960716 DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI TEMPORANEE DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI AVVOCATURA CENTRALE Circolare n. 147 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Ai Primari Coordinatori generali e Primari Medico legali e, per conoscenza, Al Presidente Ai Consiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai Membri del Consiglio di indirizzo e vigilanza Ai Presidenti dei Comitati Amministratori di Fondi, Gestioni e Casse Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Prestazioni economiche di malattia e di maternita'. Questioni varie. DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI TEMPORANEE DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI AVVOCATURA CENTRALE Roma, 15 luglio 1996 Ai Dirigenti centrali e periferici Circolare n. 147 Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Ai Primari Coordinatori generali e Primari Medico legali e, per conoscenza, Al Presidente Ai Consiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai Membri del Consiglio di indirizzo e vigilanza Ai Presidenti dei Comitati Amministratori di Fondi, Gestioni e Casse Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Oggetto: Prestazioni economiche di malattia e di maternita'. Questioni varie. Sommario: 1) giornate da includere nel periodo massimo indennizzabile annuo spettante ai lavoratori agricoli a tempo determinato; 2) atti interruttivi della prescrizione; 3) computo del 1 giorno di malattia documentato; 4) comunicazioni preventive dell'assenza durante le fasce di reperibilita' ai fini della sanzione ex art.5, legge n.638/83; 5) diritto alle prestazioni in presenza di particolari benefici contributivi; 6) irrilevanza autorizzazioni ad astensioni anticipate dal lavoro concesse alle lavoratrici autonome. 1) LAVORATORI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO. LIMITE TEMPORALE ANNUO DEL DIRITTO ALL'INDENNITA' DI MALATTIA. Come e' noto, ai fini del raggiungimento del periodo massimo indennizzabile (annuo e per evento) previsto nella materia delle prestazioni economiche di malattia sono computate anche le giornate per le quali, per vari motivi (carenza, festivita' e sanzioni), non si e' fatto luogo alla corresponsione della prestazione. Il principio, stante il rinvio, quanto ai criteri erogativi, alle disposizioni concernenti i lavoratori dell'industria, operato, per la categoria dei lavoratori agricoli, dall'art. 1, 3 comma, della legge 8.8.1972, n. 457, era stato ritenuto applicabile ai lavoratori agricoli a tempo determinato pure dopo l'emanazione dell'art. 5, comma 6, del D.L. n. 463/1983, convertito nella legge n. 638/1983 (v. circ. n. 134420 AGO/157 del 16.7.1984). Secondo il piu' recente orientamento giurisprudenziale, da ritenersi ormai consolidato (1), la formulazione dell'art. 5, comma 6, del D.L. n. 463 citato - il quale, a differenza che in altre norme (2) , attribuisce ai lavoratori in esame il diritto all'indennita' di malattia non "per un periodo" bensi' "per un numero di giornate" - va interpretata nel senso che ai predetti lavoratori agricoli va assicurata l'indennita' di malattia "per un numero di giornate corrispondente a quelle di iscrizione negli elenchi dell'anno precedente". A modifica delle istruzioni impartite si dispone, pertanto, che il periodo massimo di malattia indennizzabile spettante ai lavoratori agricoli a tempo determinato sia conteggiato tenendo conto del numero effettivo netto di indennita' giornaliere da corrispondere. Cio' comporta sul piano concreto che le giornate - per le quali si conferma, ad ogni buon conto, che non e' dovuta l'indennita'- di carenza e di festivita' cadenti nei singoli periodi di malattia non vanno valutate nel massimo annuo di cui trattasi (e' ovvio che eventuali giornate festive comprese nel periodo di "carenza" vanno calcolate una sola volta); di conseguenza, un lavoratore ammalato nel corso dell'anno per un numero di giornate superiore a quello di iscrizione negli elenchi dell'anno precedente avra' diritto all'indennita' di malattia fino al raggiungimento di un numero effettivo di giornate di indennita' pari a quelle di lavoro risultanti negli elenchi anagrafici (3), nei limiti ovviamente del massimo complessivo indennizzabile annuo di 180 giornate. Restano invece computabili nel periodo massimo in questione eventuali giornate di malattia non indennizzate a seguito di infrazioni commesse dal lavoratore (es. ritardato invio della certificazione, assenza a visita di controllo, ecc.), in quanto, diversamente, verrebbe a vanificarsi, come evidente, l'effetto della sanzione applicata. La procedura di calcolo della indennita' di malattia per l'applicazione di tali disposizioni sara' adeguata entro il mese di agosto p.v. Le presenti disposizioni sono applicabili, su richiesta degli interessati, anche ai casi definiti per i quali non sia ancora decorso il termine di prescrizione annuale vigente nella materia ovvero non sia intervenuta decadenza o sentenza passata in giudicato. 