970612 DIREZIONE CENTRALE PENSIONI 970612 Circolare n. 133 Ai DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Ai COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI Al COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALI e, per conoscenza, Al PRESIDENTE Ai CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE Al PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA Ai PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE Ai PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI Ai PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Applicazione della sentenza della Corte Costitu- zionale n.264 del 1994. Chiarimenti. DIREZIONE CENTRALE PENSIONI Roma, 12 giugno 1997 Ai DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 133 Ai COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI Al COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALI e, per conoscenza, Al PRESIDENTE Ai CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE Al PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA Ai PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE Ai PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI Ai PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: Applicazione della sentenza della Corte Costitu- zionale n.264 del 1994. Chiarimenti. Con circolare n. 52 del 20 febbraio 1995 sono state impar- tite le disposizioni applicative della sentenza della Corte Costituzionale n.264 del 22-30 giugno 1994, relativa all'esclusione, ai fini del calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti spettanti a lavoratori che abbiano compiuto l'eta' pensionabile, dei periodi di retribuzione ridotta compresi nell'ultimo quinquennio di contribuzione, non determinanti ai fini del perfezionamento del requisito dell'anzianita' contributiva minima. A seguito di quesiti formulati da alcune Sedi in merito all'individuazione della retribuzione da prendere a riferi- mento per stabilire quando sia avvenuta la riduzione retri- butiva e ai periodi da escludere dal calcolo della pensione, si forniscono i seguenti ulteriori chiarimenti. 1 - Retribuzione di riferimento per l'individuazione della riduzione retributiva In base ai principi enunciati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.264 l'esclusione dal calcolo della pensione dei periodi di retribuzione ridotta non necessari ai fini del perfezionamento dell'anzianita' contributiva minima e' finalizzata ad evitare un depauperamento del trattamento pensionistico causato dallo svolgimento di un'attivita' lavorativa meno retribuita nell'ultimo quinquennio di lavoro. Le situazioni sottoposte al giudizio della Corte riguarda- vano lavoratori, gia' in possesso del requisito dell'an- zianita' contributiva minima, che avevano subito, "in coincidenza con il periodo di riferimento (le ultime 260 settimane di contribuzione) o nel corso di esso, una ridu- zione della retribuzione contributiva di tale misura da non essere compensata dal corrispondente incremento dell'anzia- nita' contributiva". In proposito la Corte ha ritenuto che al compimento dell'eta' pensionabile la pensione non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di minore retribuzione, in quanto non necessari ai fini dell'anzianita' contributiva minima, e "calcolando invece la precedente contribuzione obbligatoria ed il connesso piu' ristretto arco temporale lavorativo". Tenuto conto dei principi enunciati dalla Corte Costituzio- nale, si ribadisce innanzi tutto che, come gia' precisato con la circolare n.52, ai fini dell'applicabilita' della sentenza n. 264 la diminuzione della retribuzione deve essersi verificata nell'ultimo quinquennio di contribuzione, e cioe' "in coincidenza con il periodo di riferimento (le ultime 260 settimane di contribuzione) o nel corso di esso". Conseguentemente, se la riduzione della retribuzione ha avuto inizio anteriormente alle ultime 260 settimane di contribuzione, la sentenza in questione non e' applicabile. In concreto, ai fini dell'applicazione della sentenza n.264, sara' sufficiente verificare che la riduzione si verifichi nell'anno solare nel quale e' compresa la 260 settimana di contribuzione. Cio' premesso, per verificare l'applicabilita' della sen- tenza n.264 nel caso di cambiamento dell'attivita' lavora- tiva nell'ultimo quinquennio di contribuzione, occorre prendere a riferimento la retribuzione settimanale media percepita nell'anno di cessazione della precedente attivi- ta', calcolata sulla base delle retribuzioni percepite per tale attivita', e metterla a confronto con la retribuzione media settimanale percepita nello stesso anno, calcolata sulla base delle retribuzioni percepite in relazione alla nuova attivita' lavorativa. Se la nuova attivita' inizia in un anno solare diverso da quello in cui e' avvenuta la cessazione del precedente rapporto di lavoro sara' sufficiente mettere a confronto le retribuzioni medie settimanali dei due anni in questione. Per verificare l'applicabilita' della sentenza n. 264 nell'ambito dello stesso rapporto di lavoro occorre mettere a confronto la retribuzione media settimanale percepita nell'anno solare indicato dall'interessato nella domanda di applicazione della sentenza con la retribuzione media settimanale percepita nell'anno solare precedente. 2 - Periodi da escludere dal calcolo della pensione Ai fini del calcolo della pensione in applicazione della sentenza n.264 deve essere escluso dal computo della retri- buzione pensionabile e dell'anzianita' contributiva tutto il periodo di lavoro svolto a partire dal cambiamento di attivita', ovvero, in caso di riduzione retributiva avvenuta nell'ambito dello stesso rapporto di lavoro, tutto il periodo di lavoro svolto a partire dall'anno solare in cui e iniziata tale riduzione. In ogni caso non possono essere escluse dal computo piu' di 260 settimane di contribuzione. Per le pensioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1992, che, a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, debbono essere calcolate in due quote, a modifica dei criteri indicati con la citata circo- lare n.52 del 1995, si precisa che sia la retribuzione pensionabile della quota relativa alle anzianita' maturate fino al 1992, sia quella della quota relativa alle anziani- ta' maturate successivamente, devono essere determinate senza tener conto dei predetti periodi; ovviamente la retribuzione pensionabile di entrambe le quote, una volta operata l'esclusione degli anzidetti periodi, deve comunque essere calcolata sulla base del numero di settimane occor- renti per legge ai fini del calcolo di ciascuna quota. Inoltre gli anzidetti periodi devono essere esclusi dall'anzianita' contributiva utile per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianita' maturate fino al 1992, se si collocano anteriormente al 1 gennaio 1993, e da quella utile per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianita' maturate dal 1993 in poi se si collocano successivamente al 31 dicembre 1992. Ne consegue che, qualora l'attivita' lavorativa meno retri- buita sia iniziata anteriormente al 1 gennaio 1993, non deve essere calcolata la quota di pensione relativa alle anzianita' maturate dal 1 gennaio 1993 in poi. Ovviamente la pensione determinata con gli anzidetti criteri e assoggettato a tutti gli aumenti di legge intervenuti tra la data di decorrenza originaria e il primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'eta' pensionabile sara' posta in pagamento soltanto nel caso che risulti, alla medesima data, di importo piu' favorevole di quello calco- lato su tutta la contribuzione. Resta fermo che la sentenza n.264 e' applicabile a condi- zione che i periodi da escludere dal computo non siano necessari per il perfezionamento dei requisiti di assicura- zione e contribuzione richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia alla data di compimento dell'eta' pensionabile da parte dell'interessato. Si ricorda infine che ai fini dell'applicazione della sentenza n.264 e' sempre necessaria una richiesta da parte degli interessati. IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO 1