Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Premessa
L’articolo 5, commi da 1 a 4, della legge 3 agosto 2007, n. 127, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, prevede a partire dall’anno 2007 la corresponsione di una somma aggiuntiva, in presenza di determinate condizioni reddituali, a favore dei pensionati ultra sessantaquattrenni titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria.
Si ricorda che la somma aggiuntiva è determinata con le modalità indicate nella Tabella A allegata alla legge in funzione dell’anzianità contributiva complessiva e della gestione di appartenenza a carico della quale è liquidato il trattamento principale.
1. Requisiti di età
Il beneficio spetta ai pensionati con almeno 64 anni di età. Per l’anno 2015 sono interessati tutti i soggetti nati prima del 1° gennaio 1952.
2. Requisiti di contribuzione
Il beneficiario deve possedere i requisiti di contribuzione previsti dalla Tabella A allegata della legge 127/2007 e che di seguito si riepilogano.
Per la corresponsione dell’aumento viene considerata tutta la contribuzione (obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto), nonché quella utilizzata per la liquidazione di supplementi.
Nel caso di pensioni liquidate in regime internazionale deve essere considerata utile solo la contribuzione italiana.
Per quanto riguarda le pensioni in regime di totalizzazione e di cumulo, di categoria 070 (VOTOT) , 071 (IOTOT), 072 (SOTOT), 170 (VOCUM), 171 (IOCUM) e 172 (SOCUM), la contribuzione utile per l’attribuzione del beneficio è quella accreditata nelle gestioni degli enti pubblici (INPS-ENPALS-INPDAP-IPOST), mentre sono escluse le anzianità relative agli enti e casse privati.
Nel caso in cui il pensionato è titolare di più trattamenti previdenziali, il beneficio sarà erogato unicamente sul trattamento previdenziale principale. Per trattamento principale deve intendersi quello con maggiore anzianità contributiva.
Come indicato nella circolare 119 INPS del 8 ottobre 2007, nel caso di pensionato titolare di sola pensione ai superstiti la contribuzione complessiva utile ai fini dell’applicazione della tabella A viene ridotta in aliquota di reversibilità.
3. Requisiti reddituali
La quattordicesima viene erogata sulla base del solo reddito personale, che deve essere inferiore ai limiti sotto riportati, in relazione agli anni di contribuzione.
3.1 Valutazione dei redditi
Sono da considerare nel computo i redditi assoggettabili all'IRPEF, nonché i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva, compresi i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso Enti ed organismi internazionali.
Sono invece, per espressa previsione normativa, esclusi:
Sono altresì da non considerare i redditi:
3.2 Limiti di reddito
La somma aggiuntiva viene erogata in misura tale da non comportare il superamento dei limiti massimi stabiliti.
Il beneficio viene concesso interamente fino ad un limite di reddito uguale a 1,5 volte il trattamento minimo. Oltre tale soglia, l'aumento è corrisposto in misura pari alla differenza tra la somma aggiuntiva e la cifra eccedente il limite stesso (clausola di salvaguardia).
3.3 Anno di riferimento del reddito
Anche per la corresponsione della somma aggiuntiva si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell’art. 35 della legge 27 febbraio 2009, n. 14, e successive modifiche.
La verifica reddituale viene pertanto effettuata in maniera differenziata, a seconda si tratti di prima concessione del beneficio, o di corresponsione successiva alla prima. Nel caso di prima erogazione (rientrano in tale ipotesi tutti coloro che negli anni precedenti non abbiano percepito la somma aggiuntiva), il reddito complessivo da prendere a riferimento è quello dell’anno in corso.
Qualora si tratti di erogazione successiva alla prima, il reddito da prendere a riferimento è così costituito:
- redditi per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito denominato Casellario centrale dei pensionati), conseguiti nello stesso anno;
- redditi diversi da quelli di cui al punto precedente conseguiti nell’anno precedente.
Vengono pertanto sempre utilizzati i redditi da prestazione memorizzati nel Casellario centrale dei pensionati al momento dell’elaborazione, riferiti all’anno di erogazione.
Per tale ragione, la somma aggiuntiva viene corrisposta in via provvisoria, e il diritto sarà verificato sulla base della dichiarazione dei redditi definitiva.
4. Pensioni delle gestioni private
4.1 Prestazioni escluse dall’attribuzione del beneficio
L’importo aggiuntivo non spetta alle prestazioni delle seguenti categorie:
044 (INVCIV), 077, (PS), 078 (AS), 030 (VOBIS), 031 (IOBIS), 035 (VMP), 036 (IMP), 027 (VOCRED), 028 (VOCOOP), 029 (VOESA), 010 (VOSPED), 011 (IOSPED), 012 (SOSPED), 043 (INDCOM), 032 (VOBANC), 033 (IOBANC), 034 (SOBANC), 198 (VESO33), 199 (VESO92).