2) PRESTAZIONI ECONOMICHE DI MALATTIA E DI MATERNITA'. ATTI INTERRUTTIVI DELLA PRESCRIZIONE. Ai sensi dell'art. 2944 c.c. il decorso della prescrizione e' interrotto, tra l'altro, dal "riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso puo' essere fatto valere". Agli effetti in questione non e' indispensabile che il riconoscimento del diritto sia operato esplicitamente, potendo anche risultare implicito. Cio' posto, per quanto attiene alla materia di cui trattasi, si precisa innanzitutto che in linea di massima la semplice richiesta, da parte dell'Istituto, di documentazione o notizie all'assicurato che ha chiesto la prestazione economica di malattia o di maternita' non si configura come implicito riconoscimento del relativo diritto, essendo detta richiesta fatta, generalmente, per meri fini istruttori, finalizzati cioe' proprio all'accertamento dell'esistenza di un diritto e/o alla sua estensione, altrimenti indeterminate. Perche' possa riconoscersi l'effetto interruttivo della prescrizione, e' necessario quindi che l'atto dell'Istituto implichi necessariamente, in maniera non equivoca, l'ammissione dell'esistenza del diritto, ovvero sia incompatibile con una volonta' contraria, nel senso che lo stesso (atto) non sarebbe stato compiuto ove non si fosse gia' accertato il diritto vantato. Tali possono configurarsi, ad esempio, la liquidazione di acconti ed eventuali comunicazioni di accoglimento della richiesta. Ad evitare comunque possibilita' di equivoci sulla attribuzione di effetti interruttivi all'atto di richiesta di documenti, e' opportuno inserire nelle richieste stesse avanzate dall'Istituto nei confronti degli assicurati (e negli eventuali relativi solleciti), ove occorra, una esplicita salvaguardia della prescrizione estintiva, come segue: "La presente richiesta non implica il riconoscimento del diritto alla prestazione, che questa Sede si riserva di accertare, e quindi non interrompe la prescrizione di un anno vigente nella materia. Il lavoratore dovra' percio' attivarsi in tal senso, se ne ha ancora interesse, prima del compimento dell'anno suddetto". Considerazioni in parte diverse si pongono relativamente all'interruzione della prescrizione ad opera dell'interessato. Allo scopo, poiche' la prescrizione del diritto si produce per effetto dell'inerzia del titolare del diritto stesso, prolungata per il periodo di tempo previsto, si conferma che e' da considerare utile qualsiasi atto scritto relativo alla pratica (ovviamente se avanzato nei confronti dell'Istituto prima del compimento della prescrizione stessa), da cui risulti la volonta', anche implicita, dell'interessato di far valere il proprio diritto alla specifica prestazione. Si chiarisce che in tale ambito rientrano, ad esempio, i solleciti, le istanze, la presentazione di documentazione attestante l'esistenza del diritto alla prestazione richiesta (lav. agricoli: iscrizione d'urgenza o mod. ind. mal.4 (4); lav. autonomi: copia dei bollettini di versamento). 3) DECORRENZA DELL'INDENNITA' DI MALATTIA. Secondo i criteri in atto, il quarto giorno di malattia, da cui spetta il corrispondente trattamento economico previdenziale, viene computato di massima dalla data di rilascio della relativa certificazione. L'Istituto ammette, peraltro, la possibilita' di riconoscere, ai fini erogativi, la sussistenza dello stato morboso anche per il giorno immediatamente precedente a quello del rilascio della certificazione, purche' sulla stessa risulti compilata la voce "dichiara di essere ammalato dal....". Il criterio, valido anche per la certificazione di continuazione e ricaduta della malattia, e' da collegare unicamente, come piu' volte esplicitato, alla facolta', confermata da ultimo con D.P.R. 28.9.1990, n. 314, art. 20, di effettuare la visita medica, richiesta dopo le ore 10, il giorno immediatamente successivo. In relazione a quanto precede si chiarisce che la particolare regola non va applicata quando la data riportata alla predetta voce retroagisce di oltre un giorno dalla data di rilascio, essendo, nell'ipotesi, da escludere che la data stessa possa assumere il significato di indicazione della data di chiamata del medico. La medesima preclusione opera, parimenti, quando, se pure la data apposta sulla certificazione risulti anteriore di un solo giorno rispetto a quella di redazione, emerga (ad es. in sede di giustificazione per assenza a visita di controllo) che trattavasi di visita ambulatoriale. Nelle situazioni sopra rappresentate le giornate anteriori alla data del rilascio, non valutabili sulla base di quanto sopra precisato, sono da considerare come "non documentate" (e percio' non indennizzabili). Di conseguenza, la decorrenza della validita' del certificato, e percio' della malattia