Circolare numero 13 del 28/01/2011 Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale
Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale
Sistemi Informativi e Tecnologici
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Dirigenti centrali e periferici |
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Roma, 28/01/2011 |
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periferici dei Rami professionali |
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Coordinatore generale Medico legale e |
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Circolare n. 13 |
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e, per conoscenza, |
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Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza |
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Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci |
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Magistrato della Corte dei Conti delegato |
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all’esercizio del controllo |
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Presidenti dei Comitati amministratori |
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di fondi, gestioni e casse |
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Presidente della Commissione centrale |
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per l’accertamento e la riscossione |
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dei contributi agricoli unificati |
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Presidenti dei Comitati regionali |
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Allegati n. 1 |
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OGGETTO: |
Compilazione del flusso Uniemens. Nuove modalità di gestione e comunicazione dei dati relativi ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che possono dar luogo ad integrazione salariale. Nuove modalità di esposizione delle giornate di lavoro prestate ai fini del calcolo dell’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti. |
SOMMARIO: |
Premessa. L’Uniemens ed i servizi alle aziende. 1. L’Uniemens come strumento unico di comunicazione dei dati relativi alle vicende che interessano i rapporti di lavoro subordinato 2. Rivisitazione delle modalità di gestione della CIG. 2.1. Fase di transizione. 2.2. Il nuova sistema di gestione della CIG. 3. Dichiarazione delle giornate lavorate ai fini della liquidazione della indennità di disoccupazione con requisiti ridotti. 3.1. Fase di transizione. 4. Le informazioni. 4.1. Informazioni finalizzate all’accredito figurativo. 4.2. Informazioni finalizzate al calcolo della prestazione. 4.3. Informazioni finalizzate alle “politiche attive”. 4.4.Informazioni specificamente finalizzate al pagamento diretto o al conguaglio da parte dell’azienda. 4.4.1.Informazioni finalizzate al pagamento diretto. 4.4.2.Informazioni finalizzate al conguaglio da parte dell’azienda
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Premessa. L’Uniemens ed i servizi alle aziende.
L’Inps ha fatto dell’utilizzo delle tecnologie informatizzate lo strumento principale per semplificare gli adempimenti da parte dei datori di lavoro e per rendere più efficiente l’azione amministrativa. In questo quadro ha assunto un ruolo fondamentale il sistema Uniemens, che, a partire dal 2010, ha unificato i flussi retributivi (EMENS) con i flussi contributivi (DM10).
Uniemens è pertanto lo strumento di comunicazione tra i datori di lavoro e l’Inps, in relazione alle vicende che riguardano il rapporto di lavoro dipendente e che abbiano conseguenze dal punto di vista previdenziale o assistenziale.
La realizzazione di un unico flusso di denuncia – con valenza sia ai fini della determinazione dell’obbligo contributivo che a quelli dell’implementazione della posizione contributiva dei lavoratori dipendenti – consentirà all’Istituto di ridisegnare i servizi offerti alle imprese ed ai lavoratori, nell’ottica di una semplificazione ed automazione degli adempimenti e di una più tempestiva e completa fruizione delle informazioni.
In particolare l’Istituto è impegnato in una rivisitazione dei processi di controllo, con l’obiettivo di ridurre le difettosità, con particolare riguardo a quelle determinate dai tempi dell’azione amministrativa di verifica preventiva. In questa ottica l’azione è diretta a due principali obiettivi: da una parte la messa a disposizione, nei confronti di aziende e consulenti, di strumenti che consentano un più agevole ed articolato confronto con le strutture dell’Istituto ed un più immediato accesso alle informazioni utili per la determinazione dell’onere contributivo; dall’altra uno spostamento del focus di alcuni controlli relativi alla spettanza di sgravi o benefici, che da preventivi diventeranno successivi.
In tal modo l’Istituto si prefigge una riduzione della difettosità delle denunce ed una diminuzione del numero di denunce rettificate, rendendo al contempo più efficienti i controlli in ordine ai requisiti.
