Versione Testuale
900302
SERVIZIO PATRIMONIALE 1974
SERVIZIO BILANCI 337
Circolare n. 147
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
     e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Legge 29 maggio 1982, n. 297. Disciplina del trattamento di
fine rapporto. Applicazione al personale di custodia e
pulizia degli stabili da reddito dell'Istituto. Variazione
al piano dei conti.
SERVIZIO PATRIMONIALE 1974
SERVIZIO BILANCI 337
Roma, 2 luglio 1984          AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
                                  e, per conoscenza,
Circolare n. 147             AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                             AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                             AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Allegati
OGGETTO: Legge 29 maggio 1982, n. 297. Disciplina del trattamento di
         fine rapporto. Applicazione al personale di custodia e
         pulizia degli stabili da reddito dell'Istituto. Variazione
         al piano dei conti.
    La legge 29 maggio 1982, n. 297, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 147 del 31 maggio 1982 (all. 6), ha profondamente
modificato la normativa ed i criteri per il calcolo delle indennita'
di anzianita' da corrispondere alla cessazione del rapporto ai
lavoratori dipendenti con contratto di diritto privato, indennita'
che, a far tempo dal I giugno 1982, ha assunto la denominazione di
"trattamento di fine rapporto" (T. F. R.).
    Allo scopo di applicare le nuove disposizioni al personale di
custodia e pulizia degli stabili da reddito dell'Istituto, si
impartiscono le istruzioni per gli adempimenti delle Sedi
periferiche che amministrano il suddetto personale.
I - SCHEDA PER LA RILEVAZIONE E IL CALCOLO DEGLI ACCANTONAMENTI
    La normativa sul trattamento di fine rapporto, quale risulta
dall'art. 2120 del Codice Civile, nel testo integralmente sostituito
dall'art. 1 della legge n. 297/1982, comporta l'accantonamento, per
ogni dipendente in servizio, delle quote maturate in ciascun anno e
dei successivi incrementi.
    Allo scopo di registrare gli accantonamenti ed i relativi
incrementi, le Sedi dovranno istituire per i portieri e pulitori in
servizio, con esclusione dei sostituti, una scheda compilata in
conformita' dell'allegato 1, completarla con i conteggi riferiti al
periodo pregresso ed aggiornarla al 31 dicembre di ogni anno.
    Si evidenzia che la scheda e' stata predisposta per l'ipotesi di
dipendenti gia' in servizio al 31 maggio 1982 e comprende il periodo
preso in considerazione dalle disposizioni transitorie di cui
all'art. 5 della legge.
    Qualora l'assunzione del dipendente sia successiva,
l'intestazione dovra' essere opportunamente spostata e, a partire
dal I gennaio 1990, i conteggi e le registrazioni proseguiranno su
fogli aggiunti.
    In allegato alla scheda saranno conservati il prospetto relativo
al calcolo dell'eventuale indennita' di anzianita' maturata dal
dipendente al 31 maggio 1982 nonche' prospetti analitici della
retribuzione complessiva presa a base, per ciascun periodo, per il
calcolo della quota di T. F. R.
II - CALCOLO DEGLI ACCANTONAMENTI
1) Indennita' di Anzianita' al 31 maggio 1982.
    La prima operazione consiste nella determinazione della
indennita' di anzianita' che sarebbe spettata al dipendente in caso
di cessazione del rapporto al 31 maggio 1982, indennita' che, ai
sensi dell'art. 5, primo comma della legge n. 297/1982, e' calcolata
secondo la disciplina vigente fino a tale data e si cumula a tutti
gli effetti con il T. F. R.
    Si rammenta, ad ogni buon fine, che la retribuzione da prendere
a base per il calcolo e' quella del mese di maggio 1982, comprensiva
dei valori convenzionali nella misura di L. 15.800 e depurata
dell'importo di L. 406.597, corrispondente ai 175 punti di
contingenza maturati dal I febbraio 1977 al 31 maggio 1982 (1). La
retribuzione peraltro deve essere aumentata di 1/12 per tener conto
della gratifica natalizia, nonche' di 1/12 della eventuale
maggiorazione del 40% corrisposta nell'ultimo anno per le domeniche
lavorate.
