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Servizio Prestazioni
Economiche Malattia e
Maternita' e Controlli
MEDICO-LEGali
Servizio Riscossione
Contributi e Vigilanza
Servizio Prestazioni
Gestioni Speciali
CIRCOLARE n. 144
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori dei Centri Operativi
e, per conoscenza,
Ai Consiglieri di Amministrazione
Ai Presidenti dei Comitati
REGIONALI
Ai Presidenti dei Comitati
PROVINCIALi
Decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215.
Provvidenze a favore dei lavoratori agricoli a
tempo determinato delle zone colpite da eccezionale
calamita' o avversita' atmosferica nell'anno 1988.
1) Prestazioni economiche di malattia e maternita';
2) Prestazioni di disoccupazione; 3) Trattamenti di
FAMIGLIA.
Servizio Prestazioni
Economiche Malattia e
Maternita' e Controlli
MEDICO-LEGali
Servizio Riscossione
Contributi e Vigilanza
Servizio Prestazioni
Gestioni Speciali
Roma, 27 giugno 1989
Circolare n. 144 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori dei Centri Operativi
e, per conoscenza,
Ai Consiglieri di Amministrazione
All. n. 2 Ai Presidenti dei Comitati
Regionali
Ai Presidenti dei Comitati
Provinciali
OGGETTO: Decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215.
Provvidenze a favore dei lavoratori agricoli a
tempo determinato delle zone colpite da eccezionale
calamita' o avversita' atmosferica nell'anno 1988.
1) Prestazioni economiche di malattia e maternita';
2) Prestazioni di disoccupazione; 3) Trattamenti di
famiglia.
Il Decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215 - che ha
sostanzialmente riprodotto il testo del decreto-legge 1ø
aprile 1989, n. 119, non convertito - ha disposto, all'art.
5, comma 3ø, che:
"Nel caso in cui gli operai agricoli a tempo
determinato iscritti negli elenchi anagrafici dei comuni
dichiarati colpiti, nell'anno 1988, da eccezionale calamita'
o avversita' atmosferica ai sensi dell'articolo 4 della
legge 15 ottobre 1981, n. 590, siano rimasti privi di
occupazione, nel medesimo anno, in conseguenza dei predetti
eventi, e' ad essi riconosciuto, ai fini previdenziali e
assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate
in quell'anno, il numero di giornate necessarie al
raggiungimento del numero di giornate riconosciute nell'anno
1987. Lo stesso diritto alle prestazioni previdenziali ed
assistenziali e' esteso a favore dei piccoli coloni e
compartecipanti familiari delle aziende colpite dalle
predette avversita'. Il termine di presentazione delle
domande di prestazioni di disoccupazione per il 1988 da
parte dei suddetti lavoratori che si avvalgono, per il
perfezionamento del diritto, delle giornate riconosciute nel
1987, scade il 30 giugno 1989."
I beneficiari della norma in esame, ai fini
dell'erogazione delle prestazioni di malattia e maternita',
Tbc, disoccupazione e trattamenti di famiglia, come si
rileva dal testo soprariportato, sono gli operai agricoli a
tempo determinato, nonche' i compartecipanti familiari ed i
piccoli coloni iscritti negli elenchi anagrafici dei Comuni
dichiarati colpiti nell'anno 1988 dalle eccezionali
calamita' naturali ai sensi dell'art. 4 della legge
15.10.1981, n. 590.
Ancorche' la disposizione citata non lo preveda
espressamente, si fa presente che - come precisato dal
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
nell'apposita circolare (v. all. 1) (1) ad uso delle
Commissioni circoscrizionali per il collocamento in
agricoltura - destinatari della disposizione stessa sono
anche gli operai agricoli che, pur non risiedendo nei
suddetti Comuni, abbiano prestato nel corso dell'anno 1988
attivita' lavorativa presso aziende colpite da avversita' o
CALAMITA'.
L'individuazione dei Comuni interessati dagli
eventi di cui trattasi e' effettuata a cura del Ministero
dell'Agricoltura e delle Foreste con propri decreti.
Nell'elenco di cui all'allegato n. 2 sono riportati
i Comuni per i quali, in base ai decreti ministeriali sinora
emessi, e' stato dichiarato il carattere di eccezionalita'
degli eventi atmosferici verificatisi nell'anno 1988 (2),
(3).
