinari.
Per rilevare l’accreditamento della suddetta contribuzione dal Fondo in oggetto a favore della gestione pensionistica di iscrizione del lavoratore, il nuovo conto BOR32141 dovrà essere movimentato in “DARE”, in contropartita dei conti in uso della serie XXX22141 (dove per XXX si intende il Fondo o la Cassa pensionistica d’iscrizione del lavoratore) da imputare in “AVERE”. Nelle more del colloquio tra procedure, teso alla contabilizzazione automatizzata di tale trasferimento economico di contribuzione, le operazioni contabili verranno effettuate dalla Direzione generale, in sede di rendiconto annuale. Con riferimento alle istruzioni operative presenti nel paragrafo 12.3, concernenti il rimborso a favore dei datori di lavoro aderenti al Fondo di solidarietà in esame, del contributo ordinario già versato al Fondo di integrazione salariale, valorizzato nelle denunce mensili con il codice UniEmens “L220”, dovrà essere imputato, a cura della procedura informatica di ripartizione contabile del DM, il conto esistente FRR34100, istituito con il messaggio n. 3112 del 18/07/2016. Infine, la gestione della contribuzione addizionale, a cura della procedura “RACE”, dovuta ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148 a carico del datore di lavoro in ragione dei pagamenti effettuati ai beneficiari di assegni ordinari erogati direttamente ai lavoratori, è stata recentemente resa nota con il messaggio del 10 marzo 2017, n. 1113 a cui si rinvia. La procedura “RACE” in uso, conferente con il sistema contabile, provvederà a registrare automaticamente il credito vantato nei confronti del datore di lavoro, attraverso la valorizzazione dei nuovi conti:
BOR00104 per la rilevazione del credito relativo alla contribuzione addizionale a carico del datore di lavoro per l’erogazione diretta dell’assegno ordinario del Fondo “Bolzano-Alto Adige”; BOR21104 per la rilevazione del contributo addizionale a carico del datore di lavoro per l’erogazione diretta dell’assegno ordinario del Fondo “Bolzano-Alto Adige”.
I saldi dei nuovi conti di crediti e di debito risultanti alla fine dell’esercizio, saranno ripresi in carico nel nuovo esercizio, in via automatizzata, in contropartita, rispettivamente, dei conti di nuova istituzione BOR55150 e BOR55151.
Si riportano nell’allegato n. 2 le variazioni intervenute al piano dei conti.
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