    L'importo risultante deve essere diviso per 26, per determinare
la retribuzione media giornaliera e quindi moltiplicato per il
numero di giorni di indennita' spettanti, che, in base al
trattamento piu' favorevole vigente per i portieri e pulitori
dell'Istituto, sono due per ogni mese di servizio.
    Si evidenzia che, a differenza di quanto si dira' in seguito per
il T.F.R., nella determinazione dell'anzianita' di servizio per
l'indennita' di che trattasi le frazioni di mese pari o inferiori a
15 giorni non vanno computate.
    Per il calcolo le Sedi utilizzeranno un prospetto redatto in
conformita' dell'all. 2, opportunamente modificato per i pulitori,
riportando sulla scheda soltanto l'anzianita' di servizio maturata
al 31 maggio 1982 e l'importo complessivo dell'indennita'.
2) Rivalutazione dell'indennita' di anzianita' al 31 dicembre 1982
    L'indennita' di anzianita' di cui al punto precedente deve
essere rivalutata al 31 dicembre 1982 applicando l'incremento
previsto dal quarto comma dell'art. 2120 del Codice Civile.
    Sulla scheda e' gia' indicata la percentuale complessiva
dell'incremento (8,3917 per cento), risultante dai 7/12 del tasso
fisso dell'1,5 per cento e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice
ISTAT rilevato nel mese di dicembre 1982 rispetto al mese di maggio
dello stesso anno.
    Tale percentuale va applicata sull'ammontare dell'indennita'
incolonnando il risultato sotto il predetto ammontare.
3) T. F. R. I giugno 1982-31 dicembre 1982
    Dal I giugno 1982 ha inizio il conteggio del T.F.R. che, ai
sensi dell'art. 2120 del Codice Civile, si calcola sommando per
ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore
all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per
13,5. La quota e' proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno,
computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori
a 15 giorni.
    Dal II comma del citato articolo si rileva che la retribuzione
da prendere a base per il calcolo comprende tutte le somme, incluso
l'equivalente delle prestazioni in natura ( valori convenzionali),
corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non
occasionale e con esclusione di quanto e' corrisposto a titolo di
rimborso spese.
    Per occasionale si deve intendere tutto cio' che viene
corrisposto accidentalmente ( ad esempio l'eventuale indennita'
sostitutiva di ferie ed i compensi per lavoro straordinario, ove non
rivestano carattere di normalita').
    Qualora nel periodo preso in considerazione vi sia stata una
sospensione della retribuzione per infortunio, malattia, gravidanza
e puerperio, deve essere computato l'equivalente della retribuzione
a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale
svolgimento del rapporto di lavoro.
    La normativa sopra accennata viene peraltro parzialmente
derogata dalle disposizioni transitorie dell'art. 5 della legge, che
revedono fino al 31 dicembre 1985 un recupero soltanto graduale dei
punti di contingenza maturati tra il I febbraio 1977 ed il 31 maggio
1982 e, fino al 31 dicembre 1989, una riduzione proporzionale della
retribuzione per quei lavoratori che fruiscono di una indennita' di
anzianita' inferiore ad una mensilita' per anno.
    Allo scopo di agevolare i conteggi, sono stati gia' riportati
sulla scheda gli importi complessivi (2) dei punti di contingenza da
detrarre dalla retribuzione e, nella determinazione della
percentuale da apllicare sulla retribuzione per il calcolo del
T.F.R., si e' tenuto conto della riduzione dell'indennita' di
anzianita' prevista dal trattamento dei portieri e pulitori
dell'Istituto (24/26).
    Le Sedi pertanto detrarranno dalla retribuzione complessiva
corrisposta nel periodo, comprensiva dei 7/12 della gratifica
natalizia, l'importo indicato sulla scheda e calcoleranno il 6,8376
per cento della differenza, trascrivendo il risultato sulla colonna
centrale.
    Dal risultato deve essere quindi detratto l'ammontare della
contribuzione aggiuntiva versata dall'Istituto per il dipendente a
norma dell'art. 3, penultimo comma della legge ( 0,30% da luglio a
dicembre 1982) e la differenza va incolonnata sotto l'indennita' di
anzianita' e la relativa rivalutazione.
