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970612
DIREZIONE CENTRALE
PENSIONI
970612
Circolare n. 133
Ai DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Ai COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
   PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
Al COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE
   E PRIMARI MEDICO LEGALI
   e, per conoscenza,
Al PRESIDENTE
Ai CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
Al PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO
   DI INDIRIZZO E VIGILANZA
Ai PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI
   DI FONDI, GESTIONI E CASSE
Ai PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
Ai PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Applicazione della sentenza della Corte Costitu-
zionale n.264 del 1994. Chiarimenti.
DIREZIONE CENTRALE
PENSIONI
Roma, 12 giugno 1997   Ai DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 133       Ai COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
                          PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
                       Al COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE
                          E PRIMARI MEDICO LEGALI
                          e, per conoscenza,
                       Al PRESIDENTE
                       Ai CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                       Al PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO
                          DI INDIRIZZO E VIGILANZA
                       Ai PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI
                          DI FONDI, GESTIONI E CASSE
                       Ai PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                       Ai PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
OGGETTO: Applicazione della sentenza della Corte Costitu-
zionale n.264 del 1994. Chiarimenti.
Con circolare n. 52 del 20 febbraio 1995 sono state impar-
tite le disposizioni applicative della sentenza della Corte
Costituzionale n.264 del 22-30 giugno 1994, relativa
all'esclusione, ai fini del calcolo delle pensioni a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori
dipendenti spettanti a lavoratori che abbiano compiuto
l'eta' pensionabile, dei periodi di retribuzione ridotta
compresi nell'ultimo quinquennio di contribuzione, non
determinanti ai fini del perfezionamento del requisito
dell'anzianita' contributiva minima.
A seguito di quesiti formulati da alcune Sedi in merito
all'individuazione della retribuzione da prendere a riferi-
mento per stabilire quando sia avvenuta la riduzione retri-
butiva e ai periodi da escludere dal calcolo della pensione,
si forniscono i seguenti ulteriori chiarimenti.
1 -      Retribuzione di riferimento per l'individuazione della
riduzione retributiva
In base ai principi enunciati dalla Corte Costituzionale con
la sentenza n.264 l'esclusione dal calcolo della pensione
dei periodi di retribuzione ridotta non necessari ai fini
del perfezionamento dell'anzianita' contributiva minima e'
finalizzata ad evitare un depauperamento del trattamento
pensionistico causato dallo svolgimento di un'attivita'
lavorativa meno retribuita nell'ultimo quinquennio di
lavoro.
Le situazioni sottoposte al giudizio della Corte riguarda-
vano lavoratori, gia' in possesso del requisito dell'an-
zianita' contributiva minima, che avevano subito, "in
coincidenza con il periodo di riferimento (le ultime 260
settimane di contribuzione) o nel corso di esso, una ridu-
zione della retribuzione contributiva di tale misura da non
essere compensata dal corrispondente incremento dell'anzia-
nita' contributiva".
In proposito la Corte ha ritenuto che al compimento
dell'eta' pensionabile la pensione non possa essere comunque
inferiore a quella che sarebbe spettata escludendo dal
computo, ad ogni effetto, i periodi di minore retribuzione,
in quanto non necessari ai fini dell'anzianita' contributiva
minima, e "calcolando invece la precedente contribuzione
obbligatoria ed il connesso piu' ristretto arco temporale
lavorativo".
Tenuto conto dei principi enunciati dalla Corte Costituzio-
nale, si ribadisce innanzi tutto che, come gia' precisato
con la circolare n.52, ai fini dell'applicabilita' della
sentenza n. 264 la diminuzione della retribuzione deve
essersi verificata nell'ultimo quinquennio di contribuzione,
e cioe' "in coincidenza con il periodo di riferimento (le
ultime 260 settimane di contribuzione) o nel corso di esso".
Conseguentemente, se la riduzione della retribuzione ha
avuto inizio anteriormente alle ultime 260 settimane di
contribuzione, la sentenza in questione non e' applicabile.
In concreto, ai fini dell'applicazione della sentenza n.264,
sara' sufficiente verificare che la riduzione si verifichi
nell'anno solare nel quale e' compresa la 260  settimana di
contribuzione.