1. L’Uniemens come strumento unico di comunicazione dei dati relativi alle vicende che interessano i rapporti di lavoro subordinato.
L’Uniemens è pertanto lo strumento cui ricondurre ogni informazione che i datori di lavoro rendono all’Inps in ordine alle vicende relative ai rapporti di lavoro subordinato, con l’obiettivo di rendere più agevole ed automatica la comunicazione di tali informazioni e più efficiente la gestione delle prestazioni che possono derivarne per i lavoratori.
Appare in particolare opportuno veicolare attraverso Uniemens, da una parte le informazioni relative ai giorni di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che possono dare luogo ad integrazione salariale, dall’altra il dato sulle giornate di lavoro effettivamente prestate, valide per il calcolo e la liquidazione dell’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti.
2. Rivisitazione delle modalità di gestione della CIG.
Le caratteristiche dell’Uniemens consentono di rendere più efficiente la gestione dei periodi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa in conseguenza di eventi o causali che possono dare luogo alle integrazioni salariali.
Le principali innovazioni che si intende apportare alla procedura oggi esistente sono due:
- da una parte si passa da un sistema di denuncia delle informazioni a posteriori (soltanto nel momento successivo all’avvenuta autorizzazione) ad una denuncia corrente, anche in relazione ad eventi che precedono l’autorizzazione[1];
- dall’altra si uniformano le informazioni relative alla denuncia dei periodi di riduzione o sospensione, a prescindere dal fatto che vi sia anticipazione da parte dell’azienda (e successivo conguaglio sui contributi dovuti) o pagamento diretto da parte dell’Inps.
Il nuovo sistema permetterà all’azienda, innanzitutto, di gestire le denunce contributive del lavoratore in maniera coerente con l’elaborazione dei cedolini paga e con le scritture sul libro unico del lavoro; in secondo luogo di effettuare le comunicazioni dei dati retributivi dei lavoratori, finalizzate al calcolo della prestazione a pagamento diretto dall’Inps, utilizzando il mezzo già in uso per le altre comunicazioni ed in maniera del tutto identica a quanto si fa nel caso di anticipazione da parte del datore di lavoro (cd. CIG a conguaglio).
Dal punto di vista gestionale il cambio di prospettiva consentirà un deciso miglioramento sotto diversi punti di vista; soprattutto per le integrazioni salariali in deroga si conseguiranno i seguenti risultati:
- una migliore programmazione delle risorse, in relazione all’effettivo utilizzo piuttosto che sulla base delle ore autorizzate;
- un più puntuale monitoraggio dei costi, a livello individuale, anche nel caso di integrazione salariale anticipata dall’azienda (ne consegue, anche per le “deroghe”, la possibilità di rendicontare in maniera adeguata anche nei casi di anticipazione dell’integrazione da parte delle aziende);
- una migliore identificazione, anche in caso di CIG “a conguaglio”, dei lavoratori beneficiari, in modo da consentire alle Regioni ed ai “servizi competenti” una più puntuale erogazione delle opportune misure di politica attiva del lavoro.
Corollario delle innovazioni introdotte è l’eliminazione dei modelli SR41 (prospetto per il pagamento diretto delle integrazioni salariali ordinarie, straordinarie e in deroga), SR42 (elenco dei lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale) e SR49 (elenco dei lavoratori beneficiari del trattamento di CIG concesso in deroga alla normativa vigente) e dei relativi adempimenti. I modelli SR42 e SR49 sono aboliti con effetto immediato. Il modello SR41 resta invece in vigore solo per la gestione “a stralcio” delle CIG a pagamento diretto gestite con il vecchio sistema, in quanto iniziate prima o durante il periodo di transizione di cui al punto 2.1, nonché per i casi in cui non vi siano obblighi di comunicazione assolti mediante Uniemens (es. imprese sottoposte a procedura concorsuale con cessazione dell’attività).