4) Rivalutazioni al 31 dicembre 1983 e successivi.
    Determinato, mediante la somma dei tre elementi sopra indicati,
l'accantonamento totale al 31 dicembre 1982, la prima operazione da
effettuare al 31 dicembre 1983 consiste nel calcolo dell'incremento
dovuto per l'anno stesso.
    Sulla scheda e' gia' riportata la percentuale totale
dell'incremento da applicare sull'accantonamento totale risultante
al 31 dicembre 1982 incolonnando il risultato sotto tale
accantonamento.
    In modo analogo si procedera' per gli anni successivi, con
l'avvertenza che l'incremento sara' calcolato sull'accantonamento
totale al 31 dicembre dell'anno precedente e che l'aumento
dell'indice ISTAT verificatosi nell'anno dovra' essere rilevato
dalle pubblicazioni del citato Istituto.
5) Calcolo delle quote del T. F. R. per il 1983 e successivi.
    Sulla base delle istruzioni fornite al punto 3) saranno
calcolate le quote del T. F. R.  maturate nell'anno 1983 e
successivi e determinato l'accantonamento totale al 31 dicembre di
ciascun anno.
    Si evidenzia che a far tempo dal I gennaio 1986 non sara' piu'
operata alcuna detrazione della retribuzione complessiva percepita
nell'anno, dovendosi computare tutti i punti di contingenza maturati
dal I febbraio 1977 al 31 maggio 1982.
    Inoltre dal I gennaio 1990, cessando il periodo regolato dalla
normativa transitoria, la percentuale da applicare sulla
retribuzione complessiva per il calcolo del T. F. R. , ricavata
dalla divisione di 1 per 13,5, sara' del 7,4074 per cento.
III - LIQUIDAZIONE DEL T.F.R. ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO
    L'ammontare delle competenze da liquidare al lavoratore alla
cessazione del rapporto e' costituito dalla somma:
    1) dell'accantonamento totale cumulato al 31 dicembre dell'anno
precedente;
    2) dell'eventuale rivalutazione dell'accantonamento di cui al
punto precedente fino alla cessazione del rapporto;
    3) dell'eventuale quota del T.F.R. maturata nel periodo di
servizio prestato nell'anno;
    4) di un importo "una tantum" (limitatamente al periodo I giugno
1982/31 dicembre 1985) pari all'importo mensile dei punti di
contingenza maturati dal I febbraio 1977 al 31 maggio 1982 e non
ancora computati nella retribuzione presa a base per il calcolo del
TFR.
    Sia la rivalutazione dell'accantonamento che il calcolo del TFR
saranno effettuati se il lavoratore ha prestato servizio almeno per
un mese nell'anno, computandosi come mese intero le frazioni pari o
superiori a 15 giorni.
    La percentuale di incremento sara' data dalla somma di tanti
dodicesimi del tasso fisso dell'1,5 per cento quanti sono i mesi di
servizio prestati nell'anno (0,125 per cento per ogni mese) e del 75
per cento dell'aumento dell'indice ISTAT verificatosi nell'ultimo
mese di servizio rispetto al dicembre dell'anno precedente.
    La retribuzione da prendere a base per il calcolo del TFR sara'
quella complessiva percepita nel periodo rapportata tuttavia al mese
intero.
    In sostanza, se la frazione dell'ultimo mese di servizio e'
inferiore a 15 giorni la retribuzione di detto mese non viene presa
in considerazione mentre deve essere integrata " figurativamente" al
mese intero se la frazione e' pari o superiore a 15 giorni.
    Qualora la cessazione del rapporto si verifichi prima del 31
dicembre 1985, dalla retribuzione di cui sopra vanno detratti i
punti di contingenza non ancora computati ai fini del TFR, nella
misura mensile indicata nel seguente prospetto.