indennizzabile, sara' da conteggiare dalla data del rilascio del certificato stesso. Tanto vale, oltre che, ovviamente, per i certificati di inizio, anche nel caso di certificati di continuazione della malattia o ad altra conseguenziale, relativamente ai quali, per i motivi sopra descritti, la continuita' tra i rispettivi periodi della certificazione risulti interrotta. In tal caso, fermo restando il non riconoscimento, ai fini dell'indennizzabilita', delle giornate come sopra individuate, il periodo di malattia potra' invece essere ritenuto unico agli altri effetti (carenza, computo del 20 giorno) quando l'eventuale interruzione tra i due periodi coincida con una giornata festiva (o sabato e domenica), salvo che non risulti altrimenti che trattasi di episodi morbosi a se' stanti (v.circ. n. 4377 AGO del 6.8.1981). 4) COMUNICAZIONE PREVENTIVA DELLE ASSENZE DURANTE LE FASCE ORARIE DI REPERIBILITA'. E' stato segnalato che talvolta i lavoratori adducono a giustificazione dell'assenza a visita di controllo il fatto di avere preventivamente dato notizia, specificando o meno i relativi motivi, all'Istituto e al datore di lavoro dell'allontanamento dal proprio domicilio durante le fasce di reperibilita'. In tali situazioni si invita a voler rappresentare agli interessati che l'assenza a visita di controllo puo' essere considerata giustificata solo se ricorrono le condizioni di imprescindibilita' e di indifferibilita' ordinariamente previste (v. deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.99/1984). Allo scopo e' pertanto opportuno suggerire al lavoratore di non trascurare, nella circostanza, di acquisire la documentazione probatoria atta a giustificare l'assenza qualora una visita di controllo venga comunque effettuata nella giornata perche' gia' disposta o richiesta dal datore di lavoro. In tale ottica vanno recepite le comunicazioni di cui trattasi. 5) DIRITTO ALLE PRESTAZIONI IN PRESENZA DI PARTICOLARI BENEFICI CONTRIBUTIVI. Si conferma, sul piano generale, che la previsione legislativa di benefici contributivi consistenti nell'abbattimento o nella riduzione delle relative aliquote, ovvero nella applicazione di particolari regimi contributivi (ad esempio, casi di contratti di formazione e lavoro o di assunzioni agevolate con pagamento del contributo per apprendisti) non comporta l'esclusione dal diritto alle prestazioni economiche di malattia e di maternita', sempreche' l'esclusione stessa non sia sancita da esplicita disposizione o sia connessa alla qualifica o al settore di inquadramento dei lavoratori interessati (ad esempio, impiegati dell'industria, per la malattia). In materia di contratti di formazione e lavoro, si ricorda altresi' (5) che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 149/1993, ha affermato che il verificarsi, nel corso degli stessi di fatti -tra cui la malattia, v la gravidanza ed il puerperio- oggettivamente impeditivi della formazione professionale, ne deve consentire la proroga per un periodo pari a quello della sospensione, ai fini del completamento della formazione prevista. 6) AUTORIZZAZIONI ALL'ASTENSIONE ANTICIPATA DAL LAVORO A FAVORE DELLE LAVORATRICI AUTONOME. Si e' rilevato che, da parte di alcuni Ispettorati del Lavoro, vengono autorizzate astensioni anticipate dal lavoro anche per le varie categorie di lavoratrici autonome aventi titolo ad indennita' economiche di maternita' a carico dell'Istituto. Si precisa che per le suddette lavoratrici non e' prevista dalla legge n. 546/87, istitutiva dell'indennita' a beneficio delle stesse, alcuna astensione obbligatoria dal lavoro, ma e' indicato soltanto un periodo indennizzabile, compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi alla data effettiva dello stesso. I provvedimenti autorizzativi di cui trattasi non possono, pertanto, dar luogo ad alcun indennizzo da parte dell'Istituto. IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO NOTE (1) V. sentenze Corte di Cassazione 23.6.1992, n. 7670; 15.10.1992, n. 11324; 12.1.1993, n. 236. (2) v. ad.es. il comma 1 del medesimo articolo 5, relativo ai lavoratori a tempo determinato di settori diversi da quello agricolo. (3) Es: lavoratore iscritto per 60 gg. nell'anno precedente. 1 malattia: dall'1.1.1995 al 15.2.1995 = gg.46 gg. indennizzati =36 (al netto di quelli -n.10- di carenza e di festivita') residuo giornate indennizzabili = 24 (60-36); 2 malattia: dall'1.5.1995 al 15.6.1995 = gg.46 L'evento potra' essere indennizzato fino al 31 maggio (infatti nel mese di maggio, tolta la carenza e le festivita', l'ultimo dei 24 giorni di effettiva indennizzabilita' scade appunto in tale giorno). (4) A seguito del trasferimento all'Istituto dei compiti gia' svolti dallo SCAU (legge 23.12.94, n.724, art.19), si fa comunque riserva di istruzioni in merito alla documentazione di cui trattasi. (5) V. anche circolare n. 1 del 3 gennaio 1994.