2.1. Fase di transizione.
Le nuove modalità di gestione della cassa integrazione guadagni saranno rese disponibili da subito. Tuttavia, fino al mese di paga maggio 2011, e fatte salve eventuali ulteriori proroghe, sarà possibile continuare a gestire i medesimi eventi – anche relativi a nuove domande di CIG – con le modalità oggi in uso:
- per la CIG a conguaglio (unicamente a seguito dell’autorizzazione) compilazione dei seguenti elementi di Uniemens:
- elemento <GestioneCig> per i periodi di CIG in corso nel mese di riferimento;
- elemento <CIGPregressa> per il conguaglio di periodi di CIG riguardanti periodi di paga precedenti;
- per la CIG a pagamento diretto:
- compilazione del modello SR41 (prospetto per il pagamento diretto delle integrazioni salariali ordinarie, straordinarie e in deroga) per ogni lavoratore ed ogni mese.
Soltanto al termine della fase di transizione verrà pertanto formalmente abolito il modello SR41 (prospetto per il pagamento diretto delle integrazioni salariali ordinarie, straordinarie e in deroga); la compilazione degli elementi <GestioneCig> e <CIGPregressa> di Uniemens sarà invece mantenuta con esclusivo riferimento ai periodi di CIG afferenti a domande gestite con il vecchio sistema (e quindi iniziate prima della fine del periodo di transizione).
Durante la fase di transizione saranno fornite ulteriori indicazioni con riferimento ai casi in cui non vi siano ulteriori obblighi di comunicazione assolti mediante Uniemens.
2.2. Il nuova sistema di gestione della CIG.
Il nuovo sistema si basa sulla raccolta mensile, tramite il flusso Uniemens, di tutte le informazioni utili all’intera gestione dell’evento di Cassa Integrazione indipendentemente dalla tipologia di CIG – Ordinaria, Straordinaria o in Deroga – e dalla modalità di pagamento (diretto da parte dell’Istituto, ovvero anticipato dall’azienda e conguagliato sull’Uniemens stesso).
Tale nuovo sistema di comunicazione dei dati CIG all’INPS tramite flusso Uniemens non influisce sui procedimenti amministrativi relativi alla concessione della cassa integrazione. L’azienda, infatti, al fine di ottenere l’autorizzazione alla CIG dovrà comunque presentare domanda alla competente amministrazione (ad esempio, in caso di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) con le consuete modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.
Anche nei confronti dell’Istituto resta inalterata la necessaria presentazione della consueta domanda, che per le nuove richieste, e salva la fase di transizione di cui al punto 2.1, dovrà essere presentata on line, mediante la procedura appositamente messa a disposizione nei servizi internet dell’Istituto. Specifiche istruzioni saranno a breve diramate per assicurare la necessaria identificazione del soggetto che invia la domanda mediante un apposito sistema di delega esplicita. Resta inteso che soltanto durante la fase di transizione le domande di CIG potranno essere presentate con modalità cartacea; in tali casi la gestione del periodo di CIG non potrà seguire le nuove modalità.
Alla consueta scadenza mensile l’azienda invierà inoltre il flusso Uniemens che, nell’aggiornata rielaborazione, contiene le informazioni utili al calcolo della prestazione, all’accredito figurativo ed all’eventuale pagamento diretto, se richiesto nella domanda di CIG.
Nel caso in cui la domanda di CIG (modd. SR21, SR38, SR40 o SR100) venga presentata prima del flusso Uniemens relativo al primo mese in cui si verifica la riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, la procedura di accettazione on line della stessa rilascerà in automatico uno specifico codice (“ticket”), volto ad identificare in maniera univoca la domanda. Tale “ticket” andrà riportato, in occasione dell’esposizione dei dati all’interno del flusso Uniemens, nel campo <Ticket>, finché non pervenga l’autorizzazione relativa.