I  Periodo di cessazione               I Numeri    I  Detrazione I
I  del rapporto                        I punti non I  mensile    I
I                                      I inseriti  I             I
I                                      I           I             I
I                                      I           I             I
I Dal primo giugno al 31 dicembre 1982 I   175     I   406.597   I
I Dal primo gennaio al 30 giugno  1983 I   150     I   348.511   I
I Dal primo luglio al 31 dicembre 1983 I   125     I   290.426   I
I Dal primo gennaio al 30 giugno  1984 I   100     I   232.341   I
I Dal primo luglio al 31 dicembre 1984 I    75     I   174.256   I
I Dal primo gennaio al 30 giugno  1985 I    50     I   116.170   I
I Dal primo luglio al 31 dicembre 1985 I    25     I    58.085   I
I                                      I           I             I
    Si moltiplica quindi la retribuzione utile per 13 e la si divide
per 12, per tener conto dei dodicesimi di gratifica natalizia
maturati e si calcola la percentuale del 6,8376 per cento (7,4074
per cento dopo il 31 dicembre 1989) che corrisponde al T.F.R. lordo
spettante per il periodo.
    Dal risultato, infine, si detrae la contribuzione aggiuntiva
dello 0,50 per cento corrisposta nel periodo dall'Istituto ai sensi
dell'art. 3, penultimo comma della legge n. 297/1982.
    L'importo "una tantum" di cui al punto 4) puo' essere rilevato
dal prospetto sopra riportato in quanto corrisponde alla detrazione
mensile da operare per i punti di contingenza non ancora inseriti.
ESEMPI DI CALCOLO
A) LIQUIDAZIONE T.F.R. PER UN PORTIERE CESSATO DAL SERVIZIO IL 14
   SETTEMBRE 1983 con un accantonamento totale al 31 dicembre 1982
   di L. 2.500.000 ed una retribuzione di L. 850.000 mesili.
1) Accantonamento totale al 31-12-1982                 L. 2.500.000
2) Rivalutazione al 31-8-1983
   8/12 di 1,5%               1,0000%
   75% ISTAT
   dicembre 82/agosto 83      5,8704%
   incremento totale          6,8704% di L. 2.500.000 = L.  171.760
3) T.F.R. 1-1-1983/31-8-1983
   Retribuzione complessiva              L. 6.800.000
   meno contingenza non inserita
   (L. 348.511 x 6) + (L. 290.426 x 2)   L. 2.671.918
                                         L. 4.128.082
   L. 4.128.082 x 13/12  = L. 4.472.089
   L. 4.472.089 x 6,8376 = L.   305.784
   meno contribuzione aggiuntiva
   dello 0,50% = L. 34.000                            = L.  271.784
4) "una tantum" contingenza non
    inserita                                            L.  290.426
                               Totale T.F.R.           L. 3.233.970
                    (al lordo della detrazione di      ============
                     imposta)
B) LIQUIDAZIONE T.F.R. per un portiere cessato dal servizio il 15
   febbraio 1984 con un accantonamento totale al 31 dicembre 1983 di
   L. 4.500.000 ed una retribuzione mensile di L. 850.000.
1) Accantonamento totale al 31-12-1983                 L. 4.500.000
2) Rivalutazione al 29-2-1984
   2/12 di 1,5%                0,2500%
   75% ISTAT
   dicembre 83/febbraio 84     1,7050%
   Incremento totale           1,9550% di L. 4.500.000= L.    87.975
3) T.F.R. 1-1-1984/29-2-1984
   Retribuzione complessiva              L. 1.700.000
   meno contingenza non inserita
   (L. 232.341 x 2)                      L.   464.682
                                         L. 1.235.318
   L. 1.235.318 x 13/12 = L. 1.338.261
   L. 1.338.261 x 6,8376% = L.  91.505
   meno contribuzione aggiuntiva dello
4) "Una tantum" contingenza non inserita               L.   232.341
                              Totale T.F.R.            L. 4.903.321
                (al lordo della detrazione
                 di imposta)
    Ai sostituti portieri dovra' essere liquidata, alla fine di
ciascun anno, soltanto la quota maturata nell'anno stesso, operando
sulla somma dei periodi di sostituzione e sulla relativa
retribuzione.
    Qualora dalla somma dei periodi di sostituzione risulti una
frazione di mese, la stessa, come per i portieri titolari, sara'
presa in considerazione solo se uguale o superiore a 15 giorni,
integrando in tal caso, ai soli fini del computo del T.F.R., la
retribuzione percepita al mese intero.
