Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
1. Premessa
La sentenza della Corte Costituzionale 19-22 luglio 2011 n.234 hadichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 7, del Decreto Legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché dell’articolo 1 della stessa Legge n. 236 del 1993, nella parte in cui tali norme non prevedono, per i lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidità, nel caso in cui si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, il diritto di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato. Le predette norme, dichiarate costituzionalmente illegittime – laddove esse non prevedevano in favore dell’assicurato il diritto di opzione tra l’assegno di invalidità e l’indennità di disoccupazione - pertanto, hanno cessato di avere efficacia e non possono trovare applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione della Consulta (Gazzetta Ufficiale - 1ª Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 32 del 27-7-2011). Tale decisione riconosce all’assicurato il diritto di scegliere tra l’assegno ordinario di invalidità e l’indennità di disoccupazione limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato ferma restando l’incumulabilità delle due prestazioni.
2. ISTRUZIONI OPERATIVE
Si forniscono di seguito le istruzioni operative in attuazione di quanto in premessa.
La rinuncia, che ha valore dalla data in cui viene effettuata, ha carattere definitivo e il lavoratore che l’ha esercitata non può più essere ammesso a percepire la parte residua di disoccupazione.
Con l’occasione si precisa che la sentenza della Corte Costituzionale estende i suoi effetti esclusivamente ai rapporti ancora pendenti tra l’assicurato e l’Inps a decorrere dal giorno della sua pubblicazione. La statuizione della Consulta non produce, invece, più alcun effetto nei confronti dei rapporti ormai irreversibilmente esauriti anteriormente a detta pronuncia di illegittimità costituzionale, per effetto di intervenuto giudicato che ha fissato definitivamente la regola iuris da applicare al caso concreto oggetto di contenzioso, oppure per effetto della loro consolidata intangibilità ascrivibile all’avveramento della prescrizione estintiva decennale oppure all’avveramento della decadenza sostanziale, istituti sanzionatori entrambi riconducibili all’inerzia del titolare del relativo diritto.
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