Qualora, invece, il flusso Uniemens venga presentato prima della presentazione della domanda di CIG, il “ticket” sarà rilasciato da un apposito servizio internet, anche richiamabile in background dagli applicativi di gestione degli adempimenti. Il medesimo ticket – che identifica, come si è detto, un periodo di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per il quale si è proposta o si intende proporre una domanda di CIG – andrà poi riportato nella domanda di CIG, oltre che all’interno del flusso Uniemens.
Per tutte le tipologie di CIG l’azienda dovrà comunque inviare domanda on line all’INPS, ai fini della generazione o dell’indicazione del ticket, per l’abbinamento con le denunce Uniemens.
Va tuttavia ricordato che il conguaglio è autorizzato, ed il pagamento diretto può essere emesso, soltanto dopo che la domanda di CIG venga (in tutto o in parte) accolta e nei limiti dell’accoglimento. Unica eccezione a tale principio è il caso in cui l’azienda, che ha richiesto il pagamento diretto, chieda l’anticipazione da parte dell’Inps in attesa di autorizzazione, ai sensi dell’articolo 7-ter, comma 3 del decreto-legge 5/2009 (conv. in legge n. 33/2009), come modificato dall’articolo 1, comma 31, della legge n. 220/2010.
Nel caso in cui la domanda di CIG venga, in tutto o in parte respinta, la ditta dovrà versare la contribuzione relativa ai periodi non autorizzati. In tali casi permane infatti l’obbligo retributivo nei confronti dei lavoratori, salva la dimostrazione di una causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione (Cass. S.U. 5454 del 20.6.1987), che potrà configurarsi esclusivamente nei casi in cui il rapporto non possa proseguire per fatti che non siano addebitabili ad alcuna delle parti (eventi naturali o provvedimenti dell’autorità non riconducibili ad azioni od omissioni del datore di lavoro). Nei casi in cui la domanda venga in tutto o in parte respinta, pertanto, il datore di lavoro dovrà provvedere alla correzione degli Uniemens relativi ai mesi interessati, inviando nuovamente il flusso corretto.
3. Dichiarazione delle giornate lavorate ai fini della liquidazione della indennità di disoccupazione con requisiti ridotti.
Sulla base della sperimentazione effettuata nel corso del 2010 nella liquidazione dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti in competenza 2009, nell’ottica della semplificazione degli aspetti procedurali, della completa telematizzazione dei servizi offerti all’utenza e del potenziamento dell’efficienza dei processi produttivi interni, a far data dalla dichiarazione di competenza gennaio 2011 il flusso delle denunce retributive mensili (Uniemens) viene arricchito con il dato relativo alle giornate effettivamente lavorate per ogni singola settimana.
L’integrazione del calendario giornaliero nel flusso Uniemens, consentirà, per le prestazioni di DSRR in competenza 2011, la semplificazione delle operazioni di liquidazione con il prelievo automatizzato dei dati dagli archivi in possesso dell’Istituto, evitando di gravare azienda e lavoratore dell’obbligo di produrre il modello DL 86/88 bis con i dati relativi al rapporto di lavoro.
Restano ferme le disposizioni di cui alla circolare 115/2008 laddove prevedono che, nel solo caso di mancato aggiornamento, al momento della presentazione della domanda, delle informazioni necessarie per la liquidazione automatizzata, si dovrà richiedere al lavoratore la relativa documentazione con le modalità indicate nella circolare n. 28/2007 (autocertificazione dei dati retributivi e contrattuali, ultime buste paga, ecc.).
Pertanto, per quanto sopra esposto la gestione delle domande di disoccupazione con requisiti ridotti in competenza 2010, da presentare entro e non oltre il 31 marzo 2011, seguirà le procedure di liquidazione attualmente in uso con la possibilità di adottare le modalità previste in via sperimentale con il messaggio n. 6027 del 1° marzo 2010.