    Tutti i prospetti di liquidazione del T.F.R. saranno inviati a
questa Direzione Generale - Servizio Patrimoniale, unitamente alla
copia della scheda di rilevazione degli accantonamenti e ai relativi
allegati.
    Nelle more del controllo e della ratifica, potranno essere
corrisposti all'interessato od agli eredi acconti non superiori al
70 per cento della somma risultante dai conteggi, al netto della
ritenuta fiscale.
IV - DETERMINAZIONE DELLE QUOTE ANNUE DA PORRE A CARICO DEGLI
     INQUILINI.
    Come e' noto le spese di portierato da porre a carico degli
inquilini devono essere determinate sulla base del trattamento
economico previsto dal CCNL della categoria (cfr. circ. n. 1880
Pa/120 del 12 giugno 1979, in Atti ufficiali 1979, pag. 1446).
    Poiche' tra le suddette spese rientrano  anche le quote del
T.F.R. maturate annualmente dal dipendente personale di custodia e
pulizia, si rende necessario istituire ed aggiornare una seconda
scheda redatta in conformita' dell'allegato 1 bis.
    Ai fini della compilazione della scheda in parola e dei relativi
allegati si evidenzia quanto segue:
    1) per la determinazione dell'indennita' di anzianita' al 31
maggio 1982, i giorni da conteggiare per ogni anno di servizio sono
per i portieri: 14 per il periodo anteriore al primo maggio 1969, 17
per il periodo compreso tra il primo maggio 1969 ed il 31 dicembre
1973 e 22 a far tempo dal primo gennaio 1974.
       Per i pulitori vanno invece conteggiati 20 giorni per ogni
anno di servizio.
    2) La retribuzione da prendere a base per il calcolo della
suddetta indennita' e del T.F.R. va depurata dei maggiori compensi
attribuiti ai portieri e pulitori dell'Istituto (cfr. circ. n.
19.6013/083 del 22 settembre 1967).
       In particolare per i portieri non vanno considerati le
indennita' particolari e gli scatti di anzianita' eccedenti il
sesto, fino al 31 dicembre 1983, ed il settimo, dopo tale data. Per
i pulitori occorre detrarre la maggiorazione del 20% sul salario
base prevista dal trattamento dell'Istituto.
    3) Il T.F.R. deve essere commisurato, fino al 31 dicembre 1989,
ai 22/26 della retribuzione mensile per i portieri ed ai 20/26 di
detta retribuzione per i pulitori.
    Si evidenzia che la scheda 1 bis ed il relativo allegato 2 bis
sono stati predisposti per il computo del T.F.R. e dell'indennita'
di anzianita' al 31 maggio 1982 dei portieri.
    La scheda 1 bis potra' essere utilizzata anche per i pulitori
modificando la percentuale da applicare sulla retribuzione
complessiva percepita nell'anno. (5,698% anziche' 6,2678%) mentre
l'indennta' di anzianita' spettante ai dipendenti in parola al 31
maggio 1982 dovra' essere calcolata su un foglio a parte da allegare
alla scheda.
    Effettuati i conteggi, l'onere annuo da porre a carico degli
inquilini per i portieri e' pari al 90 per cento della differenza
tra l'accantonamento totale registrato al 31 dicembre dell'anno
stesso e quello maturato al 31 dicembre dell'anno precedente.
    Per i pulitori invece, trattandosi di spesa che, ai sensi
dell'art. 9 della legge n. 392/1978 (3), e' a totale carico degli
inquilini, dovra' essere recuperato l'intero incremento verificatosi
nell'anno.
V - ANTICIPAZIONI SUL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO.
    La nuova normativa sul tratamento di fine rapporto prevede che,
al lavoratore, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso
datore di lavoro, possa essere accordata una anticipazione non
superiore al 70 per cento del trattamento cui avrebbe diritto nel
caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.
    Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10
per cento degli aventi titoli e comunque del 4 per cento del numero
totale dei dipendenti.
    La richiesta deve essere giustificata dalla necessita' di spese
sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle
competenti strutture pubbliche ovvero dell'acquisto della prima casa
di abitazione per se' o per i figli, documentato con atto notarile.