L’importo aggiuntivo in argomento non viene erogato, inoltre, sulle pensioni interessate da sostituzione Stato o rivalsa Enti locali, sui trattamenti pensionistici ai lavoratori extracomunitari rimpatriati e sulle pensioni della ex SPORTASS.
4.2 Aggiornamento del data base
Il data base è stato aggiornato con le modalità illustrate di seguito:
- su tutte le pensioni del soggetto, prese in esame dall’elaborazione, è stata memorizzata la “movimentazione” nel segmento GP1 del data base delle pensioni:
- sulla sola pensione sulla quale viene corrisposto l’aumento è stato memorizzato l’importo corrisposto nel segmento GP3, sezione CUD del data base delle pensioni:
- nel segmento GP8 della pensione sulla quale viene corrisposto l’aumento viene memorizzato:
- nel campo GP8MD52 il codice 841
- codici diario
La somma aggiuntiva è inoltre visualizzabile con la procedura ARTE sulla pensione sulla quale viene corrisposta.
5. Pensioni delle gestioni pubbliche
5.1 Requisiti contributivi
Nel caso in cui il pensionato è titolare di più trattamenti previdenziali, il beneficio sarà erogato unicamente sul trattamento previdenziale della gestione privata
5.2 Requisiti reddituali
Per la verifica dei requisiti reddituali vengono sempre utilizzati i redditi diversi da pensione dichiarati dai pensionati in sede di richiesta di attribuzione della somma aggiuntiva. Per i redditi da pensione vengono invece considerati quelli presunti, che il pensionato sta conseguendo nel corso dell’anno 2015.
Sulla intranet della gestione pubblica, nella sezione PROSPETTI EROGAZIONE PENSIONI, sono stati pubblicati i nominativi dei pensionati nei cui confronti non si è proceduto al pagamento della somma aggiuntiva per carenza dei requisiti prescritti, con l’indicazione della relativa motivazione. La sede, pertanto, dovrà provvedere a notificare tempestivamente agli interessati la mancata corresponsione della somma aggiuntiva indicando le relative motivazioni.
6. Pensioni dei lavoratori dello spettacolo e degli sportivi professionisti
6.1 Requisito contributivo
La somma aggiuntiva varia in funzione dell’anzianità contributiva maturata alla data di decorrenza della pensione, come già indicato nella Tabella A allegata alla legge 127/2007 sopra riportata.
Gruppo 1 o A=60
Gruppo 1=120 Gruppo 2=260
Raggruppamento “A” = 120
6.2 Aggiornamento del database
L’importo della somma aggiuntiva è stato inserito nell’Area “crediti e debiti” – maschera PNCTA1 - utilizzando il codice di credito esente denominato CE78 con data ruolo 07/2015.
7. Corresponsione del beneficio in favore dei soggetti non individuati a livello centrale
La somma aggiuntiva è stata attribuita a livello generalizzato sulla mensilità di pensione di luglio 2015 ai soggetti che sono risultati in possesso dei requisiti reddituali previsti e che alla data del 31 luglio 2015 hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni.
Si precisa che per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto 2015 in poi, la corresponsione sarà effettuata con una successiva elaborazione sulla rata di dicembre 2015.
Ai pensionati ai quali il beneficio non è stato corrisposto a livello centrale per assenza delle informazioni reddituali sarà inviata a breve apposita lettera (allegato 1) con invito a presentare la relativa richiesta corredata dalla dichiarazione reddituale relativa all’anno 2014.
I potenziali beneficiari titolari di pensione delle gestioni private e di spettacolo e sport possono in ogni caso presentare domanda, on line se in possesso di PIN, ovvero rivolgersi a un patronato, per ottenere il beneficio non attribuito.
I potenziali beneficiari titolari di pensione delle gestioni pubbliche possono presentare domanda direttamente alla sede INPS.
8. Comunicazione ai pensionati
Ai pensionati delle gestioni private e di spettacolo e sport ai quali viene corrisposta la somma aggiuntiva è stata inviata la comunicazione riportata in allegato 2.
I pensionati saranno inoltre informati del pagamento della somma aggiuntiva nell’apposita voce sul cedolino del mese di luglio 2015.
Per i pensionati delle gestioni ex ENPALS, la comunicazione della disposizione di pagamento della somma aggiuntiva è inserita all'interno delle annotazioni del certificato di pensione.
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