3.1. Fase di transizione.
Anche alle informazioni relative alle giornate di lavoro effettivamente prestato, si applica la fase di transizione con la tempistica di cui al punto 2.1.
Allo scopo di assicurare la liquidazione delle indennità di disoccupazione con requisiti ridotti in competenza 2011 sulla base delle dichiarazioni Uniemens e di abrogare il modello DL 86/88, l’Istituto dovrà in ogni caso avere la disponibilità dei dati giornalieri. Sarà pertanto prevista una modalità di dichiarazione posticipata dei medesimi dati.
4. Le informazioni.
La nuova struttura, su cui si rimanda comunque a quanto più ampiamente specificato nel documento tecnico (versione 1.2, allegato, o successive versioni disponibili sul sito internet dell’Istituto), prevede l’esposizione di informazioni utili a:
- accredito figurativo;
- calcolo della prestazione;
- politiche attive;
- pagamento diretto o conguaglio da parte dell’azienda.
4.1. Informazioni finalizzate all’accredito figurativo
Così come avveniva con il precedente sistema, le aziende continueranno ad indicare le coperture delle settimane interessate da eventi di Cassa Integrazione o Solidarietà e le relative “Differenze accredito”, vale a dire l’importo dell’imponibile “perso”, a fini pensionistici, a seguito dell’evento stesso.
Con il nuovo sistema di gestione della CIG, tali informazioni riguarderanno, non solo i periodi di CIG messi a conguaglio, come avveniva in precedenza, ma anche i periodi di CIG per i quali viene richiesto il pagamento diretto, determinando quindi un unico comportamento aziendale, indifferentemente dalla modalità di pagamento.
Inoltre con il nuovo sistema saranno indicati, con appositi codici, anche i periodi di sospensione non ancora autorizzati, consentendo quindi alle aziende di gestire tali informazioni correntemente e non più con flussi inviati a posteriori. Nel momento in cui interverrà l’autorizzazione, il sistema provvederà alla trasformazione dei periodi richiesti in periodi autorizzati e a determinarne l’effettivo accredito figurativo.
4.2. Informazioni finalizzate al calcolo della prestazione
Anche il calcolo della prestazione sarà gestito con le stesse modalità indipendentemente dal tipo di pagamento (diretto o a conguaglio). Oltre alle informazioni già presenti nella denuncia Uniemens (retribuzione teorica, orario contrattuale, ecc.) la nuova struttura prevede l’esposizione del calendario giornaliero, vale a dire la presenza di un elemento ricorsivo <Giorno> per quanti sono i giorni del mese. In tale elemento in particolare trovano posto il dato che indica se nel giorno in questione vi sia stata attività lavorativa ed eventualmente, qualora nel giorno sia intervenuto un evento CIG gestito con le nuove modalità, le ulteriori informazioni utili al calcolo della prestazione.
L’indicazione dell’effettiva attività lavorativa nel giorno consentirà anche la determinazione della indennità di Disoccupazione con requisiti ridotti.
Le informazioni specifiche della CIG riguarderanno invece:
- il tipo di evento CIG (ordinaria, straordinaria, in deroga o solidarietà, già autorizzata o richiesta ed in attesa di autorizzazione); tali tipologie saranno identificate dalla stessa codifica già utilizzata nelle coperture settimanali per l’accredito figurativo;
- il numero di ore di CIG del giorno;
- l’identificativo del periodo di CIG; nel caso in cui il periodo di CIG risulti già autorizzato l’identificativo coinciderà con il numero di autorizzazione, qualora invece il periodo di CIG sia ancora in attesa di autorizzazione sarà rappresentato dal “ticket” identificativo del periodo e indicato all’atto della domanda: attraverso l’abbinamento tra domanda e ticket, al momento dell’autorizzazione, il sistema sarà in grado di trasformare i periodi “richiesti” in autorizzati.