    L'anticipazione puo' essere ottenuta una sola volta nel corso
del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal
trattamento di fine rapporto.
    Atteso che il numero delle anticipazioni che possono essere
accordate ai portieri e pulitori dell'Istituto e' molto limitato, le
eventuali richieste che pervenissero dovranno essere preliminarmente
segnalate per le vie brevi a questa Direzione Generale - Servizio
Patrimoniale che provvedera' a comunicare se vi sia capienza nel
contingente annuo ed a fornire le istruzioni per l'istruttoria della
pratica.
VI - ISTRUZIONI CONTABILI
    Per la rilevazione delle partite connesse all'applicazione delle
disposizioni della presente circolare dovranno essere osservate le
seguenti istruzioni.
1) Trattamento di fine rapporto da corrispondere ai portieri e ai
   pulitori.
    L'ammontare lordo del trattamento di fine rapporto spettante ai
portieri e ai pulitori, alla cessazione del rapporto di lavoro,
quale risulta dal prospetto di liquidazione (cfr. punto III), dovra'
essere addebitato al conto GPA 90/08, in contropartita del conto GPA
10/48, entrambi di nuova istituzione.
    Gli acconti corrisposti agli interessati o agli eredi, nelle
more del controllo e della ratifica del prospetto di liquidazione da
parte del Servizio Patrimoniale, saranno rilevati a debito del conto
GPA 51/96, di nuova istituzione,  che dovra' essere assistito da
apposito partitario.
    Le anticipazioni sul trattamento di fine rapporto concesse agli
interessati ai sensi del sesto comma dell'art. 2120 codice civile,
nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297
e disciplinate dal punto V della presente circolare, saranno
addebitate al conto GPA 00/48, di nuova istituzione, che dovra'
essere assistito da apposito partitario.
    Cio' posto, il Reparto amministrativo interessato, ricevuto da
parte della Sede Centrale - Servizio Patrimoniale - la ratifica del
prospetto di liquidazione del trattamento di fine rapporto, provvede
a trasmettere all'Ufficio di ragioneria il prospetto stesso, in
duplice copia, che dovra' evidenziare i seguenti elementi :
    - importo lordo del trattamento;
    - importo delle ritenute da operare (ritenute fiscali, recupero
      di acconti e di anticipazioni eventualmente corrisposti,
      recuperi ad altro titolo);
    - importo netto da corrispondere all'interessato o ai suoi
eredi.
    L'Ufficio di ragioneria, ricevuta la documentazione di cui
sopra, provvede:
    a) a rilevare le partite sopradescritte, previa emissione di
apposito biglietto contabile, con il seguente articolo da registrare
a giornale:
GPA 90/08 a DIVERSI     - importo lordo del trattamento
          a GPC 25/15   - importo ritenute fiscali
          a GPA 51/96   - importo acconti corrisposti
          a GPA 00/48   - importo anticipazioni corrisposte
          a ... ../..   - importo altre ritenute
          a GPA 10/48   - importo netto da pagare;
    b) ad emettere un mandato di pagamento in favore
dell'interessato o dei suoi eredi per l'importo netto dovuto da
addebitare al conto GPA 10/48, di nuova istituzione;
    c) a restituire copia del prospetto di liquidazione al Reparto
amministrativo interessato con gli estremi di registrazione a
giornale e del mandato di pagamento emesso di cui rispettivamente ai
precedenti punti a) e b).
    In conseguenza dei criteri sopraesposti eventuali pagamenti
effettuati nel corso dell'esercizio 1984 a titolo di liquidazioni
definitive o di acconti, contabilizzati a conti diversi, dovranno
essere stornati ed imputati rispettivamente ai conti GPA 90/08 e GPA
51/96.
2) Fondo di liquidazione del trattamento di fine rapporto per i
   portieri e per i pulitori degli stabili da reddito.
    Per la copertura degli oneri maturati nei confronti dei soggetti
in argomento viene istituito in bilancio un apposito accantonamenti
denominato "Fondo per la liquidazione del trattamento di fine
rapporto ai portieri e ai pulitori degli stabili da reddito".
