Direzione Centrale Entrate
L’ISTAT ha comunicato, nella misura del -0,1%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2015-dicembre 2015 ed il periodo gennaio 2016-dicembre 2016.
L’art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre, n. 208 del 2015 dispone che “Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’ indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può risultare inferiore a zero.” Conseguentemente, per l'anno 2017, sono state confermate le fasce di retribuzione, pubblicate con la circolare n. 16 del 29 gennaio 2016, su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2017 per i lavoratori domestici.
Restano in vigore gli esoneri previsti ex art. 120 legge 23 dicembre 2000, n. 388, avente decorrenza 1/02/2001, nonché gli esoneri istituiti ex art. 1 commi 361 e 362 legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza 1/01/2006 - come indicato nella circolare n. 19 dell’8 febbraio 2006. Si conferma, pertanto, la minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF che, ovviamente, incide sull’aliquota complessiva.
Per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, previsto dall’art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, al comma 28, pari all’ 1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).
Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.
1) Importo dei contributi. Coefficienti di ripartizione.
DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2017 AL 31 DICEMBRE 2017
senza contributo addizionale (comma 28, art.2 L. 92/2012)
comprensivo contributo addizionale(comma 28, art.2 L. 92/2012) da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato
(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).
(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.
Coefficienti di ripartizione Dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017
senza contributo addizionale di cui al comma 28 dell'art. 2 della Legge n. 92/2012
con contributo addizionale di cui al comma 28 dell'art. 2 della Legge 92/2012 da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato
2) Chiarimenti.
A seguito di quesiti pervenuti da più Sedi si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti.
2.1 - Regolarizzazione ad integrazione di un rapporto di lavoro domestico già denunciato per più di 24 ore a settimana.
Con la circolare n. 173 del 23 luglio 1993, sono state fornite le disposizioni in merito all’applicazione del DL 22 maggio 1993, n. 155, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 243. In sede di conversione, l'art.1, 1° comma, del citato decreto ha stabilito, a partire dal 16 maggio 1993, tre fasce di retribuzione per le prestazioni lavorative sino a 24 ore settimanali ed introdotto una quarta fascia per i rapporti di lavoro con orario superiore alle 24 ore settimanali. Con la stessa circolare è stato precisato che i datori di lavoro devono fare riferimento alla quarta fascia di retribuzione in presenza di un numero di ore settimanali comprese tra le 25 e le 60 prestate o retribuite ad altro titolo (ferie, malattia, preavviso) presso lo stesso datore di lavoro. Ne consegue che, in caso di domanda di regolarizzazione presentata per integrare le ore di un rapporto di lavoro domestico, per il quale già sono state pagate almeno 25 ore per ogni settimana lavorata, deve essere mantenuto il calcolo in quarta fascia contributiva.
Normativa di riferimento
(1) L’art. 2, della Legge 28/06/2012, n. 92 sostituisce la DS con l’ASpI l’Assicurazione Sociale per l’Impiego), al cui finanziamento concorrono i contributi di cui agli artt. 12, comma 6, (1,30%) e 28, comma 1, (0,01%), della legge 3 giugno 1975, n. 160.
(2) L’art.2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, al comma 28, ha previsto che ai rapporti di lavoro a tempo non indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’ 1,40% della retribuzione convenzionale.
(3) In base all’art. 1, comma 769, della Legge 26/12/2006, n. 296 (Finanziaria 2007), dal 1 gennaio 2007, l’aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria è elevata dello 0,30% per la quota a carico del lavoratore.
(4) In base alla Legge 23/12/2005, n. 266 (Finanziaria 2006) commi 361 e 362, dal 1° gennaio 2006 ai datori di lavoro domestico tenuti al versamento della contribuzione per il finanziamento degli assegni per il nucleo familiare alla gestione ex articolo 24 della legge n. 88/1989 è riconosciuto un esonero del versamento dei seguenti contributi: CUAF (0,48%), maternità (0,24%) e disoccupazione (0,28%).
(5) L’art. 120 della L. 23/12/2000, n. 388 riconosce ai datori di lavoro, a decorrere dal 1° febbraio 2001, un esonero dal versamento del contributo CUAF pari a 0,8 punti percentuali (se il contributo CUAF è dovuto in misura superiore a 0,8 p.p.) oppure pari a 0,4 punti percentuali a valere sui versamenti di altri contributi sociali, prioritariamente sui contributi di maternità e disoccupazione (se il contributo CUAF è dovuto in misura inferiore a 0,8 p.p.).
(6) L’art. 49 della L. 488/1999 dispone, dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2001, una riduzione del contributo dell’indennità economica di maternità a carico dei datori di lavoro nella misura di 0,20 punti percentuali. Tale riduzione resta confermata dall’ art. 43 della L. 28/12/2001 n. 488 (Legge finanziaria 2002).
(7) A seguito dell’art. 45 comma 3 del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico sull’immigrazione), a decorrere dal 1/01/2000, è soppresso il contributo dello 0,50% a carico del lavoratore, destinato al Fondo di rimpatrio.
(8) A seguito dell’ art. 3, commi 1 e 3 della L. 23/12/1998 n. 448, a decorrere dal 1/1/2000 sono stati soppressi i contributi Enaoli e Tbc.
(9) In base al D.Lgs. 446/97, per effetto dell’introduzione dell’IRAP, a partire dal 1° gennaio 1998 il contributo TBC dell’1,66% ed il contributo al S.S.N. del 10,60% non sono più riscossi.
(10)In applicazione dell’ art. 27, comma 2-bis, della L. 28/02/1997, n. 30, l’aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non soggetti al contributo CUAF, subisce un incremento dello 0,50 punti percentuali ogni due anni con inizio dal 1 gennaio 1997, andando a regime dal 1/01/2011.
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