4.3. Informazioni finalizzate alle “politiche attive”
Al fine di consentire l’erogazione delle “politiche attive” al lavoratore in CIG, vengono raccolte ulteriori informazioni relative ai recapiti del lavoratore stesso (email, numero telefonico fisso e mobile), l’avvenuta sottoscrizione della “Dichiarazione di immediata disponibilità” e le qualifiche professionali indicate.
Anche tali informazioni riguarderanno la generalità dei lavoratori interessati da CIG indipendentemente dal tipo e dalla modalità di pagamento.
4.4. Informazioni specificamente finalizzate al pagamento diretto o al conguaglio da parte dell’azienda
Come già indicato, tutte le informazioni illustrate ai precedenti punti 4.1., 4.2. e 4.3. sono comuni a tutte le tipologie di CIG e Solidarietà indipendentemente dal fatto che la prestazione venga erogata direttamente dall’Istituto ovvero anticipata dall’azienda e quindi conguagliata sulla denuncia Uniemens. Le informazioni invece illustrate nei seguenti punti 4.4.1. e 4.4.2. saranno rispettivamente limitate al solo pagamento diretto ovvero, in alternativa, al solo conguaglio.
4.4.1. Informazioni finalizzate al pagamento diretto
Al fine di provvedere al pagamento diretto, nella denuncia Uniemens vengono indicate le seguenti informazioni:
· codice IBAN, qualora venga richiesto l’accredito bancario;
· codice sindacato, qualora debba essere effettuata la trattenuta sindacale disposta dal lavoratore;
· eventuale l’importo di Assegno al Nucleo Familiare da erogare contestualmente alla prestazione;
· eventuale importo di trattenuta, se trattasi di lavoratore pensionato.
L’indicazione di tali informazioni nella denuncia Uniemens, comporta per i periodi di CIG a pagamento diretto gestiti secondo le nuove modalità, la soppressione, a seguito del periodo transitorio, del mod. SR41 precedentemente utilizzato per fornire tali informazioni.
Nel nuovo sistema un’ulteriore semplificazione è rappresentata dalla possibilità per le aziende di conguagliare gli importi di ANF e trattenuta da pensione anche per i periodi di CIG. Il sistema prevedeva infatti che, nel caso di CIG a zero ore a pagamento diretto per alcuni giorni del mese, gli importi di ANF e le trattenute in quanto pensionato, venissero gestiti in modo distinto per i periodi di lavoro ed i periodi di CIG: a conguaglio su Uniemens i primi, applicati al pagamento diretto i secondi. La determinazione di detti importi rimaneva però, in entrambi i casi, a carico dell’azienda che doveva svolgere un’attività aggiuntiva per calcolarli e gestirli.
4.4.2. Informazioni finalizzate al conguaglio da parte dell’azienda
Le informazioni relative alle somme poste a conguaglio dall’azienda, potranno essere semplificate, rispetto alle attuali, in quanto l’effettivo ammontare della prestazione nonché l’attribuzione individuale del periodo e degli importi saranno già stati determinati al momento della sospensione, in base ai dati trasmessi a corredo della CIG Richiesta.
All’atto del conguaglio sarà quindi sufficiente abbinare il conguaglio stesso alla domanda di CIG tramite il numero di autorizzazione o di ticket e verificare che il conguaglio non ecceda le prestazioni fino a quel momento determinate.
Per una puntuale disamina degli elementi e delle relative codifiche si rinvia al già citato documento tecnico allegato.
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Il Direttore Generale Nori |
[1] Attualmente l’azienda che ritenga di trovarsi in una condizione per la richiesta di CIG, riporta in Uniemens i soli dati relativi alle ore lavorate ovvero, nei casi di CIG a zero ore, sospende del tutto, per i lavoratori interessati, l’inoltro delle informazioni con la denuncia Uniemens fintantoché non intervenga l’autorizzazione di Cassa Integrazione; solo in un momento successivo l’azienda provvede a comunicare le informazioni retributive pregresse e a fornire le informazioni individuali delle somme anticipate e quindi poste a conguaglio.