    Sono di competenza di questa Sede centrale le scritture di fine
esercizio concernenti l'assegnazione al fondo sulla base dei dati
forniti dalle Sedi con il prospetto di cui appresso e il prelievo
dal fondo, sulla base delle liquidazioni definitive contabilizzate
in ogni anno dalle Sedi stesse al conto GPA 90/08.
    Conseguentemente, allo scopo di determinare la quota annuale
degli oneri maturati da accantonare al fondo anzidetto, e'
necessario che le Sedi, alla fine di ciascun esercizio, a partire
dal 1985, trasmettano a questa Sede centrale, nei termini che
saranno annualmente indicati dalla circolare delle chiusure
contabili, il prospetto allegato 3 debitamente compilato sulla base
dei dati desumibili dalle schede (di cui all'allegato n. 1)
intestate ai singoli lavoratori.
    Per i soli dati da trasmettere per l'anno 1984 sara' utilizzato
invece, l'allegato n. 4 che evidenzia al punto 1 l'ammontare dei
trattamenti maturati al 31 dicembre 1983 distintamente per
contabilita' separata ( e non nel complesso come previsto
all'allegato n. 3) in quanto tale analisi e' necessaria ai fini
della determinazione dell'importo da assegnare inizialmente al fondo
istituito.
    I prospetti allegati n. 3 e n. 4 saranno riprodotti a cura delle
Sedi.
3) Trattamento di fine rapporto da corrispondere ai sostituti dei
   portieri.
    L'ammontare lordo del trattamento di fine rapporto, da liquidare
alla fine di ciascun anno ai sostituti dei portieri sulla base della
somma dei periodi di sostituzione e relativa retribuzione, dovra'
essere imputato ai conti ETC 31/03, GPC 31/03, GSC 31/03, MMC 31/03,
TBC 31/03, in contropartita rispettivamente dei conti ETC 16/03, GPC
16/03, GSC 16/03, MMC 16/03, TBC 16/03 secondo le disposizioni
impartite con la circolare n. 39 I.B. del 4 luglio 1973 (4) e
successive modificazioni ed integrazioni.
    Eventuali acconti corrisposti agli interessati, in attesa della
ratifica da parte della Sede centrale del prospetto di liquidazione,
saranno addebitati al conto GPA 51/96 gia' citato.
    Il Reparto amministrativo interessato, dopo aver ricevuto dalla
Sede centrale la ratifica del prospetto di liquidazione,  provvede a
trasmettere all'Ufficio di ragioneria il prospetto stesso, in
duplice copia, che dovra' evidenziare i seguenti elementi:
    - importo lordo del trattamento;
    - importo delle ritenute da operare (ritenute fiscali, recupero
      di eventuali acconti, recuperi ad altro titolo);
    - l'importo netto da corrispondere.
    L'Ufficio di ragioneria, ricevuta la documentazione di cui
sopra, provvede:
    a) a rilevare l'importo delle ritenute da operare, previa
emissione di apposito biglietto contabile, con il seguente articolo
da registrare a giornale:
ETC(GPC-GSC-MMC-TBC) 16/03             - importo delle ritenute
             a DIVERSI
             a GPC 25/15               - importo ritenute fiscali
             a GPA 51/96               - importo acconti corrisposti
             a ... ../..               - importo altre ritenute
    b) ad emettere un mandato di pagamento a favore dell'interessato
per l'importo netto dovuto da addebitare al conto ETC 16/03 ovvero
GPC 16/03, GSC 16/03, MMC 16/03, TBC 16/03;
    c) a restituire copia del prospetto di liquidazione al Reparto
amministrativo interessato con gli estremi di registrazione a
giornale e del mandato di pagamento emesso di cui rispettivamente ai
precedenti punti a) e b).
    Per quanto sopra esposto eventuali pagamenti effettuati nel
corso dell'esercizio 1984 a titolo di acconti, contabilizzati a
conti diversi, dovranno essere stornati ed imputati al conto GPA
51/96.
    Ovviamente i pagamenti effettuati a titolo di liquidazioni
definitive dovranno risultare imputati al conto ETC 16/03 ovvero GPC
16/03, GSC 16/03, MMC 16/03, TBC 16/03.