Per i lavoratori dei Comuni danneggiati dagli
eventi di cui trattasi, le competenti Commissioni
circoscrizionali, nell'ipotesi in cui non abbiano gia'
provveduto alla compilazione degli elenchi anagrafici
dell'anno 1988, indicheranno negli stessi elenchi nella
colonna "Giornate" (campo L per gli operai a tempo
determinato ed i compartecipanti individuali, e campo M per
i piccoli coloni ed i compartecipanti familiari) il numero
delle giornate riportate negli elenchi dell'anno 1987, ove
questo sia maggiore. Nella colonna "Note", saranno indicate
le giornate effettivamente lavorate nel 1988; nel caso in
cui non ci sia stata occupazione nel corso del 1988, sara'
indicato il numero 0.
Nell'ipotesi, invece, in cui le suddette
Commissioni abbiano gia' compilato gli elenchi dell'anno
1988, le stesse Commissioni dovranno provvedere alla
compilazione di elenchi suppletivi di variazione,
relativamente a quei soggetti che nell'anno 1988 risultino
aver lavorato per un numero di giornate inferiore a quello
riportato negli elenchi del 1987.
Anche in questo caso, nella colonna "Giornate"
saranno riportate quelle del 1987, mentre nella colonna
"Note" saranno indicate le giornate effettivamente lavorate
NEL 1988.
Ai fini dell'attribuzione del maggior numero di
giornate dell'anno precedente, i lavoratori non residenti
nei Comuni siti nelle aree danneggiate, ma occupati
nell'anno 1988 in aziende ubicate nelle aree predette,
dovranno presentare alle Commissioni apposita dichiarazione
del datore di lavoro che attesti la predetta circostanza.
Si fa rilevare che la disposizione in esame non
prevede la possibilita' di richiedere, da parte dei
lavoratori, il trattamento piu' favorevole risultante dalla
effettiva attivita' svolta, cosi' come previsto dal D.L. 30
dicembre 1987, n. 536, convertito con la legge 29 febbraio
1988, n. 48, relativo agli eccezionali eventi atmosferici
nonche' alla siccita' verificatisi nel periodo dal 1ø giugno
1986 al 5 luglio 1987; pertanto l'attribuzione per l'anno
1988 del maggior numero di giornate prestate nell'anno 1987
puo' produrre effetti meno favorevoli per l'interessato per
quanto riguarda l'ammontare delle prestazioni di
DISOCCUPAZione.
Si sottolinea, da ultimo, che il decreto in esame
ha prorogato al 30 giugno p.v. il termine per la
presentazione delle domande di prestazioni di disoccupazione
relative all'anno di competenza 1988, gia' scaduto il 31
marzo 1989, nei confronti dei lavoratori agricoli che, per
il perfezionamento del diritto alle prestazioni anzidette,
si avvalgono delle giornate riconosciute nel 1987.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to BILLIA
--------------------------------
(1) La circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale e' stata emanata in attuazione di quanto
disposto dall'art. 4, comma 3ø, del D.L. n. 119/1989,
non convertito. Tenuto conto, peraltro, che il testo
dell'art. 5, comma 3ø, del D.L. n. 215, e'
sostanzialmente identico a quello del citato art. 4,
comma 3ø, del D.L. n. 119, le istruzioni impartite con
la citata circolare conservano piena validita'.
(2) Le Sedi avranno cura di controllare, anche attraverso
contatti con gli Uffici dell'Ente regione competente,
l'eventuale pubblicazione di nuovi decreti ministeriali
contenenti la dichiarazione di eccezionalita' degli
eventi atmosferici verificatisi, durante il periodo 1ø
gennaio - 31 dicembre 1988, nei territori di Comuni che
non risultano compresi negli elenchi allegati.
(3) Come e' stato chiarito anche dal Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale con la citata circolare, i
decreti ministeriali, nell'indicare i Comuni per i quali
e' stato dichiarato il carattere di eccezionalita' degli
eventi atmosferici, demandano alle regioni il compito di
provvedere alla delimitazione dei territori danneggiati
nell'ambito dei Comuni predetti ed alla specificazione
del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalla
legge 15 ottobre 1981, n. 590 e dalla legge 13 maggio
1985, n. 198. Peraltro, ai fini dell'applicazione della
norma in esame, le suddette delimitazioni territoriali
effettuate dalle Regioni hanno rilievo esclusivamente
per l'individuazione delle aziende danneggiate site nei
Comuni dichiarati colpiti dalle eccezionali avversita'
atmosferiche in base ai decreti ministeriali e,
conseguentemente, dei lavoratori che, non risiedendo in
detti Comuni, hanno pero' diritto ai benefici di cui nel
testo per aver prestato la propria opera presso le
aziende in questione. Al di fuori di tale ipotesi, la
residenza nei Comuni elencati nei decreti ministeriali
e' requisito sufficiente per beneficiare delle
disposizioni operative in esame.