Cio' premesso, per verificare l'applicabilita' della sen-
tenza n.264 nel caso di cambiamento dell'attivita' lavora-
tiva nell'ultimo quinquennio di contribuzione, occorre
prendere a riferimento la retribuzione settimanale media
percepita nell'anno di cessazione della precedente attivi-
ta', calcolata sulla base delle retribuzioni percepite per
tale attivita', e metterla a confronto con la retribuzione
media settimanale percepita nello stesso anno, calcolata
sulla base delle retribuzioni percepite in relazione alla
nuova attivita' lavorativa.
Se la nuova attivita' inizia in un anno solare diverso da
quello in cui e' avvenuta la cessazione del precedente
rapporto di lavoro sara' sufficiente mettere a confronto le
retribuzioni medie settimanali dei due anni in questione.
Per verificare l'applicabilita' della sentenza n. 264
nell'ambito dello stesso rapporto di lavoro occorre mettere
a confronto la retribuzione media settimanale percepita
nell'anno solare indicato dall'interessato nella domanda di
applicazione della sentenza con la retribuzione media
settimanale percepita nell'anno solare precedente.
2 -      Periodi da escludere dal calcolo della pensione
Ai fini del calcolo della pensione in applicazione della
sentenza n.264 deve essere escluso dal computo della retri-
buzione pensionabile e dell'anzianita' contributiva tutto il
periodo di lavoro svolto a partire dal cambiamento di
attivita', ovvero, in caso di riduzione retributiva avvenuta
nell'ambito dello stesso rapporto di lavoro, tutto il
periodo di lavoro svolto a partire dall'anno solare in cui e
iniziata tale riduzione. In ogni caso non possono essere
escluse dal computo piu' di 260 settimane di contribuzione.
Per le pensioni con decorrenza successiva al 31 dicembre
1992, che, a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n.503, debbono essere calcolate in due
quote, a modifica dei criteri indicati con la citata circo-
lare n.52 del 1995, si precisa che sia la retribuzione
pensionabile della quota relativa alle anzianita' maturate
fino al 1992, sia quella della quota relativa alle anziani-
ta' maturate successivamente, devono essere determinate
senza tener conto dei predetti periodi; ovviamente la
retribuzione pensionabile di entrambe le quote, una volta
operata l'esclusione degli anzidetti periodi, deve comunque
essere calcolata sulla base del numero di settimane occor-
renti per legge ai fini del calcolo di ciascuna quota.
Inoltre gli anzidetti periodi devono essere esclusi
dall'anzianita' contributiva utile per il calcolo della
quota di pensione relativa alle anzianita' maturate fino al
1992, se si collocano anteriormente al 1  gennaio 1993, e da
quella utile per il calcolo della quota di pensione relativa
alle anzianita' maturate dal 1993 in poi se si collocano
successivamente al 31 dicembre 1992.
Ne consegue che, qualora l'attivita' lavorativa meno retri-
buita sia iniziata anteriormente al 1  gennaio 1993, non
deve essere calcolata la quota di pensione relativa alle
anzianita' maturate dal 1  gennaio 1993 in poi.
Ovviamente la pensione determinata con gli anzidetti criteri
e assoggettato a tutti gli aumenti di legge intervenuti tra
la data di decorrenza originaria e il primo giorno del mese
successivo a quello di compimento dell'eta' pensionabile
sara' posta in pagamento soltanto nel caso che risulti, alla
medesima data, di importo piu' favorevole di quello calco-
lato su tutta la contribuzione.
Resta fermo che la sentenza n.264 e' applicabile a condi-
zione che i periodi da escludere dal computo non siano
necessari per il perfezionamento dei requisiti di assicura-
zione e contribuzione richiesti per il diritto alla pensione
di vecchiaia alla data di compimento dell'eta' pensionabile
da parte dell'interessato.
Si ricorda infine che ai fini dell'applicazione della
sentenza n.264 e' sempre necessaria una richiesta da parte
degli interessati.
                            IL DIRETTORE GENERALE
                                  TRIZZINO
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