4) Rivalsa verso gli affittuari della quota di trattamento di fine
   rapporto maturata nell'anno.
    La quota del trattamento di fine rapporto maturata in ciascun
anno dai portieri e dai pulitori da addebitare agli affittuari,
sara' contabilmente rilevata, a partire dall'esercizio 1984, a
credito dei conti ETC 24/04, GPC 24/04, GSC 24/04, MMC 24/04, TBC
24/04, in contropartita rispettivamente dei conti ETC 00/14, GPC
00/14, GSC 00/14, MMC 00/14, TBC 00/14, tutti di nuova istituzione.
    A tali conti ovviamente saranno imputate anche eventuali quote
di rivalsa per il titolo in questione riferite ad anni precedenti al
1984 non ancora contabilizzate.
    Per quanto attiene invece la quota di rivalsa del trattamento di
fine rapporto corrisposto annualmente ai sostituti dei portieri, da
richiedere agli affittuari, la stessa sara' invece contabilizzata a
credito del conto ETC 24/03 ovvero GPC 24/03, GSC 24/03, MMC 24/03,
TBC 24/03 in contropartita, rispettivamente, dei conti ETC 00/11,
GPC 00/11, GSC 00/11, MMC 00/11, TBC 00/11, attualmente esistenti.
    L'impostazione contabile sopradescritta e' connessa alla
esigenza di una diversa classificazione in bilancio delle partite di
cui trattasi atteso che le quote di rivalsa del trattamento di fine
rapporto relative ai sostituti dei portieri si riferiscono a oneri
gravanti sotto l'aspetto economico e finanziario nell'esercizio in
cui vengono maturati mentre le quote di rivalsa del trattamento di
fine rapporto relative ai portieri e ai pulitori attengono a oneri
gravanti negli esercizi cui si riferiscono esclusivamente sotto
l'aspetto economico.
5) Ripresa in carico nel nuovo esercizio dei saldi dei conti.
    Ai fini del riporto a nuovo, all'inizio di ogni esercizio, del
saldo dei conti, quale risulta alla fine del periodo suppletivo
dell'esercizio precedente, si precisa quanto segue.
    Il saldo dei conti ETC 00/14, GPC 00/14, GSC 00/14, MMC 00/14 e
TBC 00/14 dovra' essere riportato a nuovo in contropartita,
rispettivamente, dei conti ETR 55/78, GPA 55/78, GSR 55/78, MMR
55/78 e TBR 55/78.
    Il saldo del conto GPA 00/48 dovra' essere riportato a nuovo in
contropartita del conto GPA 55/68.
    Il saldo del conto GPA 51/96 dovra' essere riportato a nuovo in
contropartita del conto GPA 55/57.
    Il saldo del conto GPA 10/48 dovra' essere riportato a nuovo in
contropartitata del conto GPA 55/70.
    In conseguenza di quanto sopra esposto si e' provveduto a
variare, con effetto dal primo gennaio 1985, la denominazione dei
sopraindicati conti di contropartita.
6) Variazione al piano dei conti
    Nell'allegato n. 5 vengono riportate le variazioni da
effettuare, nell'archivio dei conti collegato con l'Audit 7, al
                             IL DIRETTORE GENERALE
                                     FASSARI
(1) per i pulitori la retribuzione non comprende i valori
    convenzionali e la detrazione dei punti di contingenza e'
    rapportata alle ore di effettivo servizio nel mese.
(2) per i pulitori gli importi indicati sulla scheda vanno
    proporzionalmente ridotti qualora le ore giornaliere di servizio
    siano inferiori ad 8.
(3) V. "Atti Ufficiali" 1978, pag 1231
(4) V. "Atti Ufficiali" 1973, pag 1640
ALLEGATO 1  - Vedi archivio cartaceo
ALLEGATO 2  - Vedi archivio cartaceo
ALLEGATO 3  - Vedi archivio cartaceo
ALLEGATO 4  - Vedi archivio cartaceo
ALLEGATO 5  - Vedi archivio cartaceo
ALLEGATO 6  - LEGGE 29 MAGGIO 1982, n. 297.
              Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in
              materia pensionistica (gia' pubblicato in "Atti
              Ufficiali" 1982, pag. 1566).